CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 22214/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8167/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Altamura V.le Martiri 1799 n.140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2154/2021 depositata il22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia in esame, introdotta nell’agosto 2015 davanti al Tribunale di Bari, ha ad oggetto la domanda ex artt. 221 e segg. cpc proposta in via principale da [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere la dichiarazione di falsità del decreto di nominarelativo alla partecipazione del prof. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del docente di religione assente prof. [OSCURATO:PERSONA], allo scrutinio finale di cui al Consiglio di Classe n. 3 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] “Cagnazzi” di Altamura, relativoalla classe ex V ginnasio, dell’anno scolastico 2012-2013, in esito al quale l’alunno [OSCURATO:PERSONA] non è stato ammesso alla classe successiva.L’attore nel luglio 2013 ha presentato, con esito sfavorevole, reclamo “interno” avverso il provvedimento di non ammissione alla classe successiva e nell’agosto 2013 ha proposto ricorso al Tar di Bari, denunciando –fra l’altro –l’irregolare costituzione del consiglio di classe, in quanto la delega rilasciata al prof. Cornacchia, ai fini della sostituzione del docente assente, non risulta(va) da apposito provvedimento scritto inserito nel verbale, chiedendo l’accoglimento del ricorso con l’emissione delle statuizioni consequenziali.. Il TAR con decreto n. 850/2018, pubblicato il 7.6.2018, ha sospeso ex art.77 cpa la decisione in attesa dell’esito della querela di falso proposta dal ricorrente. Con sentenza n. 780/2019, pubblicata il 9.1.2019, il giudice di primo grado ha ritenuto sfornito di prova l’assunto attoreo della formazione postuma del provvedimento di nomina; pertanto il Tribunale di Bari ha respinto la querela di falso ed ha condannato l’attore al pagamento della pena pecuniaria e delle spese processuali, nonché di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc, ravvisando il carattere di temerarietà e di abuso del processo nell’iniziativa giudiziaria intrapresa, e poi pervicacemente coltivata da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 780/2019, pubblicata il 9.1.2019 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e del [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] “Cagnazzi” di Altamura, in persona del Dirigente p.t., affidato a dieci censure, reiterando le conclusioni rassegnate al Tribunale, preordinate al conseguimento della pronuncia di falsità del decreto di nomina/delega del prof. [OSCURATO:PERSONA]. Al gravame ha resistito il Miur, che ne ha chiesto la reiezione con la condanna dell’appellante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da pronunciarsi anche in sede impugnatoria. La Corte di Appello di Bari accolse parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pose nel nulla la condanna dell’attore al pagamento della somma di € 2.417,50 equitativamente determinata dal Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 96 co. 3 cpc confermando nel resto la sentenza appellata e respingendo la domanda di querela di falso. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivi , illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] è costituito al solo fine di partecipare all’’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, rubricato sub A, il ricorrente denuncia la nullità dell’impugnata sentenza, con riferimento al mancato intervento obbligatorio del P.M. nel giudizio di appello, e comunque, subordinatamente, alla mancata comunicazione della relativa pendenza del giudizio, e delle relative udienze svolte non in presenza,ma in via telematica.Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 70 n. 5) c.p.c. (intervento del P.M. a pena di nullità)e art. 221 co. 3 c.p.c. (obbligo di intervento del P.M. nei giudizi per querela di falso). Con il secondo motivo di ricorso indicato sotto B articolato in quattro sottomotivi il ricorrente censura: B.1) Con riferimento alla necessità della forma scritta del decreto di nomina del prof. Cornacchia, e della sua formalizzazione solo precedentemente alla data in cui si è tenuto il consiglio di classe cui si riferiva, dell’accettazione da parte del professore interessato, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n.3 cpc:-con riferimento alla non trattabilità nel presente giudizio di querela di falso ex art. 221 c.p.c. di ogni questione relativa alla eventuale necessità o meno della forma scritta del detto decreto di nomina del prof. Cornacchia, degli artt. 221 c.p.c. e 2700 c.c.-con riferimento alla forma scritta imposta agli atti amministrativi, omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc. B2) Con riferimento alla contestazione del protocollo elettronico ed in ordine alla sua presunta inviolabilità, omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n. 3 cpc, in ordine all’art. 2697 c.c (onere della prova); B.3) Con riferimento alla eventuale sussistenza di un falso innocuo e alla c.d. “immutatio veri”, nonchè al procedimento penale n. 13629/2013 RGNR Procura Bari.contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n.3 cpc, in ordine agli artt. 221 e ss c.p.c. e art. 414 c.p.p.-nonchè, in ordine alla non trattabilità nel presente giudizio di querela di falso ex art.221 c.p.c. di ogni questione relativa alla “mutatio veri”, viola zione degli artt. 221 c.p.c. e 2700 c.c.; B.4) Con riferimento all’interesse alla pronunzia sulla querela di falso e alla non trattabilità nel presente giudizio di querela di falso ex art. 221 c.p.c. di ogni questione valutativa in ordine alla rilevanza, utilità ed effetti nel merito del documento impugnato di falso eccepito in sede amministrativa davanti al TAR ed il cui giudizio è sospeso in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio civile di querela di falso,violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n. 3 cpc, in ordine agli artt. 221 e ss c.p.c. e 2700 c.c.. Con il terzo motivo indicato sotto C articolato in tre sottomotivi il ricorrente denuncia: C.1) Con riferimento alla omessa ingiustificata considerazione da parte del giudicante di ogni elemento probatorio prodotto dal querelante appellante.Violazione dell’art. 115 cpc (sulle prove proposte dalle parti e non poste a fondamento della decisione).Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa, carente e contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360 n. 5cpc., in ordine ai fatti ed elementi probatori tutti prodotti dal querelante e non esaminati né valutati dal giudicante, e specificatamente:a) sulla registrazione della conversazione telefonica intercorsa con il Prof. [OSCURATO:PERSONA] (all. 8 e 9, fasc. di parte primo grado);b) sullo stralcio della relazione dei Carabinieri relativo alle sommarieinformazioni rese dal Prof. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del proc.penale iscritto al n. 13629/2013 RGNR (all. 10);c) nonché sulla Nota del 21/08/2013 del [OSCURATO:PERSONA] dirigetto del Reclamo (all. 7). C.2) In ordine alla contestazione del protocollo elettronico e sulla sua presunta inviolabilità, omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc, che per Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n. 3 cpc, in ordineall’art. 2697 c.c (onere della prova) (e da dove si evince l’assolutainutilizzabilità ed ininfluenza di un protocollo apposto non elettronicamente ma manualmente con la penna; C3) Con riferimento alla omessa valutazione della testimonianza del prof.Cornacchia e del contegno delle parti stesse nel processo.Violazione dell’art. 116 cpc (sulla valutazione delle prove); Omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc.-Con riferimento al mancato accesso alla valutazione dei fatti ed elementi probatori anche a mezzo di presunzioni ex art. 2727 c.c..Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n.3 cpc, con riferimento agli artt. 2727 c.c. (sulle presunzioni) oltre che dell’articolo 221 c.p.c., comma 2 D) Con il quarto motivo di ricorso indicatoè stato impugnativamente richiesto,invia subordinata e nel solo e pur denegato caso di rigetto della querela di falso, la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizioViolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 92 cp.c. - Omessa e/o carente motivazione, di cui all’art. 360 n. 5 cpc. Il primo motivo di ricorso (partecipazione P.M.) è infondato. L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire (comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa (Cass. 12254/2020; Cass. 15142/2022, secondo cui solo l’omessa comunicazione al P.M. della pendenza del procedimento ne determina la nullità). I motivi da due ad otto ‒ che si possono esaminare congiuntamente ‒ sono in parte inammissibili, sia perché contengono una mescolanza di motivi, confusamente dedotti, sia perchè non sono del tutto aderenti alle rationes decidendi, sia perché sono ampiamente meritali. In parte le censure sono altresì infondate, poichè si pongono in contrasto con i principi in materia affermati più volte da questa Corte. In particolare, va premesso che, come correttamente evidenziato dal giudice dimerito , l'onere della provanel giudizio di querela di falso incombe su chi afferma la falsità del documento e non certo su chi resiste in giudizio, onde è evidente che l'assenza di prova circa la veridicità delle allegazioni di parte appellante non può che andare a detrimento dellastessa. L’odierno appellante censura l’operato delle Amministrazioni resistenti in ordine all'asserita illegittima costituzione del consiglio di classe, stante l’assenza di delega rilasciata in forma scritta al prof. Cornacchia, onde procedere alla sostituzione del prof. Lopane. Tuttavia la costituzione del consiglio di classe risulta pienamente regolare, atteso che il prof. Cornacchia ha legittimamente partecipato al su indicato consiglio su delega “conferitagli dal [OSCURATO:PERSONA] vie brevi e per tempo, una volta raccolta la sua disponibilità, con espressa riserva di formalizzazione dell'atto non appena possibile”. Invero, la delega conferita al docente in sostituzione risulta regolarmente assunta a protocollo dell'Istituto tramite il sistema di protocollazione elettronico, per sua natura inalterabile, e reca la data dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] (medesima data del Consiglio di Classe). Il giudice di appello ha correttamente rilevato l’inammissibilità della querela di falso della delega al professore di religione supplente, in assenza del titolare, trattandosi di atto interno all’amministrazione scolastica, privo di valenza certificativa, e del tutto conforme alla realtà dei fatti ‒ quindi carente del presupposto della querela di falso, costituito dall’immutatio veri ‒ avendo il professore delegato effettivamente partecipato al consiglio, sottoscrivendo il relativo verbale. Orbene, costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni (Cass.S.U. 215/1999; Cass. 18757/2017; Cass. 19032/2021). Certamente tale funzione certificativa difetta in un atto interno, posto in essere al solo fine di consentire la composizione del collegio per le decisioni scolastiche da adottare in via di urgenza, per l’assenza del titolare della materia. E’, poi, indubitabile che ‒ contrariamente all’assunto del ricorrente, e come ha invece correttamente ritenuto la Corte territoriale ‒ nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass.2126/2019). Prova che la Corte ‒ con valutazione di merito incensurabile ‒ ha ritenuto del tutto assente, alla stregua dell’istruttoria espletata.I giudici di merito hanno, invero,accertato la carenza della prova del falso civile sia per carente determinazione dello scopo (non chiaramente esplicitato nel corso del giudizio di primo grado) in vista del quale l’istanza ex art. 221cpc è stata proposta, non avendo l’attore neppure dedotto in che modo il risultato della verifica della presunta falsità da parte del giudice ordinario, attraverso l’invocata pronunzia di neutralizzazione degli effetti del documento nella parte relativa alla sua asserita retrodatazione, possa influire, con un ragionevole grado di decisività, sulla favorevole definizione della controversia amministrativa pendente davanti al Tar ed ora sospesa. Il nono motivo (spese) è infondato, avendo la Corte d’appello fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto e la sentenza impugnata è meritevole di conferma. Nulla per le spese in q uanto l’Avvocatura si è costituita solo al fine di partecipare all’udienza di discussione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti