CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 32631/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19831/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 287/2024 depositata il 06/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 6 febbraio 2024 con cui la corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso sentenza del tribunale di Modena resa in rigetto di una sua domanda spiegata nei confronti della banca, volta, come riassume la corte d’appello, ad «accertare l’inadempimento dell’istituto bancario all’ordine di ritrasferimento dei BOT, di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] e su sua richiesta temporaneamente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. a scopo di garanzia per il rilascio di nuovi affidamenti, con conseguente condanna alla restituzione del controvalore dei predetti titoli, pari a nominali € 259.000,00 maggiorati degli interessi, nonché (B) di condannare [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma corrisposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., quale garante dell’accordo da quest’ultima stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. e rimasto inadempiuto a causa dell’indebito trattenimento da parte della banca di n. 36 cambiali emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA].». 2. ― La banca resiste con controricorso. 3. ― È stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c. del seguente tenore: [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorrente così sintetizza i tre motivi per lo svolgimento dei quali, in palese violazione del dovere di sinteticità, ha ritenuto di impiegare 59 pagine. Con il I motivo di ricorso («violazione, per mancata applicazione, degli artt. 119 del d.lgs. n. 385/1993 e degli artt.118 e 210 c.p.c.»), avendo la Corte territoriale negato l’emissione dell’ordine di esibizione della documentazione richiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], si taccia la sentenza n. 287/2024 della Corte d’Appello di Bologna di violazione, per mancata applicazione, degli artt. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 e degli artt. 118 e 210 c.p.c., come interpretati da codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, all’uopo richiamando i precedenti di Cass. n. 24181/2020 (e le conformi Cass. n. 3875/2019 e Cass. n. 11554/2017) e di Cass. n. 24641/2021 (e le conformi Cass. n. 23851/2022 e Cass. n. 9082/2023). Nel II motivo di ricorso («violazione, per errata applicazione, dell’art. 115, I comma, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 769 e 782 cod. civ. o con l’art. 1470 cod. civ., nonché degli artt. 21, I comma, del D.Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 26, I comma, e 27, II comma, del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 adottato dalla Consob con delibera 1.7.1998, n. 11522», ed inoltre «violazione, per mancata applicazione degli artt. 1176, 1771, 1772 e 1838 cod. civ») vengono prospettate due censure intimamente connesse. La prima censura riguarda il convincimento espresso dalla Corte bolognese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse trasferito in data 22.6.2000 la proprietà di alcuni B.O.T. (per complessivi € 259.000,00) alla [OSCURATO:SOCIETA]., mentre agli atti di causa non vi è alcuna documentazione che attesti l’effettiva occorrenza di una cessione, vuoi a titolo gratuito vuoi a titolo oneroso, di detti B.O.T.. A tale riguardo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione, da parte della Corte d’Appello di Bologna, dell’art. 115, I comma c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 769 e 782 cod. civ. (per il caso in cui la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente una cessione gratuita dei B.O.T. de quo) o con l’art.1470 cod. civ. (per il caso in cui la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente una cessione onerosa dei mentovati B.O.T.) nonché degli artt. 21, I comma, del D.Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 26, I comma, e 27, II comma, del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 adottato dalla Consob con delibera 1.7.1998, n. 11522. Peraltro, passando così alla seconda censura di detto II motivo complesso, la testé mentovata violazione ridonda anche in una nullità della sentenza n. 287/2024 della Corte d’Appello di Bologna per violazione degli artt. 1176, 1771, 1772 e 1838 cod. civ., in quanto, alla luce dell’insussistenza di un trasferimento della proprietà dei B.O.T. de quo dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., giammai la Corte bolognese avrebbe potuto ritenere, contrariamente alle risultanze processuali, che la proprietà dei B.O.T. fosse passata in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, avrebbe dovuto accertare che la Banca, non restituendo al sig. [OSCURATO:PERSONA] i titoli di sua proprietà, si è resa inadempiente agli obblighi a essa imposti dal combinato disposto degli artt. 1838 e 1771 cod. civ. e agli obblighi di diligenza, correttezza, professionalità e comportamento imposti dall’art. 1176 cod. civ.; ovvero, ove, a tutto voler concedere, si fosse voluta ritenere come controversa la questione circa la proprietà dei titoli (B.O.T.) oggetto dell’ordine del sig. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allora la Corte bolognese avrebbe dovuto accertare che la Banca si è resa inadempiente agli obblighi a essa imposti dal combinato disposto degli artt. 1838 e 1772 cod. civ. e agli obblighi di diligenza, correttezza, professionalità e comportamento imposti dall’art. 1176 cod. civ.. Infine, anche nel III motivo di ricorso («violazione, per mancata applicazione, del combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1374, 1375 e 1859 cod. civ.», ed inoltre «violazione, per mancata applicazione, dell’art. 2043 cod. civ.») vengono prospettate due censure intimamente connesse. La prima censura riguarda la violazione, per mancata applicazione, del combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1374, 1375 e 1859 cod. civ., avendo la Corte d’Appello di Bologna ritenuto, a fronte di un accertato richiamo di n. 36 cambiali passate alla CARISPAQ dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per lo sconto e di un successivo riaddebito da parte della Banca alla [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme anticipate che dimostrava l’accettazione per facta concludentia di detto richiamo da parte di CARISPAQ, la inderogabilità della disciplina ordinariamente prevista per il contratto di sconto bancario (violazione dell’art. 1374 cod. civ.). Peraltro, essendo detti titoli stati richiamati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e avendo la Banca recuperato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. stessa la somma anticipata, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 1175, 1176, 1375 e 1859 cod. civ., la Banca – che aveva già effettuato l’addebito dell’importo scontato sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. e che sapeva che la IN.GE. avrebbe agito in via risarcitoria contro la [OSCURATO:SOCIETA]. e il sig. [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe dovuto eseguire con diligenza e secondo correttezza e buona fede il contratto di sconto in essere e, quindi, desistere dal levare il protesto delle cambiali de quo (peraltro inutile nel caso in cui, come [OSCURATO:SOCIETA]. nella re giudicanda, lo scontatario risulti primo e unico girante, cfr. Cass. n. 6687/2006), e restituire le cambiali alla [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte territoriale ha omesso di accertare dette circostanze e ha, invece, affermato che la Banca ha tenuto una condotta conforme agli obblighi contrattualmente stabiliti tra le parti, ponendo all’incasso le cambiali per recuperare quanto anticipato allo scontatario, così violando, per mancata applicazione, il combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1374, 1375 e 1859 cod. civ., nonché i principi di diritto statuiti da codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, secondo cui (i) nello sconto bancario di cambiali regolato in conto corrente, se il terzo debitore cartolare non paga, la banca ha diritto alla restituzione della somma anticipata al correntista, ma deve a sua volta avvertire quest'ultimo e, soprattutto, restituirgli i titoli protestati (cfr. Cass. n. 4071/2003); e (ii) proposta domanda di restituzione di effetti cambiari, spetta alla banca, che eccepisca di non essere stata soddisfatta dai terzi obbligati cambiari, fornire la prova del mancato buon fine dell'operazione mediante la produzione dei titoli; in mancanza di tale prova, o di quella dell'impossibilità sopravvenuta della restituzione per cause diverse dal pagamento, la mancata restituzione, in considerazione dell'incorporazione del credito nei titoli, comporta l'obbligo di restituire le relative somme (cfr. Cass. n. 16994/2007). Passando alla seconda censura di detto III motivo complesso, la sentenza n. 287/2024 della Corte d’Appello di Bologna ha violato, per mancata applicazione, anche l’art. 2043 cod. civ. in quanto ha omesso di accertare che – come dianzi indicato – la Banca era stata informata (i) del mancato pagamento delle cambiali prima della levata del protesto, tanto che era stata contestualmente autorizzata formalmente ad addebitare sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma a quest’ultima anticipata (effettivamente recuperata dalla Banca mediante addebito alla [OSCURATO:SOCIETA].), così rendendo superflua la levata del protesto; e (ii) del fatto che, in caso di protesto e/o di mancata restituzione dei titoli cambiari, la IN.GE. avrebbe agito in via risarcitoria contro la [OSCURATO:SOCIETA]. e il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ergo, la Banca sapeva perfettamente che, levando il protesto, avrebbe posto in essere una condotta dolosa e colposa in violazione degli artt. 1175, 1176, 1374, 1375 e 1859 cod. civ., e avrebbe causato un danno ingiusto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al sig. [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, avendo levato il protesto e non avendo restituito i titoli alla [OSCURATO:SOCIETA]., ha scientemente posto in essere una condotta illegittima e ha scientemente causato un danno al sig. [OSCURATO:PERSONA], del quale si è, quindi, provato il nesso causale con la condotta della Banca. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile. 4.1. ― Il primo mezzo è proposto nel totale disinteresse per la giurisprudenza della Corte di cassazione in punto di sindacabilità del diniego dell’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c.. In proposito non è mai stato sopito un latente contrasto tra una parte della giurisprudenza che giudica il detto ordine del tutto discrezionale, e dunque insindacabile anche sotto il profilo motivazionale (n. 15983 del 20/12/2000; n. 19054 del 12/12/2003; n. 2262 del 02/02/2006; n. 4375 del 23/02/2010; n. 22196 del 29/10/2010; n. 31251 del 03/11/2021) ed un’altra parte della giurisprudenza, minoritaria ed anche non recente, che una qualche motivazione esige (n. 9815 del 05/07/2002; n. 12611 del 28/08/2003; n. 19521 del 29/09/2004; n. 6439 del 17/03/2010). Ma il fatto è che, anche a voler aderire al secondo orientamento, la corte d’appello ha nel caso di specie ampiamente motivato il perché l’ordine di esibizione non avesse ragione alcuna di essere impartito, e siffatta motivazione, che manifestamente si colloca al di sopra del «minimo costituzionale», è, comunque la si voglia vedere, totalmente sottratta al controllo di questa corte. 4.2. ― Anche il secondo mezzo è evidentemente inammissibile. La funzione di filtro in entrata del procedimento accelerato di cui all’articolo 380 bis c.p.c. esime dal dilungarsi dello scrutinare una censura così marcatamente estranea all’ambito di applicazione del ricorso per cassazione, fissato dall’articolo 360 c.p.c.. Per quanto rileva, la corte d’appello ha in proposito così motivato: «A prescindere dal titolo in forza del quale il trasferimento è avvenuto, è di tutta evidenza l’insussistenza in capo alla banca del potere di disporre su richiesta del precedente proprietario di beni divenuti di proprietà di altri. Appare irragionevole, dal punto di vista logico prima che giuridico, pretendere dalla banca, sol perché materialmente in grado di compiere l’operazione, il coattivo prelievo dei titoli dal deposito di [OSCURATO:SOCIETA]. e il trasferimento degli stessi al sig. [OSCURATO:PERSONA], senza indicazione in tal senso da parte del soggetto divenuto proprietario. Né a legittimare siffatta operazione può invocarsi la circostanza che il trasferimento fosse sottoposto a condizione, il mancato avverarsi della quale avrebbe legittimato il ritrasferimento, posto che era comunque nel solo potere delle parti dell’accordo disporre della proprietà dei titoli trasferiti. Il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia proceduto nei modi pattuiti non può, infatti, determinare alcun obbligo di restituzione in capo alla banca, mera esecutrice dell’accordo intercorso tra le parti e terza rispetto ad essa. Diversamente argomentando, si finirebbe per affermare che in caso di inadempimento dell’obbligo di consegna in un contratto di compravendita, la banca che ha disposto su ordine dell’acquirente il bonifico di pagamento sarebbe tenuta a restituire al cliente il controvalore del prezzo pagato a causa dell’inadempimento del venditore. Il che non appare, per ovvie ragioni, sostenibile. Né valgono a sostenere la responsabilità della banca gli argomenti richiamati concernenti gli obblighi su di essa gravanti quale intermediario finanziario, dal momento che nell’operazione contestata [OSCURATO:SOCIETA]. si è limitata ad eseguire un trasferimento di titoli su richiesta del cliente e, successivamente, a liquidare i BOT su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto, si rammenta, divenutone proprietario». A fronte di ciò il secondo mezzo non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme sostanziali richiamate in rubrica: vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782); dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi —violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313). Orbene il ricorso in esame è emblematico del tentativo di forzare lo strumento al fine di rimettere in discussione l’accertamento di merito operato dalla corte territoriale, il che è del resto reso manifesto dal richiamo, totalmente errato, al precetto dettato dall’articolo 115 c.p.c., giacché, come è noto, per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (tra le tantissime Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), il che non ha nulla a che vedere con il governo del materiale istruttorio operato dalla corte d’appello, in piena conformità con quello di primo grado. 4.3. ― Eguali considerazioni valgono con riguardo al terzo mezzo. Anche in questo caso si tratta di un tentativo di rimettere in discussione il fatto, a fronte dell’accertamento di merito concernente la correttezza della condotta della banca: «[OSCURATO:SOCIETA]. ha tenuto una condotta conforme agli obblighi contrattualmente stabiliti tra le parti, ponendo all’incasso le cambiali per recuperare quanto anticipato allo scontatario. Il fatto che, nel caso di specie, la banca, pur non avendo l’onere di far constatare l’inadempimento del debitore principale mediante il protesto, si sia avvalsa di tale mezzo, rientra nell’ambito della sua attività discrezionale, che non può essere contestata né qualificata in termini di inadempimento o scorrettezza». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di decisione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in data 1 febbraio 2025, e poi, il successivo 31 ottobre, istanza al presidente della sezione per la trattazione dalla causa in pubblica udienza. Infine ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata e, dunque, di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ragione dell’inammissibilità di ciascuno dei motivi, come già riportati nella proposta sopra trascritta. 4.1. ― Nell’istanza di decisione, datata 1 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto «altresì che il Consigliere delegato che ha formulato la Proposta di Definizione non partecipi al Collegio che deciderà il ricorso ai sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.c.». Nella successiva «istanza al presidente della sezione per la trattazione dalla causa in pubblica udienza», datata come si è detto 31 ottobre 2025, la difesa dello stesso [OSCURATO:PERSONA], diversamente, ha riferito di essere «ben conscia del precedente di Cass. Sez. Un., n. 9611/2024, secondo cui la partecipazione del Consigliere delegato che ha redatto la Proposta di Definizione non integra una incompatibilità ex art. 51 c.p.c.; tuttavia, ci chiediamo quale serenità di giudizio possa avere il Consigliere delegato che, nel redigere la Proposta di Definizione è andato, senza addurre alcuna reale motivazione, in insanabile contrasto con principi di legittimità statuiti in provvedimenti alla cui stesura egli stesso aveva partecipato, vuoi come relatore ed estensore, vuoi come Presidente del Collegio giudicante. Peraltro, nella Proposta di Definizione “con pronuncia di inammissibilità”, il Consigliere delegato non svolge alcun ragionamento in punto di inammissibilità, ma sviluppa il ragionamento in termini di fondatezza/infondatezza del ricorso; il che mina in radice, nel caso concreto, il presupposto su cui si fonda il precedente di Cass. Sez. Un., n. 9611/2024, vale a dire che il proponente exart. 380-bis c.p.c. non abbia manifestato il proprio convincimento ». Al riguardo occorre anzitutto sottolineare che l’affermazione secondo cui «il Consigliere delegato non svolge alcun ragionamento in punto di inammissibilità» è oscura, e comunque destituita di fondamento, evidente essendo che la proposta di definizione accelerata, come in precedenza trascritta, è stata formulata proprio in ragione dell’inammissibilità di ciascuno dei tre motivi: il primo per l’assorbente ragione dell’insindacabilità in sede di legittimità del diniego dell’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c., tanto più se sostenuto da idonea motivazione; il secondo ed il terzo, in breve, perché completamente versati in fatto. A ciò non è senza ragione aggiungere che, indipendentemente da quanto detto, il ricorrente ha frainteso il significato del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza or ora richiamata, la quale non muove affatto dall’assunto secondo cui «il proponente ex art. 380 - bis c.p.c. non abbia manifestato il proprio convincimento», bensì dalla considerazione della natura stessa della proposta di definizione accelerata, la quale, come si legge al foglio 27 della sentenza, «non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione del collegio rivela una intrinseca natura impugnatoria rispetto a quella». Tanto considerato, l’istanza volta ad escludere l’estensore della proposta di definizione accelerata dalla decisione si manifesta priva di base giuridica e va perciò disattesa. 4.2. ― Quanto all’istanza di discussione del ricorso in pubblica udienza merita in primo luogo richiamare nuovamente l’autorità delle Sezioni Unite, le quali hanno giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ― in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU ― dell'art. 380 - bis , comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore) (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2024, n. 19293). Quanto alla previsione dettata dal primo comma dell’articolo 375 c.p.c., secondo cui: «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza…», è appena il caso di osservare che né il ricorso, né tantomeno l’istanza di decisione e quella di discussione in pubblica udienza, come pure la memoria, pongono questioni di un qualche rilievo nomofilattico: non ricorre difatti una questione di diritto di particolare rilevanza ove essa sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (p. es. Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2024, n.4331). Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a sostenere, nelle due istanze menzionate, e nella memoria, essenzialmente, che la proposta di definizione accelerata si sarebbe discostata dalla concorde giurisprudenza di questa Corte concernente l’articolo 119 del testo unico bancario: ma, se così fosse, ciò non richiederebbe affatto la pronuncia in pubblica udienza, bensì, semmai, soltanto l’adozione della decisione in conformità all’indirizzo giurisprudenziale che il ricorrente suppone formato. 4.3. ― Venendo al primo mezzo, ed alle obiezioni formulate dal ricorrente nelle due istanze prima menzionate nonché nella memoria illustrativa, è agevole osservare che dette obiezioni si fondano su una erronea ricostruzione del quadro giurisprudenziale concernente il significato dell’articolo 119 del testo unico bancario. E cioè, non v’è alcun dubbio che la norma abbia un rilievo sostanziale ed attribuisca al cliente il diritto di ottenere la documentazione ivi menzionata, diritto che può essere fatto valere finanche per via monitoria (di recente Cass. n. 8173 del 2025, che lo stesso ricorrente richiama nei propri atti), ma, allo stesso modo, non vi è il benché minimo dubbio ― e questo è l’aspetto non messo a fuoco nel ricorso ― che l’ordine di esibizione in giudizio, ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., della documentazione cui si riferisce anche l’articolo 119 del testo unico bancario, in tanto può essere disposto, in quanto ricorrano i presupposti richiesti dal citato articolo 210 del codice di rito (si rinvia per la sintesi di tali scontati presupposti alla decisione dalla quale ha preso corso l’attuale indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulla materia, ossia Cass.24641 del 2021, ai fogli 22-24). In altri termini, è vero che l’articolo 119 del testo unico bancario disciplina una situazione finale e non semplicemente strumentale, sul che il ricorrente si è ampiamente dilungato nelle due istanze e nella memoria illustrativa: ma il punto è che qui il [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere il proprio diritto sostanziale alla consegna della documentazione di cui all’articolo 119 del testo unico bancario, ma ha chiesto l’esibizione di detta documentazione attraverso lo strumento dell’articolo 210 c.p.c. in funzione strumentale e probatoria, e cioè a riprova del fondamento della domanda di merito spiegata, come riassunta in apertura. Ed è ovvio che, se l’esibizione della documentazione in questione è chiesta ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., sono i requisiti previsti da questa norma a dover ricorrere. Ora, la corte di merito ha negato l’ordine di esibizione, in conformità con quanto già deciso dal tribunale, osservando che «l’acquisizione della documentazione indicata dall’appellante non assumeva né assume alcun rilievo ai fini della decisione delle questioni oggetto di causa. Difatti, nessuna incidenza sull’esito della lite potevano avere gli estratti conto, le fideiussioni, i BOT o le cambiali vertendo le domande del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla condotta della banca, ritenuta inadempiente all’ordine di ritrasferimento dei BOT e causativa del danno derivato dall’escussione della garanzia prestata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], circostanze queste non dimostrabili tramite l’esame dei documenti richiesti. L’istanza istruttoria appare, peraltro, genericamente formulata e priva di specifica individuazione delle circostanze di fatto da provare e del nesso di causalità tra queste ed i documenti pretesi. A titolo esemplificativo, l’appellante solamente richiama l’utilità dell’esibizione delle cambiali al fine di individuare quelle non protestate che hanno impedito l’azione cambiaria, tanto, tuttavia, non costituisce oggetto delle domande formulate in giudizio». In breve, dinanzi ad un’istanza di esibizione suscettibile di accoglimento soltanto in concorso con i presupposti richiesti dall’articolo 210 c.p.c., la corte d’appello ha confermato il diniego dell’ordine di esibizione della documentazione in discorso, sotto un duplice profilo: sia perché ininfluente, sia perché neppure specifica nel suo contenuto. Mancavano dunque, secondo il giudice di merito, due dei presupposti dell’istanza di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c.: la rilevanza dei documenti e la specificità dell’istanza medesima. Ed a fronte di ciò il motivo, come osservato nella proposta di definizione accelerata, altro non ha fatto che sollecitare la rivisitazione di una statuizione insindacabile in sede di legittimità, tanto più, come si è già avuto modo di osservare, perché doviziosamente motivata. 4.4. ― Resta solo da dire che va disattesa l’istanza di rinvio pregiudiziale «in relazione al fatto se sia conforme al diritto dell’Unione Europea che, a fronte della richiesta di acquisizione di documentazione o, comunque, di emissione di un ordine di esibizione basato su un diritto sostanziale riconosciuto dall’art. 119, IV comma, TUB, un giudice possa rigettarla senza motivare o fornendo soltanto una minima motivazione» (così a pagina 13 della memoria illustrativa). Difatti, la formulazione dell’istanza altro non è che una conseguenza ulteriore della non corretta delimitazione, che impregna tanto il ricorso per cassazione quanto le due istanze successive e la memoria, tra il piano dell’applicazione della norma sostanziale posta dall’articolo 119 del testo unico bancario e quello della norma processuale dettata dall’articolo 210 c.p.c.: nel nostro caso, la questione se il rigetto dell’istanza di cui all’articolo 119 del testo unico bancario possa essere disattesa «senza motivare o fornendo soltanto una minima motivazione» non si pone affatto, giacché la corte d’appello non ha applicato tale norma, ma l’articolo 210 c.p.c.. D’altro canto, la corte d’appello ha motivato in misura certamente eccedente la soglia del «minimo costituzionale» il perché del diniego dell’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c., in conformità, come si è detto, ad un orientamento di legittimità, sicché il rischio di una decisione immotivata neppure in concreto si pone. 4.5. ― Passando all’esame del secondo mezzo, la sua inammissibilità è altrettanto evidente. Si lamenta qui che la corte d’appello avrebbe violato, per quanto riguarda le norme sostanziali, gli articoli 769, 782, 1176, 1470, 1771, 1772 e 1838 c.c., 21, primo comma, del d.lgs. n. 58/1998 e degli articoli 26, primo comma, e 27, secondo comma, del regolamento di attuazione del detto decreto legislativo adottato dalla Consob con delibera 1.7.1998, n. 11522. Inoltre avrebbe violato l’articolo 115 c.p.c.. Ora, è agevole osservare che, in ossequio al principio di specificità che governa la materia, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi del vizio di violazione di legge, deve a pena d'inammissibilità della censura non solo indicare le norme di legge che assume violate, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745). Di ciò, nel motivo ricorso, non v’è traccia: nessuna delle norme richiamate è esaminata in ricorso nel pertinente contenuto normativo, con successivo raffronto tra il precetto legale della statuizione adottata dal giudice di merito, mentre l’argomentare del [OSCURATO:PERSONA] è tutto volto a ribaltare l’accertamento di merito operato dalla corte territoriale. Ed anzi, la gran parte delle norme in questione non è neppur menzionata dalla sentenza impugnata, ed in particolare non lo sono le disposizioni del testo unico della finanza e del regolamento attuativo, sicché le relative doglianze, se fossero versate in diritto e non in fatto, come in effetti è, sarebbero nondimeno inammissibili per la loro assoluta novità. Ebbene, il ricorrente persiste nell’errore che affligge il ricorso, e che è stato evidenziato nella proposta di definizione accelerata, ancora nella memoria illustrativa, laddove, riferendosi al passaggio motivazionale della corte d’appello già trascritto nella citata proposta, osserva che la sentenza impugnata si sarebbe posta «in insanabile contrasto con l’art. 115, I comma, c.p.c., in quanto agli atti di causa non vi è alcuna prova della cessione de qua. Infatti, nella documentazione prodotta in giudizio, non vi è copia di una cessione a titolo gratuito dei mentovati B.O.T. dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., né vi è copia di una cessione a titolo oneroso dei predetti B.O.T.. Agli atti vi è soltanto l’ordine impartito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla Banca in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. doc. 3 del fascicolo di cassazione del sig. [OSCURATO:PERSONA])…». Occorre perciò rammentare che il ricorso per cassazione consente una circoscritta denuncia degli errores in iudicando da cui risulti eventualmente affetta la sentenza impugnata: e cioè possono essere denunciati per cassazione solo e soltanto gli errores in iudicando in iure, non quelli che attingono il fatto, ove pure vi siano, salvo il controllo motivazionale consentito: è, questa, la distinzione tra violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ed erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, distinzione che ritrova il proprio punto di caduta in ciò, che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, come è stato spiegato nella proposta di definizione accelerata, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ed appunto, qui il [OSCURATO:PERSONA] («… in quanto agli atti di causa non vi è alcuna prova della cessione de qua …», con quel che segue) lamenta che la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere l’avvenuta cessione, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, documentale, che, secondo lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dimostrato il contrario. Ed il motivo, così come la memoria, prosegue integralmente nella stessa linea, con la disamina di documentazione che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto condurre il giudice di merito ad una diversa ed ad esso [OSCURATO:PERSONA] favorevole statuizione. È, questo, in fin dei conti, un caso paradigmatico di censura inammissibile perché versata in fatto, formulata per il tramite dell’inappropriato richiamo all’articolo 115 c.p.c., che, come spiegato nella proposta di definizione anticipata, non consente affatto una simile operazione, giacché la norma ha un significato completamente diverso, e che è superfluo rammentare ulteriormente. Ancora con riguardo all’articolo 115 c.p.c. occorre aggiungere che nella memoria illustrativa, pagina 22, si sostiene che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto di una serie di fatti non contestati, sicché parrebbe ventilarsi la violazione dell’articolo 115 c.p.c. con riguardo a detto profilo: ma qui siamo di fronte ad una censura del tutto nuova, dal momento che il principio di non contestazione non risulta invocato affatto nel giudizio di appello, sulla base della sentenza impugnata, e nel ricorso per cassazione (ove pure si usa più volte l’espressione «fatto pacifico e non contestato») neppure è comprensibilmente dedotta una violazione in procedendo dipendente dalla violazione del principio di non contestazione, pure esso sancito dall’articolo 115 c.p.c. 4.6. ― Quanto infine al terzo mezzo, non v’è altro da aggiungere a quanto osservato in premessa nell’esame del secondo motivo, con riguardo al totale difetto di disamina del come la violazione, in iure, delle norme richiamate in rubrica si sarebbe consumata. Ne residua, come detto nella proposta di definizione accelerata, nient’altro che il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento di merito concernente la correttezza della condotta della banca: «[OSCURATO:SOCIETA]. ha tenuto una condotta conforme agli obblighi contrattualmente stabiliti tra le parti, ponendo all’incasso le cambiali per recuperare quanto anticipato allo scontatario. Il fatto che, nel caso di specie, la banca, pur non avendo l’onere di far constatare l’inadempimento del debitore principale mediante il protesto, si sia avvalsa di tale mezzo, rientra nell’ambito della sua attività discrezionale, che non può essere contestata né qualificata in termini di inadempimento o scorrettezza». 4.7. ― Un ultima considerazione va riservata alla « richiesta che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, previa sospensione del presente giudizio, sollevi, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea questione pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati, segnatamente dell’art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione Europea in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, in relazione al fatto se sia conforme al diritto dell’Unione Europea che un ricorrente possa essere indotto a rinunciare al ricorso, a fronte di una proposta di definizione accelerata sostanzialmente non motivata». Ma il [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di non rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e se ne è avvalso, sicché il quesito posto è ininfluente per i fini dell’esito del giudizio. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione dei commi terzo e quarto dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì il