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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 23851/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27752/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 46/2021 depositata il 21/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Vercelli, con ordinanza depositata in data 21/9/2021, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino , avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso in data 14/6/2021. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rilevato che la accertata pericolosità sociale è un elemento ostativo al riconoscimento al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo e della causa di inespellibilità prevista dall’art 19 d.lvo 286/98. 3 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi.

L’Amministrazione ha svolto attività difensive depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 1 d.lvo 159/2011 per non avere il Giudice di Pace valutato in concreto la pericolosità sociale dello straniero. 1.1Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 13, comma 2, d.lvo 286/98 per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto la legittimità dell’espulsione per effetto dell’illegale trattenimento sul territorio italiano. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 8 CEDU e dei principi fondamentali della CEDU e difetto di valutazione e di motivazione di elementi di prova ex art 116 nonchè omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione ed avente natura decisiva costituito dai legami familiari e sociali.

2. Il Ministero dell' I nterno e il Prefetto di Roma di Roma hanno eccepito il difetto della procura conferita al difensore, la quale, redatta su foglio separato e allegata al ricorso,per quanto menzioni «il procedimento radicando avanti alla Suprema Corte di Cassazione» risulta modellata sulla falsariga dei mandati ordinariamente rilasciati per la fase di merito e non reca alcuna menzione del provvedimento che si intende impugnare. 2.1 Va rilevato che con recenti ordinanze inter locutori e assunt e nei procedimenti nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G. è stata rimessa alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., la questione di massima di particolare relativa all'applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. , in virtù della sua mera "collocazione topografica" (salvo che dal testo non si rilevi il contrario), anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 2; e in particolare in ordine alla effettiva portata della eventuale applicabilità del suddetto indirizzo nel caso in cui la procura stessa non contenga alcun riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, la sentenza impugnata e le parti processuali. 2.2 La questione incide anche sul ricorso in esame, considerate le deficienze della procura a esso spillata; 3 Ne discende la necessità del rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite.

PQM La Corte rinvia la causa anuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27752/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 46/2021 depositata il 21/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Vercelli, con ordinanza depositata in data 21/9/2021, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino , avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso in data 14/6/2021. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rilevato che la accertata pericolosità sociale è un elemento ostativo al riconoscimento al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo e della causa di inespellibilità prevista dall’art 19 d.lvo 286/98. 3 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi. L’Amministrazione ha svolto attività difensive depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 1 d.lvo 159/2011 per non avere il Giudice di Pace valutato in concreto la pericolosità sociale dello straniero. 1.1Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 13, comma 2, d.lvo 286/98 per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto la legittimità dell’espulsione per effetto dell’illegale trattenimento sul territorio italiano. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 8 CEDU e dei principi fondamentali della CEDU e difetto di valutazione e di motivazione di elementi di prova ex art 116 nonchè omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione ed avente natura decisiva costituito dai legami familiari e sociali. 2. Il Ministero dell' I nterno e il Prefetto di Roma di Roma hanno eccepito il difetto della procura conferita al difensore, la quale, redatta su foglio separato e allegata al ricorso,per quanto menzioni «il procedimento radicando avanti alla Suprema Corte di Cassazione» risulta modellata sulla falsariga dei mandati ordinariamente rilasciati per la fase di merito e non reca alcuna menzione del provvedimento che si intende impugnare. 2.1 Va rilevato che con recenti ordinanze inter locutori e assunt e nei procedimenti nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G. è stata rimessa alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., la questione di massima di particolare relativa all'applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. , in virtù della sua mera "collocazione topografica" (salvo che dal testo non si rilevi il contrario), anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 2; e in particolare in ordine alla effettiva portata della eventuale applicabilità del suddetto indirizzo nel caso in cui la procura stessa non contenga alcun riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, la sentenza impugnata e le parti processuali. 2.2 La questione incide anche sul ricorso in esame, considerate le deficienze della procura a esso spillata; 3 Ne discende la necessità del rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite. PQM La Corte rinvia la causa anuovo