CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 15142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 21416-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato P difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] SIGNORE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via di [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] FACCENDI; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza G. Mazzini 27, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] NICOLAIS che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] CECCHELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 824/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ed n li A m int-ai-i (z-ri ICPDDP pArrpninT n ¼) MILA y II I l LI L- I I I I 1 11 V S.. A,UnIn CErCHELIL_A. L. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 824/18, del 6 aprile 2018, della Corte di Appello di Firenze, che - respingendone il gravame avverso la sentenZa n. 7L 8/ l , de! 2;3 luglio .2011, de! Tribunale di LL1CCa — ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dallo stesso proposta avverso [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, "BNL"). 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver radicato il giudizio risarcitorio, innanzi al Tribunale lucchese, in ragione del rilascio - a suo dire, inconsapevole - di una garanzia fideiussoria in fn. rn eli R M I Ul V MI I L, I rind i \-.\-.4 r-nwn V ti infatti cacccirri li cl-1- t- rn ii-n I fi rm n i n Il %A 911 Ll4 1.4A 1/4.41 1.014.A.4 II{.1 II I 11.1 Il I calce alla stessa da un funzionario dell'istituto di credito, [OSCURATO:PERSONA], essendo stato inserito il relativo modulo, "a scaletta", tra quelli relativi all'apertura del conto corrente di corrispondenza, aperto il 26 marzo 1997. Convenuti in giudizio l'Orsolini, nonché la BNL, ma quest'ultima "solo ai fini dell'art. 211 cod. proc. civ.", ovvero per la esibizione/produzione in giudizio di taluni documenti, il Morale, all'udienza del 16 luglio 2010, proponeva querela di falso in via incidentale avverso la fideiussione rilasciata a garanzia delle vi...melymd-§...,1 cnrieni-1 rlffie-intn Plent+rnment-t-nnit-hcs C n i- di C.ori II Vie I IV11 VII I 11 n—•111V ...ì l.'. UI Wanda. Con ordinanza depositata il 18 ottobre 2010, il giudice ammetteva la proposizione della querela di falso, della quale era, però, omessa la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, ex artt. 221, comma 4, e 71, comma 1, cod. proc. civ. Ciò nonostante, la causa veniva posta in decisione, dichiarandosi innrnmiccihiln In ne itnrrnIn nenr l'encici-ennn di i in nie Il e...1 V I I fnrrnni-nci in I LO 11%... I Vi %.1 V VI V. I Li, 1 I [OSCURATO:PERSONA] I Vi I i [OSCURATO:PERSONA] 1.11 EVI I I I Li L VVI Il i ragione della mancata opposizione al decreto ingiuntivo con il quale BNL aveva preteso il pagamento del proprio credito nascente dalla suddetta fideiussione. Esperito gravame dal Morale, per far valere la nullità della sentenza originata dalla mancata comunicazione, al Pubblico Ministero, dell'avvenuta autorizzazione alla proposizione della Luerela, affinché lo stesso potesse partecipare all'incidente di falso, il giudice di appello lo respingeva. Esito al quale perveniva sul rilievo che siffatta partecipazione sarebbe "richiesta quando il procedimento di falso abbia svolgimento e non quando, come nel caso di specie, ne venga dichiarata l'inammissibilità", ribadendo che, nella specie, si era formato un giudicato sul documento - la fideiussione - oggetto della querela di falso. 3. Avverso la pronuncia della Corte fiorentina ricorre per cassazione il Morale, sulla base - come detto - di due motivi. '2 1 rnn il nrin-In mni-iwn ..... IIIVLAVVI denunciata \,,iolazione falsa applicazione degli artt. 70, 158 e 221 cod. proc. civ. "nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa comunicazione della querela di falso al Pubblico Ministero". Reputa, infatti, il ricorrente che l'interpretazione dell'art. 221 e-nri nrt-te- nrrinnet-m n I nrirrr ri il eri irca n r- rIn riil tic n N.AJ %À • 1.11 LA L., • S... I V • , 1../ I M [OSCURATO:PERSONA] I F. I I I I I %I ylu \AI L. [OSCURATO:PERSONA] LA I V I t.A L/ territoriale, sia in palese contrasto con il contenuto della norma, che "non consente una valutazione ex post della necessità della partecipazione del Pubblico Ministero", nel prescrivere l'obbligatorio suo intervento, allorché, come nella specie, la proposizione della querela di falso sia stata autorizzata. '2 TI .....el•-•nr-trin rrte.+-Iter. rinene .iird-s-Pinmes C-. il e, f-51e. -sr.r.II.---N-7inr-tes ICJCI I I IC/L.I V U1/4.1 ICACI V IMIUL.IVI C11.9.J11%...ULIVI degli artt. 656 e 395, comma 1, n. 2), cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, come già quella del Tribunale, ha ritenuto inammissibile la querela per intervenuto giudicato sulla veridicità dell'atto impugnato di falso. Siffatta decisione, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto affermato da questa Corte. Si richiama, in particolare, quell'arresto secondo cui, se "il mancato o tardivo disconoscimento della scrittura privata dà luogo ad un riconoscimento tacito della stessa", resta, però, inteso che la "querela di falso invece, si pone SII di un piano diverso, in quanto presuppone proprio l'esistenza di un documento avente l'efficacia probatoria designata dal legislatore come «prova piena»", avendo "per oggetto la prova che la dichiarazione che appare proveniente dalla parte che l'ha sottoscritta, considerata separatamente dalla firma riconosciuta, non è stata in realtà effettuata; la querela di falso quindi tende a rimuovere la fede privilegiata che caratterizza la trn ,l- rnr crei-I- L L LA i LA 1...• I t V [OSCURATO:PERSONA] net-ci -7in S.. LA I t LA L ULA L. I rie-e, re neri i el-n LA I I L-. t IL. I LA L... 4 %.4-.1 li I i cchne i Ani I 'a t+ ...»•-• I 1..211 LA I 1.4 I t. • 2702 cod. civ." (è citata Cass. Sez. 2, sent. 23 dicembre 2014, n. 27353). Secondo il ricorrente, dunque, il mancato tempestivo disconoscimento - nel caso di specie - della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo "determina unicamente il riconoscimento tacito della scrittura stessa, avverso la quale potrà proporsi la querela di falso", posto che il disconoscimento "non si nnnn r-nrrIn ne-r-nri-nmnni-n di ni nnn li-rirnennti i r-nni enn=hile" 1...“../1111 n•.• I I 4.41.411. ,..11.1.1\..1....k.1 I &Mi I MILA 1111%....111.1 IIIIF 1.4911141.,111 • Siffatta conclusione, peraltro, sarebbe vieppiù corroborata dal fatto che, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. civ., il decreto ingiuntivo non opposto può sempre impugnarsi per revocazione, sicché deve escludersi che la mancata opposizione determini il formarsi del giudicato sull'autenticità dei documenti allegati dal ricorrente a sostegno della domanda monitoria. 4. L'Orsolini e la BNL, con distinti controricorsi, hanno resistito all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. 5. Ha fatto pervenire conclusioni scritte il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere l'accoglimento del primo motivo di ricorso, come dallo ci-neer nni rihniiit-n in i irlichn-ym mLI I i LI 4 4 I I %A \A Ll.1• 6. Hanno presentato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., entrambi i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati. 7.1. Il primo motivo è, infatti, fondato. 7.1.1. Nel procedere al suo scrutinio deve osservarsi, in via k..1111111lui Che la eeAt-4-inne-, I, da esso posta risult_a "inedita" nella giurisprudenza di questa Corte, mancando precedenti specifici in relazione alle conseguenze dell'omesso avviso, al Pubblico Ministero, della pendenza del procedimento incidentale di falso, una volta autorizzatone lo svolgimento. Ricostruendo, clunque, il quadro della giurisprudenza di legittimità in questo ambito, deve rilevarsi che essa si è limitata, sin qui, ad affermare che "l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli dall'articolo 72 cod. proc. civ., ma non postula anche che un ra nenrenenni-nni-ca nec ncenrch LI 1-0 11.0 S....) 1/4., I I LLI I I1.•.. di r, anl ricahhn nne- ri mnni-ea [OSCURATO:PERSONA] I I I %l LI [OSCURATO:PERSONA] I I l4 I I i I 1.... presente a tutte le udienze, ovvero prendere conclusioni orali o scritte" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254, Rv. 658445-01, nello stesso già Cass. Sez. 2, sent. 29 maggio 1976, n. 1948, Rv. 380758-01; Cass. Sez. 3, sent. 7 marzo 1984, n. 1593, Rv. 433665-01; Cass. Sez. 2, sent. 16 maggio 1990, n. 4236, Rv. 467203-01; Cass. Sez. 2, sent. 23 dicembre )00:3, n. 19797, Rv• 569187-01; r ass. 6-1, ord. 2 ottobre 2013, n. 22567, Rv. 627925-01). Questa Corte, dunque, ha inteso rimarcare che "l'intervento del p.m. nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, giacché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione; denunciata si V JI'. Il il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 29 ottobre 2018, n. 27402, Rv. 650938-01). 7.1.2. Da tali premesse, pertanto, deve farsi derivare la conseguenza - e, con essa, la fondatezza del presente motivo di ricorso - che l'omesso avviso della pendenza del procedimento di falso, ormai autorizzato, a prescindere dal suo esito, e dunque anche quando lo stesso si concluda con una declaratoria di inammissibilità, deve essere sempre sanzionato con la nullità del procedimento. re.nrue 4- le ncif-n 11/44 4.1 M, infatti, !a constatazione t-hen una esaurito il vaglio preliminare sull'ammissibilità dell'azione di falso, e dunque coinvolto nel procedimento "il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a teelare" (Cass. Sez. 2, sent. n. 27402 del 2018, cit.), non è possibileVondizionare - come, invece, sostengono gli odierni controricorrenti - le conseguenze derivanti dall'omesso avviso, in 1-nr-m i ri i rii / li r4 .4- 1-1/4..1 1111111 rIeI rtene•nt-1 i rei n rehn 4-1-s I I Li I ried rn V LAIll.1 LILA eN i r-v-I n FI lil.N.A..11111n...111-1J, 4- r. \AGII l...21LAJ 1-11 I..JIIIIL.[OSCURATO:PERSONA] stesso. Ciò, infatti, equivarrebbe a far dipendere, per così dire "secundum eventum litis", la tutela di quell'interesse pubblico, che costituisce, come si è detto, il titolo di legittimazione dell'intervento del P.M. 7.1.3. Né, in senso contrario all'accoglimento del presente motivo di ricorso, potrebbe addursi la circostanza che l'odierno ricorrente non abbia lamentato siffatta nullità già in primo grado (o meglio, durante il corso del relativo giudizio), avendolo fatto solo con l'atto di appello. Tale possibilità, infatti, gli era assicurata dall'art. 158 cod. proc. civ., norma che, nel qualificare insanabile la nullità per inosservanza dell'obbligo di assicurare l'intervento del RM., la configura come deducibile con i mezzi di impugnazione, così ammettendo che essa possa essere sollevata (o rilevata dal giudice "ex officio") anche da chi, nel giudizio che ha portato alla decisione, non l'abbia già fatta V CJIl-.1 7.2. All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue (oltre all'assorbimento del secondo) la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. DAL, La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. Così de.ciso in Roma, all'esito di pubblica udienza de.11a Sezione Terz