CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 30604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27761-2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE],e [OSCURATO:PERSONA], entrambi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Grecia n.5, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Posa del Foro di Fermo, elettivamente domiciliati pressoil suo studio in Fermo, via S. Alessandro, n.3. - ricorrent i - - - contro: [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), inpersona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], consede legale in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 91, rappresentata e difesa, giusto nuovo atto difensivodepositato nel corso di giudizio di primo grado, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Torino e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Ancona, largo SanCosma n. 2, è elettivamente domiciliata.- r esistente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Bergamo (BG), [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] - intimata - avverso il provvedimento,reso a verbale n.543/2022 d a l Tribunale di Fermo in data 12.10.2020,nel procedimento iscritto al n. R.G. n. 309/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 14.02.2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (di seguito UBI) e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito PWC), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali in narrativa indicate,- emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso;1. Nel merito: (i) accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate in atti, [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te, sono responsabili, ai sensi degli artt. 94 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod.civ. nonché di ogni altra norma, primaria o secondaria, ritenuta applicabile, delle informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010, al 30/6/2011, al 31/12/2011 e al 30/6/2012 e nel [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. è responsabile, altresì, per avere “certificato” dati relativi alla situazione economica epatrimoniale nonché alle prospettive reddituali di [OSCURATO:SOCIETA]. totalmente inattendibili, così violando le norme degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;(ii) accertare e dichiarare che, per effetto delle condotte contestate al punto (i), gli attori, confidando nella veridicità, correttezza e completezza delle informazioni a loro fornite, sono stati indotti ad acquistare azioni di [OSCURATO:SOCIETA]., che non avrebbero acquistato (o in subordine, che avrebbero acquistato a condizioni differenti o ancora più in subordine, che non avrebbero conservato) se le informazioni divulgate fossero state veritiere e complete: il tutto come meglio dedotto in atti; (iii) conseguentemente, - previo accertamento e declaratoria del fatto che [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rapp.te, anche in qualità di successore di [OSCURATO:SOCIETA]., è legittimata passivamente rispetto alle domande svolte dagli attori – dichiarare [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rapp.te e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te, tenute al risarcimento del danno subito dagli attori e condannarle in solido tra loro o come meglio, al risarcimento del danno subito dagli attori come segue: Quanto al Sig. [OSCURATO:PERSONA], per le causali in narrativa spiegate, € 180.000,00;Quanto alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , per le causali in narrativa spiegate, € 15.000,00;o in quel diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto come dovuto.Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.2. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,IVA e c.p.a. del presente giudizio.” 2. Deducevano gli attori: i) che in qualità di consumatori avevano acquistato, mediante una serie di operazioni effettuate nel corso degli anni a partire dal 1998, azioni ordinarie [OSCURATO:PERSONA] per un totale di: n. 137.383 azioni, pari a € 161.660,70 Grilli e n. 10.010 azioni, pari a € 10.681,19 Bottoni; ii) che nel corso degli anni, prima che fossero emersele gravi irregolarità nei bilanci, i preposti dell’istituto di credito, avevano consiglia to loro non solo di mantenere i titoli azionari già posseduti, ma anche di incrementare l'investimento azionario senza alcun rischio di perdita; iii) che i soggetti preposti avevano rappresentatofalsamente l’esistenza di utili di bilancio (poi rilevatisi fittizi conseguiti dalla banca prima del 2013)ed una solida situazione patrimoniale; iii) che prima di procedere all’investimento avevano a disposizione i bilanci della Banca, tutti certificati dalla società di revisione [OSCURATO:SOCIETA], che avevano evidenzia to una situazione patrimoniale ed economica molto positiva e con elevati utili di esercizio che aveva indottogli azionisti a mantenere le azioni già possedute; iv) che,allorché in data 24 ottobre 2011 era stato deliberato l’aumento di capitale sociale della banca, gli stessi si erano indotti ad aderire a tale aumento di capitale in virtù della situazione rappresentata nel prospetto informativo previsto dall’art. 94 e seg. del Tuf, formulato anche sulla base dei bilanci certificati dalla [OSCURATO:SOCIETA]; v) che solo successivamente, ovvero pochi mesi dopo l’aumento di capitale, in seguito all’insediamento del nuovo c.d.a.(che aveva proceduto alla reale e corretta applicazione dei principi di valutazione del bilancio e dei crediti), era emersa la grave situazione, che “al 31.12.2012, in sede di approvazione del bilancio, la banca avevaproceduto ad un'attività di severa riclassificazione dei crediti in essere che ha portato ad un rilevante passaggio da crediti in bonis a crediti deteriorati, portando così ad una chiusura in perdita per milioni di euro”, come da comunicato stampa [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vi) che dalle verifiche effettuate era emerso che “molti dei crediti della Banca erano da considerarsi “deteriorati”, e quindi, irrecuperabili, già da diversi anni, anche se gli stessi erano stati inseriti in bilancio come crediti “in bonis” e dunque, per essi la banca aveva omesso di operare le rettifiche di valore necessarie”; vii) che responsabili di tale stato di fatto erano da individuarsi nei convenuti, ovvero [OSCURATO:PERSONA] quale cessionaria exlege della totalità dei rapporti giuridici di [OSCURATO:SOCIETA], comprese, dunque, le obbligazioni di natura risarcitoria nei confronti di clienti azionisti in virtù del D.Lgs n. 180/2015 con cuiera stata stabilita la cessione dei beni e rapporti giuridici ad un ente ponte, [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto “tutti i diritti, le attivitào le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione o parte di essi” (art. 43) ed alla “società [OSCURATO:SOCIETA] che, pur essendo preposta ex lege a svolgere una ben precisa attività di supervisione e controllo, aveva totalmente eluso di far fronte ai suoi doveri”, certificando “come attendibili e veritieri tutti i dati riportati nei bilanci [OSCURATO:PERSONA], rilasciando giudizi di piena conformità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 39/2010”; viii) che nel caso in cui fossero stati correttamente informati, essi investitori, avrebbero provveduto immediatamente a disfarsi dei titoli cedendo le proprie azioni prima che le stesse si deprezzassero fino ad azzerare il proprio valore con conseguente perditaper gli stessi dell’intero patrimonio investito; ix) che con pec del 26.03.2018 gli attori avevano diffidatoUbi [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], Banca d’Italia e Consob al risarcimento del danno quantificato in € 180.000,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e nella somma di € 15.000,00 (quindicimila euro) in favore della [OSCURATO:PERSONA]; x) che pertanto si vedevano costretti a promuovere il giudizio nei confronti di UBI e di PWC al fine di vedersi risarciti di tutti i danni subiti per effetto dell'integrale perdita del valore delle azioni acquistate attesa la responsabilità ai sensi degli artt. 94 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod.civ. per le informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010, al 30/6/2011, al 31/12/2011 e al 30/6/2012 e nel [OSCURATO:PERSONA]. 3. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA], con comparsa del 23.04.2019, chiedendo il rigetto delle domande attoree; in via riconvenzionale subordinata rispetto alle conclusioni principali e per il caso in cui il Tribunale avesse accertare qualsivoglia responsabilitàdi [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannare PWC a manlevare e tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA] da quanto questa dovesse essere condannata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’esito della controversia. Eccepiva, parte convenuta UBI, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione all’asserita responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 94 TUF; l’intervenuta prescrizione delle pretese avversarie; eccepiva la responsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 94, comma 8, TUF formulandocosì domanda di manleva nei confronti di PWC. 4. Si costituiva in giudizio PWC impugnando e contestando gli assunti avversari e eccependo l ’ incompetenza del Tribunale adito, nonché la prescrizione delle domande risarcitorie azionate dagli attori con riferimento all’attività svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1 Eccepiva parte convenuta PWC, in via preliminare e per quanto qui di interesse, il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese -sezioni specializzate in materia d’impresa -istituito con l’art.2 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27), che aveva modificato il d.lgs. 27 giugno 2003, n.168, essendo devolute ai sensi dell’art.3 co.2 lett.a) d.lgs. n.168/2003, come modificato dall’art.2 co.1 lett.d) d.l. n.1/2012, alla cognizione della sezione specializzata “le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro (…) il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”. 5. Il Tribunale - con il provvedimento qui impugnato con regolamento di competenza e sopra indicato in epigrafe - ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa. 5.1 Il Tribunale ha rilevato che: a) in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], parte attrice aveva dichiarato di rinunciare alla domanda; b) la fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] spa avevadeterminato l’estinzione della incorporata, privata , pertanto , della capacità e legittimazione processuale che, in difetto di un intervento volontario da parte della incorporante e tenuto conto della dichiarazione di rinuncia alla domanda da parte degli attori,conduceva alla dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiedeval'adozione di forme particolari, non necessitavadi accettazione della controparte ed estingueva l'azione ; c) quanto alla eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di imprese, sollevata da parte convenuta PWC, in esito a giudizio di impugnazione, con regolamento di competenza, dell’ordinanza del Tribunale di Fermo 18 giugno 2020, con cui era stata accolta l’eccezione di incompetenza formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, ed era stata dichiarata in tal senso la propria incompetenza - il [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 12954 del 2021 avevaaffermato, in un caso analogo, che “Ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), appartengono alla competenza della sezione specializzata “le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro… il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”; d) la Corte di cassazione,nel precedente da ultimo citato, aveva infattiaffermato che “non v’è dunque alcun dubbio che la controversia sia devoluta alla cognizione del Tribunale, ratione loci, di Milano, ove ha sede la società, sezione impresa, ratione materiae, trattandosi di “ competenza inderogabile, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4 (Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882, in motivazione)”; e) secondo la Corte la competenza del Tribunale di Fermo, adito anche in tale causa quale foro di residenza dell’azionista, “si profilerebbe al più quale foro del consumatore, destinato però a cedere alla competenza della sezione specializzata, ai sensi del citato art. 3, comma 2, lett. a), e comma 3; d) anche nel caso di specie, gli attori azionisti avevano adito il Tribunale di Fermo quale foro del consumatore al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla PWC per il pregiudizio subito in seguito alle omissioni e negligenze della società che pur essendo preposta ex lege all’attività di supervisione e controllo aveva, dal 2008 in poi, certificato come attendibili e veritieri i dati di cui ai bilanci della [OSCURATO:PERSONA],rilasciando giudizi di piena conformità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 39/2010, fornendo al pubblico la rappresentazione di una situazione contabile solida e florida, inducendo in tal modo gli azionisti ad effettuare investimenti e mantenere quelli inessere, per giungere poi fino al loro completo azzeramento; e) in virtù dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, su regolamento di competenza, in caso del tutto analogo, andava pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Milano- sezione specializzata in materia di impresa. Avverso il predetto provvedimento indicato in epigrafe e per la statuizione sulla competenza, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso la deduzione di un unico motivo di censura, cui [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito. Il P.g. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.p.c.,in relazione all'art. 33, comma 2 , lett. u), 66 bis del d.lgs. 206/2005 (codice del Consumo) ederrata e/o falsa applicazione dell'art.3, comma 2, del d.lgs. del 27 giugno 2003, n.168, modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 lett.a) e b), con conseguente violazione del principio di inderogabilità del foro del consumatoreprevisto dall'art. 33 comma 2 lett. u) e 66 bis del Codice del consumo edella sua conseguente prevalenza su ogni altro a tutela del consumatore. 1.1 Osservano i ricorrenti che il g iudice di primo grado , nell'em ettere l'impugnato provvedimento, si sarebbe unicamente focalizzato sul la pronuncia n. 12954 del 2021 della Suprema Corte, in esito a giudizio di impugnazione, con regolamento di competenza, dell’ordinanza del Tribunale di Fermo 18 giugno 2020, con cui era stata accolta l’eccezione di incompetenza formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, ed erastata dichiarata in tal senso l'incompetenza del giudice adito. Si evidenzia che, su tale premessa, il primo giudice aveva ritenuto di poter applicare al caso di specie la previsionesopra richiamata partendo dal presupposto per cui essi attori avevano spiegato domanda risarcitoria “nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione delle attività dei preposti dell’istituto bancario che avevano consigliato al risparmiatore di mantenere i titoli azionari già posseduti e di incr ementare l’investimento, del tutto sicuro, avendo tra l’altro il pubblico deirisparmiatori a disposizione i bilanci certificati da [OSCURATO:SOCIETA]., che evidenziavano una situazione patrimoniale ed economica molto positiva e con elevati utili diesercizio”. 1.2 L'assunto giuridico su cui poggia va il provvedimento impugnato – osservano i ricorrenti - sarebbe errato in quanto il primo giudice non avrebbe considerato il principio di inderogabilità del foro del consumatore prevista dall'art. 33 comma 2 lett. u) e 66 bis del Codice del consumoenunciato da ultimo dalla Suprema Corte, Sesta Sezione civile, con l'ordinanza del20 aprile 2022, n. 1254 e i suoi effetti processuali. Ne deriv erebbe la conseguente erroneità della decisione quanto all'accoglimento della sollevataeccezione di incompetenza del giudice adito individuato dagli odierni istanti secondo i criteri delD.Lvo 5/2006, attesa la loro qualità di consumatori.1.3 La pronuncia del primo giudice sarebbe altresì errat a perchè l a stess a nella parte motiva si sarebbe totalmente dimenticatache il giudizio era stato istaurato in danno non solo di PWCma anche di [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA]: se il primo giudice avesse almeno tenuto conto di questo, di certo non avrebbe individuato i criteridi competenza sulla base di quelli prescritti in ipotesi di giudizio di risarcimento danni promossonei confronti del revisore quale organo di controllo. Anche in ragione di ciò– precisano i ricorrenti – il Tribunale avrebbe dovuto valutare i criteri di competenza alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la competenza del Tribunale delle Imprese è inscindibilmente connessa all'oggetto della controversia,nel senso che il petitum deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria. 2. Il ricorso va rigettato alla luce dei principi affermati giurisprudenza di questa Corte, per come richiamati nel provvedimento impugnato, principi ai quali anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa (Cass. n. 12954/2021). 2.1 Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera a), del d.lgs. n. 168del 2003, come modificato dall'art. 2, primo comma, lettera d), del d.l. n. 1 del 2012, appartengono alla competenza della sezione specializzata«le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro ... il soggetto incaricatodella revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fattiilleciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confrontidei terzi danneggiati». Avendo gli attori spiegato da domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per le ragioni indicate inprecedenza, non v'è dunque alcun dubbio che la controversia sia devoluta alla cognizione del Tribunale, ratione loci, di Milano, ove ha sede la società, sezione impresa, ratione materiae. Né vi è dubbio che sitratti di competenza inderogabile, ai sensi dell'art. 4 dello stesso d.lgs. n. 168/2003 (Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882, in motivazione). Detta competenza si estende alla causa connessa, introdotta in formadi cumulo soggettivo dagli attori nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., aisensi del terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003: mentre èinvero estranea alla competenza della sezione specializzata la literelativa all'acquisto di azioni, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826) . Quanto a detta domanda, d'altronde, la competenza del Tribunale diFermo si profilerebbe al più quale foro del consumatore, destinatotuttavia a cedere alla competenza della sezione specializzata, ai sensi del secondo comma, lettera a), e terzo comma, del citato articolo 3, dalmomento che: -) la competenza della sezione specializzata, in relazione alla causaintrodotta nei confronti della incaricata della revisione legale è inderogabile, ratione materiae, secondo quanto già osservato, mentre lacompetenza (pur sempre solo territoriale) del foro del consumatore, èesclusiva, ma non inderogabile (sia in forza di specifica trattativa, sia per iniziativa dello stesso consumatore);-) la disciplina della competenza della sezione specializzata è cronologicamente successiva a quella degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, il che importa l'applicazione del principio lex posterior derogat priori;-) la disciplina della competenza della sezione specializzata contiene una espressa norma, il citato terzo comma, che prevede la sua visactrattiva per le cause connesse, mentre non c'è una norma dello stesso segno in materia di foro del consumatore(così, Cass. n. 12954/2021, cit. supra). Spese al definitivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato. P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, cui rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio, dando atto, ai sensi del