CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 07198/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2209-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 5913/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 311/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2209/2020 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato dal Tribunale di Tivoli; chiedeva l’ammissione in privilegio exart. 2751 bis, n. 1, c.c. per l’importocomplessivo di € 14.313,09 a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR maturato e non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione; 2. il G.D. faceva luogo all’ammissione del credito per le retribuzioni insolute; negava l’ammissione del credito per quanto riguarda il TFR, sulla base della proposta del curatore, che dava atto che l’importo richiesto a titolo di TFR non era quantificato e pertanto inammissibile; 3. il lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo, instando (per quanto qui ancora rileva) per l’ammissione al passivo in privilegio dell’ulteriore pretesa creditoria a titolo di TFR per € 6.185, come da conteggi allegati (€ 5.749,59 fondati sul CUD 2016, € 435,48 fondati sulle ultime 3 buste paga) 4. con decreto n. 5913/2019 il Tribunale di Tivoli accoglieva parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo in privilegio il credito del ricorrente limitatamente all’importo di € 435,48 a titolo di quota del TFR dovuto dal datore al Fondo di Tesoreria ai sensi dell’art. 1, comma 755, legge n. 296/2006, ritenendo la prova fornita quanto alla somma di € 5.749,59 non sufficiente; 5. avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione sulla scorta di unico articolato motivo (denunciando vizio di motivazione e erroneità materiale della motivazione per mancata valutazionedella documentazione prodotta a sostegno della domanda limitatamente al credito relativo al TFR); la curatela del fallimento non ha svolto difese in questa sede; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale; 2. la procura speciale è un elemento di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la cui irregolarità (nullità o inesistenza) può essere rilevata da questa Corte anche d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata; 3. nel caso di specie difetta il requisito di specialità della procura; 4. risulta, infatti, richiamata, come “delega in atti” , quella in allegato al ricorso in opposizione exart. 99 l.f., a margine della domanda di insinuazione al passivo; manca, quindi, ogni elemento di riferimento al provvedimento impugnato (ancora da assumere), e tanto meno al ricorso per cassazione; 5. come chiarito da Cass. n. 20896/2023, anche tenendo conto del principio di conservazione degli atti (v.Cass. C.U. n. 36057/2022), in tema di giudizio di legittimità la nullità della procura speciale è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione; 6. si tratta di circostanze tutte riscontrabili nel caso in esame, cui consegue la nullità della procura in atti ai fini del ricorso per cassazione;7. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione di controparte; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13,