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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 33198/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.29203/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CATANZARO n. 230/2018 depositata il 26/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del DottoressaRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR della Calabria ha annullato la cartella di pagamento emessa dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - odierna intimata- per contributo di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) della l.reg.

Calabria 11/03 (contributo attività istituzionali), relativo all’anno 2010.

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata;

3. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 23 comma 1 lett. a l.r.

Calabria n. 11/03 e dell’art. 101 Cost, in riferimento all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che, “a fronte del contributo richiesto, vi dovesse essere un beneficio”.

2. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 23 comma 1, e 42 della l.r.

Calabria n. 11/03, e dell’art. dell'art. 7 del d.lgs. 546/92, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che ai fini della pretesa avanzata dal Consorzio sarebbe stato necessaria la previa approvazione di un piano di classifica con ciò “disapplicando e sostanzialmente abrogando la normativa che prevede il potere del consorzio di formare i ruoli sulla base del pregresso e senza riferimento al piano di classifica”;

3. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 23 l.r.

Calabria n. 11/03 e 7 l. 212/2000, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la cartella impugnata priva di motivazione;

4. [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 23, 4 l. n.22248/1865, 7 d.lgs. 546/92, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che il Consorzio era gravato dell’onere della prova del beneficio come se il bene non fosse inserito nel perimetro di contribuenza, senza tener conto, e nella sostanza disapplicando, il decreto istitutivo del consorzio n. 27/2010 con cui era stata stabilita la coincidenza ai fini dei ruoli emessi ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a l.r.

Calabria n. 11/03 tra perimetro del consorzio e perimetro di contribuenza”

5. I quattro motivi di ricorso devono essere disattesi per le assorbenti ragioni di seguito illustrate.

5.1. La legge della Regione Calabria n.11/2003, recante "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.

Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

Ecologia", nella versione correttamente applicata dalla CTR ratione temporis, stabiliva, per quanto qui interessa, ciò che segue.

Il territorio regionale è ripartito in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica, su ciascuno dei quali è istituito un Consorzio (art.13).

I Consorzi sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa (art.15).

"I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo

24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r. d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

I consorziati ... sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23" (art. 17).

"Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a)per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b)per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio" (art. 23, comma 1).

"L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato" (art. 23, comma 2).

I piani di classifica sono elaborati "dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto: a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo" (art.24 comma1).

"Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile" (art.24 cornma2).

I piani di classifica, elaborati dei Consorzi e proposti alla Giunta regionale sono, a seguito di una procedura partecipata, definiti dalla Giunta e successivamente approvati dal Consiglio regionale (art. 24 commi 3 ss.).

Il sistema di riparto delle contribuzioni era basata dunque sulla individuazione, all'interno del comprensorio, del perimetro di contribuenza coincidente con l'insieme dei terreni beneficiati, in modo diretto, indiretto e potenziale, dall'attività di bonifica, e sulla definizione di indici di contribuenza per ciascun immobile.

Il piano di classifica era peraltro indispensabile solo ai fini della applicazione del criterio di cui alla lettera b) dell'art. 23 posto che ai fini del criterio di cui alla lettera a) del medesimo articolo le somme erano richiedibili "indipendentemente dal beneficio fondiario". 5.2.Con sentenza n.188 del 2018, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità, rispetto all'art.119 della Costituzione, dell'art.23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio" invece che «in presenza del beneficio».

La legge reg.

Calabria n. 13 del 2017 ha poi posto rimedio a tale vulnus per il periodo successivo, in quanto all'art. 1 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg.

Calabria n. 11 del 2003 statuendo, «senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra-agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore».

La Corte costituzionale ha ribadito la natura tributaria dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili ed ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione in relazione all'art. 53 Cost.

Ha, quindi, affermato che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.

La sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza sostitutiva.

Essa ha effetto anche riguardo al caso che occupa: in base al primo comma dell'art.136 Cost., "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; ai sensi dell'art.30, comma 3, 1.11 marzo 1953, n.87 (recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dl giorno successivo alla pubblicazione d ella decisione"); gli effetti di una sentenza dichiarativa della illegittimità di una norma sono retroattivi, generalizzati ed automatici.

La sentenza 188 del 2018 non è caratterizzata dalla tecnica delle sentenze di "incostituzionalità differita".

Il limite della "situazione esaurita", posto interpretativamente a tale efficacia retroattiva, non è invocabile nel caso di specie giacché per situazione esaurita si intende la situazione definita da una sentenza passata in giudicato ovvero ormai superata per effetto di altri fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producono il medesimo effetto giuridico.

Il contributo consortile di cui trattasi, quindi, "per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali", è dovuto solo a condizione che all'immobile del consorziato derivi un vantaggio diretto ed immediato dalle opere eseguite dal consorzio.

5.3. Nel caso in esame il Consorzio mai ha sostenuto che il terreno della odierna intimata avesse ricevuto un beneficio dalle opere consortili.

Mai ha anche solo offerto di provare l’esistenza di un simile beneficio, negato dalla contribuente e dalle commissioni.

Ha sempre unicamente insistito sulla tesi - errata alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett.a) della l.re. 11/2003- per cui il contributo per fini istituzionali “prescinde dal beneficio”.

6. In relazione a quanto precede, il ricorso va rigettato.

5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la parte privata è rimasta intimata.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.29203/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 230/2018 depositata il 26/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del DottoressaRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR della Calabria ha annullato la cartella di pagamento emessa dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - odierna intimata- per contributo di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) della l.reg. Calabria 11/03 (contributo attività istituzionali), relativo all’anno 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; 3. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 23 comma 1 lett. a l.r. Calabria n. 11/03 e dell’art. 101 Cost, in riferimento all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che, “a fronte del contributo richiesto, vi dovesse essere un beneficio”. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 23 comma 1, e 42 della l.r. Calabria n. 11/03, e dell’art. dell'art. 7 del d.lgs. 546/92, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che ai fini della pretesa avanzata dal Consorzio sarebbe stato necessaria la previa approvazione di un piano di classifica con ciò “disapplicando e sostanzialmente abrogando la normativa che prevede il potere del consorzio di formare i ruoli sulla base del pregresso e senza riferimento al piano di classifica”; 3. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 23 l.r. Calabria n. 11/03 e 7 l. 212/2000, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la cartella impugnata priva di motivazione; 4. [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 23, 4 l. n.22248/1865, 7 d.lgs. 546/92, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che il Consorzio era gravato dell’onere della prova del beneficio come se il bene non fosse inserito nel perimetro di contribuenza, senza tener conto, e nella sostanza disapplicando, il decreto istitutivo del consorzio n. 27/2010 con cui era stata stabilita la coincidenza ai fini dei ruoli emessi ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a l.r. Calabria n. 11/03 tra perimetro del consorzio e perimetro di contribuenza” 5. I quattro motivi di ricorso devono essere disattesi per le assorbenti ragioni di seguito illustrate. 5.1. La legge della Regione Calabria n.11/2003, recante "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica. Ecologia", nella versione correttamente applicata dalla CTR ratione temporis, stabiliva, per quanto qui interessa, ciò che segue. Il territorio regionale è ripartito in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica, su ciascuno dei quali è istituito un Consorzio (art.13). I Consorzi sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa (art.15). "I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r. d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni. I consorziati ... sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23" (art. 17). "Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a)per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b)per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio" (art. 23, comma 1). "L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato" (art. 23, comma 2). I piani di classifica sono elaborati "dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto: a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo" (art.24 comma1). "Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile" (art.24 cornma2). I piani di classifica, elaborati dei Consorzi e proposti alla Giunta regionale sono, a seguito di una procedura partecipata, definiti dalla Giunta e successivamente approvati dal Consiglio regionale (art. 24 commi 3 ss.). Il sistema di riparto delle contribuzioni era basata dunque sulla individuazione, all'interno del comprensorio, del perimetro di contribuenza coincidente con l'insieme dei terreni beneficiati, in modo diretto, indiretto e potenziale, dall'attività di bonifica, e sulla definizione di indici di contribuenza per ciascun immobile. Il piano di classifica era peraltro indispensabile solo ai fini della applicazione del criterio di cui alla lettera b) dell'art. 23 posto che ai fini del criterio di cui alla lettera a) del medesimo articolo le somme erano richiedibili "indipendentemente dal beneficio fondiario". 5.2.Con sentenza n.188 del 2018, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità, rispetto all'art.119 della Costituzione, dell'art.23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio" invece che «in presenza del beneficio». La legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha poi posto rimedio a tale vulnus per il periodo successivo, in quanto all'art. 1 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 statuendo, «senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra-agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore». La Corte costituzionale ha ribadito la natura tributaria dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili ed ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione in relazione all'art. 53 Cost. Ha, quindi, affermato che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale. La sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza sostitutiva. Essa ha effetto anche riguardo al caso che occupa: in base al primo comma dell'art.136 Cost., "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; ai sensi dell'art.30, comma 3, 1.11 marzo 1953, n.87 (recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dl giorno successivo alla pubblicazione d ella decisione"); gli effetti di una sentenza dichiarativa della illegittimità di una norma sono retroattivi, generalizzati ed automatici. La sentenza 188 del 2018 non è caratterizzata dalla tecnica delle sentenze di "incostituzionalità differita". Il limite della "situazione esaurita", posto interpretativamente a tale efficacia retroattiva, non è invocabile nel caso di specie giacché per situazione esaurita si intende la situazione definita da una sentenza passata in giudicato ovvero ormai superata per effetto di altri fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producono il medesimo effetto giuridico. Il contributo consortile di cui trattasi, quindi, "per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali", è dovuto solo a condizione che all'immobile del consorziato derivi un vantaggio diretto ed immediato dalle opere eseguite dal consorzio. 5.3. Nel caso in esame il Consorzio mai ha sostenuto che il terreno della odierna intimata avesse ricevuto un beneficio dalle opere consortili. Mai ha anche solo offerto di provare l’esistenza di un simile beneficio, negato dalla contribuente e dalle commissioni. Ha sempre unicamente insistito sulla tesi - errata alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett.a) della l.re. 11/2003- per cui il contributo per fini istituzionali “prescinde dal beneficio”. 6. In relazione a quanto precede, il ricorso va rigettato. 5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la parte privata è rimasta intimata. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor
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