CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 agosto 2014
Cassazione n. 04680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3414/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. [OSCURATO:PERSONA] IRES- ALTRO 2010 sisma [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 631/2016 depositata in data 22 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 01.08.2014, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA] di riscossione S.p.A.) notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n. 108 2014 00034365 01, recante il ruolo n. 2014/250236, chiedendo, con riferimento all’anno d’imposta 2010, ai sensi dell’art. 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, il versamento di euro 107.838,44 (a titolo di IRES), derivante dal disconoscimento del credito di euro 72.519,00, indicato nella relativa dichiarazione (UNICO 2011). La cartella di pagamento, inoltre, conteneva la contestuale richiesta degli interessi maturati, nonché l’irrogazione della sanzione nella misura pari al 30% del credito contestato exart. 13 D. Lgs. n. 471/1997. 2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Teramo; si costituivano in giudizio sia l’Ufficio (chiedendo la conferma del proprio operato), che Equitalia (lamentando la propria estraneità alle contestazioni opposte dalla società contribuente). 3. La C.t.p. di Teramo, con sentenza n. 302/2015, pur respingendo le eccezioni di natura preliminare avanzate dalla società contribuente, accoglieva il ricorso della stessa; Equitalia veniva estromessa dal giudizio. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA]; si costituivano in giudizio Equitalia, che ribadiva la propria estraneità al giudizio e la società contribuente, la quale chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva, a sua volta, appello incidentale. 5. La C.t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 631/2016, depositata in data 22 giugno 2016, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio e respingeva l’appello della società contribuente. 6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis, comma 2, lettere e) ed f) del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare che, nel caso di specie, non si era dinnanzi ad un mero controllo di natura formale, ma ad una contestazione articolata dal punto di vista logico giuridico, che avrebbe richiesto l’emissione di un avviso di accertamento adeguatamente motivato. Il motivo è infondato. 1.2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la procedura di controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sia legittimamente utilizzabile non solo per la correzione di errori materiali e di calcolo, ma anche per il controllo della spettanza di crediti d’imposta esposti in dichiarazione, quando l’irregolarità emerge dal mero confronto con i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria (Cass. 08/05/2024, n. 12558). In particolare, la lettera e) del secondo comma dell’art. 36-bisconsente di “ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”. Nel caso di specie, la società ha esposto in dichiarazione un credito derivante da acconti IRES che, per sua stessa ammissione, non erano stati versati, ma solo sospesi in virtù della normativa emergenziale post-sisma. L'Amministrazione, pertanto, non ha compiuto alcuna valutazione giuridica complessa o indagine istruttoria esterna alla dichiarazione, ma si è limitata a riscontrare, sulla base dei dati a sua disposizione, l’assenza del presupposto fondamentale per la spettanza di un credito da acconto, ovvero l’effettivo versamento delle somme. L’inesistenza del versamento è un dato oggettivo e cartolare, il cui riscontro rientra pienamente nell’ambito del controllo automatizzato. 1.3. Come recentemente affermato da questa Corte in un caso analogo, l’Amministrazione non ha fatto che rettificare la dichiarazione sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente e di quelli ritratti dall’anagrafe tributaria, limitandosi a disconoscere il credito sulla base della normativa vigente (Cass. 12558/2024 cit.) e il fatto che l’interpretazione della norma possa essere controversa non trasforma un controllo cartolare in un’attività di accertamento che richiede necessariamente l’emissione di un avviso ad hoc, poiché il recupero di un credito derivante da un acconto non versato emerge ictu oculi. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali testé declinati. 2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha errato nel ritenere che la pretesa erariale non trovasse fondamento su una particolareggiata interpretazione giuridica, la quale, per di più, aveva come oggetto una normativa speciale, come certamente è quella in ordine alla sospensione dei termini di pagamento delle imposte a favore dei soggetti colpiti dal sisma abruzzese del 2009. Anche tale motivo è infondato. 2.1. L’obbligo di motivazione degli atti tributari deve essere commisurato alla natura dell’atto e al tipo di controllo effettuato (Cass. 06/06/2022, n. 18053). Nel caso di cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione exart. 36-bis, l’obbligo di motivazione è assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, in quanto quest’ultimo è già a conoscenza dei dati e degli elementi che hanno originato la pretesa. “In tema di riscossione delle imposte, [...] nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (Cass. 18053/2022 cit.). 2.2. Nella fattispecie, la cartella indicava l’anno d’imposta, il tributo (IRES) e la causa della pretesa (recupero di un credito non spettante), ossia elementi sufficienti a porre la società nelle condizioni di comprendere la contestazione, che verteva su un credito dalla stessa esposto in dichiarazione a fronte di versamenti non eseguiti. Non era, dunque, necessaria una motivazione più analitica, non trattandosi di risolvere complesse questioni di fatto o di diritto estranee ai dati dichiarati. 3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, dell’art. 1, primo comma, dell’Ordinanza 20 dicembre 2009, n. 3837, dell’art. 33, comma 28, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente interpretato ed applicato la normativa specificatamente emessa in occasione del sisma del 2009 in [OSCURATO:PERSONA], la quale si era occupata di regolare la sospensione dei pagamenti dei tributi a favore dei soggetti colpiti dal sisma. Il motivo è infondato. 3.1. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla specifica questione, affermando un principio di diritto che il Collegio intende ribadire: “In tema di agevolazioni fiscali concernenti il sisma [OSCURATO:PERSONA] 2009, non è autorizzato lo scomputo per l’intero delle somme dovute a titolo di acconti di imposta, ove esse non siano ancora state versate per effetto della rateizzazione del pagamento disposta dall’art. 39 d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. nella l. 122 del 2010, in favore dei contribuenti colpiti dall’evento sismico residenti nel c.d. ‘cratere’, in quanto, da un lato, l’art. 22, comma 1, lett. b), T.U.I.R. autorizza solo lo scomputo delle somme effettivamente versate; dall’altro, l’art. 33, comma 28, ultima parte, della l. 183 del 2011 riduce l’importo dei tributi dovuti nella misura del 40%, sicché lo scomputo dell’intero rappresenterebbe una ingiustificata locupletazione non consentita dalla legge” (Cass.05/05/2025, n. 11740). 3.2. La ratio della normativa sugli acconti è quella di consentire lo scomputo di somme già corrisposte al Fisco, per evitare una duplicazione del versamento al momento del saldo. La sospensione dei pagamenti, disposta dalla normativa emergenziale, ha neutralizzato l’obbligo di versamento, ma non può aver generato un credito “figurativo” in assenza di un effettivo esborso monetario e, inoltre, consentire lo scomputo di acconti non versati si tradurrebbe in un’ingiustificata locupletazione per il contribuente, il quale beneficerebbe di un vantaggio fiscale (il credito d’imposta) non corrispondente ad alcun sacrificio patrimoniale e in palese contrasto con i principi generali dell’ordinamento tributario. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha correttamente disconosciuto il credito vantato dalla società ricorrente. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –Riscossione, in assenza di attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r