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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07168/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29273/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], Francesco-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 534/2021 depositatail 30/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ. a seguito diNumero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026opposizione all’esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale diBrindisi da [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more confluita in Intesa SanpaoloS.p.A.), in forza di un mutuo agrario per l’importo di € 125.000,00,stipulato in data 30 luglio 2003 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. edi ipoteca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori hanno dedotto lanatura usuraria e la conseguente nullità del contratto di mutuo agrario edelle relative fideiussioni, con conseguente ripetizione dell’indebito erisarcimento del danno; in subordine, hanno chiesto la riduzione delpignoramento.2.

Il Tribunale di Brindisi, previa CTU, ha accolto l’opposizione,ritenendo la gratuità del mutuo per superamento del tasso soglia, facendoapplicazione, come risulta dalla sentenza impugnata, del cumulo diinteressi corrispettivi e moratori, condannando la banca alla restituzionedell’indebito.3.

La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha accoltol’appello principale del cessionario del creditore procedente e ha rigettatol’appello incidentale degli appellati.

Ha ritenuto il giudice di appello nonsuperato il tasso soglia, pari al 6,795%, a fronte di un tasso di interesseapplicato del 4,61% e ha ritenuto che non possono sommarsi ai fini delsuperamento del tasso soglia interessi corrispettivi e moratori.

Ha rilevato,inoltre, che, quanto agli interessi di mora, le parti avevano stipulato unavalida clausola di salvaguardia, peraltro risultata inoperante non avendo iltasso di mora mai superato il tasso soglia.4.

Ha, poi, ritenuto che il TAEG, comprensivo delle spese documentate,non supera il tasso soglia e non tiene conto degli interessi di mora.

Ha,inoltre, ritenuto generica la doglianza relativa all’indebito utilizzo dello iusvariandi e ha rigettato l’eccezione di nullità della fideiussione fondata suintese tra banche concorrenti in danno della concorrenza, trattandosi din. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026garanzia stipulata precedentemente alle intese tra istituti di creditorelative al periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008.5.

Propongono ricorso per cassazione gli appellati – la Mazziotti anchequale erede di [OSCURATO:PERSONA] - affidato a nove motivi, ulteriormenteillustrati da memoria, cui resiste con controricorso il cessionario delcreditore procedente, il quale deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 1224-1282- 1283-1362-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996;art. 120 d.lgs. n. 135/1993; art. 132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1,disp. att. c.p.c. e art. 111 cost. nonché per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio (motivazione della sentenza di primo grado inordine agli interessi) che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360 comma 1, nn. 3-4-5 c.p.c.», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto, omettendo l’esame dell’art. 4 delcapitolato di mutuo, che il superamento del tasso soglia sarebbe avvenutoper effetto del cumulo di interessi corrispettivi e moratori.

Osservano iricorrenti che la sentenza di primo grado aveva rilevato ex art. 4 delcapitolato che il piano di ammortamento capitalizzava gli interessi di moraanatocisticamente sulla quota parte degli interessi corrispettivi e, così,superava il tasso soglia, rientrando l’anatocismo nella remunerazione delcapitale, rilevante ai fini del superamento del tasso soglia.2.

Il primo motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo, ladoglianza cumula diversi motivi con una formulazione che non permette dicogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l'esameseparato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto farese esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati(Cass., n. 7009/2017), sia in quanto ciò costituisce violazione del principiodi chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n.39169/2021), sia in quanto verrebbe a rimettersi al giudice l’onere din. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n.26790/2018).

In secondo luogo – come evidenzia il controricorrente – ilmotivo difetta di specificità nelle parti in cui denuncia l’erronea valutazioneda parte del giudice di appello della questione del cumulo anatocisticodegli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, non confrontandosi conla ratio decidendi della sentenza impugnata e, pertanto, costituendo un«non motivo» (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024).3.

Con il secondo motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112-132, n. 4 c.p.c. – artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu aiquesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata haomesso di prendere posizione sulle censure dei ricorrenti avverso la CTU,indicate alle pp. 12-13 della costituzione in appello, limitandosi a ritenerenon integrato il superamento del tasso soglia in base all’esame della CTU.4.

Il secondo motivo è infondato, non essendo la sentenza impugnataal disotto del «minimo costituzionale» (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014),avendo deciso la controversia in conformità alle conclusioni del CTU.

Né ilgiudice del merito (come rileva il controricorrente), al fine di assolverel'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte leallegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamentele ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettatetutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n.25509/2014; Cass., n. 24542/2009), senza che sia necessaria l'analiticaconfutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizionon ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020).5.

Con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1224-1282- 1283-1362-1815 -2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. n.n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026108/1996 – art. 120 d.lgs n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3-c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso diconteggiare nel TEG la penale per la risoluzione anticipata del contratto.6.

Il terzo motivo – in disparte l’inammissibilità, trattandosi diquestione nuova – è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., inquanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo cui ai fini del superamento del tasso soglia non è possibilericomprendere la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,non costituendo questa una remunerazione in favore della bancadipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte delcliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degliimpegni a quella connessi (Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024;Cass., n. 26862/2024; Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass.,n. 4597/2023; Cass., n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).7.

Con il quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111cost.; art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazione agliartt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza.

Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu ai quesiti;omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto di discussione trale parti», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’appello incidentale condizionato, avente ad oggetto ilsuperamento del tasso soglia del TEG «determinato pro tempore sullabase del Tegm».

Nella sostanza, i ricorrenti deducono che il giudice diappello avrebbe risolto in modo tranchant la censura di omessamotivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto chela clausola di salvaguardia che limita il tasso di mora al tasso soglia noncomporta violazione della legge antiusura.

Censurano, ulteriormente, iricorrenti, l’omesso esame di fatti storici decisivi ai fini del superamenton. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026del tasso soglia (spese di assicurazione, spese di istruttoria, spese diassicurazione).8.

Con il quinto motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1224-1282- 1283-1362-1815-2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l.108/1996; art. 120 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato nonusurario il tasso soglia parametrato alla clausola di salvaguardia, che loindividua nella soglia usuraria, laddove nel tasso soglia devonoconsiderarsi le ulteriori voci per commissioni e spese che comportano ilsuperamento del tasso soglia.9.

Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili quanto al vizio diomesso esame di fatto decisivo, non evidenziandosi il luogo in cui i fattistorici sarebbero stati dedotti, a fronte della valutazione del giudice diappello secondo cui la determinazione del TAEG è stata effettuata dal CTU«tenuto conto delle spese ritualmente e tempestivamente documentatedagli opponenti, risultanti sostanzialmente dallo stesso contratto (pagg.20-21 e pag. 35 della relazione peritale)» (pag. 4, sent. imp.), conaccertamento in fatto qui incensurabile.

Infondato è, poi, il quarto motivoquanto alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, avendo ritenutoil giudice di appello valida la clausola di salvaguardia ancorata al tassosoglia, motivazione comprensibile e compiuta.10.

Con il sesto motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu aiquesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata ha resouna motivazione nulla in relazione alla «clausola parassita» (clausola disalvaguardia), ritenendola valida.n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/202611.

Il sesto motivo va trattato congiuntamente al settimo motivo, concui si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224-1282-1283-1322-1343-1344-1418-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996;art. 41 cost. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.», nella parte incui la sentenza impugnata ha ritenuto meritevole di tutela la menzionataclausola di salvaguardia.12.

I due motivi sono infondati, essendo comprensibile unamotivazione che dichiari valida la clausola di salvaguardia e meritevole ditutela il fine perseguito dai contraenti ex art. 1322, secondo comma, cod.civ. (come indicato dal giudice di appello), con la clausola di salvaguardia.Secondo la giurisprudenza di questa Corte – peraltro in parte richiamatadallo stesso ricorrente (pag. 21 ricorso) - «la clausola non presenta profilidi contrarietà a norme imperative.

Anzi, al contrario, essa è volta adassicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fadivieto di pattuire interessi usurari.

Sebbene la "clausola di salvaguardia"ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" previstadall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione diinteressi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattereelusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia ècostituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione checonsegue alla violazione di tale divieto» (Cass., n. 26286/2019; conf.Cass., n. 13144/2023; Cass., n. 29912/2025).13.

Detta clausola trasforma il divieto legale di pattuire interessiusurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a caricodella banca, consistente nell'impegno di non applicare in alcun caso, pertutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quellamassima consentita dalla legge; in caso di contestazione, grava sullabanca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere dellaprova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass., n.3559/2026; Cass. n. 13144/2023, cit.; Cass., n. 26286/2019, cit.).n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/202614.

La sentenza impugnata ha ritenuto assolto questo impegno dellabanca, nella parte in cui ha ritenuto, in base alle risultanze della CTU, cheil tasso di interesse di mora «si è sempre mantenuto al di sotto del tassosoglia» (pag. 4 sent. imp.).

In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corteè conforme a quanto statuito nella sentenza gravata, secondo cui taleclausola sarebbe nulla solo ove l’originario tasso di interesse fosseusurario (Cass. n. 27106/2024), circostanza nella specie insussistente.15.

Con l’ottavo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112-115- 132, n. 4, c.p.c. – artt. 118, comma 1, disp. att.c.p.c. e 111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; art. 111 cost., inrelazione agli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza.omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta delctu ai quesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti. travisamento della prova», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto non provata l’esistenza di intese illecite inrelazione al contratto di mutuo agrario per cui è causa.

Parte ricorrente,dopo avere riprodotto la clausola contrattuale che regola il rapporto difideiussione (art. 4-bis), osserva di avere dedotto la nullità dellafideiussione nel suo complesso in quanto in contrasto con il provvedimentodella Banca d’Italia n. 55/2005.

Si deduce l’erroneità della sentenza, nellaparte in cui ha ritenuto che non vi fossero intese illecite tra le bancheall’epoca della stipulazione del contratto in oggetto (30 luglio 2003), in cuiera stata stipulata una clausola fideiussoria.

La sentenza impugnataavrebbe errato nell’avere considerato estraneo al campo di operatività delprovvedimento della Banca d’Italia questa fideiussione, laddove il suddettoprovvedimento contemplava proprio le fideiussioni stipulate dal 2002 al2005, con conseguente «travisamento della prova».16.

Con il nono motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1418-1419- 1945-1957 c.c.; dell’art. 2, co. 2, lett. a), legge“antitrust” n. 287 del 1990 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.»,n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sullaeccepita nullità delle intese «a valle» a fronte della violazione «a monte»della disciplina antitrust.17.

I due motivi (in disparte l’improprio riferimento nell’ottavo motivoal travisamento della prova) possono essere esaminati congiuntamente evanno rigettati, per quanto va corretta (parzialmente) la motivazione dellasentenza impugnata.

Il ricorrente trascrive la clausola costitutivadell’obbligazione fideiussoria, dalla quale emerge che l’obbligazione deifideiussori è stata stipulata «a garanzia del mutuo (…) per l'esatto epuntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presentefinanziamento».

Si tratta, pertanto, di fideiussione ordinaria a garanzia diuna specifica obbligazione e non di fideiussione omnibus.18.

Il motivo è, tuttavia, inammissibile per difetto di specificità.

LeSezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui i contratti difideiussione omnibus, già oggetto del Provvedimento della Banca d’Italian. 55/2005 e che rientrano nella finestra temporale ivi indicata (nellaquale vi sarebbe anche il contratto di mutuo in oggetto), sonoparzialmente nulli per violazione della disciplina della concorrenza,limitatamente alle clausole che applicano pedissequamente gli articoli delloschema ABI (nn. 2, 6, 8) dichiarati nulli dal suddetto provvedimento dellaBanca d'Italia, con salvezza delle altre clausole (Cass., Sez.

U., n.41994/2021).

Sotto questo profilo, va corretta la motivazione dellasentenza impugnata.

Tuttavia, la nullità parziale del contratto difideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza amonte, è rilevabile anche di ufficio, ma a condizione che risultino dagli attile circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la ricaduta dellanullità sulle clausole conformi al modello ABI (Cass., n. 1851/2025).

Ilricorrente, oltre al richiamo dei suddetti principi (anche in memoria) nonha indicato quali clausole oggetto della fideiussione per cui è causarientrerebbero tra le clausole nulle e quali sarebbero state in concreton. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicate; né tantomeno deduce in che termini l’applicazione dellesuddette clausole avrebbe incidenza sulla validità dell'obbligazionefideiussoria nel suo complesso.19.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessandra [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSilvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29273/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], Francesco-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 534/2021 depositatail 30/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ. a seguito diNumero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026opposizione all’esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale diBrindisi da [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more confluita in Intesa SanpaoloS.p.A.), in forza di un mutuo agrario per l’importo di € 125.000,00,stipulato in data 30 luglio 2003 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. edi ipoteca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori hanno dedotto lanatura usuraria e la conseguente nullità del contratto di mutuo agrario edelle relative fideiussioni, con conseguente ripetizione dell’indebito erisarcimento del danno; in subordine, hanno chiesto la riduzione delpignoramento.2.

Il Tribunale di Brindisi, previa CTU, ha accolto l’opposizione,ritenendo la gratuità del mutuo per superamento del tasso soglia, facendoapplicazione, come risulta dalla sentenza impugnata, del cumulo diinteressi corrispettivi e moratori, condannando la banca alla restituzionedell’indebito.3.

La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha accoltol’appello principale del cessionario del creditore procedente e ha rigettatol’appello incidentale degli appellati.

Ha ritenuto il giudice di appello nonsuperato il tasso soglia, pari al 6,795%, a fronte di un tasso di interesseapplicato del 4,61% e ha ritenuto che non possono sommarsi ai fini delsuperamento del tasso soglia interessi corrispettivi e moratori.

Ha rilevato,inoltre, che, quanto agli interessi di mora, le parti avevano stipulato unavalida clausola di salvaguardia, peraltro risultata inoperante non avendo iltasso di mora mai superato il tasso soglia.4.

Ha, poi, ritenuto che il TAEG, comprensivo delle spese documentate,non supera il tasso soglia e non tiene conto degli interessi di mora.

Ha,inoltre, ritenuto generica la doglianza relativa all’indebito utilizzo dello iusvariandi e ha rigettato l’eccezione di nullità della fideiussione fondata suintese tra banche concorrenti in danno della concorrenza, trattandosi din. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026garanzia stipulata precedentemente alle intese tra istituti di creditorelative al periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008.5.

Propongono ricorso per cassazione gli appellati – la Mazziotti anchequale erede di [OSCURATO:PERSONA] - affidato a nove motivi, ulteriormenteillustrati da memoria, cui resiste con controricorso il cessionario delcreditore procedente, il quale deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 1224-1282- 1283-1362-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996;art. 120 d.lgs. n. 135/1993; art. 132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1,disp. att. c.p.c. e art. 111 cost. nonché per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio (motivazione della sentenza di primo grado inordine agli interessi) che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360 comma 1, nn. 3-4-5 c.p.c.», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto, omettendo l’esame dell’art. 4 delcapitolato di mutuo, che il superamento del tasso soglia sarebbe avvenutoper effetto del cumulo di interessi corrispettivi e moratori.

Osservano iricorrenti che la sentenza di primo grado aveva rilevato ex art. 4 delcapitolato che il piano di ammortamento capitalizzava gli interessi di moraanatocisticamente sulla quota parte degli interessi corrispettivi e, così,superava il tasso soglia, rientrando l’anatocismo nella remunerazione delcapitale, rilevante ai fini del superamento del tasso soglia.2.

Il primo motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo, ladoglianza cumula diversi motivi con una formulazione che non permette dicogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l'esameseparato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto farese esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati(Cass., n. 7009/2017), sia in quanto ciò costituisce violazione del principiodi chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n.39169/2021), sia in quanto verrebbe a rimettersi al giudice l’onere din. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n.26790/2018).

In secondo luogo – come evidenzia il controricorrente – ilmotivo difetta di specificità nelle parti in cui denuncia l’erronea valutazioneda parte del giudice di appello della questione del cumulo anatocisticodegli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, non confrontandosi conla ratio decidendi della sentenza impugnata e, pertanto, costituendo un«non motivo» (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024).3.

Con il secondo motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112-132, n. 4 c.p.c. – artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu aiquesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata haomesso di prendere posizione sulle censure dei ricorrenti avverso la CTU,indicate alle pp. 12-13 della costituzione in appello, limitandosi a ritenerenon integrato il superamento del tasso soglia in base all’esame della CTU.4.

Il secondo motivo è infondato, non essendo la sentenza impugnataal disotto del «minimo costituzionale» (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014),avendo deciso la controversia in conformità alle conclusioni del CTU.

Né ilgiudice del merito (come rileva il controricorrente), al fine di assolverel'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte leallegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamentele ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettatetutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n.25509/2014; Cass., n. 24542/2009), senza che sia necessaria l'analiticaconfutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizionon ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020).5.

Con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1224-1282- 1283-1362-1815 -2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. n.n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026108/1996 – art. 120 d.lgs n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3-c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso diconteggiare nel TEG la penale per la risoluzione anticipata del contratto.6.

Il terzo motivo – in disparte l’inammissibilità, trattandosi diquestione nuova – è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., inquanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo cui ai fini del superamento del tasso soglia non è possibilericomprendere la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,non costituendo questa una remunerazione in favore della bancadipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte delcliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degliimpegni a quella connessi (Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024;Cass., n. 26862/2024; Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass.,n. 4597/2023; Cass., n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).7.

Con il quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111cost.; art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazione agliartt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza.

Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu ai quesiti;omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto di discussione trale parti», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’appello incidentale condizionato, avente ad oggetto ilsuperamento del tasso soglia del TEG «determinato pro tempore sullabase del Tegm».

Nella sostanza, i ricorrenti deducono che il giudice diappello avrebbe risolto in modo tranchant la censura di omessamotivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto chela clausola di salvaguardia che limita il tasso di mora al tasso soglia noncomporta violazione della legge antiusura.

Censurano, ulteriormente, iricorrenti, l’omesso esame di fatti storici decisivi ai fini del superamenton. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026del tasso soglia (spese di assicurazione, spese di istruttoria, spese diassicurazione).8.

Con il quinto motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1224-1282- 1283-1362-1815-2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l.108/1996; art. 120 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato nonusurario il tasso soglia parametrato alla clausola di salvaguardia, che loindividua nella soglia usuraria, laddove nel tasso soglia devonoconsiderarsi le ulteriori voci per commissioni e spese che comportano ilsuperamento del tasso soglia.9.

Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili quanto al vizio diomesso esame di fatto decisivo, non evidenziandosi il luogo in cui i fattistorici sarebbero stati dedotti, a fronte della valutazione del giudice diappello secondo cui la determinazione del TAEG è stata effettuata dal CTU«tenuto conto delle spese ritualmente e tempestivamente documentatedagli opponenti, risultanti sostanzialmente dallo stesso contratto (pagg.20-21 e pag. 35 della relazione peritale)» (pag. 4, sent. imp.), conaccertamento in fatto qui incensurabile.

Infondato è, poi, il quarto motivoquanto alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, avendo ritenutoil giudice di appello valida la clausola di salvaguardia ancorata al tassosoglia, motivazione comprensibile e compiuta.10.

Con il sesto motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu aiquesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata ha resouna motivazione nulla in relazione alla «clausola parassita» (clausola disalvaguardia), ritenendola valida.n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/202611.

Il sesto motivo va trattato congiuntamente al settimo motivo, concui si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224-1282-1283-1322-1343-1344-1418-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996;art. 41 cost. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.», nella parte incui la sentenza impugnata ha ritenuto meritevole di tutela la menzionataclausola di salvaguardia.12.

I due motivi sono infondati, essendo comprensibile unamotivazione che dichiari valida la clausola di salvaguardia e meritevole ditutela il fine perseguito dai contraenti ex art. 1322, secondo comma, cod.civ. (come indicato dal giudice di appello), con la clausola di salvaguardia.Secondo la giurisprudenza di questa Corte – peraltro in parte richiamatadallo stesso ricorrente (pag. 21 ricorso) - «la clausola non presenta profilidi contrarietà a norme imperative.

Anzi, al contrario, essa è volta adassicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fadivieto di pattuire interessi usurari.

Sebbene la "clausola di salvaguardia"ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" previstadall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione diinteressi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattereelusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia ècostituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione checonsegue alla violazione di tale divieto» (Cass., n. 26286/2019; conf.Cass., n. 13144/2023; Cass., n. 29912/2025).13.

Detta clausola trasforma il divieto legale di pattuire interessiusurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a caricodella banca, consistente nell'impegno di non applicare in alcun caso, pertutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quellamassima consentita dalla legge; in caso di contestazione, grava sullabanca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere dellaprova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass., n.3559/2026; Cass. n. 13144/2023, cit.; Cass., n. 26286/2019, cit.).n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/202614.

La sentenza impugnata ha ritenuto assolto questo impegno dellabanca, nella parte in cui ha ritenuto, in base alle risultanze della CTU, cheil tasso di interesse di mora «si è sempre mantenuto al di sotto del tassosoglia» (pag. 4 sent. imp.).

In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corteè conforme a quanto statuito nella sentenza gravata, secondo cui taleclausola sarebbe nulla solo ove l’originario tasso di interesse fosseusurario (Cass. n. 27106/2024), circostanza nella specie insussistente.15.

Con l’ottavo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112-115- 132, n. 4, c.p.c. – artt. 118, comma 1, disp. att.c.p.c. e 111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; art. 111 cost., inrelazione agli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza.omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta delctu ai quesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti. travisamento della prova», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto non provata l’esistenza di intese illecite inrelazione al contratto di mutuo agrario per cui è causa.

Parte ricorrente,dopo avere riprodotto la clausola contrattuale che regola il rapporto difideiussione (art. 4-bis), osserva di avere dedotto la nullità dellafideiussione nel suo complesso in quanto in contrasto con il provvedimentodella Banca d’Italia n. 55/2005.

Si deduce l’erroneità della sentenza, nellaparte in cui ha ritenuto che non vi fossero intese illecite tra le bancheall’epoca della stipulazione del contratto in oggetto (30 luglio 2003), in cuiera stata stipulata una clausola fideiussoria.

La sentenza impugnataavrebbe errato nell’avere considerato estraneo al campo di operatività delprovvedimento della Banca d’Italia questa fideiussione, laddove il suddettoprovvedimento contemplava proprio le fideiussioni stipulate dal 2002 al2005, con conseguente «travisamento della prova».16.

Con il nono motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1418-1419- 1945-1957 c.c.; dell’art. 2, co. 2, lett. a), legge“antitrust” n. 287 del 1990 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.»,n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sullaeccepita nullità delle intese «a valle» a fronte della violazione «a monte»della disciplina antitrust.17.

I due motivi (in disparte l’improprio riferimento nell’ottavo motivoal travisamento della prova) possono essere esaminati congiuntamente evanno rigettati, per quanto va corretta (parzialmente) la motivazione dellasentenza impugnata.

Il ricorrente trascrive la clausola costitutivadell’obbligazione fideiussoria, dalla quale emerge che l’obbligazione deifideiussori è stata stipulata «a garanzia del mutuo (…) per l'esatto epuntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presentefinanziamento».

Si tratta, pertanto, di fideiussione ordinaria a garanzia diuna specifica obbligazione e non di fideiussione omnibus.18.

Il motivo è, tuttavia, inammissibile per difetto di specificità.

LeSezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui i contratti difideiussione omnibus, già oggetto del Provvedimento della Banca d’Italian. 55/2005 e che rientrano nella finestra temporale ivi indicata (nellaquale vi sarebbe anche il contratto di mutuo in oggetto), sonoparzialmente nulli per violazione della disciplina della concorrenza,limitatamente alle clausole che applicano pedissequamente gli articoli delloschema ABI (nn. 2, 6, 8) dichiarati nulli dal suddetto provvedimento dellaBanca d'Italia, con salvezza delle altre clausole (Cass., Sez.

U., n.41994/2021).

Sotto questo profilo, va corretta la motivazione dellasentenza impugnata.

Tuttavia, la nullità parziale del contratto difideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza amonte, è rilevabile anche di ufficio, ma a condizione che risultino dagli attile circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la ricaduta dellanullità sulle clausole conformi al modello ABI (Cass., n. 1851/2025).

Ilricorrente, oltre al richiamo dei suddetti principi (anche in memoria) nonha indicato quali clausole oggetto della fideiussione per cui è causarientrerebbero tra le clausole nulle e quali sarebbero state in concreton. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicate; né tantomeno deduce in che termini l’applicazione dellesuddette clausole avrebbe incidenza sulla validità dell'obbligazionefideiussoria nel suo complesso.19.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 29273/2021 R.G.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 29273/2021 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29273/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], Francesco-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 534/2021 depositatail 30/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ. a seguito diNumero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026opposizione all’esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale diBrindisi da [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more confluita in Intesa SanpaoloS.p.A.), in forza di un mutuo agrario per l’importo di € 125.000,00,stipulato in data 30 luglio 2003 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. edi ipoteca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori hanno dedotto lanatura usuraria e la conseguente nullità del contratto di mutuo agrario edelle relative fideiussioni, con conseguente ripetizione dell’indebito erisarcimento del danno; in subordine, hanno chiesto la riduzione delpignoramento.2. Il Tribunale di Brindisi, previa CTU, ha accolto l’opposizione,ritenendo la gratuità del mutuo per superamento del tasso soglia, facendoapplicazione, come risulta dalla sentenza impugnata, del cumulo diinteressi corrispettivi e moratori, condannando la banca alla restituzionedell’indebito.3. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha accoltol’appello principale del cessionario del creditore procedente e ha rigettatol’appello incidentale degli appellati. Ha ritenuto il giudice di appello nonsuperato il tasso soglia, pari al 6,795%, a fronte di un tasso di interesseapplicato del 4,61% e ha ritenuto che non possono sommarsi ai fini delsuperamento del tasso soglia interessi corrispettivi e moratori. Ha rilevato,inoltre, che, quanto agli interessi di mora, le parti avevano stipulato unavalida clausola di salvaguardia, peraltro risultata inoperante non avendo iltasso di mora mai superato il tasso soglia.4. Ha, poi, ritenuto che il TAEG, comprensivo delle spese documentate,non supera il tasso soglia e non tiene conto degli interessi di mora. Ha,inoltre, ritenuto generica la doglianza relativa all’indebito utilizzo dello iusvariandi e ha rigettato l’eccezione di nullità della fideiussione fondata suintese tra banche concorrenti in danno della concorrenza, trattandosi din. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026garanzia stipulata precedentemente alle intese tra istituti di creditorelative al periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008.5. Propongono ricorso per cassazione gli appellati – la Mazziotti anchequale erede di [OSCURATO:PERSONA] -  affidato a nove motivi, ulteriormenteillustrati da memoria, cui resiste con controricorso il cessionario delcreditore procedente, il quale deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 1224-1282- 1283-1362-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996;art. 120 d.lgs. n. 135/1993; art. 132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1,disp. att. c.p.c. e art. 111 cost. nonché per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio (motivazione della sentenza di primo grado inordine agli interessi) che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360 comma 1, nn. 3-4-5 c.p.c.», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto, omettendo l’esame dell’art. 4 delcapitolato di mutuo, che il superamento del tasso soglia sarebbe avvenutoper effetto del cumulo di interessi corrispettivi e moratori. Osservano iricorrenti che la sentenza di primo grado aveva rilevato ex art. 4 delcapitolato che il piano di ammortamento capitalizzava gli interessi di moraanatocisticamente sulla quota parte degli interessi corrispettivi e, così,superava il tasso soglia, rientrando l’anatocismo nella remunerazione delcapitale, rilevante ai fini del superamento del tasso soglia.2. Il primo motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, ladoglianza cumula diversi motivi con una formulazione che non permette dicogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l'esameseparato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto farese esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati(Cass., n. 7009/2017), sia in quanto ciò costituisce violazione del principiodi chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n.39169/2021), sia in quanto verrebbe a rimettersi al giudice l’onere din. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n.26790/2018). In secondo luogo – come evidenzia il controricorrente – ilmotivo difetta di specificità nelle parti in cui denuncia l’erronea valutazioneda parte del giudice di appello della questione del cumulo anatocisticodegli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, non confrontandosi conla ratio decidendi della sentenza impugnata e, pertanto, costituendo un«non motivo» (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024).3. Con il secondo motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112-132, n. 4 c.p.c. – artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu aiquesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata haomesso di prendere posizione sulle censure dei ricorrenti avverso la CTU,indicate alle pp. 12-13 della costituzione in appello, limitandosi a ritenerenon integrato il superamento del tasso soglia in base all’esame della CTU.4. Il secondo motivo è infondato, non essendo la sentenza impugnataal disotto del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014),avendo deciso la controversia in conformità alle conclusioni del CTU. Né ilgiudice del merito (come rileva il controricorrente), al fine di assolverel'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte leallegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamentele ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettatetutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n.25509/2014; Cass., n. 24542/2009), senza che sia necessaria l'analiticaconfutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizionon ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020).5. Con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1224-1282- 1283-1362-1815 -2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. n.n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026108/1996 – art. 120 d.lgs n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3-c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso diconteggiare nel TEG la penale per la risoluzione anticipata del contratto.6. Il terzo motivo – in disparte l’inammissibilità, trattandosi diquestione nuova – è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., inquanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo cui ai fini del superamento del tasso soglia non è possibilericomprendere la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,non costituendo questa una remunerazione in favore della bancadipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte delcliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degliimpegni a quella connessi (Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024;Cass., n. 26862/2024; Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass.,n. 4597/2023; Cass., n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).7. Con il quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111cost.; art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazione agliartt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu ai quesiti;omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto di discussione trale parti», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’appello incidentale condizionato, avente ad oggetto ilsuperamento del tasso soglia del TEG «determinato pro tempore sullabase del Tegm». Nella sostanza, i ricorrenti deducono che il giudice diappello avrebbe risolto in modo tranchant la censura di omessamotivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto chela clausola di salvaguardia che limita il tasso di mora al tasso soglia noncomporta violazione della legge antiusura. Censurano, ulteriormente, iricorrenti, l’omesso esame di fatti storici decisivi ai fini del superamenton. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026del tasso soglia (spese di assicurazione, spese di istruttoria, spese diassicurazione).8. Con il quinto motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1224-1282- 1283-1362-1815-2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l.108/1996; art. 120 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato nonusurario il tasso soglia parametrato alla clausola di salvaguardia, che loindividua nella soglia usuraria, laddove nel tasso soglia devonoconsiderarsi le ulteriori voci per commissioni e spese che comportano ilsuperamento del tasso soglia.9. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili quanto al vizio diomesso esame di fatto decisivo, non evidenziandosi il luogo in cui i fattistorici sarebbero stati dedotti, a fronte della valutazione del giudice diappello secondo cui la determinazione del TAEG è stata effettuata dal CTU«tenuto conto delle spese ritualmente e tempestivamente documentatedagli opponenti, risultanti sostanzialmente dallo stesso contratto (pagg.20-21 e pag. 35 della relazione peritale)» (pag. 4, sent. imp.), conaccertamento in fatto qui incensurabile. Infondato è, poi, il quarto motivoquanto alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, avendo ritenutoil giudice di appello valida la clausola di salvaguardia ancorata al tassosoglia, motivazione comprensibile e compiuta.10. Con il sesto motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu aiquesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata ha resouna motivazione nulla in relazione alla «clausola parassita» (clausola disalvaguardia), ritenendola valida.n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/202611. Il sesto motivo va trattato congiuntamente al settimo motivo, concui si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224-1282-1283-1322-1343-1344-1418-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996;art. 41 cost. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.», nella parte incui la sentenza impugnata ha ritenuto meritevole di tutela la menzionataclausola di salvaguardia.12. I due motivi sono infondati, essendo comprensibile unamotivazione che dichiari valida la clausola di salvaguardia e meritevole ditutela il fine perseguito dai contraenti ex art. 1322, secondo comma, cod.civ. (come indicato dal giudice di appello), con la clausola di salvaguardia.Secondo la giurisprudenza di questa Corte – peraltro in parte richiamatadallo stesso ricorrente (pag. 21 ricorso) - «la clausola non presenta profilidi contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta adassicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fadivieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia"ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" previstadall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione diinteressi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattereelusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia ècostituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione checonsegue alla violazione di tale divieto» (Cass., n. 26286/2019; conf.Cass., n. 13144/2023; Cass., n. 29912/2025).13. Detta clausola trasforma il divieto legale di pattuire interessiusurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a caricodella banca, consistente nell'impegno di non applicare in alcun caso, pertutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quellamassima consentita dalla legge; in caso di contestazione, grava sullabanca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere dellaprova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass., n.3559/2026; Cass. n. 13144/2023, cit.; Cass., n. 26286/2019, cit.).n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/202614. La sentenza impugnata ha ritenuto assolto questo impegno dellabanca, nella parte in cui ha ritenuto, in base alle risultanze della CTU, cheil tasso di interesse di mora «si è sempre mantenuto al di sotto del tassosoglia» (pag. 4 sent. imp.). In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corteè conforme a quanto statuito nella sentenza gravata, secondo cui taleclausola sarebbe nulla solo ove l’originario tasso di interesse fosseusurario (Cass. n. 27106/2024), circostanza nella specie insussistente.15. Con l’ottavo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112-115- 132, n. 4, c.p.c. – artt. 118, comma 1, disp. att.c.p.c. e 111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; art. 111 cost., inrelazione agli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza.omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta delctu ai quesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti. travisamento della prova», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto non provata l’esistenza di intese illecite inrelazione al contratto di mutuo agrario per cui è causa. Parte ricorrente,dopo avere riprodotto la clausola contrattuale che regola il rapporto difideiussione (art. 4-bis), osserva di avere dedotto la nullità dellafideiussione nel suo complesso in quanto in contrasto con il provvedimentodella Banca d’Italia n. 55/2005. Si deduce l’erroneità della sentenza, nellaparte in cui ha ritenuto che non vi fossero intese illecite tra le bancheall’epoca della stipulazione del contratto in oggetto (30 luglio 2003), in cuiera stata stipulata una clausola fideiussoria. La sentenza impugnataavrebbe errato nell’avere considerato estraneo al campo di operatività delprovvedimento della Banca d’Italia questa fideiussione, laddove il suddettoprovvedimento contemplava proprio le fideiussioni stipulate dal 2002 al2005, con conseguente «travisamento della prova».16. Con il nono motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1418-1419- 1945-1957 c.c.; dell’art. 2, co. 2, lett. a), legge“antitrust” n. 287 del 1990 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.»,n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sullaeccepita nullità delle intese «a valle» a fronte della violazione «a monte»della disciplina antitrust.17. I due motivi (in disparte l’improprio riferimento nell’ottavo motivoal travisamento della prova) possono essere esaminati congiuntamente evanno rigettati, per quanto va corretta (parzialmente) la motivazione dellasentenza impugnata. Il ricorrente trascrive la clausola costitutivadell’obbligazione fideiussoria, dalla quale emerge che l’obbligazione deifideiussori è stata stipulata «a garanzia del mutuo (…) per l'esatto epuntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presentefinanziamento». Si tratta, pertanto, di fideiussione ordinaria a garanzia diuna specifica obbligazione e non di fideiussione omnibus.18. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per difetto di specificità. LeSezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui i contratti difideiussione omnibus, già oggetto del Provvedimento della Banca d’Italian. 55/2005 e che rientrano nella finestra temporale ivi indicata (nellaquale vi sarebbe anche il contratto di mutuo in oggetto), sonoparzialmente nulli per violazione della disciplina della concorrenza,limitatamente alle clausole che applicano pedissequamente gli articoli delloschema ABI (nn. 2, 6, 8) dichiarati nulli dal suddetto provvedimento dellaBanca d'Italia, con salvezza delle altre clausole (Cass., Sez. U., n.41994/2021). Sotto questo profilo, va corretta la motivazione dellasentenza impugnata. Tuttavia, la nullità parziale del contratto difideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza amonte, è rilevabile anche di ufficio, ma a condizione che risultino dagli attile circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la ricaduta dellanullità sulle clausole conformi al modello ABI (Cass., n. 1851/2025). Ilricorrente, oltre al richiamo dei suddetti principi (anche in memoria) nonha indicato quali clausole oggetto della fideiussione per cui è causarientrerebbero tra le clausole nulle e quali sarebbero state in concreton. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicate; né tantomeno deduce in che termini l’applicazione dellesuddette clausole avrebbe incidenza sulla validità dell'obbligazionefideiussoria nel suo complesso.19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessandra [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSilvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29273/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], Francesco-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 534/2021 depositatail 30/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ. a seguito diNumero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026opposizione all’esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale diBrindisi da [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more confluita in Intesa SanpaoloS.p.A.), in forza di un mutuo agrario per l’importo di € 125.000,00,stipulato in data 30 luglio 2003 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. edi ipoteca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori hanno dedotto lanatura usuraria e la conseguente nullità del contratto di mutuo agrario edelle relative fideiussioni, con conseguente ripetizione dell’indebito erisarcimento del danno; in subordine, hanno chiesto la riduzione delpignoramento.2. Il Tribunale di Brindisi, previa CTU, ha accolto l’opposizione,ritenendo la gratuità del mutuo per superamento del tasso soglia, facendoapplicazione, come risulta dalla sentenza impugnata, del cumulo diinteressi corrispettivi e moratori, condannando la banca alla restituzionedell’indebito.3. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha accoltol’appello principale del cessionario del creditore procedente e ha rigettatol’appello incidentale degli appellati. Ha ritenuto il giudice di appello nonsuperato il tasso soglia, pari al 6,795%, a fronte di un tasso di interesseapplicato del 4,61% e ha ritenuto che non possono sommarsi ai fini delsuperamento del tasso soglia interessi corrispettivi e moratori. Ha rilevato,inoltre, che, quanto agli interessi di mora, le parti avevano stipulato unavalida clausola di salvaguardia, peraltro risultata inoperante non avendo iltasso di mora mai superato il tasso soglia.4. Ha, poi, ritenuto che il TAEG, comprensivo delle spese documentate,non supera il tasso soglia e non tiene conto degli interessi di mora. Ha,inoltre, ritenuto generica la doglianza relativa all’indebito utilizzo dello iusvariandi e ha rigettato l’eccezione di nullità della fideiussione fondata suintese tra banche concorrenti in danno della concorrenza, trattandosi din. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026garanzia stipulata precedentemente alle intese tra istituti di creditorelative al periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008.5. Propongono ricorso per cassazione gli appellati – la Mazziotti anchequale erede di [OSCURATO:PERSONA] -  affidato a nove motivi, ulteriormenteillustrati da memoria, cui resiste con controricorso il cessionario delcreditore procedente, il quale deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 1224-1282- 1283-1362-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996;art. 120 d.lgs. n. 135/1993; art. 132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1,disp. att. c.p.c. e art. 111 cost. nonché per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio (motivazione della sentenza di primo grado inordine agli interessi) che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360 comma 1, nn. 3-4-5 c.p.c.», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto, omettendo l’esame dell’art. 4 delcapitolato di mutuo, che il superamento del tasso soglia sarebbe avvenutoper effetto del cumulo di interessi corrispettivi e moratori. Osservano iricorrenti che la sentenza di primo grado aveva rilevato ex art. 4 delcapitolato che il piano di ammortamento capitalizzava gli interessi di moraanatocisticamente sulla quota parte degli interessi corrispettivi e, così,superava il tasso soglia, rientrando l’anatocismo nella remunerazione delcapitale, rilevante ai fini del superamento del tasso soglia.2. Il primo motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, ladoglianza cumula diversi motivi con una formulazione che non permette dicogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l'esameseparato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto farese esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati(Cass., n. 7009/2017), sia in quanto ciò costituisce violazione del principiodi chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n.39169/2021), sia in quanto verrebbe a rimettersi al giudice l’onere din. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n.26790/2018). In secondo luogo – come evidenzia il controricorrente – ilmotivo difetta di specificità nelle parti in cui denuncia l’erronea valutazioneda parte del giudice di appello della questione del cumulo anatocisticodegli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, non confrontandosi conla ratio decidendi della sentenza impugnata e, pertanto, costituendo un«non motivo» (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024).3. Con il secondo motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112-132, n. 4 c.p.c. – artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu aiquesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata haomesso di prendere posizione sulle censure dei ricorrenti avverso la CTU,indicate alle pp. 12-13 della costituzione in appello, limitandosi a ritenerenon integrato il superamento del tasso soglia in base all’esame della CTU.4. Il secondo motivo è infondato, non essendo la sentenza impugnataal disotto del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014),avendo deciso la controversia in conformità alle conclusioni del CTU. Né ilgiudice del merito (come rileva il controricorrente), al fine di assolverel'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte leallegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamentele ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettatetutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n.25509/2014; Cass., n. 24542/2009), senza che sia necessaria l'analiticaconfutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizionon ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020).5. Con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1224-1282- 1283-1362-1815 -2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. n.n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026108/1996 – art. 120 d.lgs n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3-c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso diconteggiare nel TEG la penale per la risoluzione anticipata del contratto.6. Il terzo motivo – in disparte l’inammissibilità, trattandosi diquestione nuova – è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., inquanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo cui ai fini del superamento del tasso soglia non è possibilericomprendere la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,non costituendo questa una remunerazione in favore della bancadipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte delcliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degliimpegni a quella connessi (Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024;Cass., n. 26862/2024; Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass.,n. 4597/2023; Cass., n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).7. Con il quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111cost.; art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazione agliartt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu ai quesiti;omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto di discussione trale parti», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’appello incidentale condizionato, avente ad oggetto ilsuperamento del tasso soglia del TEG «determinato pro tempore sullabase del Tegm». Nella sostanza, i ricorrenti deducono che il giudice diappello avrebbe risolto in modo tranchant la censura di omessamotivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto chela clausola di salvaguardia che limita il tasso di mora al tasso soglia noncomporta violazione della legge antiusura. Censurano, ulteriormente, iricorrenti, l’omesso esame di fatti storici decisivi ai fini del superamenton. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026del tasso soglia (spese di assicurazione, spese di istruttoria, spese diassicurazione).8. Con il quinto motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1224-1282- 1283-1362-1815-2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l.108/1996; art. 120 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato nonusurario il tasso soglia parametrato alla clausola di salvaguardia, che loindividua nella soglia usuraria, laddove nel tasso soglia devonoconsiderarsi le ulteriori voci per commissioni e spese che comportano ilsuperamento del tasso soglia.9. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili quanto al vizio diomesso esame di fatto decisivo, non evidenziandosi il luogo in cui i fattistorici sarebbero stati dedotti, a fronte della valutazione del giudice diappello secondo cui la determinazione del TAEG è stata effettuata dal CTU«tenuto conto delle spese ritualmente e tempestivamente documentatedagli opponenti, risultanti sostanzialmente dallo stesso contratto (pagg.20-21 e pag. 35 della relazione peritale)» (pag. 4, sent. imp.), conaccertamento in fatto qui incensurabile. Infondato è, poi, il quarto motivoquanto alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, avendo ritenutoil giudice di appello valida la clausola di salvaguardia ancorata al tassosoglia, motivazione comprensibile e compiuta.10. Con il sesto motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazioneagli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza. omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu aiquesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti», nella parte in cui la sentenza impugnata ha resouna motivazione nulla in relazione alla «clausola parassita» (clausola disalvaguardia), ritenendola valida.n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/202611. Il sesto motivo va trattato congiuntamente al settimo motivo, concui si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224-1282-1283-1322-1343-1344-1418-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996;art. 41 cost. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.», nella parte incui la sentenza impugnata ha ritenuto meritevole di tutela la menzionataclausola di salvaguardia.12. I due motivi sono infondati, essendo comprensibile unamotivazione che dichiari valida la clausola di salvaguardia e meritevole ditutela il fine perseguito dai contraenti ex art. 1322, secondo comma, cod.civ. (come indicato dal giudice di appello), con la clausola di salvaguardia.Secondo la giurisprudenza di questa Corte – peraltro in parte richiamatadallo stesso ricorrente (pag. 21 ricorso) - «la clausola non presenta profilidi contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta adassicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fadivieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia"ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" previstadall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione diinteressi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattereelusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia ècostituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione checonsegue alla violazione di tale divieto» (Cass., n. 26286/2019; conf.Cass., n. 13144/2023; Cass., n. 29912/2025).13. Detta clausola trasforma il divieto legale di pattuire interessiusurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a caricodella banca, consistente nell'impegno di non applicare in alcun caso, pertutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quellamassima consentita dalla legge; in caso di contestazione, grava sullabanca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere dellaprova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass., n.3559/2026; Cass. n. 13144/2023, cit.; Cass., n. 26286/2019, cit.).n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/202614. La sentenza impugnata ha ritenuto assolto questo impegno dellabanca, nella parte in cui ha ritenuto, in base alle risultanze della CTU, cheil tasso di interesse di mora «si è sempre mantenuto al di sotto del tassosoglia» (pag. 4 sent. imp.). In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corteè conforme a quanto statuito nella sentenza gravata, secondo cui taleclausola sarebbe nulla solo ove l’originario tasso di interesse fosseusurario (Cass. n. 27106/2024), circostanza nella specie insussistente.15. Con l’ottavo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112-115- 132, n. 4, c.p.c. – artt. 118, comma 1, disp. att.c.p.c. e 111 cost. - art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; art. 111 cost., inrelazione agli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. - nullità della sentenza.omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta delctu ai quesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto didiscussione tra le parti. travisamento della prova», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto non provata l’esistenza di intese illecite inrelazione al contratto di mutuo agrario per cui è causa. Parte ricorrente,dopo avere riprodotto la clausola contrattuale che regola il rapporto difideiussione (art. 4-bis), osserva di avere dedotto la nullità dellafideiussione nel suo complesso in quanto in contrasto con il provvedimentodella Banca d’Italia n. 55/2005. Si deduce l’erroneità della sentenza, nellaparte in cui ha ritenuto che non vi fossero intese illecite tra le bancheall’epoca della stipulazione del contratto in oggetto (30 luglio 2003), in cuiera stata stipulata una clausola fideiussoria. La sentenza impugnataavrebbe errato nell’avere considerato estraneo al campo di operatività delprovvedimento della Banca d’Italia questa fideiussione, laddove il suddettoprovvedimento contemplava proprio le fideiussioni stipulate dal 2002 al2005, con conseguente «travisamento della prova».16. Con il nono motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1418-1419- 1945-1957 c.c.; dell’art. 2, co. 2, lett. a), legge“antitrust” n. 287 del 1990 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.»,n. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sullaeccepita nullità delle intese «a valle» a fronte della violazione «a monte»della disciplina antitrust.17. I due motivi (in disparte l’improprio riferimento nell’ottavo motivoal travisamento della prova) possono essere esaminati congiuntamente evanno rigettati, per quanto va corretta (parzialmente) la motivazione dellasentenza impugnata. Il ricorrente trascrive la clausola costitutivadell’obbligazione fideiussoria, dalla quale emerge che l’obbligazione deifideiussori è stata stipulata «a garanzia del mutuo (…) per l'esatto epuntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presentefinanziamento». Si tratta, pertanto, di fideiussione ordinaria a garanzia diuna specifica obbligazione e non di fideiussione omnibus.18. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per difetto di specificità. LeSezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui i contratti difideiussione omnibus, già oggetto del Provvedimento della Banca d’Italian. 55/2005 e che rientrano nella finestra temporale ivi indicata (nellaquale vi sarebbe anche il contratto di mutuo in oggetto), sonoparzialmente nulli per violazione della disciplina della concorrenza,limitatamente alle clausole che applicano pedissequamente gli articoli delloschema ABI (nn. 2, 6, 8) dichiarati nulli dal suddetto provvedimento dellaBanca d'Italia, con salvezza delle altre clausole (Cass., Sez. U., n.41994/2021). Sotto questo profilo, va corretta la motivazione dellasentenza impugnata. Tuttavia, la nullità parziale del contratto difideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza amonte, è rilevabile anche di ufficio, ma a condizione che risultino dagli attile circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la ricaduta dellanullità sulle clausole conformi al modello ABI (Cass., n. 1851/2025). Ilricorrente, oltre al richiamo dei suddetti principi (anche in memoria) nonha indicato quali clausole oggetto della fideiussione per cui è causarientrerebbero tra le clausole nulle e quali sarebbero state in concreton. 29273/2021 R.G.Numero registro generale 29273/2021Numero sezionale 1186/2026Numero di raccolta generale 7168/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicate; né tantomeno deduce in che termini l’applicazione dellesuddette clausole avrebbe incidenza sulla validità dell'obbligazionefideiussoria nel suo complesso.19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 29273/2021 R.G.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 29273/2021 R.G.
Sentenza Cassazione n. 07168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris