Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 09082/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9488/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr. 2266/2018 della Corte d’Appello di Bologna depositata il 10/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 615 cpc [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione promossa in suo danno dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito denominata per brevità «Mps») per un credito di € 601.024,59 in forza di due contratti di mutuo fondiario.

2. Il Tribunale di Ferrara respinse l’opposizione; sull’impugnazione del Bolognesi, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello osservando: a) che, per consolidata giurisprudenza, il mutuo ipotecario non è di scopo per cui la banca non è tenuta a controllare l’utilizzo fatto dal cliente delle somme erogate; b) che l’appellante non aveva assolto all’onere probatorio di provare l’usurarietà del mutuo non avendo prodotto i piani di ammortamento e gli estratti conto con i fogli di riassunto a scalare e che la richiesta di ordine di esibizione era stata correttamente disattesa dal giudice di primo grado in quanto l’appellante non aveva fornito la prova della preventiva istanza ex art 119 d.lvo 385/2003); c) che in ogni caso l’espletata CTU, effettuata sulla base di calcoli simulati, aveva escluso il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria.

MPS ha svolto difese con controricorso con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 cpc, in relazione all’art 360, comma 1 nr. 3 cpc; si sostiene che il Giudice di appello abbia limitato l’indagine alla natura di scopo dei mutui fondiari concessi prescindendo dal loro collegamentonegoziale con l’esposizione di conto corrente che con i mutui è stata estinta ed in particolare non esaminando i profili di illiceità ed illegittimità degli oneri finanziari di cui quel debito si componeva.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Va innanzitutto segnalatoil principio, del quale la Corte ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale è lecita la contrazione di un mutuo fondiario per ripianare pregresse esposizioni debitorie, anche nelcaso in cui non vi sia una effettiva consegna della somma data a mutuo da parte del mutuante al mutuatario, escludendosi che il mutuo fondiario fosse un mutuo cd. di scopo (cfr. Cass.9511/2007 e di recente 23149/2022 e 29644/2022) 2.2 Nella censura si prospetta la nullità parziale dell’operazione con la quale le somme oggetto di mutuo sono state erogate per l’estinzione di rapporti di conto corrente bancari i cui saldi negativi possono essere frutto di imputazione di oneri finanziari a vario titolo illegittimi. 2.3 Il ricorrente non ha minimamente allegato e specificato quali fossero i profili di illiceità dei fatti costitutivi del debito estinto con la somma erogata dalla banca. 2.4 Inoltre, poiché di tale specifica questione non vi è traccia nel provvedimento impugnato, il Bolognesi avrebbe dovuto puntualmente indicare quando, come e dove aveva svolto quell’allegazione nei giudizi di merito.

Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909/ 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804/ 2019 , 2038 / 2019; 20694 / 2018; 15430 / 2018; 23675 /2013; 16632/2010).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 210 cpc in relazione all’art 360 1 comma nr 5 cpc, si argomenta che la Corte abbia errato nel d enegare la richiesta avanzata nel corso del processo di esibizione della documentazione così imponendo al cliente un onere, non previsto dalla legge, di acquisizione documentale esclusivamente fuori dal processo. 3.1 La censura non merita accoglimento. 3.2 La Corte distrettuale nel confermare la correttezza dell’operato del giudice di primo grado che aveva disatteso la richiesta di esibizione della documentazione bancaria ex art 210 cpc perché l’istante non avrebbe assolto all’onus probandi di aver formulato istanza di acquisizione della documentazione ai sensi dell’art 117 TUB, ha fatto buon governo dei principi frutto di un processo evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. 3.3 Discostandosi consapevolmente dal contrario indirizzo precedentemente formatosi, questo Collegio ha, infatti, recentemente, affermato che « Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119,comma 4, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato»( cfr. Cass. nr. 26461/2021 e 14872/2022)

4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 1419 e 1815 cc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc per avere l’impugnata sentenza escluso il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione nonostante il CTU avesse rilevato, in due ipotesi di conteggio, l’usurarietà dei degli interessi. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 La decisione di rigetto dell’appello poggia, ancor prima che sull’omesso accertamento del CTU del superamento del tasso, sul ritenuto mancato assolvimento dell’onere probatorio non essendo stati prodotti in giudizio i piani di ammortamento e gli estratti conto dai quali poter dedurre il pagamento delle rate. 4.3 Si tratta di una ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione che è stata vanamente impugnata con il secondo motivo. 4.4 Trova applicazione il principio secondo il quale quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (cfr. tra le tante Cass 4678/2022, 12372/2006 ,2108/2012 ,S.U. 7931/2013 e 11493/2018).

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive € 6.200 di cui € 200 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9488/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr. 2266/2018 della Corte d’Appello di Bologna depositata il 10/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 615 cpc [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione promossa in suo danno dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito denominata per brevità «Mps») per un credito di € 601.024,59 in forza di due contratti di mutuo fondiario. 2. Il Tribunale di Ferrara respinse l’opposizione; sull’impugnazione del Bolognesi, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello osservando: a) che, per consolidata giurisprudenza, il mutuo ipotecario non è di scopo per cui la banca non è tenuta a controllare l’utilizzo fatto dal cliente delle somme erogate; b) che l’appellante non aveva assolto all’onere probatorio di provare l’usurarietà del mutuo non avendo prodotto i piani di ammortamento e gli estratti conto con i fogli di riassunto a scalare e che la richiesta di ordine di esibizione era stata correttamente disattesa dal giudice di primo grado in quanto l’appellante non aveva fornito la prova della preventiva istanza ex art 119 d.lvo 385/2003); c) che in ogni caso l’espletata CTU, effettuata sulla base di calcoli simulati, aveva escluso il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria. MPS ha svolto difese con controricorso con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 cpc, in relazione all’art 360, comma 1 nr. 3 cpc; si sostiene che il Giudice di appello abbia limitato l’indagine alla natura di scopo dei mutui fondiari concessi prescindendo dal loro collegamentonegoziale con l’esposizione di conto corrente che con i mutui è stata estinta ed in particolare non esaminando i profili di illiceità ed illegittimità degli oneri finanziari di cui quel debito si componeva. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Va innanzitutto segnalatoil principio, del quale la Corte ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale è lecita la contrazione di un mutuo fondiario per ripianare pregresse esposizioni debitorie, anche nelcaso in cui non vi sia una effettiva consegna della somma data a mutuo da parte del mutuante al mutuatario, escludendosi che il mutuo fondiario fosse un mutuo cd. di scopo (cfr. Cass.9511/2007 e di recente 23149/2022 e 29644/2022) 2.2 Nella censura si prospetta la nullità parziale dell’operazione con la quale le somme oggetto di mutuo sono state erogate per l’estinzione di rapporti di conto corrente bancari i cui saldi negativi possono essere frutto di imputazione di oneri finanziari a vario titolo illegittimi. 2.3 Il ricorrente non ha minimamente allegato e specificato quali fossero i profili di illiceità dei fatti costitutivi del debito estinto con la somma erogata dalla banca. 2.4 Inoltre, poiché di tale specifica questione non vi è traccia nel provvedimento impugnato, il Bolognesi avrebbe dovuto puntualmente indicare quando, come e dove aveva svolto quell’allegazione nei giudizi di merito. Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909/ 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804/ 2019 , 2038 / 2019; 20694 / 2018; 15430 / 2018; 23675 /2013; 16632/2010). 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 210 cpc in relazione all’art 360 1 comma nr 5 cpc, si argomenta che la Corte abbia errato nel d enegare la richiesta avanzata nel corso del processo di esibizione della documentazione così imponendo al cliente un onere, non previsto dalla legge, di acquisizione documentale esclusivamente fuori dal processo. 3.1 La censura non merita accoglimento. 3.2 La Corte distrettuale nel confermare la correttezza dell’operato del giudice di primo grado che aveva disatteso la richiesta di esibizione della documentazione bancaria ex art 210 cpc perché l’istante non avrebbe assolto all’onus probandi di aver formulato istanza di acquisizione della documentazione ai sensi dell’art 117 TUB, ha fatto buon governo dei principi frutto di un processo evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. 3.3 Discostandosi consapevolmente dal contrario indirizzo precedentemente formatosi, questo Collegio ha, infatti, recentemente, affermato che « Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119,comma 4, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato»( cfr. Cass. nr. 26461/2021 e 14872/2022) 4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 1419 e 1815 cc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc per avere l’impugnata sentenza escluso il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione nonostante il CTU avesse rilevato, in due ipotesi di conteggio, l’usurarietà dei degli interessi. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 La decisione di rigetto dell’appello poggia, ancor prima che sull’omesso accertamento del CTU del superamento del tasso, sul ritenuto mancato assolvimento dell’onere probatorio non essendo stati prodotti in giudizio i piani di ammortamento e gli estratti conto dai quali poter dedurre il pagamento delle rate. 4.3 Si tratta di una ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione che è stata vanamente impugnata con il secondo motivo. 4.4 Trova applicazione il principio secondo il quale quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (cfr. tra le tante Cass 4678/2022, 12372/2006 ,2108/2012 ,S.U. 7931/2013 e 11493/2018). 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive € 6.200 di cui € 200 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 09082/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris