Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23326/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.16162/2025 depositata il 16 giugno 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Con contratto di affitto di ramo d’azienda [OSCURATO:SOCIETA]. concedeva adArt [OSCURATO:SOCIETA]. la gestione di un punto vendita all’interno di unNumero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026centro commerciale in Martignacco.

In seguito alla crisi pandemica daCovid-19 e ai conseguenti provvedimenti di chiusura, la societàconduttrice comunicava la cessazione dell’attività e la risoluzione delrapporto, con rilascio del ramo d’azienda.

La concedente chiedeva allora ilpagamento dei canoni e di penali giornaliere per la mancata aperturadell’esercizio, ottenendo decreto ingiuntivo; avverso tale provvedimento laconduttrice proponeva opposizione, adducendo la già intervenutarisoluzione del contratto, la non debenza dei canoni successivi e dellepenali, nonché dispiegando domande riconvenzionali diretteall’accertamento della risoluzione e alle conseguenze restitutorie erisarcitorie.Il Tribunale di Udine dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, ilche veniva confermato dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza n.124/2023, la quale riteneva altresì inammissibili le domandericonvenzionali proposte dalla conduttrice sul presupposto dell’intervenutogiudicato sul decreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, denunciando, da unlato, l’erronea individuazione del rito e, dall’altro, la violazione dei principirelativi all’autonomia delle domande riconvenzionali, sostenendo lanecessità del loro esame nonostante l’inammissibilità dell’opposizione.Questa Suprema Corte, con l’ordinanza 16162/2025, affermava il principioper cui l’inammissibilità dell’opposizione non preclude l’esame delledomande riconvenzionali.

Tuttavia, nel delimitare l’oggetto del giudizio dirinvio, circoscriveva l’accoglimento alle sole domande riconvenzionalioggetto di appello, individuandole in due specifiche domande(risarcimento per violazione della buona fede ed eccessiva onerositàsopravvenuta), restringendo così l’ambito del riesame e determinando ilprofilo di errore denunciato.

In particolare, riteneva che il rapportointercorso tra le parti dovesse qualificarsi unitariamente come contratto diNumero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026affitto di ramo d’azienda, comprensivo anche della clausola penale, cuiconseguiva la correttezza della decisione dei giudici di merito che,individuato l’unico rapporto contrattuale, avevano applicato il rito specialelocatizio, non emergendo alcun distinto titolo negoziale idoneo agiustificare autonomamente le penali invocate dalla parte ricorrente.Reputava invece fondato il secondo motivo del ricorso, ritenendo chel’inammissibilità dell’opposizione determina soltanto il passaggio ingiudicato della pretesa creditoria azionata in via monitoria ma nonpreclude l’esame delle domande riconvenzionali, in quanto aventi naturaautonoma e finalizzate all’attribuzione di un distinto bene della vita, erilevava che la sentenza impugnata risultava viziata da motivazionemeramente apparente, non avendo pronunciato in effetti sullericonvenzionali, con conseguente necessità di cassazione nei limiti indicati.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso perrevocazione con un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo denuncia «Errore di fatto.

Erronea percezione dei fatti dicausa.

Ammissibilità del rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c. e sussistenzadell’interesse concreto alla revocazione».La ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio, aisensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., essendo stato erroneamente percepito ilperimetro devolutivo dell’appello, ritenendo che fossero state proposte ecoltivate solo due domande riconvenzionali, con conseguentedelimitazione dell’oggetto del rinvio, e omettendo invece di considerareche tra le domande devolute e trattate vi erano anche quelle relative allepenali.

Tale errore percettivo, immediatamente desumibile dagli atti dicausa e dalla stessa sentenza di appello, avrebbe assunto caratteredecisivo, poiché ora invocato dalla controparte per sostenere l’esistenza diNumero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026un giudicato preclusivo sulle penali, in aperto contrasto con il principiogenerale affermato dalla stessa Corte di cassazione in tema di autonomiadelle domande riconvenzionali rispetto al giudicato monitorio.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Deve anzitutto premettersi che, ai fini della revocazione dellasentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., occorre chesiano integrati i seguenti presupposti: a) l’errore (c.d. di percezione) nondeve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (erroneapercezione immediatamente evincibile) che abbia indotto, ancheimplicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fattoche risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; essopostula l’esistenza di un contrasto - risultante con immediatezza edobiettività senza che necessitino particolari indagini ermeneutiche oargomentazioni induttive - tra due rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali(Cass, Sez.

Un., n. 31032/2019; Cass. n. 442/2018; Cass. n.22171/2010); b) l’errore non può concernere l’attività interpretativa evalutativa; c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, inmancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella inconcreto adottata (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 6038/2016; Cass. n.24334/2014); d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della pronuncia di cassazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Cortedi cassazione può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deveavere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulprovvedimento di legittimità; diversamente, qualora l’errore sia statocausa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti odocumenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quellaNumero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzidi impugnazione (si veda, per tutte, la recente Cass., Sez.

Un., n.20013/2024); e) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamenteviene supposta l’esistenza - o quello positivamente accertato di cuierroneamente viene supposta l’inesistenza - non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un puntocontroverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; qualora su un fattosiano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo aduna discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non siconfigura, infatti, come mero errore percettivo, ma assumenecessariamente natura valutativa delle risultanze processuali,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 2236/2022; Cass.n. 26890/2019; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27622/2018; Cass. n.14929/2018).Rientra quindi nell'ambito dell'attività di valutazione del giudicel'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti di parte - specificamentedei motivi del ricorso per cassazione -; non è pertanto idoneo ad integrareerrore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bise 395 n. 4 c.p.c., l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte dicassazione, di dati giuridico - fattuali acquisiti attraverso la mediazionedelle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti delgiudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quantotale - anche se risulta errata - di revocazione (S.U. n.13181/2013); néuna pronuncia della Corte di cassazione può essere impugnata perrevocazione in base all'assunto che siano stati fraintesi i motivi di ricorso,perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non unerrore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. (Cass.n.9835/2012).Numero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026Pertanto, deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunciasul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione chenon abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazionisvolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto nongià un errore di fatto (quale errore percettivo immediatamentepercepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggettodi ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.

S.U. n.31032/2019; Cass.n. 13109/2024; Cass. n.16297/2025).

Il che in quanto deve escludersiche un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla streguadi un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendoconfigurare l'eventuale omessa od errata pronuncia soltanto un error inprocedendo ovvero in iudicando, di per sé insuscettibili di denuncia aisensi dell'art. 391 bis c.p.c. (Cass. n. 2236/2022).2.2 Ciò posto, si deve osservare che la parte ricorrente nel ricorso perrevocazione lamenta che nell’ordinanza impugnata si è affermato chel’accoglimento del secondo motivo di ricorso concerne “le sole domandericonvenzionali riguardo alle quali era stato proposto appello”,individuandole esclusivamente nella domanda di risarcimento perviolazione della buona fede contrattuale e in quella di risoluzione pereccessiva onerosità sopravvenuta.

Si sostiene che tale affermazioneerroneamente presupponga che le ulteriori domande riconvenzionali – edin particolare quelle relative alle penali – non siano state devolute algiudice di appello.

Al contrario, dalla lettura dell’atto di appello e dellasentenza della Corte territoriale emergerebbe con evidenza che laquestione della non debenza delle penali era stata espressamente addottadalla parte appellante, era stata richiamata nelle conclusioni ed era statapresa in considerazione da tale Corte, che l’aveva ritenuta assorbita nonper difetto di devoluzione, ma per effetto dell’erronea applicazione delgiudicato monitorio.Numero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026Si denuncia quindi non un’erronea percezione di un fatto, bensì unascorretta valutazione di quanto proposto dalle parti negli atti del processo.2.3.

Peraltro, nell’ordinanza impugnata si rinviene quanto segue: “Ilmotivo è fondato, sebbene con riferimento alle sole domandericonvenzionali riguardo alle quali era stato proposto appello, e cioè, comesi evince dalla lettura dell’impugnata sentenza, quella di risarcimento deidanni in tesi causati per violazione delle norme sull’esecuzione delcontratto in buona fede e quella di risoluzione del contratto per eccessivaonerosità sopravvenuta.”In tal modo, questa Suprema Corte ha preso espressamente inconsiderazione gli atti di parte e le questioni devolute in appello e, allaluce di quanto evinto dalla sentenza gravata (pag.12 della stessa), haaffermato, con propria valutazione, che la devoluzione in appello avevariguardato solo alcune delle domande riconvenzionali proposte.2.4.

Ad abundantiam si osserva che in questa sede non è stato prodottol’atto di appello dal quale verificare l’articolazione dei motivi comeproposti, ma solo la sentenza d’appello che reca in principio le conclusioniprecisate; e nel ricorso per cassazione, pure allegato, inoltre, non sirinviene alcuna specifica censura della sentenza d’appello quanto allalimitazione dell’esame alle domande proposte nelle conclusioni di primogrado con esclusione di quelle di non debenza delle penali.3.

Dunque, sulla scorta di tali riscontri non può affermarsi la sussistenza diun errore di percezione nell’ordinanza impugnata, ma piuttosto unaspecifica valutazione degli atti alla luce delle argomentazioni in essi svoltee fatte proprie dalla sentenza della Corte territoriale che era oggetto delricorso.Ne deriva l’inammissibilità del presente ricorso.

Le spese, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere aparte controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 7.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.16162/2025 depositata il 16 giugno 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Con contratto di affitto di ramo d’azienda [OSCURATO:SOCIETA]. concedeva adArt [OSCURATO:SOCIETA]. la gestione di un punto vendita all’interno di unNumero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026centro commerciale in Martignacco. In seguito alla crisi pandemica daCovid-19 e ai conseguenti provvedimenti di chiusura, la societàconduttrice comunicava la cessazione dell’attività e la risoluzione delrapporto, con rilascio del ramo d’azienda. La concedente chiedeva allora ilpagamento dei canoni e di penali giornaliere per la mancata aperturadell’esercizio, ottenendo decreto ingiuntivo; avverso tale provvedimento laconduttrice proponeva opposizione, adducendo la già intervenutarisoluzione del contratto, la non debenza dei canoni successivi e dellepenali, nonché dispiegando domande riconvenzionali diretteall’accertamento della risoluzione e alle conseguenze restitutorie erisarcitorie.Il Tribunale di Udine dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, ilche veniva confermato dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza n.124/2023, la quale riteneva altresì inammissibili le domandericonvenzionali proposte dalla conduttrice sul presupposto dell’intervenutogiudicato sul decreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, denunciando, da unlato, l’erronea individuazione del rito e, dall’altro, la violazione dei principirelativi all’autonomia delle domande riconvenzionali, sostenendo lanecessità del loro esame nonostante l’inammissibilità dell’opposizione.Questa Suprema Corte, con l’ordinanza 16162/2025, affermava il principioper cui l’inammissibilità dell’opposizione non preclude l’esame delledomande riconvenzionali. Tuttavia, nel delimitare l’oggetto del giudizio dirinvio, circoscriveva l’accoglimento alle sole domande riconvenzionalioggetto di appello, individuandole in due specifiche domande(risarcimento per violazione della buona fede ed eccessiva onerositàsopravvenuta), restringendo così l’ambito del riesame e determinando ilprofilo di errore denunciato. In particolare, riteneva che il rapportointercorso tra le parti dovesse qualificarsi unitariamente come contratto diNumero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026affitto di ramo d’azienda, comprensivo anche della clausola penale, cuiconseguiva la correttezza della decisione dei giudici di merito che,individuato l’unico rapporto contrattuale, avevano applicato il rito specialelocatizio, non emergendo alcun distinto titolo negoziale idoneo agiustificare autonomamente le penali invocate dalla parte ricorrente.Reputava invece fondato il secondo motivo del ricorso, ritenendo chel’inammissibilità dell’opposizione determina soltanto il passaggio ingiudicato della pretesa creditoria azionata in via monitoria ma nonpreclude l’esame delle domande riconvenzionali, in quanto aventi naturaautonoma e finalizzate all’attribuzione di un distinto bene della vita, erilevava che la sentenza impugnata risultava viziata da motivazionemeramente apparente, non avendo pronunciato in effetti sullericonvenzionali, con conseguente necessità di cassazione nei limiti indicati.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso perrevocazione con un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo denuncia «Errore di fatto. Erronea percezione dei fatti dicausa. Ammissibilità del rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c. e sussistenzadell’interesse concreto alla revocazione».La ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio, aisensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., essendo stato erroneamente percepito ilperimetro devolutivo dell’appello, ritenendo che fossero state proposte ecoltivate solo due domande riconvenzionali, con conseguentedelimitazione dell’oggetto del rinvio, e omettendo invece di considerareche tra le domande devolute e trattate vi erano anche quelle relative allepenali. Tale errore percettivo, immediatamente desumibile dagli atti dicausa e dalla stessa sentenza di appello, avrebbe assunto caratteredecisivo, poiché ora invocato dalla controparte per sostenere l’esistenza diNumero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026un giudicato preclusivo sulle penali, in aperto contrasto con il principiogenerale affermato dalla stessa Corte di cassazione in tema di autonomiadelle domande riconvenzionali rispetto al giudicato monitorio.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Deve anzitutto premettersi che, ai fini della revocazione dellasentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., occorre chesiano integrati i seguenti presupposti: a) l’errore (c.d. di percezione) nondeve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (erroneapercezione immediatamente evincibile) che abbia indotto, ancheimplicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fattoche risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; essopostula l’esistenza di un contrasto - risultante con immediatezza edobiettività senza che necessitino particolari indagini ermeneutiche oargomentazioni induttive - tra due rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali(Cass, Sez. Un., n. 31032/2019; Cass. n. 442/2018; Cass. n.22171/2010); b) l’errore non può concernere l’attività interpretativa evalutativa; c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, inmancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella inconcreto adottata (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 6038/2016; Cass. n.24334/2014); d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della pronuncia di cassazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Cortedi cassazione può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deveavere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulprovvedimento di legittimità; diversamente, qualora l’errore sia statocausa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti odocumenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quellaNumero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzidi impugnazione (si veda, per tutte, la recente Cass., Sez. Un., n.20013/2024); e) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamenteviene supposta l’esistenza - o quello positivamente accertato di cuierroneamente viene supposta l’inesistenza - non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un puntocontroverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; qualora su un fattosiano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo aduna discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non siconfigura, infatti, come mero errore percettivo, ma assumenecessariamente natura valutativa delle risultanze processuali,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 2236/2022; Cass.n. 26890/2019; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27622/2018; Cass. n.14929/2018).Rientra quindi nell'ambito dell'attività di valutazione del giudicel'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti di parte - specificamentedei motivi del ricorso per cassazione -; non è pertanto idoneo ad integrareerrore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bise 395 n. 4 c.p.c., l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte dicassazione, di dati giuridico - fattuali acquisiti attraverso la mediazionedelle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti delgiudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quantotale - anche se risulta errata - di revocazione (S.U. n.13181/2013); néuna pronuncia della Corte di cassazione può essere impugnata perrevocazione in base all'assunto che siano stati fraintesi i motivi di ricorso,perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non unerrore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. (Cass.n.9835/2012).Numero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026Pertanto, deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunciasul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione chenon abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazionisvolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto nongià un errore di fatto (quale errore percettivo immediatamentepercepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggettodi ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. S.U. n.31032/2019; Cass.n. 13109/2024; Cass. n.16297/2025). Il che in quanto deve escludersiche un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla streguadi un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendoconfigurare l'eventuale omessa od errata pronuncia soltanto un error inprocedendo ovvero in iudicando, di per sé insuscettibili di denuncia aisensi dell'art. 391 bis c.p.c. (Cass. n. 2236/2022).2.2 Ciò posto, si deve osservare che la parte ricorrente nel ricorso perrevocazione lamenta che nell’ordinanza impugnata si è affermato chel’accoglimento del secondo motivo di ricorso concerne “le sole domandericonvenzionali riguardo alle quali era stato proposto appello”,individuandole esclusivamente nella domanda di risarcimento perviolazione della buona fede contrattuale e in quella di risoluzione pereccessiva onerosità sopravvenuta. Si sostiene che tale affermazioneerroneamente presupponga che le ulteriori domande riconvenzionali – edin particolare quelle relative alle penali – non siano state devolute algiudice di appello. Al contrario, dalla lettura dell’atto di appello e dellasentenza della Corte territoriale emergerebbe con evidenza che laquestione della non debenza delle penali era stata espressamente addottadalla parte appellante, era stata richiamata nelle conclusioni ed era statapresa in considerazione da tale Corte, che l’aveva ritenuta assorbita nonper difetto di devoluzione, ma per effetto dell’erronea applicazione delgiudicato monitorio.Numero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026Si denuncia quindi non un’erronea percezione di un fatto, bensì unascorretta valutazione di quanto proposto dalle parti negli atti del processo.2.3. Peraltro, nell’ordinanza impugnata si rinviene quanto segue: “Ilmotivo è fondato, sebbene con riferimento alle sole domandericonvenzionali riguardo alle quali era stato proposto appello, e cioè, comesi evince dalla lettura dell’impugnata sentenza, quella di risarcimento deidanni in tesi causati per violazione delle norme sull’esecuzione delcontratto in buona fede e quella di risoluzione del contratto per eccessivaonerosità sopravvenuta.”In tal modo, questa Suprema Corte ha preso espressamente inconsiderazione gli atti di parte e le questioni devolute in appello e, allaluce di quanto evinto dalla sentenza gravata (pag.12 della stessa), haaffermato, con propria valutazione, che la devoluzione in appello avevariguardato solo alcune delle domande riconvenzionali proposte.2.4. Ad abundantiam si osserva che in questa sede non è stato prodottol’atto di appello dal quale verificare l’articolazione dei motivi comeproposti, ma solo la sentenza d’appello che reca in principio le conclusioniprecisate; e nel ricorso per cassazione, pure allegato, inoltre, non sirinviene alcuna specifica censura della sentenza d’appello quanto allalimitazione dell’esame alle domande proposte nelle conclusioni di primogrado con esclusione di quelle di non debenza delle penali.3. Dunque, sulla scorta di tali riscontri non può affermarsi la sussistenza diun errore di percezione nell’ordinanza impugnata, ma piuttosto unaspecifica valutazione degli atti alla luce delle argomentazioni in essi svoltee fatte proprie dalla sentenza della Corte territoriale che era oggetto delricorso.Ne deriva l’inammissibilità del presente ricorso. Le spese, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 1173/2026Numero sezionale 2295/2026Numero di raccolta generale 23326/2026Data pubblicazione 15/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere aparte controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 7.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi