Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 56/1970
ECLI:IT:COST:1970:56
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA],
imputato della contravvenzione di cui agli artt. 68, prima parte, del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666, commi primo e secondo, del codice
penale, per avere in occasione della festa del patrono e nel proprio
esercizio pubblico, organizzato e tenuto una gara di giuoco delle
bocce, senza la licenza del Questore che glie l'aveva negata: il
pretore di Racconigi ha sollevato, in rapporto ad entrambi i citati
articoli, questione di legittimità costituzionale, con riferimento
all'articolo 17, comma secondo, della [OSCURATO:PERSONA].
Se, per le riunioni anche in luogo pubblico, ha osservato il
pretore, la norma costituzionale dispone che non sia richiesto
preavviso, nessuna autorizzazione deve occorrere per tenere in un
pubblico esercizio che è luogo aperto al pubblico una gara di bocce;
sì che l'art. 68, prima parte, del testo unico delle leggi di p.s. e
l'art. 666 del codice penale - sopra citati - che richiedono, per
trattenimenti del genere da tenersi in tali luoghi, la licenza del
Questore, appaiono non conformi alla norma costituzionale.
:
1. - Il pretore di Racconigi ritiene che gli artt. 68 del testo
unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e 666 del
codice penale - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi
genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del
Questore - siano contrari alla norma dell'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA],
la quale dispone che solo per le riunioni in luogo pubblico e non anche
per quelle in luoghi aperti al pubblico, deve essere dato preavviso
alla autorità. E se non occorre preavviso, argomenta il pretore, non
può a maggior ragione occorrere licenza.
2. - La questione è fondata, ma solo parzialmente.
Dispone l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] che i cittadini hanno diritto
di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni,
anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Il diritto di riunione è quindi tutelato nei confronti della
generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle
attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o
passatempo (sentenza n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui
si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali è stata sollevata
la questione di costituzionalità.
Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al
pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi
anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le citate
disposizioni, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.
Gli articoli denunziati, in quanto, per tale fattispecie,
richiedono in ogni caso e da parte di tutti una licenza, sono da
ritenersi perciò contrari alla norma costituzionale.
3. - Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un
trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in
un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua
attività imprenditoriale.
In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende
esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli
consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività
lecite inerenti alla sua impresa.
Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 della
[OSCURATO:PERSONA], ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro,
ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse. Ad ogni modo,
poiché tale ultima norma non è stata invocata, la Corte deve
astenersi dall'esame della questione relativa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui
prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al
pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali,
occorre la licenza del Questore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.
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