Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 17258/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30871/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per la carica in [OSCURATO:PERSONA] (Rm) [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCRRNT67C19AI23Z) del Foro di Frosinone ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro C.A.R. - [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA] del Cavaliere n. 1, [OSCURATO:PERSONA] (RM), [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 maggio 1958 a [OSCURATO:PERSONA] (RM), C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio lorio (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 135, , in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 1115/2019, emessa dalla CTR Lazio in data 27/02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. La C.A.R. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso di accertamento, notificato in data 29/12/2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, avente ad oggetto la pretesa del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’ICI annualità 2010 a carico dell’immobile sito in territorio comunale via [OSCURATO:SOCIETA].

2. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la variazione del classamento dell’immobile da D8 a E3 non trovava applicazione retroattiva all’anno di imposta 2010.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo che la rettifica catastale proposta dalla società con la procedura Docfa del 27/6/2012 era stata effettuata dal contribuente per correggere i propri errori e, quindi, aveva efficacia retroattiva.

4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo.

La contribuente resisteva depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contradittorio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, i cui contenuti non inducono F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del Data pubblicazione 27/05/2022 relatore.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo di impugnazione il Comune denuncia la violazione degli artt. 5, commi 2 e 3, e 7, comma 1, lett. a) e b), del d.lvo 504/1992, nonché dell’art. 2 d.l. 262/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.; si sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto l’efficacia retroattiva della variazione della categoria catastale che, invece, decorre dall’anno di imposta successivo a quello in cui la rettifica è stata annotata negli atti catastali.

2. Vanno rigettate tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla controricorrente.

Il ricorso è stato, invero, tempestivamente notificato, tenuto conto della sospensione dei termini feriale e di quella straordinaria prevista dai decreti legge nn. 18 e 23 del 2020.

Invero, considerato che la sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza Covid 19 si è protratta dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (per la durata complessiva di 64 giorni) e che, quindi, non è sovrapponibile al periodo di sospensione feriale (che, come è noto, va dall’1 al 31 agosto di ogni anno) e che le due sospensioni sono finalizzate a venire incontro a due esigenze differenti (l’impossibilità di far fronte con regolarità agli impegni lavorativi a causa di una situazione emergenziale e la necessità di ristorare le energie psico-fisiche), la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta in data 30.11.2020 risulta tempestiva, se si considera che: 1) dal 27.2.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono trascorsi solo 10 giorni, in ragione della detta sospensione emergenziale; 2) prima della sospensione feriale sono trascorsi altri 80 giorni; 3) il termine di 6 mesi, quindi, decorrendo nuovamente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è definitivamente scaduto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Argomentando a contrario, è invocabile Sez. 5, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020, secondo cui, in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo Data pubblicazione 27/05/2022 di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale.

In particolare, il ricorrente ha beneficiato dell'ordinaria sospensione di cui al periodo feriale in aggiunta a quella di sospensione dei termini c.d. covid, in quanto quest'ultima è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale, il che vuoi dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo (nello stesso senso, Cass., sez. 2, n. 37532 del 2021; v. anche Cass., sez. 6 - 1, n. 34600 del 2021; Sez. 6 - 1, n. 34597 del 2021; da ultimo, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8710 del 2022).

2.1. Il motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di norme di legge, risulta correttamente formulato sotto il profilo della rubricazione ed esaurientemente svolto in punto di indicazione della errata ricognizione da parte della CTR delle norme giuridiche.

Contrariamente a quanto opinato dalla società contribuente, il Comune non ha affatto prestato acquiescenza all’affermazione della CTR circa l’efficacia ex tunc della variazione catastale richiesta con la Docfa; al contrario, la censura, muovendo dall’opposto principio affermato in giurisprudenza, è tutta diretta a contestare tale ratio decidendi.

2.2. Con riferimento all’eccezione di giudicato, per quanto la contribuente abbia tempestivamente sollevato la stessa in sede di appello (come è desumibile dall’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza qui impugnata), la sentenza n. 9449/3/16 della stessa CTR Lazio è stata invocata dai giudici di seconde cure al solo fine di attestare che l’attribuzione della categoria E, in luogo di quella D, era stata definitivamente riconosciuta in sede giudiziale, all’esito del rifiuto opposto dall’Agenzia del Territorio alla richiesta di variazione avanzata dalla società, e non già per ricavarne la retroattività della variazione catastale in tal guisa conseguita.

Tanto è vero che la CTR Lazio ne ricava la F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 conseguenza che “in conferente ogni discussione circa la corretta della categoria catastale da attribuire all’immobile, questo risulta accatastato in categoria E/3 sì da beneficiare dell’esenzione ICI ai sensi dell’art. 7 lett. b) DL.gs 504/1992”.

E solo dopo aver reso questa affermazione si pone il problema dell’efficacia retroattiva o meno della detta variazione.

D’altra parte, perché sia ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda (v.

Cass.3895/2022, in motiv.).

In ogni caso, fermo restando che non può ipotizzarsi un onere d’impugnazione da parte dell’ente di una pronuncia che non chiarisce affatto che vi sia una preclusione all’accertamento della categoria D per effetto del giudicato esterno, ciò non esclude che in sede di rinvio, sulla base di quanto già dedotto ed allegato nel giudizio di appello, la CTR potrà effettivamente accertare se sia opponibile l’invocato giudicato esterno.

3. Venendo all’esame del ricorso, il motivo è fondato.

L’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lvo 504/1992 prevede l’esenzione dall’imposta per <<i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9>>.

L’art. 5, comma 2, dPR citato stabilisce che <<per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigente all’1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con Dpr 131/86>>.

Alla luce delle suindicate disposizioni, il regime fiscale degli immobili va parametrato alla classificazione catastale nell’anno di imposizione; sul F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 punto questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di ICI, la Data pubblicazione 27/05/2022 regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, è che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, a meno che non si tratti di errori materiali (Cass. 2017/20463, 25328/2010 15560/2009 e 18023/2004).

In particolare, con riferimento alla causa oggettiva di esenzione, questa Corte ha precisato che <<per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 deve essere letto nel senso che l'esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, e che per il periodo in cui non sono stati ancora classificati, sono esenti da imposta se sussistono, per il medesimo periodo, i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate.

Di contro, l'esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa da quelle indicate con le sigle da E/3 a E/9 ad iniziativa del contribuente, che non può, ai fini della suddetta esenzione, invocare in suo favore l'errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione>> (cfr. Cass. 24279/2019).

Tali principi non trovano applicazione solo quando si tratti di modifiche dovute a "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente" (Cass. n. 18023/2004; Cass. n. 15560/2009, Cass. n. 25328/2010).

Nel caso di specie può ritenersi pacifico che il complesso immobiliare oggetto dell’impugnato avviso di accertamento era classificato nell’anno di imposta di riferimento in categoria D/8 per effetto del classamento, ritenuto idoneo dall’Agenzia delle Entrate, effettuato dalla stessa contribuente con Docfa del 31/7/2009.

Successivamente, in data 27/6/2012 la società C.A.R., come risulta dall’estratto catastale riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza nel corpo del ricorso, ha inteso variare nuovamente la classificazione del F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 compendio immobiliare, procedendo all’ampliamento, modificando la particella e attribuendo il classamento in E/8.

Il successivo accatastamento in categoria E/8, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, non ha effetti retroattivi, non risultando che il precedente classamento fosse stato il frutto di un errore materiale.

4. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30871/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per la carica in [OSCURATO:PERSONA] (Rm) [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCRRNT67C19AI23Z) del Foro di Frosinone ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro C.A.R. - [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA] del Cavaliere n. 1, [OSCURATO:PERSONA] (RM), [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 maggio 1958 a [OSCURATO:PERSONA] (RM), C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio lorio (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 135, , in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 1115/2019, emessa dalla CTR Lazio in data 27/02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. La C.A.R. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso di accertamento, notificato in data 29/12/2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, avente ad oggetto la pretesa del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’ICI annualità 2010 a carico dell’immobile sito in territorio comunale via [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la variazione del classamento dell’immobile da D8 a E3 non trovava applicazione retroattiva all’anno di imposta 2010. 3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo che la rettifica catastale proposta dalla società con la procedura Docfa del 27/6/2012 era stata effettuata dal contribuente per correggere i propri errori e, quindi, aveva efficacia retroattiva. 4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente resisteva depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contradittorio. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, i cui contenuti non inducono F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del Data pubblicazione 27/05/2022 relatore. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo di impugnazione il Comune denuncia la violazione degli artt. 5, commi 2 e 3, e 7, comma 1, lett. a) e b), del d.lvo 504/1992, nonché dell’art. 2 d.l. 262/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.; si sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto l’efficacia retroattiva della variazione della categoria catastale che, invece, decorre dall’anno di imposta successivo a quello in cui la rettifica è stata annotata negli atti catastali. 2. Vanno rigettate tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla controricorrente. Il ricorso è stato, invero, tempestivamente notificato, tenuto conto della sospensione dei termini feriale e di quella straordinaria prevista dai decreti legge nn. 18 e 23 del 2020. Invero, considerato che la sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza Covid 19 si è protratta dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (per la durata complessiva di 64 giorni) e che, quindi, non è sovrapponibile al periodo di sospensione feriale (che, come è noto, va dall’1 al 31 agosto di ogni anno) e che le due sospensioni sono finalizzate a venire incontro a due esigenze differenti (l’impossibilità di far fronte con regolarità agli impegni lavorativi a causa di una situazione emergenziale e la necessità di ristorare le energie psico-fisiche), la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta in data 30.11.2020 risulta tempestiva, se si considera che: 1) dal 27.2.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono trascorsi solo 10 giorni, in ragione della detta sospensione emergenziale; 2) prima della sospensione feriale sono trascorsi altri 80 giorni; 3) il termine di 6 mesi, quindi, decorrendo nuovamente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è definitivamente scaduto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Argomentando a contrario, è invocabile Sez. 5, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020, secondo cui, in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo Data pubblicazione 27/05/2022 di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. In particolare, il ricorrente ha beneficiato dell'ordinaria sospensione di cui al periodo feriale in aggiunta a quella di sospensione dei termini c.d. covid, in quanto quest'ultima è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale, il che vuoi dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo (nello stesso senso, Cass., sez. 2, n. 37532 del 2021; v. anche Cass., sez. 6 - 1, n. 34600 del 2021; Sez. 6 - 1, n. 34597 del 2021; da ultimo, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8710 del 2022). 2.1. Il motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di norme di legge, risulta correttamente formulato sotto il profilo della rubricazione ed esaurientemente svolto in punto di indicazione della errata ricognizione da parte della CTR delle norme giuridiche. Contrariamente a quanto opinato dalla società contribuente, il Comune non ha affatto prestato acquiescenza all’affermazione della CTR circa l’efficacia ex tunc della variazione catastale richiesta con la Docfa; al contrario, la censura, muovendo dall’opposto principio affermato in giurisprudenza, è tutta diretta a contestare tale ratio decidendi. 2.2. Con riferimento all’eccezione di giudicato, per quanto la contribuente abbia tempestivamente sollevato la stessa in sede di appello (come è desumibile dall’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza qui impugnata), la sentenza n. 9449/3/16 della stessa CTR Lazio è stata invocata dai giudici di seconde cure al solo fine di attestare che l’attribuzione della categoria E, in luogo di quella D, era stata definitivamente riconosciuta in sede giudiziale, all’esito del rifiuto opposto dall’Agenzia del Territorio alla richiesta di variazione avanzata dalla società, e non già per ricavarne la retroattività della variazione catastale in tal guisa conseguita. Tanto è vero che la CTR Lazio ne ricava la F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 conseguenza che “in conferente ogni discussione circa la corretta della categoria catastale da attribuire all’immobile, questo risulta accatastato in categoria E/3 sì da beneficiare dell’esenzione ICI ai sensi dell’art. 7 lett. b) DL.gs 504/1992”. E solo dopo aver reso questa affermazione si pone il problema dell’efficacia retroattiva o meno della detta variazione. D’altra parte, perché sia ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda (v. Cass.3895/2022, in motiv.). In ogni caso, fermo restando che non può ipotizzarsi un onere d’impugnazione da parte dell’ente di una pronuncia che non chiarisce affatto che vi sia una preclusione all’accertamento della categoria D per effetto del giudicato esterno, ciò non esclude che in sede di rinvio, sulla base di quanto già dedotto ed allegato nel giudizio di appello, la CTR potrà effettivamente accertare se sia opponibile l’invocato giudicato esterno. 3. Venendo all’esame del ricorso, il motivo è fondato. L’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lvo 504/1992 prevede l’esenzione dall’imposta per <<i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9>>. L’art. 5, comma 2, dPR citato stabilisce che <<per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigente all’1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con Dpr 131/86>>. Alla luce delle suindicate disposizioni, il regime fiscale degli immobili va parametrato alla classificazione catastale nell’anno di imposizione; sul F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 punto questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di ICI, la Data pubblicazione 27/05/2022 regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, è che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, a meno che non si tratti di errori materiali (Cass. 2017/20463, 25328/2010 15560/2009 e 18023/2004). In particolare, con riferimento alla causa oggettiva di esenzione, questa Corte ha precisato che <<per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 deve essere letto nel senso che l'esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, e che per il periodo in cui non sono stati ancora classificati, sono esenti da imposta se sussistono, per il medesimo periodo, i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate. Di contro, l'esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa da quelle indicate con le sigle da E/3 a E/9 ad iniziativa del contribuente, che non può, ai fini della suddetta esenzione, invocare in suo favore l'errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione>> (cfr. Cass. 24279/2019). Tali principi non trovano applicazione solo quando si tratti di modifiche dovute a "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente" (Cass. n. 18023/2004; Cass. n. 15560/2009, Cass. n. 25328/2010). Nel caso di specie può ritenersi pacifico che il complesso immobiliare oggetto dell’impugnato avviso di accertamento era classificato nell’anno di imposta di riferimento in categoria D/8 per effetto del classamento, ritenuto idoneo dall’Agenzia delle Entrate, effettuato dalla stessa contribuente con Docfa del 31/7/2009. Successivamente, in data 27/6/2012 la società C.A.R., come risulta dall’estratto catastale riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza nel corpo del ricorso, ha inteso variare nuovamente la classificazione del F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 30871/2020 Numero sezionale 4547/2022 Numero di raccolta generale 17258/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 compendio immobiliare, procedendo all’ampliamento, modificando la particella e attribuendo il classamento in E/8. Il successivo accatastamento in categoria E/8, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, non ha effetti retroattivi, non risultando che il precedente classamento fosse stato il frutto di un errore materiale. 4. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b