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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19764/2026

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. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione ex art. 395,comma 1, n. 4 cod. proc. civ. dell’ordinanza n. 10746/2025 conNumero registro generale 20466/2025cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso propostoN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026avverso la sentenza n. 1179/2019 della Corte d’appello di Lecce,Data pubblicazione 14/06/2026che aveva a sua volta rigettato la domanda avente ad oggettoil riconoscimento del diritto dello stesso - transitato per mobilitàvolontaria alle dipendenze della Provincia di Lecce con contrattopart time, contratto in base al quale aveva prestato serviziopresso la Provincia di Crotone, da cui proveniva, a seguito dellatrasformazione in part time del contratto a tempo pieno con cuiera stato originariamente assunto presso la Provincia di Monza– a riconvertire a tempo pieno il rapporto in essere con laProvincia di Lecce con condanna dell’ente dal risarcimento deldanno commisurato alla differenza tra quanto percepito equando gli sarebbe spettato se la domanda fosse stata accolta.Conformemente al primo giudice, la Corte territoriale avevaritenuto applicabile alla fattispecie non il disposto dell’art. 4,comma 15, del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomielocali ma, in quanto dipendente originariamente assunto atempo pieno, il comma 14, secondo cui “I dipendenti conrapporto a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pienoalla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche insoprannumero, oppure, anche prima della scadenza, acondizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”,la Provincia di Lecce doveva ritenersi una mera modificazionesoggettiva dell’originario contratto oggetto di cessione,rilevando, pertanto, ai fini del diniego del diritto azionato, ilmancato decorso del biennio calcolato a far data dall’1.12.2011,giorno di inizio del rapporto con la Provincia di Lecce, per essererimasta estranea al giudizio, stante il silenzio a riguardo delCovelli, la questione della concreta esistenza di posti in organicocomparabili a tempo pieno, che comunque non erano previstiNumero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026nell’ambito del servizio cui era assegnato (ed erano desNtuimnearot id i ara ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026specifica procedura di mobilità quelli indicati nel programmatriennale del fabbisogno 2012/2014)[OSCURATO:PERSONA] di Lecce non ha svolto attività difensiva in questasede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa ordinanza revocanda ha elencato gli originari motivi dicensura, come di seguito.1.Con il primo il ricorrente, «nel denunciare la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4, comma 14, CCNL 14.9.2000 e 12 terdel d.lgs. n. 61/2000 vigente ratione temporis (oggi art. 8,comma 6, d.lgs. n. 81/2015), estende alla norma invocatal’impugnazione laddove la si voglia intendere preclusiva dellatrasformazione a tempo pieno del rapporto part-time in difettodel decorso del biennio, quando viceversa va letta nel senso chetale condizione non è ostativa della trasformazione ove esiste inorganico un posto vacante di pari inquadramento».2.Con il secondo, lamentando omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio e in subordine e gradatamente la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma2, n. 4, cod. proc. civ., «imputa alla Corte territoriale l’avereerroneamente circoscritto la causa petendi della pretesaazionata all’intervenuto decorso del biennio per la computabilitàdel periodo di servizio prestato in precedenza presso le altreAmministrazioni, per avere il ricorrente fondato la pretesa anchesotto l’ulteriore profilo della disponibilità del posto in organico,Numero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026supportando la prospettazione con idonea documentNauzmieoron dei r,a ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026circostanza che, ove negata, concreterebbe o il malgovernodelle regole in materia di distribuzione dell’onere della prova e/odi valutazione delle prove e/o la mera apparenza dellamotivazione per intrinseca contraddittorietà tra l’esposizione infatto e le ragioni di diritto».3.Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.12 ter del d.lgs. n. 61/2000 vigente ratione temporis (oggi art.8, comma 6, d.lgs. n. 81/2015), «lamenta la non conformità adiritto della statuizione che nega il diritto alla trasformazione atempo pieno del rapporto part-time che la norma invocatadeterminazione in ordine alla copertura del posto resosidisponibile».4.

Con il quarto motivo «si denuncia la violazione e falsaapplicazione del CCNL 31.3.1999 e degli artt. 4, comma 14,CCNL 14.9.2000 e 12 ter d.lgs. n. 61/2000 vigente rationetemporis (oggi art. 8, comma 6, d.lgs. n. 81/2015), imputandoalla Corte territoriale l’erroneità del dato, che si dice assuntoacriticamente dalla sentenza di primo grado e non riesaminatosulla base della censure sollevate in appello, per cui nell’ambitodel servizio di assegnazione del ricorrente non vi erano postidisponibili a tempo pieno».5.Il quinto motivo concerne la regolamentazione delle spese.L’ordinanza ha, quindi, ritenuto che l’impugnazione fosse«complessivamente volta a sostenere l’erroneità dellavalutazione operata dalla Corte territoriale circa la causa petendisottesa alla pretesa azionata che qui si sostiene comprenderel’ulteriore profilo considerato dalla norma invocata, ovvero lasussistenza del diritto alla trasformazione a tempo pieno delrapporto part-time, a prescindere dal decorso del biennio dallaNumero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026stipula del relativo contratto, considerato nella Numperriom di ara ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026proposizione della norma, in ragione della disponibilità di posticomparabili con diritto di priorità rispetto ad ogni altradeterminazione dell’amministrazione per la copertura deimedesimi».Su tale presupposto, ha affermato che:-«lo stesso ricorrente … finisce per ammettere di avereconcentrato nel ricorso introduttivo la causa petendi dellapretesa nel decorso del biennio, computato con riferimento alcomplessivo periodo di servizio così prestato anche presso leprecedenti amministrazioni, lì dove invoca passi del ricorso diprimo grado ove, come rilevato dalla Corte territoriale, si limitaa richiamare il testo della norma, sostenendo genericamente laricorrenza di tutte le condizioni ivi previste per il riconoscimentodel diritto»;-«quanto, poi, al [OSCURATO:PERSONA] del Fabbisogno2012/2014, sul quale il ricorso fa leva, si tratta di documentonon riprodotto, né specificamente indicato nel rispettodell’onere imposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., del quale, inoltre,non sono dimostrate la funzionalità alla qui invocata causapetendi e l’erroneità della lettura che in senso contrario ne haoperato la Corte territoriale»;-«il terzo motivo, con il quale si denuncia il contrasto dellapronuncia con la priorità sancita dall’art. 12 ter del d.lgs. n.61/2001, finisce per prospettare una questione giuridica nuovaimplicante accertamenti di fatto, inammissibile nel giudizio dilegittimità ove il ricorrente non assolva all’onere di dimostrareche la stessa fosse stata proposta nel ricorso di primo grado edevoluta anche al giudice di appello».Infine, è stato concluso che «le censure, in sintesi, non valgonoa contrastare la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnataNumero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026data dalla non ravvisabilità nella prospettazione originarNiaum deroe dlli ara ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026causa petendi qui invocata, il che vanifica ogni censura oggidiretta a contrastare quanto ad abundantiam aggiunto dallaCorte territoriale in ordine alla non disponibilità di posticomparabili; nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, imotivi devono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione dicensure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile allamancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod.proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte delricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n.17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007)».Così riprodotto il percorso motivazionale della ordinanza n.10746/2025, è qui lamentato un primo errore percettivoladdove è stato ritenuto che “lo stesso ricorrente finisce perammettere di aver concentrato nel ricorso introduttivo la causapetendi della pretesa nel decorso del biennio computato conriferimento al complessivo periodo di servizio così prestatoanche presso le precedenti amministrazioni, lì dove invoca passidel ricorso di primo grado ove, come rilevato dalla Corteterritoriale, si limita a richiamare il testo della norma,sostenendo genericamente la ricorrenza di tutte le condizioni ivipreviste per il riconoscimento del diritto”.Il secondo errore si configurerebbe nella parte in cui laordinanza ha affermato che non sarebbe stato riprodotto nelgiudizio di legittimità il Programma triennale del Fabbisogno.Infine, un terzo errore attingerebbe l’affermazione per cui "ilterzo motivo, con il quale si denuncia il contrasto della pronunciacon la priorità sancita dall'art. 12ter del.

D.lgs. n 61/2001 finisceNumero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026per prospettare una questione giuridica nuova, impNluimcearon dti era ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026accertamenti di fatto, inammissibile nel giudizio di legittimitàove il ricorrente non assolve all’onere di dimostrare che la stessafosse stata proposta nel ricorso di primo grado e devoluta ancheal giudice di appello”.Le doglianze sono inammissibili.Come ribadito ex multis in Cass. n. 12506/2024, «questa Corteha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art.395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a costituire motivo di revocazionesi configura come una falsa percezione della realtà, una svistaobiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbiaportato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivoincontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovverol'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessirisulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un erroremeramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attivitàvalutativa del giudice di situazioni processuali esattamentepercepite nella loro oggettività.

L'errore deve, pertanto,apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concretarilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti diargomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche.

Esso nonpuò consistere in un preteso inesatto apprezzamento dellerisultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell’ipotesidell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione,entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..L’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverserappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dallasentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechéla realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione enon di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziataNumero registro generale 20466/2025valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendoN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di erroriData pubblicazione 14/06/2026di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. tra lealtre, Cass. n. 16439 del 2021, n. 22171 del 2010, n. 8180 del2009, n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006)».Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze dellaCorte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4cod. proc. civ., secondo le acquisizioni della giurisprudenza diquesta Corte da ultimo ricordate da Cass.

SU n.20013/2024,«a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioniinduttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essereessenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea ela decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale daaffermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, lapronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione edincidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'erroreche inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazionedeve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro ladecisione stessa» (Cass.

SU n. 20013/2024 e giurisprudenza ivicitata).Pertanto, «non è viziata da errore revocatorio la sentenza dellaCorte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiaratoNumero registro generale 20466/2025l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delleN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asseritaData pubblicazione 14/06/2026erronea applicazione di norme processuali.

In tali casi si vertein errori di giudizio e, conseguentemente, il ricorso perrevocazione è inammissibile (cfr. Cass. n. 29369 del 2023 e ivile richiamate Cass. n. 1040 del 2022, n. 442 del 2018, n.16136del 2009, n. 3365 del 2009 e Cass. Sez.

Un. n. 26022 del 2008)»(Cass. n. 12506/2024).E’ altresì principio consolidato quello per cui «l'errore di fattonon è […] ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto diun qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossiadi una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delleparti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori lasindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di unavalutazione.

Pertanto, l'errore di fatto consiste in un erroremeramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attivitàvalutativa del giudice di situazioni processuali esattamentepercepite nella loro oggettività; ne consegue che non èconfigurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza cheinvestano direttamente la formulazione del giudizio sul pianologico – giuridico» (Cass. n. 10973/2024).Applicando tali principi al caso di specie, deve concludersi che iprofili di doglianza proposti non prospettano errori revocatori.Nell’ordinanza revocanda le originarie censure sono stateritenute inammissibili perché tali da non contrastare la ratiodecidendi della sentenza di merito – ratio che la Corte haindividuato nella non ravvisabilità nella originariaprospettazione del ricorrente della causa petendi invocata insede di legittimità – e perché, di conseguenza, si presentavanoprive di specifica attinenza al decisum.Numero registro generale 20466/2025Trattasi, all'evidenza, di attività valutativa inidonea ad integrareN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026errore revocatorio.Data pubblicazione 14/06/2026Le affermazioni della ordinanza su cui si è concentratal’attenzione nell’odierno ricorso sono esplicative di detta ratio:così è a dirsi in ordine all’aver la Corte ritenuto che lo stessoricorrente avesse ammesso di aver concentrato nel ricorsointroduttivo di primo grado la causa petendi nel decorso delbiennio, computato con riferimento al complessivo periodo diservizio prestato anche presso le amministrazioni precedenti;così è, altresì, attività valutativa quella che ha condotto questaCorte ad affermare che anche la seconda censura, vertente sullaparte motiva riferita al cd.

Piano triennale del Fabbisogno, erainammissibile.Con riguardo ad essa, il ricorso non affronta la primaaffermazione, quella secondo la quale il suddetto documentonon era stato riprodotto, ma solo la seconda, secondo cui nonera stato specificatamente indicato nel rispetto dell’onereimposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; quanto alla terza ratiodella inammissibilità – non erano dimostrate la funzionalità deldocumento alla causa petendi invocata in sede di legittimità el’erroneità della lettura in senso contrario datane dalla Corteterritoriale – anche in questo caso, il (supposto) errore noncoinvolge un fatto ma un giudizio.Le doglianze, quindi, investono non già errori di percezione ma,piuttosto, la stessa attività valutativa del giudice, insuscettibilein quanto tale di revocazione, rientrando «nell'ambitodell'attività di valutazione l'interpretazione dei contenutiespositivi degli atti di parte, specificamente dei motivi delricorso per cassazione (in tal senso Cass. n. 13181 del28/05/2013: "Non è idoneo ad integrare errore revocatorio,rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395,Numero registro generale 20466/2025numero 4), cod. proc. civ., l'ipotizzato travisamento, da parteN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026della Corte di cassazione, di dati giuridico - fattuali, …, acquisitiData pubblicazione 14/06/2026contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunquemediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione" e ancora Cass. n.9835 del 15/06/2012 "Una sentenza della Corte di cassazionenon può essere impugnata per revocazione in base all'assuntoche abbia male compreso i motivi di ricorso, perché un vizio diquesto tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un erroredi fatto ai sensi dell'art. 395, comma primo, numero 4, cod.proc. civ», così come «analogamente rientra nell'attivitàvalutativa, inidonea a integrare errore revocatorio,l'interpretazione del significato della sentenza impugnata»(Cass. n. 10184/2018 ex multis).L’errata valutazione delle risultanze processuali viene ricondottadalla giurisprudenza di legittimità all’errore di giudizio e non difatto, come tale estraneo all’art.395 n.4 cod. proc. civ.(Cass.26890/2019, Cass.2236/2022), di tal chè, ad esempio,non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Cortedi cassazione nella quale il collegio abbia analiticamente edesplicitamente interpretato la sentenza impugnata ed il ricorsodella parte - di cui si afferma la erronea lettura –(Cass.5076/2008); allo stesso modo, non configura errore difatto l’errore in cui sia incorsa la Corte di legittimità nella letturadell'atto di gravame, statuendo in ordine alla esistenza, o meno,di una censura e, dunque, sulla ampiezza della efficaciadevolutiva dell'appello (Cass.24369/2009).In conclusione, nella specie non viene in rilievo una falsapercezione della realtà, intesa come svista obiettivamente eimmediatamente rilevabile, che abbia portato «ad affermare oNumero registro generale 20466/2025supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmenteN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fattoData pubblicazione 14/06/2026decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamenteaccertato» e che presuppone «l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa» (Cass.

SU31032/2019).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese del presente giudizio in assenza di attivitàdifensiva della controparte.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della legge n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione ex art. 395,comma 1, n. 4 cod. proc. civ. dell’ordinanza n. 10746/2025 conNumero registro generale 20466/2025cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso propostoN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026avverso la sentenza n. 1179/2019 della Corte d’appello di Lecce,Data pubblicazione 14/06/2026che aveva a sua volta rigettato la domanda avente ad oggettoil riconoscimento del diritto dello stesso - transitato per mobilitàvolontaria alle dipendenze della Provincia di Lecce con contrattopart time, contratto in base al quale aveva prestato serviziopresso la Provincia di Crotone, da cui proveniva, a seguito dellatrasformazione in part time del contratto a tempo pieno con cuiera stato originariamente assunto presso la Provincia di Monza– a riconvertire a tempo pieno il rapporto in essere con laProvincia di Lecce con condanna dell’ente dal risarcimento deldanno commisurato alla differenza tra quanto percepito equando gli sarebbe spettato se la domanda fosse stata accolta.Conformemente al primo giudice, la Corte territoriale avevaritenuto applicabile alla fattispecie non il disposto dell’art. 4,comma 15, del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomielocali ma, in quanto dipendente originariamente assunto atempo pieno, il comma 14, secondo cui “I dipendenti conrapporto a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pienoalla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche insoprannumero, oppure, anche prima della scadenza, acondizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”,la Provincia di Lecce doveva ritenersi una mera modificazionesoggettiva dell’originario contratto oggetto di cessione,rilevando, pertanto, ai fini del diniego del diritto azionato, ilmancato decorso del biennio calcolato a far data dall’1.12.2011,giorno di inizio del rapporto con la Provincia di Lecce, per essererimasta estranea al giudizio, stante il silenzio a riguardo delCovelli, la questione della concreta esistenza di posti in organicocomparabili a tempo pieno, che comunque non erano previstiNumero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026nell’ambito del servizio cui era assegnato (ed erano desNtuimnearot id i ara ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026specifica procedura di mobilità quelli indicati nel programmatriennale del fabbisogno 2012/2014)[OSCURATO:PERSONA] di Lecce non ha svolto attività difensiva in questasede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa ordinanza revocanda ha elencato gli originari motivi dicensura, come di seguito.1.Con il primo il ricorrente, «nel denunciare la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4, comma 14, CCNL 14.9.2000 e 12 terdel d.lgs. n. 61/2000 vigente ratione temporis (oggi art. 8,comma 6, d.lgs. n. 81/2015), estende alla norma invocatal’impugnazione laddove la si voglia intendere preclusiva dellatrasformazione a tempo pieno del rapporto part-time in difettodel decorso del biennio, quando viceversa va letta nel senso chetale condizione non è ostativa della trasformazione ove esiste inorganico un posto vacante di pari inquadramento».2.Con il secondo, lamentando omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio e in subordine e gradatamente la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma2, n. 4, cod. proc. civ., «imputa alla Corte territoriale l’avereerroneamente circoscritto la causa petendi della pretesaazionata all’intervenuto decorso del biennio per la computabilitàdel periodo di servizio prestato in precedenza presso le altreAmministrazioni, per avere il ricorrente fondato la pretesa anchesotto l’ulteriore profilo della disponibilità del posto in organico,Numero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026supportando la prospettazione con idonea documentNauzmieoron dei r,a ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026circostanza che, ove negata, concreterebbe o il malgovernodelle regole in materia di distribuzione dell’onere della prova e/odi valutazione delle prove e/o la mera apparenza dellamotivazione per intrinseca contraddittorietà tra l’esposizione infatto e le ragioni di diritto».3.Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.12 ter del d.lgs. n. 61/2000 vigente ratione temporis (oggi art.8, comma 6, d.lgs. n. 81/2015), «lamenta la non conformità adiritto della statuizione che nega il diritto alla trasformazione atempo pieno del rapporto part-time che la norma invocatadeterminazione in ordine alla copertura del posto resosidisponibile».4. Con il quarto motivo «si denuncia la violazione e falsaapplicazione del CCNL 31.3.1999 e degli artt. 4, comma 14,CCNL 14.9.2000 e 12 ter d.lgs. n. 61/2000 vigente rationetemporis (oggi art. 8, comma 6, d.lgs. n. 81/2015), imputandoalla Corte territoriale l’erroneità del dato, che si dice assuntoacriticamente dalla sentenza di primo grado e non riesaminatosulla base della censure sollevate in appello, per cui nell’ambitodel servizio di assegnazione del ricorrente non vi erano postidisponibili a tempo pieno».5.Il quinto motivo concerne la regolamentazione delle spese.L’ordinanza ha, quindi, ritenuto che l’impugnazione fosse«complessivamente volta a sostenere l’erroneità dellavalutazione operata dalla Corte territoriale circa la causa petendisottesa alla pretesa azionata che qui si sostiene comprenderel’ulteriore profilo considerato dalla norma invocata, ovvero lasussistenza del diritto alla trasformazione a tempo pieno delrapporto part-time, a prescindere dal decorso del biennio dallaNumero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026stipula del relativo contratto, considerato nella Numperriom di ara ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026proposizione della norma, in ragione della disponibilità di posticomparabili con diritto di priorità rispetto ad ogni altradeterminazione dell’amministrazione per la copertura deimedesimi».Su tale presupposto, ha affermato che:-«lo stesso ricorrente … finisce per ammettere di avereconcentrato nel ricorso introduttivo la causa petendi dellapretesa nel decorso del biennio, computato con riferimento alcomplessivo periodo di servizio così prestato anche presso leprecedenti amministrazioni, lì dove invoca passi del ricorso diprimo grado ove, come rilevato dalla Corte territoriale, si limitaa richiamare il testo della norma, sostenendo genericamente laricorrenza di tutte le condizioni ivi previste per il riconoscimentodel diritto»;-«quanto, poi, al [OSCURATO:PERSONA] del Fabbisogno2012/2014, sul quale il ricorso fa leva, si tratta di documentonon riprodotto, né specificamente indicato nel rispettodell’onere imposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., del quale, inoltre,non sono dimostrate la funzionalità alla qui invocata causapetendi e l’erroneità della lettura che in senso contrario ne haoperato la Corte territoriale»;-«il terzo motivo, con il quale si denuncia il contrasto dellapronuncia con la priorità sancita dall’art. 12 ter del d.lgs. n.61/2001, finisce per prospettare una questione giuridica nuovaimplicante accertamenti di fatto, inammissibile nel giudizio dilegittimità ove il ricorrente non assolva all’onere di dimostrareche la stessa fosse stata proposta nel ricorso di primo grado edevoluta anche al giudice di appello».Infine, è stato concluso che «le censure, in sintesi, non valgonoa contrastare la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnataNumero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026data dalla non ravvisabilità nella prospettazione originarNiaum deroe dlli ara ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026causa petendi qui invocata, il che vanifica ogni censura oggidiretta a contrastare quanto ad abundantiam aggiunto dallaCorte territoriale in ordine alla non disponibilità di posticomparabili; nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, imotivi devono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione dicensure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile allamancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod.proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte delricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n.17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007)».Così riprodotto il percorso motivazionale della ordinanza n.10746/2025, è qui lamentato un primo errore percettivoladdove è stato ritenuto che “lo stesso ricorrente finisce perammettere di aver concentrato nel ricorso introduttivo la causapetendi della pretesa nel decorso del biennio computato conriferimento al complessivo periodo di servizio così prestatoanche presso le precedenti amministrazioni, lì dove invoca passidel ricorso di primo grado ove, come rilevato dalla Corteterritoriale, si limita a richiamare il testo della norma,sostenendo genericamente la ricorrenza di tutte le condizioni ivipreviste per il riconoscimento del diritto”.Il secondo errore si configurerebbe nella parte in cui laordinanza ha affermato che non sarebbe stato riprodotto nelgiudizio di legittimità il Programma triennale del Fabbisogno.Infine, un terzo errore attingerebbe l’affermazione per cui "ilterzo motivo, con il quale si denuncia il contrasto della pronunciacon la priorità sancita dall'art. 12ter del. D.lgs. n 61/2001 finisceNumero registro generale 20466/2025Numero sezionale 2125/2026per prospettare una questione giuridica nuova, impNluimcearon dti era ccolta generale 19764/2026Data pubblicazione 14/06/2026accertamenti di fatto, inammissibile nel giudizio di legittimitàove il ricorrente non assolve all’onere di dimostrare che la stessafosse stata proposta nel ricorso di primo grado e devoluta ancheal giudice di appello”.Le doglianze sono inammissibili.Come ribadito ex multis in Cass. n. 12506/2024, «questa Corteha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art.395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a costituire motivo di revocazionesi configura come una falsa percezione della realtà, una svistaobiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbiaportato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivoincontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovverol'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessirisulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un erroremeramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attivitàvalutativa del giudice di situazioni processuali esattamentepercepite nella loro oggettività. L'errore deve, pertanto,apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concretarilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti diargomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Esso nonpuò consistere in un preteso inesatto apprezzamento dellerisultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell’ipotesidell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione,entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..L’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverserappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dallasentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechéla realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione enon di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziataNumero registro generale 20466/2025valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendoN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di erroriData pubblicazione 14/06/2026di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. tra lealtre, Cass. n. 16439 del 2021, n. 22171 del 2010, n. 8180 del2009, n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006)».Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze dellaCorte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4cod. proc. civ., secondo le acquisizioni della giurisprudenza diquesta Corte da ultimo ricordate da Cass. SU n.20013/2024,«a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioniinduttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essereessenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea ela decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale daaffermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, lapronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione edincidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'erroreche inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazionedeve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro ladecisione stessa» (Cass. SU n. 20013/2024 e giurisprudenza ivicitata).Pertanto, «non è viziata da errore revocatorio la sentenza dellaCorte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiaratoNumero registro generale 20466/2025l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delleN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asseritaData pubblicazione 14/06/2026erronea applicazione di norme processuali. In tali casi si vertein errori di giudizio e, conseguentemente, il ricorso perrevocazione è inammissibile (cfr. Cass. n. 29369 del 2023 e ivile richiamate Cass. n. 1040 del 2022, n. 442 del 2018, n.16136del 2009, n. 3365 del 2009 e Cass. Sez. Un. n. 26022 del 2008)»(Cass. n. 12506/2024).E’ altresì principio consolidato quello per cui «l'errore di fattonon è […] ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto diun qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossiadi una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delleparti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori lasindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di unavalutazione. Pertanto, l'errore di fatto consiste in un erroremeramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attivitàvalutativa del giudice di situazioni processuali esattamentepercepite nella loro oggettività; ne consegue che non èconfigurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza cheinvestano direttamente la formulazione del giudizio sul pianologico – giuridico» (Cass. n. 10973/2024).Applicando tali principi al caso di specie, deve concludersi che iprofili di doglianza proposti non prospettano errori revocatori.Nell’ordinanza revocanda le originarie censure sono stateritenute inammissibili perché tali da non contrastare la ratiodecidendi della sentenza di merito – ratio che la Corte haindividuato nella non ravvisabilità nella originariaprospettazione del ricorrente della causa petendi invocata insede di legittimità – e perché, di conseguenza, si presentavanoprive di specifica attinenza al decisum.Numero registro generale 20466/2025Trattasi, all'evidenza, di attività valutativa inidonea ad integrareN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026errore revocatorio.Data pubblicazione 14/06/2026Le affermazioni della ordinanza su cui si è concentratal’attenzione nell’odierno ricorso sono esplicative di detta ratio:così è a dirsi in ordine all’aver la Corte ritenuto che lo stessoricorrente avesse ammesso di aver concentrato nel ricorsointroduttivo di primo grado la causa petendi nel decorso delbiennio, computato con riferimento al complessivo periodo diservizio prestato anche presso le amministrazioni precedenti;così è, altresì, attività valutativa quella che ha condotto questaCorte ad affermare che anche la seconda censura, vertente sullaparte motiva riferita al cd. Piano triennale del Fabbisogno, erainammissibile.Con riguardo ad essa, il ricorso non affronta la primaaffermazione, quella secondo la quale il suddetto documentonon era stato riprodotto, ma solo la seconda, secondo cui nonera stato specificatamente indicato nel rispetto dell’onereimposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; quanto alla terza ratiodella inammissibilità – non erano dimostrate la funzionalità deldocumento alla causa petendi invocata in sede di legittimità el’erroneità della lettura in senso contrario datane dalla Corteterritoriale – anche in questo caso, il (supposto) errore noncoinvolge un fatto ma un giudizio.Le doglianze, quindi, investono non già errori di percezione ma,piuttosto, la stessa attività valutativa del giudice, insuscettibilein quanto tale di revocazione, rientrando «nell'ambitodell'attività di valutazione l'interpretazione dei contenutiespositivi degli atti di parte, specificamente dei motivi delricorso per cassazione (in tal senso Cass. n. 13181 del28/05/2013: "Non è idoneo ad integrare errore revocatorio,rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395,Numero registro generale 20466/2025numero 4), cod. proc. civ., l'ipotizzato travisamento, da parteN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026della Corte di cassazione, di dati giuridico - fattuali, …, acquisitiData pubblicazione 14/06/2026contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunquemediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione" e ancora Cass. n.9835 del 15/06/2012 "Una sentenza della Corte di cassazionenon può essere impugnata per revocazione in base all'assuntoche abbia male compreso i motivi di ricorso, perché un vizio diquesto tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un erroredi fatto ai sensi dell'art. 395, comma primo, numero 4, cod.proc. civ», così come «analogamente rientra nell'attivitàvalutativa, inidonea a integrare errore revocatorio,l'interpretazione del significato della sentenza impugnata»(Cass. n. 10184/2018 ex multis).L’errata valutazione delle risultanze processuali viene ricondottadalla giurisprudenza di legittimità all’errore di giudizio e non difatto, come tale estraneo all’art.395 n.4 cod. proc. civ.(Cass.26890/2019, Cass.2236/2022), di tal chè, ad esempio,non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Cortedi cassazione nella quale il collegio abbia analiticamente edesplicitamente interpretato la sentenza impugnata ed il ricorsodella parte - di cui si afferma la erronea lettura –(Cass.5076/2008); allo stesso modo, non configura errore difatto l’errore in cui sia incorsa la Corte di legittimità nella letturadell'atto di gravame, statuendo in ordine alla esistenza, o meno,di una censura e, dunque, sulla ampiezza della efficaciadevolutiva dell'appello (Cass.24369/2009).In conclusione, nella specie non viene in rilievo una falsapercezione della realtà, intesa come svista obiettivamente eimmediatamente rilevabile, che abbia portato «ad affermare oNumero registro generale 20466/2025supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmenteN umero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 19764/2026escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fattoData pubblicazione 14/06/2026decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamenteaccertato» e che presuppone «l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa» (Cass. SU31032/2019).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese del presente giudizio in assenza di attivitàdifensiva della controparte.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della legge n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito