CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2024
Cassazione n. 26037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n.146 di Roma, in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGianluca Marmorato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3921/2024depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026Technoarc s.r.l. aveva proposto ricorso per revocazione ex art.395 n.4c.p.c. avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Roma che, nelcontenzioso tra la società e il [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA].146 in Roma, l’aveva condannata al pagamento di € 70.295,61 oltreaccessori, imputandole le spese di lite dei due gradi e le spese di CTU.La controversia era sorta a seguito del ricorso monitorio proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ottenere il pagamento di € 131.788,98, a titolo disaldo per lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale acarico del [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto opposizione al decretoingiuntivo ottenuto dalla società. All’esito dell’istruttoria esperita ilTribunale di Roma aveva parzialmente accolto l’opposizione, riconoscendoa favore di [OSCURATO:SOCIETA]. il minor importo di € 75.592,00 -oltreaccessori-.La Corte d’Appello di Roma, adita in sede di impugnazione dalCondominio, aveva riformato la sentenza di primo grado (nel frattempoportata ad esecuzione per il minor importo di € 40.000,00, a seguito delparziale accoglimento dell’inibitoria richiesta ex art.283 c.p.c. dalCondominio), condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alCondominio di via [OSCURATO:PERSONA] n.146 l’importo, ritenutopagato ma non dovuto, di € 70.295,61.La società ricorrente aveva quindi proposto impugnazione perrevocazione nei confronti della sentenza d’appello, individuando l’errore difatto commesso dalla Corte d’Appello nell’errata imputazione di somme,sia in relazione all’ammontare del quantum dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al concluso contratto di appalto e ai lavori extracontratto, sia inrelazione al quantum effettivamente percepito dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]per i pagamenti effettuati dall’appaltatore.[OSCURATO:PERSONA] si era costituito chiedendo il rigetto dell’impugnazione.La Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorsoper revocazione sulle seguenti considerazioni:Numero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026-secondo [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte d’Appello aveva nella sentenzaimpugnata errato in fatto perché: § il valore dei lavori era stato indicato in€ 290.248,00, come da capitolato, e in € 31.528,29 per lavoriextracontratto, a fronte del pagamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA],dell’importo di € 392.071,89, senza considerare che l’importo dovutoall’impresa era stato quantificato al netto dell’IVA, mentre l’importopagato dal [OSCURATO:PERSONA] comprendeva l’IVA al 10%; § gli importiasseritamente versati dal [OSCURATO:PERSONA] non erano stati quantificati al nettodelle ritenute a garanzia (pari al 10% del contratto di appalto) e, diconseguenza, non si era tenuto conto che quanto effettivamente percepitoda [OSCURATO:SOCIETA]. era stato pari a € 356.372,62; § era stataerroneamente determinata anche la somma complessivamente dovuta allasocietà appaltatrice, che era in realtà pari a € 344.018,40, oltre ai lavoriextracontratto per € 31.528,28, e oltre all’IVA al 10%, per totali €413.101,35; § sarebbe stata pertanto [OSCURATO:SOCIETA]. ad essere creditriceper € 56.728,73; § dagli errori evidenziati la ricorrente aveva individuatouna radicale e insanabile contrapposizione tra due divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, costituite l’una da quella risultantedalla sentenza del Giudice e l’altra da quello che si ricava univocamentedagli atti e dai documenti di causa ;-la domanda di revocazione doveva essere dichiarata inammissibile:nella sentenza impugnata il Collegio aveva ritenuto che l’ammontare delcorrispettivo di appalto fosse stato contrattualmente concordato in mododiverso da quanto approvato in assemblea ed aveva proceduto adeffettuare i calcoli in base agli accertamenti e alle conclusioni del CTU; nonemergeva direttamente dagli atti, con assoluta immediatezza e semplice econcreta rilevabilità, il diverso calcolo asseritamente esatto, che avrebbedovuto piuttosto essere oggetto di un nuovo esame degli atti, deidocumenti e delle risultanze della CTU; la deduzione del [OSCURATO:PERSONA],secondo cui l’importo pagato in più sarebbe stato di € 48.382,85, quindiNumero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026inferiore al riconosciuto con la sentenza impugnata, non comportava unadiversa conclusione in ragione del fatto che è stato invocato un erroredi fatto non sussistente e l’impugnazione, per quanto esplicitato, vadichiarata inammissibile .[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n.146 ha depositatocontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerataai sensi dell’art.380 bis c.p.c., che è stata opposta da [OSCURATO:SOCIETA]. laquale ha insistito perché il ricorso sia deciso; la ricorrente e ilcontroricorrente hanno depositato memorie illustrative in termini perl’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione.[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la nullità della sentenza impugnata percarenza assoluta di motivazione in ordine ai tre palesi errori di fatto,costituiti: - 1) dal mancato conteggio dell’IVA sulle somme dovute – 2)dalla erronea entità effettiva dei pagamenti, corrisposti realmente dalCondominio all’appaltatrice - 3) dal mancato svincolo delle trattenute agaranzia, praticate dal [OSCURATO:PERSONA] in misura pari al 10% sugli importiversati alla [OSCURATO:SOCIETA], tutti apoditticamente ritenuti, in violazionedell’art. 395 comma 1 n. 4 del codice di rito, “valutazioni di diritto” e cometali non considerati come causa di revocazione con motivazione apparente(art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.) .Rileva la ricorrente di aver evidenziato i tre errori percettivi riassunti inpremessa e, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello diRoma, l’esame degli stessi non avrebbe comportato alcuna complessal’esistenza. Ed infatti: l’omessa considerazione dell’IVA, dovuta per leggesui lavori nella misura del 10%, sarebbe emersa immediatamente dallaNumero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026lettura della sentenza di cui era stata chiesta la revocazione, che non neavrebbe dato conto; anche l’indicazione dell’ammontare delle sommecorrisposte dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata nella sentenza d’appelloevidentemente e percepibilmente errata, perché non avrebbe tenuto contodelle ritenute di garanzia pacificamente effettuate; il terzo errore sarebbestato rappresentato dal mancato svincolo delle trattenute di garanziapraticate dal [OSCURATO:PERSONA], il cui importo sarebbe emerso univocamentedall’indicazione contenuta nell’ultimo SAL a firma del direttore dei lavori e,pertanto, la sua entità oggettiva non può essere genericamentecontestata senza specifiche argomentazioni contrarie o con conteggiteorici effettuati su importi che vengono oggi corretti . [OSCURATO:SOCIETA]afferma che, sommando i subtotali ottenuti correggendo i tre evidentierrori di calcolo commessi si sarebbe ottenuto un credito residuo a favoredell’impresa di € 41.959,61 (€ 321.776,29 quale importo lavori; €32.177,62 quale IVA sullo stesso; € 44.378,33 quali trattenute ingaranzia, per un totale di € 398.332,24. Da questo avrebbe dovuto esseredetratto solo l’importo effettivamente pagato dal [OSCURATO:PERSONA], pari a €356.372,63). A fronte dei precisi rilievi della società ricorrente, la Corted’Appello, quale Giudice della revocazione, non avrebbe assolutamentemotivato la sua decisione di inammissibilità che sarebbe, pertanto, dadichiarare nulla.Il motivo è infondato.Si premette che, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteNumero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione -così Cass. SU n.8053/2014, alla quale si sonounanimemente conformate le pronunce successive: v. tra le tante, Sez. U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.13977 del 23/05/2019; Cass. a SU n.2767/2023, in motivazione).Vertendosi in materia di revocazione ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., ilcompito del Giudice dell’impugnazione era prima di tutto quello diverificare se ricorressero, in concreto, gli errori di fatto prospettati daTechnoarc s.r.l. e se detti errori, in tesi riscontrabili, fossero erroripercettivi e avessero la connotazione richiesta dalla norma richiamata:cioè se risultassero con evidenza dagli atti e documenti di causa, se nonfossero relativi ad un punto controverso sul quale la sentenza avessedovuto pronunciare e se fossero stati determinanti (ognunoautonomamente) per la decisione.Ciò perché, per la giurisprudenza di legittimità consolidata, l’errorerevocatorio deve prima di tutto consistere in un errore di percezione o inuna mera svista materiale, che abbia indotto il Giudice a ritenere, in baseall’evidenza degli atti e documenti di causa e senza la necessità di alcunaincontestabilmente escluso o inesistente un fatto invece pacificamenteaccertato -in sostanza, la realtà desumibile dalla sentenza deve esserefrutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio derivantedall'apprezzamento delle risultanze processuali, e la realtà risultante dagliNumero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026n.7435/2023-. Le indicazioni enucleabili dalle pronunce di legittimitàrelative all’impugnazione ex art.395 co 1 n.4 c.p.c. offrono infattiun’interpretazione univoca della norma, conforme ai rilievi che precedono,precisandosi che “L'errore di fatto, quale motivo di revocazione dellasentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsapercezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al … giudizio,concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergentidirettamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplicee concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine allavalutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il viziocon il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle proveraccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibilenon già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio” –così Cass. n.8828/2017; cfr. anche Cass. n.26890/2019; Cass.n.2236/2022-.Detto errore di percezione, incidente sulla decisione, non deveriguardare un punto controverso oggetto della decisione, escludente di persé l’errore revocatorio: su che cosa debba intendersi per puntocontroverso è intervenuta specificamente la Corte di Cassazione con lasentenza n.14929/2018, affermando che “L'inammissibilità dellarevocazione delle decisioni, anche della Corte di Cassazione, ai sensidell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbiacostituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove sudetto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbianodato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale lapronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, maassume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale alrimedio revocatorio” (nel caso di specie la Corte aveva precisato noncostituire un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto alNumero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026quale una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controlloofficiosi da parte del giudice) –in senso conforme, tra le tante, Cass.n.27622/2018; Cass 27897/2024-.Ora, se si esamina la sentenza impugnata alla luce delle indicazioniche precedono, si deve rilevare che la Corte d’Appello ha evidenziato le trecircostanze di fatto poste dalla società ricorrente a fondamento del ricorsoper revocazione -cfr. la sentenza impugnata, a pag.3- e, esaminandolepartitamente, ha ritenuto che nessuna di esse potesse rientrarenell’ambito dell’errore percettivo, che -si ripete- è il solo rilevante ai finidell’art.395 n.4 c.p.c. e che la Corte di merito ha tratteggiato nel suocontenuto teorico facendo opportuno riferimento alla giurisprudenza dilegittimità formatasi sull’errore di fatto revocatorio.Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte d’Appello di Roma ha dauna parte correttamente individuato la definizione di errore di fattorevocatorio emergente dalle pronunce di legittimità, dall’altra ha datoconto delle ragioni per le quali non lo ha ritenuto in concreto riscontrabile,secondo un percorso logico che ha preso in esame tutte e tre lecircostanze di fatto di cui la ricorrente lamenta l’omessa/errataconsiderazione per escluderne un’immediata percettività, all’esito di unmero confronto tra il contenuto della sentenza oggetto della domanda direvocazione e la documentazione da cui sarebbero dovuti emergere i fattidiversi e decisivi, rilevando, in particolare, come la percezione degli erroriprospettati avrebbe invece richiesto una rivalutazione del complesso delladocumentazione richiamata -comprensiva delle risultanze della consulenzatecnica d’ufficio-, da porre a confronto con la decisione sul punto.Non è pertanto riscontrabile alcuna omissione o apparenza dimotivazione, perché la Corte d’Appello di Roma ha espresso in modoeffettivo e logicamente coerente le ragioni della formazione del proprioconvincimento, nel pieno rispetto dell’obbligo argomentativo richiestodall’art.132 co 2 n.4 c.p.c. e della garanzia del minimoNumero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026costituzionale giustificativo enucleabile dall’art.111 Cost.: ne consegueche, attraverso l’articolazione del motivo di critica proposto, Technoarcs.r.l. vorrebbe più propriamente ottenere dalla Corte una rivalutazione,inammissibile in sede di legittimità, dell’attività di vaglio meritale delricorso ex art.395 n.4 c.p.c. effettuata dalla Corte d’Appello di Roma, conun diverso esito, a sé favorevole, quanto alla sussistenza dei presuppostidi ammissibilità giustificanti la fase rescindente della sentenza d’appelloimpugnata per revocazione e, quindi, la necessità della successiva faserescissoria.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA].146, in Roma, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in €6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva eNumero registro generale 26585/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 26037/2026Data pubblicazione 01/10/2026cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 96c.p.c., al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via CirconvallazioneOstiense n.146 in Roma, di una somma ulteriore, pari ad € 6.500,00,nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA].Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/09/2026.Il PresidenteMauro Mocci