CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 26503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3406/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2044/2017 depositata il22/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la società semplice A zienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. chiedendo che fosse accertata la sua partecipazione nella società per la quota del 59,59%, o in subordine che fosse emessa sentenza ex art. 2932 cod.civ. con trasferimento delle quote sociali nella complessiva quota di cui sopra,oggetto di tre contratti preliminari di cessione stipulati con i soci. 2 Il Tribunale di Venezia rigettò la domanda e, sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello ha respinto il gravame osservando: a) che non ricorrevano i presupposti per la nomina del curatore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ( dovendosi escludere, sia in astratto che in concreto, la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi della medesim a come persona fisica e come legale rappresentante della società), ed in ogni caso la mancata nomina di un curatore anche nel caso di conflitto di interessi non incideva sul contraddittorio ma sull’esercizio dei poteri processuali; b) che, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dall’attore e stante la natura della domanda giudiziale proposta, la socia [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a contraddire e, pertanto, la sentenza di primo grado non era affetta dal vizio di extrapetizione; c) che, con riguardo all’accertamento della qualità di socio della società di fatto, non avevano natura di conferimento i versamenti effettuati da Bullo in favore di Converso e non vi era prova dell’asserito pagamento da parte del primo del prezzo pattuito nel preliminare per l’acquisto dei terreni dai confinanti Salvagnin; inoltre non rilevavano né la nomina del ricorrente ad amministratore unico né la qualità di usufruttuario della quota del 2%, avvenuti dopo i versamenti in denaro al fine di valorizzare in questi termini -non quindi facendogli acquisire la qualità di socio- il suo apporto di risorse economiche; d) che, con riferimento ai contratti preliminari, il ricorrente non aveva provato il pagamento integrale del corrispettivo ed in ogni caso non era stato spiegato il motivo per il quale preliminari, stipulati a garanzia della posizione di socio acquisita con i pregressi versamenti, non avrebbero dovuto essere considerati assorbiti dalla scrittura del 25/9/2001 con la quale il Bullo riceveva soddisfazione dai soci con la nomina ad amministratore unico e l’usufrutto delle quote sociali. 5 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA], succeduta per successione ereditaria a [OSCURATO:PERSONA], ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Si è inoltre costituita, con controricorso, adesivo al ricorso, la «società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] quale socio superstite». [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente rilevata la nullità del controricorso, adesivo al ricorso, della «società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] quale socio superstite » atteso che [OSCURATO:PERSONA] non riveste la carica di legale rappresentante della società né è socio di diritto e non ha alcun titolo a rappresentare la società nel presente giudizio, in cui si controverte proprio sul suo statusdi socio della società. 2 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 78, 102 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art.360 nr. 3 e 4 c od. p roc. c iv. ; si sostiene che la mancata nomina del curatore speciale, essendovi un evidente conflitto di interessi tra l’amministratore e la società, confermato dalla mancata costituzione in giudizio di quest’ultima, comporta la nullità dell’intero giudizio rilevabile in ogni grado e stato per mancata instaurazione di un valido contraddittorio. 2.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 78, 99 , 100, 112 cod.proc.civ., in relazione all’art 360 nr 3 e 4 cod.proc.civ., per non essere stato rilevato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a contraddire in via principale alla domanda di accertamento della società di fatto,con la conseguenza che la Corte distrettuale non avrebbe dovut o tener conto delle difese svolte dalla socia. 2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 cod.proc.civ., 2257, 1321, 1372 cod.civ., in relazione agli artt. 360 1° comma nr 3 e 4 cod.proc.civ.; si afferma che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la partecipazione del Bullo all’[OSCURATO:PERSONA] valorizzando il pagamento effettuato dal ricorrente per l’acquisto del fondo agricolo nell’aprile del 1998 ed ammettendo la prova per testi richiesta; si assume che la Corte territoriale erroneamente avrebbe considerato che i pagamenti effettuati in favore della società potessero configurarsi come mutui e non come conferimenti ed avrebbe, altrettanto scorrettamente, interpretato l’atto di acquisto da parte del Bullo dell’usufrutto del 2% delle quote societarie come satisfattivo delle pretese di quest’ultimo nei confronti degli zii allora soci di diritto dell’azienda; si evidenzia la valenza dei contratti preliminari di cessione delle quote sociali come elementi idonei a provare la domanda principale di accertamento della società di fatto; si contesta l’esclusione della qualità di socio dell’usufruttuario ed, infine, si sostiene che la Corte ha erroneamente ritenuto la sussistenza di una rinuncia del Bullo ai suoi diritti societari così incorrendo nel vizio di extrapetizione. 2.3 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100, 112 cod.proc.civ. 2932 cod.c iv. in relazione all’art 360 nr 3 e 4 cod.proc.civ., per non avere la Corte, accertata la validità della sottoscrizione dei contratti preliminari erroneamente negata dal primo giudice, emesso sentenza di trasferimento delle quote ritenendo saldato il prezzo o dato termine per il pagamento a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. 3 Il primo motivo è inammissibile. 3.1 La Corte di Appello ha escluso in radice la sussistenza del conflitto di interessi tra [OSCURATO:PERSONA], assistita in giudizio dall’amministratore di sostegno, e la società di fatto da lei rappresentata. 3.2 Si legge a pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata « … non è ipotizzabile un reale conflitto di interessi tra la società semplice ed i soci quando si controverta dell’ingresso di un socio di fatto. L’ampliamento della compagine sociale per facta concludentia non può che riguardare e dipendere dai comportamentimateriali e dalle volizioni intercorse tra più persone fisiche, le une già socie e le altre ineunde, senza che sia ipotizzabile una volontà autonoma e distinta della società semplice in quanto tale. La limitata autonomia patrimoniale della società semplice comporta che essa rappresenta semplicemente il centro di imputazione dei soci, siano essi di diritto che di fatto, e la loro appartenenza alla società è conseguente alla volontà\decisione degli stessi . Non è concepibile l’interesse o una volontà autonoma della società semplice in punto di selezione dei partecipanti acchè il socio di diritto tenga una condotta favorevole oppure ostativa all’ingresso dei nuovi soci». 3.3 In buona sostanza, secondo i giudici di merito, la società non aveva alcun interesse a contraddire su una controversia avente ad oggetto la titolarità delle quote sociali. 3.4 I giudici di seconde curehanno, inoltre, rimarcato che, anche a voler ritenere sussistente una situazione di conflitto di interessi tra la società e il legale rappresentante, la relativa doglianza è riservata al rappresentato e non alla controparte. Secondo la giurisprudenza di questo Collegio, infatti, «l'esistenza d'un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai sensi dell'art. 79 cpc., mentre non abilita la stessa a sollevare questione di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78, 2 comma, cpc è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti» (Cass.nr. 19149/ 2014, 20659/2009e 14144/2019) . 3.4 La illustrazione del motivo non ha attinto in maniera specifica tali ratione s decidendi , ciascuna evidentemente idonea a sostenere autonomamente la statuizione impugnata. 4 Il secondo motivo è infondato. 4.1 Come esaustivamente e condivisibilmente spiegato dalla sentenza,[OSCURATO:PERSONA], ritualmente evocata in giudizio dal Bullo, aveva tutto l’interesse ad avversare la domanda di accertamento della quota sociale di cui l’attore assumeva essere titolare nella misura del 59,59%; ciòper l’ovvia ragione che tale riconoscimento avrebbe comportato la corrispondente riduzione della partecipazione societaria della socia [OSCURATO:PERSONA]. 5 Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 5.1 Le argomentazioni sviluppate nel la censura in realtà erano state già poste, con l’atto di appello alla sentenza del Tribunale di Venezia, all’attenzione della Corte di merito che le ha esaminate e valutate; in particolare i giudici di secondo grado : a) hanno escluso la riconducibilità entro lo schema del conferimento sociale sia dei versamenti di danaro effettuati dal Bullo in favore degli zii siadel pagamento dal parte del ricorrente del prezzo per l’acquisto dei terreni, spiegandone le ragioni, da individuarsi essenzialmente nella mancata prova dell’imputazione a conferimenti al patrimonio aziendale degli apporti e dei finanziamenti del Bullo ; b) hanno dato conto dei motivi di inammissibilità della prova orale richiesta dall’appellante ;c) hanno spiegato le ragioni per le quali i contratti preliminari non costituiscono elemento di prova per l’attribuzione della quota sociale al Bullo, precisando che quanto in essi provvisoriamente previsto in funzione di garanzia ha trovato definitiva regolamentazione nella successiva scrittura privata autenticata del 15/9/2001 con la quale è stato attribuita al Bullo non la titolarità della partecipazione societaria bensì del diritto di usufrutto su una quota sociale del 2%. 5.2 Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte non ha fatto menzione alcuna di una rinuncia da parte del Bullo a diritti di partecipazione societaria in precedenza acquisiti, ma si è semplicemente limitata a ricostruire il complessivo assetto giuridico-patrimoniale stabilito dalle parti sulla base del contenuto degli atti nella loro cronologica concatenazione sicchè non può predicarsi la dedotta nullità della sentenza in quanto affetta da vizio di extrapetizione. 5.3 Per il resto il motivo di ricorso formulato come violazione o falsa applicazione di legge mira in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La censura, infatti, contiene giudizi e valutazioni che si contrappongono all’ accertamento di fatto compiuto dalla Corte di Appello, insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 nr 5, cpc. 5.4 Corretta appare, infine, l’affermazione in diritto - peraltro ritenuta non decisiva dalla stessa Corte distrettuale-contestata dal ricorrente circa l’inconfigurabilità della qualità di socio dell’usufruttuario della quota. 5.5 La costituzione del diritto di usufrutto, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito richiamato nella sentenza impugnata, attribuisce all’usufruttario la spettanza di alcuni diritti e prerogative, patrimoniali ed amministrativi, propri del socio ma non incide sullo status di socio non determinando alcun ingresso nel contratto di società. 5.6 L’usufruttario, infatti, non dispone del potere più incisivo del socio relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale. 5 Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non si confronta con tutte le rationes decidendi della statuizione censurata. 5.1 Ed invero le ragioni del rigetto della domanda ex art 2932 cc proposta in via subordinata dal Bullo sono da individuarsi non solo e non tanto nel non avere il promittente acquirente né fornito la prova del versamento integrale del corrispettivo né offerto, nei modi di legge, il pagamento; bensì nel fatto che i preliminari, che nella prospettazione del ricorrente costituivano una forma di garanzia della quota sociale maturata dal Bullo in virtù dei conferimenti e versamenti effettuati, erano stati «assorbiti e superati» dalla scrittura del 25/9/2001 con la quale il Bullo riceveva «soddisfazione» dai soci suoi congiunti. Ratio decidendi , quest’ultima, che non ha ricevuto censure specifiche nella illustrazione del motivo. 5 Ne consegue il rigetto del ricorso. 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.200 -di cui € 200 per esborsi e il res to per compensi-oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp