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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10973/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10807/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 3061/2022depositata il 01/02/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3061/2022, pubblicata il 1°/2/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, EMONA ― [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ― S.r.l. (già società anonima costituita nel 1941 per il rilievo dei beni degli emigrati tedeschi di [OSCURATO:SOCIETA]), nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato proposto da quest’ultimo, contro la sentenza del 14 dicembre 2015, con cui la Corte d’appello di Roma aveva respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale, di rigetto della sua domanda volta ad ottenere l’agevolazione prevista dall’articolo 2 della legge numero 16 del 1980 (un concorso statale sugli interessi di un mutuo fondiario contratto nel 2004, da utilizzare per l’acquisto e per i successivi lavori di ristrutturazione di immobili ubicati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1069).

In particolare, questa Corte, a fronte di un primo motivo di ricorso, denunciante «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Legge 16/80, nel testo modificato ed integrato dall’art. 2 Legge 135/85 ed all’art. 1 Legge 29/01/94 n. 98 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», per avere la Corte territoriale confermato il rigetto della domanda, non risultando provata la finalizzazione del mutuo erogato in data 12 maggio 2004 né all’acquisto degli immobili in Roma, via Flaminia numero 1068, né alla ristrutturazione dei medesimi, mentre la norma richiamata in rubrica «prescinde dalla finalizzazione del mutuo erogato e quindi del suo utilizzo concreto, avendo il legislatore, con una scelta politica, non sindacabile in sede giurisdizionale, riconosciuto un ulteriore beneficio ai soggetti danneggiati dagli eventi bellici che avessero impiegato gli indennizzi ricevuti in un’attività prevista dalla citata legge», essendo richiesto, ai fini dell’erogazione del concorso statale dell’8% sui mutui contratti, soltanto il reimpiego delle somme erogate dallo Stato in attività produttive, indipendentemente dalla finalizzazione degli importi mutuati, e di un secondo mezzo di ricorso, per «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», per avere la Corte d’appello, nel ritenere che il mutuo dovesse essere finalizzato allo svolgimento di determinate attività, inteso qualificarlo come «mutuo di scopo», in violazione del citato articolo 38, in forza del quale il mutuo fondiario non ha detta natura, ha osservato che: a) premesso il dettato dell’art.2 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16 e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante: «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135», all’articolo 1, «Norme di interpretazione autentica», nella specie, la Corte d’appello aveva motivato la propria statuizione di rigetto, da un lato, osservando che «il concorso statale dell’8% sugli interessi che il mutuatario deve corrispondere all’Istituto mutuante non è concesso per qualsiasi mutuo, ma soltanto per i mutui contratti per finanziare, fino al limite del 50%, un’iniziativa imprenditoriale che almeno per il 50% il mutuatario ha intrapreso impiegando l’indennizzo erogato a suo favore dallo Stato italiano per ristorarlo del pregiudizio subito a causa della confisca di beni posseduti all’estero» e, dall’altro lato, aggiungendo che la conferma della motivazione addotta dal primo giudice non richiedeva di «mettere in rilievo anche il mancato rispetto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] termine previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 1 della l. n. 98 del 1994 … non potendosi ritenere idonee al riguardo le domande assai risalenti e totalmente generiche avanzate quando l’acquisto dell’immobile di via Flaminia n. 1068 non era nemmeno ipotizzabile»; b) la decisione impugnata era quindi sorretta da una duplice ratio decidendi , l’una concernente l’esigenza che il mutuo fosse concesso per il finanziamento di attività imprenditoriali intraprese con l’indennizzo erogato dallo Stato, l’altra avente ad oggetto l’inosservanza dei citati commi 6 e 7 sopra trascritti e quest’ultima ratio non era attinta da nessuno dei due motivi spiegati, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in forza di consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità.

Avverso la suddetta pronuncia, Emona - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per revocazione, notificato il 20/4/2022, affidato a due motivi, nei confronti di Ministero dell’Economia e delle Finanze (che resiste con controricorso).

La ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.La ricorrente lamenta i seguenti vizi «revocatori» ex art.395 n. 4 c.p.c.: a) l’avere ritenuto influente, ai fini dell’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione, la mancata censura della seconda ratio decidendi che sorreggeva la sentenza di appello impugnata, riguardante l’inosservanza da parte di Emona dei disposti dei commi 6 e 7 dell’art.1 della l. n. 98/1994, relativo alla necessità di una presentazione tempestiva della domanda per fruizione del concorso statuale, non potendo essere ritenute idonee domande «assai risalenti totalmente generiche avanzate quando l’acquisto dell’immobile di via Flaminia n. 168 non era nemmeno ipotizzabile», in quanto tale «valutazione» operata dalla Corte d’appello doveva ritenersi del tutto marginale e non richiedeva una specifica impugnazione, «stante anche la differente motivazione posta a fondamento della sentenza anzidetta e l’assoluta irrilevanza sull’esito negativo del giudizio dell’errato riferimento temporale del giudice a quo», emergendo comunque, «dalla documentazione prodotta in allegato al fascicolo di primo grado», «dalla comparsa conclusionale in appello» «e dai documenti prodotti», che Emona aveva inoltrato domanda al Ministero competente per l’ottenimento delle agevolazioni in esame, successivamente all’acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA]; b) l’omessa verifica dei «precedenti specifici contenziosi tra le parti in causa, riguardanti il medesimo thema decidendum»,

2. La prima censura è inammissibile.

2.1. Assume la ricorrente che la statuizione della Corte d’appello circa «il mancato rispetto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] termine previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 1 della l. n. 98 del 1994 … non potendosi ritenere idonee al riguardo le domande assai risalenti e totalmente generiche avanzate quando l’acquisto dell’immobile di via Flaminia n. 1068 non era nemmeno ipotizzabile» era irrilevante e frutto di «una sorvolativa lettura degli atti di causa», così da non richiedere specifica impugnazione: la Corte d’appello non avrebbe correttamente valutato la data di formalizzazione della domanda agevolativa al competente Ministero, domanda presentata, non prima ancora dell’acquisto immobiliare, ma nel marzo 2007, dopo l’acquisto, nel maggio 2004, del compendio immobiliare al fine di sovvenzionare gli occorrenti lavori di ristrutturazione, ma ciò avrebbe assunto una valenza «marginale» rispetto alla ragione fondante il rigetto dell’appello, basato sull’erroneo convincimento della mancata prova della finalizzazione del mutuo fondiario, il che spiegava perché nel ricorso per cassazione Emona avesse evidenziato le sole «effettive» motivazioni della Corte d’appello.

2.2. L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.

Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali».

Questa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020).

In sostanza , in tema di revocazione per errore di fatto, l'erronea percezione degli atti di causa (nella quale si sostanzia l'errore in parola) postula la esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non anche di valutazione o di giudizio).

Più specificamente, per quanto attiene alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che per converso la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico - giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità.

L'errore di fatto non è quindi ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Pertanto l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico –giuridico.

Le Sezioni Unite (Cass. 31032/2019) hanno ulteriormente chiarito che «L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio».

2.3. Orbene, la ricorrente tende con il motivo a denunciare l’erroneità in diritto, non in fatto, dell’ordinanza impugnata in ordine all’interpretazione del contenuto della sentenza d’appello ed alla valenza o meno di rationes decidendi di determinati capi della pronuncia, inammissibile in questa sede .

Né possono assumere rilievo, in questo giudizio per revocazione, le doglianze in ordine all’erroneità della sentenza d’appello laddove aveva ritenuto intempestiva, per inosservanza dei termini decadenziali, la domanda amministrativa presentata dalla società, che si sarebbero dovute fatte valere con il ricorso per cassazione.

3. Il secondo motivo è del tutto inammissibile.

La ricorrente prospetta, in maniera peraltro generica, il contrasto con altri giudicati favorevoli che avevano riconosciuto a Emona l’indennizzo (peraltro, secondo il controricorrente, per beni perduti all’estero e non ex art. 2 l.16/1980), ma non risulta che tale profilo fosse stato specificamente svolto in un motivo del ricorso per cassazione oggetto di esame nell’ordinanza qui impugnata per revocazione. 4.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10807/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 3061/2022depositata il 01/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3061/2022, pubblicata il 1°/2/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, EMONA ― [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ― S.r.l. (già società anonima costituita nel 1941 per il rilievo dei beni degli emigrati tedeschi di [OSCURATO:SOCIETA]), nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato proposto da quest’ultimo, contro la sentenza del 14 dicembre 2015, con cui la Corte d’appello di Roma aveva respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale, di rigetto della sua domanda volta ad ottenere l’agevolazione prevista dall’articolo 2 della legge numero 16 del 1980 (un concorso statale sugli interessi di un mutuo fondiario contratto nel 2004, da utilizzare per l’acquisto e per i successivi lavori di ristrutturazione di immobili ubicati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1069). In particolare, questa Corte, a fronte di un primo motivo di ricorso, denunciante «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Legge 16/80, nel testo modificato ed integrato dall’art. 2 Legge 135/85 ed all’art. 1 Legge 29/01/94 n. 98 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», per avere la Corte territoriale confermato il rigetto della domanda, non risultando provata la finalizzazione del mutuo erogato in data 12 maggio 2004 né all’acquisto degli immobili in Roma, via Flaminia numero 1068, né alla ristrutturazione dei medesimi, mentre la norma richiamata in rubrica «prescinde dalla finalizzazione del mutuo erogato e quindi del suo utilizzo concreto, avendo il legislatore, con una scelta politica, non sindacabile in sede giurisdizionale, riconosciuto un ulteriore beneficio ai soggetti danneggiati dagli eventi bellici che avessero impiegato gli indennizzi ricevuti in un’attività prevista dalla citata legge», essendo richiesto, ai fini dell’erogazione del concorso statale dell’8% sui mutui contratti, soltanto il reimpiego delle somme erogate dallo Stato in attività produttive, indipendentemente dalla finalizzazione degli importi mutuati, e di un secondo mezzo di ricorso, per «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», per avere la Corte d’appello, nel ritenere che il mutuo dovesse essere finalizzato allo svolgimento di determinate attività, inteso qualificarlo come «mutuo di scopo», in violazione del citato articolo 38, in forza del quale il mutuo fondiario non ha detta natura, ha osservato che: a) premesso il dettato dell’art.2 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16 e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante: «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135», all’articolo 1, «Norme di interpretazione autentica», nella specie, la Corte d’appello aveva motivato la propria statuizione di rigetto, da un lato, osservando che «il concorso statale dell’8% sugli interessi che il mutuatario deve corrispondere all’Istituto mutuante non è concesso per qualsiasi mutuo, ma soltanto per i mutui contratti per finanziare, fino al limite del 50%, un’iniziativa imprenditoriale che almeno per il 50% il mutuatario ha intrapreso impiegando l’indennizzo erogato a suo favore dallo Stato italiano per ristorarlo del pregiudizio subito a causa della confisca di beni posseduti all’estero» e, dall’altro lato, aggiungendo che la conferma della motivazione addotta dal primo giudice non richiedeva di «mettere in rilievo anche il mancato rispetto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] termine previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 1 della l. n. 98 del 1994 … non potendosi ritenere idonee al riguardo le domande assai risalenti e totalmente generiche avanzate quando l’acquisto dell’immobile di via Flaminia n. 1068 non era nemmeno ipotizzabile»; b) la decisione impugnata era quindi sorretta da una duplice ratio decidendi , l’una concernente l’esigenza che il mutuo fosse concesso per il finanziamento di attività imprenditoriali intraprese con l’indennizzo erogato dallo Stato, l’altra avente ad oggetto l’inosservanza dei citati commi 6 e 7 sopra trascritti e quest’ultima ratio non era attinta da nessuno dei due motivi spiegati, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in forza di consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità. Avverso la suddetta pronuncia, Emona - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per revocazione, notificato il 20/4/2022, affidato a due motivi, nei confronti di Ministero dell’Economia e delle Finanze (che resiste con controricorso). La ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.La ricorrente lamenta i seguenti vizi «revocatori» ex art.395 n. 4 c.p.c.: a) l’avere ritenuto influente, ai fini dell’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione, la mancata censura della seconda ratio decidendi che sorreggeva la sentenza di appello impugnata, riguardante l’inosservanza da parte di Emona dei disposti dei commi 6 e 7 dell’art.1 della l. n. 98/1994, relativo alla necessità di una presentazione tempestiva della domanda per fruizione del concorso statuale, non potendo essere ritenute idonee domande «assai risalenti totalmente generiche avanzate quando l’acquisto dell’immobile di via Flaminia n. 168 non era nemmeno ipotizzabile», in quanto tale «valutazione» operata dalla Corte d’appello doveva ritenersi del tutto marginale e non richiedeva una specifica impugnazione, «stante anche la differente motivazione posta a fondamento della sentenza anzidetta e l’assoluta irrilevanza sull’esito negativo del giudizio dell’errato riferimento temporale del giudice a quo», emergendo comunque, «dalla documentazione prodotta in allegato al fascicolo di primo grado», «dalla comparsa conclusionale in appello» «e dai documenti prodotti», che Emona aveva inoltrato domanda al Ministero competente per l’ottenimento delle agevolazioni in esame, successivamente all’acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA]; b) l’omessa verifica dei «precedenti specifici contenziosi tra le parti in causa, riguardanti il medesimo thema decidendum», 2. La prima censura è inammissibile. 2.1. Assume la ricorrente che la statuizione della Corte d’appello circa «il mancato rispetto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] termine previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 1 della l. n. 98 del 1994 … non potendosi ritenere idonee al riguardo le domande assai risalenti e totalmente generiche avanzate quando l’acquisto dell’immobile di via Flaminia n. 1068 non era nemmeno ipotizzabile» era irrilevante e frutto di «una sorvolativa lettura degli atti di causa», così da non richiedere specifica impugnazione: la Corte d’appello non avrebbe correttamente valutato la data di formalizzazione della domanda agevolativa al competente Ministero, domanda presentata, non prima ancora dell’acquisto immobiliare, ma nel marzo 2007, dopo l’acquisto, nel maggio 2004, del compendio immobiliare al fine di sovvenzionare gli occorrenti lavori di ristrutturazione, ma ciò avrebbe assunto una valenza «marginale» rispetto alla ragione fondante il rigetto dell’appello, basato sull’erroneo convincimento della mancata prova della finalizzazione del mutuo fondiario, il che spiegava perché nel ricorso per cassazione Emona avesse evidenziato le sole «effettive» motivazioni della Corte d’appello. 2.2. L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali». Questa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020). In sostanza , in tema di revocazione per errore di fatto, l'erronea percezione degli atti di causa (nella quale si sostanzia l'errore in parola) postula la esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non anche di valutazione o di giudizio). Più specificamente, per quanto attiene alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che per converso la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico - giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità. L'errore di fatto non è quindi ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Pertanto l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico –giuridico. Le Sezioni Unite (Cass. 31032/2019) hanno ulteriormente chiarito che «L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». 2.3. Orbene, la ricorrente tende con il motivo a denunciare l’erroneità in diritto, non in fatto, dell’ordinanza impugnata in ordine all’interpretazione del contenuto della sentenza d’appello ed alla valenza o meno di rationes decidendi di determinati capi della pronuncia, inammissibile in questa sede . Né possono assumere rilievo, in questo giudizio per revocazione, le doglianze in ordine all’erroneità della sentenza d’appello laddove aveva ritenuto intempestiva, per inosservanza dei termini decadenziali, la domanda amministrativa presentata dalla società, che si sarebbero dovute fatte valere con il ricorso per cassazione. 3. Il secondo motivo è del tutto inammissibile. La ricorrente prospetta, in maniera peraltro generica, il contrasto con altri giudicati favorevoli che avevano riconosciuto a Emona l’indennizzo (peraltro, secondo il controricorrente, per beni perduti all’estero e non ex art. 2 l.16/1980), ma non risulta che tale profilo fosse stato specificamente svolto in un motivo del ricorso per cassazione oggetto di esame nell’ordinanza qui impugnata per revocazione. 4.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proce