CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 27106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25062/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 43, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1991/2021 depositata il 29/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 25062 /20 2 1 Con ordinanza emessa ex articolo 702 ter c.p.c. il 13 novembre 2019 il Tribunale di Milano, a seguito di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., accertava l’avvenuta risoluzione di un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile stipulato il 4 ottobre 2016 tra la ricorrente - quale concedente - e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. - quale conduttrice - in forza di clausola risolutiva prevista nel contratto stesso, e condannava la conduttrice alla restituzione dell’immobile a controparte; accoglieva parzialmente pure la domanda riconvenzionale della convenuta e pertanto dichiarava nulla la clausola contrattuale determinante interessi moratori nella misura del 9% più il tasso Euribor a tre mesi perché usurari, dichiarando quindi non dovuti interessi moratori per il contratto dalla conduttrice. Quest’ultima proponeva appello principale, mentre controparte presentava appello incidentale; interveniva pure doValue S.p.A. come mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. e diRelais [OSCURATO:SOCIETA]., subentrate a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Milano, con sentenza del 29 giugno 2021, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, conseguentemente respingendo la domanda riconvenzionale delTomaificio Pettenò di dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di leasingin questione. [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorsoper cassazione, cui resistono con separati controricorsi doValue e [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima e la ricorrente hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il ricorso è composto di cinque motivi, dei quali, come si verrà subito a dimostrare, non occorre esaminare gli ultimi quattro poiché tutti assorbiti, logicamente prima ancora che giuridicamente, dalla assolutamente manifesta fondatezza del primo. 2. Con il primo motivo, appunto, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, primo comma, d.l. 194/2000, convertito con modifiche in l. 24/2001, nonché violazione e/o omessa applicazione dell’articolo 1815, secondo comma, c.c. Si rileva che Corte d’appello ha ritenuto che la pattuizione di interessi superiore nel limite massimo al tasso soglia di usura non renda applicabile l’articolo 1815, secondo comma, c.c. Il contratto in esame prevede, invece, nella relativa clausola di determinazione del tasso l’applicazione agli interessi moratori del parametro Euribor a tre mesi oltre al 9%; e alla sua stipula, il 4 ottobre 2006, il parametro Euribor era 3,41%, per cui il tasso di mora convenuto risultava 12,41%, superiore quindi al tasso soglia del periodo di riferimento, ammontante all’8,97%. L’articolo 1, primo comma, di cui in rubrica si applica d’altronde a tutti gli interessi, di qualunque titolo, e pertanto anche agli interessi moratori (vengono citate Cass. 5324/2003 e Cass. 350/2013, oltre alla Relazione del disegno di legge relativo alla conversione del d.l. 194/2000). Il motivo,dunque, si conclude con la domanda di declaratoria del l’applicabilità dell’articolo 1, primo comma, suddetto. 2.1Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come si è visto, la sentenza del Tribunale aveva riconosciuto la natura usuraria degli interessi di mora previsti nel contratto con la clausola già sopra descritta. In parte qua, tale sentenza è stata riformata dal giudice d’appello (sentenza qui impugnata, pagina 8) fondandosi sull’articolo 11 delle Condizioni generali del contratto per cui, se alla sua stipulazione “il risultato di tale calcolo (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti)” fosse superiore rispetto al tasso soglia vigente per la classe di importo cui il contratto sia riconducibile, “il tasso resterà per tutta la durata della locazione finanziaria nell’Euribor 3 mesi, divisione 365, quale pubblicato da [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore, man mano in vigore, maggiorato della differenza tra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione … e l’Euribor 3 mesi, divisione 365, pubblicato alla data medesima daIl Sole 24 Ore”. Ad avviso della corte territoriale, detto articolo 11, “riconducendo la misura degli interessi moratori entro la soglia dell’usura”, esclude ab origine “la nullità della relativa pattuizione”, rendendo così la clausola valida; il che sarebbe stato affermato pure da Cass. 26286/2019. Sempre ad avviso della corte territoriale, quindi, tramite una correzione/integrazione della clausola determinante gli interessi moratori che venga attuata tramite un’altra clausola, cioè la “clausola di salvaguardia” rappresentata dall’articolo 11 delle Condizioni generali, si “depura” ab origineil contratto dal tasso usurario che il contratto stesso ha appunto ab origine stabilito, avendo pertanto in parte qua il negozio, si potrebbe dire, la doppia faccia di Giano. 2.2 L’articolo 1, comma 1 , d.l. 394/2000, convertito con modifica nella L . n. 24/2001 e invocato nel presente motivo, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla; e il riferimento, ictu oculi, è alla sua originaria pattuizione che la inserisce, appunto ab origine, nel sinallagma contrattuale, dal momento che la natura variabile di un elemento presentenella clausola non può privare di effetto il suo stato al momento della stipulazione, così rendendolo, per di più, un dato indeterminabile: la variabilità non può che essere, al contrario, unacaratteristica ontologica che si concretizza e perciò genera effetto solo posteriormente alla stipula.Ne consegue che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso -caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce , in sostanza , da ultimo - confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente- Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144,la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della “eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora” entro il tasso soglia, vale a dire “vigila” e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un’eventuale sopravveniente variatio verifica n t e si nell’elementocontrattuale di natura “fluttuante”. 2.3 Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1, primo comma, possa essere “disattivata” dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla d alla clausola derivante da originaria pattuizione di un tassoillecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella “di salvaguardia” invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da séstessa - ovvero per come è stata stipulata ab origine - , bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso. Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi, a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità. 2.4 Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è - autonomamente quindi da ogni altra clausola - nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine (“ alla data della stipulazione”).3. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti gli altri, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le