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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 07740/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2936/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del responsabile del procuratore speciale come da delega in atti rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 1 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 Numero sezionale 289/2022 delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 7740/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Lucisano con domicilio eletto in Roma, presso quest’ ultimo difensore in via Crescenzio n. 91 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 98/10/13 depositata in data 11/06/2013, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR in parziale accoglimento dell’appello della società contribuente annullava le intimazioni impugnate di cui al dispositivo, ritenendo invece valide alcune delle altre pure oggetto di impugnazione; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato a tre motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha presentato ricorso incidentale affidato a otto motivi al quale resiste con controricorso il riscossore; Considerato che: - il primo motivo di ricorso del concessionario per la riscossione deduce la violazione o falsa applicazione delle norme sul giudicato ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c.; erronea valutazione della efficacia di giudicato derivante dalla sentenza n. 36/02/11 sez. 2 della CTP di Bari emessa all’esito del giudizio n. 5348/09 incardinato tra le stesse parti – passata in giudicato stante l’inammissibilità dell’appello proposto contro la stessa - e riguardante l’opposizione a iscrizione ipotecaria 2074/14 effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. su beni della società Clio, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la nullità delle cartelle ivi dichiarate illegittime, e qui poste alla base di atti di intimazione impugnati per vizio dell’atto presupposto, non rilevasse come giudicato nel presente giudizio; - il motivo è infondato; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 - ritiene la Corte di rammentare come in materia di riscossione Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di Data pubblicazione 09/03/2022 formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le molte pronunce in argomento, vedasi per tutte Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016); - come è noto, per quanto riguarda gli aspetti formali del provvedimento del quale si invoca il giudicato, la Corte ritiene, in aderenza alla precedente sua giurisprudenza (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018) che la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la Data pubblicazione 09/03/2022 decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione.

E’ allora qui sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché ambo le parti esplicitamente ammettono la circostanza dell’esistenza della pronuncia della CTP di Bari citata in esordio, oltre che della sua definitività; - con riferimento poi al contenuto e quindi all’efficacia in questo giudizio del sopranominato giudicato, ritiene il Collegio, in coerenza e conformità con la costante giurisprudenza di Legittimità che si è espressa (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010) che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo; - e ciò in quanto, in forza della giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012) dal momento che implicitamente la prima pronuncia comporta l'accertamento Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 dell'esistenza di un elemento principale dal quale discende il Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 successivo, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva Data pubblicazione 09/03/2022 (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione (conformi sul punto vedasi tra svariate pronunce anche le ragioni illustrate con chiarezza da Cass. Sez. 3, Ord. n. 17950 del 23/06/2021; in argomento anche Cass. Sez. 2, sent. n. 21258 del 05/10/2020); - orbene, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come la CTR abbia correttamente identificato le cartelle annullate dalla pronuncia passata in giudicato, identificandole come quelle medesime cartelle in forza delle quali, oltre ad aver il riscossore tentato di iscrivere ipoteca, si è anche tentato di agire ulteriormente in sede di esecuzione con le intimazioni successive, annullate in quanto difettosa la notifica delle cartelle de quibus; - la statuizione della sentenza passata in giudicato, quindi, indipendentemente dagli atti successivi, quali l’iscrizione di ipoteca, che in quel giudizio abbia travolto oltre che e a prescindere anche dai vizi eventuali di tal provvedimento, che a seguito del suo divenire definitivo per intempestività dell’appello, come è qui accertato, non possono esser qui rilevati pena la violazione del giudicato stesso, è intoccabile; - preso atto quindi correttamente del preesistente giudicato, la CTR ha altrettanto correttamente annullato le intimazioni successive alle cartelle, difettando i presupposti per l’azione esecutiva intrapresa con le intimazioni, in mancanza del titolo legittimante il prosieguo esecutivo; - può poi agevolmente decidersi la censura di cui al terzo motivo, con la quale il riscossore denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2498 c.c. per avere la CTR erroneamente Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 valutato la circostanza relativa al mutamento di compagine e Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 ragione sociale della società contribuente, che invero è sempre il Data pubblicazione 09/03/2022 medesimo soggetto di diritto e che resta tale anche ove mutino i soci e ne sia conseguentemente modificata la tipologia e la struttura societaria; - il motivo è inammissibile in quanto esso censura l’accertamento di fatto, in ordine alla diversità soggettiva ritenuta sussistente tra la società [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., operato dalla CTR; lo stesso, corretto o non che sia, è un accertamento di merito la cui ripetibilità non è consentita in questa sede di Legittimità; - il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 24 e 57 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 per avere erroneamente la CTR ritenuto che il motivo di ricorso della società contribuente n. 4 della memoria, proposto solo in sede – appunto – di memoria, non fosse inammissibile, con conseguente suo accoglimento e riconoscimento (in forza della nullità delle cartelle n. 014/2008/00685997/80/00; n. 014/2009/0038772/25/000; n. 014/2009/00693850/11/00) degli avvisi di intimazione fondati sulle stesse; - il motivo è inammissibile in quanto sprovvisto di autosufficienza; - invero, parte ricorrente non trascrive gli atti del merito dai quali l’eccezione risulterebbe proposta solo con la memoria e non in sede di ricorso di fronte alla CTP; - venendo al ricorso incidentale, il Collegio osserva che il primo motivo deduce l’omesso esame dell’’eccezione relativa alla invalidità della notifica della cartella da parte del concessionario ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973; tal motivo può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo che si incentra parimenti sul ricitato art. 26; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 - tali motivi sono inammissibili poiché difettosi di autosufficienza, Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 in quanto si eccepisce un vizio di notifica ma parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] manca di trascrivere gli atti del procedimento notificatorio, dai quali soli la Corte sarebbe stata messa in comprendere prima e decidere poi la presenza o meno del vizio dedotto; - in ogni caso, essi sono privi di fondamento alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale (tra le molte si rimanda anche alla pronuncia resa da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018) in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973; - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata la legittimità del procedimento notificatorio ed esistente il credito indicato nelle intimazioni di pagamento nonostante la mancata esibizione delle cartelle; - il motivo è inammissibile, in quanto nella sua concreta formulazione non scalfisce l’accertamento di fatto, non più censurabile in questa sede di Legittimità, in forza del quale sulla base della documentazione prodotta dovevasi ritenere perfezionate regolarmente le notifiche contestate; - il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato espressamente sugli altri motivi dell’appello; esso può esaminarsi congiuntamente sia con il quinto motivo che denuncia nuovamente l’omessa pronuncia sulla mancata esibizione delle cartelle di pagamento notificate, sia con il sesto motivo, che censura la pronuncia della CTR per aver ritenuto priva di rilevanza la circostanza consistente nella Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 presenza, in calce alla ricevuta di ritorno delle cartelle, di una Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 firma illeggibile; Data pubblicazione 09/03/2022 - i motivi sono infondati; - come è noto secondo questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020) il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto; - pertanto, anche il ricorso incidentale è rigettato; - le spese del giudizio sono compensate; p.q.m. rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale; compensa le spese tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale, sia da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 Numero sezionale 289/2022 Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2936/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del responsabile del procuratore speciale come da delega in atti rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 1 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 Numero sezionale 289/2022 delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 7740/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Lucisano con domicilio eletto in Roma, presso quest’ ultimo difensore in via Crescenzio n. 91 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 98/10/13 depositata in data 11/06/2013, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR in parziale accoglimento dell’appello della società contribuente annullava le intimazioni impugnate di cui al dispositivo, ritenendo invece valide alcune delle altre pure oggetto di impugnazione; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato a tre motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha presentato ricorso incidentale affidato a otto motivi al quale resiste con controricorso il riscossore; Considerato che: - il primo motivo di ricorso del concessionario per la riscossione deduce la violazione o falsa applicazione delle norme sul giudicato ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c.; erronea valutazione della efficacia di giudicato derivante dalla sentenza n. 36/02/11 sez. 2 della CTP di Bari emessa all’esito del giudizio n. 5348/09 incardinato tra le stesse parti – passata in giudicato stante l’inammissibilità dell’appello proposto contro la stessa - e riguardante l’opposizione a iscrizione ipotecaria 2074/14 effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. su beni della società Clio, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la nullità delle cartelle ivi dichiarate illegittime, e qui poste alla base di atti di intimazione impugnati per vizio dell’atto presupposto, non rilevasse come giudicato nel presente giudizio; - il motivo è infondato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 - ritiene la Corte di rammentare come in materia di riscossione Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di Data pubblicazione 09/03/2022 formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le molte pronunce in argomento, vedasi per tutte Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016); - come è noto, per quanto riguarda gli aspetti formali del provvedimento del quale si invoca il giudicato, la Corte ritiene, in aderenza alla precedente sua giurisprudenza (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018) che la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la Data pubblicazione 09/03/2022 decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. E’ allora qui sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché ambo le parti esplicitamente ammettono la circostanza dell’esistenza della pronuncia della CTP di Bari citata in esordio, oltre che della sua definitività; - con riferimento poi al contenuto e quindi all’efficacia in questo giudizio del sopranominato giudicato, ritiene il Collegio, in coerenza e conformità con la costante giurisprudenza di Legittimità che si è espressa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010) che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo; - e ciò in quanto, in forza della giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012) dal momento che implicitamente la prima pronuncia comporta l'accertamento Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 dell'esistenza di un elemento principale dal quale discende il Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 successivo, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva Data pubblicazione 09/03/2022 (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione (conformi sul punto vedasi tra svariate pronunce anche le ragioni illustrate con chiarezza da Cass. Sez. 3, Ord. n. 17950 del 23/06/2021; in argomento anche Cass. Sez. 2, sent. n. 21258 del 05/10/2020); - orbene, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come la CTR abbia correttamente identificato le cartelle annullate dalla pronuncia passata in giudicato, identificandole come quelle medesime cartelle in forza delle quali, oltre ad aver il riscossore tentato di iscrivere ipoteca, si è anche tentato di agire ulteriormente in sede di esecuzione con le intimazioni successive, annullate in quanto difettosa la notifica delle cartelle de quibus; - la statuizione della sentenza passata in giudicato, quindi, indipendentemente dagli atti successivi, quali l’iscrizione di ipoteca, che in quel giudizio abbia travolto oltre che e a prescindere anche dai vizi eventuali di tal provvedimento, che a seguito del suo divenire definitivo per intempestività dell’appello, come è qui accertato, non possono esser qui rilevati pena la violazione del giudicato stesso, è intoccabile; - preso atto quindi correttamente del preesistente giudicato, la CTR ha altrettanto correttamente annullato le intimazioni successive alle cartelle, difettando i presupposti per l’azione esecutiva intrapresa con le intimazioni, in mancanza del titolo legittimante il prosieguo esecutivo; - può poi agevolmente decidersi la censura di cui al terzo motivo, con la quale il riscossore denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2498 c.c. per avere la CTR erroneamente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 valutato la circostanza relativa al mutamento di compagine e Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 ragione sociale della società contribuente, che invero è sempre il Data pubblicazione 09/03/2022 medesimo soggetto di diritto e che resta tale anche ove mutino i soci e ne sia conseguentemente modificata la tipologia e la struttura societaria; - il motivo è inammissibile in quanto esso censura l’accertamento di fatto, in ordine alla diversità soggettiva ritenuta sussistente tra la società [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., operato dalla CTR; lo stesso, corretto o non che sia, è un accertamento di merito la cui ripetibilità non è consentita in questa sede di Legittimità; - il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 24 e 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere erroneamente la CTR ritenuto che il motivo di ricorso della società contribuente n. 4 della memoria, proposto solo in sede – appunto – di memoria, non fosse inammissibile, con conseguente suo accoglimento e riconoscimento (in forza della nullità delle cartelle n. 014/2008/00685997/80/00; n. 014/2009/0038772/25/000; n. 014/2009/00693850/11/00) degli avvisi di intimazione fondati sulle stesse; - il motivo è inammissibile in quanto sprovvisto di autosufficienza; - invero, parte ricorrente non trascrive gli atti del merito dai quali l’eccezione risulterebbe proposta solo con la memoria e non in sede di ricorso di fronte alla CTP; - venendo al ricorso incidentale, il Collegio osserva che il primo motivo deduce l’omesso esame dell’’eccezione relativa alla invalidità della notifica della cartella da parte del concessionario ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973; tal motivo può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo che si incentra parimenti sul ricitato art. 26; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 - tali motivi sono inammissibili poiché difettosi di autosufficienza, Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 in quanto si eccepisce un vizio di notifica ma parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] manca di trascrivere gli atti del procedimento notificatorio, dai quali soli la Corte sarebbe stata messa in comprendere prima e decidere poi la presenza o meno del vizio dedotto; - in ogni caso, essi sono privi di fondamento alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale (tra le molte si rimanda anche alla pronuncia resa da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018) in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973; - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata la legittimità del procedimento notificatorio ed esistente il credito indicato nelle intimazioni di pagamento nonostante la mancata esibizione delle cartelle; - il motivo è inammissibile, in quanto nella sua concreta formulazione non scalfisce l’accertamento di fatto, non più censurabile in questa sede di Legittimità, in forza del quale sulla base della documentazione prodotta dovevasi ritenere perfezionate regolarmente le notifiche contestate; - il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato espressamente sugli altri motivi dell’appello; esso può esaminarsi congiuntamente sia con il quinto motivo che denuncia nuovamente l’omessa pronuncia sulla mancata esibizione delle cartelle di pagamento notificate, sia con il sesto motivo, che censura la pronuncia della CTR per aver ritenuto priva di rilevanza la circostanza consistente nella Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 presenza, in calce alla ricevuta di ritorno delle cartelle, di una Numero sezionale 289/2022Numero di raccolta generale 7740/2022 firma illeggibile; Data pubblicazione 09/03/2022 - i motivi sono infondati; - come è noto secondo questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020) il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto; - pertanto, anche il ricorso incidentale è rigettato; - le spese del giudizio sono compensate; p.q.m. rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale; compensa le spese tra le parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale, sia da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 2936/2014 Numero sezionale 289/2022 Così decis
Sentenza Cassazione n. 07740/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris