Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 30211/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17823/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MODENA nel proc.to n. 471/2024depositata il 28/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23/1/2024, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, la [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, per sentire condannare le convenute, anche in solido tra loro, ciascuna per le proprie responsabilità contrattuali e/o extra contrattuali, in via principale, a risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 2.000.000,00, o la maggior o minor cifra ritenuta di giustizia in base alle risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della perdita finanziaria e il lucro cessante, o, in via subordinata, a risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 2.000.000,00, o la maggior o minor cifra ritenuta di giustizia in base alle risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione da dì della perdita finanziaria alla data della maturazione del diritto di credito, in via equitativa a titolo di risarcimento da perdita di chance, o, in via ulteriormente subordinata condannare la sola [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di responsabilità contrattuale per le responsabilità contrattuali sopra illustrare in qualità di intermediario finanziario al pagamento a favore dell’attore della somma di euro 2.000.000,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.

L’attore lamentava che nel corso del tempo aveva negoziato in azioni e altri titoli di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che aveva subito consistenti perdite patrimoniali per effetto dell’azzeramento dei titoli detenuti, cosicché aveva agito in giudizio per far valere la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. – che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - per gli inadempimenti agli obblighi di informativa e il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e buona fede contrattuale, posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di intermediario finanziario, nonché la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della società di revisione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per «gli inadempimenti posti in essere dalla società di revisione dei conti […] in merito alle certificazioni dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] in tutte le occasioni e per i motivi indicati in narrativa del presente atto di citazione e nella perizia di parte ad esso allegata».

Si costituivano le convenute e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. eccepiva in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Modena, dovendo individuarsi nelle Sezioni Specializzate in Materia d’Impresa a norma degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 168/2003 l’autorità giudiziaria competente a conoscere la presente controversia.

Il Tribunale di Modena, con ordinanza n. cronol. 7773/2024 del 28/06/2024 dichiarava l’incompetenza per materia del Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, assegnando tre mesi dalla comunicazione della ordinanza per la riassunzione del processo, e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore delle convenute delle spese processuali, liquidate per ciascuna parte in € 18.977,00 per compensi oltre spese forfettarie (quindici per cento) e accessori.

In motivazione, il Tribunale, premesso che il [OSCURATO:PERSONA], con la memoria ex art.171 ter c.p.c., aveva chiesto, in via principale, la condanna della Banca a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e solo in caso di rigetto delle domande principali, «in virtù del principio della ragione più liquida» (richiamo questo incompatibile con un condizionamento delle azioni e la cui applicazione non comporta una ipotesi di effettiva subordinazione tra le diverse domande, atteso che diverse ragioni inducono a decisioni non reciprocamente sovrapponibili, cosicché «la prospettata subordinazione delle domande» impedirebbe, in caso di accoglimento della domanda contro la banca, l’assorbimento della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), la condanna, eventualmente in via solidale, della società di revisione contabile, ha rilevato che, mentre la causa di risarcimento del danno da inadempimento o illecito proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore di [OSCURATO:PERSONA], emittente il titolo e intermediario finanziario, è devoluta alla cognizione del Tribunale Ordinario ex art. 50 ter c.p.c., la causa di risarcimento del danno da illecito proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è devoluta alla cognizione della Sezione Specializzata per le imprese, ex art. 32 lett. a) d. lgs. 27.6.2003 n. 168 («azioni di responsabilità da chiunque promosse contro […] il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati»; Cass.

SU 3.11.2023 n. 1103), Sezione specializzata per le imprese che è ulteriormente competente per «i procedimenti che presentano ragioni di connessione» con le cause di cui all’art. 31-2 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 168 (art. 31- 2 d. lgs. cit.)», come nella specie, in cui le cause cumulativamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono connesse per l’oggetto, connessione propria o forte (artt. 33, 401 e 1031 c.p.c.).

Ad avviso del Tribunale, il giudice ad quem doveva essere individuato nella Sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Milano, competente, non solo per materia, anche per la causa connessa introdotta in forma di cumulo soggettivo, ma pure ratione loci, avendo la [OSCURATO:PERSONA] sede in Milano e prevalendo la competenza per materia inderogabile sul foro di prossimità al consumatore (indicato dal [OSCURATO:PERSONA] in Tribunale di Bologna, essendo egli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], «nel circondario del Tribunale di Modena»), foro del consumatore che peraltro sarebbe il Tribunale di Modena non il Tribunale di Bologna.

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza, notificato il 24/7/2024, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese) e di [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con memoria).

Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta e deduce: a) con il primo motivo, l’errata applicazione del principio della vis attractiva della competenza funzionale e inderogabile della Sezione specializzata per le imprese, di cui all’art.31-2 d.lgs. 168/2003, in quanto, nella specie, l’azione promossa «tocca soltanto in via mediata il rapporto societario in quanto, come si evince dalle domande e per come le stesse siano state precisate con la memoria ex art. 171 ter cpc, le stesse sono rivolte in via principale contro l’intermediatore finanziario ex [OSCURATO:PERSONA] spa oggi [OSCURATO:SOCIETA]. per motivi legati alla violazione degli obblighi informativi ex Regolamento CON-SOB nonché per violazione dei principi di buona fede e diligenza contrattuale» e su tali domande principali la causa potrebbe essere decisa senza neppure necessità di esaminare l’aspetto legato alle false comunicazioni sociali e così all’errata certificazione dei bilanci da parte della società di revisione dei conti, fondanti la domanda subordinata rivolta alla società di revisione dei conti; b) con il secondo motivo, in relazione a quanto precisato da ricorrente con le memorie ex art.171 ter c.p.c., l’errata individuazione, tra le sezioni specializzate su richiesta del consumatore, di quella di Milano, invece che quella presso il Tribunale di Bologna, avendo il Tribunale affermato erroneamente che l’odierno ricorrente «invoca la maggior prossimità del Tribunale di Bologna al foro del consumatore, essendo residente nel circondario del Tribunale di Modena ([OSCURATO:PERSONA])», mentre, in realtà, come si evince dagli atti il sig. [OSCURATO:PERSONA] risiede, in effetti, a [OSCURATO:PERSONA], Comune che però non si trova nel territorio del circondario del Tribunale di Modena, ma di quello di Bologna, cosicché, in ogni caso, anche qualora non si volesse ritenere la competenza del giudice ordinario, in virtù dell’esistenza di una domanda solo subordinata, in tema di false comunicazioni sociali identificata nelle domande conclusionali indicate in atto di citazione e precisate con la memoria ex art. 171 ter n. 1) di parte attrice come domanda di natura extracontrattuale sia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sussisterebbe comunque la competenza territoriale della Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna per tutto il distretto dell’[OSCURATO:PERSONA], tra cui anche quello di Modena, e non si vede perché dovrebbe prevalere il Foro di Milano rispetto a quello di Bologna, ovvero, anche se così non fosse, in ogni caso, tra i Tribunali muniti di Sezione specializzata dovrebbe prevalere quello dove si trova la sede legale, tra le due possibili proprie dei due convenuti, scelta dal Consumatore che, nel caso di specie, è quella della [OSCURATO:SOCIETA]., avente sede legale a Modena ovvero nel circondario della Corte di Appello di Bologna, ovvero dovrebbe prevalere quello del convenuto principale, che nel caso di specie è la [OSCURATO:SOCIETA], rispetto alla quale soltanto sono formulate domande in via principale, giacché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa sono rivolte solo domande subordinate.

Con il terzo motivo, in forza dell’accoglimento delle domande che individuano la competenza o a favore del Tribunale ordinario di Modena o della sezione specializzata del Tribunale di Bologna come già chiesto al Tribunale di Modena dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con le memorie ex art 171 ter, si chiede la riforma della decisione sulle spese legali a favore di parte ricorrente o quanto meno, in subordine, la declaratoria della integrale compensazione delle stesse.

2. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso.

3. Il PG chiede rigettarsi il ricorso e affermarsi la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Imprese, rilevando che: a) la prima delle due domande formulate dall’attore, quella di risarcimento del danno da inadempimento o illecito aquiliano nei confronti dell’ intermediario finanziario emittente titoli compravenduti, asseritamente, previa disattenzione da parte dell’intermediario stesso degli obblighi informativi previsti dal regolamento Consob, in violazione dei principi di buona fede e correttezza del contraente, di per sé sola considerata, spetta alla cognizione del tribunale ordinario, ex art. 50 ter c.p.c., mentre la seconda, quella di risarcimento del danno da illecito, contrattuale o extracontrattuale, anche in via solidale con la banca, nei confronti della società di revisione incaricata dalla banca medesima per la certificazione dei propri bilanci, rientra nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. 27.6.2003 n. 168, a mente del quale rientrano nella competenza funzionale della sezione specializzata le azioni di responsabilità da chiunque promosse «contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati» e il comma 3 stabilisce che le sezioni specializzate in materia di impresa «sono competenti anche per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con i giudizi di cui ai commi 1 e 2» , inerenti alle materie tipiche dell'impresa; b) posto che la previsione normativa va intesa come riferita alle sole ipotesi di connessione cd. qualificata, al fine di contemperare i confliggenti interessi all’unitarietà del giudizio e alla celerità delle pronunce richieste alla sezione specializzata, per la peculiarità degli interessi coinvolti nelle controversie di competenza di quest’ultima, non v’è dubbio che, nella fattispecie, debba configurarsi un’ipotesi di connessione qualificata o forte, dal momento che le due domande sono oggettivamente connesse, in ragione dell’identità del petitum ; c) il ricorrente valorizza sostanzialmente il fatto che, nella memoria ex art. 171 ter, co.1, n.1 c.p.c., la domanda intesa ad ottenere la condanna della società di revisione a titolo di responsabilità extracontrattuale, in via eventualmente solidale con la banca, è stata (legittimamente, trattandosi di una mera emendatio ) riqualificata come «subordinata», rispetto alla domanda proposta nei confronti della banca stessa, donde l’asserita necessità di valutare il giudice competente esclusivamente sulla base della domanda principale, ma il Tribunale di Modena ha proceduto ad una riqualificazione del cumulo di domande da «cumulo condizionato a cumulo incondizionato alternativo », in quanto, secondo la pronuncia in esame, nella fattispecie, entrambe le domande devono essere esaminate e decise, non potendo esistere un ordine vincolante imposto al giudice in merito in ordine a quale domanda decidere prima dell’altra, con la conseguenza che entrambe debbano essere considerate ai fini della individuazione del giudice competente, cosicché il mancato esame della domanda nei confronti della società di revisione, a causa dell’accoglimento della domanda qualificata come principale nei confronti della banca, integrerebbe il vizio di omessa pronuncia; d) tale riqualificazione non può ritenersi legittima, essendosi trascurata la chiara volontà dell’attore di condizionare la valutazione giudiziale di una domanda (nel caso di specie quella formulata nei confronti della società di revisione) al rigetto della domanda principale (nel caso di specie quella proposta nei confronti della banca), con conseguentemente violazione dei limiti imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.); e) tuttavia, pur mantenendo la qualificazione della domanda formulata nei confronti della società di revisione quale domanda subordinata, la competenza della sezione specializzata deve essere comunque ravvisata, tenendo conto dell’espressa previsione di cui all’art. 3, comma 3 d. lgs. n. 168/2003, il cui tenore letterale, e la cui ratio, non consentono di limitarne l’ambito applicativo, quando un giudizio consegua alla formulazione di diverse domande di per sé stesse di competenza di giudici diversi, ai soli casi in cui la domanda di competenza della sezione specializzata sia la principale, e quindi «la configurabilità della competenza della sezione specializzata non può pertanto essere esclusa quando la domanda di pertinenza della sezione specializzata sia formulata in via subordinata, ove la connessione tra le diverse domande sia necessaria per la risoluzione della controversia, requisito che nel caso in esame deve ritenersi esistente, stante la già evidenziata connessione oggettiva tra le domande, caratterizzate dall’identità del petitum»; f) inoltre, la competenza funzionale e inderogabile della Sezione specializzata in materia di impresa prevale su quella territoriale del foro del consumatore (Cass., 3 novembre 2023, n. 30604) e la domanda di competenza della sezione specializzata, attrattiva dell’ulteriore domanda connessa, è formulata nei confronti di società di revisione avente sede legale in Milano (sulla necessità di fare riferimento alla posizione del convenuto dalla domanda di competenza della sezione specializzata: Cass., n. 30604/23 cit.; Cass., n. 12954/21).

4. La prima censura è infondata.

Con tale motivo, il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale di Modena per aver ritenuto erroneamente operante la vis attractiva di cui all’art. 3, comma 3, del D.lgs. 168/2003, sostenendo che la controversia non è incentrata su rapporti “endo societari” e per avere egli formulato una domanda di responsabilità nei confronti di EY solo in via subordinata, alla luce della precisazione del thema decidendumnella memoria depositata ex art.171 ter c.p.c..

Le domande formulate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sono volte a far valere la responsabilità risarcitoria della società di revisione legale dei conti per l’attività di revisione/certificazione dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di materia che rientra nella competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. 168/2003, a norma del quale le controversie relative al «le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati […] sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’articolo 1».

Il ricorrente deduce che le domande spiegate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non siano fondate «sulla sua qualità di socio, ma sulla qualità di cliente della banca e titolare di un contratto di intermediazione finanziaria e così di un deposito titoli».

Ma tali deduzioni sono del tutto ininfluenti stante la competenza per materia della Sezione specializzata in materia di Impresa ai sensi dell’art.3 lett.a) sopra richiamato.

Tuttavia, l’attore, al fine di superare l’eccezione di incompetenza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto, nei limiti della consentita emendatio (Cass. 4322/2019), alla riformulazione nelle memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. delle domande risarcitorie verso il revisore, in via subordinata al mancato accoglimento di quelle proposte verso l’intermediario finanziario ovvero secondo il criterio della ragione più liquida.

Il Tribunale ha rilevato, correttamente, che il richiamo «al criterio della ragione più liquida» era inconferente perché «la sua applicazione postula l’esame non di una domanda subordinata, come assume la parte, ma di una questione logicamente subordinata ed equi-ordinata alle questioni condizionanti sotto il profilo della loro pari idoneità a definire la causa in un dato modo; quindi, non opera se le diverse ragioni inducono potenzialmente a decisioni che non siano reciprocamente sovrapponibili e, perciò, il loro assorbimento configura un vizio di omessa pronuncia».

Ma, in ordine alla «subordinazione» della domanda nei confronti della società di revisione contabile, la decisione non risulta corretta, avendo l’attore espresso la chiara volontà, in memoria ex art.171 ter c.p.c., di condizionare la valutazione giudiziale di una domanda (nel caso di specie quella formulata nei confronti della società di revisione) al rigetto della domanda principale (nel caso di specie, quella proposta nei confronti della banca), con conseguentemente violazione dei limiti imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).

Nella specie, vi era quindi un «cumulo subordinato» di domande, che si verifica allorquando due o più domande vengono proposte nello stesso processo a condizione che una di queste sia previamente respinta.

Solo che una domanda (avente ad oggetto la responsabilità dell’intermediario finanziario), svolta in via principale, è di competenza del Tribunale ordinario, mentre l’altra (avente ad oggetto la responsabilità della società di revisione contabile), proposta in via subordinata, è di competenza (inderogabile) della Sezione specializzata in materia di Impresa.

Ora, vero che opera il principio della inderogabilità della competenza, ratione materiae , della Sezione Specializzata in Materia di Imprese a conoscere delle azioni di responsabilità promosse nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (Cass., Sez.

Un., 23.7.2019, n. 19882; Cass. 13.5.2021, n. 12954; Cass., Ord., 3.11.2023, n. 30604), ma la norma speciale di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, stabilisce che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».

Il Tribunale di Modena ha ritenuto che ricorresse tra le domande un’ipotesi di connessione per oggetto, «forte o qualificata», ex art.33 o 103 c.p.c.

Orbene le domande, principale e subordinata, svolte nei confronti delle due convenute, possono ritenersi connesse in quanto, in base alla prospettazione attorea e a prescindere dalla sua fondatezza (ai fini della competenza che qui interessa), si assume che le perdite finanziarie asseritamente subite dall’attore, nel periodo 2009/2019, per effetto dell’operato dell’intermediario, anche emittente i titoli acquistati (“azioni Carige acquistate quando la quotazione di Borsa del titolo era inflazionata dalla non corretta informazione che si era venuta a creare per via della mancata diffusione delle informazioni negative su crediti deteriorati e sull’avviamento», pag. 13 dell’atto di citazione [OSCURATO:PERSONA]), e della violazione da parte dello stesso degli obblighi, quantomeno, informativi, siano dipese anche dall’operato della società di revisione contabile che, nel certificare i bilanci della [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe compiuto manchevolezze e negligenze, inficiando (pag.47 citazione) «la capacità di giudizio dei risparmiatori nelle loro scelte di investimento sui titoli di [OSCURATO:PERSONA]».

L’attrazione della competenza alla Sezione specializzata Imprese ex art.3, comma 3, d.lgs. 168/2003, ricorre e la statuizione impugnata, sotto questo profilo, è corretta nel dictum.

5. La seconda censura è infondata.

Con essa il ricorrente, sul presupposto del cumulo di domande dinanzi a uno stesso giudice, denuncia l’errata individuazione, tra le sezioni specializzate su richiesta del consumatore, di quella di Milano, invece che quella presso il Tribunale di Bologna, avendo il Tribunale affermato erroneamente che l’odierno ricorrente «invoca la maggior prossimità del Tribunale di Bologna al foro del consumatore, essendo residente nel circondario del Tribunale di Modena ([OSCURATO:PERSONA])», mentre, in realtà, come si evince dagli atti il sig. [OSCURATO:PERSONA] risiede, in effetti, a [OSCURATO:PERSONA], Comune che però non si trova nel territorio del circondario del Tribunale di Modena, ma di quello di Bologna.

Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ritenuto sussistente la competenza della Sezione Specializzata presso il foro del consumatore, e dunque presso il Tribunale di Bologna, abbia indicato quale foro del consumatore il Tribunale di Modena, in luogo di quello di Bologna e non abbia ritenuto sussistente la competenza della Sezione Specializzata presso il foro del convenuto principale, e cioè [OSCURATO:PERSONA], e dunque in ogni caso presso il Tribunale di Bologna.

Si deve osservare che questa Corte (Cass.12954/2021 e Cass.30604/2023) ha già chiarito che la competenza della sezione specializzata, in relazione alla causa introdotta nei confronti della incaricata della revisione legale è inderogabile, ratione materiae, mentre la competenza (pur sempre solo territoriale) del foro del consumatore, è esclusiva, ma non inderogabile (sia in forza di specifica trattativa, sia per iniziativa dello stesso consumatore) e che la disciplina della competenza della sezione specializzata è cronologicamente successiva a quella degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, il che importa l'applicazione del principio lex posterior derogat priori e la disciplina della competenza della sezione specializzata contiene una espressa norma, il citato terzo comma, che prevede la sua vis actrattiva per le cause connesse, mentre non c'è una norma dello stesso segno in materia di foro del consumatore.

La Suprema Corte ha poi statuito che, ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere la domanda risarcitoria nei confronti del revisore ai sensi del D.lgs 168/2003, occorre fare riferimento esclusivamente alla posizione del revisore convenuto, risultando irrilevante la circostanza che il Tribunale adito fosse competente rispetto alle domande risarcitorie proposte nel medesimo giudizio nei confronti di altra parte convenuta.

La competenza, quanto alla domanda svolta dall’attore nei confronti di EY, della Sezione specializzata del Tribunale di Milano sussiste, poi, per tutti i criteri di ripartizione della competenza territoriale (peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha impugnato l’ordinanza di incompetenza solo per non aver individuato nella Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Bologna il Giudice competente esclusivamente in ragione della mancata applicazione del foro del consumatore, ovvero del criterio della sede dell’altra parte convenuta, la [OSCURATO:PERSONA])).

Infatti, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., la convenuta EY ha sede a Milano; inoltre, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., l’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha ad oggetto crediti liquidi ed esigibili e pertanto deve essere adempiuta al domicilio del (preteso) debitore a Milano ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c.; anche il luogo dove è sorta l’obbligazione deve individuarsi in Milano, atteso che le azioni di [OSCURATO:PERSONA] sono quotate presso la [OSCURATO:SOCIETA]. che ha sede a Milano, e sempre a Milano sono stati pubblicati tutti i comunicati e i bilanci della Banca.

Quindi la decisione impugnata (ininfluente, per le ragioni espresse, l’erronea ricomprensione nel circondario del Tribunale di Modena del luogo di residenza dell’attore, [OSCURATO:PERSONA]) va confermata. 4.Per quanto sopra esposto, dichiarata la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Imprese presso il Tribunale di Milano, va respinto il ricorso per regolamento di competenza.

La statuizione sulle spese del presente regolamento di competenza va rimessa al giudice del merito.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza.

Spese al merito.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17823/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MODENA nel proc.to n. 471/2024depositata il 28/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23/1/2024, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, la [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, per sentire condannare le convenute, anche in solido tra loro, ciascuna per le proprie responsabilità contrattuali e/o extra contrattuali, in via principale, a risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 2.000.000,00, o la maggior o minor cifra ritenuta di giustizia in base alle risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della perdita finanziaria e il lucro cessante, o, in via subordinata, a risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 2.000.000,00, o la maggior o minor cifra ritenuta di giustizia in base alle risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione da dì della perdita finanziaria alla data della maturazione del diritto di credito, in via equitativa a titolo di risarcimento da perdita di chance, o, in via ulteriormente subordinata condannare la sola [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di responsabilità contrattuale per le responsabilità contrattuali sopra illustrare in qualità di intermediario finanziario al pagamento a favore dell’attore della somma di euro 2.000.000,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. L’attore lamentava che nel corso del tempo aveva negoziato in azioni e altri titoli di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che aveva subito consistenti perdite patrimoniali per effetto dell’azzeramento dei titoli detenuti, cosicché aveva agito in giudizio per far valere la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. – che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - per gli inadempimenti agli obblighi di informativa e il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e buona fede contrattuale, posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di intermediario finanziario, nonché la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della società di revisione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per «gli inadempimenti posti in essere dalla società di revisione dei conti […] in merito alle certificazioni dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] in tutte le occasioni e per i motivi indicati in narrativa del presente atto di citazione e nella perizia di parte ad esso allegata». Si costituivano le convenute e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. eccepiva in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Modena, dovendo individuarsi nelle Sezioni Specializzate in Materia d’Impresa a norma degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 168/2003 l’autorità giudiziaria competente a conoscere la presente controversia. Il Tribunale di Modena, con ordinanza n. cronol. 7773/2024 del 28/06/2024 dichiarava l’incompetenza per materia del Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, assegnando tre mesi dalla comunicazione della ordinanza per la riassunzione del processo, e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore delle convenute delle spese processuali, liquidate per ciascuna parte in € 18.977,00 per compensi oltre spese forfettarie (quindici per cento) e accessori. In motivazione, il Tribunale, premesso che il [OSCURATO:PERSONA], con la memoria ex art.171 ter c.p.c., aveva chiesto, in via principale, la condanna della Banca a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e solo in caso di rigetto delle domande principali, «in virtù del principio della ragione più liquida» (richiamo questo incompatibile con un condizionamento delle azioni e la cui applicazione non comporta una ipotesi di effettiva subordinazione tra le diverse domande, atteso che diverse ragioni inducono a decisioni non reciprocamente sovrapponibili, cosicché «la prospettata subordinazione delle domande» impedirebbe, in caso di accoglimento della domanda contro la banca, l’assorbimento della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), la condanna, eventualmente in via solidale, della società di revisione contabile, ha rilevato che, mentre la causa di risarcimento del danno da inadempimento o illecito proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore di [OSCURATO:PERSONA], emittente il titolo e intermediario finanziario, è devoluta alla cognizione del Tribunale Ordinario ex art. 50 ter c.p.c., la causa di risarcimento del danno da illecito proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è devoluta alla cognizione della Sezione Specializzata per le imprese, ex art. 32 lett. a) d. lgs. 27.6.2003 n. 168 («azioni di responsabilità da chiunque promosse contro […] il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati»; Cass. SU 3.11.2023 n. 1103), Sezione specializzata per le imprese che è ulteriormente competente per «i procedimenti che presentano ragioni di connessione» con le cause di cui all’art. 31-2 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 168 (art. 31- 2 d. lgs. cit.)», come nella specie, in cui le cause cumulativamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono connesse per l’oggetto, connessione propria o forte (artt. 33, 401 e 1031 c.p.c.). Ad avviso del Tribunale, il giudice ad quem doveva essere individuato nella Sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Milano, competente, non solo per materia, anche per la causa connessa introdotta in forma di cumulo soggettivo, ma pure ratione loci, avendo la [OSCURATO:PERSONA] sede in Milano e prevalendo la competenza per materia inderogabile sul foro di prossimità al consumatore (indicato dal [OSCURATO:PERSONA] in Tribunale di Bologna, essendo egli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], «nel circondario del Tribunale di Modena»), foro del consumatore che peraltro sarebbe il Tribunale di Modena non il Tribunale di Bologna. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza, notificato il 24/7/2024, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese) e di [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con memoria). Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta e deduce: a) con il primo motivo, l’errata applicazione del principio della vis attractiva della competenza funzionale e inderogabile della Sezione specializzata per le imprese, di cui all’art.31-2 d.lgs. 168/2003, in quanto, nella specie, l’azione promossa «tocca soltanto in via mediata il rapporto societario in quanto, come si evince dalle domande e per come le stesse siano state precisate con la memoria ex art. 171 ter cpc, le stesse sono rivolte in via principale contro l’intermediatore finanziario ex [OSCURATO:PERSONA] spa oggi [OSCURATO:SOCIETA]. per motivi legati alla violazione degli obblighi informativi ex Regolamento CON-SOB nonché per violazione dei principi di buona fede e diligenza contrattuale» e su tali domande principali la causa potrebbe essere decisa senza neppure necessità di esaminare l’aspetto legato alle false comunicazioni sociali e così all’errata certificazione dei bilanci da parte della società di revisione dei conti, fondanti la domanda subordinata rivolta alla società di revisione dei conti; b) con il secondo motivo, in relazione a quanto precisato da ricorrente con le memorie ex art.171 ter c.p.c., l’errata individuazione, tra le sezioni specializzate su richiesta del consumatore, di quella di Milano, invece che quella presso il Tribunale di Bologna, avendo il Tribunale affermato erroneamente che l’odierno ricorrente «invoca la maggior prossimità del Tribunale di Bologna al foro del consumatore, essendo residente nel circondario del Tribunale di Modena ([OSCURATO:PERSONA])», mentre, in realtà, come si evince dagli atti il sig. [OSCURATO:PERSONA] risiede, in effetti, a [OSCURATO:PERSONA], Comune che però non si trova nel territorio del circondario del Tribunale di Modena, ma di quello di Bologna, cosicché, in ogni caso, anche qualora non si volesse ritenere la competenza del giudice ordinario, in virtù dell’esistenza di una domanda solo subordinata, in tema di false comunicazioni sociali identificata nelle domande conclusionali indicate in atto di citazione e precisate con la memoria ex art. 171 ter n. 1) di parte attrice come domanda di natura extracontrattuale sia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sussisterebbe comunque la competenza territoriale della Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna per tutto il distretto dell’[OSCURATO:PERSONA], tra cui anche quello di Modena, e non si vede perché dovrebbe prevalere il Foro di Milano rispetto a quello di Bologna, ovvero, anche se così non fosse, in ogni caso, tra i Tribunali muniti di Sezione specializzata dovrebbe prevalere quello dove si trova la sede legale, tra le due possibili proprie dei due convenuti, scelta dal Consumatore che, nel caso di specie, è quella della [OSCURATO:SOCIETA]., avente sede legale a Modena ovvero nel circondario della Corte di Appello di Bologna, ovvero dovrebbe prevalere quello del convenuto principale, che nel caso di specie è la [OSCURATO:SOCIETA], rispetto alla quale soltanto sono formulate domande in via principale, giacché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa sono rivolte solo domande subordinate. Con il terzo motivo, in forza dell’accoglimento delle domande che individuano la competenza o a favore del Tribunale ordinario di Modena o della sezione specializzata del Tribunale di Bologna come già chiesto al Tribunale di Modena dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con le memorie ex art 171 ter, si chiede la riforma della decisione sulle spese legali a favore di parte ricorrente o quanto meno, in subordine, la declaratoria della integrale compensazione delle stesse. 2. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. 3. Il PG chiede rigettarsi il ricorso e affermarsi la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Imprese, rilevando che: a) la prima delle due domande formulate dall’attore, quella di risarcimento del danno da inadempimento o illecito aquiliano nei confronti dell’ intermediario finanziario emittente titoli compravenduti, asseritamente, previa disattenzione da parte dell’intermediario stesso degli obblighi informativi previsti dal regolamento Consob, in violazione dei principi di buona fede e correttezza del contraente, di per sé sola considerata, spetta alla cognizione del tribunale ordinario, ex art. 50 ter c.p.c., mentre la seconda, quella di risarcimento del danno da illecito, contrattuale o extracontrattuale, anche in via solidale con la banca, nei confronti della società di revisione incaricata dalla banca medesima per la certificazione dei propri bilanci, rientra nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. 27.6.2003 n. 168, a mente del quale rientrano nella competenza funzionale della sezione specializzata le azioni di responsabilità da chiunque promosse «contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati» e il comma 3 stabilisce che le sezioni specializzate in materia di impresa «sono competenti anche per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con i giudizi di cui ai commi 1 e 2» , inerenti alle materie tipiche dell'impresa; b) posto che la previsione normativa va intesa come riferita alle sole ipotesi di connessione cd. qualificata, al fine di contemperare i confliggenti interessi all’unitarietà del giudizio e alla celerità delle pronunce richieste alla sezione specializzata, per la peculiarità degli interessi coinvolti nelle controversie di competenza di quest’ultima, non v’è dubbio che, nella fattispecie, debba configurarsi un’ipotesi di connessione qualificata o forte, dal momento che le due domande sono oggettivamente connesse, in ragione dell’identità del petitum ; c) il ricorrente valorizza sostanzialmente il fatto che, nella memoria ex art. 171 ter, co.1, n.1 c.p.c., la domanda intesa ad ottenere la condanna della società di revisione a titolo di responsabilità extracontrattuale, in via eventualmente solidale con la banca, è stata (legittimamente, trattandosi di una mera emendatio ) riqualificata come «subordinata», rispetto alla domanda proposta nei confronti della banca stessa, donde l’asserita necessità di valutare il giudice competente esclusivamente sulla base della domanda principale, ma il Tribunale di Modena ha proceduto ad una riqualificazione del cumulo di domande da «cumulo condizionato a cumulo incondizionato alternativo », in quanto, secondo la pronuncia in esame, nella fattispecie, entrambe le domande devono essere esaminate e decise, non potendo esistere un ordine vincolante imposto al giudice in merito in ordine a quale domanda decidere prima dell’altra, con la conseguenza che entrambe debbano essere considerate ai fini della individuazione del giudice competente, cosicché il mancato esame della domanda nei confronti della società di revisione, a causa dell’accoglimento della domanda qualificata come principale nei confronti della banca, integrerebbe il vizio di omessa pronuncia; d) tale riqualificazione non può ritenersi legittima, essendosi trascurata la chiara volontà dell’attore di condizionare la valutazione giudiziale di una domanda (nel caso di specie quella formulata nei confronti della società di revisione) al rigetto della domanda principale (nel caso di specie quella proposta nei confronti della banca), con conseguentemente violazione dei limiti imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.); e) tuttavia, pur mantenendo la qualificazione della domanda formulata nei confronti della società di revisione quale domanda subordinata, la competenza della sezione specializzata deve essere comunque ravvisata, tenendo conto dell’espressa previsione di cui all’art. 3, comma 3 d. lgs. n. 168/2003, il cui tenore letterale, e la cui ratio, non consentono di limitarne l’ambito applicativo, quando un giudizio consegua alla formulazione di diverse domande di per sé stesse di competenza di giudici diversi, ai soli casi in cui la domanda di competenza della sezione specializzata sia la principale, e quindi «la configurabilità della competenza della sezione specializzata non può pertanto essere esclusa quando la domanda di pertinenza della sezione specializzata sia formulata in via subordinata, ove la connessione tra le diverse domande sia necessaria per la risoluzione della controversia, requisito che nel caso in esame deve ritenersi esistente, stante la già evidenziata connessione oggettiva tra le domande, caratterizzate dall’identità del petitum»; f) inoltre, la competenza funzionale e inderogabile della Sezione specializzata in materia di impresa prevale su quella territoriale del foro del consumatore (Cass., 3 novembre 2023, n. 30604) e la domanda di competenza della sezione specializzata, attrattiva dell’ulteriore domanda connessa, è formulata nei confronti di società di revisione avente sede legale in Milano (sulla necessità di fare riferimento alla posizione del convenuto dalla domanda di competenza della sezione specializzata: Cass., n. 30604/23 cit.; Cass., n. 12954/21). 4. La prima censura è infondata. Con tale motivo, il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale di Modena per aver ritenuto erroneamente operante la vis attractiva di cui all’art. 3, comma 3, del D.lgs. 168/2003, sostenendo che la controversia non è incentrata su rapporti “endo societari” e per avere egli formulato una domanda di responsabilità nei confronti di EY solo in via subordinata, alla luce della precisazione del thema decidendumnella memoria depositata ex art.171 ter c.p.c.. Le domande formulate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sono volte a far valere la responsabilità risarcitoria della società di revisione legale dei conti per l’attività di revisione/certificazione dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di materia che rientra nella competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. 168/2003, a norma del quale le controversie relative al «le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati […] sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’articolo 1». Il ricorrente deduce che le domande spiegate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non siano fondate «sulla sua qualità di socio, ma sulla qualità di cliente della banca e titolare di un contratto di intermediazione finanziaria e così di un deposito titoli». Ma tali deduzioni sono del tutto ininfluenti stante la competenza per materia della Sezione specializzata in materia di Impresa ai sensi dell’art.3 lett.a) sopra richiamato. Tuttavia, l’attore, al fine di superare l’eccezione di incompetenza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto, nei limiti della consentita emendatio (Cass. 4322/2019), alla riformulazione nelle memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. delle domande risarcitorie verso il revisore, in via subordinata al mancato accoglimento di quelle proposte verso l’intermediario finanziario ovvero secondo il criterio della ragione più liquida. Il Tribunale ha rilevato, correttamente, che il richiamo «al criterio della ragione più liquida» era inconferente perché «la sua applicazione postula l’esame non di una domanda subordinata, come assume la parte, ma di una questione logicamente subordinata ed equi-ordinata alle questioni condizionanti sotto il profilo della loro pari idoneità a definire la causa in un dato modo; quindi, non opera se le diverse ragioni inducono potenzialmente a decisioni che non siano reciprocamente sovrapponibili e, perciò, il loro assorbimento configura un vizio di omessa pronuncia». Ma, in ordine alla «subordinazione» della domanda nei confronti della società di revisione contabile, la decisione non risulta corretta, avendo l’attore espresso la chiara volontà, in memoria ex art.171 ter c.p.c., di condizionare la valutazione giudiziale di una domanda (nel caso di specie quella formulata nei confronti della società di revisione) al rigetto della domanda principale (nel caso di specie, quella proposta nei confronti della banca), con conseguentemente violazione dei limiti imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Nella specie, vi era quindi un «cumulo subordinato» di domande, che si verifica allorquando due o più domande vengono proposte nello stesso processo a condizione che una di queste sia previamente respinta. Solo che una domanda (avente ad oggetto la responsabilità dell’intermediario finanziario), svolta in via principale, è di competenza del Tribunale ordinario, mentre l’altra (avente ad oggetto la responsabilità della società di revisione contabile), proposta in via subordinata, è di competenza (inderogabile) della Sezione specializzata in materia di Impresa. Ora, vero che opera il principio della inderogabilità della competenza, ratione materiae , della Sezione Specializzata in Materia di Imprese a conoscere delle azioni di responsabilità promosse nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (Cass., Sez. Un., 23.7.2019, n. 19882; Cass. 13.5.2021, n. 12954; Cass., Ord., 3.11.2023, n. 30604), ma la norma speciale di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, stabilisce che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». Il Tribunale di Modena ha ritenuto che ricorresse tra le domande un’ipotesi di connessione per oggetto, «forte o qualificata», ex art.33 o 103 c.p.c. Orbene le domande, principale e subordinata, svolte nei confronti delle due convenute, possono ritenersi connesse in quanto, in base alla prospettazione attorea e a prescindere dalla sua fondatezza (ai fini della competenza che qui interessa), si assume che le perdite finanziarie asseritamente subite dall’attore, nel periodo 2009/2019, per effetto dell’operato dell’intermediario, anche emittente i titoli acquistati (“azioni Carige acquistate quando la quotazione di Borsa del titolo era inflazionata dalla non corretta informazione che si era venuta a creare per via della mancata diffusione delle informazioni negative su crediti deteriorati e sull’avviamento», pag. 13 dell’atto di citazione [OSCURATO:PERSONA]), e della violazione da parte dello stesso degli obblighi, quantomeno, informativi, siano dipese anche dall’operato della società di revisione contabile che, nel certificare i bilanci della [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe compiuto manchevolezze e negligenze, inficiando (pag.47 citazione) «la capacità di giudizio dei risparmiatori nelle loro scelte di investimento sui titoli di [OSCURATO:PERSONA]». L’attrazione della competenza alla Sezione specializzata Imprese ex art.3, comma 3, d.lgs. 168/2003, ricorre e la statuizione impugnata, sotto questo profilo, è corretta nel dictum. 5. La seconda censura è infondata. Con essa il ricorrente, sul presupposto del cumulo di domande dinanzi a uno stesso giudice, denuncia l’errata individuazione, tra le sezioni specializzate su richiesta del consumatore, di quella di Milano, invece che quella presso il Tribunale di Bologna, avendo il Tribunale affermato erroneamente che l’odierno ricorrente «invoca la maggior prossimità del Tribunale di Bologna al foro del consumatore, essendo residente nel circondario del Tribunale di Modena ([OSCURATO:PERSONA])», mentre, in realtà, come si evince dagli atti il sig. [OSCURATO:PERSONA] risiede, in effetti, a [OSCURATO:PERSONA], Comune che però non si trova nel territorio del circondario del Tribunale di Modena, ma di quello di Bologna. Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ritenuto sussistente la competenza della Sezione Specializzata presso il foro del consumatore, e dunque presso il Tribunale di Bologna, abbia indicato quale foro del consumatore il Tribunale di Modena, in luogo di quello di Bologna e non abbia ritenuto sussistente la competenza della Sezione Specializzata presso il foro del convenuto principale, e cioè [OSCURATO:PERSONA], e dunque in ogni caso presso il Tribunale di Bologna. Si deve osservare che questa Corte (Cass.12954/2021 e Cass.30604/2023) ha già chiarito che la competenza della sezione specializzata, in relazione alla causa introdotta nei confronti della incaricata della revisione legale è inderogabile, ratione materiae, mentre la competenza (pur sempre solo territoriale) del foro del consumatore, è esclusiva, ma non inderogabile (sia in forza di specifica trattativa, sia per iniziativa dello stesso consumatore) e che la disciplina della competenza della sezione specializzata è cronologicamente successiva a quella degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, il che importa l'applicazione del principio lex posterior derogat priori e la disciplina della competenza della sezione specializzata contiene una espressa norma, il citato terzo comma, che prevede la sua vis actrattiva per le cause connesse, mentre non c'è una norma dello stesso segno in materia di foro del consumatore. La Suprema Corte ha poi statuito che, ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere la domanda risarcitoria nei confronti del revisore ai sensi del D.lgs 168/2003, occorre fare riferimento esclusivamente alla posizione del revisore convenuto, risultando irrilevante la circostanza che il Tribunale adito fosse competente rispetto alle domande risarcitorie proposte nel medesimo giudizio nei confronti di altra parte convenuta. La competenza, quanto alla domanda svolta dall’attore nei confronti di EY, della Sezione specializzata del Tribunale di Milano sussiste, poi, per tutti i criteri di ripartizione della competenza territoriale (peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha impugnato l’ordinanza di incompetenza solo per non aver individuato nella Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Bologna il Giudice competente esclusivamente in ragione della mancata applicazione del foro del consumatore, ovvero del criterio della sede dell’altra parte convenuta, la [OSCURATO:PERSONA])). Infatti, ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., la convenuta EY ha sede a Milano; inoltre, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., l’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha ad oggetto crediti liquidi ed esigibili e pertanto deve essere adempiuta al domicilio del (preteso) debitore a Milano ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c.; anche il luogo dove è sorta l’obbligazione deve individuarsi in Milano, atteso che le azioni di [OSCURATO:PERSONA] sono quotate presso la [OSCURATO:SOCIETA]. che ha sede a Milano, e sempre a Milano sono stati pubblicati tutti i comunicati e i bilanci della Banca. Quindi la decisione impugnata (ininfluente, per le ragioni espresse, l’erronea ricomprensione nel circondario del Tribunale di Modena del luogo di residenza dell’attore, [OSCURATO:PERSONA]) va confermata. 4.Per quanto sopra esposto, dichiarata la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Imprese presso il Tribunale di Milano, va respinto il ricorso per regolamento di competenza. La statuizione sulle spese del presente regolamento di competenza va rimessa al giudice del merito. P.Q.M La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza. Spese al merito. A