CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 21344/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ud.12/06/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 32534/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Caraglio, del [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Boves s.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 controricorrenti nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 550/2019 della Corte di appello di Torino depositata il giorno 26 marzo 2019. Udita la relazione svolta dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. — L’[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cuneo, le banche in epigrafe indicate domandando: accertarsi che la condotta posta in essere dai predetti istituti di credito con l’attuazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell’ambito dei contratti di conto corrente, o, comunque, con l’applicazione di interessi anatocistici successivamente al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova versione dell’art. 120, comma 2, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), risultante dall’art. 1, comma 629, l. n. 147/2013, doveva considerarsi illegittima e contraria agli interessi collettivi dei consumatori, oltre che alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di cui all’art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 206/205; accertarsi che i consumatori titolari dei contratti di conto corrente accesi presso i predetti istituti di credito avevano diritto ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori dei propri conti correnti, o il ricalcolo del saldo dei medesimi conti, con eliminazione di ogni addebito di interessi anatocistici; inibirsi, a norma dell’art. 140, lett. a), c. cons. (d.lgs. n. 206/2005), ogni forma di capitalizzazione degli interessi Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 passivi maturati nell’ambito di tali contratti di conto corrente o, comunque, l’applicazione di interessi anatocistici, nonché la diffusione, l’utilizzo e l’applicazione delle clausole contrattuali ed economiche che prevedevano l’applicazione di interessi anatocistici; ordinarsi agli istituti di credito convenuti ex art. 140, lett. b), c. cons. di pubblicare sulla home page del proprio sito internet, oltre che di inviare a ciascun correntista, un avviso con il quale informare che, con decorrenza dal 1 gennaio 2014era vietata, per tutti i contratti di conto corrente,qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista aveva diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti e ad ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1 gennaio 2014; ordinarsi la pubblicazione del dispositivo della sentenza su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale; fissarsi un termine alle società convenute ex art. 140 c. cons., per l’adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Tribunale determinando, altresì, in misura non inferiore a euro 1.000,00, la somma da corrispondersi per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo. Gli istituti di credito si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Hanno dedotto il difetto di legittimazione dell’associazione attrice e la non immediata applicabilità della norma novellata nel 2014, in mancanza di provvedimenti attuativi del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio); in subordine hanno richiesto che il Tribunale rimettesse alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 629, l. n. 147/2013 e 1, comma 749, della medesima legge, per non essere previste norme transitorie, o per violazione del principio di necessaria ragionevolezza della legge; in via di ulteriore subordine, hanno chiesto di trasmetteregli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché la stessa si pronunciasse, in via pregiudiziale, sulla compatibilità con l’ordinamento unionale dell’art. Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 120, comma 2, t.u.b., se interpretato nel senso di prevedere un divieto di anatocismo nel settore bancario. Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell’ulteriore modifica dell’art. 120, comma 2, t.u.b., ad opera dell’art. 17 bis, comma 1, d.lgs. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 49/2016, le banche hanno eccepito la cessazione dalla materia del contendere. Con sentenza del 14 luglio 2017 il Tribunale di Cuneo ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’[OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che l’applicabilità della nuova disciplina fosse differita all’emanazione di nuova disciplina attuativa da parte del CICR; ha affermato, in particolare, che la nuova norma introduceva un divieto di capitalizzazione da attuarsi nei termini che fossero stati definiti dal predetto Comitato; ha osservato che l’art. 161, comma 5, t.u.b. era norma transitoria di carattere generale e che essa non consentiva alle banche di conteggiare gli interessi escludendo la capitalizzazione degli stessi; ha escluso la cessazione della materia del contendere per effetto della nuova formulazione dell’art. 120 t.u.b., rilevando come nei contratti di durata, in caso di successione delle diverse discipline normative, gli effetti delle pregresse disposizioni possono continuare a produrre effetti negativi per il consumatore ove non siano rimossi dalle norme successive. 2. ― Avverso detta sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Si sono costituite le banche vittoriose in primo grado, chiedendo dichiararsi inammissibile, e comunque rigettarsi, il gravame; la Cassa di Risparmio di Saluzzo ha spiegato appello incidentale. Con sentenza del 26 marzo 2019 la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame principale e il quinto motivo di impugnazione incidentale della Cassa di Risparmio di Saluzzo, dichiarando assorbiti gli altri. 3. ― Contro quest’ultima pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA]. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 Consumatori ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di Credito P. Azzoaglios.p.a., Cassa di Risparmio di Fossanos.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Caraglio, del [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant'[OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Boves s.c., nonché [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha spiegato una impugnazione incidentale su di un motivo. A seguito di accettazione e rinuncia, con decreto dell’11 gennaio 2022 è stato dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l’associazione attrice e [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudizio,avviato alla trattazione camerale, è stato rimesso in pubblica udienza con ordinanza n. 5962 del 2023 di questa Corte. Le parti hanno depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo di ricorso oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 120 t.u.b., comenovellato dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, e dell’art. 12 delle preleggi. Il mezzo verte sul significato da attribuire alla disciplina modificata del secondo comma del cit.art. 120; si deduce che l'interpretazione letterale, teleologica e storico-sistematica confermerebbero che con la l. n. 147/2013 il legislatore abbiainteso introdurre il divieto di anatocismo. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 120 t.u.b., novellato dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, e dell’art. 1283 c.c., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi. Si lamenta che la sentenza di appello abbia condizionato l’applicabilità del divieto di anatocismo all’emanazione della delibera del CICR, Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 mancando di affermarne l’immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014. Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 e 161, comma 5, t.u.b., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi, oltre che 73 Cost..Assume l’Associazione ricorrente che, contrariamente a quanto ritenutonella sentenza impugnata, il cit. art. 161, comma 5, non si applica alle disposizioni del testo unico introdotte o modificate da una disposizione di legge successivaall’emanazione di tale testo normativo. 2. ― Le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalle parti controricorrenti non hanno fondamento. E’ escluso, anzitutto,che il ricorso per cassazione sia carente di autosufficienza: è bastevole rammentare, in proposito, che la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documentifungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887).Non è prospettata alcuna carenza nel senso indicato. L’impugnazione nonpuò dirsi nemmeno fondata su motivi carenti di specificità: il principio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224): condizioni, queste, che il ricorso per cassazione ampiamente soddisfa. Né è a farsi questione , in questa sede, dell’asserita improponibilità delle domande di merito. L’eccezione, sollevata da Cassa di Risparmio di Saluzzo , circa la sopravvenuta assenza di presupposti dell'azione promossa dell'Associazione M ovimento Consumatori, nulla ha a che vedere con l’ammissibilità del ricorso per cassazione. D’altro canto, la questione su cui è incentrata detta eccezionerisulta essere estranea alla sentenza impugnata e, ove mai la Corte di appello si fosse pronunciata sul punto in senso sfavorevole alla controricorrente, questa sarebbe stata onerata di spiegare, sul punto, una impugnazione incidentale. Da ultimo, l’ipotetica assenza delle condizioni per la pronuncia di cassazione con decisione della causa nel meritoex art. 384, comma 2, c.p.c. non integra affatto un’ipotesi di inamm i ssibilità del ricorso per cassazione. 3. ― I tre motivi di impugnazione , che si prestano a una trattazione congiunta, meritano accoglimento nei termini che si vengono a esporre. 3.1. ― La storia del secondo comma dell’art. 120 t.u.b. , che qui viene in esame,è particolarmente tormentata. Nel testo originario il detto comma 2, introdotto dall'art . 25 del d.lgs. n. 342/1999,prevedeva: «Il CICR stabilisce modalitàe criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivitàbancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicitànel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». La disposizioneè stata sostituita da ll 'art . 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (legge di stabilitàdel 2014) ― che interessa nella presente sede ― con la norma che segue: Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 «Il CICR stabilisce modalitàe criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Con l’art. 31 d.l. n. 91/2014 il legislatore tornò sul testo della norma, disponendo, tra l’altro,che il CICR stabilisse « modalit à e criteri per la produzione, con periodicitànon inferiore a un anno, di interessi sugli interessi»e prevedendo che fino a tale intervento continua sse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000(la delibera che aveva dato attuazione all’art. 120, comma 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342 del 1999). In sede di conversione, ad opera della l. n. 116/2014, l’art. 31 del d.l. n. 91 del 2014 fu però soppresso,sicché il testo dell’art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014 , rimaseinvariato. La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire « modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»non vide mai la luce, anche se la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia predispose, nell’agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale ( in conformità della previsione generale contenuta nell’art. 4 t.u.b. ) : tale bozza conteneva un’articolata disciplina che comprendeva imetodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottareper agevolare il pagamento degli stessi , sul presupposto che gli interessi semplici, in base a una interpretazione «teleologica» della norma primaria (l’art. 120, comma 2, t.u.b.),non potessero generare Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 interessianatocistici. Pochi mesi dopol’emanazione di tale proposta, l’art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell’art. 17-bisd.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016.In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nei senso che « gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»; sono state stabilite , poi, particolari regole per la contabilizzazione e l’addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamentoe per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti « in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che il 3 agosto 2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa. 3.2. ― È noto il dibattito che si è acceso , in dottrina e in giurisprudenza,intorno al portato da attribuire alla novell a del 2013: dibattito vertente su due temi tra loro strettamente correlati . S i è discusso, infatti, se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell’anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o di fferito, dipendendo dall’adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi». 3.3. ― La Corte di appello di Torino, nella sentenza impugnata, ha osservato che il legislatore, con la norma introdotta con la legge di stabilità, aveva stabilito, « quali principi ispiratori della normativa secondaria», la periodicità del conteggio degli interessi sia attivi che passivi e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producevanoulteriori interessi; pertanto ― ha conclu so ― sarebbe Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 stata prevista una «prima » capitalizzazione e un divieto quanto alla produzione di «ulteriori» interessi da parte degli interessi periodicamente capitalizzati. Pur non negando che la modifica legislativa avesse la finalità di evitare la produzione di interessi sugli interessi(e quindi l’accredito e addebito di interessi anatocistici ) , la detta Corte ha evidenziato come il tenore letterale della norma fosse ambiguoe che ciò avesse indotto gli interpreti a forzare il dato letterale della norma. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi escluso che la mancata adozione della delibera da parte del CICR fosse irrilevante sul piano della regolamentazione della fattispecie; ha affermato, in particolare , che consentire agli operatori bancari di «procedere direttamente e in ordine sparso all'applicazione del divieto di anatocismo nei confronti degli utenti» avrebbe implicato l'attribuzione del potere dei singoli istituti bancari di sostituirsi al Comitato interministeriale , dan d o ingresso a «soluzioni foriere di disparità di trattamento, conpresumibile proliferare di contenzioso». Sempre secondo la Corte di merito, assumerebbe rilievo, ai fini che interessano, il disposto dell’art. 161, comma 5, t.u.b., la cui finalità è stata individuatanell'evitare lacune normative in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore: finalità che non potrebbe considerarsi esaurita nel periodo che ha fatto seguito all’entrata in vigore del testo unico. 3.4. ― La sentenza di appello lascia nell’ombra la questione circa il rapporto che sia possibile ravvisare , nel quadro dell’ intervento legislativo del 2013,tra la nuova disciplina sull’anatocismo bancario e la regolamentazione attuativa che la norma primaria ha affidat o al CICR. È sicuramente nel giusto la Corte di appello laddove , pur rimarcando una certa ambiguità del dato normativo, riconosce come inerente alla nuova disposizione la finalitàdi evitare l’a p plicazion e degli interessi anatocistici in materia bancaria. Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 Tale conclusione può trarsi, anzitutto, sul piano letterale, dalla diversa formulazione che presenta la prima parte del testo novellato dell’art. 120, comma 2, rispetto alla formulazione del testo corrispondentedella disposizione anteriore. Mentre , infatti, nella norma del 1999 era previsto che il CICR stabilisse modalità e criteri per « la produzione di interessi sugli interessi» maturati nelle operazioni eseguitenell'esercizio dell'attività bancaria, la l. n. 147 del 2013 ha previsto che il Comitatoper il credito ed il risparmio fissasse modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l’esplicito riferimento agli interessi anatocistici. Il dato si combina con quanto è disposto, nella versione del 2013, alla successiva lettera b) del secondo comma dell’art. 120 , ove è precisato, come si è anticipato,che il CICR debba comunque prevedere che « gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». innegabile che tale dettato normativo sia involuto e impreciso. In particolare, mal si comprende il riferimento agli «interessi periodicamente capitalizzati»: locuzione che sembra presumere l’applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi. Tuttavia, non pare possa approdarsi a una interpretazione diversa rispetto a quella,già suggerita dalla dominante dottrina e dall a prevalente giurisprudenza di merito , secondo cui la disposizione vieta l’applicazione in radice dell’anatocismo.Per conferire un senso all’enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola «sorte capitale» deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di «interessiperiodicamente capitalizzati » , abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati,vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiarea credito o a debito dell’una e dell’altra parte del rapporto bancario,debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 esso. Lo scenario delineato dallanorma è, in altri termini, quello in cui è esclusol’effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo , ulteriori interessi(art. 820, comma 3, c.c.). La tesi, accennata nella sentenza impugnata, secondo cui la norma potrebbe aver inteso escludere solo le capitalizzazioni successive alla prima ─ tesi che si fonda su di una lettura più restrittiva, sicuramente meno atecnica, della locuzione «interessi periodicamente capitalizzati» ─ trova del resto ostacolo nel dato testuale per cui, come si è visto, gli interessi stessi vanno comunque conteggiati «esclusivamente sulla sorte capitale». È da ritenere, inoltre , che il proposito del legislatore di colpire solo le capitalizzazioni «ulteriori» avrebbe trovato una diversa, e più precisa, declinazione espressiva; tale convincimento è nutrito da un preciso rilievo : quello per cui ove tale intento è statorealmente perseguito, il dato normativo ha assunto altra forma. Può pensarsi, in proposito,all’art. 2, comma 3, della delib. CICR del 9 febbraio 2000, che recita: «Ilsaldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L’idea, poi,che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente co n la documentazione dei lavori parlamentari: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si originòil testo normativo che qui viene in discorso, venne illustrato muovendo dalla presa d’atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche,dando conto dell’intendimento di «mettere la p a rola fine»a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodisuccessivi. Può ritenersi, in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un’anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 dell’art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49 del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati«non possono produrre interessi ulteriori» e vanno « calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Conclusione ─ questa ─ consonante con l’interpretazione che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia aveva dato del testo novellato nel 2013: secondo tale interpretazione, difatti, la norma cui il CICR doveva dare attuazione poneva «la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici» (documento per la consultazionerelativo all’attuazione del cit. art. 120, sub art. 3 ). 3.5. ― Una volta riconosciuto che l’ art. 120, comma 2, t.u.b . novellato nel 2013fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione ) , deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò ― va subito aggiunto ― indipendentemente dall’intervento delle nuove disposizioni attuative che ilCICR era incaricato di emanare. Le banche controricorrenti sostengono che la modifica dell’art. 120 t.u.b. abbisognava di una norma regolamentare per trovare effettiva applicazione: ciò che ha avuto luogo con l’odierna formulazione della norma, introdotta a far tempo dal 14 febbraio 2016(cfr. memoria depositata prima dell’odierna udienza, pag. 9). In realtà, la delib. CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell’art. 120 t.u.b. che fu introdotta col d.lgs. n. 342/1999: essa, come si è visto, era deputata a stabilire , secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata , «modalitàe criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivitàbancaria». Il cit. art. 120, comma 2,è stato « sostituito » ─ così si è espress o il legislatore, nellacircostanza ─ dal comma 629 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 dall’ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria , ha cessatodi regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. C iò ha reso inoperante la delib.CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo s egnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio . È escluso, dunque, che nel periodo successivo all’entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione.Vero è, piuttosto, che con la l. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall’art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici. 3.6. ─ D’altro canto, la nuova norma primaria , nel demandare all’organo munito dipotestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non po tessero produrre ulteriori interessi─ rendeva di fatto superfluo l’intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015): ciò in quantola prescrizione proibitiva dell’anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato. Sotto tale aspetto l’intervento demandato al CICR in forza dell a precedente versio ne dell’art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impattosui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di «interessi sugli interessi» implicava l’ad o zione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell’applicazione, nelle operazioni in conto corrente,della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori): talché era impensabile che le banche potessero praticare l’anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera.È in conclusione da rimarcare la profonda differenza Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demand i all’autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa praticaè autorizzata. Nési coglie l’ inconvenient e che, secondo la Corte di appello, si annidanel negare che il divieto di anatocismo dovesse essere mediato dal CICR;infatti, stante il carattere assoluto del detto divieto, l’effetto, unitario, che le banche dovevano perseguire era quello di escludere l’applicazione di interessi anatocistici: e questo indipendentemente dagli accorgimenti che ogni istituto di credito era ovviamente liber o di assumereper assicurare tale risultato. 3.7. ─ Appare poi privo di pertinen za il richiamo, operato dalla Corte di merito,al disposto dell’art. 161, comma 5. t.u.b.. Secondo tale norma «[l]e disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati»ai sensi del testo unico . L’articolo, inserito nel titolo IX del d.lgs. n. 385 del 1993, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, era evidentemente volto a definire gli effetti che conservavano, all’indomani dell’entrata in vigore del testo unico, le norme regolamentari in precedenza emanate : finalità della richiamata disposizioneera infatti quella di evitare che , per effetto di abrogazioni di norme primarie, si creassero , a cascata, aree non regolate dalla normativa secondaria fin o all’intervento di una nuova disciplinaattuativa del predetto testo unico. Néè risolutivo, sul punto, quanto disposto dal d.lgs. n. 72/2015 , evocato dalla Corte di appello, recante attuazione della dir . 2013/36/UE, in tema di accesso all'attivitàbancaria e di vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. L’art. 2, comma 2,di tale testo legislativo, dopo aver precisato che le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR e i regolamenti emanati dal lo stesso Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 Ministro ai sensi di norme abrogate o modificate dal d.lgs. n. 72 del 2015continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia nelle corrispondenti materie, dispone che «[r]imane fermo» quanto disp osto dall’art . 161, comma 5, t.u.b.. Anche a ritenere che con quest’ultima previsione il legislatore abbia inteso non già ribadire il portato precettivo delcit. art. 161, comma 5,quale disposizione transitoria at ta a regolare la sorte delle prescrizioniemanate dalle autorità creditizie prima dell’entrata in vigore del testo unico, quanto, piuttosto , assegnare a quella stessa normauna vera e propria forza espansiva , ciò non condurrebbe all’esito interpretativo prospettat o dalla Corte di appello. Se è infatti astrattamente ipotizzabile che l’ intentio legis riferita al cit. art. 2, comma 2, vada individuata nella volontà di assegnare al precetto contenuto in tale articoloil particolare compito di governare il regime transitorio del d.lgs. n. 72 del 2015, manca alcun indice del proposito legislativo di attribuire alla previsione una portata più estesa, riferendolaad altri ambiti normativi , e segnata mente a quell o regolato dalnovellato art. 120, comma 2, t.u.b.. La stessa circostanza per cui il legislatore del 2015 reputò necessario evocare espressamente l’art. 161, comma 5, per disciplinare una ipotesi specifica, non correlata all’entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, fa comprendere come dettadisposizione non sia in sé immediatamente applicabile ad ogni modifica normativa introdotta nella vigenza deltesto unico bancario : e tanto meno a quelle modifiche intervenute prima ancora dell’emanazione deld.lgs. n. 72/2015. 3.8. ─ Paiono, da ultimo, manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo: e ciò in quanto, per un verso, il divieto dell’anatocismo non può ritenersi in sé contrastante coi precetti di cui agli artt. 41 e 47 Cost. e, per altro verso, l’immediata operatività della norma non prospetta, in sé, profili di irragionevolezza. A fronte dei prospettati inconvenienti legati Sez. I–RG 32534/2019 udienza pubblica12.6.2024 all’organizzazione dell’attività bancaria in assenza di una disciplina transitoria,è pur sempre da rimarcare che , nella vigenza della nuova normativa, l’effetto anatocistico applicato dalla banca agli interessi avrebbe potuto essere sempre eliminato in un secondo momento mediante storno della capitalizzazione già attuata. 4. ─ Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] ha denunciatola violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e dell’art. 92, comma 2, c.p.c.. La censura investe il capo delle spese della sentenza impugnata; si rileva che dette spese non avrebbero dovuto compensarsi. 5. ─ Il ricorso incidentaleè stato tuttavia rinunciato e sul punto è stata pronunciata estinzione: estinzione che è stata dichiarata anche con riguardo al ricorso principale propostonei confronti della nominata banca, pureoggetto di rinuncia. 6. ─ In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto e nulla deve statuirsi su quello incidentale, già oggetto di definizione.La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte di Torino che statuirà in diversa composizione, anche sullespese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà fare applicazionedel seguente principio di diritto: «In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divietodi applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera , prevista da tale norma, circa le modalitàe i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso proposto nei confronti delle banche di cui in epigrafe, con l’eccezione di B