CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 dicembre 2019
Cassazione n. 02236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APLA- , 22 ORDINANZA sul ricorso 16459/20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1A CORNELIA, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, P.zza E.Callistio 22„ presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - intimato - avverso ordinanza n. 31665/2019 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 4/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIAIOFRIDA. FATI] [OSCURATO:PERSONA] La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 31665/2019 depositata il 4/12/2019, - in controversia concernente opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e dai fideiussori Paolo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina, con il quale si era loro ingiunto loro di pagare alla Banca di Roma spa, cui poi C"'s, era subentrata [OSCURATO:PERSONA] J.V. srl, il pagamento di somma a titolo di saldo debitorio di un rapporto di conto corrente, - ha respinto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando i debitori opponenti in solido al pagamento di somma maggiore (C 136.993,53) di quella riconosciuta come dovuta in primo grado. In particolare, i giudici di legittimità, in ordine alla reiterata eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] J.V. srl, respinta in appello, hanno respinto il relativo primo motivo, sostenendo che, dall'esame della documentazione in atti, attività consentita essendo dedotta una questione processuale, emergeva la cessione in blocco, pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] n. 194/1999, dei crediti della Banca di Roma spa alla [OSCURATO:PERSONA] spa, la quale, con contratto c.d. di servicing, aveva conferito l'incarico alla stessa Banca di Roma, poi Capitalia spa, di svolgere attività di amministrazione, gestione incasso e recupero dei crediti, anche con delega ad altro soggetto, nella specie individuato in Capitalia service J.V. srl (poi Augustus SPV srl, la quale aveva conferito mandato a [OSCURATO:PERSONA] spa), come da procura notarile del 2004. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione, notificato il 28/6/2020 - 177/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa (già Centrale attività Finanziarie spa), in qualità di mandataria di Augustus SPV srl, già [OSCURATO:PERSONA] J.V (che resiste con controricorso, notificato il 29/7/2020). E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ricorrenti lamentano: a) con un primo motivo, l'errore revocatorio posto in essere da questa Corte, in punto di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Capitalia per non essersi la Corte di legittimità avveduta che difettava la prova del contratto di servicing, essendosi prodotto solo estratto della [OSCURATO:PERSONA], contenente la pubblicazione della cessione in blocco da Banca di Roma a [OSCURATO:PERSONA], nel giugno 1999, di crediti in sofferenza, dal 31/12/1989 al 1/7/1998, come il credito della [OSCURATO:PERSONA] srl, ed una procura in cui la «SPV» conferiva mandato Ric. 2020 n. 16459 sez. MI - ud. 14-12-2021 -2- alla Servicer per il recupero dello specifico credito, mancando la prova in atti del contestato «rapporto tra la banca e la SPV»; b) con il secondo motivo, in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso attinente a vizio di motivazione sulla «prova dell'avvenuta surrogazione dei fideiussori nei diritti di pegno del creditore », laddove nella specie difettavano documenti originali rappresentativi di merci, documenti giustificativi del conto corrente speciale dedicato alle anticipazioni asseritamente effettuate dalla banca; c) con un terzo motivo, l'errore revocatorio commesso da questa Corte nella declaratoria di inammissibilità di ulteriore motivo di impugnazione, concernente vizio ex art.360 n. 5 c.p.c. della sentenza d'appello per mancato esame di documenti decisivi emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio, da cui sarebbe derivato errore nell'effettuare i conteggi dei saldi dei conti correnti; d) con il quarto motivo, ulteriore falsa percezione posta in essere da questa Corte, nell'esame, respinto del quarto motivo di ricorso, sulla questione di diritto rappresentata dall'onere probatorio a carico delle parti nella controversia su rapporto di conto corrente bancario, avendo questa Corte, nella decisione in questa sede impugnata, rilevato che la mancata produzione degli estratti conto non poteva determinare il riconoscimento di un saldo attivo per il cliente fondato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alla banca, difformemente da quanto ritenuto in altri precedenti giurisprudenziali dello stesso giudice di legittimità. 2. Anche a volere superare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente per mancata formulazione di specifici motivi di ricorso, contenenti il richiamo alle norme violate, nella considerazione che, nella specie, si verte chiaramente in tema di ricorso per revocazione ex art.395 n. 4 c.p.c., il ricorso è inammissibile nel merito. 3. Invero, l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di Ric. 2020 n. 16459 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -3- quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali». Questa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice de/fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020). 4. Orbene, la prima censura è inammissibile, in quanto si deduce, in realtà, con la doglianza un'erronea valutazione delle risultanze documentali in ordine all'eccepita carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] J.V., sulla base dell'asserita mancanza di prova del rapporto che legava la cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA] a Capitalia, incaricata per la gestione dei crediti, in forza di contratto di servicing o di gestione dei crediti in sofferenza, e delegante, a sua volta, la materiale gestione a Ca pita lia service J.V.. Invero, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. 26890/2019; cass.20635/2017). Ric. 2020 n. 16459 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -4- Nella specie, non costituisce vizio revocatorio l'errata lettura del contenuto del contratto c.d. servicing, che secondo la ricorrente, in realtà, sarebbe «mancante nel carteggio processuale», o meglio della «procura che dalla società veicolo di cartolarizzazione (SPV) è stata conferita alla società incaricata di riscuotere il credito (Servicer)» e dello stesso contratto di cessione in blocco ex art.58 TUB, in quanto fatti oggetto di controversia e implicanti un'attività di valutazione del giudice. In ogni caso, il motivo risulta inammissibile anche per difetto di autosufficienza, in quanto: a) le ricorrenti si limitano, inizialmente, a pag. 4 del ricorso, ad affermare, del tutto genericamente, che «come da documentazione in atti ...è stato perfettamente mancante nel carteggio processuale il relativo contratto di servicing, assenza non rilevata nell'ordinanza de qua», e poi, nella successiva pag 5, a rilevare, invece, che la prova della titolarità del credito in capo alla società Servicer non è stata «sufficiente», essendosi prodotti solo estratto della [OSCURATO:PERSONA], attestante la cessione in blocco dei crediti deteriorati «tra la banca e la SPV», ed una procura «in cui la SPV conferisce mandato alla Servicer per il recupero dello specifico credito»; b) inoltre, successivamente, a pag.6, le ricorrenti affermano che la «falsa percezione» del giudice, oggetto del presente giudizio per revocazione, avrebbe riguardato la stessa individuazione del rapporto contestato, non quello tra la società veicolo di cartolarizzazione (SPV) e la società incaricata di riscuotere il credito (Servicing), oggetto del contratto di Servicing, ma quello «tra la banca e la SPV», in quanto la copia della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sufficiente, come invece ritenuto nell'ordinanza impugnata, a dimostrare «l'avvenuta cessione di quello specifico credito». Risulta, comunque, evidente che ciò che si contesta non è una falsa percezione della realtà, intesa come svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato «ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato» e che presuppone «l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa» (Cass. SU 31032/2019), ma un errore che coinvolge proprio l'attività valutativa del giudice su di un punto controverso oggetto della decisione, oltretutto sin dalle fasi di merito, - vale a dire la legittimazione attiva dell'allora [OSCURATO:PERSONA] J.V. e quindi l'originaria cessione del credito oggetto di causa da Banca di Roma a [OSCURATO:PERSONA], per effetto della inclusione dello stesso Ric. 2020 n. 16459 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -5- nell'operazione di cessione in blocco ex art.58 T.U.B.- sul quale erano emerse posizioni contrapposte tra le parti che avevano dato luogo ad una discussione in corso di causa, e la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico ; si impugna, in sostanza, la decisione di questa Corte in quanto conseguenza di un'asserita «errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali» e non di una loro inesatta percezione (Cass. SU 13181/2013; Cass.10184/2018 ). La doglianza risulta pertanto inammissibile. 5. Anche il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni. Questa Corte, nell'ordinanza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quali i ricorrenti lamentavano «di non essersi potuti surrogare nel diritto di pegno vantato dalla Banca nei confronti del debitore principale sui titoli rappresentativi di merci, consistenti nei certificati di immatricolazione delle autovetture, per fatto del creditore, per non essersi la banca procurata gli originali dei documenti degli autoveicoli costituiti in garanzia, bensì delle mere fotocopie», contestando la valutazione del giudice d'appello, che aveva ritenuto mancante «la prova dei beni dati in garanzia alla banca, sul rilievo della genericità dell'affermazione del CTU circa i beni in garanzia, affermazione che non si fondava sulle dichiarazioni ricevute dallo stesso consulente, ma sull'esame dei documenti». La doglianza è stata ritenuta, nell'ordinanza impugnata per revocazione, inammissibile sia perché implicante «censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito», sia perché l'omesso esame circa un fatto decisivo concernente la prova sull'avvenuta surrogazione del fideiussore nei diritti di pegno del creditore non ricorreva, atteso che l'esame, viceversa, era stato regolarmente effettuato dalla sentenza impugnata con esito sfavorevole alle ragioni dei ricorrenti. Trattasi, all'evidenza, di attività valutativa non integrante errore revocatorio. 6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto concernente la declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza o specificità (non avendo precisato i ricorrenti quali documenti decisivi esaminati dal consulente tecnico non sarebbero stati oggetto di analisi da parte della Corte d'appello) . Invero, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso Ric. 2020 n. 16459 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -6- è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass.10466/2011; Cass. 3760/2018). Le Sezioni Unite (Cass. 31032/2019) da ultimo hanno ribadito che, mentre «è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso», deve escludersi il vizio revocatorio «tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura de/punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». 7. L'ultimo motivo è parimenti inammissibile, avente ad oggetto non un errore percettivo fattuale ma la soluzione, asseritamente erronea, di questione attinente all'onere della prova nelle controversie tra correntista e banca, a seconda del ruolo rispettivamente rivestito di attore e convenuto, trattandosi al più di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. 8.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le parti ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 5.500,00, a titolo di compensi, ed Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali , nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da