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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10460/2026

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e, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2055/2022depositata il 10/06/2022.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― Il Tribunale di Sondrio ha respinto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto ingiuntivo ottenuto daCredito Valtellinese (Creval) s.p.a. per la somma di € 8.567.622,30 inrelazione a due distinti rapporti di conto corrente di corrispondenza: a) €5.419.265,43 per il saldo debitore del conto corrente n° 5898 ; b) €3.148.356,87 per il saldo debitore del conto corrente n° 51189 sottoscrittoin data 25.3.2005 sul quale le parti avevano concordato l’utilizzazione diun finanziamento di euro 3.000.000,00 mediante un contratto di aperturadi credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria stipulato peraveva contestato l’entità del credito preteso ex adverso (tra l’altro peraddebiti illegittimi per commissioni e spese vari, violazione dell’art. 118T.U.B quanto allo ius variandi in punto tasso di interesse passivo,alterazioni di valute, violazione degli artt. 1344 c.c. e 120 T.U.B.,illegittima capitalizzazione degli interessi) e chiesto di accertare, previaCTU, l'esatto saldo effettivo dei rapporti per cui è causa.2. ― La Corte d'appello di Milano, dopo aver espletato una CTU, haparzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Salices.r.l. - cui aveva resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. qualeprocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria di Creval - revocando ildecreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento della minorsomma di euro 7.400.076,55.

La Corte d’appello ha osservato:a) la doglianza relativa all’evidente sproporzione tra l’irrisorio tasso diinteresse attivo pattuito nel contratto di c/c n. 5898 (nel caso de quo delloNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/20260,05 a fronte di un tasso di interesse passivo del 12,551) non elude ilprincipio di reciprocità, perché il correntista «… ha diritto a vedercapitalizzati gli interessi attivi con la stessa periodicità di quelli passivi, manon ha diritto a ricevere interessi calcolati ad un tasso “anche solominimamente apprezzabile …» poiché le parti possono stabilirenell’esercizio della loro autonomia privata tassi diversi per interessi attivi epassivi;b) era infondata la doglianza relativa al fatto che per aggirare il divietodi capitalizzazione degli interessi passivi sul conto n. 51189 in cui v’eral’apertura di credito, la banca avrebbe girato unilateralmente dettiinteressi passivi sul conto corrente ordinario n. 5890 così facendo produrrea questi interessi altrettanti interessi a tasso maggiore rispetto a quelliapplicati al conto di provenienza, poiché detto contratto n. 51189 era uncontratto di conto corrente di corrispondenza con garanzia ipotecariasull’apertura di credito che prevedeva sia un interesse attivo (al tassodello 0,05%) che la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivicon pari periodicità; tuttavia, dai documenti prodotti emergeva che negliestratti conto del conto corrente n. 5898 risultavano annotate operazionidi addebito per competenze con giroconto dal rapporto n. 51189 perimporti rilevanti, e su tale circostanza la banca si era limitata a riferiresenza migliore spiegazione che periodicamente venivano effettuati deigiroconti; perciò, al fine di verificare queste annotazioni, era statadisposta nel corso del secondo grado di giudizio una verifica contabiledisponendo - in funzione di una attendibile ricostruzione del rapporto –fossero riannotate le somme che risultavano «girocontate» da un contoall’altro senza adeguata giustificazione;c) la CTU aveva stabilito: (i) che gli scalari e gli estratti conto prodottinel primo e nel secondo grado consentivano una ricostruzione completadei rapporti di dare/avere e dei saldi finali; (ii) che era correttal’applicazione degli interessi debitori secondo le pattuizioni contrattualiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026anche con riferimento all’applicazione dell’art. 118 TUB, poiché i tassiapplicati nel corso del rapporto erano, comunque, risultati inferiori a quelloinizialmente pattuito laddove la variazione peggiorativa - ai fini di cuiall’art. 118 TUB – era solo la variazione in peius rispetto alla pattuizioneconcordata fra le parti nel contratto, mentre una eventuale applicazione«di fatto» di un tasso inferiore a quello pattuito poteva «tradursinell’obbligo di osservare la disciplina dello ius variandi ove la Bancaintenda riapplicare un tasso più alto di quello applicato di fatto mainferiore o pari a quello pattuito»; (iii) che i ricalcoli indicati nel quesito («(…) 1) eliminazione dagli estratti del conto 51189 [rectius 5898] degliaddebiti per giro competenze dal conto 5898 [rectius 51189] eriattivazione dei suddetti addebiti sul conto 5898 [rectius 51189]; 2)eliminazione per entrambi i contratti di CMS (commissioni di massimoscoperto), CIF (commissione sul fido accordato) e CIV (commissione diistruttoria veloce); 3) verifica della corretta applicazione di interessidebitori secondo le pattuizioni di tasso contenute nei contratti, conapplicazione, in caso di eventuali variazioni favorevoli riconosciute dellabanca nonché delle eventuali variazioni sfavorevoli, solo se adottate inconformità dell'articolo 118 TUB tempo per tempo vigente; 4) eliminazionedi spese non concordate e di valute cosiddette fittizie ove nonconcordate») avevano portato alla conclusione che alla data del13/12/2016 - data coincidente con la quella di passaggio a sofferenza deirapporti - il saldo a debito complessivo del correntista ammontava ad euro7.455.365,86 anziché 8.592.520,96, con una rettifica complessiva -rispetto alla sommatoria dei saldi indicati negli estratti dei due conticorrenti alla medesima data - pari ad euro 1.137.155,10 a favore delcorrentista;e) la Corte d’appello ha ritenuto che queste rettifiche fossero statecompiute nel rispetto del quesito formulato e di dover correggere ilrisultato con riguardo all’espunzione dell'anatocismo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/202631.12.2016 perché la banca aveva già proceduto a detta espunzioneprima di formulare la richiesta in sede monitoria; pertanto ha sottratto agliimporti finali espunti dal CTU quelli che la stessa banca aveva già sottrattoal saldo passivo; ha, invece, respinto ritenendola infondata la pretesadell'appellante di espungere gli interessi capitalizzati non da quella data(1.1.2014) ma dall'inizio del rapporto;f) infine, ha respinto i rilievi svolti dalla parte appellante per confutare irisultati della CTU circa: (i) l'utilizzazione di documentazione non prodottarelativa ai tassi Euribor perché si trattava di documentazione pubblica; (ii)i calcoli del CTU con riferimento all'applicazione dell'art. 118 TUB, poiché,agli effetti di detta norma, andava considerata peggiorativa la variazionein peius rispetto alla pattuizione concordata tra le parti nel contratto, enon quella che la banca operi applicando un tasso più alto di quelloapplicato «di fatto» e, comunque, inferiore o pari a quello pattuito; (iii)l'utilizzazione di tassi extra fido diversi dagli interessi di mora pattuiti,perché gli interessi di mora sono interessi dovuti per il ritardo nelpagamento mentre gli interessi applicati su somme prelevate oltre i limitidel fido costituiscono la remunerazione per l'utilizzazione del denaroprelevato e non, dunque, quanto dovuto per il ritardo nella restituzione;(iv) la mancanza di una serie continua degli estratti conto, poiché nellaCTU risultava ben spiegata la possibilità di ricostruire il rapporto dareavere, anche per il conto corrente assistito da ipoteca a garanziadell’apertura di credito nonostante alcuni buchi; (v) la capitalizzazionedegli interessi passivi sul conto su cui era appoggiata l‘apertura di credito,perché il contratto era un contratto di conto corrente di corrispondenzagarantito da ipoteca al quale correttamente era stata applicata lacapitalizzazione degli interessi.3. ― Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delSalice s.r.l. affidato a otto motivi e corredata di memoria.

Ha resistitoAragorn [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 118 del D.L. n. 385/93 (TUB) c.p.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la Corte di Appello diMilano ha ritenuto condivisibili con riferimento all’applicazione dell’art. 118TUB, i calcoli del CTU circa i tassi applicati nel corso del rapporto, inquanto «sono comunque risultati inferiori a quello inizialmente pattuito».Nell’illustrare il motivo deduce che con la CTU era stato pacificamenteaccertato: a) che nel corso del rapporto la banca aveva ripetutamentemodificato unilateralmente le condizioni in senso favorevole al correntistariducendo man mano i tassi di interesse in origine pattuiti; b) che dopoaver ridotto i tassi, la banca li aveva poi nuovamente re-innalzati, sempreunilateralmente e senza rispettare le formalità di cui all’art. 118 TUB; c)che tali rialzi sono restati comunque contenuti al di sotto dei tassioriginariamente pattuiti nel contratto (ma comunque superiori a quelliapplicati prima della loro variazione unilaterale).Ciò premesso la ricorrente si duole che la Corte di merito,nell’interpretare la norma dell’art. 118 TUB, abbia affermato che perstabilire se una variazione unilaterale sia o meno sfavorevole al correntistadeve compiersi riferimento solo alla clausola contrattuale: quindi, se labanca modifica nel corso del rapporto i tassi di interesse riducendoli, poisarebbe libera di innalzarli nuovamente (peggiorando, quindi, lacondizione precedentemente applicata) purché non peggiori i tassi comepattuiti nel contratto originario; mentre, sostiene la ricorrente, una voltache ad un contratto si è applicata una determinata condizione, aprescindere dal motivo per il quale essa è applicata (accordo o volontàunilaterale della banca), comunque la sua variazione successiva inaumento è peggiorativa per il correntista e non può che sottostareanch’essa alla disciplina dell’art. 118 TUB.

Infatti, l’art. 118 TUB, nelprevedere la nullità delle variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista,Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026non prevede la nullità di quelle favorevoli.

Per cui una volta applicata(anche se solo unilateralmente su iniziativa della banca) una nuovacondizione più favorevole al correntista, questa costituisce il nuovo limiteche si deve tenere in considerazione per verificare se eventuali modifichesuccessive siano da considerarsi sfavorevoli al correntista e, quindi, nullese non rispettose del disposto dell’art. 118 TUB.Sul punto la resistente ha sostenuto che la variazione sfavorevole di cuialla norma è solo quella peggiorativa del tasso convenuto nel contrattoessendo solo questa espressione del potere negoziale delle parti; onde laCorte d’appello avrebbe correttamente stabilito che «una eventualeapplicazione di fatto di un tasso inferiore a quello pattuito non può tradursinell’obbligo di osservare la disciplina dello ius variandi ove la Bancaintenda riapplicare un tasso più alto di quello applicato di fatto mainferiore o pari a quello pattuito».1.1. — Il motivo è fondato.Giova premettere che secondo l’art. 1372 c.c. il contratto ha forza dilegge tra le parti, quindi i contraenti non hanno alcun potere di modificare,in modo unilaterale, il contenuto dell’accordo posto in essere; tuttavia illegislatore, in alcune leggi speciali, ha previsto la possibilità per una partedi esercitare un così fatto potere, attraverso l’inserimento in contratto diapposite clausole che prevedano in tal senso un diritto potestativo: ilpotere, cioè, di produrre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridicadell’altro contraente, mutando l’originario assetto contrattuale.In materia di contratti bancari ciò avviene attraverso l’art. 118 T.U.B.,la cui interpretazione è oggetto del presente contenzioso, norma chedisciplina un fenomeno già consolidato nella prassi degli istituti di creditoin ragione dell’esigenza di preservare l’equilibrio delle prestazionireciproche e quindi di adeguare i contratti esistenti alle variazioni delcontesto micro e macro economico, ed a tal fine appresta, come è statodetto in dottrina, un «potere dichiaratamente diseguale», attribuendoloNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026alla parte meglio in grado di affrontare le variazioni di contesto e così diconfezionare una nuova regola negoziale «utile per neutralizzare lasopravvenienza» e garantire la continuità del rapporto; un intervento dimodificazione, quindi, che corrisponde all’interesse di entrambe le parti infunzione della stabilità del rapporto contrattuale medesimo, che così nonrimane esposto ad un rischio di squilibrio tale da imporne lo scioglimento,in quanto non più confacente a soddisfare l’assetto di interessi ab origineindividuato; prospettiva, questa, nella quale lo ius variandi bancario, comepure è stato osservato, non va inteso tanto come privilegio che illegislatore ha voluto attribuire alle banche, ma anzitutto come utilestrumento di governo del rapporto: tant’è che il potere di modifica dellecondizioni contrattuali può assumere una duplice valenza, apportandomodifiche sia favorevoli che sfavorevoli per il cliente.In altri termini lo ius variandi viene concepito come rimediomanutentivo del vincolo obbligatorio, volto ad adeguare l’originario assettodegli interessi ad eventuali sopravvenienze, di cui la banca, nell’esercitareil diritto, deve espressamente dar conto, secondo la formulazione vigentedell’art. 118, di cui si dirà tra breve, che richiede la sussistenza di un«giustificato motivo»: requisito, questo, già desumibile dalla previgenteformulazione della norma, attraverso il principio generale di buona fedenell’esecuzione del contratto, ma che il legislatore ha scelto dipositivizzare, rendendo così manifesto che la sussistenza del «giustificatomotivo» si colloca dal versante del fatto costitutivo dello ius variandi.1.2. — Nella specie il contratto di conto corrente n. 5898 è stato apertoin data 25.3.2005 e quello di appoggio all’apertura di credito n. 51189 indata 27.4.2005.Alla data della stipula vigeva la seguente originaria formulazionedell’art. 118 TUB: «1.

Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà dimodificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, levariazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei terminiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026stabiliti dal CICR.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano stateosservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

3. Entroquindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovverodell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi delcomma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e diottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione dellecondizioni precedentemente praticate».La norma, a protezione del cliente rispetto all’esercizio dello ius variandiconvenuto, stabiliva, dunque, per le modificazioni a lui sfavorevoli, e soloper quelle, che la banca dovesse rispettare determinate forme dicomunicazione, pena l’inefficacia delle modificazioni e salvo il diritto delcliente di recedere dal contratto.Nella successiva formulazione (introdotta dall’art. 10 del D.L. 4.7.06 n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4.8.06 n. 248) la norma inquestione ha stabilito: «1.

Nei contratti di durata può essere convenuta lafacoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni dicontratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quantoprevisto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2.Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve esserecomunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modoevidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, conpreavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altrosupporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

La modifica siintende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contrattoentro sessanta giorni.

In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, ilcliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentementepraticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano stateosservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, sesfavorevoli per il cliente …».Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026La nuova formulazione chiarisce che: (i) la convenuta facoltà dimodificare in via unilaterale le condizioni contrattuali deve essere fondatasu un «giustificato motivo» da intendersi come causa che alteri l’equilibrioeconomico contrattuale (per questa ragione l’ABF ha più volte sottolineatonelle sue decisioni come il «giustificato motivo» non può essere generico,ma deve riguardare eventi che siano in grado di produrre comprovabilieffetti sul rapporto bancario, che siano riferibili alla categoria dei contrattioggetto delle modifiche); (ii) l’esercizio della stessa deve esserecomunicata espressamente al cliente secondo modalità e tempi dipreavviso specifici (in modo che il cliente sia informato circa il giustificatomotivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientementeprecisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità dellavariazione rispetto alla motivazione che ne è alla base); (iii) la modifica siintende approvata ove il cliente non receda entro sessanta giorni dalcontratto; (iv) ove tali formalità non siano osservate dalla banca levariazioni contrattuali «sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente».Per completezza, si deve precisare che la norma è stata ulteriormentemodificata con d.lgs n. 141/2010, modificato dalla l. n. 218/2010 ma convariazioni che non incidono sulla parte della normativa rilevante nel casodi specie, che attiene ad un contratto di durata a tempo indeterminato,ovvero un conto corrente, come già variata nel 2006 (avendo, per dettaparte, il legislatore solo allungato il termine di preavviso della modificaunilaterale a 60 giorni anziché 30; ulteriori variazioni nel 2011 hannoriguardato esclusivamente la disciplina in materia di consumatori).1.3. — Quanto alla versione della norma ratione temporis applicabilenella specie, occorre osservare che, nell’introdurre le modifiche all’art. 118cit., il legislatore del 2006 (e anche quello del 2010) non ha dettato alcunadisciplina transitoria per i contratti in corso alla data della loro entrata invigore, che devono ritenersi regolati, per gli effetti che ancora non hannoprodotto, dalla nuova disciplina.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Giova, difatti, ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è giàconfrontata con fattispecie analoghe: può farsi l’esempio della fideiussioneper obbligazione futura, a seguito dell’aggiunta del secondo commadell’art. 1956 c.c., sulla invalidità della preventiva rinuncia del fideiussoread avvalersi della liberazione per concessione abusiva del credito aldebitore principale, ipotesi riguardo alla quale questa S.C. ha già avutomodo di chiarire che «il contratto, per quanto concerne la sua efficaciasuccessiva all’entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersiassoggettato all’efficacia della clausola imperativa da detta normaimposta, la quale sostituisce o integra per l’avvenire (cioè per la residuadurata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che ilcontratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto» (Cass. n. 1689/2006,v. conforme Cass. n. 17150/2016).

Altro agevole esempio può farsi conriguardo alla nota vicenda delle fideiussioni omnibus senza limitazione diimporto, stipulate anteriormente, ma ancora in corso alla data di entratain vigore della disposizione dell'art. 10, primo comma, della legge 17febbraio 1992, n. 154, il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazionifuture all'indicazione dell'importo massimo garantito (v. per tutte tra letantissime Cass. n. 6171/2003).Quindi si può affermarsi, in continuità, che un contatto di durata èassoggettato all’efficacia imperativa della legge sopravvenuta quanto aglieffetti che non ha ancora prodotto.1.4. — Ne discende che, trattandosi di un contratto stipulato nell’aprile2005, entrambe le versioni dell’art. 118 TUB — ante e post novella del2006 — trovano, in astratto, applicazione con riguardo agli effetti prodottidall’esercizio avvenuto in concreto dello ius variandi sui tassi debitoriapplicati al cliente: si tratta di una verifica di competenza del giudice dimerito in sede di rinvio, che non preclude l’esame del motivo dicassazione.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Occorre difatti precisare che, come si vedrà, la diversità di disciplinaintrodotta nel 2006 non comporta sostanziali ricadute sul giudizio dierroneità in diritto del ragionamento svolto dalla Corte d’appello nelreputare che debbano essere considerate «variazioni sfavorevoli» soloquelle tali rispetto alle condizioni originariamente pattuite, e non, quindi, aquelle successivamente variate mediante l’esercizio dello ius variandi inmelius.1.5. — Questi i termini del problema.

Si discute in dottrina come l’art.118 TUB si atteggi con riguardo alle variazioni favorevoli al cliente.Pare condivisibile, sul punto, l’opinione di chi sottolinea che, sotto ilprofilo strutturale, solo la modifica peggiorativa risulta espressione di unpotere del predisponente bancario, rispetto al quale il cliente si trova,cioè, in posizione di soggezione, posto che non può né controproporre, nérifiutare, ma solo uscire dal rapporto; e pare anche condivisibile laconseguente osservazione che tale aspetto, unitamente allaconsiderazione del profilo funzionale, vale a dire della ratio della norma inparola, induce ad escludere che dette modifiche, se migliorative,necessitino del rispetto delle forme normativamente previste, appunto, atutela della parte in situazione di soggezione, tutela che non avrebbesenso rispetto a variazioni favorevoli delle condizioni del rapporto, comenella specie è accaduto con l’applicazione, reiteratamente, di un tassodebitore più basso di quello convenuto.

Il che non vuol però dire cheeventuali modifiche migliorative non vadano a collocarsi nel quadro delcomplessivo ius variandi spettante alla banca.Rispetto alle modificazioni in melius, può condividersi, cioè, la tesisecondo cui trova analogicamente applicazione il principio di cui all’art.1333, comma 2, c.c., concernente il contratto con obbligazioni del soloproponente, in forza del quale la proposta che prevede obbligazioni per ilsolo proponente — alla quale può evidentemente assimilarsi l’intervento diriduzione del tasso debitore — è irrevocabile appena giunge a conoscenzaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026della parte cui è destinata, che la può rifiutare (nel termine convenuto,richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi) e che in mancanza si intendeaccolta; ma i termini della questione non muterebbero se si accedesseall’opinione secondo cui la variazione unilaterale, da parte della banca, nellegittimo esercizio dello ius variandi, di una clausola contrattualefavorevole alla controparte — quale, come nel caso di specie, la riduzionedel tasso debitore convenuto — si perfeziona per fatti concludenti con lostesso esercizio del diritto ad opera del contraente che ne è titolare, unavolta che i suoi effetti si siano prodotti ed il cliente, acquisitaneconsapevolezza, non li abbia respinti.

Ciò che è decisivo, per la soluzionedella questione di diritto in esame, è che anche le modificazioni in melius,sono oggetto di un fenomeno negoziale, il cui esito consiste nellamodificazione del contenuto contrattuale.Nella prassi, siffatte variazioni in melius non generano interrogativiriferiti al diritto della banca di assumerle e alla reazione della controparteda queste avvantaggiata: gli interrogativi, invece, sorgono con riguardo aldiverso profilo delle successive ed ulteriori modifiche — ed è il temadell’odierna controversia —, nel senso che si discute se il cliente, il qualeabbia fruito di una modificazione contrattuale a sé favorevole, possa poidolersi qualora la banca abbia apportato variazione in peius, rapportate alcontenuto contrattuale come medio tempore modificato in melius.1.6. — Può di qui concludersi che, come si premetteva, le variazioniunilaterali favorevoli, sempre possibili, rientrano pur sempre entro ilcomplessivo ambito dello ius variandi, sebbene non richiedanol’osservanza delle prescrizioni procedurali quoad tempus previste dallanorma per le modificazioni in peius, visto che l’art. 118 TUB stabiliva, neltesto ante-novella, che la comunicazione ivi prevista fosse dovuta per lesole «variazioni sfavorevoli», e stabilisce, nel testo post-novella, che sonoinefficaci le variazioni che la banca apporta al rapporto senza osservare leNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026formalità previste nei commi precedenti solo «se sfavorevoli per ilcliente».Dette variazioni favorevoli non necessitano dunque delle forme chepresidiano l’esercizio dello ius variandi convenuto rispetto a possibilicomportamenti abusivi.

In questo caso opera, come si diceva, ilmeccanismo contrattuale della modifica consensuale del contratto neitermini di cui si è detto; mentre in caso di variazione in peius, in ragionedella previsione normativa dello specifico meccanismo illustrato, lamodificazione, del contratto è subordinata alla scelta del cliente di nonrecedere, e cioè alla condizione potestativa sospensiva dell'esercizio delrecesso, in funzione della valutazione compiuta dal cliente in ordine alproprio interesse alla prosecuzione del rapporto alle mutate condizioni.Riassumendo, in ragione della ratio dell’art. 118 TUB tesa a tutelare laparte che subisce l’esercizio dello ius variandi che sia previamenteconvenuto, laddove la banca, stabilito originariamente un certo tasso diinteresse passivo, lo modifichi in senso favorevole al cliente applicandolonel corso dello svolgimento del rapporto, questa modifica costituisce unavariazione pur sempre negoziale della condizione originariamente stabilita;laddove, invece, la banca modifichi in senso sfavorevole un certo tasso diinteresse passivo dovrà farlo con forme e tempi stabiliti dalla legge ondeconsentire al correntista di esercitare il diritto di recedere dal rapporto; edove dette formalità non siano rispettate dette variazioni, sfavorevoli, sonoinefficaci.1.5. — Ora, per quanto qui interessa, si tratta di stabilire se conl’argomento decisorio utilizzato e qui impugnato la Corte di merito abbiafatto corretta applicazione della normativa in punto ius variandi applicabileal contratto di conto corrente di cui si discute.La Corte ha, invero, affermato non fosse condivisibile «la deduzionedell’appellante, secondo cui la variazione sfavorevole sarebbe non soloquella peggiorativa rispetto al tasso pattuito ma anche quella che innalzaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026un tasso, inferiore al pattuito ma di fatto applicato» poiché: «La variazionepeggiorativa ai fini di cui all’art. 118 TUB è la variazione in peius rispettoalla pattuizione concordata fra le parti, mentre una eventuale applicazionedi fatto di un tasso inferiore a quello pattuito non può tradursi nell’obbligodi osservare la disciplina dello ius variandi ove la Banca intenda riapplicareun tasso più alto di quello applicato di fatto ma inferiore o pari a quellopattuito»; quindi, ha escluso nel caso di specie che, a fronte di unaprogressiva riduzione nel corso del rapporto del tasso debitore, la bancanell’alzare il tasso fino a quel momento applicato fosse tenuta ad applicarele forme ed i contenuti comunicativi previste dall’art. 118 TUB, compreso ildiritto di preavviso, poiché, a suo dire, difettava il relativo presupposto,ovvero la variazione in peius, ravvisabile solo in quelle modifiche in sensopeggiorativo delle condizioni «originarie» del contratto.Seguendo questa logica interpretativa, la disciplina del TUB, a propositodelle variazioni sfavorevoli, si applicherebbe sempre e solo avendo comeparametro di riferimento la pattuizione negoziale originariamente stabilita.La tesi finisce per elidere, diremmo aggirare, la disciplina dello ius variandiche la norma fissa, giacché la variazione in senso favorevole del tassofinirebbe per tradursi poi nella facoltà della banca di modificarlo inaumento a propria insindacabile discrezione, sia pure nel range dellasoglia convenuta ab origine, il che renderebbe, oltretutto, indeterminato,pro tempore, il tasso debitore, effetto in netto contrasto con il principioper cui i tassi devono essere determinati.

Ma, alla luce di quanto già detto,è palese l’errore che si annida nel punto di appoggio del ragionamento,ossia nel riferimento alla «eventuale applicazione di fatto di un tassoinferiore a quello pattuito»: non si tratta, invero, di mera applicazione defacto di un tasso inferiore, bensì della modificazione negoziale delcontenuto contrattuale, il che vuol dire che, modificato al ribasso il tasso,la banca non può esigere che il tasso nella misura ridotta ed il cliente nonè tenuto a pagare gli interessi se non al medesimo tasso.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026E dunque non coglie nel segno l’obiezione della controricorrentesecondo la quale variazione sfavorevole sarebbe solo quella peggiorativadella pattuizione del tasso convenuta in contratto, «essendo solo questaespressione del potere negoziale delle parti».

Detto potere negoziale,difatti, si manifesta non soltanto al momento della originaria stipulazione,e con la pattuizione dello ius variandi in capo alla banca, funzionaleall’esigenza di governare il rapporto contrattuale in dipendenzadell’andamento del contesto economico, ma anche attraverso l’eserciziodello ius variandi, che, se in melius, non richiede altro adempimentoprocedurale, e, se in peius, a fronte del dispiegarsi del diritto potestativoriconosciuto alla banca di rideterminare il contenuto contrattuale, gliimpone il preavviso di sessanta giorni, prima del decorrere dei quali,quindi, la variazione non può avere effetto, e riconosce al cliente il dirittodi recesso.E dunque, come poc’anzi osservato, l’effetto dell’esercizio dello iusvariandi si produce pur sempre a mezzo di una condotta del clienteapprezzabile sul piano negoziale, in un caso attraverso il congegnoproposta-accettazione secondo il modello dell’art. 1333, comma 2, c.c. (ocomunque attraverso un accordo per fatti concludenti); nell’altro casosi traduce, come si accennava, nella previsione di una condizionepotestativa, con il cui mancato avveramento la «modifica», come recita lanorma, «si intende approvata».Per cui, il motivo è fondato laddove censura il ragionamento decisoriodella Corte che ha escluso nella fattispecie che la banca dovesse applicarela procedura di cui all’art. 118 TUB per modificare in peius il tasso dopoaverlo modificato in senso ben più favorevole a quanto convenutooriginariamente, con la conseguenza che le variazioni sfavorevoliapportate senza osservare le prescrizioni previste dalla norma predettasono inefficaci.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/20262. — Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 198 comma II e 115 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con particolare riguardo allaverifica della corretta applicazione del tasso debitore variabile pattuito nelcontratto di c/c con apertura di credito n. 51189 al suo articolo 5:«Euribor -[OSCURATO:PERSONA]- a tre mesi, arrotondato allo 0,25(zero virgola venticinque) superiore, pubblicato sul Sole 24 Ore o sustampa specializzata relativo alla media mensile del mese di dicembre peril trimestre dal 1 gennaio al 31 marzo - del mese di marzo per il trimestredal 1 aprile al 30 giugno, del mese di giugno per il trimestre dal 1 luglio al30 settembre e del mese di settembre per il trimestre dal 1 ottobre al 31dicembre.

Si precisa che in mancanza di pubblicazione sul Sole 24 Ore osu altra stampa specializzata dei dati medi mensili, al finanziamento verràapplicato il tasso di interesse pari al [OSCURATO:PERSONA] di Sconto o equivalentevigente tempo per tempo maggiorato di 2 (due) punti.

Il tasso non potràessere comunque inferiore al 2,5 % (due virgola cinque per cento)annuo».Una volta resosi necessario il ricalcolo della evoluzione di quei conti, ilCTU, per verificare l’esatta entità del tasso Euribor, (nella reiterataopposizione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. alla acquisizione daparte del CTU di dati e documenti estranei alle produzioni delle parti)aveva eseguito i suoi calcoli applicando dei tassi che ha sostenuto averreperito in un sito internet che, però, era fonte diversa da quellaspecificamente pattuita nel contratto («I dati relativi all’Euribor tre mesisono stati ricavati dal sito specializzato Euribor.org (https://www.emmi -benchmarks.eu/euribor - org/euribor - rates.html), mentre a partiredall’ottobre 2011 i dati sono stati ricavati dal sito de [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore(https://mutuionline.24oreborsaonline.ilsole24ore.com/guide -mutui/euribor.asp)»).Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Secondo la ricorrente la Corte di Appello avrebbe erroneamenterespinto i rilievi di nullità svolti circa detti risultati della CTU affermandoche «Non costituisce motivo di nullità l’utilizzazione di documentazione,seppure non prodotta, relativa ai tassi Euribor, poiché si tratta didocumentazione pubblica»; ciò equivarrebbe a dire che quanto pubblicatoin un qualsiasi sito internet non deve essere oggetto dell’onere dellaprova in quanto, appunto, notizia da considerarsi «pubblica», mentreavrebbe dovuto considerare illegittimo il ricorso a fonti non indicate incontratto, che sono le sole pubblicazioni «… sul Sole 24 Ore o su altrastampa specializzata …».2.1. — Il motivo è infondato.Merita anzitutto ribadire che il CTU, nell’ambito di una consulenza c.d.percipiente qual è quella contabile in discorso, può attingere la prova di un«fatto accessorio» il cui accertamento si renda necessario al fine dirispondere al quesito sottopostogli da una fonte pubblicamente accessibilie consultabile.Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3086/2022 –ribadito che fatti principali sono i soli «fatti che nel rispetto del principiodella domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativadelle parti, sicché ne sono esclusi i fatti secondari che sono i fatti privi diefficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fattiprincipali» - hanno confermato il consolidato orientamento di legittimitàsecondo cui il CTU è legittimato ad acquisire ogni elemento necessario arispondere ai quesiti demandati dal giudice, «sempre che si tratti di fattiaccessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza enon di fatti e situazioni che essendo posti direttamente a fondamento delladomanda o delle eccezioni delle parti debbono necessariamente essereprovati dalle stesse” (Cass., sez.

II 30/7/2021, n. 21926)», precisandolacon la formulazione del principio di diritto per cui «in materia diconsulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limitiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delleparti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cuiaccertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesitisottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è oneredelle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo,quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio»,e affermando, in motivazione, che «stante il potere del CTU di procederenel limite dei quesiti sottoposti alla investigazione dei fatti accessori, ilconsulente [può] estendere il proprio giudizio anche a fatti che, pur se nondedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili non essendovi ragionedi vietare in questo caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde diesaminare in guisa di fatti accessori, dunque in funzione di renderepossibile la risposta a quesiti, fatti conoscibili da chiunque, così come è dacredere, secondo un intendimento presente in dottrina, che l'attivitàconsulenziale posso indirizzarsi anche in direzione dell'accertamento deifatti accessori allorché, pur non costituendo oggetto di espressaindicazione essi, risultino in qualche modo già ricompresi nella allegazionedelle parti in quanto, fermo il fatto costitutivo o, diversamente,modificativo o estintivo dedotto dalla parte, il fatto accessorio accertatodal CTU nel corso delle indagini affidate dal giudice corroboriindirettamente l'assunto fatto valere con la domanda o con l’eccezione».Come si legge in motivazione, parag. 37- «postulando la previaacquisizione del consenso delle parti, il compito del consulente contabileche intenda estendere il raggio delle proprie investigazioni anche ai fattiaccessori viene ad essere gravato di un onere formale (il consenso delleparti), al cui rispetto egli non è di norma tenuto (…)».In sintesi, secondo le Sezioni Unite, in materia di consulenza contabile,il consenso delle parti all’esame di documentazione non tempestivamenteprodotta riguarda la prova dei fatti principali, come chiarito da Cass. n.5370/2023 («Come è agevole cogliere, le Sezioni Unite non consideranoNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026affatto superflua l’acquisizione del consenso delle parti quanto all’utilizzo,da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti,comprovanti fatti principali, ma anzi ne enfatizzano la previsione, dandoconto di come quel consenso sarebbe privo di fondamento giustificativo,sul piano logico, se l’esperto, nel corso dell’esame di cui all’art. 198 c.p.c.,potesse ricevere dalle parti i soli documenti comprovanti fatti accessori(che possono sempre riceversi ex art. 194). (…) In definitiva, le SezioniUnite hanno individuato, bensì, una specialità nella disposizione di cuiall’art. 198: ma ciò sul piano dell’acquisizione della prova dei fattiprincipali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr. pure, da ultimo,Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammetterel’apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto»); ecome conviene la stessa ricorrente, che, tuttavia, erroneamente reputache nella specie il fatto oggetto della prova fosse «principale», giacchéfatto principale era la regolamentazione pattizia che faceva riferimentoall’Euribor «a tre mesi, arrotondato allo 0,25 (zero virgola venticinque)superiore, pubblicato sul Sole 24 Ore o su stampa specializzata relativo(…)», mentre il concreto valore assunto volta a volta da quel parametro èchiaramente un fatto accessorio funzionale all’accertamento di quelloprincipale.2.2. — Ciò detto, si osserva che nella fattispecie: a) la banca avevaprodotto in atti tutti i documenti volti ad avallare la propria pretesacreditoria; b) il CTU ha fatto riferimento, per ricostruire esattamente ilsaldo, al dato oggetto di pubblicazione ufficiale periodica quale il tassoEuribor, partendo dal dato contrattuale, allegato dalla banca, relativo alladeterminazione dello specifico tasso di interesse annuo; c) correttamentela Corte d’appello ha ritenuto che il CTU si fosse avvalso di fonte«pubblica» nel senso di «pubblicamente accessibile a chiunque», e non di«natura pubblica» al pari di pubblici registri, quali non sono neppure leNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026fonti indicate nella clausola negoziale che la ricorrente reputa violata(ovvero il Sole 24 ore o altra stampa specializzata).3. — Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e conseguente nullitàdella sentenza per totale carenza di motivazione, sempre con riferimentoalla illegittima identificazione del tasso Euribor utilizzato dal CTU.Secondo la ricorrente i siti internet cui il CTU ha fatto riferimento nonavrebbero potuto essere utilizzati non solo perché non si poteva sopperirealla carenza probatoria imputabile alla banca, ma anche in quanto eranofonti diverse da quelle indicate nell’art. 5 del contratto.

Invero, posto che«a pag. 12 righi 6 e ss. della comparsa conclusionale, la [OSCURATO:PERSONA] contestava esplicitamente: “Questa indagine non solo èchiaramente illegittima (perché esplicitamente avversata e contestata nelcorso delle operazioni peritali dal C.T. della appellante) ma è si rivelaanche inutile in quanto il C.T.U. non ha nemmeno reperito i documentispecificamente indicati nella clausola contrattuale che, come detto, sono lepubblicazioni “… sul Sole 24 Ore o su altra stampa specializzata …” (e nonle anche dati di altri siti internet).

Se non c’è la pubblicazione di stampa,allora di sarebbe dovuto applicare il [OSCURATO:PERSONA] di Sconto maggioratodel 2 %.».

Sul punto – afferma la ricorrente la sentenza di appello non sisarebbe pronunciata, avendo solo affermato la legittimità della perizialaddove ha utilizzato «documentazione pubblica», senza spiegare perchésia stato corretto utilizzare dati diversi da quelli specificamente pattuitidalle parti.3.1. — Il motivo è infondato.Va premesso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitatoal «minimo costituzionale» nel senso che «resta denunciabile incassazione "solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali", etale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (v.

Cass. Sez.

U n.8053-14); il che qui non si è verificato neppure secondo la ricorrente che,invero, esplicita il motivo affermando che la sentenza di appello non sisarebbe pronunciata per avere solo affermato la legittimità dell’uso di«documentazione pubblica», senza spiegare perché sia stato correttoutilizzarla a fronte delle fonti specificamente pattuiti dalle parti.Ciò detto è evidente che ciò che la ricorrente lamenta, in effetti, è unerror in procedendo, ovvero un vizio di omessa pronuncia su una specificacontestazione («la sentenza di Appello non si è minimamente pronunciatasu tale argomento»), che tuttavia, a sua volta, è censura infondatapoiché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «ad integraregli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione» (v.Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 29191/2017; Cass. n. 10636/2007; Cass. n.2151/2021; Cass.).4. — Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1283 e 2.2 delladelibera C.I.C.R. del 9.2.2000 nonché degli artt. 1344 c.c. e 120 TUB inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La ricorrente censura la sentenza qui gravata laddove ha affermato chela legittimità dell’anatocismo deriva dal sol fatto che nel contratto èprevista la c.d. clausola di reciprocità, a nulla rilevando la pattuizioneNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026specifica dei tassi di interesse; laddove, invece, se nel contratto sipattuisce un tasso attivo talmente irrisorio (come nella specie, ove il tassorealmente apprezzabile, ciò rappresenta un tentativo di una delle parti diaggirare il precetto legale inderogabile pretendendo la capitalizzazioneconcreta dei propri interessi a fronte di una capitalizzazione degli interessidella controparte meramente fittizia in quanto pattuita in una percentualetalmente irrisoria da non determinare alcuna differenza tra il TAN ed ilTAE.

In altre parole, in siffatti casi non v’è, in concreto, una verareciprocità nella capitalizzazione degli interessi (visto che di fatto non siproducono interessi attivi) con la conseguenza che la clausola che prevedel’anatocismo è nulla perché integra un chiaro tentativo di frode alla legge(sanzionato dall’art. 1344 c.c.) con cui la banca cerca di neutralizzare difatto la capitalizzazione degli interessi attivi pur pretendendo diapprofittare di quella degli interessi passivi, nullità il cui rilievo si imponeanche d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c.4.1. — Il motivo è inammissibile per le ragioni che si vanno a precisare.La ricorrente nella memoria depositata cita a sostegno della propriacensura Cass. n. 4321/22 e Cass. n. 10775/2024 e n. 18664/2023.In questi precedenti la Corte ha affermato il principio secondo cui «laprevisione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza delladelibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuonominale coincidente con quello effettivo non dà ragione dellacapitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiestadall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione postadall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista unatale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti dellacapitalizzazione» (v.

Cass. n. 4321/22 e Cass. n. 10775/2024.).Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/20264.1.1. — Nel primo precedente citato il ricorrente aveva lamentato che ilTribunale non avesse considerato l'evidenza documentale del contratto diconto corrente: l'appellante aveva infatti osservato come il tasso nominalee il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati neldocumento negoziale, fossero numericamente identici, onde dovevaescludersi fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi,mentre la Corte d’appello aveva ritenuto la legittimità dell'attuatacapitalizzazione degli interessi debitori, osservando – come nel caso dispecie- che «anche nell'ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favoredel cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli consideraremeramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina inmateria di anatocismo bancario, posto che la medesima non prevede unaproporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi o il fatto che la misuradel tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando rimessa allavolontà delle parti la determinazione del tasso creditore».

Questa Corte inquel caso ha osservato che la delibera ha subordinato l'anatocismo neirapporti di conto corrente, non solo alla pattuizione della stessa periodicitàdella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il casodi capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenzadi trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolatoper effetto della capitalizzazione stessa: «In tal senso, l'indicazione, incontratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditorecorrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interessecapitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un versopriva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi —giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti acapitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.6.

A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione diun tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivalealla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto dellaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmentevoluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile),il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione nonsoddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si èdetto, la pattuizione dell'anatocismo».4.1.2. — Nel precedente di Cass. n. 18664/2023 (ove la ricorrente sidoleva che la capitalizzazione fosse stata prevista contrattualmente solocon riferimento agli interessi passivi poiché era precisato che il tassocreditore pattuito (TAN), pari allo 0,020% era equivalente al tassoeffettivo creditore annuo (TAE), convenuto nella stessa misura, questaCorte ha confermato il principio precedentemente affermato, osservando,altresì, che non è concludente il parallelismo con altri elementi, quali l’ISC(indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso effettivo globale), che sonodati che definiscono il costo complessivo dell'operazione di finanziamento,che non rientrano tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancataindicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 TUB(per tutte Cass. n. 4597/2023), «il tasso annuo effettivo risultante dallacapitalizzazione degli interessi, invece, rappresenta, sia per gli interessi adebito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessarial’indicazione, pena la non attuabilità dell’anatocismo».4.1.3. — Nella successiva Cass. n. 10775/2024 (ove la ricorrente sidoleva che il contratto prevedesse il tasso creditore al lordo della ritenutafiscale nella misura dell’1%, ma senza alcuna indicazione del tassocreditore effettivo capitalizzato) questa Corte ha confermato i precedentiarresti.Dunque, in tutti i precedenti citati, la nullità della clausola è stataritenuta per violazione in concreto del principio, funzionale allatrasparenza, che impone che il TAE — in caso di capitalizzazioneinfrannuale — sia specificamente indicato, e che il medesimo non coincidacon il TAN, poiché detta coincidenza priva di contenuto la clausolaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026anatocistica riferita agli interessi attivi, «giacché sconfessa, nei fatti, chedetti interessi siano soggetti a capitalizzazione».4.2. — Ciò premesso si osserva che nella specie l’odierna ricorrenteafferma che nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avevaeccepito per entrambi i rapporti oggetto di lite (sia per l’apertura di crediton. 51189 sia per il conto corrente n. 5898) «l’illegittimità dellacapitalizzazione degli interessi in quanto la clausola anatocistica fissava iltasso attivo nello 0.05 % e, quindi, in una entità talmente insignificante dacostituire un vero e proprio aggiramento dell’obbligo di capitalizzare anchegli interessi attivi se si vogliono capitalizzare gli interessi passivi» e cheera «… evidente che, allorquando la capitalizzazione degli interessi attivi èmeramente apparente e/o fittizia (come nel caso di specie), non puòritenersi realmente rispettato il criterio di reciprocità imposto dalladelibera CICR del 9.2.2000 e la capitalizzazione degli interessi passivideve ritenersi illegittima».La Corte d’appello ha rigettato questa eccezione osservando che:«Nessuna invalidità della clausola può, quindi, essere accertata inrelazione alla misura del tasso, che le parti possono liberamente pattuirein base alla normativa vigente (…).

Né si può ritenere che la normativasuddetta imponga, al fine di evitare l’elusione, l’applicazione di tassi acredito del cliente che non siano liberamente decisi nell’eserciziodell’autonomia privata: nessuna indicazione in tal senso si rinviene, comegià detto, nel sistema di norme a tutela del cliente, il quale ha diritto aveder capitalizzati gli interessi attivi con la stessa periodicità di quellipassivi, ma non ha diritto a ricevere interessi calcolati ad un tasso “anchesolo minimamente apprezzabile”, come, senza miglior specificazione,vorrebbe l’appellante (v. pag. 15 citazione in appello)».La Corte ambrosiana, quindi, ha risposto alla specifica eccezionesollevata dagli opponenti che si fondava sulla nullità della clausola perfrode alla legge laddove stabiliva un tasso dell’interesse attivo irrisorio conNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026l’effetto di «una capitalizzazione degli interessi attivi meramenteapparente e/o fittizia» ovvero non collegata ad una «una entità economicacongruamente apprezzabile (che non necessariamente deve essereidentità a quella degli interessi passivi; ma che comunque deve avere unminimo di senso realistico)».

Mentre non era allegato quanto oggi iricorrenti lamentano, ovvero che il TAE corrispondesse al TAN (come ineffetti risultava dalle relative clausole poi trascritte nel ricorso percassazione) – precisazione che la ricorrente compie solo in ricorsorichiamando Cass. n. 4321/2022 ed osservando che «come si nota dallostralcio dei contratti sopra riportati, l’incidenza della capitalizzazione degliinteressi attivi è talmente insignificante che non v’è differenza tra TAN eTAE».In altre parole, la Corte d’appello era stata investita della questione dinullità della clausola per frode alla legge in ragione della assenza inconcreto del requisito di reciprocità, che la Corte ha, invece, ritenuto noninficiata dalla entità irrisoria del tasso degli interessi attivi convenuti:perciò l’attuale doglianza che sposta l’accento dalla effettiva sussistenzadella condizione di reciprocità a quella della assenza effettiva diindicazione del TAE (in quanto coincidente con il TAN), quindi sullaviolazione dell’art. 6 della delibera CICR in linea con le pronunce di questaCorte, risulta nuova e, quindi, inammissibile.5. — Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 120 TUB nellaformulazione assunta in virtù dell’art. 1 comma 629 della l. n. 147 del27.12.2013, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La ricorrente si duole dell’interpretazione che di questa norma ha fattola Corte di Appello.Osserva che nel momento in cui l’art. 120 TUB stabilisce che dal 1.1.14« … b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrreinteressi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sonocalcolati esclusivamente sulla sorte capitale; …», non si limiterebbe aNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026stabilire che la capitalizzazione è illegittima per i soli interessi maturatisuccessivamente alla entrata in vigore della legge, ma varrebbe aprecisare anche che tutti gli interessi maturati antecedentemente a quelladata non possono poi produrre interessi.

Sicché per i contratti di duratacui la norma nuova si applica, l’operazione contabile da compiersi sarebbequella: a) di estrapolare dal saldo al 1.1.14 la componente interessi dallacomponente capitale; b) di calcolare gli interessi successivi solo sullacomponente di capitale del saldo.Perciò la Corte di Appello, laddove aveva deciso che «tale verificacontabile [cioè quella demandata al CTU] non ha riguardato l’anatocismodal [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso voluto dalla parte appellante, poiché la normativain vigore dal 1.1.2014 ha escluso l’anatocismo, ma solo a partire da taledata (e ciò rende corretta l’espunzione che la Banca ha effettuato prima diformulare la propria richiesta) e non certamente dall’inizio del rapportocome vorrebbe la parte appellante», aveva, in concreto ritenuto che ilnovellato art. 120 TUB andrebbe interpretato nel senso che gli interessimaturati prima del 1.1.14 possono produrre a loro volta interessi per ilperiodo successivo.Ovvero che il novellato art. 120 TUB andrebbe interpretato nel sensoche gli interessi maturati prima del 1.1.14 possono produrre a loro voltainteressi per il periodo successivo e che ciò non può avvenire solo per gliinteressi che maturano dopo quella data.Lo stesso CTU, del resto, nel suo elaborato anche grafico aveva indicatonella apertura di credito n. 51189 in € 3.162.686,25 il saldo al 31.12.13,specificando che quel saldo era costituito anche da interessi pregressicapitalizzati per € 921.707,99.

Perciò questi, dal 1.1.14 si sarebberodovuti detrarre dal saldo passivo in modo da calcolare gli interessisuccessivi solo sulla quota capitale di € 2.240.978,26 (perché solo così gliinteressi pregressi non avrebbero prodotto a loro volta interessi nelperiodo successivo).

Allo stesso modo, per il conto corrente n. 5898, dalNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026saldo al 31.12.13 dovevano detrarsi € 1.549.992,14 di interessicapitalizzati, in modo che per il periodo successivo gli interessi venisserocalcolati solo sulla quota capitale di € 3.665.032,14: stanti le dimensionidegli importi in gioco, gli interessi successivi illegittimamente addebitatisarebbero ammontati a circa € 250.000,00, somma che avrebbe dovutoessere detratta da quella dovuta secondo il CTU, che aveva detratto per ilconto corrente 5898 solo la somma di euro 38.672,47 e per l’apertura dicredito 51189 solo quella di euro 16.616,84 pari alla capitalizzazionesuccessiva al 1.1.2014, indebita, peraltro già detratta da Creval prima diagire in sede monitoria.La difesa della resistente sul punto ha eccepito l’inammissibilità delmotivo osservando che in primo grado la contestazione si era limitata adaffermare genericamente l’erroneità degli importi scorporati dalla banca atitolo di capitalizzazione degli interessi con la richiesta in sede monitoria,senza nulla specificare in merito ai criteri di calcolo.

Nel giudizio di appellonel corso della CTU, a fronte del fatto che il Consulente d’ufficio alla primariunione peritale aveva comunicato «che in mancanza di specificheindicazioni nel quesito sarebbe stata adottata la capitalizzazione degliinteressi applicata in concreto dalla Banca» controparte nulla avevaosservato; pertanto la questione dibattuta nel motivo sarebbe nuova inquanto mai dedotta e specificata nel giudizio di merito.5.1. ― Il motivo è infondato.Anzitutto esso è ammissibile poiché in sede d’appello come si legge nelrelativo atto (doc. e.04 in atti) pur non formulando uno specifico motivo(essendosi la ricorrente con i motivi d’appello lamentata della decisione diprimo grado in punto capitalizzazione sotto altri profili) la [OSCURATO:SOCIETA]., nel richiedere di far luogo ad una CTU, evidenziava – perquanto qui interessa – non solo che il giro conto degli interessi dal conto51189 al conto 5889 costituiva una capitalizzazione indiretta illegittima daespungere, ma anche che era erroneo il conteggio di scorporoNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell’anatocismo successivo al [OSCURATO:DATA_NASCITA] che la banca aveva prodotto insede monitoria per dedurre il relativo importo dalla scheda saldacontocertificata ai sensi dell’art. 50 TUB, poiché era icto oculi impossibile chel’incidenza della capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo al1.1.2014 (data di entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 120T.U.B. come modificato dall’art. 1, comma 629, della L. 27.12.13 n° 147)fosse quella asetticamente enunciata nei prodotti in sede monitoria.Giacchè «l’art. 120 TUB ratione temporis vigente ha stabilito che dal1.1.2014 in ogni caso “… b) gli interessi periodicamente capitalizzati nonpossano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni dicapitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; …”.

Labanca convenuta evidentemente non aveva bene afferrato il concetto;perché la nuova norma era chiara nello stabilire che gli interessi già inpassato capitalizzati non possono contribuire a produrre ulteriori interessi“nelle successive operazioni di capitalizzazione”.

Ciò significa che la banca,a partire dal 1.1.2014, deve scorporare dal saldo del conto tutti gliinteressi capitalizzati dall’inizio del rapporto fino al 1.1.2014 e collocarlicontabilmente in un estratto che non produca interessi nel periodosuccessivo».Quindi la questione interpretativa della norma che implicava unaconseguente specifica applicazione era stata sottoposta alla Corted’appello, che, invero, l’ha giudicata erronea.5.2. ― Ciò premesso, come già rilevato da questa Corte, l’interventonormativo di cui alla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che hamodificato l’art. 120 del TUB, reca una disciplina che resta ostica, perché,laddove al secondo comma dell’art. 120 è precisato che il CICR debbacomunque prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati nonpossano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni dicapitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»introduce un «dettato normativo involuto e impreciso.

In particolare, malNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026si comprende il riferimento agli “interessi periodicamente capitalizzati”:locuzione che sembra presumere l’applicazione, agli interessi stessi, diulteriori interessi.

Tuttavia, non pare possa approdarsi a unainterpretazione diversa rispetto a quella, già suggerita dalla dominantedottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui ladisposizione vieta l’applicazione in radice dell’anatocismo.

Per conferire unsenso all’enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola“sorte capitale” deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di“interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizioneimpropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati,vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare acredito o a debito dell’una e dell’altra parte del rapporto bancario,debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso.

Loscenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è esclusol’effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi,divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi(art. 820, comma 3, c.c.)» (v.

Cass. n. 21344/2024).Questo precedente intende chiarire — in modo condivisibile — il sensodella norma per il futuro; invero, parte dall’apparente aporia contenutanella dizione «interessi periodicamente capitalizzati», per poi chiarire cheessa va intesa alla luce della ratio della norma, che è quella di vietare«l’applicazione in radice dell’anatocismo», e di stabilire, quindi che «gliinteressi vanno calcolati sulla sola “sorte capitale”», onde conclude deve«credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamentecapitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsiagli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessiche, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell’una edell’altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senzatuttavia confondersi con esso».Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026E che questa interpretazione sia quella corretta si trae — come precisala sentenza in commento — dall’orientamento ermeneutico della Bancad’Italia, secondo la quale la norma cui il CICR doveva dare attuazioneponeva «la regola fondamentale del divieto di produzione di interessianatocistici», nonché dalla documentazione dei lavori parlamentari giacchénella proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura si dà contodell’intendimento di «mettere la parola fine» a tale fenomeno, attraversocui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro voltainteressi nei periodi successivi, e, in definitiva, dal fatto che la norma inquestione «rappresenta solo un’anticipazione, formulata lessicalmente inmodo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, dellasuccessiva versione dell’art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gliinteressi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” evanno “calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”».Si può aggiungere che la delibera del CICR del 2016 stabilisce che gliinteressi debitori maturati non possono generare ulteriori interessi, adeccezione degli interessi di mora.

Questa regolamentazione si applica airapporti di conto corrente e di conto di pagamento, assicurando che laperiodicità nel calcolo degli interessi creditori e debitori sia la stessa e noninferiore all’anno (sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno ecomunque al termine del rapporto), inoltre gli interessi debitori sonoesigibili il primo giorno di marzo dell'anno successivo a quello dimaturazione e nel momento in cui gli interessi sono esigibili il correntistapuò chiedere — anche preventivamente — l'addebito sul conto e in questocaso la somma addebitata e considerata sorte capitale; se invece ildebitore non vuole pagare gli interessi e non accetta l'addebito, la bancapuò chiedere gli interessi di mora.5.3. — In definitiva la legge ha inteso consentire — dal 1.1.2014 in poi— solo la c.d. capitalizzazione semplice per cui gli interessi si calcolanoNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026esclusivamente sul capitale iniziale, e dunque gli interessi maturati in unperiodo non vanno a sommarsi al capitale per il periodo successivo aglieffetti dell’applicazione di successivi interessi, ed escludere, invece, lac.d. capitalizzazione composta, per cui gli interessi maturati in un periodovengono aggiunti al capitale e, su tale nuovo importo, si calcolanosuccessivamente ulteriori interessi: solo in questo caso si può parlarepropriamente di «interessi su interessi», ovvero del fenomenodell’anatocismo che incide in modo significativo sull’ammontare del debitofinale, poiché il cosiddetto “montante” cresce più velocemente, e che èregolato dall’art. 1283 c.c. che recita «in mancanza di usi contrari, gliinteressi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domandagiudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza esempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi», e, quindi, loconsente soltanto in casi ben determinati e non in via automatica.5.4. — Ora la ricorrente propone una lettura ulteriore degli effetti dellanorma in questione, ovvero che dal divieto di anatocismo introdotto apartire dal 1.1.2014, debba discendere che, per i rapporti in corsocaratterizzati da applicazione legittima della capitalizzazione composta acondizioni di reciprocità sulla base della delibera CICR del febbraio 2000,dal saldo del conto al 31.12.2013 dovrebbero espungersi — al fine diapplicare i nuovi interessi passivi eventualmente maturati — la sommacorrispondente alla quota di capitalizzazione di quelli maturatianteriormente, poiché diversamente ragionando continuerebbe a prodursiun fenomeno di capitalizzazione composta oggi vietata.Il ragionamento non può essere condiviso.

Posto che la norma nullastabilisce in proposito, deve partirsi dal principio di irretroattività dellalegge, in ragione del quale se la capitalizzazione precedente era legittima,e gli interessi sono legittimamente entrati a far parte della sorte capitale,essi non possono più essere considerati interessi sui quali vengonoapplicati illegittimamente quelli maturati successivamente all’introduzioneNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026del divieto; questo divieto non può che riguardare gli interessi nuovi,quelli maturati ex post, che, essendo maturati e da conteggiare a credito(o a debito) dell’una e dell’altra parte del rapporto bancario, devonosommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso agli effetti delcalcolo di quelli successivi ulteriori.

Mentre laddove per il passato questaconfusione sia legittimamente avvenuta, le poste (a debito o a credito)allora maturate non possono che considerarsi oramai sorte capitale.Diversamente opinando si finirebbe per applicare la legge anche per glieffetti — oggi vietati — che il contratto ha legittimamente prodotto per ilpassato e che si sono consolidati.Il motivo va dunque disatteso in applicazione del seguente principio didiritto: «Il divieto di anatocismo introdotto a far data dal 1°.1.2014 aisensi dell’art. 120 TUB nella formulazione introdotta in virtù dell’art. 1comma 629 della l. n. 147 del 27.12.2013, non impedisce che gli interessisemplici debbano essere calcolati, a partire da quella data, sul montantematurato alla data del 31.12.2013, comprensivo degli interessi conanatocismo legittimamente cumulatisi a tale data e così trasformatisi incapitale».6. — Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e conseguente nullitàdella sentenza per totale carenza di motivazione; nonché violazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il motivo riguarda la ricostruzione dell’esatto andamento del solo conton. 11589 nei periodi per i quali mancavano gli estratti conto.

Afferma laricorrente che nella comparsa conclusionale faceva notare che: «Gliestratti scalari, infatti, non consentono la rappresentazione dei movimenti“infragiornalieri” (come afferma il C.T.U.), ma espongono solo il risultatodella somma algebrica degli stessi (…).

Nell’estratto ordinario si vedonotutti i movimenti “infragiornalieri”.

Ma nell’estratto scalare si vede solo lavariazione giornaliera che dipende dalla somma algebrica dei movimentiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026“infragiornalieri” che nell’estratto scalare non si vedono affatto.

Pertanto(…) se solo alcune delle operazioni di addebito sono illegittime, per saperequal è l’esatta somma algebrica delle sole contabilizzazioni“infragiornaliere” legittime è indispensabile poterle visionare tutte»; e cheerroneamente il CTU aveva risposto: «Le considerazioni del C.T.P. sueventuali addebiti illegittimi che potrebbero essere avvenuti nei periodiper i quali non vi sono gli estratti conto si basano su assunzioni del tuttoipotetiche, oltre che non realistiche, e comunque non supportate da alcunadocumentazione …», poiché — come evidenziata nella predettaconclusionale — «gli estratti conto erano tempestati (ce ne sono acentinaia) di operazioni di quel tipo»; perciò, poiché i periodi non “coperti”dagli estratti conto non potevano affatto essere ricostruiti, dovevaapplicarsi il criterio c.d. del saldo zero.Ciò posto — afferma la ricorrente — la motivazione della Corte d’appellodoveva ritenersi del tutto insufficiente a soddisfare il requisito minimo cheun provvedimento giudiziale deve possedere perché non prendeva alcunaposizione, nemmeno implicita, sugli specifici rilievi critici svolti inconclusionale avverso le presunte spiegazioni che il CTU aveva dato nellasua relazione peritale affermando che sarebbe stata la ricorrente a doverdimostrare che nei periodi non “coperti” dagli estratti conto mancantierano state contabilizzate determinate operazioni, e non, invece, la bancaa dover dimostrare che non v’erano state operazioni di alcun tipo; in talmodo avrebbe violato l’art. 2697 c.c. addebitando all’opponente il decretoingiuntivo l’onere di provare che in un determinato periodo nonrappresentato da estratti conto prodotti in giudizio era avvenuto qualcosache aveva inciso sulla entità del primo saldo del primo estratto contosuccessivo mentre era onere dell’attore sostanziale e ricorrente in sedemonitoria dimostrare che in quel periodo non era avvenuto nulla cheavesse potuto incidere su quel primo saldo successivo.

La ricorrenterichiama i precedenti di questa Corte in punto distribuzione dell’onereNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026della prova ove sia solo la banca – come avvenuto nella specie - achiedere la condanna del correntista, ed in punto oneri motivazionaliladdove « … alla c.t.u. siano state o meno rivolte precise e specifichecritiche», non potendo in siffatti casi il giudice «limitarsi ad un richiamoper relationem all’elaborato dovendo spiegare in maniera puntuale edettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione»(Cass. n. 16075/2022); tanto più – afferma la ricorrente – che nellaspecie non si trattava della stessa ipotesi presa in considerazione in dettaordinanza, in cui il CTU aveva risposto in maniera completa allecontestazioni onde sarebbe stato sufficiente il richiamo per relationem,perché il CTU, in questo caso, aveva sostenuto che era inutile accertarecosa fosse successo durante tutti quei “buchi” perché dagli estratti scalariaveva constatato che il saldo finale di un estratto conto alla data dellainterruzione probatoria (cioè dall’inizio del “buco” temporale)corrispondeva al saldo iniziale dell’estratto conto relativo al periodosuccessivo al “buco” temporale; ma questo non provava quali erano lecontabilizzazioni avvenute nel periodo del “buco” e, quindi, non potevadimostrare con assoluta certezza il saldo iniziale del primo estratto contodopo ogni “buco”.6.1. — Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Con indirizzo consolidato a partire da Cass. n. 1763 del 17/01/2024questa Corte ha precisato:a) che, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa lavalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico delcorrentista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o,ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanzadi una parte degli estratti conto (…), il giudice del merito: (i) ben puòvalorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, esenza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite allesingole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., leNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026risultanze delle scritture contabili (…), o, ancora, gli estratti conto scalari(…); (ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delleparti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, aisensi dell’art. 116 cod. proc. civ.;b) ove malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazioneutilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sonosusseguite sul conto, non sia possibile addivenire a quel risultato, «algiudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguatagiustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei alraggiungimento, comunque, di un risultato che rispecchi quanto piùpossibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti.

2.9.5. Inquest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche ilcriterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto,altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il qualepuò esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra leparti sancito dall’art. 2697 cod. civ.

2.9.6. Ne consegue che se la bancaagisca in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivoed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo,concludendo o per la condanna dell’istituto di credito a pagare in propriofavore o per l’accoglimento della domanda di quest’ultimo in misurainferiore rispetto a quella originariamente formulata, l’eventuale carenzadi alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consental’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che: (...);i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodiintermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con taleespressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmenteaccumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovràripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava achiusura dell’ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde soloquello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estrattiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma);ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimoaddebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento diinteressi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimoscoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, inposizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolodel dovuto potrà farsi tenendo conto che: (…); ii-b) laddove manchidocumentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in talcaso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma asuo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio dianatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuitie/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare,producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però,nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per ilcongegno di acquisizione processuale.

Altrimenti, beneficerà delmeccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato inprecedenza chiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/queiperiodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessiperiodi, nulla recupera.

Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto chenessuno ha provato che cosa sia successo. (…)». (Cass. n. 1763 del17/01/2024).6.2. — Ciò detto in questo caso la Corte distrettuale, ha ritenuto che ilconsulente incaricato avesse verificato «la possibilità di procedere, sullabase della documentazione prodotta, ad una attendibile ricostruzionedell’andamento del rapporto ed ha espunto le voci di costo non risultatenon risultanti da valide pattuizioni», e che «la contestazione relativa allamancanza di serie e continua degli estratti conto è priva di fondamentopoiché nella CTU risulta ben spiegata la possibilità di ricostruire il rapportodare/avere anche per il conto ipotecario nonostante alcuni “buchi” (v. pag.6 relazione)».Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Dunque, ha ritenuto che la banca avesse assolto l’onere probatorio chele competeva avendo offerto documentazione idonea a documentare losvolgimento del rapporto anche con riguardo ai periodi in cui risultavanomancare gli estratti conto.

Perciò: a) la contestazione della ricorrenteriguarda il merito della valutazione con cui la Corte ha ritenuto idonea ecompleta la spiegazione offerta dal CTU rinviando – come le era consentito– allo specifico punto della relazione tecnica, ed è perciò sotto tale profiloinammissibile; b) la Corte d’appello non ha compiuto lacuna inversionedell’onere della prova ove ha rinviato alla valutazione espressa dal CTU(per cui «su eventuali addebiti illegittimi che potrebbero essere avvenutinei periodi per i quali non vi sono gli estratti conto si basano su assunzionidel tutto ipotetiche, oltre che non realistiche, e, comunque, nonsupportate da alcuna documentazione»,) poiché così facendo – ovveroconvenendo con il CTU sul punto – ha ritenuto «in fatto» assolto l’onereche gravava sulla banca ma non quello che gravava sul correntista, ilquale, diversamente da quanto afferma la ricorrente, non si era limitato acontestare l’avversa domanda ma aveva chiesto di rideterminare ilrapporto dare/avere, dunque la ripetizione della somme attraverso lacompensazione del controcredito in tesi accertando, e che perciò eragravato dall’onere di dimostrare che nel periodo “coperto” dagli scalarianziché dagli estratti conto vi fossero state operazioni che rendevano non7. — Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e conseguente nullitàdella sentenza per totale carenza di motivazione.Deduce la ricorrente la totale mancanza di motivazione su di unaspecifica e circostanziata contestazione svolta nei confronti della C.T.U.laddove questi aveva ritenuto che correttamente - dal 14/8/2009 al30/9/2009 — la banca avesse applicato un tasso fuori fido pari al tassosoglia, come da proposta di modifica unilaterale del contratto delNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/202630/6/2009 allegata agli atti di causa; e ciò perché essa ricorrente avevacontestato — sia nel corso delle operazioni peritali che nelle conclusionalie repliche — che non c’era la prova né della spedizione né della ricezionedi quella comunicazione.

Nella sentenza di appello la questione non erastata esaminata.7.1. — Il motivo è infondato.Ciò che, in effetti, la ricorrente deduce è un error in procedendo, ovveroun vizio di omessa pronuncia su una specifica contestazione («la sentenzadi Appello non si è minimamente pronunciata su tale argomento»), chetuttavia, a sua volta, è censura infondata poiché, come già detto, secondoil consolidato orientamento di questa Corte, «ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione».8. — L’ottavo motivo — che denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché laCorte di Appello, avendo parzialmente accolto l’appello proposto dallaResidenza [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, anche l’opposizionea decreto ingiuntivo, ciò nonostante, ha ritenuto la ricorrente parzialmentesoccombente nel giudizio di merito stabilendo che «… tenuto contodell’accoglimento parziale della domanda della Banca, [le spese di lite]possono essere compensate per 1/5 e poste per i residui 4/5, liquidati indispositivo secondo i parametri minimi relativi al valore della causa, acarico dell’odierna appellante»- è assorbito.9.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, infondati ilsecondo, il terzo, il quinto e il settimo, inammissibili il quarto ed il sesto,assorbito l’ottavo.

Conseguentemente la sentenza va cassata con rinvioNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà fareapplicazione dei seguenti principio di diritto:«L’art. 118 del Testo unico bancario, nella formulazione introdottadall’art. 10 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 223, convertito con modificazioni dalla l.4.8.06, n. 248, si applica ai contratti in corso all’entrata in vigore dellanovella, in elazione all’esercizio, da parte della banca, dello ius variandisuccessivo a tale data».«Le modificazioni in peius, cui si applica l’art. 118 del Testo unicobancario, sia nella formulazione originaria che in quella introdotta dall’art.10 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4.8.06, n.248, con il correlato diritto di recesso, sono non soltanto quelle riferite alcontenuto dell’originaria previsione contrattuale, ma anche quellerapportate a sopravvenute modificazioni in melius del contenutocontrattuale introdotte dalla banca».Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese di lite del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, infondati il secondo, il terzo,il quinto e il settimo, inammissibili il quarto ed il sesto, assorbito l’ottavo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Milano che in diversa composizione provvederà sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2055/2022depositata il 10/06/2022.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. ― Il Tribunale di Sondrio ha respinto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto ingiuntivo ottenuto daCredito Valtellinese (Creval) s.p.a. per la somma di € 8.567.622,30 inrelazione a due distinti rapporti di conto corrente di corrispondenza: a) €5.419.265,43 per il saldo debitore del conto corrente n° 5898 ; b) €3.148.356,87 per il saldo debitore del conto corrente n° 51189 sottoscrittoin data 25.3.2005 sul quale le parti avevano concordato l’utilizzazione diun finanziamento di euro 3.000.000,00 mediante un contratto di aperturadi credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria stipulato peraveva contestato l’entità del credito preteso ex adverso (tra l’altro peraddebiti illegittimi per commissioni e spese vari, violazione dell’art. 118T.U.B quanto allo ius variandi in punto tasso di interesse passivo,alterazioni di valute, violazione degli artt. 1344 c.c. e 120 T.U.B.,illegittima capitalizzazione degli interessi) e chiesto di accertare, previaCTU, l'esatto saldo effettivo dei rapporti per cui è causa.2. ― La Corte d'appello di Milano, dopo aver espletato una CTU, haparzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Salices.r.l. - cui aveva resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. qualeprocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria di Creval - revocando ildecreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento della minorsomma di euro 7.400.076,55. La Corte d’appello ha osservato:a) la doglianza relativa all’evidente sproporzione tra l’irrisorio tasso diinteresse attivo pattuito nel contratto di c/c n. 5898 (nel caso de quo delloNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/20260,05 a fronte di un tasso di interesse passivo del 12,551) non elude ilprincipio di reciprocità, perché il correntista «… ha diritto a vedercapitalizzati gli interessi attivi con la stessa periodicità di quelli passivi, manon ha diritto a ricevere interessi calcolati ad un tasso “anche solominimamente apprezzabile …» poiché le parti possono stabilirenell’esercizio della loro autonomia privata tassi diversi per interessi attivi epassivi;b) era infondata la doglianza relativa al fatto che per aggirare il divietodi capitalizzazione degli interessi passivi sul conto n. 51189 in cui v’eral’apertura di credito, la banca avrebbe girato unilateralmente dettiinteressi passivi sul conto corrente ordinario n. 5890 così facendo produrrea questi interessi altrettanti interessi a tasso maggiore rispetto a quelliapplicati al conto di provenienza, poiché detto contratto n. 51189 era uncontratto di conto corrente di corrispondenza con garanzia ipotecariasull’apertura di credito che prevedeva sia un interesse attivo (al tassodello 0,05%) che la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivicon pari periodicità; tuttavia, dai documenti prodotti emergeva che negliestratti conto del conto corrente n. 5898 risultavano annotate operazionidi addebito per competenze con giroconto dal rapporto n. 51189 perimporti rilevanti, e su tale circostanza la banca si era limitata a riferiresenza migliore spiegazione che periodicamente venivano effettuati deigiroconti; perciò, al fine di verificare queste annotazioni, era statadisposta nel corso del secondo grado di giudizio una verifica contabiledisponendo - in funzione di una attendibile ricostruzione del rapporto –fossero riannotate le somme che risultavano «girocontate» da un contoall’altro senza adeguata giustificazione;c) la CTU aveva stabilito: (i) che gli scalari e gli estratti conto prodottinel primo e nel secondo grado consentivano una ricostruzione completadei rapporti di dare/avere e dei saldi finali; (ii) che era correttal’applicazione degli interessi debitori secondo le pattuizioni contrattualiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026anche con riferimento all’applicazione dell’art. 118 TUB, poiché i tassiapplicati nel corso del rapporto erano, comunque, risultati inferiori a quelloinizialmente pattuito laddove la variazione peggiorativa - ai fini di cuiall’art. 118 TUB – era solo la variazione in peius rispetto alla pattuizioneconcordata fra le parti nel contratto, mentre una eventuale applicazione«di fatto» di un tasso inferiore a quello pattuito poteva «tradursinell’obbligo di osservare la disciplina dello ius variandi ove la Bancaintenda riapplicare un tasso più alto di quello applicato di fatto mainferiore o pari a quello pattuito»; (iii) che i ricalcoli indicati nel quesito («(…) 1) eliminazione dagli estratti del conto 51189 [rectius 5898] degliaddebiti per giro competenze dal conto 5898 [rectius 51189] eriattivazione dei suddetti addebiti sul conto 5898 [rectius 51189]; 2)eliminazione per entrambi i contratti di CMS (commissioni di massimoscoperto), CIF (commissione sul fido accordato) e CIV (commissione diistruttoria veloce); 3) verifica della corretta applicazione di interessidebitori secondo le pattuizioni di tasso contenute nei contratti, conapplicazione, in caso di eventuali variazioni favorevoli riconosciute dellabanca nonché delle eventuali variazioni sfavorevoli, solo se adottate inconformità dell'articolo 118 TUB tempo per tempo vigente; 4) eliminazionedi spese non concordate e di valute cosiddette fittizie ove nonconcordate») avevano portato alla conclusione che alla data del13/12/2016 - data coincidente con la quella di passaggio a sofferenza deirapporti - il saldo a debito complessivo del correntista ammontava ad euro7.455.365,86 anziché 8.592.520,96, con una rettifica complessiva -rispetto alla sommatoria dei saldi indicati negli estratti dei due conticorrenti alla medesima data - pari ad euro 1.137.155,10 a favore delcorrentista;e) la Corte d’appello ha ritenuto che queste rettifiche fossero statecompiute nel rispetto del quesito formulato e di dover correggere ilrisultato con riguardo all’espunzione dell'anatocismo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/202631.12.2016 perché la banca aveva già proceduto a detta espunzioneprima di formulare la richiesta in sede monitoria; pertanto ha sottratto agliimporti finali espunti dal CTU quelli che la stessa banca aveva già sottrattoal saldo passivo; ha, invece, respinto ritenendola infondata la pretesadell'appellante di espungere gli interessi capitalizzati non da quella data(1.1.2014) ma dall'inizio del rapporto;f) infine, ha respinto i rilievi svolti dalla parte appellante per confutare irisultati della CTU circa: (i) l'utilizzazione di documentazione non prodottarelativa ai tassi Euribor perché si trattava di documentazione pubblica; (ii)i calcoli del CTU con riferimento all'applicazione dell'art. 118 TUB, poiché,agli effetti di detta norma, andava considerata peggiorativa la variazionein peius rispetto alla pattuizione concordata tra le parti nel contratto, enon quella che la banca operi applicando un tasso più alto di quelloapplicato «di fatto» e, comunque, inferiore o pari a quello pattuito; (iii)l'utilizzazione di tassi extra fido diversi dagli interessi di mora pattuiti,perché gli interessi di mora sono interessi dovuti per il ritardo nelpagamento mentre gli interessi applicati su somme prelevate oltre i limitidel fido costituiscono la remunerazione per l'utilizzazione del denaroprelevato e non, dunque, quanto dovuto per il ritardo nella restituzione;(iv) la mancanza di una serie continua degli estratti conto, poiché nellaCTU risultava ben spiegata la possibilità di ricostruire il rapporto dareavere, anche per il conto corrente assistito da ipoteca a garanziadell’apertura di credito nonostante alcuni buchi; (v) la capitalizzazionedegli interessi passivi sul conto su cui era appoggiata l‘apertura di credito,perché il contratto era un contratto di conto corrente di corrispondenzagarantito da ipoteca al quale correttamente era stata applicata lacapitalizzazione degli interessi.3. ― Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delSalice s.r.l. affidato a otto motivi e corredata di memoria. Ha resistitoAragorn [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 118 del D.L. n. 385/93 (TUB) c.p.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la Corte di Appello diMilano ha ritenuto condivisibili con riferimento all’applicazione dell’art. 118TUB, i calcoli del CTU circa i tassi applicati nel corso del rapporto, inquanto «sono comunque risultati inferiori a quello inizialmente pattuito».Nell’illustrare il motivo deduce che con la CTU era stato pacificamenteaccertato: a) che nel corso del rapporto la banca aveva ripetutamentemodificato unilateralmente le condizioni in senso favorevole al correntistariducendo man mano i tassi di interesse in origine pattuiti; b) che dopoaver ridotto i tassi, la banca li aveva poi nuovamente re-innalzati, sempreunilateralmente e senza rispettare le formalità di cui all’art. 118 TUB; c)che tali rialzi sono restati comunque contenuti al di sotto dei tassioriginariamente pattuiti nel contratto (ma comunque superiori a quelliapplicati prima della loro variazione unilaterale).Ciò premesso la ricorrente si duole che la Corte di merito,nell’interpretare la norma dell’art. 118 TUB, abbia affermato che perstabilire se una variazione unilaterale sia o meno sfavorevole al correntistadeve compiersi riferimento solo alla clausola contrattuale: quindi, se labanca modifica nel corso del rapporto i tassi di interesse riducendoli, poisarebbe libera di innalzarli nuovamente (peggiorando, quindi, lacondizione precedentemente applicata) purché non peggiori i tassi comepattuiti nel contratto originario; mentre, sostiene la ricorrente, una voltache ad un contratto si è applicata una determinata condizione, aprescindere dal motivo per il quale essa è applicata (accordo o volontàunilaterale della banca), comunque la sua variazione successiva inaumento è peggiorativa per il correntista e non può che sottostareanch’essa alla disciplina dell’art. 118 TUB. Infatti, l’art. 118 TUB, nelprevedere la nullità delle variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista,Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026non prevede la nullità di quelle favorevoli. Per cui una volta applicata(anche se solo unilateralmente su iniziativa della banca) una nuovacondizione più favorevole al correntista, questa costituisce il nuovo limiteche si deve tenere in considerazione per verificare se eventuali modifichesuccessive siano da considerarsi sfavorevoli al correntista e, quindi, nullese non rispettose del disposto dell’art. 118 TUB.Sul punto la resistente ha sostenuto che la variazione sfavorevole di cuialla norma è solo quella peggiorativa del tasso convenuto nel contrattoessendo solo questa espressione del potere negoziale delle parti; onde laCorte d’appello avrebbe correttamente stabilito che «una eventualeapplicazione di fatto di un tasso inferiore a quello pattuito non può tradursinell’obbligo di osservare la disciplina dello ius variandi ove la Bancaintenda riapplicare un tasso più alto di quello applicato di fatto mainferiore o pari a quello pattuito».1.1. — Il motivo è fondato.Giova premettere che secondo l’art. 1372 c.c. il contratto ha forza dilegge tra le parti, quindi i contraenti non hanno alcun potere di modificare,in modo unilaterale, il contenuto dell’accordo posto in essere; tuttavia illegislatore, in alcune leggi speciali, ha previsto la possibilità per una partedi esercitare un così fatto potere, attraverso l’inserimento in contratto diapposite clausole che prevedano in tal senso un diritto potestativo: ilpotere, cioè, di produrre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridicadell’altro contraente, mutando l’originario assetto contrattuale.In materia di contratti bancari ciò avviene attraverso l’art. 118 T.U.B.,la cui interpretazione è oggetto del presente contenzioso, norma chedisciplina un fenomeno già consolidato nella prassi degli istituti di creditoin ragione dell’esigenza di preservare l’equilibrio delle prestazionireciproche e quindi di adeguare i contratti esistenti alle variazioni delcontesto micro e macro economico, ed a tal fine appresta, come è statodetto in dottrina, un «potere dichiaratamente diseguale», attribuendoloNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026alla parte meglio in grado di affrontare le variazioni di contesto e così diconfezionare una nuova regola negoziale «utile per neutralizzare lasopravvenienza» e garantire la continuità del rapporto; un intervento dimodificazione, quindi, che corrisponde all’interesse di entrambe le parti infunzione della stabilità del rapporto contrattuale medesimo, che così nonrimane esposto ad un rischio di squilibrio tale da imporne lo scioglimento,in quanto non più confacente a soddisfare l’assetto di interessi ab origineindividuato; prospettiva, questa, nella quale lo ius variandi bancario, comepure è stato osservato, non va inteso tanto come privilegio che illegislatore ha voluto attribuire alle banche, ma anzitutto come utilestrumento di governo del rapporto: tant’è che il potere di modifica dellecondizioni contrattuali può assumere una duplice valenza, apportandomodifiche sia favorevoli che sfavorevoli per il cliente.In altri termini lo ius variandi viene concepito come rimediomanutentivo del vincolo obbligatorio, volto ad adeguare l’originario assettodegli interessi ad eventuali sopravvenienze, di cui la banca, nell’esercitareil diritto, deve espressamente dar conto, secondo la formulazione vigentedell’art. 118, di cui si dirà tra breve, che richiede la sussistenza di un«giustificato motivo»: requisito, questo, già desumibile dalla previgenteformulazione della norma, attraverso il principio generale di buona fedenell’esecuzione del contratto, ma che il legislatore ha scelto dipositivizzare, rendendo così manifesto che la sussistenza del «giustificatomotivo» si colloca dal versante del fatto costitutivo dello ius variandi.1.2. — Nella specie il contratto di conto corrente n. 5898 è stato apertoin data 25.3.2005 e quello di appoggio all’apertura di credito n. 51189 indata 27.4.2005.Alla data della stipula vigeva la seguente originaria formulazionedell’art. 118 TUB: «1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà dimodificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, levariazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei terminiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026stabiliti dal CICR. 2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano stateosservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 3. Entroquindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovverodell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi delcomma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e diottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione dellecondizioni precedentemente praticate».La norma, a protezione del cliente rispetto all’esercizio dello ius variandiconvenuto, stabiliva, dunque, per le modificazioni a lui sfavorevoli, e soloper quelle, che la banca dovesse rispettare determinate forme dicomunicazione, pena l’inefficacia delle modificazioni e salvo il diritto delcliente di recedere dal contratto.Nella successiva formulazione (introdotta dall’art. 10 del D.L. 4.7.06 n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4.8.06 n. 248) la norma inquestione ha stabilito: «1. Nei contratti di durata può essere convenuta lafacoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni dicontratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quantoprevisto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2.Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve esserecomunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modoevidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, conpreavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altrosupporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica siintende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contrattoentro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, ilcliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentementepraticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano stateosservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, sesfavorevoli per il cliente …».Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026La nuova formulazione chiarisce che: (i) la convenuta facoltà dimodificare in via unilaterale le condizioni contrattuali deve essere fondatasu un «giustificato motivo» da intendersi come causa che alteri l’equilibrioeconomico contrattuale (per questa ragione l’ABF ha più volte sottolineatonelle sue decisioni come il «giustificato motivo» non può essere generico,ma deve riguardare eventi che siano in grado di produrre comprovabilieffetti sul rapporto bancario, che siano riferibili alla categoria dei contrattioggetto delle modifiche); (ii) l’esercizio della stessa deve esserecomunicata espressamente al cliente secondo modalità e tempi dipreavviso specifici (in modo che il cliente sia informato circa il giustificatomotivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientementeprecisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità dellavariazione rispetto alla motivazione che ne è alla base); (iii) la modifica siintende approvata ove il cliente non receda entro sessanta giorni dalcontratto; (iv) ove tali formalità non siano osservate dalla banca levariazioni contrattuali «sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente».Per completezza, si deve precisare che la norma è stata ulteriormentemodificata con d.lgs n. 141/2010, modificato dalla l. n. 218/2010 ma convariazioni che non incidono sulla parte della normativa rilevante nel casodi specie, che attiene ad un contratto di durata a tempo indeterminato,ovvero un conto corrente, come già variata nel 2006 (avendo, per dettaparte, il legislatore solo allungato il termine di preavviso della modificaunilaterale a 60 giorni anziché 30; ulteriori variazioni nel 2011 hannoriguardato esclusivamente la disciplina in materia di consumatori).1.3. — Quanto alla versione della norma ratione temporis applicabilenella specie, occorre osservare che, nell’introdurre le modifiche all’art. 118cit., il legislatore del 2006 (e anche quello del 2010) non ha dettato alcunadisciplina transitoria per i contratti in corso alla data della loro entrata invigore, che devono ritenersi regolati, per gli effetti che ancora non hannoprodotto, dalla nuova disciplina.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Giova, difatti, ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è giàconfrontata con fattispecie analoghe: può farsi l’esempio della fideiussioneper obbligazione futura, a seguito dell’aggiunta del secondo commadell’art. 1956 c.c., sulla invalidità della preventiva rinuncia del fideiussoread avvalersi della liberazione per concessione abusiva del credito aldebitore principale, ipotesi riguardo alla quale questa S.C. ha già avutomodo di chiarire che «il contratto, per quanto concerne la sua efficaciasuccessiva all’entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersiassoggettato all’efficacia della clausola imperativa da detta normaimposta, la quale sostituisce o integra per l’avvenire (cioè per la residuadurata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che ilcontratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto» (Cass. n. 1689/2006,v. conforme Cass. n. 17150/2016). Altro agevole esempio può farsi conriguardo alla nota vicenda delle fideiussioni omnibus senza limitazione diimporto, stipulate anteriormente, ma ancora in corso alla data di entratain vigore della disposizione dell'art. 10, primo comma, della legge 17febbraio 1992, n. 154, il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazionifuture all'indicazione dell'importo massimo garantito (v. per tutte tra letantissime Cass. n. 6171/2003).Quindi si può affermarsi, in continuità, che un contatto di durata èassoggettato all’efficacia imperativa della legge sopravvenuta quanto aglieffetti che non ha ancora prodotto.1.4. — Ne discende che, trattandosi di un contratto stipulato nell’aprile2005, entrambe le versioni dell’art. 118 TUB — ante e post novella del2006 — trovano, in astratto, applicazione con riguardo agli effetti prodottidall’esercizio avvenuto in concreto dello ius variandi sui tassi debitoriapplicati al cliente: si tratta di una verifica di competenza del giudice dimerito in sede di rinvio, che non preclude l’esame del motivo dicassazione.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Occorre difatti precisare che, come si vedrà, la diversità di disciplinaintrodotta nel 2006 non comporta sostanziali ricadute sul giudizio dierroneità in diritto del ragionamento svolto dalla Corte d’appello nelreputare che debbano essere considerate «variazioni sfavorevoli» soloquelle tali rispetto alle condizioni originariamente pattuite, e non, quindi, aquelle successivamente variate mediante l’esercizio dello ius variandi inmelius.1.5. — Questi i termini del problema. Si discute in dottrina come l’art.118 TUB si atteggi con riguardo alle variazioni favorevoli al cliente.Pare condivisibile, sul punto, l’opinione di chi sottolinea che, sotto ilprofilo strutturale, solo la modifica peggiorativa risulta espressione di unpotere del predisponente bancario, rispetto al quale il cliente si trova,cioè, in posizione di soggezione, posto che non può né controproporre, nérifiutare, ma solo uscire dal rapporto; e pare anche condivisibile laconseguente osservazione che tale aspetto, unitamente allaconsiderazione del profilo funzionale, vale a dire della ratio della norma inparola, induce ad escludere che dette modifiche, se migliorative,necessitino del rispetto delle forme normativamente previste, appunto, atutela della parte in situazione di soggezione, tutela che non avrebbesenso rispetto a variazioni favorevoli delle condizioni del rapporto, comenella specie è accaduto con l’applicazione, reiteratamente, di un tassodebitore più basso di quello convenuto. Il che non vuol però dire cheeventuali modifiche migliorative non vadano a collocarsi nel quadro delcomplessivo ius variandi spettante alla banca.Rispetto alle modificazioni in melius, può condividersi, cioè, la tesisecondo cui trova analogicamente applicazione il principio di cui all’art.1333, comma 2, c.c., concernente il contratto con obbligazioni del soloproponente, in forza del quale la proposta che prevede obbligazioni per ilsolo proponente — alla quale può evidentemente assimilarsi l’intervento diriduzione del tasso debitore — è irrevocabile appena giunge a conoscenzaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026della parte cui è destinata, che la può rifiutare (nel termine convenuto,richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi) e che in mancanza si intendeaccolta; ma i termini della questione non muterebbero se si accedesseall’opinione secondo cui la variazione unilaterale, da parte della banca, nellegittimo esercizio dello ius variandi, di una clausola contrattualefavorevole alla controparte — quale, come nel caso di specie, la riduzionedel tasso debitore convenuto — si perfeziona per fatti concludenti con lostesso esercizio del diritto ad opera del contraente che ne è titolare, unavolta che i suoi effetti si siano prodotti ed il cliente, acquisitaneconsapevolezza, non li abbia respinti. Ciò che è decisivo, per la soluzionedella questione di diritto in esame, è che anche le modificazioni in melius,sono oggetto di un fenomeno negoziale, il cui esito consiste nellamodificazione del contenuto contrattuale.Nella prassi, siffatte variazioni in melius non generano interrogativiriferiti al diritto della banca di assumerle e alla reazione della controparteda queste avvantaggiata: gli interrogativi, invece, sorgono con riguardo aldiverso profilo delle successive ed ulteriori modifiche — ed è il temadell’odierna controversia —, nel senso che si discute se il cliente, il qualeabbia fruito di una modificazione contrattuale a sé favorevole, possa poidolersi qualora la banca abbia apportato variazione in peius, rapportate alcontenuto contrattuale come medio tempore modificato in melius.1.6. — Può di qui concludersi che, come si premetteva, le variazioniunilaterali favorevoli, sempre possibili, rientrano pur sempre entro ilcomplessivo ambito dello ius variandi, sebbene non richiedanol’osservanza delle prescrizioni procedurali quoad tempus previste dallanorma per le modificazioni in peius, visto che l’art. 118 TUB stabiliva, neltesto ante-novella, che la comunicazione ivi prevista fosse dovuta per lesole «variazioni sfavorevoli», e stabilisce, nel testo post-novella, che sonoinefficaci le variazioni che la banca apporta al rapporto senza osservare leNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026formalità previste nei commi precedenti solo «se sfavorevoli per ilcliente».Dette variazioni favorevoli non necessitano dunque delle forme chepresidiano l’esercizio dello ius variandi convenuto rispetto a possibilicomportamenti abusivi. In questo caso opera, come si diceva, ilmeccanismo contrattuale della modifica consensuale del contratto neitermini di cui si è detto; mentre in caso di variazione in peius, in ragionedella previsione normativa dello specifico meccanismo illustrato, lamodificazione, del contratto è subordinata alla scelta del cliente di nonrecedere, e cioè alla condizione potestativa sospensiva dell'esercizio delrecesso, in funzione della valutazione compiuta dal cliente in ordine alproprio interesse alla prosecuzione del rapporto alle mutate condizioni.Riassumendo, in ragione della ratio dell’art. 118 TUB tesa a tutelare laparte che subisce l’esercizio dello ius variandi che sia previamenteconvenuto, laddove la banca, stabilito originariamente un certo tasso diinteresse passivo, lo modifichi in senso favorevole al cliente applicandolonel corso dello svolgimento del rapporto, questa modifica costituisce unavariazione pur sempre negoziale della condizione originariamente stabilita;laddove, invece, la banca modifichi in senso sfavorevole un certo tasso diinteresse passivo dovrà farlo con forme e tempi stabiliti dalla legge ondeconsentire al correntista di esercitare il diritto di recedere dal rapporto; edove dette formalità non siano rispettate dette variazioni, sfavorevoli, sonoinefficaci.1.5. — Ora, per quanto qui interessa, si tratta di stabilire se conl’argomento decisorio utilizzato e qui impugnato la Corte di merito abbiafatto corretta applicazione della normativa in punto ius variandi applicabileal contratto di conto corrente di cui si discute.La Corte ha, invero, affermato non fosse condivisibile «la deduzionedell’appellante, secondo cui la variazione sfavorevole sarebbe non soloquella peggiorativa rispetto al tasso pattuito ma anche quella che innalzaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026un tasso, inferiore al pattuito ma di fatto applicato» poiché: «La variazionepeggiorativa ai fini di cui all’art. 118 TUB è la variazione in peius rispettoalla pattuizione concordata fra le parti, mentre una eventuale applicazionedi fatto di un tasso inferiore a quello pattuito non può tradursi nell’obbligodi osservare la disciplina dello ius variandi ove la Banca intenda riapplicareun tasso più alto di quello applicato di fatto ma inferiore o pari a quellopattuito»; quindi, ha escluso nel caso di specie che, a fronte di unaprogressiva riduzione nel corso del rapporto del tasso debitore, la bancanell’alzare il tasso fino a quel momento applicato fosse tenuta ad applicarele forme ed i contenuti comunicativi previste dall’art. 118 TUB, compreso ildiritto di preavviso, poiché, a suo dire, difettava il relativo presupposto,ovvero la variazione in peius, ravvisabile solo in quelle modifiche in sensopeggiorativo delle condizioni «originarie» del contratto.Seguendo questa logica interpretativa, la disciplina del TUB, a propositodelle variazioni sfavorevoli, si applicherebbe sempre e solo avendo comeparametro di riferimento la pattuizione negoziale originariamente stabilita.La tesi finisce per elidere, diremmo aggirare, la disciplina dello ius variandiche la norma fissa, giacché la variazione in senso favorevole del tassofinirebbe per tradursi poi nella facoltà della banca di modificarlo inaumento a propria insindacabile discrezione, sia pure nel range dellasoglia convenuta ab origine, il che renderebbe, oltretutto, indeterminato,pro tempore, il tasso debitore, effetto in netto contrasto con il principioper cui i tassi devono essere determinati. Ma, alla luce di quanto già detto,è palese l’errore che si annida nel punto di appoggio del ragionamento,ossia nel riferimento alla «eventuale applicazione di fatto di un tassoinferiore a quello pattuito»: non si tratta, invero, di mera applicazione defacto di un tasso inferiore, bensì della modificazione negoziale delcontenuto contrattuale, il che vuol dire che, modificato al ribasso il tasso,la banca non può esigere che il tasso nella misura ridotta ed il cliente nonè tenuto a pagare gli interessi se non al medesimo tasso.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026E dunque non coglie nel segno l’obiezione della controricorrentesecondo la quale variazione sfavorevole sarebbe solo quella peggiorativadella pattuizione del tasso convenuta in contratto, «essendo solo questaespressione del potere negoziale delle parti». Detto potere negoziale,difatti, si manifesta non soltanto al momento della originaria stipulazione,e con la pattuizione dello ius variandi in capo alla banca, funzionaleall’esigenza di governare il rapporto contrattuale in dipendenzadell’andamento del contesto economico, ma anche attraverso l’eserciziodello ius variandi, che, se in melius, non richiede altro adempimentoprocedurale, e, se in peius, a fronte del dispiegarsi del diritto potestativoriconosciuto alla banca di rideterminare il contenuto contrattuale, gliimpone il preavviso di sessanta giorni, prima del decorrere dei quali,quindi, la variazione non può avere effetto, e riconosce al cliente il dirittodi recesso.E dunque, come poc’anzi osservato, l’effetto dell’esercizio dello iusvariandi si produce pur sempre a mezzo di una condotta del clienteapprezzabile sul piano negoziale, in un caso attraverso il congegnoproposta-accettazione secondo il modello dell’art. 1333, comma 2, c.c. (ocomunque attraverso un accordo per fatti concludenti); nell’altro casosi traduce, come si accennava, nella previsione di una condizionepotestativa, con il cui mancato avveramento la «modifica», come recita lanorma, «si intende approvata».Per cui, il motivo è fondato laddove censura il ragionamento decisoriodella Corte che ha escluso nella fattispecie che la banca dovesse applicarela procedura di cui all’art. 118 TUB per modificare in peius il tasso dopoaverlo modificato in senso ben più favorevole a quanto convenutooriginariamente, con la conseguenza che le variazioni sfavorevoliapportate senza osservare le prescrizioni previste dalla norma predettasono inefficaci.Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/20262. — Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 198 comma II e 115 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con particolare riguardo allaverifica della corretta applicazione del tasso debitore variabile pattuito nelcontratto di c/c con apertura di credito n. 51189 al suo articolo 5:«Euribor -[OSCURATO:PERSONA]- a tre mesi, arrotondato allo 0,25(zero virgola venticinque) superiore, pubblicato sul Sole 24 Ore o sustampa specializzata relativo alla media mensile del mese di dicembre peril trimestre dal 1 gennaio al 31 marzo - del mese di marzo per il trimestredal 1 aprile al 30 giugno, del mese di giugno per il trimestre dal 1 luglio al30 settembre e del mese di settembre per il trimestre dal 1 ottobre al 31dicembre. Si precisa che in mancanza di pubblicazione sul Sole 24 Ore osu altra stampa specializzata dei dati medi mensili, al finanziamento verràapplicato il tasso di interesse pari al [OSCURATO:PERSONA] di Sconto o equivalentevigente tempo per tempo maggiorato di 2 (due) punti. Il tasso non potràessere comunque inferiore al 2,5 % (due virgola cinque per cento)annuo».Una volta resosi necessario il ricalcolo della evoluzione di quei conti, ilCTU, per verificare l’esatta entità del tasso Euribor, (nella reiterataopposizione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. alla acquisizione daparte del CTU di dati e documenti estranei alle produzioni delle parti)aveva eseguito i suoi calcoli applicando dei tassi che ha sostenuto averreperito in un sito internet che, però, era fonte diversa da quellaspecificamente pattuita nel contratto («I dati relativi all’Euribor tre mesisono stati ricavati dal sito specializzato Euribor.org (https://www.emmi -benchmarks.eu/euribor - org/euribor - rates.html), mentre a partiredall’ottobre 2011 i dati sono stati ricavati dal sito de [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore(https://mutuionline.24oreborsaonline.ilsole24ore.com/guide -mutui/euribor.asp)»).Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Secondo la ricorrente la Corte di Appello avrebbe erroneamenterespinto i rilievi di nullità svolti circa detti risultati della CTU affermandoche «Non costituisce motivo di nullità l’utilizzazione di documentazione,seppure non prodotta, relativa ai tassi Euribor, poiché si tratta didocumentazione pubblica»; ciò equivarrebbe a dire che quanto pubblicatoin un qualsiasi sito internet non deve essere oggetto dell’onere dellaprova in quanto, appunto, notizia da considerarsi «pubblica», mentreavrebbe dovuto considerare illegittimo il ricorso a fonti non indicate incontratto, che sono le sole pubblicazioni «… sul Sole 24 Ore o su altrastampa specializzata …».2.1. — Il motivo è infondato.Merita anzitutto ribadire che il CTU, nell’ambito di una consulenza c.d.percipiente qual è quella contabile in discorso, può attingere la prova di un«fatto accessorio» il cui accertamento si renda necessario al fine dirispondere al quesito sottopostogli da una fonte pubblicamente accessibilie consultabile.Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3086/2022 –ribadito che fatti principali sono i soli «fatti che nel rispetto del principiodella domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativadelle parti, sicché ne sono esclusi i fatti secondari che sono i fatti privi diefficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fattiprincipali» - hanno confermato il consolidato orientamento di legittimitàsecondo cui il CTU è legittimato ad acquisire ogni elemento necessario arispondere ai quesiti demandati dal giudice, «sempre che si tratti di fattiaccessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza enon di fatti e situazioni che essendo posti direttamente a fondamento delladomanda o delle eccezioni delle parti debbono necessariamente essereprovati dalle stesse” (Cass., sez. II 30/7/2021, n. 21926)», precisandolacon la formulazione del principio di diritto per cui «in materia diconsulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limitiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delleparti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cuiaccertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesitisottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è oneredelle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo,quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio»,e affermando, in motivazione, che «stante il potere del CTU di procederenel limite dei quesiti sottoposti alla investigazione dei fatti accessori, ilconsulente [può] estendere il proprio giudizio anche a fatti che, pur se nondedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili non essendovi ragionedi vietare in questo caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde diesaminare in guisa di fatti accessori, dunque in funzione di renderepossibile la risposta a quesiti, fatti conoscibili da chiunque, così come è dacredere, secondo un intendimento presente in dottrina, che l'attivitàconsulenziale posso indirizzarsi anche in direzione dell'accertamento deifatti accessori allorché, pur non costituendo oggetto di espressaindicazione essi, risultino in qualche modo già ricompresi nella allegazionedelle parti in quanto, fermo il fatto costitutivo o, diversamente,modificativo o estintivo dedotto dalla parte, il fatto accessorio accertatodal CTU nel corso delle indagini affidate dal giudice corroboriindirettamente l'assunto fatto valere con la domanda o con l’eccezione».Come si legge in motivazione, parag. 37- «postulando la previaacquisizione del consenso delle parti, il compito del consulente contabileche intenda estendere il raggio delle proprie investigazioni anche ai fattiaccessori viene ad essere gravato di un onere formale (il consenso delleparti), al cui rispetto egli non è di norma tenuto (…)».In sintesi, secondo le Sezioni Unite, in materia di consulenza contabile,il consenso delle parti all’esame di documentazione non tempestivamenteprodotta riguarda la prova dei fatti principali, come chiarito da Cass. n.5370/2023 («Come è agevole cogliere, le Sezioni Unite non consideranoNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026affatto superflua l’acquisizione del consenso delle parti quanto all’utilizzo,da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti,comprovanti fatti principali, ma anzi ne enfatizzano la previsione, dandoconto di come quel consenso sarebbe privo di fondamento giustificativo,sul piano logico, se l’esperto, nel corso dell’esame di cui all’art. 198 c.p.c.,potesse ricevere dalle parti i soli documenti comprovanti fatti accessori(che possono sempre riceversi ex art. 194). (…) In definitiva, le SezioniUnite hanno individuato, bensì, una specialità nella disposizione di cuiall’art. 198: ma ciò sul piano dell’acquisizione della prova dei fattiprincipali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr. pure, da ultimo,Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammetterel’apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto»); ecome conviene la stessa ricorrente, che, tuttavia, erroneamente reputache nella specie il fatto oggetto della prova fosse «principale», giacchéfatto principale era la regolamentazione pattizia che faceva riferimentoall’Euribor «a tre mesi, arrotondato allo 0,25 (zero virgola venticinque)superiore, pubblicato sul Sole 24 Ore o su stampa specializzata relativo(…)», mentre il concreto valore assunto volta a volta da quel parametro èchiaramente un fatto accessorio funzionale all’accertamento di quelloprincipale.2.2. — Ciò detto, si osserva che nella fattispecie: a) la banca avevaprodotto in atti tutti i documenti volti ad avallare la propria pretesacreditoria; b) il CTU ha fatto riferimento, per ricostruire esattamente ilsaldo, al dato oggetto di pubblicazione ufficiale periodica quale il tassoEuribor, partendo dal dato contrattuale, allegato dalla banca, relativo alladeterminazione dello specifico tasso di interesse annuo; c) correttamentela Corte d’appello ha ritenuto che il CTU si fosse avvalso di fonte«pubblica» nel senso di «pubblicamente accessibile a chiunque», e non di«natura pubblica» al pari di pubblici registri, quali non sono neppure leNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026fonti indicate nella clausola negoziale che la ricorrente reputa violata(ovvero il Sole 24 ore o altra stampa specializzata).3. — Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e conseguente nullitàdella sentenza per totale carenza di motivazione, sempre con riferimentoalla illegittima identificazione del tasso Euribor utilizzato dal CTU.Secondo la ricorrente i siti internet cui il CTU ha fatto riferimento nonavrebbero potuto essere utilizzati non solo perché non si poteva sopperirealla carenza probatoria imputabile alla banca, ma anche in quanto eranofonti diverse da quelle indicate nell’art. 5 del contratto. Invero, posto che«a pag. 12 righi 6 e ss. della comparsa conclusionale, la [OSCURATO:PERSONA] contestava esplicitamente: “Questa indagine non solo èchiaramente illegittima (perché esplicitamente avversata e contestata nelcorso delle operazioni peritali dal C.T. della appellante) ma è si rivelaanche inutile in quanto il C.T.U. non ha nemmeno reperito i documentispecificamente indicati nella clausola contrattuale che, come detto, sono lepubblicazioni “… sul Sole 24 Ore o su altra stampa specializzata …” (e nonle anche dati di altri siti internet). Se non c’è la pubblicazione di stampa,allora di sarebbe dovuto applicare il [OSCURATO:PERSONA] di Sconto maggioratodel 2 %.». Sul punto – afferma la ricorrente la sentenza di appello non sisarebbe pronunciata, avendo solo affermato la legittimità della perizialaddove ha utilizzato «documentazione pubblica», senza spiegare perchésia stato corretto utilizzare dati diversi da quelli specificamente pattuitidalle parti.3.1. — Il motivo è infondato.Va premesso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitatoal «minimo costituzionale» nel senso che «resta denunciabile incassazione "solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali", etale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (v. Cass. Sez. U n.8053-14); il che qui non si è verificato neppure secondo la ricorrente che,invero, esplicita il motivo affermando che la sentenza di appello non sisarebbe pronunciata per avere solo affermato la legittimità dell’uso di«documentazione pubblica», senza spiegare perché sia stato correttoutilizzarla a fronte delle fonti specificamente pattuiti dalle parti.Ciò detto è evidente che ciò che la ricorrente lamenta, in effetti, è unerror in procedendo, ovvero un vizio di omessa pronuncia su una specificacontestazione («la sentenza di Appello non si è minimamente pronunciatasu tale argomento»), che tuttavia, a sua volta, è censura infondatapoiché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «ad integraregli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione» (v.Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 29191/2017; Cass. n. 10636/2007; Cass. n.2151/2021; Cass.).4. — Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1283 e 2.2 delladelibera C.I.C.R. del 9.2.2000 nonché degli artt. 1344 c.c. e 120 TUB inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La ricorrente censura la sentenza qui gravata laddove ha affermato chela legittimità dell’anatocismo deriva dal sol fatto che nel contratto èprevista la c.d. clausola di reciprocità, a nulla rilevando la pattuizioneNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026specifica dei tassi di interesse; laddove, invece, se nel contratto sipattuisce un tasso attivo talmente irrisorio (come nella specie, ove il tassorealmente apprezzabile, ciò rappresenta un tentativo di una delle parti diaggirare il precetto legale inderogabile pretendendo la capitalizzazioneconcreta dei propri interessi a fronte di una capitalizzazione degli interessidella controparte meramente fittizia in quanto pattuita in una percentualetalmente irrisoria da non determinare alcuna differenza tra il TAN ed ilTAE. In altre parole, in siffatti casi non v’è, in concreto, una verareciprocità nella capitalizzazione degli interessi (visto che di fatto non siproducono interessi attivi) con la conseguenza che la clausola che prevedel’anatocismo è nulla perché integra un chiaro tentativo di frode alla legge(sanzionato dall’art. 1344 c.c.) con cui la banca cerca di neutralizzare difatto la capitalizzazione degli interessi attivi pur pretendendo diapprofittare di quella degli interessi passivi, nullità il cui rilievo si imponeanche d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c.4.1. — Il motivo è inammissibile per le ragioni che si vanno a precisare.La ricorrente nella memoria depositata cita a sostegno della propriacensura Cass. n. 4321/22 e Cass. n. 10775/2024 e n. 18664/2023.In questi precedenti la Corte ha affermato il principio secondo cui «laprevisione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza delladelibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuonominale coincidente con quello effettivo non dà ragione dellacapitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiestadall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione postadall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista unatale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti dellacapitalizzazione» (v. Cass. n. 4321/22 e Cass. n. 10775/2024.).Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/20264.1.1. — Nel primo precedente citato il ricorrente aveva lamentato che ilTribunale non avesse considerato l'evidenza documentale del contratto diconto corrente: l'appellante aveva infatti osservato come il tasso nominalee il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati neldocumento negoziale, fossero numericamente identici, onde dovevaescludersi fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi,mentre la Corte d’appello aveva ritenuto la legittimità dell'attuatacapitalizzazione degli interessi debitori, osservando – come nel caso dispecie- che «anche nell'ipotesi in cui i tassi degli interessi attivi a favoredel cliente siano previsti in una misura minima, tale da poterli consideraremeramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina inmateria di anatocismo bancario, posto che la medesima non prevede unaproporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi o il fatto che la misuradel tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando rimessa allavolontà delle parti la determinazione del tasso creditore». Questa Corte inquel caso ha osservato che la delibera ha subordinato l'anatocismo neirapporti di conto corrente, non solo alla pattuizione della stessa periodicitàdella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il casodi capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenzadi trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolatoper effetto della capitalizzazione stessa: «In tal senso, l'indicazione, incontratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditorecorrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interessecapitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un versopriva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi —giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti acapitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione diun tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivalealla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto dellaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmentevoluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile),il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione nonsoddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si èdetto, la pattuizione dell'anatocismo».4.1.2. — Nel precedente di Cass. n. 18664/2023 (ove la ricorrente sidoleva che la capitalizzazione fosse stata prevista contrattualmente solocon riferimento agli interessi passivi poiché era precisato che il tassocreditore pattuito (TAN), pari allo 0,020% era equivalente al tassoeffettivo creditore annuo (TAE), convenuto nella stessa misura, questaCorte ha confermato il principio precedentemente affermato, osservando,altresì, che non è concludente il parallelismo con altri elementi, quali l’ISC(indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso effettivo globale), che sonodati che definiscono il costo complessivo dell'operazione di finanziamento,che non rientrano tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancataindicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 TUB(per tutte Cass. n. 4597/2023), «il tasso annuo effettivo risultante dallacapitalizzazione degli interessi, invece, rappresenta, sia per gli interessi adebito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessarial’indicazione, pena la non attuabilità dell’anatocismo».4.1.3. — Nella successiva Cass. n. 10775/2024 (ove la ricorrente sidoleva che il contratto prevedesse il tasso creditore al lordo della ritenutafiscale nella misura dell’1%, ma senza alcuna indicazione del tassocreditore effettivo capitalizzato) questa Corte ha confermato i precedentiarresti.Dunque, in tutti i precedenti citati, la nullità della clausola è stataritenuta per violazione in concreto del principio, funzionale allatrasparenza, che impone che il TAE — in caso di capitalizzazioneinfrannuale — sia specificamente indicato, e che il medesimo non coincidacon il TAN, poiché detta coincidenza priva di contenuto la clausolaNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026anatocistica riferita agli interessi attivi, «giacché sconfessa, nei fatti, chedetti interessi siano soggetti a capitalizzazione».4.2. — Ciò premesso si osserva che nella specie l’odierna ricorrenteafferma che nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avevaeccepito per entrambi i rapporti oggetto di lite (sia per l’apertura di crediton. 51189 sia per il conto corrente n. 5898) «l’illegittimità dellacapitalizzazione degli interessi in quanto la clausola anatocistica fissava iltasso attivo nello 0.05 % e, quindi, in una entità talmente insignificante dacostituire un vero e proprio aggiramento dell’obbligo di capitalizzare anchegli interessi attivi se si vogliono capitalizzare gli interessi passivi» e cheera «… evidente che, allorquando la capitalizzazione degli interessi attivi èmeramente apparente e/o fittizia (come nel caso di specie), non puòritenersi realmente rispettato il criterio di reciprocità imposto dalladelibera CICR del 9.2.2000 e la capitalizzazione degli interessi passivideve ritenersi illegittima».La Corte d’appello ha rigettato questa eccezione osservando che:«Nessuna invalidità della clausola può, quindi, essere accertata inrelazione alla misura del tasso, che le parti possono liberamente pattuirein base alla normativa vigente (…). Né si può ritenere che la normativasuddetta imponga, al fine di evitare l’elusione, l’applicazione di tassi acredito del cliente che non siano liberamente decisi nell’eserciziodell’autonomia privata: nessuna indicazione in tal senso si rinviene, comegià detto, nel sistema di norme a tutela del cliente, il quale ha diritto aveder capitalizzati gli interessi attivi con la stessa periodicità di quellipassivi, ma non ha diritto a ricevere interessi calcolati ad un tasso “anchesolo minimamente apprezzabile”, come, senza miglior specificazione,vorrebbe l’appellante (v. pag. 15 citazione in appello)».La Corte ambrosiana, quindi, ha risposto alla specifica eccezionesollevata dagli opponenti che si fondava sulla nullità della clausola perfrode alla legge laddove stabiliva un tasso dell’interesse attivo irrisorio conNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026l’effetto di «una capitalizzazione degli interessi attivi meramenteapparente e/o fittizia» ovvero non collegata ad una «una entità economicacongruamente apprezzabile (che non necessariamente deve essereidentità a quella degli interessi passivi; ma che comunque deve avere unminimo di senso realistico)». Mentre non era allegato quanto oggi iricorrenti lamentano, ovvero che il TAE corrispondesse al TAN (come ineffetti risultava dalle relative clausole poi trascritte nel ricorso percassazione) – precisazione che la ricorrente compie solo in ricorsorichiamando Cass. n. 4321/2022 ed osservando che «come si nota dallostralcio dei contratti sopra riportati, l’incidenza della capitalizzazione degliinteressi attivi è talmente insignificante che non v’è differenza tra TAN eTAE».In altre parole, la Corte d’appello era stata investita della questione dinullità della clausola per frode alla legge in ragione della assenza inconcreto del requisito di reciprocità, che la Corte ha, invece, ritenuto noninficiata dalla entità irrisoria del tasso degli interessi attivi convenuti:perciò l’attuale doglianza che sposta l’accento dalla effettiva sussistenzadella condizione di reciprocità a quella della assenza effettiva diindicazione del TAE (in quanto coincidente con il TAN), quindi sullaviolazione dell’art. 6 della delibera CICR in linea con le pronunce di questaCorte, risulta nuova e, quindi, inammissibile.5. — Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 120 TUB nellaformulazione assunta in virtù dell’art. 1 comma 629 della l. n. 147 del27.12.2013, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La ricorrente si duole dell’interpretazione che di questa norma ha fattola Corte di Appello.Osserva che nel momento in cui l’art. 120 TUB stabilisce che dal 1.1.14« … b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrreinteressi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sonocalcolati esclusivamente sulla sorte capitale; …», non si limiterebbe aNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026stabilire che la capitalizzazione è illegittima per i soli interessi maturatisuccessivamente alla entrata in vigore della legge, ma varrebbe aprecisare anche che tutti gli interessi maturati antecedentemente a quelladata non possono poi produrre interessi. Sicché per i contratti di duratacui la norma nuova si applica, l’operazione contabile da compiersi sarebbequella: a) di estrapolare dal saldo al 1.1.14 la componente interessi dallacomponente capitale; b) di calcolare gli interessi successivi solo sullacomponente di capitale del saldo.Perciò la Corte di Appello, laddove aveva deciso che «tale verificacontabile [cioè quella demandata al CTU] non ha riguardato l’anatocismodal [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso voluto dalla parte appellante, poiché la normativain vigore dal 1.1.2014 ha escluso l’anatocismo, ma solo a partire da taledata (e ciò rende corretta l’espunzione che la Banca ha effettuato prima diformulare la propria richiesta) e non certamente dall’inizio del rapportocome vorrebbe la parte appellante», aveva, in concreto ritenuto che ilnovellato art. 120 TUB andrebbe interpretato nel senso che gli interessimaturati prima del 1.1.14 possono produrre a loro volta interessi per ilperiodo successivo.Ovvero che il novellato art. 120 TUB andrebbe interpretato nel sensoche gli interessi maturati prima del 1.1.14 possono produrre a loro voltainteressi per il periodo successivo e che ciò non può avvenire solo per gliinteressi che maturano dopo quella data.Lo stesso CTU, del resto, nel suo elaborato anche grafico aveva indicatonella apertura di credito n. 51189 in € 3.162.686,25 il saldo al 31.12.13,specificando che quel saldo era costituito anche da interessi pregressicapitalizzati per € 921.707,99. Perciò questi, dal 1.1.14 si sarebberodovuti detrarre dal saldo passivo in modo da calcolare gli interessisuccessivi solo sulla quota capitale di € 2.240.978,26 (perché solo così gliinteressi pregressi non avrebbero prodotto a loro volta interessi nelperiodo successivo). Allo stesso modo, per il conto corrente n. 5898, dalNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026saldo al 31.12.13 dovevano detrarsi € 1.549.992,14 di interessicapitalizzati, in modo che per il periodo successivo gli interessi venisserocalcolati solo sulla quota capitale di € 3.665.032,14: stanti le dimensionidegli importi in gioco, gli interessi successivi illegittimamente addebitatisarebbero ammontati a circa € 250.000,00, somma che avrebbe dovutoessere detratta da quella dovuta secondo il CTU, che aveva detratto per ilconto corrente 5898 solo la somma di euro 38.672,47 e per l’apertura dicredito 51189 solo quella di euro 16.616,84 pari alla capitalizzazionesuccessiva al 1.1.2014, indebita, peraltro già detratta da Creval prima diagire in sede monitoria.La difesa della resistente sul punto ha eccepito l’inammissibilità delmotivo osservando che in primo grado la contestazione si era limitata adaffermare genericamente l’erroneità degli importi scorporati dalla banca atitolo di capitalizzazione degli interessi con la richiesta in sede monitoria,senza nulla specificare in merito ai criteri di calcolo. Nel giudizio di appellonel corso della CTU, a fronte del fatto che il Consulente d’ufficio alla primariunione peritale aveva comunicato «che in mancanza di specificheindicazioni nel quesito sarebbe stata adottata la capitalizzazione degliinteressi applicata in concreto dalla Banca» controparte nulla avevaosservato; pertanto la questione dibattuta nel motivo sarebbe nuova inquanto mai dedotta e specificata nel giudizio di merito.5.1. ― Il motivo è infondato.Anzitutto esso è ammissibile poiché in sede d’appello come si legge nelrelativo atto (doc. e.04 in atti) pur non formulando uno specifico motivo(essendosi la ricorrente con i motivi d’appello lamentata della decisione diprimo grado in punto capitalizzazione sotto altri profili) la [OSCURATO:SOCIETA]., nel richiedere di far luogo ad una CTU, evidenziava – perquanto qui interessa – non solo che il giro conto degli interessi dal conto51189 al conto 5889 costituiva una capitalizzazione indiretta illegittima daespungere, ma anche che era erroneo il conteggio di scorporoNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell’anatocismo successivo al [OSCURATO:DATA_NASCITA] che la banca aveva prodotto insede monitoria per dedurre il relativo importo dalla scheda saldacontocertificata ai sensi dell’art. 50 TUB, poiché era icto oculi impossibile chel’incidenza della capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo al1.1.2014 (data di entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 120T.U.B. come modificato dall’art. 1, comma 629, della L. 27.12.13 n° 147)fosse quella asetticamente enunciata nei prodotti in sede monitoria.Giacchè «l’art. 120 TUB ratione temporis vigente ha stabilito che dal1.1.2014 in ogni caso “… b) gli interessi periodicamente capitalizzati nonpossano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni dicapitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; …”. Labanca convenuta evidentemente non aveva bene afferrato il concetto;perché la nuova norma era chiara nello stabilire che gli interessi già inpassato capitalizzati non possono contribuire a produrre ulteriori interessi“nelle successive operazioni di capitalizzazione”. Ciò significa che la banca,a partire dal 1.1.2014, deve scorporare dal saldo del conto tutti gliinteressi capitalizzati dall’inizio del rapporto fino al 1.1.2014 e collocarlicontabilmente in un estratto che non produca interessi nel periodosuccessivo».Quindi la questione interpretativa della norma che implicava unaconseguente specifica applicazione era stata sottoposta alla Corted’appello, che, invero, l’ha giudicata erronea.5.2. ― Ciò premesso, come già rilevato da questa Corte, l’interventonormativo di cui alla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che hamodificato l’art. 120 del TUB, reca una disciplina che resta ostica, perché,laddove al secondo comma dell’art. 120 è precisato che il CICR debbacomunque prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati nonpossano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni dicapitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»introduce un «dettato normativo involuto e impreciso. In particolare, malNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026si comprende il riferimento agli “interessi periodicamente capitalizzati”:locuzione che sembra presumere l’applicazione, agli interessi stessi, diulteriori interessi. Tuttavia, non pare possa approdarsi a unainterpretazione diversa rispetto a quella, già suggerita dalla dominantedottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui ladisposizione vieta l’applicazione in radice dell’anatocismo. Per conferire unsenso all’enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola“sorte capitale” deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di“interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizioneimpropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati,vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare acredito o a debito dell’una e dell’altra parte del rapporto bancario,debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Loscenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è esclusol’effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi,divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi(art. 820, comma 3, c.c.)» (v. Cass. n. 21344/2024).Questo precedente intende chiarire — in modo condivisibile — il sensodella norma per il futuro; invero, parte dall’apparente aporia contenutanella dizione «interessi periodicamente capitalizzati», per poi chiarire cheessa va intesa alla luce della ratio della norma, che è quella di vietare«l’applicazione in radice dell’anatocismo», e di stabilire, quindi che «gliinteressi vanno calcolati sulla sola “sorte capitale”», onde conclude deve«credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamentecapitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsiagli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessiche, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell’una edell’altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senzatuttavia confondersi con esso».Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026E che questa interpretazione sia quella corretta si trae — come precisala sentenza in commento — dall’orientamento ermeneutico della Bancad’Italia, secondo la quale la norma cui il CICR doveva dare attuazioneponeva «la regola fondamentale del divieto di produzione di interessianatocistici», nonché dalla documentazione dei lavori parlamentari giacchénella proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura si dà contodell’intendimento di «mettere la parola fine» a tale fenomeno, attraversocui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro voltainteressi nei periodi successivi, e, in definitiva, dal fatto che la norma inquestione «rappresenta solo un’anticipazione, formulata lessicalmente inmodo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, dellasuccessiva versione dell’art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gliinteressi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” evanno “calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”».Si può aggiungere che la delibera del CICR del 2016 stabilisce che gliinteressi debitori maturati non possono generare ulteriori interessi, adeccezione degli interessi di mora. Questa regolamentazione si applica airapporti di conto corrente e di conto di pagamento, assicurando che laperiodicità nel calcolo degli interessi creditori e debitori sia la stessa e noninferiore all’anno (sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno ecomunque al termine del rapporto), inoltre gli interessi debitori sonoesigibili il primo giorno di marzo dell'anno successivo a quello dimaturazione e nel momento in cui gli interessi sono esigibili il correntistapuò chiedere — anche preventivamente — l'addebito sul conto e in questocaso la somma addebitata e considerata sorte capitale; se invece ildebitore non vuole pagare gli interessi e non accetta l'addebito, la bancapuò chiedere gli interessi di mora.5.3. — In definitiva la legge ha inteso consentire — dal 1.1.2014 in poi— solo la c.d. capitalizzazione semplice per cui gli interessi si calcolanoNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026esclusivamente sul capitale iniziale, e dunque gli interessi maturati in unperiodo non vanno a sommarsi al capitale per il periodo successivo aglieffetti dell’applicazione di successivi interessi, ed escludere, invece, lac.d. capitalizzazione composta, per cui gli interessi maturati in un periodovengono aggiunti al capitale e, su tale nuovo importo, si calcolanosuccessivamente ulteriori interessi: solo in questo caso si può parlarepropriamente di «interessi su interessi», ovvero del fenomenodell’anatocismo che incide in modo significativo sull’ammontare del debitofinale, poiché il cosiddetto “montante” cresce più velocemente, e che èregolato dall’art. 1283 c.c. che recita «in mancanza di usi contrari, gliinteressi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domandagiudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza esempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi», e, quindi, loconsente soltanto in casi ben determinati e non in via automatica.5.4. — Ora la ricorrente propone una lettura ulteriore degli effetti dellanorma in questione, ovvero che dal divieto di anatocismo introdotto apartire dal 1.1.2014, debba discendere che, per i rapporti in corsocaratterizzati da applicazione legittima della capitalizzazione composta acondizioni di reciprocità sulla base della delibera CICR del febbraio 2000,dal saldo del conto al 31.12.2013 dovrebbero espungersi — al fine diapplicare i nuovi interessi passivi eventualmente maturati — la sommacorrispondente alla quota di capitalizzazione di quelli maturatianteriormente, poiché diversamente ragionando continuerebbe a prodursiun fenomeno di capitalizzazione composta oggi vietata.Il ragionamento non può essere condiviso. Posto che la norma nullastabilisce in proposito, deve partirsi dal principio di irretroattività dellalegge, in ragione del quale se la capitalizzazione precedente era legittima,e gli interessi sono legittimamente entrati a far parte della sorte capitale,essi non possono più essere considerati interessi sui quali vengonoapplicati illegittimamente quelli maturati successivamente all’introduzioneNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026del divieto; questo divieto non può che riguardare gli interessi nuovi,quelli maturati ex post, che, essendo maturati e da conteggiare a credito(o a debito) dell’una e dell’altra parte del rapporto bancario, devonosommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso agli effetti delcalcolo di quelli successivi ulteriori. Mentre laddove per il passato questaconfusione sia legittimamente avvenuta, le poste (a debito o a credito)allora maturate non possono che considerarsi oramai sorte capitale.Diversamente opinando si finirebbe per applicare la legge anche per glieffetti — oggi vietati — che il contratto ha legittimamente prodotto per ilpassato e che si sono consolidati.Il motivo va dunque disatteso in applicazione del seguente principio didiritto: «Il divieto di anatocismo introdotto a far data dal 1°.1.2014 aisensi dell’art. 120 TUB nella formulazione introdotta in virtù dell’art. 1comma 629 della l. n. 147 del 27.12.2013, non impedisce che gli interessisemplici debbano essere calcolati, a partire da quella data, sul montantematurato alla data del 31.12.2013, comprensivo degli interessi conanatocismo legittimamente cumulatisi a tale data e così trasformatisi incapitale».6. — Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e conseguente nullitàdella sentenza per totale carenza di motivazione; nonché violazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il motivo riguarda la ricostruzione dell’esatto andamento del solo conton. 11589 nei periodi per i quali mancavano gli estratti conto. Afferma laricorrente che nella comparsa conclusionale faceva notare che: «Gliestratti scalari, infatti, non consentono la rappresentazione dei movimenti“infragiornalieri” (come afferma il C.T.U.), ma espongono solo il risultatodella somma algebrica degli stessi (…). Nell’estratto ordinario si vedonotutti i movimenti “infragiornalieri”. Ma nell’estratto scalare si vede solo lavariazione giornaliera che dipende dalla somma algebrica dei movimentiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026“infragiornalieri” che nell’estratto scalare non si vedono affatto. Pertanto(…) se solo alcune delle operazioni di addebito sono illegittime, per saperequal è l’esatta somma algebrica delle sole contabilizzazioni“infragiornaliere” legittime è indispensabile poterle visionare tutte»; e cheerroneamente il CTU aveva risposto: «Le considerazioni del C.T.P. sueventuali addebiti illegittimi che potrebbero essere avvenuti nei periodiper i quali non vi sono gli estratti conto si basano su assunzioni del tuttoipotetiche, oltre che non realistiche, e comunque non supportate da alcunadocumentazione …», poiché — come evidenziata nella predettaconclusionale — «gli estratti conto erano tempestati (ce ne sono acentinaia) di operazioni di quel tipo»; perciò, poiché i periodi non “coperti”dagli estratti conto non potevano affatto essere ricostruiti, dovevaapplicarsi il criterio c.d. del saldo zero.Ciò posto — afferma la ricorrente — la motivazione della Corte d’appellodoveva ritenersi del tutto insufficiente a soddisfare il requisito minimo cheun provvedimento giudiziale deve possedere perché non prendeva alcunaposizione, nemmeno implicita, sugli specifici rilievi critici svolti inconclusionale avverso le presunte spiegazioni che il CTU aveva dato nellasua relazione peritale affermando che sarebbe stata la ricorrente a doverdimostrare che nei periodi non “coperti” dagli estratti conto mancantierano state contabilizzate determinate operazioni, e non, invece, la bancaa dover dimostrare che non v’erano state operazioni di alcun tipo; in talmodo avrebbe violato l’art. 2697 c.c. addebitando all’opponente il decretoingiuntivo l’onere di provare che in un determinato periodo nonrappresentato da estratti conto prodotti in giudizio era avvenuto qualcosache aveva inciso sulla entità del primo saldo del primo estratto contosuccessivo mentre era onere dell’attore sostanziale e ricorrente in sedemonitoria dimostrare che in quel periodo non era avvenuto nulla cheavesse potuto incidere su quel primo saldo successivo. La ricorrenterichiama i precedenti di questa Corte in punto distribuzione dell’onereNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026della prova ove sia solo la banca – come avvenuto nella specie - achiedere la condanna del correntista, ed in punto oneri motivazionaliladdove « … alla c.t.u. siano state o meno rivolte precise e specifichecritiche», non potendo in siffatti casi il giudice «limitarsi ad un richiamoper relationem all’elaborato dovendo spiegare in maniera puntuale edettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione»(Cass. n. 16075/2022); tanto più – afferma la ricorrente – che nellaspecie non si trattava della stessa ipotesi presa in considerazione in dettaordinanza, in cui il CTU aveva risposto in maniera completa allecontestazioni onde sarebbe stato sufficiente il richiamo per relationem,perché il CTU, in questo caso, aveva sostenuto che era inutile accertarecosa fosse successo durante tutti quei “buchi” perché dagli estratti scalariaveva constatato che il saldo finale di un estratto conto alla data dellainterruzione probatoria (cioè dall’inizio del “buco” temporale)corrispondeva al saldo iniziale dell’estratto conto relativo al periodosuccessivo al “buco” temporale; ma questo non provava quali erano lecontabilizzazioni avvenute nel periodo del “buco” e, quindi, non potevadimostrare con assoluta certezza il saldo iniziale del primo estratto contodopo ogni “buco”.6.1. — Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Con indirizzo consolidato a partire da Cass. n. 1763 del 17/01/2024questa Corte ha precisato:a) che, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa lavalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico delcorrentista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o,ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanzadi una parte degli estratti conto (…), il giudice del merito: (i) ben puòvalorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, esenza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite allesingole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., leNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026risultanze delle scritture contabili (…), o, ancora, gli estratti conto scalari(…); (ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delleparti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, aisensi dell’art. 116 cod. proc. civ.;b) ove malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazioneutilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sonosusseguite sul conto, non sia possibile addivenire a quel risultato, «algiudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguatagiustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei alraggiungimento, comunque, di un risultato che rispecchi quanto piùpossibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti. 2.9.5. Inquest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche ilcriterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto,altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il qualepuò esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra leparti sancito dall’art. 2697 cod. civ. 2.9.6. Ne consegue che se la bancaagisca in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivoed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo,concludendo o per la condanna dell’istituto di credito a pagare in propriofavore o per l’accoglimento della domanda di quest’ultimo in misurainferiore rispetto a quella originariamente formulata, l’eventuale carenzadi alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consental’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che: (...);i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodiintermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con taleespressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmenteaccumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovràripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava achiusura dell’ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde soloquello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estrattiNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma);ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimoaddebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento diinteressi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimoscoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, inposizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolodel dovuto potrà farsi tenendo conto che: (…); ii-b) laddove manchidocumentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in talcaso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma asuo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio dianatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuitie/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare,producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però,nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per ilcongegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà delmeccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato inprecedenza chiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/queiperiodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessiperiodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto chenessuno ha provato che cosa sia successo. (…)». (Cass. n. 1763 del17/01/2024).6.2. — Ciò detto in questo caso la Corte distrettuale, ha ritenuto che ilconsulente incaricato avesse verificato «la possibilità di procedere, sullabase della documentazione prodotta, ad una attendibile ricostruzionedell’andamento del rapporto ed ha espunto le voci di costo non risultatenon risultanti da valide pattuizioni», e che «la contestazione relativa allamancanza di serie e continua degli estratti conto è priva di fondamentopoiché nella CTU risulta ben spiegata la possibilità di ricostruire il rapportodare/avere anche per il conto ipotecario nonostante alcuni “buchi” (v. pag.6 relazione)».Numero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026Dunque, ha ritenuto che la banca avesse assolto l’onere probatorio chele competeva avendo offerto documentazione idonea a documentare losvolgimento del rapporto anche con riguardo ai periodi in cui risultavanomancare gli estratti conto. Perciò: a) la contestazione della ricorrenteriguarda il merito della valutazione con cui la Corte ha ritenuto idonea ecompleta la spiegazione offerta dal CTU rinviando – come le era consentito– allo specifico punto della relazione tecnica, ed è perciò sotto tale profiloinammissibile; b) la Corte d’appello non ha compiuto lacuna inversionedell’onere della prova ove ha rinviato alla valutazione espressa dal CTU(per cui «su eventuali addebiti illegittimi che potrebbero essere avvenutinei periodi per i quali non vi sono gli estratti conto si basano su assunzionidel tutto ipotetiche, oltre che non realistiche, e, comunque, nonsupportate da alcuna documentazione»,) poiché così facendo – ovveroconvenendo con il CTU sul punto – ha ritenuto «in fatto» assolto l’onereche gravava sulla banca ma non quello che gravava sul correntista, ilquale, diversamente da quanto afferma la ricorrente, non si era limitato acontestare l’avversa domanda ma aveva chiesto di rideterminare ilrapporto dare/avere, dunque la ripetizione della somme attraverso lacompensazione del controcredito in tesi accertando, e che perciò eragravato dall’onere di dimostrare che nel periodo “coperto” dagli scalarianziché dagli estratti conto vi fossero state operazioni che rendevano non7. — Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e conseguente nullitàdella sentenza per totale carenza di motivazione.Deduce la ricorrente la totale mancanza di motivazione su di unaspecifica e circostanziata contestazione svolta nei confronti della C.T.U.laddove questi aveva ritenuto che correttamente - dal 14/8/2009 al30/9/2009 — la banca avesse applicato un tasso fuori fido pari al tassosoglia, come da proposta di modifica unilaterale del contratto delNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/202630/6/2009 allegata agli atti di causa; e ciò perché essa ricorrente avevacontestato — sia nel corso delle operazioni peritali che nelle conclusionalie repliche — che non c’era la prova né della spedizione né della ricezionedi quella comunicazione. Nella sentenza di appello la questione non erastata esaminata.7.1. — Il motivo è infondato.Ciò che, in effetti, la ricorrente deduce è un error in procedendo, ovveroun vizio di omessa pronuncia su una specifica contestazione («la sentenzadi Appello non si è minimamente pronunciata su tale argomento»), chetuttavia, a sua volta, è censura infondata poiché, come già detto, secondoil consolidato orientamento di questa Corte, «ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione».8. — L’ottavo motivo — che denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché laCorte di Appello, avendo parzialmente accolto l’appello proposto dallaResidenza [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, anche l’opposizionea decreto ingiuntivo, ciò nonostante, ha ritenuto la ricorrente parzialmentesoccombente nel giudizio di merito stabilendo che «… tenuto contodell’accoglimento parziale della domanda della Banca, [le spese di lite]possono essere compensate per 1/5 e poste per i residui 4/5, liquidati indispositivo secondo i parametri minimi relativi al valore della causa, acarico dell’odierna appellante»- è assorbito.9.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, infondati ilsecondo, il terzo, il quinto e il settimo, inammissibili il quarto ed il sesto,assorbito l’ottavo. Conseguentemente la sentenza va cassata con rinvioNumero registro generale 22395/2022Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 10460/2026Data pubblicazione 21/04/2026alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà fareapplicazione dei seguenti principio di diritto:«L’art. 118 del Testo unico bancario, nella formulazione introdottadall’art. 10 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 223, convertito con modificazioni dalla l.4.8.06, n. 248, si applica ai contratti in corso all’entrata in vigore dellanovella, in elazione all’esercizio, da parte della banca, dello ius variandisuccessivo a tale data».«Le modificazioni in peius, cui si applica l’art. 118 del Testo unicobancario, sia nella formulazione originaria che in quella introdotta dall’art.10 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4.8.06, n.248, con il correlato diritto di recesso, sono non soltanto quelle riferite alcontenuto dell’originaria previsione contrattuale, ma anche quellerapportate a sopravvenute modificazioni in melius del contenutocontrattuale introdotte dalla banca».Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese di lite del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, infondati il secondo, il terzo,il quinto e il settimo, inammissibili il quarto ed il sesto, assorbito l’ottavo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Milano che in diversa composizione provvederà sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]