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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18053/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24086-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 199 INT.

E2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7196/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24086 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso che 1.1a società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di essa ricorrente dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla somma che, dal controllo automatizzato della dichiarazione IRAP dell'anno 2008, era emerso essere stata dichiarata ma non versata, e relativamente alle sanzioni per l'omesso versamento.

In particolare la CTR ha escluso che la cartella -recante l'indicazione "dell'anno di imposta oggetto di omissione, del modello oggetto di controllo, del tipo di imposta evasa, del codice del tributo, del tipo di violazione, delle norme di legge di riferimento in merito al calcolo delle sanzioni"- potesse essere ritenuta illegittima per difetto di motivazione come eccepito dalla contribuente;

2. avverso la suddetta sentenza la contribuente ricorre con due motivi con i quali, rispettivamente, denuncia, violazione degli artt. 12 d.P.R. 600/1973, 1 e 2 D.M. 321/1999, 7 della

I. 212/2000 per non avere la Ctr annullato la cartella per difetto di motivazione, e violazione dell'art.112 c.p.c.

"o comunque dell'art. 36, comma 2, n.4, del d.lgs. 546/92" per non avere la CTR pronunciato ovvero motivato la pronuncia sulla domanda di annullamento della cartella, per difetto di motivazione, quanto meno in riferimento alle sanzioni; 3.I'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

4. la società ha depositato memoria; considerato che: 1.11articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, dispone che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

2. L'articolo 7 della legge n. 212/2000 sancisce in via generale l'obbligo di motivazione per tutti gli atti tributari, comprese le cartelle di pagamento;

3. L'obbligo di motivazione non va inteso in senso formalistico; Dato che la motivazione ha, con riguardo al contribuente, lo scopo precipuo di rendere a quest'ultimo conoscibili i presupposti su cui la pretesa dell'erario si fonda, l'obbligo per un verso non sussiste in riferimento a fatti già noti al contribuente, per altro verso, si esaurisce nel richiamo alle norme applicabili laddove si tratta di norme che correlano una conseguenza automatica a quei fatti;

4. La Corte ha in più occasioni affermato che "In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa" (Cass., ord. n. 21804/2017; 14236/2017; 11612/2017; 15564/2017; v. anche Cass. n. 22402/ del 22/10/2014 e Cass. n.15564 del 27/07/2016);

5. nel caso in esame, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n.600/1973, della dichiarazione IRAP presentata dalla contribuente e di cartella relativa a somme dovute sulla base della medesima dichiarazione ma non versate, oltre sanzioni, non vi era necessità di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto alle indicazioni fornite: "anno di imposta oggetto di omissione, modello oggetto di controllo, tipo di imposta evasa, codice del tributo, tipo di violazione, norme di legge di riferimento in merito al calcolo delle sanzioni";

6. in particolare, quanto alle sanzioni per l'omesso versamento, l'ufficio non aveva alcun obbligo aggiuntivo perché il contribuente già conosceva i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della applicazione delle norme sanzionatorie indicate.

In merito può richiamarsi il precedente con cui questa Corte ha affermato: "Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi" (Cass. Sez 5, ordinanza n. 6812 del 08/03/2019);

7. in ragione di quanto precede cadono le censure mosse dal contribuente alla sentenza impugnata: la CTR ha respinto l'eccezione della contribuente di difetto di motivazione della cartella; non ha affatto trascurato di pronunciare -e in modo del tutto lineare e chiaro- sulla ridetta eccezione per quanto specificamente riferita alle sanzioni;

8. il ricorso va rigettato;

9. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in € 1400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24086-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 199 INT. E2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7196/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24086 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso che 1.1a società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di essa ricorrente dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla somma che, dal controllo automatizzato della dichiarazione IRAP dell'anno 2008, era emerso essere stata dichiarata ma non versata, e relativamente alle sanzioni per l'omesso versamento. In particolare la CTR ha escluso che la cartella -recante l'indicazione "dell'anno di imposta oggetto di omissione, del modello oggetto di controllo, del tipo di imposta evasa, del codice del tributo, del tipo di violazione, delle norme di legge di riferimento in merito al calcolo delle sanzioni"- potesse essere ritenuta illegittima per difetto di motivazione come eccepito dalla contribuente; 2. avverso la suddetta sentenza la contribuente ricorre con due motivi con i quali, rispettivamente, denuncia, violazione degli artt. 12 d.P.R. 600/1973, 1 e 2 D.M. 321/1999, 7 della I. 212/2000 per non avere la Ctr annullato la cartella per difetto di motivazione, e violazione dell'art.112 c.p.c. "o comunque dell'art. 36, comma 2, n.4, del d.lgs. 546/92" per non avere la CTR pronunciato ovvero motivato la pronuncia sulla domanda di annullamento della cartella, per difetto di motivazione, quanto meno in riferimento alle sanzioni; 3.I'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; 4. la società ha depositato memoria; considerato che: 1.11articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, dispone che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione. 2. L'articolo 7 della legge n. 212/2000 sancisce in via generale l'obbligo di motivazione per tutti gli atti tributari, comprese le cartelle di pagamento; 3. L'obbligo di motivazione non va inteso in senso formalistico; Dato che la motivazione ha, con riguardo al contribuente, lo scopo precipuo di rendere a quest'ultimo conoscibili i presupposti su cui la pretesa dell'erario si fonda, l'obbligo per un verso non sussiste in riferimento a fatti già noti al contribuente, per altro verso, si esaurisce nel richiamo alle norme applicabili laddove si tratta di norme che correlano una conseguenza automatica a quei fatti; 4. La Corte ha in più occasioni affermato che "In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa" (Cass., ord. n. 21804/2017; 14236/2017; 11612/2017; 15564/2017; v. anche Cass. n. 22402/ del 22/10/2014 e Cass. n.15564 del 27/07/2016); 5. nel caso in esame, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n.600/1973, della dichiarazione IRAP presentata dalla contribuente e di cartella relativa a somme dovute sulla base della medesima dichiarazione ma non versate, oltre sanzioni, non vi era necessità di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto alle indicazioni fornite: "anno di imposta oggetto di omissione, modello oggetto di controllo, tipo di imposta evasa, codice del tributo, tipo di violazione, norme di legge di riferimento in merito al calcolo delle sanzioni"; 6. in particolare, quanto alle sanzioni per l'omesso versamento, l'ufficio non aveva alcun obbligo aggiuntivo perché il contribuente già conosceva i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della applicazione delle norme sanzionatorie indicate. In merito può richiamarsi il precedente con cui questa Corte ha affermato: "Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi" (Cass. Sez 5, ordinanza n. 6812 del 08/03/2019); 7. in ragione di quanto precede cadono le censure mosse dal contribuente alla sentenza impugnata: la CTR ha respinto l'eccezione della contribuente di difetto di motivazione della cartella; non ha affatto trascurato di pronunciare -e in modo del tutto lineare e chiaro- sulla ridetta eccezione per quanto specificamente riferita alle sanzioni; 8. il ricorso va rigettato; 9. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in € 1400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta con
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