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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07619/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n. 22773-2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] MARIKArappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza n. 180/2021 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 10/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOLa Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di Agenzia delle entrateavverso la pronuncia n. 198/2018 della Commissione tributaria provincialedi Forlì, con cui era stato accolto il ricorso proposto dai contribuenti indicatiin epigrafe avverso avviso di liquidazione per recupero di imposta didonazione.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale icontribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Agenzia delle entrate resiste con controricorso.I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'articolo 3-ter del D.lgs. 18/12/1997, n. 463 e degli articoli 42 e 57 del DPR 26/04/1986 n. 131per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto chel'imposta di donazione richiesta dall'Ufficio, con l'avviso di liquidazioneimpugnato, avrebbe natura di imposta principale ex art. 42 del Dpr n.131/86, dal che deriverebbe la responsabilità del notaio rogante (il ricorrente[OSCURATO:PERSONA]) a norma dell'art. 57 del Dpr n. 131/86.1.2.

In particolare, si lamenta che l'imposta sia stata riliquidatadall'Ufficio impositore attraverso una valutazione di carattere meramenteinterpretativo circa la non applicabilità dell'art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs346/1990.1.3.

La doglianza è fondata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/20261.4.

Come già affermato da questa Corte in tema di imposta di registro,ma sulla scorta di principi applicabili anche all’imposta di donazione, nel casodi liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimentodi un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deveescludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del d.P.R.n. 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola impostaprincipale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata comecomplementare (cfr. Cass. n. 12257/2017).1.5.

In particolare, è stato evidenziato che, in base all'art. 42, comma1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio aseguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamentoagevolato previsto dal d.l. n. 12 del 1985, (convertito, con modificazioni,nella l. n. 118 del 1985) in relazione all'acquisto della «prima casa»,applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento dellaproprietà di un bene immobile (nella specie, la natura di abitazione non dilusso dell'immobile trasferito), va qualificata come imposta«complementare» (cfr. Cass. nn. 1802/2019, 3360/2017, 2400/2017,13141/2016.), non rientrando nelle altre specie, positivamente definite,dell'imposta «principale» (in quanto applicata in un momento successivo allaregistrazione) e dell'imposta «suppletiva» (in quanto, rivedendo a posterioriil criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendareerrori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione).1.6.

Si è esclusa altresì la qualifica di imposta principale anche per lariqualificazione giuridica dell'atto ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986 (cfr. Cass. n.881/2019).1.7.

La considerazione che precede non muta per effetto dell'utilizzodella procedura telematica di adempimento di cui all’art. 3-ter d.lgs. n. 463del 1997, atteso che l'osservanza di tale procedura incide sulle modalità diliquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell'impostarichiesta.1.8.

Invero ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontrocartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali oanche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioniNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procederealla notificazione al notaio, nei sessanta giorni, dell'avviso di liquidazioneintegrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso diaccertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamentenatura complementare - nei confronti delle parti contraenti.1.9.

Resta dirimente, pertanto, quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile1986, n. 131, art. 42 (richiamato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art.13, comma 1), secondo cui «è principale l'imposta applicata al momentodella registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere erroriod omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazionedella richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'impostaapplicata successivamente se diretta a correggere errori od omissionidell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso».1.10.

Questa definizione legislativa ricomprende, dunque, nella nozionedi imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato almomento della registrazione (quale imposta principale contestuale o«autoliquidata»), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopodi correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima(c.d. imposta principale «postuma»); al di là di questi limiti, l'imposta deveritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva).1.11. [OSCURATO:PERSONA] si è nettamente discostatadai principi enunciati, valutando in modo erroneo che dovesse qualificarsicome imposta principale la tassazione applicata dall’Ufficio su un atto didonazione a seguito di diniego dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma4ter, d.lgs. n. 346/1990, ritenendo che sussistesse la responsabilità in viasolidale del Notaio per il suo pagamento.2.1.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art 7 legge 27 luglio 2000, n. 212per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso dirilevare la carenza di motivazione dell’atto impugnato in quanto, pur avendol'Ufficio riliquidato l'imposta di donazione relativamente all'atto di donazionedella nuda proprietà delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., negandol'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del D. lgs n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026346/1990, non erano stati indicati, nell'atto impugnato, i criteri di calcoloche avevano portato alla determinazione dell'imposta pretesa ed allarideterminazione delle franchigie, di cui all'art. 2, comma 49, lett. a) del DI262/2006, riferibili a ciascuno dei beneficiari.2.2.

La doglianza va disattesa.2.3.

Questa Corte ha già affermato che la motivazione dell'avviso direttifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa edi consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, al che consegueche l'atto deve enunciare i criteri astratti in base ai quali è stato determinatoil maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati perl'applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criteriodi valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentarel'infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l'onere della provagravante sull'Amministrazione (cfr. Cass. n. 239/2021; conf.

Cass. nn.8016/2024, 11284/2022).2.4.

Poste tali premesse, nel caso di specie, per come è riportato nelricorso stesso, alla pagg. 27, l'avviso di accertamento notificato alla partecontribuente indicava tanto l'aliquota applicata dall'Ufficio («le aliquotepreviste ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 1990 n. 346 e delledisposizioni integrative, art. 2, co 47-51 e 53, D.L 262/ 2006, conv. conmodif. con L. 286/2006») che la base imponibile (in relazione al valore deibeni donati) con «ricalcolo delle franchigie» in base alle donazioni pregresse,con indicazione dei relativi atti.2.5.

Orbene, la contestazione secondo cui l'Ufficio avrebbe omesso dispecificare «i criteri di calcolo dell'imposta pretesa» ed «i criteri dirideterminazione delle franchigie, di cui all'art. 2, comma 49, lett. a) del D1262/2006» e che non sarebbero stati allegati gli atti di donazione oggetto divalutazione ai fini del calcolo della franchigia, non coglie nel segno, in primoluogo per il fatto che in relazione alla data della donazione (2016) eranoapplicabili le aliquote introdotte dall’art. 2, commi 47-49, D.L. 262/2006,differenziate per rapporto di parentela, mentre per le franchigie nelledonazioni si applica il criterio essenzialmente matematico‑cumulativo,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026applicato entro i limiti giuridici fissati da art. 57 TUS, ed inoltre, comeriportato nella sentenza impugnata, nell’atto tassato erano statispecificamente indicati «gli atti anteriori che già avevano eroso parte dellafranchigia».2.6.

Occorre invero considerare che, in tema di riscossione tributaria, lanecessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso richiedela determinazione del tributo dovuto con i relativi presupposti normativi el'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazioneonde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolooperato dall'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 24220/2016,13402/2020), né l'obbligo di motivazione può essere inteso in sensoformalistico talché esso non riguarda atti o documenti conosciuti dalcontribuente, dovendo, dunque, l’avviso di accertamento sia delle impostedirette sia di quelle indirette contenere, a pena di nullità, l'indicazionedell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché deicriteri richiamati ai fini della rettifica, risultando quindi carente lamotivazione dell'avviso di liquidazione priva della indicazione dell'aliquotadell'imposta applicata e della indicazione della base imponibile (cfr. Cass. n.13402/2020).2.7.

Nel caso in esame, dunque, come correttamente affermato dallaCommissione tributaria regionale, il contenuto delle informazioni fornite allaparte contribuente era tale da garantire la conoscenza dei presupposti difatto e di diritto della pretesa fiscale, trattandosi di informazioni agevolmenteintellegibili mediante mera operazione di calcolo matematico.3.1.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 2, comma 49, del D.l.03/10/2006 n. 262, conv. dalla legge 24/11/2006 n. 286, dell'art. 3, comma4 ter, del D. lgs. 31/10/1990 n. 346 e dell'art. 57 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.346 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso diannullare la pretesa erariale, non avendo valutato che dal calcolo dellefranchigie avrebbero dovuto escludersi le donazioni pregresse aventi adoggetto la nuda proprietà di quote di società semplice, in quanto operazioniesenti ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, cit.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/20263.2.

I ricorrenti lamentano in particolare, che l'omesso versamentodell'imposta non sia dovuto all'applicazione del comma 4 ter dell'art. 3 delD.lgs. n. 346 del 31/10/1990 (il cui presupposto per l'esenzione è iltrasferimento del controllo della S.r.L. in capo al donatario), ma al fatto cheil valore della donazione doveva considerarsi compreso nella franchigia dicui all'art. 2 comma 49 legge n. 262/2006.3.3.

La doglianza va accolta.3.4.

Va premesso che in tema di imposta sulle donazioni, del coacervoeffettuato ai fini dell'applicazione della franchigia di esenzione non fannoparte le donazioni fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodoin cui l'imposta non esisteva, ovvero perché ritenute esenti dalla disciplinaimpositiva vigente al momento della loro realizzazione (Cass. n. 727/2021).3.5.

Si pone, dunque, nella fattispecie, la questione dell’imposta dovutanel caso in cui si tratti di donazioni non soggette a, o esenti da, imposta didonazione, e sul punto, con riguardo al caso in esame, la legge offreun’indicazione testuale per gli «atti che hanno per oggetto trasferimenti dicui all’art. 3», d.lgs. 346/1990, i quali «sono registrati gratuitamente»(articolo 55, comma 2, d.lgs. 346/1990), e, tra i diversi trasferimenti non«soggetti» a imposta di donazione, sono menzionati, nell’articolo 3, comma4 ter, d.lgs. n. 346/1990, i «trasferimenti, effettuati anche tramite i patti difamiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore deidiscendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali».3.6.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4- ter, d.lgs. n. 346/1990, il beneficiosi applica alle seguenti condizioni: «I trasferimenti, effettuati anche tramitei patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile afavore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quotesociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.

In caso di quote sociali eazioni ... il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante lequali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primocomma, numero 1), del codice civile.

Il beneficio si applica a condizione chegli aventi causa proseguano l'esercizio dell’attività d'impresa o detengano ilcontrollo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data deltrasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione dellaNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazionein tal senso».3.7.

Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. nn. 7429/2021,29506/2020), il pagamento dell'imposta va escluso qualora ricorral'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che siapplica alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societariein favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'eserciziodell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo noninferiore a cinque anni.3.8.

L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del1990 nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore deidiscendenti va così riconosciuta qualora essa consenta agli aventi causal'acquisizione o l'integrazione del controllo della società, e a condizione chequest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalladata del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività (cfr. Cass. n.7429/2021 cit.).3.9.

La norma di esenzione citata si ispira, invero, all'esigenza diagevolare il passaggio generazionale d'impresa, secondo una linea ditendenza dei sistemi tributari europei (si veda anche, sul punto, leraccomandazioni della Commissione UE n. 94/1069/CE del 1994, e n. 98/C93/02 del 1998), allo scopo di non pregiudicare la continuità (going concern)di aziende che, donate o cadute in successione, potrebbero dover esserecedute, in tutto o in parte, per consentire agli eredi o donatari di procurarsila provvista con cui assolvere gli obblighi tributari.3.10.

L'agevolazione riveste infatti carattere oggettivo, in quanto èfinalizzata a conservare l'integrità dell’impresa al momento del «passaggiogenerazionale», ed anche nella raccomandazione della Commissione UE del7 dicembre 1994, è stata posta in rilievo la necessità del mantenimentodell'integrità dell'impresa, senza alcun riferimento ad una misura agevolativaa favore dei familiari, come si desume ad esempio dagli «obiettivi» - art. ldella raccomandazione -, secondo cui «gli Stati membri sono invitati adadottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole emedie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed ilNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026mantenimento dei posti di lavoro ...; sensibilizzare l'imprenditore ai problemidella successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora invita; - creare un contesto finanziario favorevole al buon esito dellasuccessione; - consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la suasuccessione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati; - assicurarela continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso didecesso di uno dei soci o dell'imprenditore; - assicurare il buon esito dellasuccessione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria esulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza o dell'impresa; -incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasferire la sua impresa tramitevendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successorinell'ambito della famiglia».3.11.

Anche nelle indicazioni circa il «regime fiscale della successioneereditaria e della donazione» (art. 6 della raccomandazione) si riporta che«è opportuno assicurare la sopravvivenza dell'impresa con una adeguatadisciplina fiscale della successione ereditaria e della donazione.

A tal fine, gliStati membri sono invitati ad adottare una o più delle seguenti misure: a)ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certoperiodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'eserciziodell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successioneereditaria...»3.12.

L’agevolazione, riconosciuta dalla norma in esame, che raccogliele raccomandazioni della Commissione UE, intende dunque garantire lacontinuità dell'iniziativa imprenditoriale e la salvaguardia dei livellioccupazionali, ovvero la sopravvivenza di una «istituzione» in grado diprodurre ricchezza, favorendo, di conseguenza, la continuità di un'iniziativaimprenditoriale per le sue ricadute economico-sociali (in specie suidipendenti).3.13.

Ciò posto, dal punto di vista testuale, come dianzi illustrato, illegislatore ha agevolato due diverse fattispecie, ovvero (i) il trasferimentodi aziende o rami di esse, e (ii) il trasferimento di quote sociali o di azioni,con la precisazione che, se si tratta di società di capitali, dovrà trattarsi diun trasferimento che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/20263.14.

La condizione della detenzione del controllo – ai finidell’applicazione del regime fiscale premiale – attiene dunque solo aitrasferimenti aventi ad oggetto azioni o quote di partecipazione in società dicapitali e non di persone, per le quali deve ricorrere unicamente la condizionedella manifestazione di volontà del beneficiario in ordine alla prosecuzioneper almeno cinque anni dell’attività e quindi la detenzione dellapartecipazione per il medesimo periodo.3.15.

L'esenzione prevista in tale ipotesi, secondo la tesi delle ricorrenti,dovrebbe trovare applicazione con riferimento alla donazione della nudaproprietà di quote di società semplice ([OSCURATO:PERSONA] SS).3.16.

Orbene, ricostruendo la ratio legis, nei termini di cui si è detto, siperviene alla conclusione che, ai fini dell’esenzione di imposta nel caso ditrasmissione di quote di società di persone, non esistendo il concetto dicontrollo societario, occorre che sia rispettato l’obbligo di prosecuzionedell’attività d’impresa precedentemente svolta dal donante.3.17.

Premesso, dunque, che va esclusa l’applicabilità analogica delledisposizioni contenute nell’art. 2352 c.c., in tema di pegno e usufrutto diazioni, per le peculiarità che caratterizzano le società di persone, sia ladottrina che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13625/2022 inmotiv.) sono orientate da diverso tempo per l’ammissibilità della costituzionedi usufrutto su quote di società di persone.3.18.

Laddove si riconosca la possibilità della costituzione di usufruttosu una quota di una società non personificata, la qualità di sociopermarrebbe, tuttavia, in capo al nudo proprietario ed in tal senso si èespressa anche questa Corte, affermando che in ipotesi si riconosca lapossibilità della costituzione di usufrutto su una quota di una società nonpersonificata, la qualità di socio permarrebbe comunque in capo al nudoproprietario (cfr. Cass. n. 13265/2022).3.19.

Nel caso esaminato da questa Corte nella pronuncia dianzi citata,partendo appunto da questa premessa (possibilità della costituzione diusufrutto su una quota di una società non personificata, caso in cui la qualitàdi socio permarrebbe comunque in capo al nudo proprietario) si è giunti allaconclusione che la costituzione mortis causa dell'usufrutto incontra allora gliNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026ostacoli derivanti dall'art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del sociodefunto il diritto alla liquidazione della quota, a meno che i soci superstitinon preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi,qualora vi acconsentano; si è dunque ritenuto che la costituzionedell'usufrutto, nella sua configurazione di diritto reale minore sulla quotadella società personale, si avrà solo nel caso di continuazione della societàcon gli eredi; diversamente, in caso di liquidazione della quota, il diritto sirealizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione delsocio defunto.3.20.

Questa Corte ha poi nuovamente esaminato la questione relativaall’usufrutto di quote di società di persone affermando espressamentel’inconfigurabilità, per l’usufruttuario della quota, della qualità di socio, postoche la costituzione del diritto di usufrutto attribuisce all’usufruttario laspettanza di alcuni diritti e prerogative, patrimoniali ed amministrativi,propri del socio ma non incide sullo status di socio non determinando alcuningresso nel contratto di società (cfr. Cass. n. 26503/2022 in motiv.).3.21.

Pertanto, nel caso di usufrutto di quote di società di personel’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali eamministrativi, non è socio, non solo perché non è voluto come tale daglialtri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quellopiù incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale (ealle operazioni amministrative precluse all’institore), ed inoltre (valutando laposizione sotto il profilo della responsabilità) anche quando taleresponsabilità possa ritenersi illimitata, essa sarebbe diversa da quella delsocio.3.22.

Considerato che la qualità di socio rimane in capo al nudoproprietario, deve ritenersi che il diritto dell'usufruttuario possa trovaretutela esclusivamente nei rapporti interni con il nudo proprietario, spettandoal nudo proprietario tutte le decisioni relative alla modifica dell'attocostitutivo, nessuna esclusa, ma gravando su di esso l'obbligo disalvaguardare il diritto dell'usufruttuario agli utili; tutela che avrà naturasoltanto obbligatoria rimanendo valida qualsiasi deliberazione sociale che siponga in contrasto con tale diritto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/20263.23.

Il potere di concorrere alla modifica dei patti sociali va dunqueegli solo può essere considerato socio ed in conformità con quanto previstodall'art. 2252 c.c., che conferisce il potere di modificare i patti sociali ai soci,laddove l'inciso «se non è convenuto diversamente» si riferisce alla regolaunanimistica e non alla competenza.3.24.

Posto quindi che non si ritiene consentito all'usufruttuario diprendere parte a decisioni che possano non solo modificare del tutto lastruttura portante della società (trasformazioni, fusioni, scissioni), ma anchedissolverla (delibera di scioglimento anticipato), ne consegue che spetta alnudo proprietario, e non all’usufruttuario, la decisione sulla detenzione omeno della partecipazione societaria per il previsto periodo di cinque anni,usufrutto si trasferisce automaticamente sulla quota di liquidazione, cosìcome avviene, analogamente, in caso di scioglimento particolare del vincolosociale nei riguardi del socio costituente l’usufrutto, mentre dura l’usufrutto,laddove il socio nudo proprietario receda o venga escluso dagli altri soci.3.25.

Laddove poi il nudo proprietario decida di porre termine alladetenzione della partecipazione societaria mediante trasferimento a terzidella quota, deve ritenersi che l’usufrutto permanga, stante la sua natura didiritto reale.3.26.

Dall’excursus che precede, consegue che solo al nudo proprietariopuò essere eventualmente imposto di detenere la partecipazione societariaper un determinato periodo temporale in quanto unico soggetto, assiemeagli altri soci, in grado di modificare la struttura sociale della società e dicedere a terzi la propria partecipazione.3.27.

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: l’esenzioneex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quotedi società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituitousufrutto, purché sia il nudo proprietario–socio a impegnarsi a proseguirel’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, nonpotendosi imporre tale obbligo all’usufruttuario che, pur titolare di dirittiNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socioné il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.3.28.

Venendo allora al caso in esame, la Commissione tributariaregionale ha erroneamente omesso di valutare la sussistenza dellecondizioni, previste dalla normativa sin qui illustrata, con riferimento aipregressi atti di donazione della nuda proprietà di quote di società di personeper il calcolo delle franchigie applicabili alla base imponibile, limitando la suaindagine unicamente all’applicazione della suddetta esenzione all’atto didonazione delle quote societarie, oggetto dell’atto impugnato.3.29.

Il ricorso va quindi accolto limitatamente al primo ed al terzomotivo, respinto il secondo motivo, con conseguente cassazionedell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cuiresta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il secondomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna indiversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 10.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 22773-2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] MARIKArappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza n. 180/2021 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 10/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOLa Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di Agenzia delle entrateavverso la pronuncia n. 198/2018 della Commissione tributaria provincialedi Forlì, con cui era stato accolto il ricorso proposto dai contribuenti indicatiin epigrafe avverso avviso di liquidazione per recupero di imposta didonazione.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale icontribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Agenzia delle entrate resiste con controricorso.I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'articolo 3-ter del D.lgs. 18/12/1997, n. 463 e degli articoli 42 e 57 del DPR 26/04/1986 n. 131per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto chel'imposta di donazione richiesta dall'Ufficio, con l'avviso di liquidazioneimpugnato, avrebbe natura di imposta principale ex art. 42 del Dpr n.131/86, dal che deriverebbe la responsabilità del notaio rogante (il ricorrente[OSCURATO:PERSONA]) a norma dell'art. 57 del Dpr n. 131/86.1.2. In particolare, si lamenta che l'imposta sia stata riliquidatadall'Ufficio impositore attraverso una valutazione di carattere meramenteinterpretativo circa la non applicabilità dell'art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs346/1990.1.3. La doglianza è fondata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/20261.4. Come già affermato da questa Corte in tema di imposta di registro,ma sulla scorta di principi applicabili anche all’imposta di donazione, nel casodi liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimentodi un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deveescludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del d.P.R.n. 131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola impostaprincipale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata comecomplementare (cfr. Cass. n. 12257/2017).1.5. In particolare, è stato evidenziato che, in base all'art. 42, comma1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio aseguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamentoagevolato previsto dal d.l. n. 12 del 1985, (convertito, con modificazioni,nella l. n. 118 del 1985) in relazione all'acquisto della «prima casa»,applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento dellaproprietà di un bene immobile (nella specie, la natura di abitazione non dilusso dell'immobile trasferito), va qualificata come imposta«complementare» (cfr. Cass. nn. 1802/2019, 3360/2017, 2400/2017,13141/2016.), non rientrando nelle altre specie, positivamente definite,dell'imposta «principale» (in quanto applicata in un momento successivo allaregistrazione) e dell'imposta «suppletiva» (in quanto, rivedendo a posterioriil criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendareerrori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione).1.6. Si è esclusa altresì la qualifica di imposta principale anche per lariqualificazione giuridica dell'atto ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986 (cfr. Cass. n.881/2019).1.7. La considerazione che precede non muta per effetto dell'utilizzodella procedura telematica di adempimento di cui all’art. 3-ter d.lgs. n. 463del 1997, atteso che l'osservanza di tale procedura incide sulle modalità diliquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell'impostarichiesta.1.8. Invero ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontrocartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali oanche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioniNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procederealla notificazione al notaio, nei sessanta giorni, dell'avviso di liquidazioneintegrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso diaccertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamentenatura complementare - nei confronti delle parti contraenti.1.9. Resta dirimente, pertanto, quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile1986, n. 131, art. 42 (richiamato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art.13, comma 1), secondo cui «è principale l'imposta applicata al momentodella registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere erroriod omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazionedella richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'impostaapplicata successivamente se diretta a correggere errori od omissionidell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso».1.10. Questa definizione legislativa ricomprende, dunque, nella nozionedi imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato almomento della registrazione (quale imposta principale contestuale o«autoliquidata»), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopodi correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima(c.d. imposta principale «postuma»); al di là di questi limiti, l'imposta deveritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva).1.11. [OSCURATO:PERSONA] si è nettamente discostatadai principi enunciati, valutando in modo erroneo che dovesse qualificarsicome imposta principale la tassazione applicata dall’Ufficio su un atto didonazione a seguito di diniego dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma4ter, d.lgs. n. 346/1990, ritenendo che sussistesse la responsabilità in viasolidale del Notaio per il suo pagamento.2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art 7 legge 27 luglio 2000, n. 212per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso dirilevare la carenza di motivazione dell’atto impugnato in quanto, pur avendol'Ufficio riliquidato l'imposta di donazione relativamente all'atto di donazionedella nuda proprietà delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., negandol'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del D. lgs n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026346/1990, non erano stati indicati, nell'atto impugnato, i criteri di calcoloche avevano portato alla determinazione dell'imposta pretesa ed allarideterminazione delle franchigie, di cui all'art. 2, comma 49, lett. a) del DI262/2006, riferibili a ciascuno dei beneficiari.2.2. La doglianza va disattesa.2.3. Questa Corte ha già affermato che la motivazione dell'avviso direttifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa edi consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, al che consegueche l'atto deve enunciare i criteri astratti in base ai quali è stato determinatoil maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati perl'applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criteriodi valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentarel'infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l'onere della provagravante sull'Amministrazione (cfr. Cass. n. 239/2021; conf. Cass. nn.8016/2024, 11284/2022).2.4. Poste tali premesse, nel caso di specie, per come è riportato nelricorso stesso, alla pagg. 27, l'avviso di accertamento notificato alla partecontribuente indicava tanto l'aliquota applicata dall'Ufficio («le aliquotepreviste ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 1990 n. 346 e delledisposizioni integrative, art. 2, co 47-51 e 53, D.L 262/ 2006, conv. conmodif. con L. 286/2006») che la base imponibile (in relazione al valore deibeni donati) con «ricalcolo delle franchigie» in base alle donazioni pregresse,con indicazione dei relativi atti.2.5. Orbene, la contestazione secondo cui l'Ufficio avrebbe omesso dispecificare «i criteri di calcolo dell'imposta pretesa» ed «i criteri dirideterminazione delle franchigie, di cui all'art. 2, comma 49, lett. a) del D1262/2006» e che non sarebbero stati allegati gli atti di donazione oggetto divalutazione ai fini del calcolo della franchigia, non coglie nel segno, in primoluogo per il fatto che in relazione alla data della donazione (2016) eranoapplicabili le aliquote introdotte dall’art. 2, commi 47-49, D.L. 262/2006,differenziate per rapporto di parentela, mentre per le franchigie nelledonazioni si applica il criterio essenzialmente matematico‑cumulativo,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026applicato entro i limiti giuridici fissati da art. 57 TUS, ed inoltre, comeriportato nella sentenza impugnata, nell’atto tassato erano statispecificamente indicati «gli atti anteriori che già avevano eroso parte dellafranchigia».2.6. Occorre invero considerare che, in tema di riscossione tributaria, lanecessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso richiedela determinazione del tributo dovuto con i relativi presupposti normativi el'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazioneonde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolooperato dall'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 24220/2016,13402/2020), né l'obbligo di motivazione può essere inteso in sensoformalistico talché esso non riguarda atti o documenti conosciuti dalcontribuente, dovendo, dunque, l’avviso di accertamento sia delle impostedirette sia di quelle indirette contenere, a pena di nullità, l'indicazionedell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché deicriteri richiamati ai fini della rettifica, risultando quindi carente lamotivazione dell'avviso di liquidazione priva della indicazione dell'aliquotadell'imposta applicata e della indicazione della base imponibile (cfr. Cass. n.13402/2020).2.7. Nel caso in esame, dunque, come correttamente affermato dallaCommissione tributaria regionale, il contenuto delle informazioni fornite allaparte contribuente era tale da garantire la conoscenza dei presupposti difatto e di diritto della pretesa fiscale, trattandosi di informazioni agevolmenteintellegibili mediante mera operazione di calcolo matematico.3.1. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 2, comma 49, del D.l.03/10/2006 n. 262, conv. dalla legge 24/11/2006 n. 286, dell'art. 3, comma4 ter, del D. lgs. 31/10/1990 n. 346 e dell'art. 57 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.346 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso diannullare la pretesa erariale, non avendo valutato che dal calcolo dellefranchigie avrebbero dovuto escludersi le donazioni pregresse aventi adoggetto la nuda proprietà di quote di società semplice, in quanto operazioniesenti ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, cit.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/20263.2. I ricorrenti lamentano in particolare, che l'omesso versamentodell'imposta non sia dovuto all'applicazione del comma 4 ter dell'art. 3 delD.lgs. n. 346 del 31/10/1990 (il cui presupposto per l'esenzione è iltrasferimento del controllo della S.r.L. in capo al donatario), ma al fatto cheil valore della donazione doveva considerarsi compreso nella franchigia dicui all'art. 2 comma 49 legge n. 262/2006.3.3. La doglianza va accolta.3.4. Va premesso che in tema di imposta sulle donazioni, del coacervoeffettuato ai fini dell'applicazione della franchigia di esenzione non fannoparte le donazioni fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodoin cui l'imposta non esisteva, ovvero perché ritenute esenti dalla disciplinaimpositiva vigente al momento della loro realizzazione (Cass. n. 727/2021).3.5. Si pone, dunque, nella fattispecie, la questione dell’imposta dovutanel caso in cui si tratti di donazioni non soggette a, o esenti da, imposta didonazione, e sul punto, con riguardo al caso in esame, la legge offreun’indicazione testuale per gli «atti che hanno per oggetto trasferimenti dicui all’art. 3», d.lgs. 346/1990, i quali «sono registrati gratuitamente»(articolo 55, comma 2, d.lgs. 346/1990), e, tra i diversi trasferimenti non«soggetti» a imposta di donazione, sono menzionati, nell’articolo 3, comma4 ter, d.lgs. n. 346/1990, i «trasferimenti, effettuati anche tramite i patti difamiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore deidiscendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali».3.6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4- ter, d.lgs. n. 346/1990, il beneficiosi applica alle seguenti condizioni: «I trasferimenti, effettuati anche tramitei patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile afavore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quotesociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali eazioni ... il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante lequali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primocomma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione chegli aventi causa proseguano l'esercizio dell’attività d'impresa o detengano ilcontrollo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data deltrasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione dellaNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazionein tal senso».3.7. Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. nn. 7429/2021,29506/2020), il pagamento dell'imposta va escluso qualora ricorral'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che siapplica alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societariein favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'eserciziodell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo noninferiore a cinque anni.3.8. L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del1990 nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore deidiscendenti va così riconosciuta qualora essa consenta agli aventi causal'acquisizione o l'integrazione del controllo della società, e a condizione chequest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalladata del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività (cfr. Cass. n.7429/2021 cit.).3.9. La norma di esenzione citata si ispira, invero, all'esigenza diagevolare il passaggio generazionale d'impresa, secondo una linea ditendenza dei sistemi tributari europei (si veda anche, sul punto, leraccomandazioni della Commissione UE n. 94/1069/CE del 1994, e n. 98/C93/02 del 1998), allo scopo di non pregiudicare la continuità (going concern)di aziende che, donate o cadute in successione, potrebbero dover esserecedute, in tutto o in parte, per consentire agli eredi o donatari di procurarsila provvista con cui assolvere gli obblighi tributari.3.10. L'agevolazione riveste infatti carattere oggettivo, in quanto èfinalizzata a conservare l'integrità dell’impresa al momento del «passaggiogenerazionale», ed anche nella raccomandazione della Commissione UE del7 dicembre 1994, è stata posta in rilievo la necessità del mantenimentodell'integrità dell'impresa, senza alcun riferimento ad una misura agevolativaa favore dei familiari, come si desume ad esempio dagli «obiettivi» - art. ldella raccomandazione -, secondo cui «gli Stati membri sono invitati adadottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole emedie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed ilNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026mantenimento dei posti di lavoro ...; sensibilizzare l'imprenditore ai problemidella successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora invita; - creare un contesto finanziario favorevole al buon esito dellasuccessione; - consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la suasuccessione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati; - assicurarela continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso didecesso di uno dei soci o dell'imprenditore; - assicurare il buon esito dellasuccessione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria esulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza o dell'impresa; -incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasferire la sua impresa tramitevendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successorinell'ambito della famiglia».3.11. Anche nelle indicazioni circa il «regime fiscale della successioneereditaria e della donazione» (art. 6 della raccomandazione) si riporta che«è opportuno assicurare la sopravvivenza dell'impresa con una adeguatadisciplina fiscale della successione ereditaria e della donazione. A tal fine, gliStati membri sono invitati ad adottare una o più delle seguenti misure: a)ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certoperiodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'eserciziodell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successioneereditaria...»3.12. L’agevolazione, riconosciuta dalla norma in esame, che raccogliele raccomandazioni della Commissione UE, intende dunque garantire lacontinuità dell'iniziativa imprenditoriale e la salvaguardia dei livellioccupazionali, ovvero la sopravvivenza di una «istituzione» in grado diprodurre ricchezza, favorendo, di conseguenza, la continuità di un'iniziativaimprenditoriale per le sue ricadute economico-sociali (in specie suidipendenti).3.13. Ciò posto, dal punto di vista testuale, come dianzi illustrato, illegislatore ha agevolato due diverse fattispecie, ovvero (i) il trasferimentodi aziende o rami di esse, e (ii) il trasferimento di quote sociali o di azioni,con la precisazione che, se si tratta di società di capitali, dovrà trattarsi diun trasferimento che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/20263.14. La condizione della detenzione del controllo – ai finidell’applicazione del regime fiscale premiale – attiene dunque solo aitrasferimenti aventi ad oggetto azioni o quote di partecipazione in società dicapitali e non di persone, per le quali deve ricorrere unicamente la condizionedella manifestazione di volontà del beneficiario in ordine alla prosecuzioneper almeno cinque anni dell’attività e quindi la detenzione dellapartecipazione per il medesimo periodo.3.15. L'esenzione prevista in tale ipotesi, secondo la tesi delle ricorrenti,dovrebbe trovare applicazione con riferimento alla donazione della nudaproprietà di quote di società semplice ([OSCURATO:PERSONA] SS).3.16. Orbene, ricostruendo la ratio legis, nei termini di cui si è detto, siperviene alla conclusione che, ai fini dell’esenzione di imposta nel caso ditrasmissione di quote di società di persone, non esistendo il concetto dicontrollo societario, occorre che sia rispettato l’obbligo di prosecuzionedell’attività d’impresa precedentemente svolta dal donante.3.17. Premesso, dunque, che va esclusa l’applicabilità analogica delledisposizioni contenute nell’art. 2352 c.c., in tema di pegno e usufrutto diazioni, per le peculiarità che caratterizzano le società di persone, sia ladottrina che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13625/2022 inmotiv.) sono orientate da diverso tempo per l’ammissibilità della costituzionedi usufrutto su quote di società di persone.3.18. Laddove si riconosca la possibilità della costituzione di usufruttosu una quota di una società non personificata, la qualità di sociopermarrebbe, tuttavia, in capo al nudo proprietario ed in tal senso si èespressa anche questa Corte, affermando che in ipotesi si riconosca lapossibilità della costituzione di usufrutto su una quota di una società nonpersonificata, la qualità di socio permarrebbe comunque in capo al nudoproprietario (cfr. Cass. n. 13265/2022).3.19. Nel caso esaminato da questa Corte nella pronuncia dianzi citata,partendo appunto da questa premessa (possibilità della costituzione diusufrutto su una quota di una società non personificata, caso in cui la qualitàdi socio permarrebbe comunque in capo al nudo proprietario) si è giunti allaconclusione che la costituzione mortis causa dell'usufrutto incontra allora gliNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026ostacoli derivanti dall'art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del sociodefunto il diritto alla liquidazione della quota, a meno che i soci superstitinon preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi,qualora vi acconsentano; si è dunque ritenuto che la costituzionedell'usufrutto, nella sua configurazione di diritto reale minore sulla quotadella società personale, si avrà solo nel caso di continuazione della societàcon gli eredi; diversamente, in caso di liquidazione della quota, il diritto sirealizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione delsocio defunto.3.20. Questa Corte ha poi nuovamente esaminato la questione relativaall’usufrutto di quote di società di persone affermando espressamentel’inconfigurabilità, per l’usufruttuario della quota, della qualità di socio, postoche la costituzione del diritto di usufrutto attribuisce all’usufruttario laspettanza di alcuni diritti e prerogative, patrimoniali ed amministrativi,propri del socio ma non incide sullo status di socio non determinando alcuningresso nel contratto di società (cfr. Cass. n. 26503/2022 in motiv.).3.21. Pertanto, nel caso di usufrutto di quote di società di personel’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali eamministrativi, non è socio, non solo perché non è voluto come tale daglialtri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quellopiù incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale (ealle operazioni amministrative precluse all’institore), ed inoltre (valutando laposizione sotto il profilo della responsabilità) anche quando taleresponsabilità possa ritenersi illimitata, essa sarebbe diversa da quella delsocio.3.22. Considerato che la qualità di socio rimane in capo al nudoproprietario, deve ritenersi che il diritto dell'usufruttuario possa trovaretutela esclusivamente nei rapporti interni con il nudo proprietario, spettandoal nudo proprietario tutte le decisioni relative alla modifica dell'attocostitutivo, nessuna esclusa, ma gravando su di esso l'obbligo disalvaguardare il diritto dell'usufruttuario agli utili; tutela che avrà naturasoltanto obbligatoria rimanendo valida qualsiasi deliberazione sociale che siponga in contrasto con tale diritto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/20263.23. Il potere di concorrere alla modifica dei patti sociali va dunqueegli solo può essere considerato socio ed in conformità con quanto previstodall'art. 2252 c.c., che conferisce il potere di modificare i patti sociali ai soci,laddove l'inciso «se non è convenuto diversamente» si riferisce alla regolaunanimistica e non alla competenza.3.24. Posto quindi che non si ritiene consentito all'usufruttuario diprendere parte a decisioni che possano non solo modificare del tutto lastruttura portante della società (trasformazioni, fusioni, scissioni), ma anchedissolverla (delibera di scioglimento anticipato), ne consegue che spetta alnudo proprietario, e non all’usufruttuario, la decisione sulla detenzione omeno della partecipazione societaria per il previsto periodo di cinque anni,usufrutto si trasferisce automaticamente sulla quota di liquidazione, cosìcome avviene, analogamente, in caso di scioglimento particolare del vincolosociale nei riguardi del socio costituente l’usufrutto, mentre dura l’usufrutto,laddove il socio nudo proprietario receda o venga escluso dagli altri soci.3.25. Laddove poi il nudo proprietario decida di porre termine alladetenzione della partecipazione societaria mediante trasferimento a terzidella quota, deve ritenersi che l’usufrutto permanga, stante la sua natura didiritto reale.3.26. Dall’excursus che precede, consegue che solo al nudo proprietariopuò essere eventualmente imposto di detenere la partecipazione societariaper un determinato periodo temporale in quanto unico soggetto, assiemeagli altri soci, in grado di modificare la struttura sociale della società e dicedere a terzi la propria partecipazione.3.27. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: l’esenzioneex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quotedi società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituitousufrutto, purché sia il nudo proprietario–socio a impegnarsi a proseguirel’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, nonpotendosi imporre tale obbligo all’usufruttuario che, pur titolare di dirittiNumero registro generale 22773/2021Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 7619/2026Data pubblicazione 30/03/2026patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socioné il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.3.28. Venendo allora al caso in esame, la Commissione tributariaregionale ha erroneamente omesso di valutare la sussistenza dellecondizioni, previste dalla normativa sin qui illustrata, con riferimento aipregressi atti di donazione della nuda proprietà di quote di società di personeper il calcolo delle franchigie applicabili alla base imponibile, limitando la suaindagine unicamente all’applicazione della suddetta esenzione all’atto didonazione delle quote societarie, oggetto dell’atto impugnato.3.29. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al primo ed al terzomotivo, respinto il secondo motivo, con conseguente cassazionedell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cuiresta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il secondomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna indiversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 10.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]