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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 10775/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 2 6071 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], r appresentat i e difes i , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Casoria, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6 elettivamente si domiciliano -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , a propria volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: Banca - Interessi anatocistici- Clausola di reciprocità- Validità - Presupposti.RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, alla via Po, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1174/20 depositata il 19 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo ancora d’interesse, che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione contro un decreto ingiuntivo col quale era stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori di [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento di una somma in favore di [OSCURATO:SOCIETA] popolare del Commercio e dell’Industria, corrispondente al saldo passivo del conto corrente intestato alla debitrice principale, al netto degli interessi anatocistici applicati a partire dall’1 gennaio 2014 e sino alla chiusura del conto.

Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello di Milano ha successivamente accolto l’appello che i tre fideiussori avevano proposto, limitatamente agli importi delle commissioni di massimo scoperto, perché applicate in assenza di una previsione contrattuale della relativa base di calcolo e della periodicità dei conteggi.

Ha, invece respinto il capo di appello col quale gli appellanti avevano insistito sull’illegittimità dell’anatocismo, perché ha fatto leva sulla previsione contrattuale, successiva al 2 agosto 2000, di reciprocità nella periodicità della capitalizzazione di interessi attivi e passivi, secondo le condizioni individuate con ladelibera del CICR del 9 febbraio 2000: «Le parti hanno specificamente convenuto, all’art. 7, la capitalizzazione con periodicità trimestrale degli interessi e pertanto l’applicazione diinteressi anatocistici al contratto di conto corrente è legittima sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi, cui la mandataria della cessionaria dei crediti della banca ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo , i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt.1344, 1283 c.c., 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385/93), 2 e 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, perché, con motivazione ritenuta apparente, la Corte di appello ha riconosciuto la legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori benché il contratto non prevedesse, di fatto, alcuna valida clausola di reciprocità; ciò perché non erano stati indicati i tassi effettivi annui di applicazione della capitalizzazione trimestrale.

Si era difatti contestato, sottolineano i ricorrenti, che il contratto prevedeva il tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale nella misura dell’1%, ma senza alcuna indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato. 1.1.- Contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente, il motivo è ammissibile, perché con esso, lungi dal proporre una rilettura dei fatti, si denuncia l'erronea applicazione delle disposizioni sopra richiamate, le quali hanno regolato la capitalizzazione in applicazione deld.lgs. n. 342/99.

Irrilevante è poi l’eccezione d’inammissibilità fondata sulla mancanza di censura concernente l’applicazione di condizioni difformi da quelle contrattuali risultanti dal conto corrente, perché i ricorrenti censurano, appunto, una delle condizioni contrattuali del conto corrente, non già condizioni difformi. 2.- Il motivo , oltre che ammissibile, è fondato.

La disciplina delle clausole sull’anatocismo segue le decisioni di questa Corte che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole , RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore perché non fondate su di un uso normativo, e quindi in contrasto con l’art. 1283 c.c. (per tutte, Cass., sez. un., n. 21095/04). 2.1.-In questo contesto, la disciplina dell’anatocismo è stata dettata: - dall’art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta cold.lgs. n. 342/99, in base al quale «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori»; - dall’art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui «Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono»; - dal successivo art. 2 , il quale, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che «(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori»; - dall’art. 6 della medesima delibera, a norma del quale « I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.

Nei casi in cui èprevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore capitalizzazione.

Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». 3.- La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di «modalitàe criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicitàdella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un’esigenza di trasparenza, dell’indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effettodi essa.

In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l’omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso , priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi -giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamatoart. 6.

A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere chele parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo ( così, in una fattispecie similare, Cass. n. 18664/23).RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 3.1.- Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo.

Va in conclusione fatta applicazione il principio (già enunciato da Cass. n. 4321/22) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Il motivo è accolto. 4.- L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che riguarda la regolazione delle spese. 4.1.- La sentenza è cassata in relazione al profilo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 2 6071 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], r appresentat i e difes i , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Casoria, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 6 elettivamente si domiciliano -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , a propria volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: Banca - Interessi anatocistici- Clausola di reciprocità- Validità - Presupposti.RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, alla via Po, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1174/20 depositata il 19 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo ancora d’interesse, che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione contro un decreto ingiuntivo col quale era stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori di [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento di una somma in favore di [OSCURATO:SOCIETA] popolare del Commercio e dell’Industria, corrispondente al saldo passivo del conto corrente intestato alla debitrice principale, al netto degli interessi anatocistici applicati a partire dall’1 gennaio 2014 e sino alla chiusura del conto. Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Milano ha successivamente accolto l’appello che i tre fideiussori avevano proposto, limitatamente agli importi delle commissioni di massimo scoperto, perché applicate in assenza di una previsione contrattuale della relativa base di calcolo e della periodicità dei conteggi. Ha, invece respinto il capo di appello col quale gli appellanti avevano insistito sull’illegittimità dell’anatocismo, perché ha fatto leva sulla previsione contrattuale, successiva al 2 agosto 2000, di reciprocità nella periodicità della capitalizzazione di interessi attivi e passivi, secondo le condizioni individuate con ladelibera del CICR del 9 febbraio 2000: «Le parti hanno specificamente convenuto, all’art. 7, la capitalizzazione con periodicità trimestrale degli interessi e pertanto l’applicazione diinteressi anatocistici al contratto di conto corrente è legittima sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi, cui la mandataria della cessionaria dei crediti della banca ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo , i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt.1344, 1283 c.c., 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385/93), 2 e 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, perché, con motivazione ritenuta apparente, la Corte di appello ha riconosciuto la legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori benché il contratto non prevedesse, di fatto, alcuna valida clausola di reciprocità; ciò perché non erano stati indicati i tassi effettivi annui di applicazione della capitalizzazione trimestrale. Si era difatti contestato, sottolineano i ricorrenti, che il contratto prevedeva il tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale nella misura dell’1%, ma senza alcuna indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato. 1.1.- Contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente, il motivo è ammissibile, perché con esso, lungi dal proporre una rilettura dei fatti, si denuncia l'erronea applicazione delle disposizioni sopra richiamate, le quali hanno regolato la capitalizzazione in applicazione deld.lgs. n. 342/99. Irrilevante è poi l’eccezione d’inammissibilità fondata sulla mancanza di censura concernente l’applicazione di condizioni difformi da quelle contrattuali risultanti dal conto corrente, perché i ricorrenti censurano, appunto, una delle condizioni contrattuali del conto corrente, non già condizioni difformi. 2.- Il motivo , oltre che ammissibile, è fondato. La disciplina delle clausole sull’anatocismo segue le decisioni di questa Corte che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole , RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore perché non fondate su di un uso normativo, e quindi in contrasto con l’art. 1283 c.c. (per tutte, Cass., sez. un., n. 21095/04). 2.1.-In questo contesto, la disciplina dell’anatocismo è stata dettata: - dall’art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta cold.lgs. n. 342/99, in base al quale «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori»; - dall’art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui «Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono»; - dal successivo art. 2 , il quale, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che «(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori»; - dall’art. 6 della medesima delibera, a norma del quale « I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui èprevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». 3.- La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di «modalitàe criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicitàdella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un’esigenza di trasparenza, dell’indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effettodi essa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l’omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso , priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi -giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamatoart. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere chele parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo ( così, in una fattispecie similare, Cass. n. 18664/23).RG n. 26071/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 3.1.- Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo. Va in conclusione fatta applicazione il principio (già enunciato da Cass. n. 4321/22) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Il motivo è accolto. 4.- L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che riguarda la regolazione delle spese. 4.1.- La sentenza è cassata in relazione al profilo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione