CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10431/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza della Corte di cassazione ex art. 391-bisc.p.c. -Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]AC Cron. R.G.N. 16667/2024 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritto al N. 16 667 /202 4 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, Via le [OSCURATO:PERSONA] n. 269, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procurain calce al ricors o , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s . p . a ., in persona de i legal i rappresentant i pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 318, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procuraallegata a l controricors o , domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t i e dife s i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti -controricorrenti - N. 16667/24R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la ordinanza del la Corte di cassazione recante il n. 17119 /20 2 4 e pubblicata in data 20.6.2024; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 12.2.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per essere stato indagato per ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., per la negoziazione di quattro assegni non trasferibili “emessi a sua insaputa e a sua insaputa a lui intestati”, incassati da terzi presso una filiale del predetto istituto di credito, dopo essere stati accreditati sui conti intestati a Stefano e [OSCURATO:PERSONA], correntisti della Banca. Quest’ultima chiamò in giudizio Antonio e [OSCURATO:PERSONA], titolari dei conti su cui erano stati negoziati detti assegni, nonché [OSCURATO:PERSONA], che aveva materialmente apposto le firme di girata apparentemente riferibili al Maselli. Con sentenza del 4.9.2015 n. 11267, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la condotta della banca e i danni reclamati. La sentenza fu appellata dal Maselli e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 621, rigettòil gravame. La Corte partenopea ritenne pacifico che i quattro assegni fossero stati negoziati dai Capriello presso la [OSCURATO:PERSONA] sui conti correnti accesi da costoro, anche se muniti di clausola di non trasferibilità sulla base di firme di girata apparentemente riferibili al Maselli,da questi disconosciute, che N. 16667/24R.G. si era accertato essere state apposte da tale [OSCURATO:PERSONA], che era in possesso anche di fotocopie di un documento d'identità del Maselli; ritenne però la Corte che la ragione del coinvolgimento del Maselli nella indicata indagine penale non fosse quelladell'illegittimo incasso di quei quattro assegni da parte di un soggetto terzo, bensì il fatto che il Maselli, quale mandatario elettorale di Bassolino, risultasse beneficiario di tredici assegni dei quali il PM aveva ipotizzato essere frutto della concussione effettuata da alcuni pubblici ufficiali nei confronti delle società operanti nel porto di Napoli. Contro detta sentenza il Maselli propose ricorso per revocazione dinanzi alla Corte partenopea; questa dichiarò l’impugnazione inammissibile con sentenza del6.10.2020, ritenendo che il vizio denunciato consistesse eventualmente in un errore di diritto e non in un errore nella percezione del contenuto dei documenti offerti. All’esito, la sentenza d'appello (n. 621/2018) venne impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi, iscritto al N. 27457/20 R.G. Resistettero i Capriello con controricorso, nonché la [OSCURATO:PERSONA] con separato controricorso contenente anche un motivo di ricorso incidentale ed uno di ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] non svolse difese; tutte le parti costituite depositarono memoria. Con ordinanza n. 17119 del 20.6.2024, questa Corte di cassazione dichiarò inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Si osservò, in particolare, che il ricorso del Maselli neppure sottoponeva a critica né specifiche affermazioni della sentenza impugnata, né -ove mai possibile - proponeva una lettura alternativa dei fatti di causa, ma solo della stessa inchiesta penale e delle valutazioni ivi svolte dal Pubblico Ministero. A tale singolare impostazione, ha N. 16667/24R.G. proseguito questa Corte, si è accompagnata una assoluta genericità delle censure, che facevano riferimento a documenti non adeguatamente richiamati e neppure indicati come prodotti, privando la stessa Corte di ogni possibilità di riscontro. Inoltre, quanto al terzo motivo, inerente al nesso di causalità, la doglianza mirava a sollecitare una rivalutazione del fatto, riservata al giudice del merito; infine, si ravvisava una ulteriore ragione di inammissibilità, venendo in rilievo una ipotesi di “doppia conforme”, donde l’inammissibilità delle doglianze avanzate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., fondato su un unico articolato motivo, corredato da memoria. Resistono con controricorso Antonio e [OSCURATO:PERSONA], che hanno anche depositato memoria, nonché la [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., che ha anch’essa depositato memoria, mentre l’altra parte intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con l’unico articolato motivo il ricorrente lamenta l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., per travisamento del fatto e violazione dell’art. 115 c.p.c., in cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa con l’impugnata ordinanza. Espone infatti che, nella ricostruzione delle vicende, la Corte avrebbe travisato i fatti circa il coinvolgimento del Masellinel procedimento penale. Da tale travisamento discenderebbe, in thesi, la “1) Mancata applicazione della legge 10.12.1993 n° 515 istitutiva della figura del mandatario elettorale. 2) Errata applicazione dell’art. 648 c.p.. 3) Mancata applicazione del nesso di causalità esistente tra il comportamento della banca, che permetteva la negoziazione dei titoli recanti la N. 16667/24R.G. clausola di non trasferibilità a terzi, e la incriminazione successiva di ricettazione in capo al ricorrenteintestatario degli assegni, dovuta a svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile dei documenti”. Contesta, più in dettaglio, quel passaggio dello svolgimento del processo, operato dall’ordinanza,nella parte in cui si precisa “…ma riteneva che la ragione del coinvolgimento del Maselli nella indagine penale non fosse quello dell'illegittimo incasso di quei quattro assegni da parte di un soggetto terzo ma il fatto che il Maselli, quale mandatario elettorale di Bassolino, risultasse beneficiario di tredici assegni dei quali il PM aveva ipotizzato fossero frutto della concussione effettuata da alcuni pubblici ufficiali nei confronti delle società operanti nel porto di Napoli..”, evidenziando che invero la Corte d’appello aveva espressamente precisato come “il suo coinvolgimento nella vicenda non fu correlato al ruolo di mandatario elettorale svolto nel 2005 in favore del candidato [OSCURATO:PERSONA], come ingiustamente ritenuto dal Tribunale”. Il ricorrente, inoltre , deduce che, diversamente da quanto affermato a fondamento della valutazione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione, non sussiste alcuna ipotesi di doppia conforme, poiché la Corte d’appello, seppur confermando la sentenza di primo grado, ha negato il coinvolgimento dell’odierno ricorrente al ruolo di mandatario elettorale svolto nel 2005 in favore del candidato Bassolino, come invece ritenuto dal Tribunale, analizzando i fatti di causa diversamente rispetto algiudice di primo grado. Il ricorrente lamenta altresì l’errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte per aver dichiarato la genericità delle censure, facendo riferimento a documenti “non espressamente richiamati e dei quali non si indica neppure N. 16667/24R.G. che siano stati depositati”, laddove invero egli aveva esattamente indicato gli stessi alla voce “elenco depositi”, evidenziando anche esattamente i documenti sia nel ricorso che nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., prodotta dieci giorni prima dell’adunanza camerale. Dunque, nell’ordinanza revocanda questa Corte avrebbe supposto la genericità delle censure con riferimento a documenti la cui produzione specifica era invece incontestabilmente risultante dagli atti di causa. 2.1 -Il ricorso è palesemente inammissibile. Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente evincibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto - risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., n. 31032/2019; Cass. n. 442/2018; Cass. n. 22171/2010); b)l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass.n. 16439/2021; Cass. n. 6038/2016; Cass. n. 24334/2014); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bise 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, N. 16667/24R.G. con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (si veda, per tutte, la recente Cass., Sez. Un., n. 20013/2024); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 2236/2022; Cass. n. 26890/2019; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27622/2018; Cass. n. 14929/2018). 3.1 -Il ricorso non rispetta nessuna delle superiori condizioni. In particolare, e ancor prima, il ricorrente insiste in questa sede (anche in memoria) nel perorare una impostazione in iure evidentemente eccentrica, già giustamente stigmatizzata con l’ordinanza qui impugnata, laddove si sostiene che, alegislazione vigente, il reato di ricettazione a suo carico non poteva che essere ipotizzato dal PM solo in funzione della negoziazione dei quattro assegni in questione e non anche dei tredici assegni inerenti alla campagna elettorale N. 16667/24R.G. per la Regione Campania del 2005. Con ciò lamentando ed ampiamente dissertando, ancora in questa sede, circa una pretesa mancata o errata applicazione della legge sulla figura del mandatario elettorale e, addirittura, di una disposizione del codice penale, aspetti che,con ogni evidenza, costituiva no solo gli elementi di sfondo de lla vicenda (risarcimento danni da iscrizione nel registro degli indagati a seguito di illegittima negoziazione di assegni), non certo correlati a disposizioni normative con cui risolverla, come mostra di aver invece inteso il ricorrente. Già sul piano logico, prim’ancora che giuridico, emerge dunque in tutta evidenza come ciò che il Maselli denuncia, al fondo, è una sorta di “violazione mediata” delle disposizioni richiamate, prima da parte della stessa Corte d’appello e, poi, di questa Corte (non è ben chiaro, per la verità, in che termini) , ipotesi che sfugge al prisma dei vizi denunciabili, rispettivamente, col ricorso per cassazione (come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata, la cui affermazione -ove mai fosse possibile farlo - non risu lta neppure contrastata dal ricorrente) e, a maggior ragione,col ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso il provvedimento della Corte di cassazione reso sul primo. Non senza dire che, anche sul piano formale (v. sintesi dei motivi, p. 3), il Maselli insiste pure nella prospettazione dei medesimi motivi dell’originario ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, evidentemente ciò significando che l’ordinanzarevocanda - da quanto è dato comprendere - ne sarebbe parimenti affetta, per effetto del preteso errore revocatorio; ciò che, però, già collide con l’intuitiva necessità per cui, con la revocazione, si denuncino vizi propri del provvedimento revocando, daselezionare nel novero delle ipotesi dell’art. 395 N. 16667/24R.G. 9 c.p.c., non certo con riferimento ai vizi della sentenza d’appello già al tempo prospettati [(v. supra, par. 2.1, sub c)], quasi a sollecitare una riedizione del potere -di cui ormai si è verificata la consunzione - di esaminarli . 3.2 -Per il resto, basti qui considerare che, in ogni caso : 1)le censure proposte dal Maselli attengono principalmente ad eventuali (e d el tutto ipotetici) errores in iure - non certo a sviste ( et similia ) s u circostanze di fatto insuscettibili di diversa valutazione e relative agli atti propri del giudizio di legittimità - in cui questa Corte sarebbe incorsa, come invece sarebbe stato necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 n. 4 e 391-bisc.p.c., per superare il vaglio dell’ammissibilità della proposta impugnazione, fatto salvo quanto segue immediatamente; 2) la pretesa mancata considerazione della documentazione prodotta non è affatto decisiva, proprio in ragione della già vista eccentricità dell’impostazione della originaria impugnazione; infine, 3) tutte le questioni agitate dal Maselli hanno costituito ampio oggetto di dibattito processuale, sicché su di esse non è possibile ritornare con la revocazione, esclusa appunto quando su quanto se ne vorrebbe oggetto vi sia stato dibattito nel giudizio concluso con il provvedimento gravato. 4.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M N. 16667/24R.G. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibil e e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida per ciascun gruppo di controricorrenti in € 6.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titol