CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28455 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]è.it. -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 460/04/20, depositata in data 29 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3334/09/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato nei confronti di quest'ultimo, quale esercente "attività ausiliare della intermediazione finanziaria", costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Irpef, Irap e detratti ai fini Iva, per l'anno 2008 (pretesa che, a seguito di documentazione prodotta in sede di accertamento con adesione, era stata dall'Ufficio ridotta, con annullamento parziale dell'atto, alla contestazione delle incongruità e antieconomicità delle sole spese di pubblicità per euro 25.000,00 in relazione ad un contratto stipulato con il [OSCURATO:PERSONA]); -il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato proposto con raccomandata spedita, a mezzo servizio postale, il 2 novembre 2020, nel termine semestrale ex art. 327 primo comma c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data 29.1.2020, tenendo conto sia della sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19, dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta con i decreti legge 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni in legge 24.2.2020 n.27, e 8.4.2020 n.23, convertito con modificazioni in legge 5.6.2020 n.40 che della ordinaria sospensione durante il periodo feriale; in particolare, il ricorrente ha beneficiato dell'ordinaria sospensione di cui al periodo feriale in aggiunta a quella di sospensione dei termini c.d. covid, in quanto quest'ultima è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale, il che vuoi dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo (nello stesso senso, Cass., sez. 2, n. 37532 del 2021; v. anche Cass., sez. 6 - 1, n. 34600 del 2021; Sez. 6 - 1, n. 34597 del 2021) La scadenza, nella specie, è stata poi prorogata al 2 novembre 2020, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c. «se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo». 2.Con il primo motivo si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla specifica doglianza relativa alla indeducibilità delle spese di pubblicità per difetto di inerenza avuto riguardo all'antieconomicità del comportamento del contribuente (essendo risultate incongruenti rispetto all'ammontare dei ricavi) quale contestazione mossa nella motivazione dell'avviso in questione. 2.1. Premessa l'ammissibilità del motivo, avendo l'Agenzia, in punto di autosufficienza, riportato in ricorso lo stralcio dell'atto di gravame contenente la relativa eccezione, la censura è infondata. Va al riguardo osservato che "per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia" (Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021); nella specie, la CTR, in disparte il richiamo all'art. 108, comma 2, del TUIR (quanto alla facoltà del contribuente di detrarre il costo per l'intero importo nell'esercizio in cui è sostenuto, come nella specie, ovvero ripartendolo in cinque anni), dopo avere ritenuto provato, avuto riguardo alle prodotte copie del contratto stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] e della fattura, l'effettivo sostenimento della contestata spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari, nel richiamare l'art. 90, comma 8, della I. n. 289/2002 ("Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario") ha implicitamente ritenuto sostanzialmente congrua e non antieconomica la detta spesa di euro 25.000,00 per l'anno 2008. 3.Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. sotto il profilo della motivazione meramente apparente per non la CTR motivato, sia pure in modo sintetico, in ordine all'eccepito profilo di antieconomicità della condotta del contribuente ai fini della indeducibilità delle spese di pubblicità. 3.1. Il motivo è infondato. Premesso che «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020), nella specie il richiamo all'art. 90, comma 8 della legge n. 289 del 2002 rende chiara la ratio decidendi in ordine alla ritenuta, sebbene implicitamente, congruità e non antieconomicità della spesa di pubblicità di euro 25.000,00 sostenuta dalla società nell'anno 2008; 4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali che liquida in complessive euro 4.100,00, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed access