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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 29529/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona , rispettivamente, l’una del procuratore s peciale e l egale rappresentante“pro tempore” Laura PRETTO, l’altra del p residente del c onsiglio di a mministrazione e l egale r appresentante “ pro tempore”, [OSCURATO:PERSONA] NENNA, entrambe elettivamente domiciliatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA]ERRICO,rappresentate e difese dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]BIGLIA e Giuseppe MERCANTI ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa la propria pro curatrice [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha assunto nel corso del presente giudizio la nuova denominazione doNext S.p.a.), in persona del procuratore Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12202/2021 Cron.

Rep.

Ud.17/05/2023 CC speciale Antonio CIANCHETTI , elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO, rappresentata e difesa dall’ A vvocato FrancescoPENSATO; -controricorrente - econtro [OSCURATO:SOCIETA]. ( che ha assunto nel corso del presente giudizio la nuova denominazione doNext S.p.a.), in persona del procuratore specialeAntonio CIANCHETTI, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PENSATO; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona del p rocuratore s peciale Antonio CAVALLUZZO, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] PENSATO ; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.; -intimate - nonchéda [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale David GENERALI , elettivamente domiciliat a in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia 9 , presso lo studio legale dell’AvvocatoMassimo MANNOCCHI, che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa la propria procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].(che ha assunto nel corso del presente giudizio la nuova denominazione doNext S.p.a.), in persona del procuratore speciale Antonio CIANCHETTI , elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO, rappresentata e difesa dall’ A vvocato FrancescoPENSATO; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso sentenza del la Corte d ’a ppello di Roma, n. 5 305 / 20 , depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Le società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono congiuntamente , sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 5305/20, del 28 ottobre 2020, della Corted’appello di Roma, che – respingendo il gravame , esperito tra gli altri dalle predette società,avverso la sentenza n. 15262/16, del 18 luglio 2016, del Tribunale di Roma– ha confermato la condanna delle stesse a pagare, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ciascuna per la percentuale di partecipazione al rischio, l’importo complessivo di € 9.490.008,54.

2. Riferiscono, in punto di fatto, che un pool di istituti di credito – tra i quali Banca di Piacenza e, con essa, anche altri istituti, di seguito incorporati in Banco BPM, in ragione di fusione societaria – avevano rilasciato garanzie fideiussorie, in favore di due società poi dichiarate fallite, in relazione alla restituzione di ratei di un mutuo edilizio di cui alla legge 6 giugno 1991, n. 175, erogato dalla società Cassa di Risparmio delle [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Cariplo”).

A fronte dell’inadempimento delle società debitrici, e della loro successiva dichiarazione di insolvenza, Cariplo si insinuava tardivamente al passivo dei relativi fallimenti, promuovendo anche azioni esecutive in forza dell’ipoteca che assisteva il suo credito restitutorio.

In ragione dell’insufficiente realizzo a coprire il residuo credito derivante dal mutuo, dopo ben quindici anni dall’inadempimento dei debitori principali, la società [OSCURATO:SOCIETA]. – nel dirsi procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a propria volta indicata quale nuova titolare del credito –escuteva le fideiussioni.

Essendo, però, insorto un contrasto tra il soggetto successore di Cariplo –la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. –e [OSCURATO:PERSONA], circa latitolarità del credito, i predetti fideiussori si rivolgevano all’autorità giudiziaria affinché fosse individuato l’effettivo titolare del credito e, comunque, dichiarata la prescrizione dello stesso.

In via subordinata, inoltre, gli allora attori chiedevano che fosse accertato il massimale di polizza, nonché condannata [OSCURATO:PERSONA] (o comunque l’effettivo creditore) al risarcimento dei danni causati dall’inesatta esecuzione dei doveri gravanti sui beneficiari delle fideiussioni e/o dalla loro tardiva escussione.

Avendo, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], in pendenza di detto giudizio, radicatone altro per il pagamento di quanto dovuto “pro quota” dagli istituti di credito fideiussori, riunite le due cause, il giudice di prime cure, individuato il creditore in [OSCURATO:PERSONA], condannava gli stessi a corrispondere a detta società l’importo complessivo di € 9.490.008,54, da ripartirsi secondo le rispettive percentuali di partecipazione al rischio.

Tale decisione veniva confermata in appello.

3. Ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, anche la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 4.Ha resistito al ricorso principale, con due distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA] (in un caso, in proprio, nell’altro, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA]), così come ha resistito pure [OSCURATO:PERSONA], entrambichiedendo che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

Altro controricorso è stato presentato da [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.

6. Tutte le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con i l primo motivo del ricorso principale , articolato in più censure,viene denuncia ta – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 1944, 1957, ultimo comma, cod. civ., oltre che dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza, nuovamente in relazione alla violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ponendo a fondamento della propria decisione una questione sollevata d’ufficio, ha rigettato l’eccezione di prescrizione applicando gli artt. 1310 e 1957, ultimo comma, cod. civ., e cioè ritenendo che l’insinuazione allo stato passivo dei debitori principali avesse interrotto il termine prescrizionale anche nei confronti delle banche garanti.

Il gravame delle banche era, invece, basato sul rilievo dell’inoperatività dell’art. 1310 cod. civ. (e dell’art. 1957, ultimo comma, cod. civ., che “doppia” tale previsione normativa quanto alla fideiussione), applicandosi esso alla fideiussione solidale ex a rt. 1944, comma 1, cod. civ., ma non nell’ipotesi eccezionale di fideiussione semplice, di cui al 2° comma del medesimo art. 1944 cod. civ., ovvero quando – come nella specie – la previsione del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleesclude il carattere solidale della fideiussione.

In ogni caso, la sentenza sarebbe errata, contraddicendosi, giacché, sebbene qualifichi la garanzia prestata dalle banche come “autonoma”, non considera che ad essa non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 1310 e 1957, ultimo comma, cod. civ., prevista per le sole obbligazioni solidali.7.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

7.1.1. Infondata è, innanzitutto,la censura di violazione dell’art. 101, 2° comma, cod. proc. civ.

Invero, l’addebito mosso alla Corte capitolina di aver pronunciato una “sentenza a sorpresa” non coglie nel segno , al la luce del principio secondo cui “l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, cod.p roc. c iv ., non riguarda le questioni di diritto” ( qual è, con tutta evidenza, quella sulla idoneità ad interrompere la prescrizione, anche nei confronti dei garanti, dell’insinuazione allo stato passivo da parte dei debitori principali), “ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un ’ attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (cfr., tra le molte, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2022, n. 1617, Rv. 663636-01).

7.1.2. Infondata è anche la prima delle due censure che postulano l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 1310 cod. civ., e con esso dell’art. 1957, ultimo comma, cod. civ., ovvero quella basata sul presupposto della previsione negoziale del “beneficium excussionis”.

Invero, la corte di merito smentisce il presupposto sul quale si basa la presente censura, affermando (a pag. 14) che dalle clausole contrattuali “non emerge con chiarezza la volontà di prevedere pattiziamente un beneficium excussionis anche in caso di fallimento”.

Affermazione da ritenere corretta, visto che il testo della clausola – come riprodotto alla nota 13 di pag. 19 del ricorso principale – fa riferimento ai casi non di fallimento, ma di impossibilità di procedere all’esecuzione immobiliare, non autorizza ndo, pertanto, una conclusione diversa da quella della Corte territoriale .

In disparte, infine, il rilievo per cui le ricorrenti principali avrebbero dovuto contestare l’interpretazione della Corte capitolina evidenziandone la contrarietà a taluno dei canoni dell’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ., ciò che, invece, non hanno fatto.

7.1.3. L a seconda delle due censure che assumono l’inapplicabilità degli artt. 1310 e 1957, ultimo comma, cod. civ. (formulata sul rilievo che la natura non solidale, rispetto a all’obbligazione del debitore principale , di quella assunta dal prestatore di garanzia“autonoma”) è inammissibile.

Difatti, la questione oggetto della presente censura risulta nuova, perché della stessa non vi è alcuna traccia nel motivo di appello con cui si era lamentata l’inoperatività dell’art. 1310 cod.civ. (si veda, al riguardo,il motivo di appello come ricostruito a pag. 13 della sentenza).

In sostanza, in appello, la sola questione posta all’attenzione della Corte romana era quella dell’esclusione pattizia del “beneficium escussionis”.

Di qui, pertanto, la necessità d i dare seguito a quanto affermato da questa Corte, vale a dire che, “ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” ( Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02).

8. Con il secondo motivo le ricor renti in via principale denunciano – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e/o nullità della Sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324, 1325, 1346, 1418, comma 2, 1938, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367 e 1175 cod. civ. e dell’art. 2 Cost.Censuranola sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che le fideiussioni fossero state rilasciate per un importo massimo garantito, e ciò in contrasto con gli artt. 1346, 1418, comma 2, 1324 e 1938 cod. civ., nonché erroneamente applicando i canoni ermeneutici previsti dalla legge e in contrasto con il dovere costituzionale di solidarietà.

8.1. Il motivo èinammissibile.

Invero, sotto l’apparenza di contestare l’interpretazione del contenuto delle polizze rilasciate, le ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di appello avrebbe “omesso completamente di esaminare e prendere posizione sulle precise difese delle banche garanti”, che si assume superassero le conclusioni della sentenza resa dal primo giudice (cfr. pag. 23), ciò che già inficia di inammissibilità il presente motivo, risolvendosi esso in un non consentito tentativo di mettere in discussione il giudizio di fatto compiuto dalla Corte romana.

Inoltre, pur ipotizzando la violazione di vari canoni dell’ermeneutica contrattuale, in particolare contestando la non correttezza dell’interpretazione sistematica delle clausole delle polizze fideiussorie operata dalla s entenza impugnata (interpretazione della quale, peraltro, neppure si chiarisce l ’esatta portata), non argomentain che modo tale violazione sarebbe stata realizzata.

Di qui, pertanto, nuovamente, l’inammissibilità del presente motivo, alla stregua del principio secondo cui “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677- 01).

9. Con il terzo motivo lericorrenti in via principale denunciano – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, commi 3 e 4, della legge 6 giugno 1991, n. 175 e degli artt. 1939 e 1418, comma 1, cod. civ.

Censuranola sentenza della Corte romana nella parte in cui ha escluso la nullità derivata delle fideiussioni a causa del superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo, ritenendo che la nullità non incida sulla validità del contratto, in contrasto, però,con l’orientamento costante sviluppatosi intorno all’analogo limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB.

9.1. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti,non coglie – né, quindi, confuta – l ’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che non è l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 9, commi 3 e 4, della legge n. 175 del 1991, ma l’insufficienza di prova (come del resto emerge da pag. 31 del ricorso) delle condizioni per la sua applicabilità.

Si è, pertanto, al di fuori della fattispecie della violazione di legge, se è vero che essa “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” ( tra le altre , “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).

Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).

10. Con il quartomotivo le ricorrenti in via principale denunciano –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154, della legge 7 marzo 1996, n. 108e degli artt. 1421 e 1815 cod. civ.

Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui risulta confermato il rigetto dell’eccezione di usurarietà dei tassi applicati nella determinazione del credito (rigetto che era stato motivato dal Tribunale sulla base di una triplice “ratio decidendi”: tardività dell’eccezione, non applicabilità della normativa agli interessi moratori e, comunque, non applicabilità al contratto “ratione temporis”), compiendo – nel confermare l’ ultima di tali “ ratio nes ”, dichiarando assorbite le doglianze delle allora appellanti relative alle due precedenti – quello che viene indicato c ome “ un errore grossolano”in merito all’entrata in vigore della normativa antiusura, giacché essa, risalendo al 10 marzo 1992, era applicabile al contratto di mutuo, essendo stato lo stesso concluso il 16 luglio 1992.

10.1. Il motivoè inammissibile .

Si legge nella sentenza impugnata che le odierne ricorrenti, con il quinto motivo di appello (il cui contenuto esse non hanno riprodotto nel presente ricorso), lamentavano“violazione della legge 108/1996, degli artt. 1421 e 1815 cod. civ.”, contestando la statuizione di rigetto dell’eccezione sull’usurarietà dei tassi di interesse.

Il tema posto, dunque, era quello della contrarietà alla “legge 108/1996” (comeconfermato dal fatto che la sentenza del Tribunale, riprodotta sul punto in quella di appello, ebbe a dichiarare l’infondatezza dell’eccezione di usurarietà sul rilievo che “il contratto di mutuo edilizio risale all’anno 1992, allorquando non era stata approvata la legge 108/1996”).

Se tali, dunque, furonoi termini dell’eccezione sollevata in primo grado (e riproposta in appello), nessun “grossolano errore” può imputarsi alla corte di merito per aver ritenuto – con riguardo alla sola normativa specificamente richiamata –la legge n. 108 del 1996 sopravvenuta al contratto impugnato.

La censura oggi formulata avrebbe dunque richiesto – ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. – che le ricorrenti chiarissero ai sensi di quale normativa avessero formulato, nei precedenti gradi di giudizio (e particolarmente in appello), l’eccezione di usurarietà.

Non essendo ciò avvenuto, essa deve ritenersi inammissibile.

11. Con il quintomotivo le ricorrenti in via principale denunciano –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.Censurano la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, ex art. 342 cod. proc. civ., l’appello delle banche garanti in ordine al rigetto della domanda risarcitoria fondata sulle condotte inadempienti della creditrice, essendo invece il motivo di gravame – si assume – dotato dei requisiti di specificità previsti dalla citata norma.

11.1. Il motivoè inammissibile.

In difetto di riproduzione dei motivi di appello ritenuti non conformi all’art. 342 cod. proc. civ., va dato seguito al principio secondo cui, “ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 6 settembre 2021, n. 24048, Rv. 662388- 01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 29 settembre 2017, n. 22880, Rv. 645637-01; Cass. Sez. 6-3, sent. 28 novembre 2014, n. 25308, Rv. 633637-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01; Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2006, n. 20405, Rv. 594136-01).

12. Passando alla disaminadel ricorso incidentale, con il primo motivoviene denunciata – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso l’esame del primo motivo d’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in particolare proposto per essere stata esclus a l’esistenza di un massimale espresso nella fideiussione dalla stessa rilasciata, in data 15 settembre 1992, in favore di Cariplo.

12.1. Il motivo èinammissibile.Difatti, in assenza di riproduzione del motivo di gravame d el qualesi lamenta l’omesso esame, occorre conformarsi al “ dictum ” di questa Corte secondo cui è “inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano «nuove» e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133-01).

13. Con il secondo motivo la ricor rente in via incidentale denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame del massimale espresso contenuto nella fideiussione.

13.1. Il motivo èinammissibile.

Al riguardo va, innanzitutto, segnalato che – essendo stato il gravame dell’ odiern a ricorrente esperito contro sentenza resa in prime cure in data 18 luglio 2016 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd.

“doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez.

Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01).

14. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale; all’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale.

15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale ; dichiara inammissibile quello incidentale.Condanna le ricorrent i principali al pagamento, in favore delle controricorrent i società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., delle spese del presente giudizio, che liquida per ognuna di esse in € 30.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misuradel 15% ed accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente incidentale a rifondere alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida, del pari, in € 30.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona , rispettivamente, l’una del procuratore s peciale e l egale rappresentante“pro tempore” Laura PRETTO, l’altra del p residente del c onsiglio di a mministrazione e l egale r appresentante “ pro tempore”, [OSCURATO:PERSONA] NENNA, entrambe elettivamente domiciliatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA]ERRICO,rappresentate e difese dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]BIGLIA e Giuseppe MERCANTI ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa la propria pro curatrice [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha assunto nel corso del presente giudizio la nuova denominazione doNext S.p.a.), in persona del procuratore Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12202/2021 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 CC speciale Antonio CIANCHETTI , elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO, rappresentata e difesa dall’ A vvocato FrancescoPENSATO; -controricorrente - econtro [OSCURATO:SOCIETA]. ( che ha assunto nel corso del presente giudizio la nuova denominazione doNext S.p.a.), in persona del procuratore specialeAntonio CIANCHETTI, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5 , presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PENSATO; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona del p rocuratore s peciale Antonio CAVALLUZZO, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] PENSATO ; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.; -intimate - nonchéda [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale David GENERALI , elettivamente domiciliat a in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia 9 , presso lo studio legale dell’AvvocatoMassimo MANNOCCHI, che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa la propria procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].(che ha assunto nel corso del presente giudizio la nuova denominazione doNext S.p.a.), in persona del procuratore speciale Antonio CIANCHETTI , elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] MARIANO, rappresentata e difesa dall’ A vvocato FrancescoPENSATO; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso sentenza del la Corte d ’a ppello di Roma, n. 5 305 / 20 , depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Le società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrono congiuntamente , sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 5305/20, del 28 ottobre 2020, della Corted’appello di Roma, che – respingendo il gravame , esperito tra gli altri dalle predette società,avverso la sentenza n. 15262/16, del 18 luglio 2016, del Tribunale di Roma– ha confermato la condanna delle stesse a pagare, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ciascuna per la percentuale di partecipazione al rischio, l’importo complessivo di € 9.490.008,54. 2. Riferiscono, in punto di fatto, che un pool di istituti di credito – tra i quali Banca di Piacenza e, con essa, anche altri istituti, di seguito incorporati in Banco BPM, in ragione di fusione societaria – avevano rilasciato garanzie fideiussorie, in favore di due società poi dichiarate fallite, in relazione alla restituzione di ratei di un mutuo edilizio di cui alla legge 6 giugno 1991, n. 175, erogato dalla società Cassa di Risparmio delle [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Cariplo”). A fronte dell’inadempimento delle società debitrici, e della loro successiva dichiarazione di insolvenza, Cariplo si insinuava tardivamente al passivo dei relativi fallimenti, promuovendo anche azioni esecutive in forza dell’ipoteca che assisteva il suo credito restitutorio. In ragione dell’insufficiente realizzo a coprire il residuo credito derivante dal mutuo, dopo ben quindici anni dall’inadempimento dei debitori principali, la società [OSCURATO:SOCIETA]. – nel dirsi procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a propria volta indicata quale nuova titolare del credito –escuteva le fideiussioni. Essendo, però, insorto un contrasto tra il soggetto successore di Cariplo –la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. –e [OSCURATO:PERSONA], circa latitolarità del credito, i predetti fideiussori si rivolgevano all’autorità giudiziaria affinché fosse individuato l’effettivo titolare del credito e, comunque, dichiarata la prescrizione dello stesso. In via subordinata, inoltre, gli allora attori chiedevano che fosse accertato il massimale di polizza, nonché condannata [OSCURATO:PERSONA] (o comunque l’effettivo creditore) al risarcimento dei danni causati dall’inesatta esecuzione dei doveri gravanti sui beneficiari delle fideiussioni e/o dalla loro tardiva escussione. Avendo, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], in pendenza di detto giudizio, radicatone altro per il pagamento di quanto dovuto “pro quota” dagli istituti di credito fideiussori, riunite le due cause, il giudice di prime cure, individuato il creditore in [OSCURATO:PERSONA], condannava gli stessi a corrispondere a detta società l’importo complessivo di € 9.490.008,54, da ripartirsi secondo le rispettive percentuali di partecipazione al rischio. Tale decisione veniva confermata in appello. 3. Ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, anche la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 4.Ha resistito al ricorso principale, con due distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA] (in un caso, in proprio, nell’altro, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA]), così come ha resistito pure [OSCURATO:PERSONA], entrambichiedendo che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. Altro controricorso è stato presentato da [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. 6. Tutte le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con i l primo motivo del ricorso principale , articolato in più censure,viene denuncia ta – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 1944, 1957, ultimo comma, cod. civ., oltre che dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza, nuovamente in relazione alla violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ponendo a fondamento della propria decisione una questione sollevata d’ufficio, ha rigettato l’eccezione di prescrizione applicando gli artt. 1310 e 1957, ultimo comma, cod. civ., e cioè ritenendo che l’insinuazione allo stato passivo dei debitori principali avesse interrotto il termine prescrizionale anche nei confronti delle banche garanti. Il gravame delle banche era, invece, basato sul rilievo dell’inoperatività dell’art. 1310 cod. civ. (e dell’art. 1957, ultimo comma, cod. civ., che “doppia” tale previsione normativa quanto alla fideiussione), applicandosi esso alla fideiussione solidale ex a rt. 1944, comma 1, cod. civ., ma non nell’ipotesi eccezionale di fideiussione semplice, di cui al 2° comma del medesimo art. 1944 cod. civ., ovvero quando – come nella specie – la previsione del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleesclude il carattere solidale della fideiussione. In ogni caso, la sentenza sarebbe errata, contraddicendosi, giacché, sebbene qualifichi la garanzia prestata dalle banche come “autonoma”, non considera che ad essa non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 1310 e 1957, ultimo comma, cod. civ., prevista per le sole obbligazioni solidali.7.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. 7.1.1. Infondata è, innanzitutto,la censura di violazione dell’art. 101, 2° comma, cod. proc. civ. Invero, l’addebito mosso alla Corte capitolina di aver pronunciato una “sentenza a sorpresa” non coglie nel segno , al la luce del principio secondo cui “l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, cod.p roc. c iv ., non riguarda le questioni di diritto” ( qual è, con tutta evidenza, quella sulla idoneità ad interrompere la prescrizione, anche nei confronti dei garanti, dell’insinuazione allo stato passivo da parte dei debitori principali), “ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un ’ attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (cfr., tra le molte, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2022, n. 1617, Rv. 663636-01). 7.1.2. Infondata è anche la prima delle due censure che postulano l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 1310 cod. civ., e con esso dell’art. 1957, ultimo comma, cod. civ., ovvero quella basata sul presupposto della previsione negoziale del “beneficium excussionis”. Invero, la corte di merito smentisce il presupposto sul quale si basa la presente censura, affermando (a pag. 14) che dalle clausole contrattuali “non emerge con chiarezza la volontà di prevedere pattiziamente un beneficium excussionis anche in caso di fallimento”. Affermazione da ritenere corretta, visto che il testo della clausola – come riprodotto alla nota 13 di pag. 19 del ricorso principale – fa riferimento ai casi non di fallimento, ma di impossibilità di procedere all’esecuzione immobiliare, non autorizza ndo, pertanto, una conclusione diversa da quella della Corte territoriale . In disparte, infine, il rilievo per cui le ricorrenti principali avrebbero dovuto contestare l’interpretazione della Corte capitolina evidenziandone la contrarietà a taluno dei canoni dell’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ., ciò che, invece, non hanno fatto. 7.1.3. L a seconda delle due censure che assumono l’inapplicabilità degli artt. 1310 e 1957, ultimo comma, cod. civ. (formulata sul rilievo che la natura non solidale, rispetto a all’obbligazione del debitore principale , di quella assunta dal prestatore di garanzia“autonoma”) è inammissibile. Difatti, la questione oggetto della presente censura risulta nuova, perché della stessa non vi è alcuna traccia nel motivo di appello con cui si era lamentata l’inoperatività dell’art. 1310 cod.civ. (si veda, al riguardo,il motivo di appello come ricostruito a pag. 13 della sentenza). In sostanza, in appello, la sola questione posta all’attenzione della Corte romana era quella dell’esclusione pattizia del “beneficium escussionis”. Di qui, pertanto, la necessità d i dare seguito a quanto affermato da questa Corte, vale a dire che, “ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” ( Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02). 8. Con il secondo motivo le ricor renti in via principale denunciano – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e/o nullità della Sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324, 1325, 1346, 1418, comma 2, 1938, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367 e 1175 cod. civ. e dell’art. 2 Cost.Censuranola sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che le fideiussioni fossero state rilasciate per un importo massimo garantito, e ciò in contrasto con gli artt. 1346, 1418, comma 2, 1324 e 1938 cod. civ., nonché erroneamente applicando i canoni ermeneutici previsti dalla legge e in contrasto con il dovere costituzionale di solidarietà. 8.1. Il motivo èinammissibile. Invero, sotto l’apparenza di contestare l’interpretazione del contenuto delle polizze rilasciate, le ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di appello avrebbe “omesso completamente di esaminare e prendere posizione sulle precise difese delle banche garanti”, che si assume superassero le conclusioni della sentenza resa dal primo giudice (cfr. pag. 23), ciò che già inficia di inammissibilità il presente motivo, risolvendosi esso in un non consentito tentativo di mettere in discussione il giudizio di fatto compiuto dalla Corte romana. Inoltre, pur ipotizzando la violazione di vari canoni dell’ermeneutica contrattuale, in particolare contestando la non correttezza dell’interpretazione sistematica delle clausole delle polizze fideiussorie operata dalla s entenza impugnata (interpretazione della quale, peraltro, neppure si chiarisce l ’esatta portata), non argomentain che modo tale violazione sarebbe stata realizzata. Di qui, pertanto, nuovamente, l’inammissibilità del presente motivo, alla stregua del principio secondo cui “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677- 01). 9. Con il terzo motivo lericorrenti in via principale denunciano – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, commi 3 e 4, della legge 6 giugno 1991, n. 175 e degli artt. 1939 e 1418, comma 1, cod. civ. Censuranola sentenza della Corte romana nella parte in cui ha escluso la nullità derivata delle fideiussioni a causa del superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo, ritenendo che la nullità non incida sulla validità del contratto, in contrasto, però,con l’orientamento costante sviluppatosi intorno all’analogo limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB. 9.1. Il motivo è inammissibile. La censura, infatti,non coglie – né, quindi, confuta – l ’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che non è l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 9, commi 3 e 4, della legge n. 175 del 1991, ma l’insufficienza di prova (come del resto emerge da pag. 31 del ricorso) delle condizioni per la sua applicabilità. Si è, pertanto, al di fuori della fattispecie della violazione di legge, se è vero che essa “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” ( tra le altre , “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442). 10. Con il quartomotivo le ricorrenti in via principale denunciano –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154, della legge 7 marzo 1996, n. 108e degli artt. 1421 e 1815 cod. civ. Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui risulta confermato il rigetto dell’eccezione di usurarietà dei tassi applicati nella determinazione del credito (rigetto che era stato motivato dal Tribunale sulla base di una triplice “ratio decidendi”: tardività dell’eccezione, non applicabilità della normativa agli interessi moratori e, comunque, non applicabilità al contratto “ratione temporis”), compiendo – nel confermare l’ ultima di tali “ ratio nes ”, dichiarando assorbite le doglianze delle allora appellanti relative alle due precedenti – quello che viene indicato c ome “ un errore grossolano”in merito all’entrata in vigore della normativa antiusura, giacché essa, risalendo al 10 marzo 1992, era applicabile al contratto di mutuo, essendo stato lo stesso concluso il 16 luglio 1992. 10.1. Il motivoè inammissibile . Si legge nella sentenza impugnata che le odierne ricorrenti, con il quinto motivo di appello (il cui contenuto esse non hanno riprodotto nel presente ricorso), lamentavano“violazione della legge 108/1996, degli artt. 1421 e 1815 cod. civ.”, contestando la statuizione di rigetto dell’eccezione sull’usurarietà dei tassi di interesse. Il tema posto, dunque, era quello della contrarietà alla “legge 108/1996” (comeconfermato dal fatto che la sentenza del Tribunale, riprodotta sul punto in quella di appello, ebbe a dichiarare l’infondatezza dell’eccezione di usurarietà sul rilievo che “il contratto di mutuo edilizio risale all’anno 1992, allorquando non era stata approvata la legge 108/1996”). Se tali, dunque, furonoi termini dell’eccezione sollevata in primo grado (e riproposta in appello), nessun “grossolano errore” può imputarsi alla corte di merito per aver ritenuto – con riguardo alla sola normativa specificamente richiamata –la legge n. 108 del 1996 sopravvenuta al contratto impugnato. La censura oggi formulata avrebbe dunque richiesto – ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. – che le ricorrenti chiarissero ai sensi di quale normativa avessero formulato, nei precedenti gradi di giudizio (e particolarmente in appello), l’eccezione di usurarietà. Non essendo ciò avvenuto, essa deve ritenersi inammissibile. 11. Con il quintomotivo le ricorrenti in via principale denunciano –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.Censurano la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, ex art. 342 cod. proc. civ., l’appello delle banche garanti in ordine al rigetto della domanda risarcitoria fondata sulle condotte inadempienti della creditrice, essendo invece il motivo di gravame – si assume – dotato dei requisiti di specificità previsti dalla citata norma. 11.1. Il motivoè inammissibile. In difetto di riproduzione dei motivi di appello ritenuti non conformi all’art. 342 cod. proc. civ., va dato seguito al principio secondo cui, “ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 6 settembre 2021, n. 24048, Rv. 662388- 01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 29 settembre 2017, n. 22880, Rv. 645637-01; Cass. Sez. 6-3, sent. 28 novembre 2014, n. 25308, Rv. 633637-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01; Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2006, n. 20405, Rv. 594136-01). 12. Passando alla disaminadel ricorso incidentale, con il primo motivoviene denunciata – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso l’esame del primo motivo d’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in particolare proposto per essere stata esclus a l’esistenza di un massimale espresso nella fideiussione dalla stessa rilasciata, in data 15 settembre 1992, in favore di Cariplo. 12.1. Il motivo èinammissibile.Difatti, in assenza di riproduzione del motivo di gravame d el qualesi lamenta l’omesso esame, occorre conformarsi al “ dictum ” di questa Corte secondo cui è “inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano «nuove» e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133-01). 13. Con il secondo motivo la ricor rente in via incidentale denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame del massimale espresso contenuto nella fideiussione. 13.1. Il motivo èinammissibile. Al riguardo va, innanzitutto, segnalato che – essendo stato il gravame dell’ odiern a ricorrente esperito contro sentenza resa in prime cure in data 18 luglio 2016 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01). 14. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale; all’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale. 15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso principale ; dichiara inammissibile quello incidentale.Condanna le ricorrent i principali al pagamento, in favore delle controricorrent i società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., delle spese del presente giudizio, che liquida per ognuna di esse in € 30.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misuradel 15% ed accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente incidentale a rifondere alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida, del pari, in € 30.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle rico
Sentenza Cassazione n. 29529/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris