CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 27907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17083-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'[OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] P.L.C., in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente — nonché contro k [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 51/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 13 gennaio 2021, n. 51, che, per quanto interessa nel presente giudizio, ha confermato il rigetto della domanda di garanzia proposta dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PLC. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] PLC. Memoria è stata depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c." per avere la Corte d'appello erroneamente fondato la propria decisione sul principio di non contestazione. La denuncia è manifestamente fondata. Il ricorrente - chiamato in causa e poi condannato a risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da egli realizzato - ha proposto nei confronti della controricorrente una domanda di garanzia fondata sul contratto di assicurazione con essa concluso e l'assicuratrice ha negato l'operatività della garanzia, in quanto si trattava di danni provocati dalla realizzazione di un Ric. 2021 n. 17083 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- impianto idraulico, mentre l'attività assicurata era quella del muratore che esegue lavori edilizi. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di garanzia: il ricorrente, a fronte della espressa contestazione della Zurich, nulla "ha mai replicato in primo grado", così che, in base al principio di non contestazione, la circostanza affermata dalla Zurich - che la polizza non copriva i danni in questione - era da ritenersi ammessa, senza che fosse necessario esaminare il contratto e il suo allegato (depositati in primo grado). In tal modo la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'art. 115 c.p.c. non rispetto al fatto costitutivo - negato da Zurich - ma alla contestazione operata da quest'ultima del fatto costitutivo. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa"; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione. Ric. 2021 n. 17083 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della