Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 25198/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2155/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -resistente con atto di costituzione - avversola sentenza n. 2538 del 16/9/2022 del Tribunale di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Firenze, l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per far accertare l’avvenuto “discarico” (ai sensi dell ’ art. 1, commi 537 ss., della Legge n. 228 del 2012) delle cartelle di pagamento indicate nell’intimazione di pagamento n. 041/2016/900228460/000 e di un’altra cartella relativa a tasse automobilistiche, nonché per ottenere l’accertamento della prescrizione di alcuni crediti; −il giudice di primo grado, con la sentenza n. 1206 del 16/6/2020, qualificava l’azione come opposizione all’esecuzione, rilevava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle oggetto dell’intimazione di pagamento, fatta eccezione per quelle inerenti a pretese creditorie del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio, del Comune di Seravezza, della Prefettura di Firenze e del Comune di Pontedera, e dichiarava l’intervenuta prescrizione di queste due ultime; −lo Zingoni proponeva impugnazione «affinché, “ previo accertamento della competenza dell’A.G. in ordine alle domande di accertamento proposte dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] agli obblighi previsti dall’art. 1 della l. 228/12 c. 537 e segg.,”, fossero annullati “in tesi ... tutti i ruoli indicati nell’intimazione di pagamento n. 041201690022086 e nel sollecito di pagamento n. 04120169005476639 ad esclusione dei ruoli relativi agli anni 2012/2013 del Consorzio 4 [OSCURATO:PERSONA] di € 70,16 e 69,66, nonché l’annullamento della richiesta di pagamento n. 04120160034523946 della Regione Toscana relativo alla tassa automobilistica del motociclo tg.

CJ81255”; in ipotesi, affinché si accertasse “che il credito di [OSCURATO:PERSONA] è di 1468,67 così come richiesto nel sollecito di pagamento notificato via pec il 14.07.16 dichiarando comunque l’intervenuta prescrizione dei crediti della Prefettura di Firenze per € 467,66, del Comune di Cecina per € 153,81 e del Comune di Pontassieve per € 771, 97; in ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”» (così la sentenza impugnata);−il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2538 del 16/9/2022, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata; −per quanto qui rileva, il giudice d’ appello così argomentava la sua decisione: «Secondo l’assunto dell’appellante, la domanda volta all’accertamento della violazione delle disposizioni di cui al comma 537 dell’articolo 1 della Legge N. 228/2012 rientrerebbe nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] e non in quella del [OSCURATO:PERSONA].

Correlativamente, l’istante lamenta il mancato esame di tale domanda da parte del giudice di prime cure.

A ben vedere, in primo grado, l’appellante si doleva della violazione dell’articolo 1, comma 537, della Legge N. 228/2012, ma formulava conclusioni limitate all’accertamento dell’inefficacia delle cartelle per intervenuta prescrizione, senza rassegnare specifiche conclusioni nel senso della declaratoria di inefficacia o una pronuncia di annullamento come conseguenza della suddetta violazione procedurale.

Solo nell’atto di appello sono state riformulate le conclusioni chiedendo che le cartelle fossero annullate per effetto della omessa osservanza della procedura speciale.

Non v’è dubbio che le conclusioni, così come riformulate in appello, siano tardive e, quindi, inammissibili.

Val la pena rilevare, per completezza della motivazione, che, in ogni caso, anche le domande formulate nelle conclusioni dell’atto di appello rientrano nel perimetro di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], sollecitando una pronuncia che andrebbe, comunque, ad incidere su ruoli tributari Ad eccezione del credito vantato dal Comune di Serravezza e dei crediti per i quali il Giudice di Pace ha ritenuto che fosse maturata la prescrizione, accogliendo in parte qua la domanda di prime cure, tutti gli altri crediti - come ha correttamente rilevato il giudice a quo -afferiscono a pretese di natura tributaria, per cui la pronuncia di inefficacia od anche di annullamento delle relative cartelle è necessariamente riservata al [OSCURATO:PERSONA].

Diversamente opinando, il [OSCURATO:PERSONA] eluderebbe il riparto di giurisdizione, pronunciando su ruoli tributari»;−avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; − l ’ Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] non depositava controricorso, ma soltanto atto di costituzioneal fine di partecipare all ’ eventuale udienza pubblica; −in data 9/11/2023 veniva formulata proposta ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod. proc. civ.: «Il ricorso presenta profili di inammissibilità, in quanto non è stata colta la ratio decidendi dell ’ impugnata sentenza.

Nel rigettare l’appello, il Tribunale ha rilevato che – fermo quanto già ottenuto dall’appellante all’esito del giudizio di primo grado – tutte le conclusioni rassegnate con l’atto di gravame investivano profili riservati al giudice tributario, che esso giudicante non avrebbe potuto esaminare, pena l’esondazione dalla propria giurisdizione.

Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, non si tratta quindi di omessa pronuncia, donde l’inammissibilità del ricorso, per non essere stata sollevata alcuna censura riguardo al descritto percorso motivazionale.»; −il 18/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di decisione del ricorso, in esito alla quale veniva fissata l’adunanza camerale; −il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − con l ’ unico motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., il ricorrente lamenta «Nullità della sentenza per l ’ omessa pronuncia sulla domanda diretta all’accertamento del debito.

Violazione dell’art. 112 cpc.»; − il ricorrente deduce che l’operata trascrizione in ricorso delle parti sa- lienti dell’atto introduttivo del giudizio e dell’atto di appello consentono a questa Corte «di verificare che la domanda di ipotesi formulata, diretta alla ricognizione del debito in base all’intimazione di pagamento per € 2.595,34 ed al successivo sollecito di pagamento di € 1.468,07, provenienti entrambi dall’ente preposto alla riscossione, non è nuova e di valutare la fondatezza dei motivi di appello senza procedere all’esame dei fascicoli di parte e d’uf- ficio.

Dalla lettura della sentenza impugnata, tanto nella parte in fatto che in quella di diritto, non si evince alcuna pronuncia conseguente alla suddetta domanda formulata in ipotesi, non avendo il Giudice di merito neppure iden- tificato l’oggetto della domanda stessa.

Nella specie, sussiste quindi il vizio denunciato di omessa pronuncia, difettando qualsivoglia statuizione del capo della domanda sopra indicato, così dando luogo all’inesistenza di una decisione sul punto della controversia, mancando un provvedimento indi- spensabile per la soluzione del caso concreto»; − la censura di minuspetizione è inammissibile, perché, come già rile- vato con la proposta exart. 380-bis cod. proc. civ. , il ricorrente non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata , dato che il giudice d ’ appello, oltre a reputare inammissibile la riscontrata mutatiodella domanda nel se- condo grado del giudizio, ha esplicitamente escluso la propria giurisdizione sulle questioni dedotte con l’impugnazione, sulle quali, dunque, si è pro- nunciato; −non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita con rituale controricorso; −tuttavia, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. deve farsi applicazione dell’art. 96, comma 4,cod. proc. civ.(Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850-01): conseguentemente, il ricorrente è condannato a pagare una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in euro 500,00; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle am- mende, della somma di euro 500,00 a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2155/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -resistente con atto di costituzione - avversola sentenza n. 2538 del 16/9/2022 del Tribunale di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Firenze, l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per far accertare l’avvenuto “discarico” (ai sensi dell ’ art. 1, commi 537 ss., della Legge n. 228 del 2012) delle cartelle di pagamento indicate nell’intimazione di pagamento n. 041/2016/900228460/000 e di un’altra cartella relativa a tasse automobilistiche, nonché per ottenere l’accertamento della prescrizione di alcuni crediti; −il giudice di primo grado, con la sentenza n. 1206 del 16/6/2020, qualificava l’azione come opposizione all’esecuzione, rilevava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle oggetto dell’intimazione di pagamento, fatta eccezione per quelle inerenti a pretese creditorie del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio, del Comune di Seravezza, della Prefettura di Firenze e del Comune di Pontedera, e dichiarava l’intervenuta prescrizione di queste due ultime; −lo Zingoni proponeva impugnazione «affinché, “ previo accertamento della competenza dell’A.G. in ordine alle domande di accertamento proposte dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] agli obblighi previsti dall’art. 1 della l. 228/12 c. 537 e segg.,”, fossero annullati “in tesi ... tutti i ruoli indicati nell’intimazione di pagamento n. 041201690022086 e nel sollecito di pagamento n. 04120169005476639 ad esclusione dei ruoli relativi agli anni 2012/2013 del Consorzio 4 [OSCURATO:PERSONA] di € 70,16 e 69,66, nonché l’annullamento della richiesta di pagamento n. 04120160034523946 della Regione Toscana relativo alla tassa automobilistica del motociclo tg. CJ81255”; in ipotesi, affinché si accertasse “che il credito di [OSCURATO:PERSONA] è di 1468,67 così come richiesto nel sollecito di pagamento notificato via pec il 14.07.16 dichiarando comunque l’intervenuta prescrizione dei crediti della Prefettura di Firenze per € 467,66, del Comune di Cecina per € 153,81 e del Comune di Pontassieve per € 771, 97; in ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”» (così la sentenza impugnata);−il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2538 del 16/9/2022, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata; −per quanto qui rileva, il giudice d’ appello così argomentava la sua decisione: «Secondo l’assunto dell’appellante, la domanda volta all’accertamento della violazione delle disposizioni di cui al comma 537 dell’articolo 1 della Legge N. 228/2012 rientrerebbe nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] e non in quella del [OSCURATO:PERSONA]. Correlativamente, l’istante lamenta il mancato esame di tale domanda da parte del giudice di prime cure. A ben vedere, in primo grado, l’appellante si doleva della violazione dell’articolo 1, comma 537, della Legge N. 228/2012, ma formulava conclusioni limitate all’accertamento dell’inefficacia delle cartelle per intervenuta prescrizione, senza rassegnare specifiche conclusioni nel senso della declaratoria di inefficacia o una pronuncia di annullamento come conseguenza della suddetta violazione procedurale. Solo nell’atto di appello sono state riformulate le conclusioni chiedendo che le cartelle fossero annullate per effetto della omessa osservanza della procedura speciale. Non v’è dubbio che le conclusioni, così come riformulate in appello, siano tardive e, quindi, inammissibili. Val la pena rilevare, per completezza della motivazione, che, in ogni caso, anche le domande formulate nelle conclusioni dell’atto di appello rientrano nel perimetro di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], sollecitando una pronuncia che andrebbe, comunque, ad incidere su ruoli tributari Ad eccezione del credito vantato dal Comune di Serravezza e dei crediti per i quali il Giudice di Pace ha ritenuto che fosse maturata la prescrizione, accogliendo in parte qua la domanda di prime cure, tutti gli altri crediti - come ha correttamente rilevato il giudice a quo -afferiscono a pretese di natura tributaria, per cui la pronuncia di inefficacia od anche di annullamento delle relative cartelle è necessariamente riservata al [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente opinando, il [OSCURATO:PERSONA] eluderebbe il riparto di giurisdizione, pronunciando su ruoli tributari»;−avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; − l ’ Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] non depositava controricorso, ma soltanto atto di costituzioneal fine di partecipare all ’ eventuale udienza pubblica; −in data 9/11/2023 veniva formulata proposta ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod. proc. civ.: «Il ricorso presenta profili di inammissibilità, in quanto non è stata colta la ratio decidendi dell ’ impugnata sentenza. Nel rigettare l’appello, il Tribunale ha rilevato che – fermo quanto già ottenuto dall’appellante all’esito del giudizio di primo grado – tutte le conclusioni rassegnate con l’atto di gravame investivano profili riservati al giudice tributario, che esso giudicante non avrebbe potuto esaminare, pena l’esondazione dalla propria giurisdizione. Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, non si tratta quindi di omessa pronuncia, donde l’inammissibilità del ricorso, per non essere stata sollevata alcuna censura riguardo al descritto percorso motivazionale.»; −il 18/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di decisione del ricorso, in esito alla quale veniva fissata l’adunanza camerale; −il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − con l ’ unico motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., il ricorrente lamenta «Nullità della sentenza per l ’ omessa pronuncia sulla domanda diretta all’accertamento del debito. Violazione dell’art. 112 cpc.»; − il ricorrente deduce che l’operata trascrizione in ricorso delle parti sa- lienti dell’atto introduttivo del giudizio e dell’atto di appello consentono a questa Corte «di verificare che la domanda di ipotesi formulata, diretta alla ricognizione del debito in base all’intimazione di pagamento per € 2.595,34 ed al successivo sollecito di pagamento di € 1.468,07, provenienti entrambi dall’ente preposto alla riscossione, non è nuova e di valutare la fondatezza dei motivi di appello senza procedere all’esame dei fascicoli di parte e d’uf- ficio. Dalla lettura della sentenza impugnata, tanto nella parte in fatto che in quella di diritto, non si evince alcuna pronuncia conseguente alla suddetta domanda formulata in ipotesi, non avendo il Giudice di merito neppure iden- tificato l’oggetto della domanda stessa. Nella specie, sussiste quindi il vizio denunciato di omessa pronuncia, difettando qualsivoglia statuizione del capo della domanda sopra indicato, così dando luogo all’inesistenza di una decisione sul punto della controversia, mancando un provvedimento indi- spensabile per la soluzione del caso concreto»; − la censura di minuspetizione è inammissibile, perché, come già rile- vato con la proposta exart. 380-bis cod. proc. civ. , il ricorrente non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata , dato che il giudice d ’ appello, oltre a reputare inammissibile la riscontrata mutatiodella domanda nel se- condo grado del giudizio, ha esplicitamente escluso la propria giurisdizione sulle questioni dedotte con l’impugnazione, sulle quali, dunque, si è pro- nunciato; −non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita con rituale controricorso; −tuttavia, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. deve farsi applicazione dell’art. 96, comma 4,cod. proc. civ.(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850-01): conseguentemente, il ricorrente è condannato a pagare una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in euro 500,00; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle am- mende, della somma di euro 500,00 a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma
Sentenza Cassazione n. 25198/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris