CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8118/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con socio unico, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dei medesimi, in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; IRES-IRAP r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 111 / 1 5 /13 , pubblicata in data 26 settembre 2013 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24 novembre 2022; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero , in persona del s ostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che si è riportata alle conclusioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA], conclu dendo per l’accoglimento del terz o e del quarto motivo di ricorso, il rigetto del primo e del secondo e l’assorbimento del quinto; udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente; udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), licenziataria del marchio [OSCURATO:PERSONA], ha concluso contratto di sublicenza con la controllata [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi DG Industria o Industria) con cui la prima ha concesso alla seconda il diritto di produrre, distribuire e vendere i prodotti con il noto marchio in tutto il mondo e s’è impegnata a svolgere attività di promozione e marketing dietrocorresponsione di royalties. [OSCURATO:SOCIETA]., per svolgere l’attività di promozione e marketing negli Usa, si è servita della società [OSCURATO:PERSONA]. (d’ora in poi DG Usa) con contratti in corso dal 2002; in particolare ha stipulato in data 16 marzo 2005un contratto di service ( service agreement ) con cui DG Usa si è obbligata a svolgere i predetti servizi verso un corrispettivo annuale dovuto da [OSCURATO:SOCIETA].; tale corrispettivo è determinato sulla base dei costi analiticamente imputabili alla prestazione dei servizi pattuiti oltre ad un mark up, cioè un margine di ricarico, determinato in percentuale variabile in ragione dell’ammontare del costo. Per la r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] verifica della congruità del corrispettivo le parti hanno previsto l’obbligo di analitica rendicontazione nonché una procedura di amichevole composizione della controversia tramite una società di revisione. Infine, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] Industria hanno concluso altro contratto, supply agreement, con cui DG Industria ha nominato DG Usa suo distributore per gli Usa nei negozi monomarca, DG Usa si è impegnata verso [OSCURATO:SOCIETA]. ad adeguare gli esercizi commerciali ai propri elevati standard qualitativi funzionali all’aumento di notorietà del marchio e [OSCURATO:SOCIETA]. si è impegnata a corrisponderle un contributo per il servizio. Il contributo per il servizio è stato riconosciuto in relazione ai costi eccedenti una percentuale del fatturato realizzato tramite i punti vendita monomarca. 2. Con l'avviso di accertamento oggetto di giudizio l'Agenzia delle entrate ha effettuato le seguenti riprese , in relazione all’anno di imposta 1 aprile 2004-31 marzo 2005: -in primo luogo, ha negato la deducibilità dall'imponibile Ires e Irap di una parte dei compensi versati da [OSCURATO:SOCIETA]. a DG Usa in forza del contratto di service e precisamente: a) dei costi di alcuni servizi (in particolare ha riconosciuto i costi per commercial sales, executive consultant, advertising Madison sales, advertising all other e non gli altri), in quanto, premesso trattarsi di servizi generici, rientranti nella normale attività del rivenditore di beni, remunerati dal margine di rivendita,e che i costi rimborsabili erano definiti genericamente, senza previsione di un tettomassimo, un metodo di rendicontazione e una preventiva approvazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., ha evidenziato di poter riconoscere i soli costi resi nell’interesse anche dell a capogruppo; b) della quota corrispondente al riaddebito del margine di ricarico (mark up), richiamando la circolare Agenzia entrate n. 32/80 in tema di servizi infragruppo, laddove prevede che il margine di utile a favore del prestatore del servizio sia riconoscibile solo ove i servizi r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituiscano attività tipica del prestatore e non per quei servizi resi dalla capogruppo che non abbiano valore di mercato o che siano riconducibili all’attività di direzione generale o amministrativa della controllante; -in secondo luogo, ha negato la deducibilità dei corrispettivi versati da [OSCURATO:SOCIETA]. a DG Usa in forza del supply agreement, evidenziando che i costi da considerare ai fini del contributo sarebbero genericamente individuati, non vi sarebbe obbligo di adeguata rendicontazione né di preventiva approvazione, il che di fatto trasferirebbe a [OSCURATO:SOCIETA]. il rischio di sostanziali inefficienze di DG Usa, rischio che nessun terzo soggetto indipendente avrebbe assunto,e che la parte non avesse dato adeguata dimostrazione della rispondenza a valore normale dei costi in quanto la documentazione prodotta,relativa ad altri gruppi della moda, interessava soggetti che erano anche titolari del marchio, interessati direttamente al suo sviluppo e alla sua promozione. 3. La società ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo ha rigettato. 4. L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Lombardia è stato parimenti rigettato. In particolare, la CTR, per quanto qui rileva: -ha rigettato le eccezioni preliminari (mancata contestazione delle riprese con processo verbale; insufficienza e contraddittorietà della motivazione); - ha ricostruito l'oggetto della controversia, evidenziando che l'Agenzia aveva contestato alcuni costi del contratto di service agreement, escludendone l’inerenza; per i costi ritenuti inerenti ne aveva rideterminato l’importo, escludendo il mark up; per il supply agreement, aveva ripreso a tassazione i costi, escludendone la deducibilità per difetto di inerenza; r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -in relazione al service agreement, ha confermato che i costi per le prestazioni escluse non fossero inerenti, in quanto: a) DG Usa svolgeva anche attività afferente al rivenditore DG Industria, distributore dei prodotti a marchio [OSCURATO:PERSONA] nel territorio Usa e i costi erano connessi a tale attività di commercializzazione; b) non aveva rilevanza la correlazione dedotta dalla società tra i costi riaddebitati a [OSCURATO:SOCIETA]. e i ricavi che quest’ultima consegue per effetto delle royalties corrisposte da DG Industria, perché i costi connessi ai servizi destinati a incrementare le vendite sono propri del rivenditore e non del licenziatario del marchio, cui sono inerenti i soli costi destinati ad aumentare il prestigio del marchio stesso; c) non è rilevante il costo sostenuto nell’interesse di entrambe le società [OSCURATO:SOCIETA]. e DG Usae le uniche voci di costo riconoscibili in favore della prima sono quelle relative alla sua esclusiva pertinenza; d) al fine di dimostrare la congruità, erano irril evant i la perizia del prof. [OSCURATO:PERSONA] e la certificazione della società [OSCURATO:PERSONA] company, in quanto meri pareri non vincolanti per l’amministrazione; e ) il mark up non era deducibile in quanto i servizi resi da DG Usa erano resi nell’interesse sia di [OSCURATO:SOCIETA]., licenziataria del marchio, che di DG Industria, rivenditrice, non potendosi prendere in considerazione l’operato della seconda in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., impresa rivenditrice e quindi diversa da [OSCURATO:SOCIETA].; f) il riaddebito dei costi a [OSCURATO:SOCIETA]. era formalmente obbligatorio nell’an ma largamente lasciato alla di s crezionalità sul quantum; g) la contribuente non aveva fornito alcuna prova in merito all’efficacia retroattiva del contratto; -in relazione al supply agreement, ha confermato che i corrispettivi versati da [OSCURATO:SOCIETA]. a DG Usa fossero indeducibili quali costi perché non inerenti, essendo [OSCURATO:SOCIETA]. mera licenziataria del marchio e pertanto, nel caso di incremento del valore di esso, la stessa avrebbe dovuto corrispondere un maggior prezzo al titolare del marchio, escludendo r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] poi anche la validità delle osservazioni della contribuente in punto di transfer pricing(uno studio redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] che tiene conto solo di società appartenenti a gruppi multinazionali ma non di imprese indipendenti, come previsto dalla linee guida OCSE). 5. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso affidato a cinque(gruppi di) motivi. Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 9 giugno 2022, per la quale la società ha depositato memoria, e poi con ordinanza rimessa alla pubblica udienza del 24 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone cinque gruppi di motivi, raggruppati in relazione al capo della decisione impugnato; i primi due e l’ultimo motivo sono autonomi; in relazione alla ripresa deicosti per il service agreement, nel par. 3 dell’atto introduttivo sono esposti otto motivi; in relazione alla ripresa dei costi per il supply agreement,nel par. 4 sono esposti sei motivi. 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.; in particolare deduce la contraddittorietà delle motivazioni avendo la CTR, relativamente ai costi sostenuti quali compensi per i servizi di promozione e di marketing, di cui al contratto di services , e al contributo di supporto pubblicitario, di cui al contratto di supply, ritenuto che essi, da un lato, non fossero inerenti e, dall'altro, non rispondenti al valore normale di tali servizi, ai sensi dell’art. 110, settimo comma, t.u.i.r.; deduce infatti che la valutazione dell'inerenza è logicamente preliminare rispetto alla valutazione della non rispondenza a valore normale dei costi delle prestazioni di servizi infragruppo,ai sensi dell'art. 110, settimo comma, t.u.i.r., norma che r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] peraltro non comporta il disconoscimento integrale dei costi ma la loro riduzione al valore normalementre nel caso di specie la CTR avrebbe richiamato entrambe le disposizioni, pur riconoscendo essastessa, in linea teorica, la loro inconciliabilità. 1.2. Con il secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della l. 7 gennaio 1929, n. 4, e dell’art. 12, comma7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. e all’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Deduce, infatti, che i rilievi presenti nell’avviso di accertamento siano stati formulati solo in quella sede in quanto nel PVC il rilievo relativo alla indeducibilità dei compensi corrisposti per i servizi di promozione e marketing era stato formulato in termini diversi e non era presente alcuna contestazione relativ a all’indeducibilità del contributo corrisposto per il servizio di supporto pubblicitario in relazione al secondo contratto. 1.3. I plurimi (otto) motivi rubricati all'interno del paragrafo rubricato al n. 3 del ricorso attengono tutti all’indeducibilità dei costi per i servizi di promozione e di marketingcorrisposti da [OSCURATO:SOCIETA]. a DG Usa. I motivi dal 3.1 al 3.6 si riferiscono, in particolare ai costi esclusi in quanto non inerenti; gli ultimi due motivi alla rideterminazione dei costi ritenuti deducibili, per i quali l’amministrazione ha escluso la deducibilità del margine di ricarico. Col motivo 3.1 la società deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, quinto comma, t.u.i.r. , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove la sentenza, nell’escludere la deducibilità dei costi costituiti da taluni corrispettivi versati alla DG Usa: a) ha erratamente interpretato il concetto di inerenza, ritenendo necessario a tal fine che l’attività di cui si sostiene il costo debba r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] produrre un vantaggio o un’utilità, che comunque nel caso di specie esisteva ed era datodal diritto alle royalties; b) ha erratamente negato che tali prestazioni e i relativi costi fossero inerenti alla determinazione del reddito di impresa , pur affermando c he esse erano rese nell’interesse anchedi [OSCURATO:SOCIETA]. Col motivo 3.2 la società, per l’ipotesi in cui si ritenesse che la sentenza non abbia dato per assunta l’afferenza dei costi alle royalties corrisposte da DG Industria, deduce la violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con nullità della sentenza ove, in ordine al fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse datola prova dell'inerenza dei costi sostenuti in base al services agreement, apoditticamente ha dichia ra to non rilevanti tutti i documenti prodotti dalla ricorrente (fatture, contratti, bilanci, dichiarazioni dei redditi). Col motivo 3.3, subordinato al rigetto dei primi due motivi, deduce l’omesso esame del (e col motivo n. 3.4 la contraddittoria motivazione sul) fatto decisivo e controverso secondo cui le spese addebitate da [OSCURATO:SOCIETA]., e ritenute dallo stesso ufficio deducibili , erano inscindibilmente connesse a quelle ritenute indeducibili, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Col motivo 3.5 lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, settimo e nono comma, t.u.i.r. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; deduce la società che, ove la sentenza abbia inteso fare riferimento, per escludere la deducibilità dei costi, alla disciplina del transfer pricing, la CTR avrebbe erroneamente attribuito alla contribuente l’onere della prova. Col motivo 3.6 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, settimo e nono comma, e 9, terzo comma, t.u.i.r., in relazione r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; sempre ove la sentenza abbia inteso fare applicazione, per escludere la deducibilità dei costi, della disciplina del transfer pricing, la CTR avrebbe errato nel non fare riferimento, ai fini della determinazione del valore normale, ai corrispettivi pattuiti dalla stessa DG Usa per i servizi resi alla [OSCURATO:SOCIETA], società estranea al gruppo, e licenziataria del marchio di seconda linea, non dando quindi preferenza al c.d. confronto interno, previsto quale forma prioritaria del controllo del prezzo. Col motivo numero 3.7 e col motivo 3.8 la società impugna la decisione relativa al mancato riconoscimento del mark up, margine di ricarico, e deduce, in primo luogo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione meramente apparente; in secondo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, settimo e nono comma, e 9, terzo comma, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la prima disposizione non esclude l'addebito di un margine di ricarico sui costi sostenuti per la prestazione di servizi a società appartenenti al medesimo gruppo e, d'altro canto, per valore normale, ai sensi della seconda disposizione, si deve intendere il prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza nel tempo nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, il che impone di prendere a riferimento anche il margine di ricarico; né in senso contrario poteva valere la circolare n. 32/80,peraltro ormai superata nel tempo. 1.4. I plurimi (sei) motivi esposti all'interno del paragrafo rubricato al n. 4 del ricorso attengono tutti al capo della decisione in punto di indeducibilità dei compensi corrisposti da [OSCURATO:SOCIETA]. a DG Usa in relazione al supply agreement. r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo 4.1 la società deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, quinto comma, t.u.i.r., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. evidenziando che non occorre unna relazione tra costi e ricavi al fine di valutare l’inerenza. Col motivo 4.2 e col motivo 4.3 la società deduce l’omesso esame del fatto decisivo e controverso secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era obbligata nei confronti di DG Industria a sviluppare la notorietà del marchio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (o in subordine la contraddittoria o insufficiente motivazione circa il medesimo fatto decisivo). Col motivo 4.4 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, settimo e nono comma, e 9, terzo comma, t.u.i.r., nonché dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in tema di riparto dell’onere della prova in materia di transfer pricing. Col motivo 4.5 deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 disp. prel. cod. civ., e degli artt. 110, settimo e nono comma, e 9, terzo comma, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la mancata ritenuta rilevanza cogente delle linee guida OCSE. Col motivo 4.6 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, settimo e nono comma, e 9, terzo comma, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non potendo la CTR,in applicazione di tali norme,disconoscere integralmente il costo. 2. Ilprimo motivo non è fond ato. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanz a assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., S ez . U. , 07/04/2014, n. 8053, con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 seguito alla riforma di cui all’art. 54, comma 1 , lett. b) del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Nel caso di specie, la motivazione è graficamente presente elascia intendere le argomentazioni poste a fondamento della decisione; se è infatti vero che in tema di operazioni infragruppo la valutazione r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’inerenza e della normalità del costo siano diverse, e logicamente la prima preliminare alla seconda, e funzionali l’una ad escludere la deducibilità dello stesso e l’altra alla sua rettifica,ciononostante le due tematiche presentano aspetti di connessione e, in disparte alcune evidenti imprecisioni terminologiche, il percorso motivazionale della sentenza appare individuabile e fondamentalmente rispettoso di tale principio, come esplicitato nella sesta pagina, ove in sintesi viene affermato che l’accertamento riguardava la indeducibilità di taluni costi del service agreement, con rideterminazione di altricosti, riconosciuti inerentima con esclusione del mark up ; e la indeducibilità integrale dei costi del supply agreement, per difetto di inerenza. Non incide invece sul fondamento della decisione, in termini di contraddittorietà, la circostanza che la CTR abbia ritenuto che anche l’art. 110, settimo comma, t.u.i.r. consenta una valutazione della inerenza del costo, anche per le considerazioni che seguiranno. 3. Ilsecondo motivo non è fondato. Questa Corte ha precisato che l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute (Cass.22/06/2018, n. 16546); si è, altresì, precisato che, in tema di violazione di norme finanziarie il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento (Cass.05/05/2021, n. 11694; Cass. 04/05/2021, n. 11589; Cass. 29/12/2017, n. 31120; r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27711); né, dopo la notifica del verbale, occorre che la parte debba ricevere un successivo verbale di chiusura delle operazioni di verifica ove le stesse non siano state compiute presso la sede del contribuente, ma presso gli uffici finanziari (Cass.07/09/2020, n. 18624); ferma la necessità che dalla notifica del PVC decorra il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma7, l. n. 212 del 2000 (questione non dedotta nel caso di specie), l'avviso di accertamento è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del PVC, perchè in esso, atto impositivo, si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell'atto impositivo che è tenuto lo stesso giudice tributario (Cass. 18/05/2019, n. 13490). Tali arresti sono del resto conformi al principio più generale, in tema di contraddittorio preventivo, espresso da questa Corte (Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823), secondo cui in materia di tributi non armonizzatil'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di attivare con il contribuente il contraddittorio endoprocedimentale in tutti i casi (ma solo in essi) in cui tale obbligo risulti sancito da specifiche norme, pena l'invalidità dell'atto di accertamento; in tema di tributi armonizzati, invece, qualora venga violato l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'atto di accertamento è invalido, trovando diretta applicazione il diritto dell'Unione Europea, sempreché il contraddittorio fosse realmente necessario e non tutt'affatto superfluo, come il contribuente dovrà dimostrare (c.d. prova di resistenza). 4.Col motivo 3.1, proposto come violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 109 t.u.i.r. e alla nozione di inerenza, la parte espone due doglianze: a) con la prima deduce che la CTR abbia erratamente interpretato la nozione di inerenza , ritenendo necessa rio per il contribuente che l’attività di cui sostiene il costo debba produrre r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio o un’utilità, peraltro disconoscendo che tale utilità potesse essere individuata nelle royalties che essa percepiva da DG Industria e correlate all’attività di promozione del marchio; b) con la seconda deduce che la CTR abbia erratamente negato che tali costi fossero inerenti alla determinazione del reddito di impresa, pur confermando che le prestazioni erano rese nell’interesse anchedi [OSCURATO:SOCIETA]e non solo del rivenditore dei prodotti. Con i motivi 3.5 e 3.6 la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, settimo e nono comma, t.u.i.r. e dell'art.2697 cod. civ.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la esclusione della deducibilità di alcuni costi del contratto di services, nel dichiarato e subordinato caso in cui si debba ritenere che la sentenza della CTR abbia inteso fare riferimento, per escludere la deducibilità dei costi, alla disciplina del transfer pricing; in tal caso la CTR avrebbe erroneamente attribuito alla contribuente l’onere della prova ed avrebbe errato nel non fare riferimento, ai fini della determinazione del valore normale, ai corrispettivi pattuiti dalla stessa DG Usa per i servizi resi alla [OSCURATO:SOCIETA], società estranea al gruppo, e licenziataria del marchio di seconda linea, non dando quindi preferenza al c.d. confrontointerno, previsto quale forma prioritaria del controllo del prezzo. I motivi, sebbene affermino violazioni di norme diverse e siano proposti l’uno in subordine all’altro, vanno esaminati congiuntamente alla luce di una comune premessa. 4.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato, negli arresti più recenti in tema di imposte sui redditi delle società, che il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o di vantaggio, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, né potendo assumere rilevanza la congruità delle spese; il giudizio sull’inerenza è cioè esclusivamente di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass.07/04/2022, n. 11324; Cass. 21/11/2019, n. 30366; Cass.13/11/2019, n. 29404; Cass. 31/10/2018, n. 27786; Cass.26/09/2018, n. 22938; Cass. 11/01/2018, n. 450). Infine, è stato di nuovo precisato che l’inerenza deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza (Cass. 28/12/2018, n. 33574; Cass. 31/10/2018, n. 27786). La valutazione dell’inerenzanel caso di specie deve essere condotta in base ai principi affermati da questa Corte in relazione a contratti infragruppo, ove il tema si pone in termini non del tutto similia quelli generali e ove le questioni dell’inerenza del costo e del suo valore normale, in base alla disciplina deltransfer pricing, spesso si pon gono insieme, purrimanendo distinte sul piano logico e giuridico . Va premesso che il fenomeno giuridico ed economico dei gruppi aziendali può astrattamente comporta re il diffondersi di operazioni aziendali di tipo difensivo che, nate per la più conveniente allocazione dell'imponibile tra le società associate, sono spesso sfociate in vere e proprie operazioni elusive, il che comporta una particolare rigore, in linea generale, nella valutazione delle operazioni intercompany che hanno destato anche l'attenzione dell'OCSE (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17955, seguita da molte altre, tra cui di recenteCass. 06/07/2021, n. 19166). Secondo un'impostazione ampiamente condivisa da questa Corte, in materia di costi c.d. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] beneficio di altra consociata, sia deducibile dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata (Cass. 14/12/2018, n. 32422; Cass.04/10/2017, n. 23164; Cass. 23/11/2015, n. 23027; Cass.04/03/2020, n. 6820), anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto (Cass. 05/12/2018, n. 31405; in precedenza Cass. 01/08/2000,n. 10062) Esistenza del costo, sua inerenza e utilità, ed infine determinabilità del medesimo sono questioni però diverse e tutte antecedenti alla sua rettifica secondo il valore normale. Peraltro, è stata ritenuta legittima la prassi amministrativa (C.M. n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980) che, al di là della forfettizzazione percentuale dei costi addebitati dalla capogruppo alle controllate, subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi all'effettività e all'inerenza della spesa all'attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che deriva a quest'ultima (Cass. 11/11/2015, n. 23027); va evidenziato che la stessa circolare precisa espressamente che il controllo sull’utilità (e sull’inerenza) è pregiudiziale all’accertamento del valore normale (e quindi alla congruità del corrispettivo). 4.2.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sul contribuente che affermi di aver ricevuto il servizio, in base alle regole generali in tema di costi deducibili(Cass. 18/08/2022, n. 24880; Cass.04/04/2013, n. 8293; e con riguardo alle operazioni infragruppo Cass.10/05/2021, n. 12268; Cass. 11/01/2018, n. 439). Alla stregua di tale premessa, questa Corte ha ritenuto che,ove i costi della cui deducibilità si controverte scaturiscano da accordi infragruppo, non può ritenersi sufficiente l'esibizione del contratto r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (Cass. 18/07/2014, n. 16480; in termini analoghi v. anche Cass. 28/06/2019, n. 17535). 4.3. La CTR, pertanto, non ha errato laddove ha ritenuto necessario fare riferimento ad un necessario vantaggio o utilità per la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non appare censurabile, come violazione di legge, la considerazione se tale utilità fosse o meno presente e se sia stata provata nel caso di specie, perché correttamente i giudici di appello ne hanno attribuito l’onere probatorio alla parte. La motivazione della CTR (che è esplicitamente articolata come risposta ai singoli motivi di appello) si fonda, in sintesi, e sebbene vi siano talvolta evidenti improprietà terminologiche, sulla considerazione che solo alcuni dei costi erano correlati alle attività svolte nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. perché DG Usa svolgeva anche attività di gestione dei punti di vendita al dettaglio monomarca e perché incaricata di produrre e distribuire i prodotti era DG Industria; essa non ha quindi escluso in toto l’inerenza dei costi all’attività della licenziataria (del resto riconosciuta anche dall’ufficio) maha ritenuto che alcuni costi avessero legame diretto e immediato con le attività proprie della società di organizzazione della vendita al dettaglio e che, laddove le attività di DG Usa erano rese nell’interesse comunedi più soggetti, la congruità e coerenza dei costi di trasferimento non era dimostrata, evidenziandoa tal riguardo l ’ irrilevanza dei documenti prodotti dalla società, e cioè lo studio del prof. [OSCURATO:PERSONA] e la ce r tificazione rilasciata dalla società di revisione [OSCURATO:PERSONA] company nonché, a pagina 11, l’anomala discrezionalità lasciata a [OSCURATO:SOCIETA]. nella determinazione del quantum e la mancanza di prova dell’efficacia r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] retroattiva del contratto, stipulato in data 16 marzo 2005, per l’anno 2004-2005. Dal tenore complessivo della motivazione si comprende che la CTR, in tale passaggio, intende la congruità non in termini di antieconomicità né con riferimento al valore normale ex art. 9 t.u.i.r., bensì esclusivamente in riferimento alla corretta ripartizione del costo tra i vari destinatari delle prestazioni rese da DG Usa. Trattasi di accertamenti in fatto evidentemente non sindacabili sotto il profilo della violazione di legge ma, al più, nei ristretti limiti della censura motivazionale, rivelandosi quindi i motivi finora esaminati tutti infondati. 5. Vanno quindi esaminati i motivi con cui la ricorrente censura la decisione adottata al riguardo,in relazione ai suoi profili motivazionali. 5.1. Col motivo 3.2 la società deducein primo luogo la nullità della sentenza per difetto di motivazione laddove ha apoditticamente escluso la rilevanza di tutta la documentazione prodotta dalla parte. Il motivo non è fondato perché la statuizione censurata risulta posta dalla CTR, come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza e dalla sua impostazione, anche dal punto di vista grafico, solo a proposito dell’esame dell’eccepito vizio di motivazione dell’atto (sulla cui decisione non vi è motivo di ricorso), laddove poi nell’esaminare il merito la CTR ha dato sostanzialmente conto dell’esame dei documenti (perizia, certificazione, contratto). 5.2.Il motivo 3.3 e il 3. 4 vanno trattati congiuntamente in quanto pongono la medesima questione,declinata diversamente a seconda del regime di impugnazione e della formulazione dell’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. ritenuta vigente ratione temporis . Poiché la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è applicabile alle sentenze emesse dall’11 settembre 2012 e nel caso di specie la sentenza è stata emessa in data 26 settembre r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2013, il motivo 3.4 (formulato in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) è inammissibile. Anche ilmotivo 3.3 è in ammissibile . Il fatto di cui si lamenta l’omesso esame deve avere ad oggetto un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U. , 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133) ed il fatto in questione deve essere decisivo; per potersi configurare il vizio è necessario che la sua considerazione avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. 13/06/2022, n. 19049; Cass., Sez. U., 08/04/2022, n. 11453); infine esso non deve essere stato esaminato dal giudice. Mentre,sia nel nuovo testo che nel vigore del vecchio testo del n. 5dell'art. 360 cod. p roc . c iv ., è da considerare inammissibile una sostanziale richiesta di revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa; il vizio in questione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. 28/09/2022, n. 28314). Nel caso di specie, la ricorrente denuncia l’omesso esame del fatto che le spese riaddebitate da DG Usa a [OSCURATO:SOCIETA]. per la prestazione dei servizi di promozione e di marketing e ritenute indeducibili dall’ufficio r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] erano inscindibilmente connesse a quelle ritenute deducibili, ilche non è un fatto storico ma evidentemente una valutazione; il motivo mira infatti ad una sostanziale revisione delle conclusioni assunte dal giudice di merito che ha peraltro affrontato espressamente la questione laddove ha ritenuto di dover scindere tra le spese sostenute solo nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. ( deducibili) e quelle sostenute nell’interesse anche di altri(non deducibili); inoltre, posto che la CTR ha ritenuto non provata la congruità della ripartizione dei costi, negando rilievo alla perizia e alla certificazione, il motivo non spiega la decisività del fatto omesso. 6. Occorre quindi esaminare i motivi, indicati ai nn. 3.7 e 3.8 del ricorso, relativi al c.d. mark up, il margine di ricarico sui costi riversati da DG Usa a [OSCURATO:SOCIETA]., disconosciuto dalla CTR. La ricorrente deduce la nullità della sentenza sia per grave vizio motivazionale sia per la violazione e falsa applicazione dell'art . 110 , settimo comma,e dell’art. 9 , terzo comma , t . u . i . r . , richiamando infine il capitolo delle Linee guida OCSE in tema di operazioni infragruppo. 6.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. La CTR haritenuto inapplicabile il margine di guadagno (mark up) sulla base di due considerazioni ecioè che si sia in presenza di un cost sharing agreement, in considerazione del fatto che i componenti negativi di reddito sono addebitati soltanto parzialmente alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. mentre in parte vanno anche a vantaggio di DG Industria; in secondo luogo, che ciò precluderebbe un riaddebito a titolo di mark up. Il principio cardine del transfer pricing è costituito dalla remunerazione delle operazioni intercorse tra parti correlate alle condizioni economiche che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti. r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] circolare ministeriale n. 32/80, più volte richiamata in atti, ha esaminato i c ontratti di servizi infragruppo , evidenziando come già all’epoca fosse frequente lo scambio di specifici servizi tra le varie consociate o tra la capogruppo e le singole affiliatee che in certi casi, poi, una serie considerevole di attivit à fosse accentrata presso la societàcapogruppo o una sua divisione, alla quale viene demandata la funzione esclusivadi prestare servizi alle varie unità dell'impresa . In tali casi, in linea generale, in relazione almargine di utile afavore della consociata prestatricedel servizio, la circolare conveniva sul suo riconoscimento solo relativamente a quei servizi che costituiscono l'oggetto principale della sua attivit à . Invece, il margine di utile non dovrebbe essere riconosciuto: a) per quei servizi che sono strettamente correlati alla struttura del gruppo, che non formano oggetto dell'attivitàistituzionale dell'impresa prestatrice e che non si traducono in prestazioni con un valore economicodi mercato; b) per servizi che formalmente risultano prestati da una delle imprese collegateche agisce da "intermediaria" tra la consociata ed un'impresa indipendente effettiva prestatrice del servizio; c) per quei servizi riconducibili all'attività di direzione generale ed amministrativa resa dalla casa-madre. La circolare, poi, nell’ambito di tale categoria, ebbe a dare specifica rilevanza ai cost sharing arrangements, accordistipulati da varie unità del g ruppo localizzate in Paesi diversi, in base ai quali i costi relativi allaricerca, ma anche ad altri servizi disponibili all'interno del gruppo, sono di stribuiti tra le varie consociate in relazion e ai benefici che ciascuna unitàpuò trarre dalla loro utilizzazione , evidenziando che in tali casi sarà ritenuta inammissibile la quota di c ontribuzione di ciascuna consociata corrisposta quale margine di utile per la società capogruppo, e ciò in quanto la distribuzione dei costi non è oggetto della sua attivit à istituzionale , affermando quindi che non sia r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compensabile l’attività della società madre per la distribuzione dei costi. Le linee guida OCSE,a loro volta, in tema di contratti di servizio, prevedono sia che Quasi tutti i gruppi multinazionali stipulano degli accordi per fornire alle proprie entità una vasta gamma di servizi amministrativi, tecnici, finanziari e commerciali. Detti servizi possono includere funzioni di gestione, di coordinamento e di controllo per l'intero gruppo. Il costo per la fornitura di tali servizi può essere sostenuto inizialmente dalla società madre, da uno o più membri del gruppo specificamente designati (“un centro servizi del gruppo”) o da altre entità del gruppo. Un’impresa indipendente che ha bisogno di un servizio può acquisire lo stesso da un fornitore specializzato in quel tipo di servizi o farsene carico essa stessa (ossia, al proprio interno). Analogamente, un’entità di un gruppo multinazionale che necessita di un servizio può acquisirlo da una società indipendente o da una o più imprese associate facenti parte dello stesso gruppo multinazionale (ossia infragruppo) o può farsene carico essa stessa(par. 7.2) sia i cost sharing agreement, definiti come Un accordo sulla ripartizione dei costi è un contratto tra imprese per condividere apporti e rischi nel congiunto sviluppo, produzione od ottenimento di beni immateriali, beni materiali o servizi con l’obiettivo che tali beni immateriali, beni materiali o servizi creino benefici per l’attività d’impresa svolta da ciascuno dei partecipanti(par. 8.3). Con riferimento ai primi, una volta stabilito che è stato prestato un servizio infragruppo si rende necessario, come per altri tipi di trasferimenti infragruppo, determinare se l'ammontare del pagamento sia stabilito sulla base del principio di libera concorrenza. Ciò significa che il pagamento per i servizi infragruppo dovrà essere quello che sarebbe stato effettuato e accettato tra imprese indipendenti, in circostanze comparabili. Pertanto, ai fini fiscali, dette transazioni non r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] devono essere trattate in maniera differente dalle transazioni comparabili tra imprese indipendenti, semplicemente perché le transazioni hanno luogo tra imprese associate (par. 7.19) e a seconda del metodo utilizzato per determinare un prezzo di libera concorrenza relativo ai servizi infragruppo, è necessario sapere se il prezzo debba essere tale da apportare un utile a vantaggio del fornitore del servizio. In una transazione di libera concorrenza, l’impresa indipendente è portata a imputare l’onere relativo ai servizi in maniera tale da realizzare un utile piuttosto che a fornire i servizi stessi a prezzo di costo. Per stabilire un prezzo di libera concorrenza, è altrettanto necessario considerare le alternative economiche a disposizione di colui cui viene fornito il servizio(par.7.35). Ebbene,nel caso di specie , la CTR ha ritenuto sussistente un cost sharing agreementnegando la contestazione della società, fondata sul fatto che le prestazioni per i costi riconosciuti erano state rese nel suo interesse esclusivo, e nel far questo ha valorizzato la circostanza che i costi le erano riaddebitati solo parzialmente, ma tale considerazione appare evidentemente contraddittori a con l’assunto , da essa stessa condiviso, di ritenere inerenti i soli costi per le prestazioni rese nell’interesse esclusivo della società, fatto posto a base dell’accertamento. E’ infatti pacifico che si controverta sul m ark up applicato ai costi riconosciuti come deducibili. La CTR avrebbe dovuto esaminare la fattispecie previamente inquadrando il contratto di services alla luce di quanto dedotto dalle partie poi verificare una delle cause di esclusione del mark up sulla base della natura della prestazione eseguita e del suo rapporto con l’attività della società erogante la stessa, alla luce peraltro del principio della remunerazione delle operazioni intercorse tra parti correlate alle condizioni economiche che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti. r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. Occorre quindi esaminare i motivi relativi alle statuizioni rese in materia di costi dovuti in base al c.d. supply agreement. I motivi 4.1 e 4.2 sono da esaminare congiuntamente e sono fondati. Occorre brevemente evidenziare che la CTR, sul punto, ha confermato che i corrispettivi versati da [OSCURATO:SOCIETA]. a DG Usa fossero costi indeducibili perché non inerenti, essendo [OSCURATO:SOCIETA]. mera licenziataria del marchio e poiché, nel caso di incremento del valore di esso, la stessa avrebbe dovutocorrispondere un maggior prezzo al titolare del marchio, escludendo poi alla luce di tale assunto la validità delle altre considerazioni della ricorrente (venendo meno il requisito dell’inerenza, tutte le considerazioni della contribuente sono prive di consistenza); in particolare si tratta delle osservazioni della contribuente in punto di transfer pricing, relative ad uno studio economico, che sarebbe contrastante con le line e guida OCSE, in quanto non relativo a imprese indipendenti ma a società appartenenti a gruppi multinazionali, e ad uno studio di mercato redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], che non terrebbe conto di alcuni parametri quali il ricarico medio,le funzioni svolte e i rischi assunti. 7.1. Premesse le considerazioni sopra espostein tema di contratti infragruppo,q uesta Corte ha già avuto modo di affermare che i costi di promozione dei marchi possono essere inerenti anche all'attività di impresa del loro licenziatario per il fatto che anche il licenziatario può trarre un'utilità dal sostenimento di tali costi per l'incremento della propria attività commerciale, dovendo tale eventualità essere accertata in fatto, nelle singole fattispecie concrete (così Cass.27/04/2012, n. 6548; Cass. 22/02/2013, n. 4518; Cass. 22/12/2014, n. 27198). Pertanto,al par. 3, la CTR ha errato nel ritenere che i costi per il c.d. supporto pubblicitario fossero non inerenti essendo [OSCURATO:SOCIETA]. r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mera licenziataria del marchio e che nel caso di incremento del valore di esso la stessa avrebbe potuto dover corrispondere un maggior prezzo al titolare del marchio, sull’assunto di fatto quindi di una sostanziale antieconomicità degli stessi (non rilevante invece, come visto, per valutare l’inerenza), peraltro formulata solo in via ipotetica, ma, da un lato , apoditticamente negando che il licenziatario del marchio possa avere un vantaggio dalla pubblicità del marchio, laddove la stessa CTR dava atto della percezione di royaltiesda parte di DG Usa e, dall’altro , obliterando lo specifico fatto (omissione censurata dalla odierna ricorrente espressamente col motivo 4.2)che [OSCURATO:SOCIETA]., pure non essendo il titolare, aveva assunto, nel contratto di licenza,l’obbligo di migliorare la notorietà del marchio e di procedere alla sua promozione. Occorre appena precisare che la proposizione del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. non è impedit a dalla doppia decisione conforme perché il giudizio di appello è iniziato prima dell’11 settembre 2012. 7.2. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva l’assorbimento degli ulteriori, in quanto la CTR, pur esaminando succintamente gli studi prodotti dalla società, nel caso di specie ha espressamente evidenziato che, venuta meno l’inerenza, tutte le considerazioni rimarrebbero prive di consistenza.In altri termini la CTR ha esaminato l’ulteriore documentazione solo nella premessa della ritenuta insussistenza della inerenza per il licenziatario, del resto coerente con la considerazione che l’esclusione in toto della deducibilità di un costo postula una valutazione della sua non inerenza e non del suo non valore normale. 8. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 - ter , d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede che la sanzione di cui al comma 2 non si applichiqualora, nel r.g. n. 8118/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle e ntrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso. 9. Pertanto, in accoglimento dei motivi 3.7, 3.8, 4.1 e 4.2, assorbiti o rigettati gli altri nei termini di cui ai paragrafi precedenti, la sentenza va cassata e, in relazione ai motivi accolti , la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lomba