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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26917/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11744/2021proposto da: T.A.R.

Toscana([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Segretario Generale pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])presso i cui uffici è domiciliat o in Roma , alla V ia dei Portoghesi n. 12; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] .it – ed e lettivamente domiciliata al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 (studio legale Lessona), giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – Invito pagamento contributo unificato – Motivi aggiunti in un giudizio davanti al TAR 2 -avverso la sentenza n. 828/2020emessa dalla CTR Toscana il 16 / 1 1 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avverso l’invito al pagamento del contributo unificato a seguito della proposizione di motivi aggiunti nell’ambito di un giudizio, pendente dinanzi al TAR Toscana, nel quale aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze aveva aggiudicato un appalto ad una società concorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che in quei motivi aggiunti non potesse ravvisarsi un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.

3. Sull’appello congiunto del TAR Toscana, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Segretariato Generale per la Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame quanto al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna anche del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Segretariato Generale per la Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri al rimborso delle spese processuali, essendo tali parti pubbliche prive della legittimazione a resistere in giudizio, e rigettava per il resto il gravame, dichiarando che, anche all’esito della proposizione dei motivi aggiunti, si controverteva sempre sul medesimo tema, vale a dire la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il TAR Toscana sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo, rispetto al quale parte ricorrente principale è rimasta intimata.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, commi 6-bise 6-bis.1 d.

P .

R . n. 115/2002 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente, con i motivi aggiunti, aveva introdotto in giudizio una domanda nuova ed ampliato il tema decisionale, con la conseguenza che era assoggettata all’obbligo del versamento del contributo unificato.

1.1. La parte ricorrenteincidentale ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti non inducono questa Corte a rimeditare parzialmente le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore.

Il motivo del ricorso principale è infondato.

Questa Corte ha avuto di recente l’occasione di chiarire che, in tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum del la causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 23530 del 27/10/2020).

Invero, il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bise 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è, invece, esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità- dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause.

In quest’ottica, Sez. 5, Sentenza n. 23873 del 29/10/2020, in un caso in cui la ricorrente, dopo aver impugnato il bando di una gara d'appalto, aveva chiesto con motivi aggiunti l'annullamento anche del verbale di aggiudicazione provvisoria e della determina definitiva, ha escluso che gli atti successivi, pur relativi allo stesso bene della vita, fossero legati all'atto iniziale da un nesso di pregiudizialità necessaria e ha pertanto affermato la debenza del contributo unificato.

In base alla sentenza della CGUE n. 61 del 2014, gli obiettivi di finanziare l’attività giurisdizionale e di evitare domande manifestamente infondate o aventi intenti meramente dilatori “possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente”, sicché“il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.”.

Orbene, nel caso di specie, non si è in presenza di un ampiamento significativo del thema decidendum, atteso che sono stati impugnati due atti sulla base dei medesimi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo o deducendo il solo vizio di illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti già impugnati.

Inoltre, non è stato in alcun modo modificato il petitum sostanziale, costituito pur sempre dalla pretesa della ricorrente di vedersi aggiudicata la gara d’appalto.

In quest’ottica, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela ex art. 243 bisdel previgente codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) non sia nemmeno necessaria, trattandosi di provvedimento che ha natura meramente confermativa e privo di carattere lesivo (cfr.

Cons.

Stato, Sez.

V, 3 febbraio 2016 n. 402; 21 luglio 2015 n. 3613; 20 marzo 2015 n. 1543; 9 marzo 2015 n. 1176; 26 settembre 2014 n. 4830; Sez.

III, 12 dicembre 2014 n. 6137, 6 maggio 2013 n. 2449, Sez.

V, 25 giugno 2014 n. 3203; TAR Lazio-Latina, 22 marzo 2016 n. 124).

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 83 e 91c.p.c. e 1394 e 1395 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato nonostante il conflitto di interesse tra le parti dalla stessa congiuntamente rappresentate.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, le parti diverse da quelle in conflitto possono solo chiedere la nomina di un curatore speciale, ma non possono allegare il conflitto d’interessi per farne discendere la dichiarazione di invalidità del processo, essendo l’istituto in discorso configurato solo nell’interesse delle parti in conflitto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 29/03/1979).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso principale non merita accoglimento , quello incidentale va dichiar ato inammissibile.

L ’esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Avuto riguardo al ricorso principale, rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016) .

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso principale ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero tra le parti le spese relative al presente giudizio;ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11744/2021proposto da: T.A.R. Toscana([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Segretario Generale pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])presso i cui uffici è domiciliat o in Roma , alla V ia dei Portoghesi n. 12; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] .it – ed e lettivamente domiciliata al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 (studio legale Lessona), giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – Invito pagamento contributo unificato – Motivi aggiunti in un giudizio davanti al TAR 2 -avverso la sentenza n. 828/2020emessa dalla CTR Toscana il 16 / 1 1 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avverso l’invito al pagamento del contributo unificato a seguito della proposizione di motivi aggiunti nell’ambito di un giudizio, pendente dinanzi al TAR Toscana, nel quale aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze aveva aggiudicato un appalto ad una società concorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che in quei motivi aggiunti non potesse ravvisarsi un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia. 3. Sull’appello congiunto del TAR Toscana, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Segretariato Generale per la Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame quanto al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna anche del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Segretariato Generale per la Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri al rimborso delle spese processuali, essendo tali parti pubbliche prive della legittimazione a resistere in giudizio, e rigettava per il resto il gravame, dichiarando che, anche all’esito della proposizione dei motivi aggiunti, si controverteva sempre sul medesimo tema, vale a dire la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il TAR Toscana sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo, rispetto al quale parte ricorrente principale è rimasta intimata. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, commi 6-bise 6-bis.1 d. P . R . n. 115/2002 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente, con i motivi aggiunti, aveva introdotto in giudizio una domanda nuova ed ampliato il tema decisionale, con la conseguenza che era assoggettata all’obbligo del versamento del contributo unificato. 1.1. La parte ricorrenteincidentale ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti non inducono questa Corte a rimeditare parzialmente le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore. Il motivo del ricorso principale è infondato. Questa Corte ha avuto di recente l’occasione di chiarire che, in tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum del la causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 23530 del 27/10/2020). Invero, il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bise 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è, invece, esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità- dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause. In quest’ottica, Sez. 5, Sentenza n. 23873 del 29/10/2020, in un caso in cui la ricorrente, dopo aver impugnato il bando di una gara d'appalto, aveva chiesto con motivi aggiunti l'annullamento anche del verbale di aggiudicazione provvisoria e della determina definitiva, ha escluso che gli atti successivi, pur relativi allo stesso bene della vita, fossero legati all'atto iniziale da un nesso di pregiudizialità necessaria e ha pertanto affermato la debenza del contributo unificato. In base alla sentenza della CGUE n. 61 del 2014, gli obiettivi di finanziare l’attività giurisdizionale e di evitare domande manifestamente infondate o aventi intenti meramente dilatori “possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente”, sicché“il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.”. Orbene, nel caso di specie, non si è in presenza di un ampiamento significativo del thema decidendum, atteso che sono stati impugnati due atti sulla base dei medesimi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo o deducendo il solo vizio di illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti già impugnati. Inoltre, non è stato in alcun modo modificato il petitum sostanziale, costituito pur sempre dalla pretesa della ricorrente di vedersi aggiudicata la gara d’appalto. In quest’ottica, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela ex art. 243 bisdel previgente codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) non sia nemmeno necessaria, trattandosi di provvedimento che ha natura meramente confermativa e privo di carattere lesivo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2016 n. 402; 21 luglio 2015 n. 3613; 20 marzo 2015 n. 1543; 9 marzo 2015 n. 1176; 26 settembre 2014 n. 4830; Sez. III, 12 dicembre 2014 n. 6137, 6 maggio 2013 n. 2449, Sez. V, 25 giugno 2014 n. 3203; TAR Lazio-Latina, 22 marzo 2016 n. 124). 2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 83 e 91c.p.c. e 1394 e 1395 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato nonostante il conflitto di interesse tra le parti dalla stessa congiuntamente rappresentate. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, le parti diverse da quelle in conflitto possono solo chiedere la nomina di un curatore speciale, ma non possono allegare il conflitto d’interessi per farne discendere la dichiarazione di invalidità del processo, essendo l’istituto in discorso configurato solo nell’interesse delle parti in conflitto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 29/03/1979). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso principale non merita accoglimento , quello incidentale va dichiar ato inammissibile. L ’esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. Avuto riguardo al ricorso principale, rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016) . P.Q.M. La Corte rigettail ricorso principale ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero tra le parti le spese relative al presente giudizio;ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st