CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] E C., eMAZZA GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2427/2023depositata il 7 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 13930/2024Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 23719/2026Data pubblicazione 21/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Modena,Sezione distaccata di Sassuolo, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diGiovanni Mazza C. nonché il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA],esponendo quanto segue.Egli era stato unico socio accomandatario della predetta società sinoal 2 luglio 1997, a decorrere dalla quale data, in forza della cessionedella sua partecipazione sociale, era subentrato [OSCURATO:PERSONA] comeunico socio accomandatario. [OSCURATO:PERSONA] aver conservato la qualità disocio accomandante sino al 10 settembre 1997, allorché aveva cedutotutte le quote residue, uscendo definitivamente dalla compagine sociale,nel corso del rapporto societario avendo prestato nell'esclusivo interessedella società garanzie reali a favore di istituti di credito, costituendo inpegno titoli e altri valori mobiliari presso [OSCURATO:PERSONA] eRolo Banca 1473, al fine di consentire alla società l'accesso alle linee dicredito. Dopo la cessione delle quote, le banche avevano escusso legaranzie pignoratizie, e l’attore aveva quindi chiesto – inutilmente - allasocietà e ai soci la restituzione delle somme corrispondenti ai beni datiin pegno e venduti; per questo aveva dunque ricorso al giudice.2. Il Tribunale di Modena rigettava la domanda, ritenendo nonconfigurabile l’azione di regresso del socio illimitatamente responsabiledi società di persone nei confronti della società e dell’altro socio.Avendo il Castiello proposto gravame, che la Corte d’Appello diBologna, aveva respinto.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso per cassazione, e questaSuprema Corte, con sentenza n. 7184/2022, cassava con rinvio,affermando il seguente principio: “Il socio illimitatamente responsabiledi una società di persone che abbia concesso una garanzia reale (nellaspecie pegno) a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali,pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore unNumero registro generale 13930/2024Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 23719/2026Data pubblicazione 21/07/2026debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio, edaggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socioillimitatamente responsabile è tenuto per legge (con l'effetto dineutralizzare il beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex art.2304 c.c.), a seguito dell'escussione della garanzia pignoratizia, hadiritto di regresso verso la società (con applicazione della disciplina dellepassività ai sensi dell'art. 2263 c.c.) o gli altri soci”.In forza di tale principio - espressamente riferito anche allasituazione del socio uscito dalla società che debba rispondere in forza diuna garanzia reale per debiti pregressi – veniva perciò demandato algiudice del rinvio di considerare ammissibile l'azione di regresso verso lasocietà, applicando gli artt. 1298 e 1299 c.c., nonché di considerare“ogni altra questione inerente alla materia del contendere, ivi compresele eccezioni di compensazione di cui si dice nell'esposizione del fatto dicui al controricorso” e di valutare pure “l'azione di regresso verso l'altrosocio”.4. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello diBologna, chiedendo la condanna, in solido, al pagamento di euro84.917,87, oltre accessori, di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e diGiovanni Mazza. Questi si costituivano, resistendo.4.1. Con la sentenza n. 2427/2023 la Corte d’Appello di Bologna, purmuovendo dal principio di diritto posto dalla pronuncia di cassazione conrinvio, ha affermato quanto segue.Le obbligazioni sociali garantite dal pegno erano sorte nel periodo incui il Castiello era ancora unico socio accomandatario e deteneva il 90%del capitale sociale, circostanza, questa, già accertata nella precedentesentenza d’appello e che non era stata oggetto di impugnazione, per cuiera inscalfibile nel giudizio di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al regressosolo per la parte eccedente la quota che sarebbe rimasta a suo carico sepermaneva socio, e poiché egli deteneva il 90% del capitale sociale, ilNumero registro generale 13930/2024Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 23719/2026Data pubblicazione 21/07/2026diritto di regresso gli andava riconosciuto soltanto nel limite del 10% delcredito escusso. Gli atti di cessione delle quote, poi, non contenevanoalcun suo esonero espresso dalle obbligazioni sorte anteriormente allasua uscita dalla società.In conclusione, dunque, la corte territoriale ha riconosciuto alCastiello il diritto di regresso esclusivamente nella misura del 10%, epertanto condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di socio accomandatario, al pagamento di euro8.491,78, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo.5. [OSCURATO:PERSONA] propone ancora ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, illustrati anche con memoria. Resistono con controricorsoPhone [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione, ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2252, 2262, 2263, 2269, 2289,2290, 2291, 2313, 2315 e 2318 c.c.”, per avere il giudice del rinvioaffermato che il socio accomandante (in precedenza già socioaccomandatario) di società in accomandita semplice che abbia cessato diessere socio della società per atto inter vivos – posto in essere con ilconsenso dell’intera compagine sociale, senza riserva alcuna e conespressa dichiarazione delle “parti acquirenti [di] subentra[re] in ognidiritto e ragione spettante alla parte cedente nei confronti della societàdall’inizio dell’esercizio in corto ed in particolare … nell’obbligo diassumere eventuali oneri e passività” e con esclusione per il cedente deldiritto a partecipare a tutti gli utili maturati nel corso dell’esercizio –rimarrebbe comunque responsabile nei confronti degli acquirenti (giàsoci) anche per le obbligazioni pregresse.2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto discusso edecisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: la corte territoriale nonavrebbe esaminato l’eccezione del Castiello sull’assenza, nei contratti diNumero registro generale 13930/2024Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 23719/2026Data pubblicazione 21/07/2026cessione di quote del 2 luglio 1997 e del 10 settembre 1997 di cui sicontroverte, di un impegno a garantire l’inesistenza di debiti pregressi odi tenere indenni i cessionari per tali debiti.3. Il terzo motivo denuncia, in via gradata rispetto al primo e alsecondo motivo, travisamento della prova e omesso esame di un fattodiscusso e decisivo per il giudizio (sub specie di motivazione apparente),ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e/o nullità della sentenza ex art. 360,comma 1, n.4, c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione allaclausola di regolamentazione dei rapporti inter partes pattuita nell’attodi cessione delle quote del 10 settembre 1997.4. Il quarto motivo denuncia “Nullità della sentenza ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 384 c.p.c.”, in quanto la corteterritoriale non si sarebbe attenuta al principio di diritto e alle statuizioniformulate da Cass. n. 7184/2022.5. Il quinto motivo denuncia, in via gradata rispetto a tutti i superiorimotivi, “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.”, in quanto nell’impugnatasentenza risulterebbe gravemente viziata l’interpretazione della clausolacontenuta nel contratto di cessione delle quote del 10 settembre 1997,con cui venivano regolati i rapporti inter partes in punto dipartecipazione ai crediti e ai debiti sociali.6. Ragioni di evidente priorità logica nonché il principio della cd.“ragione più liquida” (v., tra le tante, Sez. Un. n. 9936/2014 e Cass., n.693/2024) impongono di scrutinare previamente il quarto motivo, che èfondato e va accolto.6.1. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che, purformalmente richiamando il principio di diritto enunciato da questogiudice di legittimità in tema di diritto di regresso del socio, giàillimitatamente responsabile e prestatore di pegno, nei confronti dellasocietà dalla quale è uscito e dell’altro unico socio divenutoNumero registro generale 13930/2024Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 23719/2026Data pubblicazione 21/07/2026accomandatario al suo posto, la corte territoriale ha sostanzialmentesvuotato di contenuto e portata applicativa tale principio, in violazionedel costante orientamento di legittimità nel senso che“il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso lacausa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi irapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte”(Cass. n. 28734/2022), giacché “l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvioimpongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessadopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure delprincipio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità” (Cass. n. 5253/2024).In sostanza, dunque, questa Corte nomofilattica ha giàripetutamente affermato quanto segue: “In ipotesi di cassazione conrinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deveuniformarsi non solo alla ‘regola’ giuridica enunciata, ma anche allepremesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamentigià compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere lapropria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nelgiudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso dellapronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che ilriesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitaregli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità dellastessa” (Cass. n. 7091/2022).6.2. A fronte perciò dell’inequivoco principio dettato da Cass. n.7184/2022, per cui “il regresso verso la società è ammissibile neimedesimi termini di cui sopra, cioè salvo per la quota che sarebbe statadi sua pertinenza se fosse rimasto socio, a meno che in sede di uscitadalla società la sua perdurante responsabilità non sia stata diversamenteregolata”, la Corte d’appello è pervenuta invece a riconoscere all’odiernoNumero registro generale 13930/2024Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 23719/2026Data pubblicazione 21/07/2026ricorrente il diritto di regresso in misura minimale, a mezzo di unpercorso argomentativo che si apre con l’affermazione “Tanto premesso,si osserva che è incontestato che le obbligazioni sociali, a garanzia dellequali è stato escusso il pegno costituito da Castiello, sono sorte nelperiodo in cui questi era unico socio accomandatario, e deteneva il 90%del capitale sociale” (v. p. 3 dell’impugnata sentenza), della quale non èdato comprendere il fondamento, né in fatto né in diritto, e si concludepoi con l’assunto che “le cessioni delle quote effettuate da Castiello aglialtri soci non contengono alcun esonero del primo dall’obbligo di farefronte alle obbligazioni sorte anteriormente” (v. p. 4).Si tratta, con evidenza, di una motivazione meramente generica edassertiva, solo graficamente esistente, ma sostanzialmente nonrispettosa del “minimo costituzionale” ex art. 111 Cost. (Sez. Un., n.8053 e n. 8054 del 2014), che fa discendere il decisum da unpresupposto estraneo al principio di diritto fissato dalla sentenzarescindente, introducendo il tema dell’“esonero” del socio uscente,accertamento che non era richiesto. In tal modo il giudice del rinvio èpervenuto a sostituire al criterio indicato dal giudice di legittimità undiverso parametro di valutazione, finendo – ut supra si anticipava - persvuotare di ogni concreta portata applicativa il principio di dirittoenunciato in sede rescindente e, dunque, per disattenderne il vincoloconformativo.7. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo, assorbiti glialtri, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello diBologna, in diversa composizione, per nuovo esame in applicazione delprincipio di diritto imposto da Cass. n. 7184/2022.8. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 13930/2024Numero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 23719/2026Data pubblicazione 21/07/2026Accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnatae rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Bologna.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI