CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., e [OSCURATO:PERSONA].- INTIMATI -nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Genova n. R.G. 7692/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare lagiurisdizione dell’autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova,sezione specializzata in materia di impresa, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i sociMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche nella qualità diamministratore, sostenendo che la società, benché avente sede statutarianella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], svolge in via esclusiva la propria attività inItalia, ove sono ubicati tutti i beni sociali e vengono assunte le decisionigestionali.Ha dedotto che [OSCURATO:PERSONA], nominato amministratore unico condeliberazione del 5 giugno 2023, versa in conflitto di interessi poiché rivestecariche amministrative o detiene il controllo di altre società che favoriscenei rapporti contrattuali con la [OSCURATO:SOCIETA]..Ha chiesto, in via principale, l’esclusione dalla compagine sociale dei sociDiego Maioli e di [OSCURATO:PERSONA] per abuso del diritto, per condottelesive del patrimonio sociale e per gravi inadempimenti; in via subordinata,l’annullamento o la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 5giugno 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato amministratore e, inulteriore subordine, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società,oltre al risarcimento del danno.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, eccependo in viapregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favoredell’autorità giudiziaria della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in applicazionedell’art. 35 dello statuto sociale, che devolve in via esclusiva al giudicesammarinese tutte le controversie tra soci e società e quelle derivanti dalcontratto sociale.All’esito dell’udienza cartolare del 19 febbraio 2025, il Tribunale di Genova,rilevata la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi tra laNumero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026Effepidiemme s.r.l. e l’amministratore [OSCURATO:PERSONA], ha nominato curatorespeciale della società [OSCURATO:PERSONA], rinviando la causa per la decisioneanche sulla questione preliminare di giurisdizione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento preventivo digiurisdizione affidato a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo di dichiarare la giurisdizionedell’Autorità giudiziaria dello Stato di [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost.,75, 78, 83 e 182 c.p.c., ha dedotto che [OSCURATO:PERSONA], oltre cheamministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., amministra o è socio diriferimento di talune società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale conduce inlocazione il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di proprietà dellaEffepidiemme s.r.l. senza versare alcun corrispettivo e che il convenuto nonsi sarebbe mai attivato per il recupero dei canoni insoluti o per la risoluzionedel contratto di locazione e, anzi, dopo la sua nomina ad amministratoredella società convenuta con il voto determinante di [OSCURATO:PERSONA],avrebbe inteso rinunciare ai giudizi in corso e alle azioni precedentementeavviate nei confronti della conduttrice, operando in conflitto di interessi conla [OSCURATO:SOCIETA]Sostiene che detta situazione di conflitto ha invalidato la costituzione ingiudizio della società nel giudizio di merito e ha reso incontestabile lagiurisdizione del giudice italiano, poiché la nomina del curatore speciale èintervenuta in corso di causa e non ha sanato l’attività processuale svoltain precedenza, inclusa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nellamemoria di costituzione.Il motivo è infondato.Numero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026Deve escludersi che la giurisdizione del giudice italiano si sia consolidata oche questa Corte non possa integralmente rivalutare la questione oggettodel presente regolamento preventivo.L’eccezione di difetto di giurisdizione era stata ritualmente sollevata dai socievocati in giudizio e dalla società negli atti di costituzione; l’intervenutanomina del curatore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. ha sanato, con effettiex tunc, i vizi attinenti alla rappresentanza processuale (Cass. n.1891/1964; Cass. n. 20659/2009; Cass. n. 6020/2017), facendo salveanche le difese e le attività processuali svolte in precedenza, inclusal’eccezione di giurisdizione.È, peraltro, preclusa al ricorrente la stessa possibilità di dolersi della nullitàdel giudizio di merito per la pretesa tardività della nomina del curatorespeciale della società: la facoltà di eccepire la nullità della costituzionespetta esclusivamente al soggetto rappresentato.Il conflitto di interessi può, al più, legittimare la controparte a sollecitare lanomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 79, secondo comma, c.p.c.,ma non a dedurre l’invalidità della costituzione del rappresentante (Cass. n.1808/1979; Cass. n. 19149/2014; Cass. n. 2460/2020; Cass. n.26917/2022; Cass. n. 26503/2022).2. Con il secondo motivo il ricorrente, evocando gli artt. 3, 24 e 25 Cost., 4e 51 della legge n. 218 del 1995, 63 c.p.c. e dell’art. 73 del d.P.R. n. 917del 1986, sostiene che la causa appartiene alla giurisdizione italiana poichéla [OSCURATO:SOCIETA]., pur avendo formalmente sede legale nella [OSCURATO:PERSONA], ha il suo centro operativo in Italia, dove si concentrano tuttele attività decisionali, amministrative e organizzative e dove sono ubicati gliimmobili facenti parte del patrimonio sociale. Anche i soci risiedono in Italia,ove si svolgono le transazioni finanziarie, le attività di marketing e dipubblicità e dove sono effettuati i pagamenti ai fornitori, tanto che DiegoMaioli avrebbe modificato il codice [OSCURATO:SOCIETA]. presso laC.C.I.A.A. italiana ma non presso quella sanmarinese.Numero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026A parere del ricorrente, la sede statutaria sarebbe stata collocata in SanMarino ai soli fini fiscali e comunque, competerebbe all’autorità giudiziariaitaliana l’accertamento dell’esterovestizione e della validità dell’attocostitutivo in base al luogo in cui la società è effettivamente operativa edove sono concentrate le attività sociali, non potendo invocarsi l’art. 35 dellostatuto che devolve all’autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] le controversie trasoci e società.Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando gli artt. 2247, 2082 e 2195c.c. nonché l’art. 51 della legge n. 218 del 1995, asserisce che la societànon esercita alcuna attività d’impresa riconducibile alle categorie tipizzatedal Codice civile o coerenti con l’oggetto sociale.La gestione societaria si esaurirebbe nella detenzione e concessione ingodimento di beni immobili, senza strutture organizzative, senzaassunzione di rischio imprenditoriale e senza svolgimento di attivitàcommerciale, configurandosi una mera comunione di godimento.Denuncia la nullità dell’atto costitutivo per contrarietà alle norme fiscaliitaliane e per violazione del principio di effettività, sull’assunto che la sedereale non può essere dissimulata per motivi fiscali.Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta la giurisdizionedell’autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] in base agli artt. 1418 c.c., 34 deld.lgs. n. 5 del 2003, 808 c.p.c. e 25 della legge n. 218 del 1995, sul rilievoche [OSCURATO:PERSONA] è amministratore o socio di riferimento di plurime societàe opera in conflitto di interessi, avvalendosi del fatto che la Effepidiemmes.r.l. è società esterovestita.La costituzione della società e la previsione di una clausola di devoluzionedella giurisdizione al giudice straniero sarebbero strumentali allarealizzazione di uno schema elusivo, volto a impedire l’applicazione dellanormativa fiscale e della disciplina societaria italiana.Eccepisce la contrarietà dell’atto costitutivo della società alle normeimperative che regolano la residenza fiscale e la sede effettiva; contesta laNumero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026validità della clausola di proroga della giurisdizione, perché privadell’approvazione di tutti i soci e in contrasto con l’art. 34 del d.lgs. n.5/2003 perché affida la nomina degli arbitri alle parti in conflitto.Con il quinto motivo di ricorso, evocando le previsioni di cui agli artt. 2247,2082, 2475 e 2476 c.c., si sostiene che l’oggetto sociale contemplato dallostatuto non è mai stato perseguito e che la società opera esclusivamentenel settore delle compravendite e delle locazioni immobiliari, spettando alTribunale di Genova la corretta qualificazione del rapporto allo scopo diimpedire che la forma societaria sia utilizzata come schermo per finalitàcontrarie all’ordinamento italiano.Con il sesto motivo [OSCURATO:PERSONA], richiamando gli artt. 2248 e 1100 c.c. el’art. 51 della legge n. 218 del 1995, sostiene che la causa appartiene allagiurisdizione italiana anche in base al luogo di situazione dei beni ai sensidell’art. 51 della legge n. 218/1995, sull’assunto che la [OSCURATO:SOCIETA]andrebbe considerata una mera comunione di godimento, poiché ilpatrimonio sociale è composto esclusivamente da beni immobili situati inItalia, l’attività sociale si esaurisce nella riscossione di canoni e non sarebbesvolta alcuna attività di impresa in senso proprio.Con il settimo motivo il ricorrente contesta la giurisdizione del giudice diSan Marino in base agli artt. 4 e 63 del Regolamento UE n. 1215/2012 e alprincipio del domicilio effettivo e del centro degli interessi principali,sostenendo che, per evitare abusi del diritto di stabilimento, va riconosciutala giurisdizione italiana al di là del dato meramente formale della sedestatutaria, valorizzando il luogo di effettivo svolgimento e la reale strutturaorganizzativa della società.2.1. Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.Con le domande proposte dinanzi al Tribunale di Genova il ricorrente hachiesto, in via principale, di disporre l’esclusione dei soci [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] per comportamenti abusivi, conflitto di interessi egravi irregolarità gestionali e, in via subordinata, di annullare la delibera delNumero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/20265 giugno 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato amministratore, diaccertare l’intervenuto scioglimento della società e di procedere allaliquidazione, con condanna al risarcimento del danno per il deprezzamentodel valore delle quote sociali.In presenza di una pluralità di domande subordinate, la giurisdizione deveessere regolata con riferimento a tutte le azioni proposte, data l’esigenza didefinire una volta per tutte la questione sull’intera controversia, senzaalterare il nesso di subordinazione impresso dalla parte, potendo dichiararsila giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinatasoltanto in via condizionata rispetto alla definizione della domandaprincipale (Cass., SU, n. 7822/2020; Cass., SU, n. 16458/2020; Cass., SU,n. 2481/2024).2.2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 218/1995, la giurisdizioneitaliana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o viha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.La nozione di domicilio si ricava, per le persone fisiche, dall'art. 43 c.c. ecoincide con il luogo nel quale il convenuto ha la sede dei suoi affari edinteressi, dovendo presumersi, in conformità a quanto di regola avviene,che il soggetto stabilisca la sede principale dei suoi affari ed interessi nelmedesimo luogo in cui abitualmente dimora (Cass., SU, n. 25275/2006;Cass., SU, n. 21109/2012); per le società viene in considerazione la sedeeffettiva o il luogo in cui si concentrano l’amministrazione o l’oggettoprincipale delle attività.Nel caso di convenuti (persone fisiche o enti) non aventi il domicilio o lasede in uno Stato membro dell’UE, la giurisdizione italiana può comunquesussistere in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II dellaConvenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delledecisioni in materia civile e commerciale e del protocollo, firmati a Bruxellesil 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, eNumero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026successive modificazioni in vigore per l’Italia, quando si tratti di una dellematerie comprese nel campo di applicazione della Convenzione, dovendoconsiderarsi, inoltre, che il rinvio alla Convenzione di Bruxelles del 1968,contenuto nell’art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995, è mobile e includeanche i successivi regolamenti comunitari, che pertanto si applicano ancheai convenuti non domiciliati nell’UE (Cass., SU, n. 15748/2019; Cass., SU,n. 22239/2009).Per dare compiuta attuazione all’uniformazione del diritto internazionaleprivato sia per le controversie intracomunitarie, che per quellecaratterizzate da elementi di estraneità rispetto all’Unione perché collegatea Stati terzi, l’art. 68 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000e l’art. 68 del Regolamento (UE) n. 1215 del 12 dicembre 2012 delParlamento europeo e del Consiglio (che ha abrogato il precedenteregolamento ed è applicabile, salvo alcune eccezioni, a decorrere dal 10gennaio 2015), concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimentoe l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevedono chele disposizioni della Convenzione di Bruxelles siano sostituite, tra gli Statimembri, dal rispettivo regolamento e che «ogni riferimento a taleconvenzione si intende fatto al presente regolamento». (Cass., SU, n.18299/2021; Cass., SU, n. 4211/2013).2.3. I soci di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno la residenza anagrafica in Italia ovesvolgono attività di impresa quali soci o amministratori di società con sedelegale in Italia ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:SOCIETA]. e altre: cfr. visure camerali in atti), sono titolari diconsistenze immobiliari ubicate nel territorio italiano, ricevute persuccessione (cfr. progetti di divisione).Non si rinvengono in atti sufficienti elementi per ritenere che la società abbiala sede effettiva in Italia o che in Italia si trovi l'oggetto principale delle sueNumero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il procedimento di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. si è perfezionato inSan Marino, ove è ubicata la sede statutaria principale.Sono documentati in atti lo svolgimento di riunioni assembleari el’assunzione delle decisioni gestionali in [OSCURATO:PERSONA], ove devono ritenersicollocati, in assenza di contrarie risultanze processuali, il centro decisionalee la direzione amministrativa della società.La titolarità di un immobile in Firenze e di un camping in [OSCURATO:PERSONA] el’effettuazione, in passato, di taluni acquisti immobiliari in Italia sonoelementi insufficienti per ritenere che la società abbia la sede effettiva (ol’oggetto principale dell’attività) in Italia, avuto riguardo alla complessiva(servizi di marketing, pubblicità, ricerche di mercato, organizzazione diconvegni, meeting, stage, mostre, manifestazioni congressuali e fieristiche,eventi culturali, sportivi e mondani, viaggi e incentivi turistici, promotion eadvertising; consulenza ed organizzazione della comunicazione gestionedell’immagine pubblicitaria di enti, persone fisiche e giuridiche; assunzionidi mandati di rappresentanza ed agenzia per la compravendita di beni eservizi oltre all’import e all’export; consulenza per la gestione e larealizzazione di software gestionali, organizzazione e gestione di attivitàpromozionali e pubblicitarie anche all’interno di reti telematiche). L’art. 19dello statuto riconosce, poi, all’amministratore, per il raggiungimento degliscopi sociali, anche la facoltà di procedere ad acquisti, permute, alienazionidi beni immobili, mobili e di beni mobili registrati.È infine indimostrato che le operazioni immobiliari o la locazione dei benisituati in Italia costituiscano l’unica o la principale attività o la prevalentefonte di reddito della [OSCURATO:SOCIETA]., o che le altre attività contemplatedallo statuto siano svolte prevalentemente nel territorio italiano.Non è, quindi, dimostrata l’esterovestizione della società; la collocazionedella sede effettiva, coincidente con quella statutaria, in [OSCURATO:PERSONA], escludela sussistenza di vizi radicali dello statuto.Numero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/20263. L’art. 35 dello statuto della [OSCURATO:SOCIETA]. attribuisce all’Autoritàgiudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] la cognizione di tutte le controversie tra soci esocietà e di tutte le questioni relative alla responsabilità di amministratori,sindaci, revisori e dirigenti, nonché di quelle tra questi ultimi e la società;solo in via facoltativa contempla la possibilità di deferire le controversie agliarbitri, opzione di cui nessuna delle parti ha dichiarato di volersi avvalere,il che rende superfluo scrutinare le questioni di nullità sollevate, al riguardo,con riferimento alla disciplina italiana dell’arbitrato societario (art. 34,comma secondo, del d.lgs. n. 5/2003).La clausola riproduce l’art. 94 della legge sulla società della Repubblica diSan Marino n. 68/1990 che dispone che le società costituite ai sensi dellasuddetta legge sono soggette alla esclusiva ed inderogabile competenzadell'Autorità giudiziaria sammarinese per le controversie fra i soci e lasocietà, fra i soci come tali, per quelle in cui la società sia convenuta e perle controversie in tema di responsabilità degli amministratori, dei sindaci edei dirigenti della società nonché tra questi ultimi e la società.3.1. L’inserimento della clausola nell’atto costitutivo della Effepidiemmes.r.l. ha effetti vincolanti nei confronti dei soci, senza necessità di ulterioreapprovazione.La costituzione di una società postula una comunanza di interessi nelperseguimento di finalità comuni; ciascun socio è titolare, nei rapporti congli altri soci e con gli organi sociali, di diritti e obblighi che trovano la lorofonte nello statuto, atto che produce effetti analoghi a quelli di un contratto.La giurisprudenza unionale ha spiegato che il consenso dei nuovi soci al foroprorogato è insito nell’atto di acquisto della partecipazione sociale e puòpresumersi purché lo statuto sia depositato in un luogo accessibile al socio,quale la sede sociale, ovvero sia inserito in un pubblico registro (Corte digiustizia, sentenza del 10 marzo 1992, causa C-214/89).3.2. Deve escludersi che la giurisdizione competa al giudice italiano in baseal luogo di situazione degli immobili della società ai sensi dell’art. 51 dellaNumero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026legge n. 218/1995 sull’assunto che la [OSCURATO:SOCIETA]. dissimulerebbeuna mera comunione di godimento.L’art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 individua anzitutto, nella leggedello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione,l’ordinamento al quale riferirsi per determinarne, ai fini dell’ordinamentoitaliano, la natura giuridica, la capacità e il regime di responsabilità per leobbligazioni sociali.Una società costituita all'estero, non avente sede effettiva in Italia, è daritenersi a tutti gli effetti dotata di autonoma personalità giuridica e, inparticolare, va considerata una società di capitali se come tale è consideratanel proprio ordinamento di origine in base alle leggi ivi vigenti (Cass., n.3968/2003; Cass., n. 1853/1993).Ai sensi dell’art. 17 della legge sulle società della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 68/1990, applicabile ratione temporis, l’acquisto della personalitàgiuridica da parte delle società di capitali era subordinato al riconoscimentodel Tribunale commissariale, previo nulla osta del Congresso di Stato,competente per l’approvazione dell’oggetto sociale e delle eventualisuccessive modifiche.Una volta adempiute le formalità di legge, l’acquisto della personalitàgiuridica, il tipo e lo scopo sociale restavano, dunque, cristallizzati secondoil sistema di riconoscimento e la successiva pubblicità dell’atto costitutivoed in base alla legge societaria di [OSCURATO:PERSONA], con l’esclusione dellapossibilità di ravvisare una semplice comunione di godimento o lasimulazione dello statuto (cfr., per l’inammissibilità nell’ordinamento italianodella simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali, Cass. n.20888/2019; Cass. n. 22560/2015; Cass. n. 30020/2011).3.3. Il domicilio o la residenza in Italia dei soci convenuti in giudizio noncomporta, per ciò solo, la sussistenza della giurisdizione italiana sulledomande principali (che, a differenza delle domande subordinate, noninvolgono direttamente questioni di validità delle delibere societarie o causeNumero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026di scioglimento della [OSCURATO:SOCIETA].), giurisdizione che è esclusa pereffetto dell’art. 35 dello statuto della società.Le parti possono, difatti, accordarsi per accettare o derogare la giurisdizioneinterna a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, essendoconsentito all’autonomia privata di delocalizzare il rapporto dalla disciplinadei singoli ordinamenti statuali a favore di standard normativiinternazionalmente accettati (Cass., SU, n. 10219/2006; Cass., SU, n.17675/2016).L’art. 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 ha offerto alle partiaventi la loro residenza o domicilio in Italia la possibilità di sottoscrivere, adeterminate condizioni, un accordo per derogare convenzionalmente allagiurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero,escludendo così l’operatività del criterio generale fondato sul domicilio osulla residenza in Italia del convenuto.L’effetto negativo della clausola di scelta del giudice straniero esclude lagiurisdizione italiana e vincola il giudice italiano adito a declinare la propriagiurisdizione, senza margini di valutazione in ordine alla scelta espressa daicontraenti.La clausola introduce, infatti, una giurisdizione esclusiva del giudicedesignato dalle parti (Cass., SU, n. 15389/2024).Analogamente, l’art. 25 del regolamento UE 1215/2012 dispone che se leparti, indipendentemente dal loro domicilio, hanno convenuto lacompetenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membroa conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinatorapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale oalle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sianullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di taleStato membro.Numero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/20263.4. In conclusione, ritengono le SU che tutte le domande, principali esubordinate, proposte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Genovasiano sottratte alla giurisdizione italiana.La domanda principale di esclusione dei soci [OSCURATO:PERSONA] e Maria TeresaMaroncelli e la connessa azione di risarcimento del danno proposta in viasubordinata ricadono nella previsione statutaria che devolve al giudice dellaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA] le controversie tra soci e la società e le azioni diresponsabilità verso gli amministratori, essendo in discussionel’appartenenza dei convenuti alla compagine sociale e pretese violazioni delcontratto sociale.Anche le domande subordinate di annullamento della delibera di nomina diDiego Maioli ad amministratore e di scioglimento e liquidazione dellaEffepidiemme s.r.l. ricadono nella previsione dell’art. 35 dello statuto; ladevoluzione al giudice di [OSCURATO:PERSONA] è, inoltre, coerente con il criterio dellasede effettiva della società (criterio che, con riferimento alle società consede in uno Stato membro, anche l’art. 24, comma 1, n. 2 del RegolamentoUE n. 1215/2012 adotta per l’impugnativa delle delibere e le controversiein tema di scioglimento delle società, con previsione ritenuta di strettainterpretazione e che opera nelle sole ipotesi espressamente contemplate:Corte di giustizia, 17 ottobre 2013, C-519/12).Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.Mdichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00per esborsi e in € 2.500,00 per compenso, oltre IVA, C.P.A. e rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte suprema di Cassazione, il 24 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 3134/2025Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 25085/2026Data pubblicazione 06/09/2026Pasquale D’Ascola