CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 20792/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esi dall'avvocatoAntonio Giannone,-ricorrenti-controOttaviano Michele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sallemi,-controricorrenti-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.25975/2025 depositata il 23/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiliaSalvatore e [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere estinto la fideiussioneprestata in favore della finanziaria Iblea s.r.l. (poi Pluriservice s.r.l.) neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa agivano in via monitorianei confronti del cofideiussore [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso dellasomma di € 39.000,00, costituente la quota sul medesimo gravante,rispetto al complessivo importo pagato di € 234.000,00. [OSCURATO:PERSONA] opposizione deducendo che la somma versata dagli opposti allabanca creditrice era superiore a quanto effettivamente dovuto, siccomericomprendente la capitalizzazione trimestrale passiva (afferente aclausola nulla), oltre che costi non dovuti in relazione alle singoleoperazioni bancarie. Il Tribunale di Ragusa espletata una c.t.u. contabileaccoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.2. Interposto appello, con sentenza n. 2049/2017 del 9/11/2017 la Cortedi appello di Catania accoglieva il gravame rilevando che al cofideiussoreche agiva con l'azione di regresso non potevano essere opposte leeccezioni che avrebbero potuto essere opposte al creditore, con laconseguenza che “agli appellanti, che avevano agito in regresso neiconfronti del cofideiussore Palma, non potevano essere opposte leeccezioni che sarebbero state opponibili alla banca creditrice da parte deldebitore (la Pluriservice s.r.l.) ovvero da parte degli altri confideiussori nelcaso in cui questi ultimi avessero, invece, agito contro l'appellatosurrogandosi al creditore”; concludeva pertanto che il Palma non potevaopporre agli appellanti nessuna eccezione concernente l'ammontare (diEuro 240.000,00) del saldo del c/c n. 102940/23 (intestato allaPluriservice s.r.l.), che il giudice di prime cure, sulla scorta della CTU,aveva ritenuto essere superiore a quanto effettivamente dovuto dallasocietà correntista.Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/20263. Pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte diCassazione, con ordinanza n. 31062/2019 del 28 novembre 2019, cassavala sentenza impugnata sulla base del principio di diritto per cui ilconfideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art.1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art.1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazioneche non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitoreconvenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi olimitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla datadell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momentodello stesso. , così reputando l’opponibilità delle eccezioni chesarebbero state opponibili alla banca creditrice da parte del debitore. Ilgiudizio veniva rinviato alla Corte di appello di Catania, in diversacomposizione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano quindi il giudizio, nelquale si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].4. Nelle more, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. il Tribunale di Ragusa,definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 693/2019 R.G.,accoglieva l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. relativamente ad alcuniGurrieri Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la tutela delleloro ragioni creditorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ragioni incorso di accertamento nell’altro giudizio pendente tra le parti in sede dirinvio dalla Corte di cassazione. Per l’effetto, dichiarava inefficaci, ai sensidell’art. 2901 c.c., nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], CiliaSalvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] glidel presupposto oggettivo dell’azione revocatoria perché i ricorrentirisultavano comunque titolari di un credito da regresso, fondato sullarilasciata fideiussione, seppure “litigioso” e contestato nel suo effettivoNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026ammontare, riconosciuto dapprima con decreto ingiuntivo nel 2006(revocato in sede di opposizione), poi con sentenza della Corte d’appello diCatania nel 2017 (di riforma della sentenza di primo grado) e non esclusodalla sentenza della Corte di cassazione, che aveva rimesso gli atti allaCorte d’appello ai fini della relativa quantificazione alla luce dei principienunciati in decisione.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso lamenzionata ordinanza del Tribunale di Ragusa, assumendo che il Tribunaleaveva erroneamente ritenuto esperibile l'azione revocatoria in assenza diprova dell'esistenza del credito vantato dagli odierni appellati e degliulteriori presupposti richiesti dall’art.2901 c.c.. Nella resistenza algravame da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PiccittoEmanuela nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] (già resistente,deceduto il 30 novembre 2020), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’Appello di Catania ritenuto che sussistesse comunque unalegittima ragione o aspettativa di credito in capo agli appellati che, purnon potendo pretendere alcunché nel procedimento come originariamenteintrodotto, avrebbero potuto agire per il soddisfacimento di quanto aglistessi spettante in diverso e separato giudizio e seppur nei limiti del minorimporto accertato in primo grado, rigettava l’impugnazione con sentenzan.1319/2022.6. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, rilevando che erroneamente la Corted’Appello aveva ritenuto sussistente una ragione di credito dellecontroparti nei loro confronti e che la stessa aveva omesso anche dipronunciarsi in ordine alla richiesta di ammissione di c.t.u. al fine diquantificare l’importo dovuto in via di regresso. [OSCURATO:PERSONA], SallemiSebastiano, [OSCURATO:PERSONA] resistevano alla domanda.Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/20266.1. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 25975/2025 in data16.6.2025 dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto che non viera prova del passaggio in giudicato della sentenza n.2422/2021pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania all’esito del giudizio di rinvioriassunto dopo la pronuncia dell’ordinanza n. 31062/2019 della Corte diCassazione.Avverso l’ordinanza n. 25975 del 2025 [OSCURATO:PERSONA] e PalmaRoselina hanno proposto ricorso per revocazione ex art.391- bis c.p.c.articolato in un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistitocon controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata perché “la decisione è inficiata da un decisivo errore di fatto aisensi dell'art 395, comma 1, n. 4 c pc (richiamato dall'art 391-bis,comma1 c.p.c.)”.1.1. Il motivo di ricorso è così illustrato: preme evidenziare che l’On.le Corte adita ha commesso unasvista/errore di percezione laddove ha ritenuto non provato il giudicatoformatosi sulla sentenza n. 2422 del 17.12.2021 resa in sede di rinviodalla Corte d’appello di Catania erroneamente rilevando di “non potersiritenere che la [OSCURATO:PERSONA] CONTROPARTEsull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione dellacircostanza” e ritenendo dunque essenziale, per la prova dell’intervenutogiudicato esterno invocato dagli odierni ricorrenti, l’allegazione ex art 124disp att cpc. Ebbene, in realtà la circostanza accertata dall’On.le CorteNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026adita nell’ordinanza n. 2597[5]/2025 qui impugnata (emessa nel giudizion. 20772/2022 RG) DIVERGE dagli atti di causa depositati proprio dagliodierni resistenti nel ridetto giudizio n. 20772/2022 RG giacché gli stessi,[OSCURATO:PERSONA] ILLUSTRATIVE, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA N. 2422 DEL 17.12.2021 DELLACORTE D’[OSCURATO:PERSONA], circostanza questa nettamente differenterispetto alla (MERA) mancata contestazione, erroneamente rilevatanell’ordinanza quivi impugnata. Infatti, nel controricorso depositato nelgiudizio innanzi all’On.le Corte adita n. 20772/2022 RG (integralmenteriportato nella parte in fatto del presente ricorso e comunque allegato aldoc. 14) gli odierni resistenti a pag. 7 del hanno ammesso che “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”,circostanza poi ribadita alla successiva pag. 9 in cui gli odierni resistentihanno così dedotto: “si rileva come non sussiste alcuna contrapposizionetra la sentenza impugnata e QUELLA N. 2422 DEL 06.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] e ciò in quanto il [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COSI’ [OSCURATO:PERSONA] 848/2006 NONCHE’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]” ed ancora a pag 10 “allaluce di ciò non v’è dubbio che l’azione revocatoria sia stata proposta inpresenza delle condizioni previste dalla legge, condizioni che a tutt’oggipermangono essendo possibile agire con separato giudizio per il recuperodel credito così determinato. In ultimo, in ordine all’affermazione dicontroparte secondo cui la procuratrice delle parti (odierni resistenti) ha,in seno alle note di replica dichiarato, NONOSTANTE L’[OSCURATO:PERSONA] DALLA CORTE DELNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026RINVIO, che il credito avesse ancora natura litigiosa si precisa come,PURTROPPO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QUEST’ULTIMA, [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]’ING.PALMA, [OSCURATO:PERSONA] IMPUGNAZIONE”.E’ evidente che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],HANNO, [OSCURATO:PERSONA], AFFERMATO E [OSCURATO:PERSONA] 2422 DEL 16.12.2021EMESSA DALLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio,articolando le proprie difese sull’eventuale (ancorché infondato edinammissibile per quanto dedotto dagli odierni ricorrenti nel loro ricorso)proposizione di un separato giudizio per il recupero del creditoasseritamente vantato dagli odierni resistenti nei confronti dell’Ing. Palma(a tal proposito gli stessi nel citato controricorso hanno dichiarato che “seè vero che la Corte Etnea non avrebbe mai potuto emettere condanna alpagamento del minore importo effettivamente dovuto, è altrettanto verocome, contrariamente a quanto afferma controparte, permane lapossibilità per la pare creditrice di fare valere il proprio diritto mediantel’esperimento di una separata azione giudiziaria”). Del resto, a confermadi quanto dedotto, il procuratore degli odierni resistenti ha chiarito,sempre nel ridetto controricorso, che, per errore, la stessa ha dichiarato,nell’ambito del giudizio di secondo grado, la natura litigiosa del creditopoiché non si era accorta della notifica a mezzo pec della sentenza n. 2422del 16.12.2021 emessa dalla Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio,da parte del procuratore dell’Ing. Palma, motivo per cui è decorso iltermine per proporre impugnazione con definitività della ridetta sentenza.Lo stesso concetto è stato ribadito, sempre dagli odierni resistenti, nellememorie illustrative depositate nell’ambito del ridetto giudizio n.20772/2022 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (integralmenteriportate nella parte in fatto del presente ricorso e comunque allegate alNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026doc. 16) in cui gli stessi hanno affermato che la sentenza 2422 del16.12.2021 emessa dalla Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio, “[OSCURATO:PERSONA] la sussistenza del diritto dei confideiussori”(pag. 2) e che “gli odierni ricorrenti erano ed ancora oggi sono titolari diun credito da regresso, [OSCURATO:PERSONA] E’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],QUANTIFICATO, [OSCURATO:PERSONA], DALLA CORTE D’APPELLO DICATANIA, ESPRESSASI, [OSCURATO:PERSONA], CON SENTENZA N. 2422 DEL16.12.2021” (pag 3). Ed ancora “la sentenza n. 2422/21 emessa dallaCorte del merito in sede di rinvio E’ [OSCURATO:PERSONA] DI LEGGE”. Sulla scorta di quanto fin quiriportato e leggendo gli atti di controparte sopra richiamati (controricorsoe memorie illustrative) è evidente l’errore di percezione contenutonell’ordinanza n. 25975/2025, quivi impugnata, laddove ha ritenuto noncontestata una circostanza, ovvero il passaggio in giudicato della sentenzan. 2422 del 17.12.2021 emessa dalla Corte d’appello di Catania, in sede dirinvio, che invece è stata esplicitamente ammessa da controparte: ladistinzione tra la non contestazione e l’esplicita ammissione comportaconseguenze giuridiche diametralmente opposte sia ai fini dellaripartizione dell’onere probatorio e sia ai fini dell’ammissibilità o meno delricorso per cassazione di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] È [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ COSTITUIRNEPROVA, DIVERSO È [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. Intale specifico caso la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato ed accertatoche “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]’ART 124 DISP. ATT. COD. PROC.CIV. [OSCURATO:PERSONA] CONTROPARTE AMMETTANumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026ESPLICITAMENTE L’[OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. Sez. I, 01.03.2018 n. 4803: nella specie,la Corte ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività diuna sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia delladecisione, pur non dotata dell’attestazione del cancelliere circal’intervenuto passaggio in giudicato perché la controparte avevaesplicitamente ammesso la suddetta circostanza). A fronte della diversarilevanza che gli orientamenti sopra richiamati hanno attribuito allacertificazione in esame, non ci si può esimere dal sottolineare chel’efficacia del giudicato consegue, ope legis, ai sensi dell’art 324 c.p.c., alverificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all’inutile decorso deitermini per l’impugnazione e che la certificazione di cui all’art 124 disp attcpc, secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non ilpassaggio in giudicato della sentenza bensì la mancata presenza diimpugnazione, posto che la norma recita che, a prova del passaggio ingiudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami.Sotto il profilo sistematico, tale mezzo non è comunque l’unico idoneo afornire tale prova, né le risultanze da esso emergenti possono ritenersiassolutamente incontestabili. In tale direzione si è già da tempo mossa lagiurisprudenza amministrativa; in particolare il Consiglio di Stato sez. III16.03.2012 n. 1464 ha rilevato che “E’ vero che tale certificazione (cioèquella ex art. 124 cit ndr) ha lo scopo di fungere da prova del passaggio ingiudicato; ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva eneppure indispensabile ... tutto ciò che egli abbia certificato (o in sensopositivo o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria ... perché visono elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza ..tutto ciò comprova che la certificazione di cui all’art 124 disp. Att. non èinoppugnabile e non è neppure indispensabile: se rilasciata, può esseredata la prova contraria; se non rilasciata, la prova può essere data in altromodo. Spetta al giudice, davanti al quale venga dedotta l’esistenza di unNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026giudicato per basarvi una domanda o un’eccezione, accertarepregiudizialmente se in realtà un giudicato vi sia e quali ne siano ilcontenuto e gli effetti sulla materia del contendere nell’ambito di quelprocesso” sicché spetta al giudice “prendere atto dei fatti incontroversi” alfine della valutazione del passaggio in giudicato. Come sottolineato dalProcuratore Generale, la certificazione ex art. 124 disp att cpc non puòche seguire la mancata ricezione dell’avviso di cui all’art 123 disp. att. cpcil che porta a ritenere che ben possono in concreto verificarsi pratiche chepossono vanificare la concludenza probatoria della mancata ricezionedell’avviso di cui all’art 123 cit. e conseguentemente del certificato. In talecontesto, appare evidente che l’art 124 citato indica soltanto come siforma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare ilgiudicato: la certificazione di cui all’art 124 disp. att. cpc non può dunqueessere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile perl’accertamento dell’intervenuto giudicato, potendo essa trovareEQUIPOLLENTE [OSCURATO:PERSONA] circa la formazione delgiudicato della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbeinteresse a negarlo (Cass. Sez. 3, 28.12.23 n. 36258; Cass. Sez. 5,09.03.2022 n. 7740; Cass. n. 4803/18 cit.) poiché in tal caso lacertificazione perde di rilievo non necessitando di alcuna prova un fattopacificamente ammesso agli atti. Tale approdo, d’altro canto, rispondeanche ad un’esigenza di semplificazione del procedimento e, soprattutto,assolve alla necessità di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche edi mantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con la qualificazione,operata dalla Sezioni Unite (Cass, SS.UU. n. 16.06.06 n. 13916) delgiudicato esterno come elemento normativo e non di fatto, conconseguente riconoscimento, per la parte interessata, di dedurlo e, per ilgiudice di legittimità, di conoscerne pienamente, se sopravvenuto allaproposizione del ricorso. Non può dunque limitarsi la rilevabilità delgiudicato esterno ai soli casi in cui lo stesso sia munito della suddettaNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026certificazione…. Nel caso de quo … non è stato adeguatamente valutatoche la mancata impugnazione della sentenza …… era stata oggetto diespressa ammissione da parte di … che si è limitata a contestarel’operatività del giudicato nel merito … Invero … pur avendoespressamente riconosciuto la definitività della decisione, ha incentrato lapropria difesa sul diverso assunto che il giudicato formatosi non si basasulla medesima causa petendi e sullo stesso petitum della domanda cheha portato alla sentenza revocanda …. a fronte, dunque, dell’esplicitaammissione dell’intervenuta formazione del giudicato, non puo’ checonvenirsi che la corte di appello si è discostata dalla giurisprudenza soprarichiamata (Cass n. 4803/18; Cass n. 7740/2022 cit) che, in tale caso,esclude che ricada sulla parte che lo invoca l’onere di produrre la decisionemunita della certificazione di cui all’art 124 disp att cpc, dalla quale risultiche la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avvienenella diversa ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non puòCass. Sez. 3, 28.12.23 n. 36258)” (Cass. Sez. III, 05.02.25 n. 2827).Ebbene, nel caso di specie la dichiarazione resa dagli odierni resistenti inordine alla definitività della sentenza n. 2422/21 emessa dalla Corted’appello di Catania, in sede di rinvio, per mancata impugnazione dellastessa nel termine di legge acquisisce valore se non superiore, nel minimopari a quello della certificazione ex art 124 disp. att. c.p.c. Si rileva inoltreche l’esplicita ammissione, ad opera di controparte, dell’intervenutopassaggio in giudicato della sentenza n. 2422/21 emessa dalla Corted’appello di Catania, in sede di rinvio, è immediatamente e direttamenterilevabile dagli scritti difensivi depositati da controparte nel giudizio n.20772/2022 RG (controricorso e memorie illustrative), senza che ciònecessiti di alcuna valutazione/interpretazione giuridica, essendo evidentel’errore percettivo di cui è inficiata l’ordinanza n. 25975/2025 quiimpugnata laddove, anziché, come rilevabile testualmente ed in più punti,Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026circostanza esplicitamente affermata. L’errore di percezione qui censuratoè evidentemente decisivo e determinante in ordine alla ammissibilità -omeno- dei primi tre motivi articolati dagli odierni ricorrenti nel ricorso perCassazione iscritto al n. 20772/2022 RG e ciò in quanto, per come sopradedotto, l’esplicita ammissione, ad opera di controparte, dell’intervenutopassaggio in giudicato della sentenza n. 2422/21 emessa dalla Corted’appello di Catania, in sede di rinvio, determina l’inequivocabile prova delgiudicato esterno ed esclude l’onere di allegazione della certificazione exart 124 disp att cpc, rendendo quindi erronea e revocabile l’ordinanza diinammissibilità n. 25975/2025 emessa dalla Suprema Corte in data23.09.2025 emessa nel giudizio n. 20772/2022 R.G. Sulla scorta di quantofin qui dedotto sussistono i presupposti per l’invocata revocazione dellasentenza de qua, atteso che l'errore di fatto in cui è incorso la SupremaCorte e sopra richiamato: - consiste in un errore materiale o in una svistache ha determinato l'affermazione dell'inesistenza di un fatto la cui veritàrisulta, invece, in modo indiscutibile, accertata: nello specifico il fatto,ovvero il passaggio in giudicato della sentenza n. 2422/21 emessa dallaCorte d’appello di Catania, in sede di rinvio, è circostanzaindiscutibilmente provata dall’affermazione, in tal senso, da parte degliodierni resistenti nel controricorso e nelle successive memorie illustrativedepositati nel giudizio n. 20772/2022 RG innanzi alla Suprema Corte oggiadita; - è decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso dicausalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa: nel caso di speciel’erronea supposizione in ordine alla mancata contestazione, ad opera dicontroparte, del passaggio in giudicato della sentenza n. 2422/21 emessadalla Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio, ha determinatol’inammissibilità dei tre motivi di ricorso proposti dagli odierni ricorrentiinnanzi all’Ecc.ma Corte adita per mancanza dell’allegazione dellacertificazione ex art 124 disp. att. cpc, diversamente, per come sopradimostrato, l’esplicita ammissione, ad opera di controparte, del giudicatoNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026esterno formatosi sulla sentenza n. 2422/21 emessa dalla Corte d’appellodi Catania, in sede di rinvio, esclude l’onere di allegazione della ridettacertificazione e prova indiscutibilmente il giudicato, con conseguenteammissibilità dei ridetti tre motivi di impugnazione; - presenta i caratteridell'evidenza e dell'obiettività: l’errore censurato emerge in manieralampante ed incontrovertibile dalla semplice lettura degli atti di causadepositati dagli odierni resistenti nel giudizio n. 20772/2025 R.G. innanzialla Suprema Corte, ovvero controricorso e memorie illustrative; -riguarda atti «interni» al giudizio di legittimità, ossia atti che la Corte devee può esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'internodei motivi di ricorso: si ribadisce che l’ammissione del giudicato siriscontra negli scritti difensivi depositati nel prefato giudizio n.20772/2025 RG proprio innanzi alla Suprema Corte; - incide unicamentesulla sentenza di Cassazione: si ribadisce che la ordinanza n. 25975/2025qui impugnata si fonda sulla erronea circostanza della mera mancatacontestazione, ad opera di controparte, del giudicato formatosi sullasentenza n. 2422/21 della Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio,non essendosi, di contro, verificato che la circostanza del passaggio ingiudicato di detta sentenza è esplicitamente e reiteratamente affermata eciò ha determinato la pronuncia di inammissibilità dei primi tre motivi diricorso di cui all’ordinanza n. 25975/2025 e che avrebbe avuto ben altroesito laddove non si fosse verificato l’errore di percezione qui censurato ese fosse stato dato atto dell’esplicita ammissione del passaggio ingiudicato della sentenza n. 2422/21 della Corte d’appello di Catania, insede di rinvio, contenuta nel controricorso e nelle memorie illustrativedepositate dagli odierni resistenti nel giudizio n. 20772/2022. Inconclusione, quindi, non è dubitabile che si tratti di errore decisivo,nell'accezione data nel precedente punto, giacché la pronuncia gravataappare fondata unicamente ed esplicitamente sull'affermazionedell'inesistenza del documento in questione e della mancataNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026contestazione, ad opera di controparte, del giudicato della sentenza 2422del 17.12.2021 emessa dalla Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio.Ove la svista non fosse stata «commessa», si sarebbe determinata unadiversa valutazione della situazione processuale. .2. Il ricorso è inammissibile, perché l’unico motivo su cui si fonda deduceun vizio ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., cioè un errore di fatto, chenon trova effettiva corrispondenza nella motivazione dell’ordinanzaimpugnata.2.1. Deve anzitutto premettersi che, ai fini della revocazione dellasentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., occorre chesiano integrati i seguenti presupposti: a) l’errore (c.d. di percezione) nondeve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svistapercettiva immediatamente evincibile) che abbia indotto, ancheimplicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fattoche risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; essopostula l’esistenza di un contrasto - risultante con immediatezza edobiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche oargomentazioni induttive - tra due rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali(Cass, Sez. Un., n. 31032/2019; Cass. n. 442/2018; Cass. n.22171/2010); b) l’errore non può concernere l’attività interpretativa evalutativa; c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, inmancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella inconcreto adottata (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 6038/2016; Cass. n.24334/2014); d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza (o ordinanza) di cassazione, ex artt. 391-bis e395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità,che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deveavere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026provvedimento di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causadeterminante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documentiche sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il viziodella sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (si veda, per tutte, la recente Cass., Sez. Un., n.20013/2024); e) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamenteviene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cuierroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un puntocontroverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto sianoemerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura,infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente naturavalutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimediorevocatorio (Cass. n. 2236/2022; Cass. n. 26890/2019; Cass. n.9527/2019; Cass. n. 27622/2018; Cass. n. 14929/2018).Si osserva altresì che ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di(mera) percezione (la semplice svista), e mai invece l’errore di giudizio,che, si badi, può anche consistere nel mero omesso esame di un fattoprocessuale senza che la motivazione del provvedimento neghi la suaesistenza. Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre essere costituitodalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso,ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo,ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente ilpunto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata agiudicare.L’errore si deve manifestare al di fuori di ciò che è stato il dibattitoprocessuale, estrinsecandosi in un vizio soltanto percettivo, che noncoinvolge in nessun modo la valutazione del giudice di situazioniprocessuali esattamente percepite o percepibili nella loro oggettività.Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026Non sono pertanto suscettibili di revocazione le sentenze della Corte diCassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore chesignificato e nella loro consistenza -, poiché un tale errore può risolversi alpiù in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni casoqualificabile come errore di giudizio (v. già Cass. Sez. 1 n. 4859-98 inrelazione a C. cost. n. 17-86; e v. pure, conf., Cass. Sez. 1 n. 4145-99,Cass. Sez. 1 n. 4196-99). Pertanto, nella revocazione la decisione devecomunque risultare inficiata sul piano contenutistico per effetto di unasemplice svista di quanto emergente dagli atti processuali (v. Cass. Sez. 1n. 32665-21 e poi anche Cass. Sez. U n. 12210-22), a fronte di punti noncontroversi rispetto ai quali la Corte non sia tenuta a esprimere unconvincimento motivato ma solo un apprezzamento di fatto.2.2. Una volta considerati i suddetti principi si rileva – come già anticipato- che l’unico motivo di ricorso per revocazione deduce un preteso errore difatto che non trova riscontro in un’affermazione emergente dallamotivazione della decisione impugnata.Per dar conto di tale affermazione, è opportuno richiamare la motivazionedell’ordinanza impugnata, che ha avuto il seguente tenore: 5. I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente, essendo afferentialla medesima statuizione di sussistenza di un’“aspettativa di credito” afondamento dell’azione revocatoria, sull’assunto che l’omessa impugnativadella statuizione del giudice dell’appello resa con la sentenza n. 2422/21che ha revocato il decreto ingiuntivo non costituisca un giudicato sullapretesa creditoria in grado di precludere l’azione revocatoria qui indiscussione. 6. In via pregiudiziale va rilevato che la sentenza n. 2422 del17/12/21 della Corte d’appello di Catania, prodotta dal solocontroricorrente con l’allegato n. 8, risulta priva dell’attestazione delNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026passaggio in giudicato, né risulta in atti che tale onere di deposito siastato assolto dagli odierni ricorrenti. Atteso che la questione in discussioneesercitata l’azione revocatoria, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso.7. La decisione pregressa assume rilievo in quanto costituisce ilpresupposto logico-giuridico dell’azione revocatoria intrapresa, oggetto delpresente ricorso, avviata sulla base di un credito ancorché litigioso, madefinito con successiva sentenza. Viene così richiamato dal ricorrente ilgenerale principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse partiabbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, e uno diessi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamentocompiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione difatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe lecause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione ingiudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel casoin cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle checostituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Sez. 3 - , Ordinanzan. 32370 del 21/11/2023), e ciò ai sensi dell’art. 2909 c.c. 8. Tuttavia, laparte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova deglieffetti preclusivi e costitutivi che determina, non soltanto producendo lasentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola dellaidonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che lastessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che laeventuale mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggioin giudicato significhi ammissione della circostanza (Cass. Sez. 1 - ,Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022; Sez. 3 - , Ordinanza n. 20974 del23/08/2018). 9. Deve pertanto dichiararsi inammissibile la censura dimancato rilievo del giudicato esterno se non supportata da talefondamentale allegazione. .Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/20262.3. Questa essendo la motivazione della decisione impugnata, deverilevarsi che essa risulta basata sull’affermazione in iure che, perdimostrare il passaggio in cosa giudicata della sentenza su cui poggiava laprospettazione dei primi tre motivi del ricorso ordinario, esaminaticongiuntamente dall’ordinanza impugnata, fosse necessaria la produzionedella certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., pacificamente mancante, eche non fosse, d’altro canto sufficiente, l’assenza di contestazione deldetto passaggio per ritenerne ammessa la verificazione. Tali affermazioni,come detto espressione di una valutazione in iure nel senso della mancatadimostrazione del passaggio in cosa giudicata della sentenza di cuitrattasi, sono ancorate nella motivazione su due circostanze di fatto,rectius su due fatti processuali.Il primo è rappresentato dalla produzione della sentenza senza ilcertificato di cui alla detta norma. Tale fatto, di natura negativa, è statoespressamente affermato – appunto negativamente – dall’ordinanzaimpugnata, quando ha asserito che la sentenza n. 2422 del 17/12/21della Corte d’appello di Catania, prodotta dal solo controricorrente conl’allegato n. 8, risulta priva dell’attestazione del passaggio in giudicato, nérisulta in atti che tale onere di deposito sia stato assolto dagli odierniricorrenti . Il secondo, per la verità, si può considerare affermatodall’ordinanza impugnata solo in modo indiretto, dato che essa nonafferma direttamente il fatto negativo della mancata contestazione,quando osserva non potersi ritenere che la eventuale mancatacontestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhiammissione della circostanza .Tale osservazione, invero, è fatta come evocativa di un principio di diritto.Peraltro, se – superando la mancanza di un espresso riferimento al loroprocessuale supposto – dalla decisione qui impugnata - comeNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026effettivamente dagli allora resistenti, essa implicherebbe - a tutto volerconcedere – l’affermazione indiretta da parte della Corte che vi sarebbestato da parte loro in actis un atteggiamento di “non contestazione”, cometale – ad avviso di Essa (ed anzi secondo i precedenti richiamati,evidentemente condivisi dal Collegio) – non significativo dell’ammissionedel passaggio in giudicato della nota sentenza, stante la mancataproduzione della certificazione ex citato art. 124.Comunque, i ricorrenti per revocazione non sostengono nemmeno che unasimile affermazione indiretta non trovasse riscontro negli atti del giudizioche ha portato alla pronuncia dell’ordinanza impugnata, cioè nonsostengono che la Corte in essa abbia – contro la realtà processuale –negato a torto che vi fosse stato un atteggiamento di “non contestazione”degli allora resistenti, che invece vi sarebbe stato.Sostengono che vi era stato un espresso atteggiamento di allegazione, dideduzione, di riconoscimento del passaggio in giudicato della notasentenza.Ne segue che i qui ricorrenti non deducono un errore sul fatto processualedella mancata contestazione affermato dall’ordinanza impugnata, maaddebitano ad essa di non avere considerato un diverso fatto processualeche risultava dalle difese degli allora resistenti, cioè l’espressa ammissioneda parte loro del passaggio in giudicato ed anzi la invocazione di talepassaggio.Il motivo di ricorso non trova allora corrispondenza nella motivazione dellasentenza impugnata, cioè non addebita alla Corte di avere affermatol’esistenza di un fatto, la “non contestazione”, in realtà inesistente, inquanto contestazione vi sarebbe stata, ma addebita all’ordinanza di avereomesso la considerazione di un diverso fatto processuale esistente, quellodell’esplicita invocazione del giudicato, dell’esplicita affermazione dellostesso, dell’esplicito riconoscimento della sua verificazione.Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il motivo di ricorso si duole allora, in realtà, di un errore di diritto, quellodell’esistenza in atti dell’ammissione espressa del giudicato, che, in realtàè dovuto alla mancata considerazione dell’effettivo tenore della difesadegli allora resistenti. Mancata considerazione che è solo fruttodell’omessa lettura delle difese e non dell’affermazione che esse avevanoun certo tenore, cioè non erano state nel senso dell’ammissione espressadel giudicato. Si vuol dire, cioè che la mancata considerazione dellaammissione espressa della formazione del giudicato non può essereconsiderata come un errore di percezione di tale fatto processuale, perchétale errore vi sarebbe stato solo se l’ordinanza avesse affermato cheinvece l’ammissione espressa non vi era stata. In altri termini, lamotivazione dell’ordinanza impugnata non ha supposto erroneamentel’inesistenza dell’ammissione espressa, che invece esisteva, ma l’hasemplicemente ignorata, assumendo che l’atteggiamento processuale deiresistenti era stato di “non contestazione” e come tale non significativo diun’ammissione del giudicato.La Corte, nell’ordinanza impugnata, risulta solo essere incorsa nell’omessaconsiderazione di un fatto processuale, quello della pretesa ammissioneespressa del passaggio in giudicato della sentenza. E, dunque, nella suamancata valutazione. A tale mancata valutazione e, prima ancora alla suapercezione, non si è accompagnata nella motivazione l’affermazione dellasua inesistenza e ciò colloca la prospettazione dei ricorrenti al di fuori dellalogica del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., per la quale occorre non solo che il fattonon sia percepito, considerato, ma che si affermi nella motivazione la suainesistenza negli atti.L’ordinanza qui impugnata – lo si ripete - non ha affermato che non vi erastata l’ammissione espressa, invece, come dimostrano le indicazionifornite dai qui ricorrenti, certamente esistente. La Corte non ha proprioconsiderato l’ammissione, siccome emergente dai contenuti delcontroricorso e degli altri atti evocati, ha semplicemente omesso diNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026considerare ciò che i ricorrenti assumono che le parti controricorrenti nelricorso ordinario avevano ammesso.Tanto non integra un errore di fatto, che sarebbe stato sussistente solo sefosse stata negata l’esistenza in atti dell’ammissione. Integra, invece, unesame insufficiente ed effettivo degli atti ai fini dello scrutiniosull’esistenza della deduzione del giudicato.Lo scrutinio negativo al riguardo è stato frutto della, peraltro, soloimplicita affermazione della “non contestazione” e della sua inidoneità agiustificare la prova del giudicato.È vero che non è stato percepita l’espressa ammissione del giudicato, maa tale mancata percezione non si è accompagnata l’affermazione inmotivazione della sua inesistenza, essenziale per configurare il viziorevocatorio.È appena il caso di rilevare ancora che la “non contestazione”, cioè il fattoprocessuale negativo affermato dall’ordinanza impugnata, sottendel’attribuzione agli allora resistenti o di un atteggiamento processualesilente o – a tutto voler concedere – di un atteggiamento implicante la“non contestazione” in via indiretta, e non certo l’ammissione espressadell’esistenza del giudicato che i qui ricorrenti hanno evidenziato esisterenelle difese dei loro contraddittori e hanno individuato come fattoprocessuale negato dall’ordinanza. In questa non v’è affatto talenegazione.La prospettazione del ricorso non si correla alla motivazione, giacché conriferimento ad essa avrebbe potuto dedure l’esistenza di un errore di fattosolo dimostrando che nelle difese degli allora resistenti al contrario vi erastata la contestazione dell’esistenza del giudicato. Invece, i qui ricorrentiindicano l’errore di fatto sostenendo che i loro contraddittori avevanoaffermato expressis verbis l’esistenza del giudicato.Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ma, lo si ripete, l’esistenza di un simile errore sarebbe stata configurabilesolo se nella motivazione dell’ordinanza impugnata vi fosse stata lanegazione del fatto che gli allora resistenti avessero affermato l’esistenzadel giudicato.Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.3. [OSCURATO:PERSONA], ritiene, peraltro opportuno rilevare, sebbene per absurdum,che, se anche -con evidente contraddizione della logica dell’individuazionedell’errore di fatto come errore percettivo che deve emergere dalconfronto fra ciò che afferma la decisione impugnata per revocazione e ciòche emerge dagli atti e conseguente non dovuta indulgenza verso unasua inammissibile ricostruzione in termini valutativi - si reputasse il motivodi ricorso per revocazione ammissibile e, conclusa positivamente la faserescindente del presente giudizio, si passasse allo scrutinio dei primi tremotivi del ricorso ordinario assumendo - al contrario di quanto affermatodalla sentenza impugnata - esistente il giudicato invocato in sede diricorso ordinario, detto scrutinio darebbe esito infausto per partericorrente.Queste le ragioni.Con il primo motivo i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnataper «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolaredell'art 2901 c.c. in relazione all'art 360 numero 3 c.p.c.». La sentenzaimpugnata sarebbe stata inficiata da error in giudicando nella parte in cuila Corte d'appello aveva ritenuto esistente il presupposto del creditorichiesto dall'art 2901 c.c. sussistendo una legittima ragione o aspettativadi credito da tutelare attraverso l'azione revocatoria, dato che una pretesacreditoria in tal senso avrebbe potuto ancora essere utilmente esercitatada parte degli appellati.La sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato il concetto dipretesa creditoria tutelabile con la revocatoria anche nell'eventuale formaNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026di credito eventuale di cui all'art. 2901 c.c. contrapponendosi a quantostatuito da Cass. S.U. n.29421/ 2008.Con il secondo motivo i ricorrenti si erano lamentati della «violazione ofalsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art 324 c.p.c. edell'art. 2909 c.c. in relazione all'art.360 numero 3 c.p.c.». La sentenzaimpugnata sarebbe stata affetta da error in iudicando nella parte in cui hariconosciuto in capo agli odierni resistenti la possibilità di avvalersi anzichédell'appello, della possibilità di riproposizione della domanda non decisa inseparata sede. Il giudice di secondo grado avrebbe erroneamenteaffermato che il debito esiste anche se per un minore importo senzaconsiderare che gli appellanti, invece, nella causa di opposizione a decretoingiuntivo avrebbero dovuto chiedere con l'atto di appello di ricalcolarel'importo ritenuto di giustizia in caso di revoca del decreto ingiuntivocensurando con una ulteriore impugnazione l'omessa decisione sul punto.Tali primi due motivi si fondavano sulla parte della sentenza d’appellonella quale si afferma che gli appellati sono titolari di “una legittimaragione o aspettativa di credito, da tutelare attraverso l'azionerevocatoria, dato che una pretesa creditoria in tal senso può ancora essereutilmente esercitata da parte degli appellati”.Ebbene, se si procedesse allo scrutinio di tali motivi, dando rilievoall’esistenza del giudicato sopravvenuto (rispetto alla sentenza di appelloimpugnata in via ordinaria) invece negato dall’ordinanza di questa Cortequi impugnata, la considerazione della sua rilevanza comporterebbe ungiudizio di infondatezza dei motivi, in quanto, così come la corte catanesecorrettamente aveva reputato la pronuncia invocata (allora non passata incosa giudicata formale) come di mero rito e, dunque, non idoneo a negarel’esistenza della pretesa creditoria legittimante l’azione revocatoria, allostesso modo il giudicato formale sopravvento ed invocato dai qui ricorrenticon il ricorso deciso dall’ordinanza impugnata comunque resterebbe, comeNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026esattamente dedotto in replica dagli allora resistenti e ribadito in questasede, sempre un giudicato di mero rito, come tale non negatoriodell’esistenza del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria.Dunque, quand’anche in sede di ricorso ordinario questa Corte avesseritenuto provato il passaggio in giudicato della più volte citata sentenza n.2422/2021, i primi due motivi si sarebbero dovuti rigettare, in quanto ilrelativo giudicato non risultava avere affatto accertato l’inesistenza delcredito degli odierni controricorrenti. Al contrario, ne aveva implicitamentericonosciuto la sua esistenza per un importo inferiore a quellooriginariamente ingiunto, rilevando che “non può revocarsi in dubbio chegli attori abbiano corrisposto all'istituto bancario una somma eccessivarispetto a quanto effettivamente dovuto”. La statuizione di “non poteremettere condanna” – come correttamente osservano i qui resistenti - nonfu una pronuncia di rigetto nel merito della pretesa creditoria, bensì unadeclaratoria di inammissibilità, per ragioni meramente processuali, delladomanda di condanna al minor importo in quella specifica sedeprocessuale.Il giudice del gravame della sentenza impugnata con il ricorso ordinarioebbe a fare corretta applicazione dell’efficacia allorché ha ritenne che ilprincipio dell’efficacia del giudicato – ancora non formatosi - invocato dagliappellanti non torna utile nel caso in esame perché, a differenza diquanto sostenuto dalla parte appellante, dalla suddetta sentenza di questaCorte (quand’anche passata in giudicato poiché non impugnata dalla partesoccombente) non discende l’insussistenza ab origine del credito vantatodagli odierni appellati ex art. 2901 c.c., come assume invece la parteappellante e viene negato dall’altra parte… ed ha altresì soggiuntoancora che La ratio decidendi della sentenza di rinvio risiede nellacircostanza che, ove il giudice dell’opposizione in primo grado non si siapronunciato sul quantum del credito azionato in via monitoria, la parteinteressata ha l'onere di denunciare il corrispondente vizio (di omessaNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026pronuncia) con l’appello e non può il giudice dell’impugnazione rilevarlod’ufficio. In tal senso la decisione risulta ispirata al principio di diritto piùvolte affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il “giudizio di appellointegra una "revisio prioris instantiae", sicché l'omessa pronuncia su unadomanda (o su un punto di essa) non può essere oggetto di merariproposizione ex art. 346 c.p.c. ma deve essere denunciata, ai sensidell'art. 342 c.p.c., con la formulazione di uno specifico motivo di appello,mediante il quale si deduca l'errore commesso dal giudice di primo grado”(cfr. Cass. n. 2855/2016). Tuttavia, il detto principio lascia integra lapossibilità per la parte interessata di avvalersi, anziché dell’appello (nelqual caso il vizio di omessa pronuncia deve costituire - come detto -oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l'errorecommesso dal giudice di primo grado), della possibilità di riproposizionedella domanda non decisa in separata sede (cfr. Cass. n. 2855/2016 cit. inmotivazione) .Pertanto correttamente il giudice del gravame risulterebbe avere fattodiscendere da tale argomentazione il corollario secondo il quale, avendo ilgiudice di primo grado accertato che, a causa dell’illegittima applicazionedella capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della bancacreditrice, l’importo dovuto alla stessa era di misura inferiore rispetto aquello richiesto pro quota alla parte opponente (disposta all’uopo c.t.u.),gli appellati – originari opposti - vantavano alla data della decisione pursempre una ragione di credito da poter utilmente esercitare seppur indiversa sede.Né si potrebbe ravvisare alcun contrasto con l’evocata Cass. S.U.,n.29421/2008 atteso che essa è richiamata in modo non pertinente,giacché – ripetesi - sulla domanda relativa alla condanna al pagamento diun importo inferiore non vi fu alcuna pronuncia di rigetto, neppureimplicito ché anzi il giudice di merito ebbe a riconoscere, seppur solo inmotivazione, l’esistenza del relativo credito.Numero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026La corretta decisione del giudice di appello, allora espressa quando ilgiudicato non si era formato, risulterebbe giustificata comunque una voltaformatosi ed invocato il giudicato stesso come accaduto nel giudizio dilegittimità deciso dall’ordinanza qui impugnata.E ciò – lo si ripete – perché si è trattato di giudicato di mero rito.Con il terzo motivo di ricorso ordinario i ricorrenti censurarono la sentenzaimpugnata per «Violazione o falsa applicazione dell'art 112 cc e 161 cpc inrelazione all'art 360 numero 3 cc. , adducendo che la sentenzaimpugnata sarebbe stata affetta da error in giudicando atteso che ilsecondo giudice si sarebbe pronunciato ultra petita in violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonostante gli attorisi fossero sin dall'inizio dichiarati titolari non già di un'aspettativa dicredito, ma di un credito litigioso oggetto del pregresso giudizio, definitocon la citata sentenza.Il motivo sarebbe anch’esso infondato.Ed infatti non si sarebbe avuta nella specie alcuna pronuncia ultra petitasempre il medesimo, ovvero quello derivante dalla corresponsione allabanca di quanto dovuto dalla debitrice e con riferimento al quale era stataesercitata l’azione in regresso/surrogazione nei confronti degli appellantipro quota, mentre la qualificazione dello stesso quale credito litigioso omera ragione di credito non modifica i presupposti né della causa petendiné del petitum introdotto con la domanda revocatoria.Si osserva infatti che la domanda giudiziale, ai fini della suainterpretazione, deve essere considerata non solo nella sua formulazioneletterale, ma soprattutto nel suo contenuto sostanziale, con riguardoanche alla finalità che la parte intende perseguire, dovendosi considerarel'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte e altresì le corrispondentiofferte di prove, tenendosi inoltre conto non solo della manifestazione diNumero registro generale 1087/2026Numero sezionale 2010/2026Numero di raccolta generale 20792/2026Data pubblicazione 19/06/2026volontà specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anchedi quella che possa, implicitamente o indirettamente, essere desunta dallededuzioni o dalle richieste delle parti (Cass.n. 9909/2025, Cass. n.21087/2025).Il ricorso, conclusivamente, deve dunque essere dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio di cassazione liquidate come da dispositivoseguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro4.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario edaccessori di legge. Con distrazione a favore del difensore della parteresistente dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma il 4.6.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]