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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 agosto 2023

Cassazione n. 05253/2024

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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 29408/20proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale diMilano 21 maggio 2020 n. 2911 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di MilanoIoan Amaximoaei e la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimentodel danno.

Dedusse che l’anno prima un veicolo privo di copertura assicurativa, condotto da [OSCURATO:PERSONA], aveva urtato un veicolo di proprietà dell’attore, causando danni per euro 1.600.

2. La domanda non fu accolta né in primo, né in secondo grado, ma con motivazioni diverse: il Giudice di pace (sentenza 9417/14) la ritenne “improcedibile” sul presupposto che alla richiesta stragiudiziale di Oggetto:giudizio di rinvio - vincolo cassatorio - oggetto e limiti -possibilità per il giudice di rinvio di disapplicare, perché ritenuto erroneo, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione -esclusione.risarcimento, prescritta dall’art. 145 cod. ass., non era stato allegato il modulo di “constatazione amichevole di incidente”.

Il Tribunale di Milano (sentenza 8499/16) rigettò invece il gravame sul differente presupposto che il contraddittorio non era integro.

In sintesi, il Tribunale ragionò così: -) litisconsorte necessario nei giudizi contro l’assicuratore della r.c.a. è o il proprietario del veicolo, o l’utilizzatore in leasing; -) l’esistenza d’un contratto di leasingva provata per iscritto, e non lo era stata; -) il proprietario non era stato citato.

3. La sentenza d’appello fu cassata da questa Corte con rinvio (sentenza 28.9.2018 n. 23463).

Tale sentenza ravvisò treerrori nella decisione d’appello: -) avere ritenuto che il contratto di leasing esigesse la forma scritta ad substantiam; -) avere addossato all’attore l’onere di provare l’esistenza del contratto di leasing, violando il principio di “vicinanza della prova”; -) non avere tenuto conto, ai fini dell’accertamento in capo al convenuto [OSCURATO:PERSONA] della qualità di utilizzatore in leasing(e quindi dell’integrità del contraddittorio),della sua condotta processuale e della mancata risposta all’interrogatorio formale.

La sentenza d’appello fu dunque cassata con rinvio, demandando al giudice di merito di “dare corretta applicazione al generale principio di non contestazione ed al disposto di cui all'art. 232 c.p.c.” e valutare “se debba ritenersi provata in capo al convenuto contumace la qualità di utilizzatore del veicolo in leasing tramite la non contestazione e la mancata risposta all'interrogatorio formale e, in caso positivo, esamin [are] nel merito la domanda risarcitoria proposta dal Giannattasio in conseguenza del menzionato sinistro”.

4. Riassunta la causa, il Tribunale ha nuovamente rigettato il gravame con sentenza 21.5.2020 n. 2911.Il Tribunale ha ritenuto che: -) la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] erairrilevante per i fini di cui all’art.115 c.p.c., in quanto il principio di non contestazione opera soltanto con riferimento alla condotta delle parti costituite; -) la mancata risposta di [OSCURATO:PERSONA] all’interrogatorio formale deferitogli non dimostrava la sua qualità di utilizzatore in leasingdel veicolo che causò il sinistro, in quanto all’interrogando (contumace) era stata notificata l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, ma non i capitoli di prova ammessi.

Tali capitoli erano infatti contenuti nella memoria di cui all’art. 320 c.p.c., mai notificata al contumace.

Pertanto - ha concluso il Tribunale - non può ritenersi ammessa una circostanza (la qualità di utilizzatore in leasing) che l’interrogando non poteva sapere essergli stata attribuita; -) ad abundantiam, il Tribunale ha poi aggiunto che “la qualità di utilizzatore[in leasing] non è riconducibile alla nozione di “fatto” di cui all’art.232 c.p.c.”; -) infine, il Tribunale ha ritenuto che, non avendo l’attore individuato chi fosse l’utilizzatore del mezzo che causò il danno, “non è possibile attivare il meccanismo di integrazione ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e la domanda risarcitoria (…) deve essere dichiarata improcedibile”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Bernardino BrunoGiannattasio, con ricorso fondato su cinque motivi.

Con ordinanza interlocutoria 5.7.2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], entro 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza stessa(avvenuta il 5.7.2023).

L’incombente è stato assolto con atto spedito il 3.8.2023, ricevuto il 9.8.2023 e depositato il 23.8.2023, dunque nel terminedi cui all’art. 371 bis c.p.c..

Ambedue le controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c., 384 e 394 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo espone argomenti così riassumibili:-) questa Corte, con la sentenza 23463/18, aveva stabilito che il giudice di rinvio tornasse a valutare se [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse l’utilizzatorein leasing del veicolo Fiat targato B89EBU , e lo facesse “tramite la non contestazione e la mancata risposta all’interrogatorio formale”; -) il giudice di rinvio ha disatteso questo principioin tre modi: sia per avere ritenuto inapplicabile l’istituto della non contestazionedi cui all’art. 115 c.p.c.;sia per avere ritenuto irrituale le modalità di notificazione al contumace dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale; sia, infine, per avere ritenuto che l’interrogatorio formale deferito a [OSCURATO:PERSONA] non avesse ad oggetto una circostanza di fatto (il rivestire la qualità di “ utilizzatore in leasing” del suddetto veicolo), sicché la mancata risposta dell’interrogando era irrilevante.

1.1. Il motivo è fondatoin modo evidente.

La sentenza 23463/18 aveva imposto al giudice di rinvio di accertare una circostanza di fatto “tramitela non contestazione”.

Il giudice di rinvio, per contro, ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l’art.115 c.p.c., argomentando nel senso che l’istituto della non contestazione non sia invocabile nei confronti del contumace.

Questa affermazione tuttavia è contraria a dirittosotto due aspetti.

In primo luogo, il giudice dirinvio ha inteso sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza cassatoria: sindacato non consentitomai e in nessun caso, ne lites paene immortales fiant.

In secondo luogo,rileva il Collegio che il giudice di rinvio non era vincolato adinterpretare la sentenza 23463/18 di questa Corte nel senso che l’obbligo di riesaminare i fatti alla luce del principio di non contestazione andasse riferito anche al contumace .

L’esegesi ragionevole della decisione avrebbe potuto e dovuto praticarsi considerando che la predicata applicazione della non contestazione dovesse applicarsi anche alla società [OSCURATO:SOCIETA].

1.2. Erronea, altresì, è la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrituale la notifica del verbale di ammissione dell’interrogatorio formale, e quindi inutilizzabile la mancata risposta all’interrogatorio da parte del contumace.

La sentenza 23463/17 di questa Corte, infatti, alla p. 7, § 2, aveva espressamente affermato che il convenuto ricevette “rituale notifica dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale”.

Ed anche in questo caso, giusta o sbagliata che fosse quell’affermazione, non era consentito al giudice di rinvio discostarsene, né rilevare ex officiola mancanza, nell’atto notificato, dell’attribuzione al contumace della veste di responsabilecivile e litisconsorte necessario in quanto utilizzatorein leasing del vei colo [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Illegittima, infine, fu l’affermazione del giudice di rinvio secondocui lo stabilire se taluno abbia o non abbia concluso un contratto di leasing non sarebbe un fatto materiale e di conseguenza non potrebbe costituire oggetto di uncapitolo di interrogatorio formale.

Tale affermazione fu illegittima sia perché anche in questo caso non rispettosa del principio di diritto stabilito dalla sentenza 23463/17; sia perché quel capitolo di interrogatorio formale era stato comunque ammesso dal Giudice di pace, e non essendovi stata impugnazione sul punto, la ritualità del mezzo di prova non poteva essereriesaminata ex officio in grado di appello.

1.4. Il motivo va dunque accoltoe la sentenza impugnata cassata con rinvio.

Il giudice di rinvio, nel procedere ad un nuovo esame dell’appello,considererà la non contestazione rilevante quanto all’impresa designata, mentre apprezzerà la mancata risposta all’interrogatorio formale della parte contumace.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115,232 e 292 c.p.c..

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre censure.

2.1. Con una prima censura (p. 14) il ricorrente investe la sentenza nella parte in cui ha affermato che, non essendo stati notificati al contumace i capitoli dell’interrogatorio formale, la sua assenza all’udienza fissata per tale incombente era irrilevante.

Sostiene che gli atti che vanno notificati al contumace sono tassativamente indicati dall’art. 292 c.p.c., e tra questi non rientra la memoria ex art. 320 c.p.c., nella quale aveva formulato i capitoli di prova.

2.2. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la qualità di utilizzatore in leasing di un veicolo fosse una “qualità giuridica”, e non un fatto, e come tale “non è riconducibile alla nozione di “fatto” di cui all’art. 232 c.p.c.”.

2.3. Con una terza censura il ricorrente sostiene che il Tribunale non poteva rilevare d’ufficio la mancata notifica degli atti di cui all’art. 292 c.p.c..

2.4. Tutte queste censure restano assorbite dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Col terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare, d’ufficio, “improcedibile” la domanda per difetto di integrità del contraddittorio.

Deduce che, una volta allegata dall’attore la qualità di “utilizzatore in leasing” del veicolo [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], il contraddittorio era per ciò solo integro, in quanto stavano in giudizio l’impresa designata ed il responsabilecivile.

Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c..

Sostiene che, una volta rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti d’un litisconsorte necessario, il giudice aveva l’obbligo di ordinarne l’integrazione.

3.1. Ambedue i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.Infatti, una volta riformata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostratala qualità di utilizzatore in leasing in capo a [OSCURATO:PERSONA], ne viene necessariamente travolta ex art. 336 c.p.c. la statuizione secondo cui la mancata individuazione del responsabile civile, litisconsorte necessario, impedirebbela procedibilità della domanda.

Infatti, il giudice di rinvio dovrà procedere alla valutazione delle emergenze probatorie nei termini indicati sopra al paragrafo

1.4. ed all’esito potrebbe reputare dimostrata la qualità di utilizzatore del predetto.

Per completezza, ilCollegio, anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso, rileva che il responsabile civile d’un sinistro stradale è litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore (o dell’impresa designata); di talché, se l’attore ha correttamente radicato il giudizio nei confronti dell’assicuratore (o dell’impresa designata), ma non ha fatto altrettanto nei confronti del responsabilecivile, il giudice non potrebbe rigettare la domanda (né dichiararla improcedibile), ma ha l’obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio, restando onere della parte interessata provvedervi per evitare l’estinzione del giudizio.

La circostanza che un litisconsorte necessario non abbia partecipato al giudizio, quale che ne sia la ragione va rilevata dal giudice di merito, e sanata con l’ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 162, comma primo, c.p.c.

Ne segue che, qualora, all’esito della valutazione rimessagli ai sensi del citato paragrafo 1.4., il giudice di rinvio dovesse accertare che chi è stato citato come utilizzatore non lo è, dovrà applicare gli indicati principi.

Infine, ritiene altresì opportuno il Collegio rilevare che in ogni caso [OSCURATO:PERSONA] venne citato in giudizio anche nella veste di conducente del veicolo che causò il danno.

Ilconducente d’un veicolo a motore, tuttavia, è litisconsorte facoltativo, e non necessario, rispetto alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore (o dell’impresa designata), sicché -a tutto concedere - almeno in tale veste la domanda contro di lui proposta non si sarebbe potuta dichiarare “improcedibile”.4.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m. (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 29408/20proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale diMilano 21 maggio 2020 n. 2911 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di MilanoIoan Amaximoaei e la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimentodel danno. Dedusse che l’anno prima un veicolo privo di copertura assicurativa, condotto da [OSCURATO:PERSONA], aveva urtato un veicolo di proprietà dell’attore, causando danni per euro 1.600. 2. La domanda non fu accolta né in primo, né in secondo grado, ma con motivazioni diverse: il Giudice di pace (sentenza 9417/14) la ritenne “improcedibile” sul presupposto che alla richiesta stragiudiziale di Oggetto:giudizio di rinvio - vincolo cassatorio - oggetto e limiti -possibilità per il giudice di rinvio di disapplicare, perché ritenuto erroneo, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione -esclusione.risarcimento, prescritta dall’art. 145 cod. ass., non era stato allegato il modulo di “constatazione amichevole di incidente”. Il Tribunale di Milano (sentenza 8499/16) rigettò invece il gravame sul differente presupposto che il contraddittorio non era integro. In sintesi, il Tribunale ragionò così: -) litisconsorte necessario nei giudizi contro l’assicuratore della r.c.a. è o il proprietario del veicolo, o l’utilizzatore in leasing; -) l’esistenza d’un contratto di leasingva provata per iscritto, e non lo era stata; -) il proprietario non era stato citato. 3. La sentenza d’appello fu cassata da questa Corte con rinvio (sentenza 28.9.2018 n. 23463). Tale sentenza ravvisò treerrori nella decisione d’appello: -) avere ritenuto che il contratto di leasing esigesse la forma scritta ad substantiam; -) avere addossato all’attore l’onere di provare l’esistenza del contratto di leasing, violando il principio di “vicinanza della prova”; -) non avere tenuto conto, ai fini dell’accertamento in capo al convenuto [OSCURATO:PERSONA] della qualità di utilizzatore in leasing(e quindi dell’integrità del contraddittorio),della sua condotta processuale e della mancata risposta all’interrogatorio formale. La sentenza d’appello fu dunque cassata con rinvio, demandando al giudice di merito di “dare corretta applicazione al generale principio di non contestazione ed al disposto di cui all'art. 232 c.p.c.” e valutare “se debba ritenersi provata in capo al convenuto contumace la qualità di utilizzatore del veicolo in leasing tramite la non contestazione e la mancata risposta all'interrogatorio formale e, in caso positivo, esamin [are] nel merito la domanda risarcitoria proposta dal Giannattasio in conseguenza del menzionato sinistro”. 4. Riassunta la causa, il Tribunale ha nuovamente rigettato il gravame con sentenza 21.5.2020 n. 2911.Il Tribunale ha ritenuto che: -) la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] erairrilevante per i fini di cui all’art.115 c.p.c., in quanto il principio di non contestazione opera soltanto con riferimento alla condotta delle parti costituite; -) la mancata risposta di [OSCURATO:PERSONA] all’interrogatorio formale deferitogli non dimostrava la sua qualità di utilizzatore in leasingdel veicolo che causò il sinistro, in quanto all’interrogando (contumace) era stata notificata l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, ma non i capitoli di prova ammessi. Tali capitoli erano infatti contenuti nella memoria di cui all’art. 320 c.p.c., mai notificata al contumace. Pertanto - ha concluso il Tribunale - non può ritenersi ammessa una circostanza (la qualità di utilizzatore in leasing) che l’interrogando non poteva sapere essergli stata attribuita; -) ad abundantiam, il Tribunale ha poi aggiunto che “la qualità di utilizzatore[in leasing] non è riconducibile alla nozione di “fatto” di cui all’art.232 c.p.c.”; -) infine, il Tribunale ha ritenuto che, non avendo l’attore individuato chi fosse l’utilizzatore del mezzo che causò il danno, “non è possibile attivare il meccanismo di integrazione ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e la domanda risarcitoria (…) deve essere dichiarata improcedibile”. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Bernardino BrunoGiannattasio, con ricorso fondato su cinque motivi. Con ordinanza interlocutoria 5.7.2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], entro 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza stessa(avvenuta il 5.7.2023). L’incombente è stato assolto con atto spedito il 3.8.2023, ricevuto il 9.8.2023 e depositato il 23.8.2023, dunque nel terminedi cui all’art. 371 bis c.p.c.. Ambedue le controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c., 384 e 394 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo espone argomenti così riassumibili:-) questa Corte, con la sentenza 23463/18, aveva stabilito che il giudice di rinvio tornasse a valutare se [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse l’utilizzatorein leasing del veicolo Fiat targato B89EBU , e lo facesse “tramite la non contestazione e la mancata risposta all’interrogatorio formale”; -) il giudice di rinvio ha disatteso questo principioin tre modi: sia per avere ritenuto inapplicabile l’istituto della non contestazionedi cui all’art. 115 c.p.c.;sia per avere ritenuto irrituale le modalità di notificazione al contumace dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale; sia, infine, per avere ritenuto che l’interrogatorio formale deferito a [OSCURATO:PERSONA] non avesse ad oggetto una circostanza di fatto (il rivestire la qualità di “ utilizzatore in leasing” del suddetto veicolo), sicché la mancata risposta dell’interrogando era irrilevante. 1.1. Il motivo è fondatoin modo evidente. La sentenza 23463/18 aveva imposto al giudice di rinvio di accertare una circostanza di fatto “tramitela non contestazione”. Il giudice di rinvio, per contro, ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l’art.115 c.p.c., argomentando nel senso che l’istituto della non contestazione non sia invocabile nei confronti del contumace. Questa affermazione tuttavia è contraria a dirittosotto due aspetti. In primo luogo, il giudice dirinvio ha inteso sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza cassatoria: sindacato non consentitomai e in nessun caso, ne lites paene immortales fiant. In secondo luogo,rileva il Collegio che il giudice di rinvio non era vincolato adinterpretare la sentenza 23463/18 di questa Corte nel senso che l’obbligo di riesaminare i fatti alla luce del principio di non contestazione andasse riferito anche al contumace . L’esegesi ragionevole della decisione avrebbe potuto e dovuto praticarsi considerando che la predicata applicazione della non contestazione dovesse applicarsi anche alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2. Erronea, altresì, è la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrituale la notifica del verbale di ammissione dell’interrogatorio formale, e quindi inutilizzabile la mancata risposta all’interrogatorio da parte del contumace. La sentenza 23463/17 di questa Corte, infatti, alla p. 7, § 2, aveva espressamente affermato che il convenuto ricevette “rituale notifica dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale”. Ed anche in questo caso, giusta o sbagliata che fosse quell’affermazione, non era consentito al giudice di rinvio discostarsene, né rilevare ex officiola mancanza, nell’atto notificato, dell’attribuzione al contumace della veste di responsabilecivile e litisconsorte necessario in quanto utilizzatorein leasing del vei colo [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Illegittima, infine, fu l’affermazione del giudice di rinvio secondocui lo stabilire se taluno abbia o non abbia concluso un contratto di leasing non sarebbe un fatto materiale e di conseguenza non potrebbe costituire oggetto di uncapitolo di interrogatorio formale. Tale affermazione fu illegittima sia perché anche in questo caso non rispettosa del principio di diritto stabilito dalla sentenza 23463/17; sia perché quel capitolo di interrogatorio formale era stato comunque ammesso dal Giudice di pace, e non essendovi stata impugnazione sul punto, la ritualità del mezzo di prova non poteva essereriesaminata ex officio in grado di appello. 1.4. Il motivo va dunque accoltoe la sentenza impugnata cassata con rinvio. Il giudice di rinvio, nel procedere ad un nuovo esame dell’appello,considererà la non contestazione rilevante quanto all’impresa designata, mentre apprezzerà la mancata risposta all’interrogatorio formale della parte contumace. 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115,232 e 292 c.p.c.. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre censure. 2.1. Con una prima censura (p. 14) il ricorrente investe la sentenza nella parte in cui ha affermato che, non essendo stati notificati al contumace i capitoli dell’interrogatorio formale, la sua assenza all’udienza fissata per tale incombente era irrilevante. Sostiene che gli atti che vanno notificati al contumace sono tassativamente indicati dall’art. 292 c.p.c., e tra questi non rientra la memoria ex art. 320 c.p.c., nella quale aveva formulato i capitoli di prova. 2.2. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la qualità di utilizzatore in leasing di un veicolo fosse una “qualità giuridica”, e non un fatto, e come tale “non è riconducibile alla nozione di “fatto” di cui all’art. 232 c.p.c.”. 2.3. Con una terza censura il ricorrente sostiene che il Tribunale non poteva rilevare d’ufficio la mancata notifica degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.. 2.4. Tutte queste censure restano assorbite dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare, d’ufficio, “improcedibile” la domanda per difetto di integrità del contraddittorio. Deduce che, una volta allegata dall’attore la qualità di “utilizzatore in leasing” del veicolo [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], il contraddittorio era per ciò solo integro, in quanto stavano in giudizio l’impresa designata ed il responsabilecivile. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c.. Sostiene che, una volta rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti d’un litisconsorte necessario, il giudice aveva l’obbligo di ordinarne l’integrazione. 3.1. Ambedue i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.Infatti, una volta riformata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indimostratala qualità di utilizzatore in leasing in capo a [OSCURATO:PERSONA], ne viene necessariamente travolta ex art. 336 c.p.c. la statuizione secondo cui la mancata individuazione del responsabile civile, litisconsorte necessario, impedirebbela procedibilità della domanda. Infatti, il giudice di rinvio dovrà procedere alla valutazione delle emergenze probatorie nei termini indicati sopra al paragrafo 1.4. ed all’esito potrebbe reputare dimostrata la qualità di utilizzatore del predetto. Per completezza, ilCollegio, anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso, rileva che il responsabile civile d’un sinistro stradale è litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore (o dell’impresa designata); di talché, se l’attore ha correttamente radicato il giudizio nei confronti dell’assicuratore (o dell’impresa designata), ma non ha fatto altrettanto nei confronti del responsabilecivile, il giudice non potrebbe rigettare la domanda (né dichiararla improcedibile), ma ha l’obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio, restando onere della parte interessata provvedervi per evitare l’estinzione del giudizio. La circostanza che un litisconsorte necessario non abbia partecipato al giudizio, quale che ne sia la ragione va rilevata dal giudice di merito, e sanata con l’ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 162, comma primo, c.p.c. Ne segue che, qualora, all’esito della valutazione rimessagli ai sensi del citato paragrafo 1.4., il giudice di rinvio dovesse accertare che chi è stato citato come utilizzatore non lo è, dovrà applicare gli indicati principi. Infine, ritiene altresì opportuno il Collegio rilevare che in ogni caso [OSCURATO:PERSONA] venne citato in giudizio anche nella veste di conducente del veicolo che causò il danno. Ilconducente d’un veicolo a motore, tuttavia, è litisconsorte facoltativo, e non necessario, rispetto alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore (o dell’impresa designata), sicché -a tutto concedere - almeno in tale veste la domanda contro di lui proposta non si sarebbe potuta dichiarare “improcedibile”.4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimi
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