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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12361/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti;-controricorrente-Numero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026avverso la sentenza n. 470/2018, della [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria Regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 11/2018, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] diTerni in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI2011 emesso dal Comune di Orvieto.Il Comune resiste con controricorsoEntrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1comma 2 D.Lgs. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] interpretato il principio di non contestazione, ritenendo chela mancata deduzione del Comune di Orvieto sulle eccezioni sollevate dallaricorrente non costituisca acquiescenza, ma solo omessa difesa.1.2.

La doglianza va disattesa.1.3.

La ricorrente lamenta, in particolare, che non sia stata valutata lamancata contestazione del Comune di Orvieto «in ordine all'eccepitainesistenza della notifica dell'avviso impugnato perché effettuata dasoggetto non legittimato».1.4.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica,tuttavia, ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, manon alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte nonabbia replicato (cfr. Cass. n. 27907/2022).1.5.

Inoltre, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. haper oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non puòNumero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione didocumenti (cfr. Cass. n. 617/2020).1.6.

Considerato quindi che ciò che attiene alla componente valutativaè sottratto al principio di non contestazione (cfr. Cass. nn. 19181/2016,5299/2007), non sussiste l'onere di contestazione con riferimento allavalutazione circa la validità della notifica dell’atto impugnato.2.1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973e dell'art. 149-bis c.p.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionaleabbia erroneamente ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento,sebbene inesistente, in quanto effettuata direttamente dal Comune diOrvieto tramite PEC, senza l'intervento di un messo comunale o di unsoggetto abilitato, e senza rispettare le modalità previste dalla normativavigente all'epoca.2.2.

È dirimente evidenziare che i vizi della notificazione di un attotributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l'attonotificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difettodella sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizipropri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione afar venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato(cfr. Cass. nn. 13107/2016, 11137/2006), ciò sul presupposto che inconformità con la previsione letterale dell'art. 1334 c.c. (ai sensi del qualegli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono aconoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è unamera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'attoamministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovverol'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto loscopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente allascadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potereimpositivo (cfr. Cass. nn. 27017/2023, 22286/2022, 26310/2021,21071/2018, 18480/2016, 8374/2015, 654/2014), non ostando la naturanon processuale dell'atto impositivo all'applicazione di istituti appartenential diritto processuale - essendovi in proposito espresso richiamo nellaNumero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026disciplina tributaria - e quindi all'applicazione del regime delle nullità e dellesanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza chel'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente producel'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimentodello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. (sanatoria operante solo se ilconseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine didecadenza e previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio delpotere impositivo) (cfr. Cass. n. 33175/2023), come correttamente postoin rilievo anche nella sentenza impugnata.2.3.

È opportuno inoltre osservare che il concetto di «notificainesistente» è da riservare ad ipotesi eccezionali come quella in cui nessunquest'ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario (cfr.Cass. n. 11481/2018), circostanze che esulano del tutto dalla presentefattispecie.3.1.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativo al «disconoscimentodella conformità della copia notificata rispetto all'originale», lamentandoche l'avviso di accertamento allegato alla PEC non riportava alcunarendendo impossibile verificare la genuinità dell'atto, il che avrebbe reso lanotifica irrituale; essendo stata effettuata la notifica a mezzo PEC dell'attoimpugnato «al di fuori di ogni schema legale», la ricorrente deduce, quindi,che «avrebbe dovuto essere dichiarata affetta dal vizio di inesistenzainsanabile».3.2.

La doglianza va respinta sulla scorta delle medesimeconsiderazioni illustrate nei precedenti paragrafi.4.1.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «omessoesame, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo peril giudizio, relativo alla violazione dell'art. 1 e 7 della L. 212/2000 ([OSCURATO:PERSONA]), nonché dell'art. 3 della L 241/90 e dell'art. 16 D.Lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472» per avere la Commissione tributaria regionale respintoNumero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026i motivi di gravame circa la nullità dell'avviso di accertamento per carenzadi motivazione, non essendo stata indicata l’annualità della contestataomessa dichiarazione ICI.4.2.

La doglianza va parimenti disattesa in quanto, dall’esamedell’avviso di accertamento impugnato, ritualmente prodotto in allegato alricorso, emerge la chiara indicazione, nell’epigrafe dell’atto, dell’annualitàdi imposta 2011 («[OSCURATO:PERSONA] I.C.I. – 2011»).5.1.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’artt. 1 e 7 della l. 212/2000,degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18-12-1997 n. 472, dell'art. 3 della l. 241/1990e dell'art. 1 comma 161 della l. n. 296/2006 in relazione all'eccepitadecadenza dell'accertamento ICI 2011 e prescrizione del tributo.5.2.

La censura va parimenti disattesa.5.3.

Questa Corte ha statuito che in tema d’ICI, ai finidell’individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenzadel potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dalla L. n.296 del 2006, art. 1, comma 161, occorre distinguere l’ipotesi di omessoversamento dell’imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento altermine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella diomessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termineentro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa);pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dallanorma richiamata è quello successivo all’anno oggetto di accertamento enel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nellaseconda ipotesi, che ricorre nel caso in esame, esso coincide, invece, conil secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che iltermine di presentazione della dichiarazione scade l’anno successivo aquello di chiusura del periodo di imposta (Cass. n. 352 del 2021).5.4.

Alla luce di quanto sopra l’avviso di accertamento per l’annualitàICI 2011 risulta notificato nel 2017 entro il termine di cui alla L. n. 286 del2006, art. 1, comma 161, decorrendo lo stesso dal secondo annosuccessivo a quello di accertamento, e cioè dal 2012, e scadendo diNumero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026conseguenza nei cinque anni previsti dalla citata disposizione e cioè il31.12.2017.4.

In conclusione il ricorso va integralmente respinto.5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, comeda notula, in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese delgiudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro2.814,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti;-controricorrente-Numero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026avverso la sentenza n. 470/2018, della [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria Regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 11/2018, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] diTerni in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI2011 emesso dal Comune di Orvieto.Il Comune resiste con controricorsoEntrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1comma 2 D.Lgs. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] interpretato il principio di non contestazione, ritenendo chela mancata deduzione del Comune di Orvieto sulle eccezioni sollevate dallaricorrente non costituisca acquiescenza, ma solo omessa difesa.1.2. La doglianza va disattesa.1.3. La ricorrente lamenta, in particolare, che non sia stata valutata lamancata contestazione del Comune di Orvieto «in ordine all'eccepitainesistenza della notifica dell'avviso impugnato perché effettuata dasoggetto non legittimato».1.4. Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica,tuttavia, ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, manon alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte nonabbia replicato (cfr. Cass. n. 27907/2022).1.5. Inoltre, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. haper oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non puòNumero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione didocumenti (cfr. Cass. n. 617/2020).1.6. Considerato quindi che ciò che attiene alla componente valutativaè sottratto al principio di non contestazione (cfr. Cass. nn. 19181/2016,5299/2007), non sussiste l'onere di contestazione con riferimento allavalutazione circa la validità della notifica dell’atto impugnato.2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973e dell'art. 149-bis c.p.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionaleabbia erroneamente ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento,sebbene inesistente, in quanto effettuata direttamente dal Comune diOrvieto tramite PEC, senza l'intervento di un messo comunale o di unsoggetto abilitato, e senza rispettare le modalità previste dalla normativavigente all'epoca.2.2. È dirimente evidenziare che i vizi della notificazione di un attotributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l'attonotificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difettodella sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizipropri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione afar venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato(cfr. Cass. nn. 13107/2016, 11137/2006), ciò sul presupposto che inconformità con la previsione letterale dell'art. 1334 c.c. (ai sensi del qualegli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono aconoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è unamera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'attoamministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovverol'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto loscopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente allascadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potereimpositivo (cfr. Cass. nn. 27017/2023, 22286/2022, 26310/2021,21071/2018, 18480/2016, 8374/2015, 654/2014), non ostando la naturanon processuale dell'atto impositivo all'applicazione di istituti appartenential diritto processuale - essendovi in proposito espresso richiamo nellaNumero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026disciplina tributaria - e quindi all'applicazione del regime delle nullità e dellesanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza chel'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente producel'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimentodello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. (sanatoria operante solo se ilconseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine didecadenza e previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio delpotere impositivo) (cfr. Cass. n. 33175/2023), come correttamente postoin rilievo anche nella sentenza impugnata.2.3. È opportuno inoltre osservare che il concetto di «notificainesistente» è da riservare ad ipotesi eccezionali come quella in cui nessunquest'ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario (cfr.Cass. n. 11481/2018), circostanze che esulano del tutto dalla presentefattispecie.3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativo al «disconoscimentodella conformità della copia notificata rispetto all'originale», lamentandoche l'avviso di accertamento allegato alla PEC non riportava alcunarendendo impossibile verificare la genuinità dell'atto, il che avrebbe reso lanotifica irrituale; essendo stata effettuata la notifica a mezzo PEC dell'attoimpugnato «al di fuori di ogni schema legale», la ricorrente deduce, quindi,che «avrebbe dovuto essere dichiarata affetta dal vizio di inesistenzainsanabile».3.2. La doglianza va respinta sulla scorta delle medesimeconsiderazioni illustrate nei precedenti paragrafi.4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «omessoesame, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo peril giudizio, relativo alla violazione dell'art. 1 e 7 della L. 212/2000 ([OSCURATO:PERSONA]), nonché dell'art. 3 della L 241/90 e dell'art. 16 D.Lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472» per avere la Commissione tributaria regionale respintoNumero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026i motivi di gravame circa la nullità dell'avviso di accertamento per carenzadi motivazione, non essendo stata indicata l’annualità della contestataomessa dichiarazione ICI.4.2. La doglianza va parimenti disattesa in quanto, dall’esamedell’avviso di accertamento impugnato, ritualmente prodotto in allegato alricorso, emerge la chiara indicazione, nell’epigrafe dell’atto, dell’annualitàdi imposta 2011 («[OSCURATO:PERSONA] I.C.I. – 2011»).5.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’artt. 1 e 7 della l. 212/2000,degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18-12-1997 n. 472, dell'art. 3 della l. 241/1990e dell'art. 1 comma 161 della l. n. 296/2006 in relazione all'eccepitadecadenza dell'accertamento ICI 2011 e prescrizione del tributo.5.2. La censura va parimenti disattesa.5.3. Questa Corte ha statuito che in tema d’ICI, ai finidell’individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenzadel potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dalla L. n.296 del 2006, art. 1, comma 161, occorre distinguere l’ipotesi di omessoversamento dell’imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento altermine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella diomessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termineentro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa);pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dallanorma richiamata è quello successivo all’anno oggetto di accertamento enel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nellaseconda ipotesi, che ricorre nel caso in esame, esso coincide, invece, conil secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che iltermine di presentazione della dichiarazione scade l’anno successivo aquello di chiusura del periodo di imposta (Cass. n. 352 del 2021).5.4. Alla luce di quanto sopra l’avviso di accertamento per l’annualitàICI 2011 risulta notificato nel 2017 entro il termine di cui alla L. n. 286 del2006, art. 1, comma 161, decorrendo lo stesso dal secondo annosuccessivo a quello di accertamento, e cioè dal 2012, e scadendo diNumero registro generale 16574/2019Numero sezionale 1822/2026Numero di raccolta generale 12361/2026Data pubblicazione 03/05/2026conseguenza nei cinque anni previsti dalla citata disposizione e cioè il31.12.2017.4. In conclusione il ricorso va integralmente respinto.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, comeda notula, in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese delgiudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro2.814,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])