Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21822/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA, n.3832/2021, depositata il 29 aprile 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, nei confronti dell’Agenzia delleentrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe,con la quale la C.t.r. ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dalNumero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/2026contribuente avverso la sentenza n. 5397/2018, emessa dallamedesima Commissione in sede di appello.1.1.

L’Agenzia delle entrate, in data 9 novembre 2015, notificavaad [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento, n.

TF7010603590, conil quale contestava maggiori ricavi, derivanti dall’esercizio dellaprofessione di odontoiatra, svolta in regime c.d. intramoenia, rispettoa quelli dichiarati; per l’effetto, recuperava a tassazione un maggiorimponibile ai fini Irpef e Irap.

In particolare, l’Ufficio procedeva allaricostruzione, parte, in ragione di versamenti su conti correnti ritenutinon giustificati; parte, in via induttiva, dalla documentazione rinvenutain sede di accesso (fatture e «buoni di consegna»); parte, in virtù delledichiarazioni rese da alcuni pazienti in sede di interrogatorio.1.2.

L’atto impositivo veniva impugnato innanzi alla C.t.p. diCaserta che accoglieva solo parzialmente il ricorso, riducendo l’importodei maggiori ricavi rispetto a quanto accertato dall’Ufficio.Il contribuente spiegava appello, censurando la sentenza di primogrado per non aver rilevato gli errori di calcolo commessi dall’Ufficionel considerare quanto percepito, quanto già fatturato e,conseguentemente, la differenza oggetto della contestata evasione;per aver considerato nella ricostruzione di un maggior imponibile, oltreai costi per materiale di consumo e protesi, anche costi che, invece,non potevano essere posti in correlazione con i ricavi (quali costi perbeni strumentali, costi amministrativi, spese generali); per non averrilevato la duplicazione di imposta.

Con successiva memoria chiedevaanche di considerare il giudicato a sé favorevole formatosi su undiverso anno di imposta in ragione di altra sentenza di primo grado nonimpugnata.La C.t.r., con la sentenza n. 5397/2018, accoglieva parzialmentel’appello, escludendo solo la legittimità del recupero dell’Irap.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/20261.3.

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso perrevocazione (oltre che ricorso per cassazione), assumendo che ilgiudice del secondo grado aveva commesso un errore di fatto,risultante dagli atti, costituito «dall’errata determinazione dellarisultante della sommatoria dei buoni di consegna».La C.t.r., con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso,evidenziando che i Giudici dell’appello non erano incorsi in nessunasvista.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso per cassazione (RGn. 26729/2019), proposto dal contribuente avverso la sentenza n.5397/2018 impugnata anche per revocazione, è stato definito daquesta Corte con decreto di estinzione n. 33580/2025, reso ex art. 391c.p.c., a seguito di proposta di definizione formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. alla quale non ha fatto seguito richiesta di decisione.2.

Il contribuente propone due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c. error in procedendo e nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d.l.gs. n. 546 del 1992, degli artt. 112-115, 116e 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente; denuncia,altresì, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., error iniudicando, per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 395 c.p.c.Assume che la sentenza, dopo aver esposto i presupposti dellarevocazione per errore di fatto, non avrebbe analizzato il caso concretocon riferimento a quanto denunciato.Precisa che l’avviso di accertamento conteneva un errore di calcolo,commesso nell’esame dei «buoni di consegna» rivenuti nel propriostudio, in quanto gli importi ivi indicati erano stati oggetto disommatoria, mentre avrebbe dovuto prendersi in considerazione soloCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’ultimo importo, quale risultato della somma progressivamenteformatasi che già comprendeva i riporti precedenti.

Evidenzia chel’esistenza dell’errore era stato oggetto di specifico motivo diimpugnazione dell’atto impositivo, ma che la questione era stataignorata dal giudice del primo grado; che la doglianza era statariproposta in appello, lamentando che la sentenza aveva taciutosull’erroneo e palese computo dei riporti e chiedendo la correzione delcalcolo.Ciò posto, critica la C.t.r. per essersi pronunciata in sede direvocazione – aderendo pedissequamente al decisum del giudice diappello – così statuendo: «nessuna idonea critica (inclusivadell'indicazione degli errori) è stata riportata nell'atto di appellopresentato dalla parte con la conseguenza che la sentenza di primogrado non resta scalfita dalla mera messa in sospetto di conteggi che,fino a deduzione contraria, appaiono corretti».

Osserva che taleassunto è privo di fondamento in quanto nell’atto di appello era stataribadita l’erroneità dei calcoli ed era stata censurata la sentenza diprimo grado per omesso esame sul punto.

Aggiunge che il giudice dellarevocazione, limitandosi a ricalcare quanto già affermato dal giudice diappello, è incorso nella violazione dell’art. 115 c.p.c.

Infine, evidenziala decisività dell’errore in quanto influente sulla correttadeterminazione degli importi.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., error in iudicando in relazione all’art. 64 d.lgs.n. 546 del 1992, e all’art. 395 c.p.c.Assume che la sentenza, negando la sussistenza degli elementicostitutivi della revocazione per i motivi di cui all’art. 395, primocomma, num. 4 c.p.c., ha determinato «uno “svuotamento” dellanorma».3.

Il ricorso è infondato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/20263.1.

La C.t.r. ha escluso l’errore revocatorio, rilevando che i giudicidi secondo grado non erano incorsi in alcuna svista; a tal fine haevidenziato che la sentenza aveva, piuttosto, rilevato che l’appello nonconteneva alcuna idonea critica alla sentenza di primo grado «inclusivadell’indicazione degli errori».In primo luogo, se pure la sentenza ha fatto riferimento all’appellodell’Ufficio, mentre è del tutto pacifico che l’appello era delcontribuente, si tratta di un mero refuso, atteso che, nello svolgimentodel processo, la posizione delle parti è riportata correttamente.Al netto di tale svista, la sentenza qui impugnata è chiaranell’affermare che il rigetto dell’appello del contribuente eraconseguenza, non di un errore percettivo commesso dal giudice delgravame, bensì della valutazione compiuta da quest’ultimo in ordinealla mancanza nell’atto di impugnazione di idonee critiche (ivi inclusigli errori denunciati) alla sentenza di primo grado.3.2.

Tale motivazione, pur nella sua essenzialità, esplicita la ratiodecidendi sottesa al rigetto della revocazione, ovvero che non vi erastato alcun errore percettivo, bensì una valutazione dell’atto di appello,ritenuto privo di idonee critiche, anche con riferimento agli indicatierrori.Deve considerarsi che, secondo quanto riportato dallo stessocontribuente, l’errore di calcolo era stato commesso dall’Ufficio nell’attoimpositivo ed era stato ignorato sia dal giudice di primo grado sia dalgiudice dell’appello.

La sentenza impugnata, pertanto, diversamenteda quanto sostenuto in ricorso, è perfettamente attinente allafattispecie concreta, in quanto il contribuente, in realtà, rimproveravaal giudice del secondo grado, non di essere incorso in una svistapercettiva, bensì di non essersi pronunciato sul computo inesattocommesso in sede di accertamento e non valutato in primo grado.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/20263.3.

La sentenza, poi, nell’escludere che tale censura potesseessere veicolata attraverso il ricorso per revocazione, non incorre nellaviolazione di legge, pure denunciata.L’errore revocatorio consiste nella viziata percezione o nella falsasupposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza diun fatto (sostanziale o processuale) non controverso fra le parti, la cuiesistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamentestabilita, dagli atti o documenti della causa e non nell’omesso esame diun fatto (Cass. n. 14610/2021).

Occorre, pertanto, che il fatto stessonon abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudicesi sia pronunciato, rendendo un qualsiasi giudizio, e non attenga adun’errata valutazione delle risultanze processuali (tra le tante, Cass. n.27897/2024, Cass. n. 2236/2022, Cass. n. 16439/2021, Cass. n.24395/2020)Nel giudizio a quo, l’esistenza o meno di un errore di calcolonell’avviso di accertamento era fatto controverso, denunciato sia inprimo che in secondo grado; la C.t.r., pronunciandosi in sede diappello, aveva escluso l’«idonea critica» alla sentenza di primo grado,anche quanto agli errori indicati dal ricorrente, così formulando unavalutazione la quale, pertanto, non poteva essere contestata a mezzodella revocazione.Il contribuente, pertanto, attraverso l’improprio ricorso allarevocazione, mirava, in realtà, ad una nuova valutazione di merito sullacorretta determinazione dei ricavi, ribadendo l’esistenza diun’inesattezza nel computo che non aveva trovato riscontro nellasentenza di primo grado e che in appello era stata riproposta a mezzocensure ritenute non idonee dal giudice di secondo grado.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Alla soccombenzasegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,liquidate come da dispositivo, oltre quelle prenotate a debito.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n.3832/2021, depositata il 29 aprile 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, nei confronti dell’Agenzia delleentrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe,con la quale la C.t.r. ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dalNumero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/2026contribuente avverso la sentenza n. 5397/2018, emessa dallamedesima Commissione in sede di appello.1.1. L’Agenzia delle entrate, in data 9 novembre 2015, notificavaad [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento, n. TF7010603590, conil quale contestava maggiori ricavi, derivanti dall’esercizio dellaprofessione di odontoiatra, svolta in regime c.d. intramoenia, rispettoa quelli dichiarati; per l’effetto, recuperava a tassazione un maggiorimponibile ai fini Irpef e Irap. In particolare, l’Ufficio procedeva allaricostruzione, parte, in ragione di versamenti su conti correnti ritenutinon giustificati; parte, in via induttiva, dalla documentazione rinvenutain sede di accesso (fatture e «buoni di consegna»); parte, in virtù delledichiarazioni rese da alcuni pazienti in sede di interrogatorio.1.2. L’atto impositivo veniva impugnato innanzi alla C.t.p. diCaserta che accoglieva solo parzialmente il ricorso, riducendo l’importodei maggiori ricavi rispetto a quanto accertato dall’Ufficio.Il contribuente spiegava appello, censurando la sentenza di primogrado per non aver rilevato gli errori di calcolo commessi dall’Ufficionel considerare quanto percepito, quanto già fatturato e,conseguentemente, la differenza oggetto della contestata evasione;per aver considerato nella ricostruzione di un maggior imponibile, oltreai costi per materiale di consumo e protesi, anche costi che, invece,non potevano essere posti in correlazione con i ricavi (quali costi perbeni strumentali, costi amministrativi, spese generali); per non averrilevato la duplicazione di imposta. Con successiva memoria chiedevaanche di considerare il giudicato a sé favorevole formatosi su undiverso anno di imposta in ragione di altra sentenza di primo grado nonimpugnata.La C.t.r., con la sentenza n. 5397/2018, accoglieva parzialmentel’appello, escludendo solo la legittimità del recupero dell’Irap.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/20261.3. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso perrevocazione (oltre che ricorso per cassazione), assumendo che ilgiudice del secondo grado aveva commesso un errore di fatto,risultante dagli atti, costituito «dall’errata determinazione dellarisultante della sommatoria dei buoni di consegna».La C.t.r., con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso,evidenziando che i Giudici dell’appello non erano incorsi in nessunasvista.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso per cassazione (RGn. 26729/2019), proposto dal contribuente avverso la sentenza n.5397/2018 impugnata anche per revocazione, è stato definito daquesta Corte con decreto di estinzione n. 33580/2025, reso ex art. 391c.p.c., a seguito di proposta di definizione formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. alla quale non ha fatto seguito richiesta di decisione.2. Il contribuente propone due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c. error in procedendo e nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d.l.gs. n. 546 del 1992, degli artt. 112-115, 116e 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente; denuncia,altresì, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., error iniudicando, per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 395 c.p.c.Assume che la sentenza, dopo aver esposto i presupposti dellarevocazione per errore di fatto, non avrebbe analizzato il caso concretocon riferimento a quanto denunciato.Precisa che l’avviso di accertamento conteneva un errore di calcolo,commesso nell’esame dei «buoni di consegna» rivenuti nel propriostudio, in quanto gli importi ivi indicati erano stati oggetto disommatoria, mentre avrebbe dovuto prendersi in considerazione soloCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’ultimo importo, quale risultato della somma progressivamenteformatasi che già comprendeva i riporti precedenti. Evidenzia chel’esistenza dell’errore era stato oggetto di specifico motivo diimpugnazione dell’atto impositivo, ma che la questione era stataignorata dal giudice del primo grado; che la doglianza era statariproposta in appello, lamentando che la sentenza aveva taciutosull’erroneo e palese computo dei riporti e chiedendo la correzione delcalcolo.Ciò posto, critica la C.t.r. per essersi pronunciata in sede direvocazione – aderendo pedissequamente al decisum del giudice diappello – così statuendo: «nessuna idonea critica (inclusivadell'indicazione degli errori) è stata riportata nell'atto di appellopresentato dalla parte con la conseguenza che la sentenza di primogrado non resta scalfita dalla mera messa in sospetto di conteggi che,fino a deduzione contraria, appaiono corretti». Osserva che taleassunto è privo di fondamento in quanto nell’atto di appello era stataribadita l’erroneità dei calcoli ed era stata censurata la sentenza diprimo grado per omesso esame sul punto. Aggiunge che il giudice dellarevocazione, limitandosi a ricalcare quanto già affermato dal giudice diappello, è incorso nella violazione dell’art. 115 c.p.c. Infine, evidenziala decisività dell’errore in quanto influente sulla correttadeterminazione degli importi.2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., error in iudicando in relazione all’art. 64 d.lgs.n. 546 del 1992, e all’art. 395 c.p.c.Assume che la sentenza, negando la sussistenza degli elementicostitutivi della revocazione per i motivi di cui all’art. 395, primocomma, num. 4 c.p.c., ha determinato «uno “svuotamento” dellanorma».3. Il ricorso è infondato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/20263.1. La C.t.r. ha escluso l’errore revocatorio, rilevando che i giudicidi secondo grado non erano incorsi in alcuna svista; a tal fine haevidenziato che la sentenza aveva, piuttosto, rilevato che l’appello nonconteneva alcuna idonea critica alla sentenza di primo grado «inclusivadell’indicazione degli errori».In primo luogo, se pure la sentenza ha fatto riferimento all’appellodell’Ufficio, mentre è del tutto pacifico che l’appello era delcontribuente, si tratta di un mero refuso, atteso che, nello svolgimentodel processo, la posizione delle parti è riportata correttamente.Al netto di tale svista, la sentenza qui impugnata è chiaranell’affermare che il rigetto dell’appello del contribuente eraconseguenza, non di un errore percettivo commesso dal giudice delgravame, bensì della valutazione compiuta da quest’ultimo in ordinealla mancanza nell’atto di impugnazione di idonee critiche (ivi inclusigli errori denunciati) alla sentenza di primo grado.3.2. Tale motivazione, pur nella sua essenzialità, esplicita la ratiodecidendi sottesa al rigetto della revocazione, ovvero che non vi erastato alcun errore percettivo, bensì una valutazione dell’atto di appello,ritenuto privo di idonee critiche, anche con riferimento agli indicatierrori.Deve considerarsi che, secondo quanto riportato dallo stessocontribuente, l’errore di calcolo era stato commesso dall’Ufficio nell’attoimpositivo ed era stato ignorato sia dal giudice di primo grado sia dalgiudice dell’appello. La sentenza impugnata, pertanto, diversamenteda quanto sostenuto in ricorso, è perfettamente attinente allafattispecie concreta, in quanto il contribuente, in realtà, rimproveravaal giudice del secondo grado, non di essere incorso in una svistapercettiva, bensì di non essersi pronunciato sul computo inesattocommesso in sede di accertamento e non valutato in primo grado.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/20263.3. La sentenza, poi, nell’escludere che tale censura potesseessere veicolata attraverso il ricorso per revocazione, non incorre nellaviolazione di legge, pure denunciata.L’errore revocatorio consiste nella viziata percezione o nella falsasupposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza diun fatto (sostanziale o processuale) non controverso fra le parti, la cuiesistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamentestabilita, dagli atti o documenti della causa e non nell’omesso esame diun fatto (Cass. n. 14610/2021). Occorre, pertanto, che il fatto stessonon abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudicesi sia pronunciato, rendendo un qualsiasi giudizio, e non attenga adun’errata valutazione delle risultanze processuali (tra le tante, Cass. n.27897/2024, Cass. n. 2236/2022, Cass. n. 16439/2021, Cass. n.24395/2020)Nel giudizio a quo, l’esistenza o meno di un errore di calcolonell’avviso di accertamento era fatto controverso, denunciato sia inprimo che in secondo grado; la C.t.r., pronunciandosi in sede diappello, aveva escluso l’«idonea critica» alla sentenza di primo grado,anche quanto agli errori indicati dal ricorrente, così formulando unavalutazione la quale, pertanto, non poteva essere contestata a mezzodella revocazione.Il contribuente, pertanto, attraverso l’improprio ricorso allarevocazione, mirava, in realtà, ad una nuova valutazione di merito sullacorretta determinazione dei ricavi, ribadendo l’esistenza diun’inesattezza nel computo che non aveva trovato riscontro nellasentenza di primo grado e che in appello era stata riproposta a mezzocensure ritenute non idonee dal giudice di secondo grado.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Alla soccombenzasegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,liquidate come da dispositivo, oltre quelle prenotate a debito.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 30995/2021Numero sezionale 5023/2026Numero di raccolta generale 21822/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7
Sentenza Cassazione n. 21822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris