CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] n.3366/2016, depositata il 24/11/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del primo motivodi ricorso e l’accoglimento del secondo e del terzo motivo.1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. un primo avvisodi accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, recuperava atassazione un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, muovendoplurimi rilievi.1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 2008, costituiva la NewCo [OSCURATO:PERSONA].r.l., interamente controllata, al fine di acquisire la partecipazionetotalitaria di una terza società, la [OSCURATO:SOCIETA]., tramite un’operazione c.d.merger levaraged buy out (MLBO) per reperire la finanza necessariaall’operazione, pari a 50 milioni di euro, veniva costituito un pool dibanche con il quale la Ice e la [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un contrattodi finanziamento, suddiviso in tre linee di credito, di cui 25 milionivenivano erogati alla Ice e altri 25 milioni alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],a propria, volta concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento parialla quasi totalità dell’importo ricevuto (precisamente di euro24.100.000,00, poi ridotto ad euro 23.200.000,00 a seguito di rinunciaal credito dei residui euro 900.000,00) ma ad un tasso inferiore di 0.30punti rispetto a quello corrisposto al pool di banche L’operazione venivacompletata con la fusione della PCA nella NewCo e con il cambio perquest’ultima, prima nella denominazione (da [OSCURATO:PERSONA] a PCA)e poi della forma societaria (da s.r.l. a s.p.a).1.2. I rilievi mossi dall’Ufficio erano tutti attinenti a dettaoperazione.- Con il primo rilievo, l’Ufficio evidenziava che il servizio diorganizzazione del finanziamento aveva comportato il pagamento diuna commissione bancaria di euro 400.000,00 (pari allo 0,80 per centodell’importo ergoato) che la Ice aveva portato interamente inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026deduzione. Rilevava, tuttavia, che solo metà del finanziamento erastato erogato alla Ice, mentre l’altra metà era stato erogato in favoredella [OSCURATO:PERSONA], sicché riteneva che il costo della commissionefosse inerente, e quindi deducibile, dalla prima solo per la metà. Perl’effetto, procedeva al recupero a tassazione per difetto del requisitodell’inerenza ex art. 109 t.u.i.r.- Con il secondo rilievo, poiché la quasi totalità dello stanziamentodi originari euro 50.000.000,00 era stato erogato in favore di [OSCURATO:SOCIETA], giungeva alla conclusione che nell’operazione la Iceavesse avuto il ruolo di semplice garante, avendo concesso in pegno leproprie azioni. Per l’effetto, riteneva che tutti i costi connessi alfinanziamento rientrassero nell’attività della NewCo e che, pertanto, laIce avrebbe dovuto procedere al riaddebito di tutti gli oneri per untotale di euro 321.619,32. Tra questi costi includeva i maggioriinteressi che la Ice aveva pagato al pool di banche rispetto a quellipercepiti dalla NewCo, le commissioni bancarie, l’imposta sostitutiva ei costi delle consulenze. Pertanto, procedeva al recupero a tassazione,ai fini Ires, della detta somma a titolo di ricavi non contabilizzati ex art.85 t.u.i.r. e recuperava anche una maggiore Irap in quanto gli interessie le commissioni non rientravano nel campo di applicazione di dettaimposta.2. Con un secondo avviso di accertamento, l‘Ufficio recuperava atassazione un maggior imponibile relativo all’anno 2009 ai fini Ires eIrap in relazione alla medesima operazione e contestava l'omessafatturazione alla Ice lnternational dell'importo di euro 37.500,00,corrispondente al costo delle consulenze, fatturate nel 2009, che,secondo la medesima prospettazione di cui al precedente avviso diaccertamento, avrebbe dovuto essere ribaltato sulla NewCo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Entrambi gli atti impositivi venivano impugnati innanzi allaC.t.p. di [OSCURATO:PERSONA] che, previa riunione, li rigettava con sentenzaconfermata in appello.La C.t.r. rilevava che la complessa operazione finanziaria avevacondotto all'incorporazione della PCA nella [OSCURATO:PERSONA] grazie adun finanziamento ottenuto da più istituti di credito organizzati in unpool fra loro; che la predetta acquisizione rappresentava la causanegoziale in senso tecnico, la quale, da una parte, aveva con,sentito lafusione per incorporazione e, dall’altra, aveva consentito all’aventediritto la detraibilità dei costi sostenuti; che, pertanto, la detraibilità,per competenza ed inerenza, non poteva che spettare al soggetto chedalla predetta operazione negoziale aveva tratto vantaggio, vale a direalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva proceduto alla incorporazione e nonalla Ice, rimasta del tutto estranea alla predetta causa negoziale.Avverso detta ultima sentenza la società contribuente proponericorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate si difende a mezzocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazionedell'articolo 2501-bis c.c., e dell'articolo 109 t.u.i.r.1.1. Con una prima censura assume che la C.t.r., nell’affermare lasostanziale estraneità alla operazione di essa deducente, avevaomesso di considerare che l’acquisto era avvenuto attraversoun’operazione di merger levereged buy out, da considerarsi operazioneunitaria e tipizzata dall’art. 2501-bis c.c.1.2. Con una seconda censura, critica la sentenza impugnata, conspecifico riferimento al primo rilievo dell’atto impositivo, relativo al2008, per aver considerato la commissione bancaria di euro 400.000,00come un costo collegato all’erogazione del finanziamento (in parteCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026direttamente in favore della controllata). Osserva che, al contrario, lacommissione era da ricollegarsi al servizio, richiesto solo da essadeducente, di studio del finanziamento e costituzione di un pool dibanche disponibili ad erogarlo e che dette prestazioni erano staterichieste ed ottenute ben prima della costituzione della controllata [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta solo in data 26 giugno 2008.2. Con il secondo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti i e l’omessapronuncia in merito alle contestazioni ex art.85 t.u.i.r.Con riferimento al secondo rilievo del 2008 ed all’unico rilievo del2009, osserva che la C.t.p., nell’affermare che il finanziamento erastato «girato» dalla Ice alla [OSCURATO:PERSONA], sulla quale, pertanto,andavano ribaltati tutti i costi, aveva omesso di considerare l’unitarietàdell’operazione; che, sebbene la questione fosse stata riproposta inappello, la C.t.r. aveva omesso qualsiasi valutazione sul punto. Inparticolare, evidenzia che il finanziamento concesso alla [OSCURATO:SOCIETA] era un finanziamento fruttifero, ad un tasso che soloall'inizio era inferiore di (solo) 0,30 punti percentuali rispetto a quelloapplicato dal pool di banche; che, infatti, il contratto di finanziamentoconil pool di banche prevedeva uno spread a scalare al raggiungimentodi determinati parametri determinati sulla base del bilancio consolidatodella Ice.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti i e l’omessapronuncia in merito alle contestazioni ex art. 85 t.u.i.r.Osserva che l'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per ognunodegli anni, 2008 e 2009, l'omessa fatturazione dell'importo di euro37.500,00 per consulenze addebitatele dalla BPER recuperandoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026l'importo di euro. 7.500,00 per ogni anno, ottenuto applicandoall'importo non fatturato l'aliquota del 20 per cento. Rileva che laquestione, oggetto del ricorso in primo grado, era stata affrontata inmaniera superficiale dalla C.t.p. che aveva dato atto della ripresadell'Ufficio e dell'impugnazione, senza però poi pronunciarsi sul punto;che, nonostante con l’atto di appello la questione fosse stata affrontata,la C.t.r. non l’aveva esaminata, configurando in maniera evidente ilvizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti.4. La delibazione del ricorso, in particolare del primo motivo, rendeopportuno l’approfondimento in pubblica udienza, non ravvisandosil’evidenza decisoria.4.1. L'operazione di MLBO, è un’operazione volta all'acquisizionedelle quote di partecipazione (del pacchetto azionario) di una societàc.d. bersaglio o target da parte di un'altra società, generalmentecostituita per l'occasione e con tale fine specifico (SPV o NewCo) laquale, normalmente, ricorre a fonti esterne di finanziamento; una voltaacquisita la partecipazione, la società veicolo procede alla fusione conla società target, con l'effetto di ribaltare anche l'indebitamento sulpatrimonio della società target, ormai confuso con quello della societàveicolo.4.2. Nel giudizio viene in contestazione la ripartizione dei costi (iviinclusi gli interessi passivi sul finanziamento) tra la Ice e la IceInternational e, in ultima analisi, l’inerenza di quelli portati in deduzionedalla Ice.4.3. Questa Corte, ha già evidenziato che le fasi di un’operazionedi tal tipo sono così scandite: costituzione della società veicolo; ricorsoal capitale di debito; acquisizione della società target da parte dellasocietà veicolo e successiva fusione per incorporazione di quest’ultimanella società target (o viceversa).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026Dette fasi rendono evidente che l'acquisizione della partecipazionenel capitale della società target, da parte della società veicolo,rappresenta una fase transeunte e strumentale alla fusione dellasocietà veicolo medesima con quella che – transitoriamente – è lapropria controllata. La fusione tra società veicolo e società targetassurge, infatti, ab origine, a presupposto necessario dell'interaoperazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debitofinanziario della società veicolo con il patrimonio della società target.L’operazione non comporta, in sé, alcuna deroga al principio diinerenza dei costi. Tuttavia, il dato rilevante è che, a montedell’acquisizione della società target, si pone l'accordo concluso tra lacontrollante e la NewCo con il pool di banche e che, per effettodell'operazione, il controllo del pacchetto azionario della società targetviene trasferito alla NewCo a propria volta controllata dalla societàmadre.Tenuto conto del complessivo assetto di interessi sottesoall’operazione ed al risultato economico connesso alla stessa, si rendeopportuno un approfondimento in ordine al modo in cui debbanooperare – in particolare, nei rapporti tra la società madre e la NewCo –i criteri fissati da questa Corte in merito alla ripartizione dei costiinfragruppo che subordinano la deducibilità dei costi derivanti daaccordi contrattuali sui servizi all'effettività e all'inerenza della spesaall'attività di impresa esercitata dalla controllante e dalla controllata edal reale vantaggio che deriva ad entrambe (cfr. Cass. 2599/2023). P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazionein pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7