Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 11326/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nza della S.C. ex art. 391-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]AC Cron.

R.G.N. 994/2024 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 994 /202 4 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procur a in calc e a l ricors o , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegat a a l controricors o , domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 2 9529 /2023 pubblicata il 24.10.2023; N. 994/24R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 25 .2.2025 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Si trascrive dalla ordinanza revocanda Cass. n. 29529/2023: “1.

Le società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono congiuntamente, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 5305/20, del 28 ottobre 2020, della Corte d’appello di Roma, che – respingendo il gravame, esperito tra gli altri dalle predette società, avverso la sentenza n. 15262/16, del 18 luglio 2016, del Tribunale di Roma –ha confermato la condanna delle stesse a pagare, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ciascuna per la percentuale di partecipazione al rischio, l’importo complessivo di € 9.490.008,54.

2. Riferiscono, in punto di fatto, che un pool di istituti di credito – tra i quali Banca di Piacenza e, con essa, anche altri istituti, di segu ito incorporati in Banco BPM, in ragione di fusione societaria – avevano rilasciato garanzie fideiussorie, in favore di due società poi dichiarate fallite, in relazione alla restituzione di ratei di un mutuo edilizio di cui alla legge 6 giugno 1991, n. 175, erogato dalla società Cassa di Risparmio delle [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Cariplo”).

A fronte dell’inadempimento delle società debitrici, e della loro successiva dichiarazione di insolvenza, Cariplo si insinuava tardivamente al passivo dei relativi fallimenti, promuovendo anche azioni esecutive in forza dell’ipoteca che assisteva il suo credito restitutorio.

In ragione dell’insufficiente realizzo a coprire il residuo credito derivante dal mutuo, dopo ben quindici anni dall’inadempimento dei debitori principali, la società [OSCURATO:SOCIETA]. – nel dirsi procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a propria volta indicata N. 994/24R.G. quale nuova titolare del credito –escuteva le fideiussioni.

Essendo, però, insorto un contrasto tra il soggetto successore di Cariplo – la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. –e [OSCURATO:PERSONA], circa la titolarità del credito, i predetti fideiussori si rivolgevano all’autorità giudiziaria affinché fosse individuato l’effettivo titolare del credito e, comunque, dichiarata la prescrizione dello stesso.

In via subordinata, inoltre, gli allora attori chiedevano che fosse accertato il massimale di polizza, nonché condannata [OSCURATO:PERSONA] (o comunque l’effettivo creditore) al risarcimento dei danni causati dall’inesatta esecuzione dei doveri gravanti sui beneficiari delle fideiussioni e/o dalla loro tardiva escussione.

Avendo, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], in pendenza di detto giudizio, radicatone altro per il pagamento di quanto dovuto “pro quota” dagli istituti di credito fideiussori, riunite le due cause, il giudice di prime cure, individuato il creditore in [OSCURATO:PERSONA], condannava gli stessi a corrispondere a detta società l’importo complessivo di € 9.490.008,54, da ripartirsi secondo le rispettive percentuali di partecipazione al rischio.

Tale decisione veniva confermata in appello.

3. Ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, anche la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].

4. Ha resistito al ricorso principale, con due distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA] (in un caso, in proprio, nell’altro, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA]), così come ha resistito pure [OSCURATO:PERSONA], entrambi chiedendo che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

Altro controricorso è stato presentato da [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Tutte le parti hanno depositato memoria”.

N. 994/24R.G.

Con la citata ord. n. 29529/2023, questa Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale.

In particolare, per quanto qui specificamente interessa, l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta inammissibile in quanto, pur lamentandosi l’omesso esame del primo motivo d’appello da essa formulato, era stato però violato il principio di autosufficienza, detto motivo non essendo stato compiutamente riportato in ricorsonella sua integralità.

Avverso detta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis, e 395 n. 4 c.p.c., cui resiste con controricorso doNext s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con l’unico motivo si lamenta la “ violazione dell'art. 391 - bis c.p.c. in relazione all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), nella parte in cui la Corte di Cassazione nel dichiarare omessa - nel testo del primo motivo di ricorso incidentale in cassazione -la riproduzione del primo motivo di appello, di cui è stato lamentato l’omesso esame, ha errato nell’attività di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo supponendo l’inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente e inconfutabilmente stabilita dallo stesso atto processuale”.

In particolare , si censura la decisione revocanda per essersi erroneamente ritenuto –contrariamente a quanto emergente dal ricorso - non integralmente riprodotto il primo motivo d’appello della [OSCURATO:SOCIETA], con cui si denunciava la mancata valutazione dello specifico contenuto della fideiussione da essa Banca rilasciata (ove si prevedeva un massimale garantito di L. N. 994/24R.G. 275.000.000) a differenza di tutte le altre fideiussioni rilasciate dalle altre banche, cumulativamente e indistintamente valutate dal Tribunale (così come, poi, dalla stessa Corte d’appello). 2.1 –Il ricorso è inammissibile. 2.2 -Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente evincibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazio ni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., n. 31032/2019; Cass. n. 442/2018; Cass. n. 22171/2010); b)l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass.n. 16439/2021; Cass. n. 6038/2016; Cass. n. 24334/2014); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bise 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato N. 994/24R.G. causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (si veda, per tutte, la recente Cass., Sez.

Un., n. 20013/2024); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 2236/2022; Cass. n. 26890/2019; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27622/2018; Cass. n. 14929/2018). 2.3– Ebbene, ritiene la Corte che quello denunciato sia un errore di giudizio e non già un errore di fatto revocatorio.

Nel dichiarare inammissibile l’impugnazione incidentale dell’odierna ricorrente, questa Corte, con l’ordinanza n. 29529/2023 ha richiamato il principio affermato da Cass.n. 17049/2015, secondo cui “È inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare chele questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare N. 994/24R.G. la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte”.

Ora, dal ricorso per revocazione si può evincere come in effetti la riproduzione letterale del primo motivo d’appello e quella riportata nel ricorso originario non coincidano, benché i fatti essenziali fossero stati effettivamente riportati in quest’ultimo: in sostanza, ne era stato fatto un riassunto.

Tuttavia, di fronte all’affermazione del fatto processuale della mancata trascrizione del motivo di appello, espressa con le parole “ se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso” ( che chiaramente sottende, per il tramite dell’evocazione del principio di diritto, un’allusione all’assenza di riproduzione diretta), parte ricorrente evoca la possibilità di una riproduzione indiretta e, dunque, censura un’ipotetica erronea valutazione in iure: anche la (ipotetica) erronea valutazione del principio di autosufficienza costituisce, infatti, un errore di giudizio, non certo di fatto.

Peraltro, tale erronea valutazione in iure(il che varrebbe anche se l’affermazione evocativa del detto principio di diritto alludesse pure alla riproduzione indiretta ) non vi è stata, giacché – da quanto evincibile dal ricorso in esame - il ricorso originario era deficitario anche sotto questo diverso profilo , noto essendo che una simile tecnica redazionale esige pur sempre l’indicazione della parte dell’atto corrispondente(v.

Cass. n. 14784/2015).

Il che vale, a ben vedere, pur a fronte della successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto , rendendosi comunque necessario – nell’ipotesidella riproduzione indiretta del motivo d’appello che si pretende non N. 994/24R.G. esaminato – che “ ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello”(così, Cass. n. 11325/2023). 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibil e.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M la Cortedichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza della S.C. ex art. 391-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]AC Cron. R.G.N. 994/2024 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 994 /202 4 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procur a in calc e a l ricors o , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegat a a l controricors o , domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 2 9529 /2023 pubblicata il 24.10.2023; N. 994/24R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 25 .2.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Si trascrive dalla ordinanza revocanda Cass. n. 29529/2023: “1. Le società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono congiuntamente, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 5305/20, del 28 ottobre 2020, della Corte d’appello di Roma, che – respingendo il gravame, esperito tra gli altri dalle predette società, avverso la sentenza n. 15262/16, del 18 luglio 2016, del Tribunale di Roma –ha confermato la condanna delle stesse a pagare, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ciascuna per la percentuale di partecipazione al rischio, l’importo complessivo di € 9.490.008,54. 2. Riferiscono, in punto di fatto, che un pool di istituti di credito – tra i quali Banca di Piacenza e, con essa, anche altri istituti, di segu ito incorporati in Banco BPM, in ragione di fusione societaria – avevano rilasciato garanzie fideiussorie, in favore di due società poi dichiarate fallite, in relazione alla restituzione di ratei di un mutuo edilizio di cui alla legge 6 giugno 1991, n. 175, erogato dalla società Cassa di Risparmio delle [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Cariplo”). A fronte dell’inadempimento delle società debitrici, e della loro successiva dichiarazione di insolvenza, Cariplo si insinuava tardivamente al passivo dei relativi fallimenti, promuovendo anche azioni esecutive in forza dell’ipoteca che assisteva il suo credito restitutorio. In ragione dell’insufficiente realizzo a coprire il residuo credito derivante dal mutuo, dopo ben quindici anni dall’inadempimento dei debitori principali, la società [OSCURATO:SOCIETA]. – nel dirsi procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a propria volta indicata N. 994/24R.G. quale nuova titolare del credito –escuteva le fideiussioni. Essendo, però, insorto un contrasto tra il soggetto successore di Cariplo – la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. –e [OSCURATO:PERSONA], circa la titolarità del credito, i predetti fideiussori si rivolgevano all’autorità giudiziaria affinché fosse individuato l’effettivo titolare del credito e, comunque, dichiarata la prescrizione dello stesso. In via subordinata, inoltre, gli allora attori chiedevano che fosse accertato il massimale di polizza, nonché condannata [OSCURATO:PERSONA] (o comunque l’effettivo creditore) al risarcimento dei danni causati dall’inesatta esecuzione dei doveri gravanti sui beneficiari delle fideiussioni e/o dalla loro tardiva escussione. Avendo, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], in pendenza di detto giudizio, radicatone altro per il pagamento di quanto dovuto “pro quota” dagli istituti di credito fideiussori, riunite le due cause, il giudice di prime cure, individuato il creditore in [OSCURATO:PERSONA], condannava gli stessi a corrispondere a detta società l’importo complessivo di € 9.490.008,54, da ripartirsi secondo le rispettive percentuali di partecipazione al rischio. Tale decisione veniva confermata in appello. 3. Ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, anche la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Ha resistito al ricorso principale, con due distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA] (in un caso, in proprio, nell’altro, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA]), così come ha resistito pure [OSCURATO:PERSONA], entrambi chiedendo che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. Altro controricorso è stato presentato da [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Tutte le parti hanno depositato memoria”. N. 994/24R.G. Con la citata ord. n. 29529/2023, questa Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale. In particolare, per quanto qui specificamente interessa, l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta inammissibile in quanto, pur lamentandosi l’omesso esame del primo motivo d’appello da essa formulato, era stato però violato il principio di autosufficienza, detto motivo non essendo stato compiutamente riportato in ricorsonella sua integralità. Avverso detta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis, e 395 n. 4 c.p.c., cui resiste con controricorso doNext s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con l’unico motivo si lamenta la “ violazione dell'art. 391 - bis c.p.c. in relazione all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), nella parte in cui la Corte di Cassazione nel dichiarare omessa - nel testo del primo motivo di ricorso incidentale in cassazione -la riproduzione del primo motivo di appello, di cui è stato lamentato l’omesso esame, ha errato nell’attività di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo supponendo l’inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente e inconfutabilmente stabilita dallo stesso atto processuale”. In particolare , si censura la decisione revocanda per essersi erroneamente ritenuto –contrariamente a quanto emergente dal ricorso - non integralmente riprodotto il primo motivo d’appello della [OSCURATO:SOCIETA], con cui si denunciava la mancata valutazione dello specifico contenuto della fideiussione da essa Banca rilasciata (ove si prevedeva un massimale garantito di L. N. 994/24R.G. 275.000.000) a differenza di tutte le altre fideiussioni rilasciate dalle altre banche, cumulativamente e indistintamente valutate dal Tribunale (così come, poi, dalla stessa Corte d’appello). 2.1 –Il ricorso è inammissibile. 2.2 -Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente evincibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazio ni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., n. 31032/2019; Cass. n. 442/2018; Cass. n. 22171/2010); b)l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass.n. 16439/2021; Cass. n. 6038/2016; Cass. n. 24334/2014); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bise 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato N. 994/24R.G. causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (si veda, per tutte, la recente Cass., Sez. Un., n. 20013/2024); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 2236/2022; Cass. n. 26890/2019; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27622/2018; Cass. n. 14929/2018). 2.3– Ebbene, ritiene la Corte che quello denunciato sia un errore di giudizio e non già un errore di fatto revocatorio. Nel dichiarare inammissibile l’impugnazione incidentale dell’odierna ricorrente, questa Corte, con l’ordinanza n. 29529/2023 ha richiamato il principio affermato da Cass.n. 17049/2015, secondo cui “È inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare chele questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare N. 994/24R.G. la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte”. Ora, dal ricorso per revocazione si può evincere come in effetti la riproduzione letterale del primo motivo d’appello e quella riportata nel ricorso originario non coincidano, benché i fatti essenziali fossero stati effettivamente riportati in quest’ultimo: in sostanza, ne era stato fatto un riassunto. Tuttavia, di fronte all’affermazione del fatto processuale della mancata trascrizione del motivo di appello, espressa con le parole “ se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso” ( che chiaramente sottende, per il tramite dell’evocazione del principio di diritto, un’allusione all’assenza di riproduzione diretta), parte ricorrente evoca la possibilità di una riproduzione indiretta e, dunque, censura un’ipotetica erronea valutazione in iure: anche la (ipotetica) erronea valutazione del principio di autosufficienza costituisce, infatti, un errore di giudizio, non certo di fatto. Peraltro, tale erronea valutazione in iure(il che varrebbe anche se l’affermazione evocativa del detto principio di diritto alludesse pure alla riproduzione indiretta ) non vi è stata, giacché – da quanto evincibile dal ricorso in esame - il ricorso originario era deficitario anche sotto questo diverso profilo , noto essendo che una simile tecnica redazionale esige pur sempre l’indicazione della parte dell’atto corrispondente(v. Cass. n. 14784/2015). Il che vale, a ben vedere, pur a fronte della successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto , rendendosi comunque necessario – nell’ipotesidella riproduzione indiretta del motivo d’appello che si pretende non N. 994/24R.G. esaminato – che “ ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello”(così, Cass. n. 11325/2023). 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibil e. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Cortedichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut
Sentenza Cassazione n. 11326/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris