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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 20896/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.213/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ZUTELLI, domiciliat a in R oma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CIA,domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.p.a.; -intimata- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 4004/2018 depositata il13/06/2018. 2di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Frosinone la [OSCURATO:SOCIETA]. per la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su un fondo situato tra la sua proprietà e la pubblica strada.

La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva, allegando che il passaggio era stato chiuso daun terzo, [OSCURATO:PERSONA], proprieta- rio di terreni confinanti.

Chiamato in causail terzo, la convenuta chie- devala reintegra nel possesso nei confronti di questi, sotto specie di rimozione di rete metallica e di lucchetto dal proprio terreno.

In primo grado venivanoaccolte entrambe le domande (dell’attrice e della con- venuta) nei confronti della terza parte .

Quest’ultima ha impugnato in appello l’accoglimento della domanda dell’attrice, ottenendone il ri- getto, mentre ha prestato acquiescenza nei confronti dell’accoglimento della domanda della convenuta.

Ricorre in cassazione l’attrice con tre motivi.

Resiste la terza parte chiamata in causa con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo si denuncia che la acquiescenza presta ta dal terzo chiamato in causa nei confronti dell’accoglimento della domanda della convenuta abbia reso inammissibile l’appello anche nei confronti dell’accoglimento della domanda dell’attrice, che è fondata sui mede- simi presupposti di fatto e di diritto ( si deduce violazione degli artt.112, 329 e 342 c.p.c.).

Con il secondo motivo si denuncia che il passaggio in giudicato dell’accoglimento della domanda della convenuta abbia determinato il difetto sopravvenuto di interesse ad appellare l’accoglimento della 3di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda dell’attrice (si deduce violazione degli artt. 110, 112, 329 e 342 c.p.c.).

Con il terzo motivosi denuncia l’apparenza, l’ inidoneità, la perples- sità e contraddittorietà della motivazione(si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.). 2.1.– In via pre giudiziale è da conoscere l’eccezione d i inammissi- bilità del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente per nul- lità della relativa procura specialeex art. 365 c.p.c.

Il controricorrente argomenta: «La procura alle liti, contenuta in atto separato, notificato per via telematica contestualmente al […] ricorso per cassazione, ri- sulta priva dei requisiti di validità normativamente prescritti».

L’eccezione è fondata.

Nel caso di specie, si tratta di una procura alle liti con le seguenti caratteristiche.

Essa è rilasciata su altro foglio rispetto aquelli che con- tengono il ricorso.

Il testo di quest’ultimo si conclude a lla p agina nu- mero 28 (numerata come le pr ecedenti , a partire dalla pagina 1 che reca l’intestazione; le pagine scritte si trovano solo sul fronte del foglio, mentre il retro è bianco).

Il foglio che contiene il testo della procura è il ventinovesimo, ma non è numerato, è privo di indicazione della data.

Il foglio è congiunto al testo del ricorso attraverso punte di spillatrice.

La scritturaè la seguente: « Procura speciale alle liti [accapo] N omino e costituisco, quale difensore e procuratore, per il presente giudizio, anche nell'eventuale fase di gravame e di esecuzione, in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Frosinone, al quale conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nomi- nare procuratori, anche quali sostituti processuali, proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, riassumere e proseguire giudizio, nonché ad incassare somme. 4di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA].

Conferisco, in particolare, la facoltà di rappresentarmi a tenore degli art. 185, 317 e 320 c.p.c. e rappresentarmi in sede di interrogatorio libero».Seguono: attestazion i di informative ( ex art. 13 reg. europeo 679/2016, nonché delle possibilità di ricorrere alla mediazione e alla negoziazione assistita), elezione di domicilio «come in atti», firmaau- tografadella ricorrente, autenticazione della firma con scrittura e firma autografedell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] altro vi è .

2.2. - Il parametro del giudizio di validità della procura speciale ex art. 365 c.p.c.è stato recentemente concretizzato ex novo, non già da Cass.

SU 37434/2022, di cui il controricorrente - nella memoria depositata in prossimitàdell’udienza - richiama un mero obiter dictum privo di valore persuasivo con riferimento al caso di specie.

Infatti, Cass.

SU 37434/2022erano chiamat e a pronunciarsi esclusivamente sull’applicabilità della sanatoria ex art. 182 co. 2 c.p.c. (come modifi- cato dalla l. 89/2009)alla mancanza della procura alle liti negli atti di un giudizio di primo grado.

Si deve fare capo invece a Cass.

SU 36057/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 6946/2022, sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale,aveva chiamato le Sezioni Unite a pronunciarsi sulla validità della procura speciale ex art. 365 c.p.c. in un caso in cui questa era stata rilasciata dalla ricorrente su foglio autonomo, materialmente congiunto al ricorso, ma essa «è priva di data, fa generico riferimento al “procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassa- zione”»tra le parti, senza alcuna ulteriore specificazione .

Il brano citato tra virgolette caporali è dall’ordinanza di rimessione;mentre proviene dal testo della procurail brano citato tra virgolette alte all’interno della citazione dall’ordinanza di rimessione.

Per come riportata da quest’ul- tima, la formulazione della procura è del seguente tenore: «Il presente mandato è conferito al difensore in ogni fasee grado del giudizio […]», 5di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. oltre ad esemplificazioni relative al processo di esecuzione, alla chia- mata in causa di terzi, alla conciliazione ex art. 185 c.p.c., alla nego- ziazione assistita, ecc.

Ad avviso delle Sezioni Unite, due sono gli argomenti che orientano il giudiziodi validità di una procura speciale ex art. 365 c.p.c. : da un lato, l a valorizzazione della « collocazione topografica » ( cioè, la posi- zionespaziale della scrittura recante la procura rispetto al documento recante il ricorso); dall’altro, il principio di conservazione degli atti giu- ridici (ove si richiama non solo l’art. 159 c.p.c. , ma anche l’art. 1367 c.c.).Concretamente, la procura scritta su supportocartaceo separato, ma congiunto al ricorso (irrilevante la presenza di timbri di congiun- zione) è riferibile sicuramente al difensore, al pari della procurascritta a margine o in calce.

L’equiparazione rinviene la propria fonte nella l. 141/1997 (di modifica dell’art. 83 co. 3 c.p.c.), attua il principio di con- servazione e incontra un limite solo se la scritturadi procura rechi pro- posizioni «che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione», ma di per sénon sono qua- lificabili come tali le proposizioni che si riferiscono ad « attivit à tipiche del giudizio di merito».

Né può predicarsi l’invalidità della procura spe- ciale di per sé per la mancanza di data , oppure per la mancanza di indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato.

Dopo aver tratto una conferma interpretativa dalla traslazione se- mantica cui il sintagma «congiunzione materiale»è stato assoggettato dalla disciplina del processo civile telematico , le Sezioni Unite enun- ciano un principio di diritto del seguente tenore: aseguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. (l. 141 /1997 ) , il requisito della specialità della pro- cura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione 6di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equi- parata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Tale collo- cazione topografica fasì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferi- mento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art.1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontàche consenta all'atto di produrre i suoi ef- fetti.

Sulla scorta di questo principio di diritto, le Sezioni Unite ritornano ad esaminare il caso sottoposto alla loro attenzione e concludono per la validità della procura: «infatti, è sottoscritta dalla ricorrente T.G., con firma autenticata dal difensore avv. […], ed è conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si afferma di voler attribuire al difensore il mandato in ogni stato e grado del giudi- zio.L'ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ric orso per cassa- zione». 2.3.- C ondensa ndo in una espressione icastic a il senso fondamen- tale dell’orientamento di Cass.

SU 36057/2022, sintetizzato nel prece- dente paragrafo 2.2., ne segue che il requisito della specialità della procura ex art. 365 c.p.c. viene proiettato oltre la scrittura e d aggan- ciato al dato extratestuale della «collocazione topografica».

Infatti « il requisito della specialità della procura […] è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica»[il corsivo è nostro]. 7di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA].

Residua un unico ancoraggio al testo scritto della procura e gli è affi- datauna funzione negativa: rilevano le proposizioni dalle quali « risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità [della procura] al giudizio di cassazione».

Né il deperimento della forma testuale (o meglio: del significato delle parole in essa scritte) è lasciato privo di una energica giustificazione culturale: «Da un altro lato, e con grande forza, queste Sezioni Unite intendono ribadire che l'avvocato che propone un ricorso per cassa- zione, il quale deve essere iscritto, tra l'altro, all'apposito albo speciale, è investito di una funzione di grande rilievo sociale, che esige da lui la massima professionalità.

L'esercizio della giurisdizione non può a vere luogo senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e ma- gistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il pro- fessionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e im- motivata sfiducia nell'operato della classe forense».

Quest’affermazionedelinea la seconda fondamentale tessera con la quale le Sezioni Unite completano il mosaico: ormai essenzialmente disancorato dal significato espresso dalla scritt ura e incorporato piut- tosto nella collocazione topografica del supporto (anche digitale) che recala scrittura, il requisito della specialità della procura ex art. 365 c.c. finisce con il rinv enire la propria fonte (prima, permanente e ul- tima) di attendibilità nelle qualità soggettive degli avvocati , iscritti nell’albo speciale dei cassazionisti, che di volta in volta appongono la loro firmaper autenticare la firma della parte ricorrente in cassazione .

2.4. –Sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite, è da affrontare il problemarilevante per pronunciarsi sul caso di specie: vi è ancora 8di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. spazioper dichiarare la nullità di u n atto avente la forma di procura speciale ex art. 365 c.p.c.? Per «forma» si intende lascrittura di pro- cura«incorporata» (per il passato su supporto cartaceo o, d’ora in poi, digitale) alla scrittura del ricorso per cassazione, con firma della parte (che figura come) ricorrente autenticata da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione.

Tale è la forma deli- neata da Cass.

SU 36057/2022.In altre parole, vi è ancora spazio per dichiarare la nullità di un atto di conferimento di poteri processuali a un avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti e«collocato to- pograficamente» (a margine, in calce, ovvero congiunto su supporto cartaceo o digitale) accanto al (file del) testo di un ricorso in cassa- zione? La risposta al quesito dipende dal significato che l’interprete ascrive in modo plausibile alla frase tratta da Cass.

SU 36057/2022: purché dal testo della procura«non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione,tenendo presente, in osse- quio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti».

Dal punto di vista del metodo, il problema non può essere risolto in via generale, una volta per tutte.

Deve essere affrontato per approssi- mazioni successive, occasionate dai casi chechiedono di essere risolti.

Una primaapprossimazione consente di equiparare il significato di «as- solutamente evidente» a «senza alcun dubbio».

Ciò in virtù della regola di chiusura -fondata sul principio di conservazione - secondo la quale, nei casi dubbi, alla parte ricorrente l’interprete è tenuto ad ascrivere l’intenzione di proporre ricorso per cassazione. 9di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA].

La seconda approssimazione, più problematica, è diretta ad appurare se l’unico caso in cui «senza alcun dubbio»è impossibile ascrivere alla parte(che figura come) ricorrente l’intenzione di proporre ricorso per cassazione siail seguente caso (di scuola) : un atto ha la « forma » ( nel senso già precisato)di procura speciale ex art. 365 c.p.c., ma il conte- nutoreca ad un certo punto una proposizione scritta che esclud e espli- citamente, a chiare lettere,il potere di proporre ricorso per cassazione.

In altri termini, sulla base delle rigorose indicazioni di Cass.

SU 36057/2022, vi èspazio per escludere che costituiscano insiemi uguali (esattamente con gli stessi elementi) , da un lato, l’insieme dei casi delle scritturedi procura speciale ex art. 365 c.p.c. in cui sia - senza alcun dubbio - impossibile ascrivere a lla parte che figura come ricor- rente l’intenzione di proporre ricorso per cassazione e , dall’altro lato, l’insieme dei casi delle scritture di procura recanti proposizioni scritte chescartino esplicitamente, a chiare lettere, il conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione? Ad avviso di questo Collegio è maggiormente plausibile il ritenere che i due insiemi non siano uguali.Insomma, vi è margine per dichia- rare la nullità della procura speciale ex art. 365 c.p.c. anche al di là di quel caso di scuola.

Si argomenta in questa direzione non tanto perché diversamente la clausola di salvezza dello «assolutamente evidente» ovvero del «senza alcun dubbio» fissata dalle Sezioni Unite sarebbe appiattita su quel caso.

Infatti, i casi di scuola sono casi possibili e quindi in un certo senso (docetWittgenstein) sono casi reali.

Si ritiene così in forza delcomplesso delle rigorose delimitazioni esemplificative, animate dal favor verso la validità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., individuate da Cass.

SU 36057/2022 .

Elenchiamole di nuovo: (a) non escludono l’intenz ione di proporre ricorso per cassazione espressioni che si riferiscono ad «attività tipiche del giudizio di merito»; 10di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. (b) non può predicarsi l’invalidità della procura speciale per la man- canza di data; (c) non può predicarsitale invalidità per la mancanza di indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; (d) nel caso sotteso alla loro pronuncia, le Sezioni unite hanno dichiarato validaex art. 365 c.p.c. la procura che attribuiva al difensore poteri di agire «in ogni stato e grado del giudizio»e che conteneva anche la frase «procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cas- sazione»(come si legge nell’ordinanza di rimessione, cfr. indietro, pa- ragrafo 2.2.).

La risposta risiede in una specie di giunto elastico di concretizzazione che Cass.

SU 36057/2022 offrono all’interprete.

Tale è la locuzione av- verbiale «di per sé» che le Sezioni Unite hanno consapevolmente af- fiancatoalle menzionate delimitazioni.

Di per sé non escludono l’inten- zione di proporre ricorso per cassazione espressioni che si riferiscono ad «attività tipiche del giudizio di merito»; di per sénon esclude l’ in- tenzione la mancanza della data nella procura; di per sé non esclude l’intenzione la mancanza di indicazione del numero e dell’anno del prov- vedimento impugnato.

L’impiego dellalocuzione «di per sé non» significa che ciascuna d elle tre circostanze, isolatamente considerata, non esclude il dovere di ascrivere alla partericorrente l’intenzione di proporre ricorso per cas- sazione.

Si tratta di verificarese ciò consenta di fondare un argomento a contrario: cioè, cheil ricorrere congiunto (contestuale ) di tutte e tre le circostanzeapra la strada ad una pronuncia di nullità della procura speciale ex art. 365 c.p.c.La risposta è positiva, con l’avvertenza che il fondamento logico dell’argomento a contrario ri siede nel postulato che non siano insiemi uguali , da un lato (ci piace ripetere) , l’insieme dei casi delle scritture in forma di procura speciale ex art. 365 c.p.c. che escludano in modo «assolutamente evidente» di poter ascrivere 11di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. alla parte (che figura come) ricorrente l’intenzione di proporre ricorso per cassazione e, dall’altro lato,l’insieme dei casi delle scritture di pro- curacon proposizioni che escludano specificamente ed esplicitamente (a chiare lettere)il conferimento del potere di proporre ricorso per cas- sazione.

Rimane da compiere un ultimo passo.

Infatti, «aprire la strada per una pronuncia di nullità» significa la p resenza di condizioni per poter (avere la possibilità di) pronunciare la nullità.

Si tratta di sapere non solo se si può, ma soprattutto se si deve pronunciare la nullità, con riferimento al caso di specie sottoposto al Collegio.

Decisiva è, a questo punto, la comparazione tra il caso sottoposto a Cass.

SU 36057/2022 (cfr. paragrafo 2.2.) e il presente caso di specie (cfr. paragrafo 2.1.).

A quanto consta,si tratta di due procure che presentano identici quasi tutti i tratti rilevanti (entrambe sono rese su foglio separato, material- mente congiunto; recano indicazioni di attività tipiche del giudizio di merito; sono prive di data; sono prive di indicazioni del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; i poteri sono conferiti generi- camente anche per ogni grado di giudizio).

Quasi tutti i tratti rilevanti sono identici tranne uno, cheassurge a differentia specifica e giustifica l’opposto trattamento.

Nel presente caso di specie non vi è riferimento esplicito al giudizio di cassazione.

Ne segue il principio di diritto: la nullità della procura speciale per proporre ricorso per cassazioneè determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze : a. riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; b. mancanza della indicazione della data; c. mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (principio di diritto enunciato in conti- nuità con Cass.

SU 35067/2022). 12di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA].

2.5. – Applicato al caso di specie , il principio di diritto comporta la nullità della procura.

Infatti, in essa vi è il riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, non vi è la data, né l’indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato, né una proposizione esplicita di conferimentodel potere di proporre ricorso per cassazione ( cfr. in- dietro, paragrafo 2.1., terzo capoverso).

2.6. –La procura speciale ex art. 365 c.p.c. redatta su foglio sepa- rato, materialmente congiunto al presente ricorso per cassazione è nulla.

Quest’ultimo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è condannato personalmente alle spese del presente giudizio di legitti- mità, che si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] personalmente , di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unifi- cato,a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] personalmente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.213/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ZUTELLI, domiciliat a in R oma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CIA,domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.p.a.; -intimata- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 4004/2018 depositata il13/06/2018. 2di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Frosinone la [OSCURATO:SOCIETA]. per la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su un fondo situato tra la sua proprietà e la pubblica strada. La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva, allegando che il passaggio era stato chiuso daun terzo, [OSCURATO:PERSONA], proprieta- rio di terreni confinanti. Chiamato in causail terzo, la convenuta chie- devala reintegra nel possesso nei confronti di questi, sotto specie di rimozione di rete metallica e di lucchetto dal proprio terreno. In primo grado venivanoaccolte entrambe le domande (dell’attrice e della con- venuta) nei confronti della terza parte . Quest’ultima ha impugnato in appello l’accoglimento della domanda dell’attrice, ottenendone il ri- getto, mentre ha prestato acquiescenza nei confronti dell’accoglimento della domanda della convenuta. Ricorre in cassazione l’attrice con tre motivi. Resiste la terza parte chiamata in causa con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si denuncia che la acquiescenza presta ta dal terzo chiamato in causa nei confronti dell’accoglimento della domanda della convenuta abbia reso inammissibile l’appello anche nei confronti dell’accoglimento della domanda dell’attrice, che è fondata sui mede- simi presupposti di fatto e di diritto ( si deduce violazione degli artt.112, 329 e 342 c.p.c.). Con il secondo motivo si denuncia che il passaggio in giudicato dell’accoglimento della domanda della convenuta abbia determinato il difetto sopravvenuto di interesse ad appellare l’accoglimento della 3di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda dell’attrice (si deduce violazione degli artt. 110, 112, 329 e 342 c.p.c.). Con il terzo motivosi denuncia l’apparenza, l’ inidoneità, la perples- sità e contraddittorietà della motivazione(si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.). 2.1.– In via pre giudiziale è da conoscere l’eccezione d i inammissi- bilità del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente per nul- lità della relativa procura specialeex art. 365 c.p.c. Il controricorrente argomenta: «La procura alle liti, contenuta in atto separato, notificato per via telematica contestualmente al […] ricorso per cassazione, ri- sulta priva dei requisiti di validità normativamente prescritti». L’eccezione è fondata. Nel caso di specie, si tratta di una procura alle liti con le seguenti caratteristiche. Essa è rilasciata su altro foglio rispetto aquelli che con- tengono il ricorso. Il testo di quest’ultimo si conclude a lla p agina nu- mero 28 (numerata come le pr ecedenti , a partire dalla pagina 1 che reca l’intestazione; le pagine scritte si trovano solo sul fronte del foglio, mentre il retro è bianco). Il foglio che contiene il testo della procura è il ventinovesimo, ma non è numerato, è privo di indicazione della data. Il foglio è congiunto al testo del ricorso attraverso punte di spillatrice. La scritturaè la seguente: « Procura speciale alle liti [accapo] N omino e costituisco, quale difensore e procuratore, per il presente giudizio, anche nell'eventuale fase di gravame e di esecuzione, in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Frosinone, al quale conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nomi- nare procuratori, anche quali sostituti processuali, proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, riassumere e proseguire giudizio, nonché ad incassare somme. 4di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. Conferisco, in particolare, la facoltà di rappresentarmi a tenore degli art. 185, 317 e 320 c.p.c. e rappresentarmi in sede di interrogatorio libero».Seguono: attestazion i di informative ( ex art. 13 reg. europeo 679/2016, nonché delle possibilità di ricorrere alla mediazione e alla negoziazione assistita), elezione di domicilio «come in atti», firmaau- tografadella ricorrente, autenticazione della firma con scrittura e firma autografedell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] altro vi è . 2.2. - Il parametro del giudizio di validità della procura speciale ex art. 365 c.p.c.è stato recentemente concretizzato ex novo, non già da Cass. SU 37434/2022, di cui il controricorrente - nella memoria depositata in prossimitàdell’udienza - richiama un mero obiter dictum privo di valore persuasivo con riferimento al caso di specie. Infatti, Cass. SU 37434/2022erano chiamat e a pronunciarsi esclusivamente sull’applicabilità della sanatoria ex art. 182 co. 2 c.p.c. (come modifi- cato dalla l. 89/2009)alla mancanza della procura alle liti negli atti di un giudizio di primo grado. Si deve fare capo invece a Cass. SU 36057/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 6946/2022, sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale,aveva chiamato le Sezioni Unite a pronunciarsi sulla validità della procura speciale ex art. 365 c.p.c. in un caso in cui questa era stata rilasciata dalla ricorrente su foglio autonomo, materialmente congiunto al ricorso, ma essa «è priva di data, fa generico riferimento al “procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassa- zione”»tra le parti, senza alcuna ulteriore specificazione . Il brano citato tra virgolette caporali è dall’ordinanza di rimessione;mentre proviene dal testo della procurail brano citato tra virgolette alte all’interno della citazione dall’ordinanza di rimessione. Per come riportata da quest’ul- tima, la formulazione della procura è del seguente tenore: «Il presente mandato è conferito al difensore in ogni fasee grado del giudizio […]», 5di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. oltre ad esemplificazioni relative al processo di esecuzione, alla chia- mata in causa di terzi, alla conciliazione ex art. 185 c.p.c., alla nego- ziazione assistita, ecc. Ad avviso delle Sezioni Unite, due sono gli argomenti che orientano il giudiziodi validità di una procura speciale ex art. 365 c.p.c. : da un lato, l a valorizzazione della « collocazione topografica » ( cioè, la posi- zionespaziale della scrittura recante la procura rispetto al documento recante il ricorso); dall’altro, il principio di conservazione degli atti giu- ridici (ove si richiama non solo l’art. 159 c.p.c. , ma anche l’art. 1367 c.c.).Concretamente, la procura scritta su supportocartaceo separato, ma congiunto al ricorso (irrilevante la presenza di timbri di congiun- zione) è riferibile sicuramente al difensore, al pari della procurascritta a margine o in calce. L’equiparazione rinviene la propria fonte nella l. 141/1997 (di modifica dell’art. 83 co. 3 c.p.c.), attua il principio di con- servazione e incontra un limite solo se la scritturadi procura rechi pro- posizioni «che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione», ma di per sénon sono qua- lificabili come tali le proposizioni che si riferiscono ad « attivit à tipiche del giudizio di merito». Né può predicarsi l’invalidità della procura spe- ciale di per sé per la mancanza di data , oppure per la mancanza di indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato. Dopo aver tratto una conferma interpretativa dalla traslazione se- mantica cui il sintagma «congiunzione materiale»è stato assoggettato dalla disciplina del processo civile telematico , le Sezioni Unite enun- ciano un principio di diritto del seguente tenore: aseguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. (l. 141 /1997 ) , il requisito della specialità della pro- cura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione 6di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equi- parata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collo- cazione topografica fasì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferi- mento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art.1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontàche consenta all'atto di produrre i suoi ef- fetti. Sulla scorta di questo principio di diritto, le Sezioni Unite ritornano ad esaminare il caso sottoposto alla loro attenzione e concludono per la validità della procura: «infatti, è sottoscritta dalla ricorrente T.G., con firma autenticata dal difensore avv. […], ed è conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si afferma di voler attribuire al difensore il mandato in ogni stato e grado del giudi- zio.L'ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ric orso per cassa- zione». 2.3.- C ondensa ndo in una espressione icastic a il senso fondamen- tale dell’orientamento di Cass. SU 36057/2022, sintetizzato nel prece- dente paragrafo 2.2., ne segue che il requisito della specialità della procura ex art. 365 c.p.c. viene proiettato oltre la scrittura e d aggan- ciato al dato extratestuale della «collocazione topografica». Infatti « il requisito della specialità della procura […] è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica»[il corsivo è nostro]. 7di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. Residua un unico ancoraggio al testo scritto della procura e gli è affi- datauna funzione negativa: rilevano le proposizioni dalle quali « risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità [della procura] al giudizio di cassazione». Né il deperimento della forma testuale (o meglio: del significato delle parole in essa scritte) è lasciato privo di una energica giustificazione culturale: «Da un altro lato, e con grande forza, queste Sezioni Unite intendono ribadire che l'avvocato che propone un ricorso per cassa- zione, il quale deve essere iscritto, tra l'altro, all'apposito albo speciale, è investito di una funzione di grande rilievo sociale, che esige da lui la massima professionalità. L'esercizio della giurisdizione non può a vere luogo senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e ma- gistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il pro- fessionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e im- motivata sfiducia nell'operato della classe forense». Quest’affermazionedelinea la seconda fondamentale tessera con la quale le Sezioni Unite completano il mosaico: ormai essenzialmente disancorato dal significato espresso dalla scritt ura e incorporato piut- tosto nella collocazione topografica del supporto (anche digitale) che recala scrittura, il requisito della specialità della procura ex art. 365 c.c. finisce con il rinv enire la propria fonte (prima, permanente e ul- tima) di attendibilità nelle qualità soggettive degli avvocati , iscritti nell’albo speciale dei cassazionisti, che di volta in volta appongono la loro firmaper autenticare la firma della parte ricorrente in cassazione . 2.4. –Sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite, è da affrontare il problemarilevante per pronunciarsi sul caso di specie: vi è ancora 8di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. spazioper dichiarare la nullità di u n atto avente la forma di procura speciale ex art. 365 c.p.c.? Per «forma» si intende lascrittura di pro- cura«incorporata» (per il passato su supporto cartaceo o, d’ora in poi, digitale) alla scrittura del ricorso per cassazione, con firma della parte (che figura come) ricorrente autenticata da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione. Tale è la forma deli- neata da Cass. SU 36057/2022.In altre parole, vi è ancora spazio per dichiarare la nullità di un atto di conferimento di poteri processuali a un avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti e«collocato to- pograficamente» (a margine, in calce, ovvero congiunto su supporto cartaceo o digitale) accanto al (file del) testo di un ricorso in cassa- zione? La risposta al quesito dipende dal significato che l’interprete ascrive in modo plausibile alla frase tratta da Cass. SU 36057/2022: purché dal testo della procura«non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione,tenendo presente, in osse- quio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti». Dal punto di vista del metodo, il problema non può essere risolto in via generale, una volta per tutte. Deve essere affrontato per approssi- mazioni successive, occasionate dai casi chechiedono di essere risolti. Una primaapprossimazione consente di equiparare il significato di «as- solutamente evidente» a «senza alcun dubbio». Ciò in virtù della regola di chiusura -fondata sul principio di conservazione - secondo la quale, nei casi dubbi, alla parte ricorrente l’interprete è tenuto ad ascrivere l’intenzione di proporre ricorso per cassazione. 9di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. La seconda approssimazione, più problematica, è diretta ad appurare se l’unico caso in cui «senza alcun dubbio»è impossibile ascrivere alla parte(che figura come) ricorrente l’intenzione di proporre ricorso per cassazione siail seguente caso (di scuola) : un atto ha la « forma » ( nel senso già precisato)di procura speciale ex art. 365 c.p.c., ma il conte- nutoreca ad un certo punto una proposizione scritta che esclud e espli- citamente, a chiare lettere,il potere di proporre ricorso per cassazione. In altri termini, sulla base delle rigorose indicazioni di Cass. SU 36057/2022, vi èspazio per escludere che costituiscano insiemi uguali (esattamente con gli stessi elementi) , da un lato, l’insieme dei casi delle scritturedi procura speciale ex art. 365 c.p.c. in cui sia - senza alcun dubbio - impossibile ascrivere a lla parte che figura come ricor- rente l’intenzione di proporre ricorso per cassazione e , dall’altro lato, l’insieme dei casi delle scritture di procura recanti proposizioni scritte chescartino esplicitamente, a chiare lettere, il conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione? Ad avviso di questo Collegio è maggiormente plausibile il ritenere che i due insiemi non siano uguali.Insomma, vi è margine per dichia- rare la nullità della procura speciale ex art. 365 c.p.c. anche al di là di quel caso di scuola. Si argomenta in questa direzione non tanto perché diversamente la clausola di salvezza dello «assolutamente evidente» ovvero del «senza alcun dubbio» fissata dalle Sezioni Unite sarebbe appiattita su quel caso. Infatti, i casi di scuola sono casi possibili e quindi in un certo senso (docetWittgenstein) sono casi reali. Si ritiene così in forza delcomplesso delle rigorose delimitazioni esemplificative, animate dal favor verso la validità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., individuate da Cass. SU 36057/2022 . Elenchiamole di nuovo: (a) non escludono l’intenz ione di proporre ricorso per cassazione espressioni che si riferiscono ad «attività tipiche del giudizio di merito»; 10di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. (b) non può predicarsi l’invalidità della procura speciale per la man- canza di data; (c) non può predicarsitale invalidità per la mancanza di indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; (d) nel caso sotteso alla loro pronuncia, le Sezioni unite hanno dichiarato validaex art. 365 c.p.c. la procura che attribuiva al difensore poteri di agire «in ogni stato e grado del giudizio»e che conteneva anche la frase «procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cas- sazione»(come si legge nell’ordinanza di rimessione, cfr. indietro, pa- ragrafo 2.2.). La risposta risiede in una specie di giunto elastico di concretizzazione che Cass. SU 36057/2022 offrono all’interprete. Tale è la locuzione av- verbiale «di per sé» che le Sezioni Unite hanno consapevolmente af- fiancatoalle menzionate delimitazioni. Di per sé non escludono l’inten- zione di proporre ricorso per cassazione espressioni che si riferiscono ad «attività tipiche del giudizio di merito»; di per sénon esclude l’ in- tenzione la mancanza della data nella procura; di per sé non esclude l’intenzione la mancanza di indicazione del numero e dell’anno del prov- vedimento impugnato. L’impiego dellalocuzione «di per sé non» significa che ciascuna d elle tre circostanze, isolatamente considerata, non esclude il dovere di ascrivere alla partericorrente l’intenzione di proporre ricorso per cas- sazione. Si tratta di verificarese ciò consenta di fondare un argomento a contrario: cioè, cheil ricorrere congiunto (contestuale ) di tutte e tre le circostanzeapra la strada ad una pronuncia di nullità della procura speciale ex art. 365 c.p.c.La risposta è positiva, con l’avvertenza che il fondamento logico dell’argomento a contrario ri siede nel postulato che non siano insiemi uguali , da un lato (ci piace ripetere) , l’insieme dei casi delle scritture in forma di procura speciale ex art. 365 c.p.c. che escludano in modo «assolutamente evidente» di poter ascrivere 11di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. alla parte (che figura come) ricorrente l’intenzione di proporre ricorso per cassazione e, dall’altro lato,l’insieme dei casi delle scritture di pro- curacon proposizioni che escludano specificamente ed esplicitamente (a chiare lettere)il conferimento del potere di proporre ricorso per cas- sazione. Rimane da compiere un ultimo passo. Infatti, «aprire la strada per una pronuncia di nullità» significa la p resenza di condizioni per poter (avere la possibilità di) pronunciare la nullità. Si tratta di sapere non solo se si può, ma soprattutto se si deve pronunciare la nullità, con riferimento al caso di specie sottoposto al Collegio. Decisiva è, a questo punto, la comparazione tra il caso sottoposto a Cass. SU 36057/2022 (cfr. paragrafo 2.2.) e il presente caso di specie (cfr. paragrafo 2.1.). A quanto consta,si tratta di due procure che presentano identici quasi tutti i tratti rilevanti (entrambe sono rese su foglio separato, material- mente congiunto; recano indicazioni di attività tipiche del giudizio di merito; sono prive di data; sono prive di indicazioni del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; i poteri sono conferiti generi- camente anche per ogni grado di giudizio). Quasi tutti i tratti rilevanti sono identici tranne uno, cheassurge a differentia specifica e giustifica l’opposto trattamento. Nel presente caso di specie non vi è riferimento esplicito al giudizio di cassazione. Ne segue il principio di diritto: la nullità della procura speciale per proporre ricorso per cassazioneè determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze : a. riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; b. mancanza della indicazione della data; c. mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (principio di diritto enunciato in conti- nuità con Cass. SU 35067/2022). 12di 12 – S2 - 213/2019 - CC 10/03/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. – Applicato al caso di specie , il principio di diritto comporta la nullità della procura. Infatti, in essa vi è il riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, non vi è la data, né l’indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato, né una proposizione esplicita di conferimentodel potere di proporre ricorso per cassazione ( cfr. in- dietro, paragrafo 2.1., terzo capoverso). 2.6. –La procura speciale ex art. 365 c.p.c. redatta su foglio sepa- rato, materialmente congiunto al presente ricorso per cassazione è nulla. Quest’ultimo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è condannato personalmente alle spese del presente giudizio di legitti- mità, che si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] personalmente , di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unifi- cato,a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] personalmente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liq