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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03707/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9268/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.534/2023 depositata il 9/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver acquistato la proprietà di metà di due appartamenti in un fabbricato condominiale e di essere quindi divenuto comproprietario delle zone comuni, ha chiesto al Tribunale di Benevento di accertare che il vano esistente al piano terra, dove sono collocati i contatori Enel, è di proprietà condominiale.

Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che ha eccepito di essere proprietaria dell’appartamento sovrastante il vano che è sempre stato di sua esclusiva proprietà, avendolo acquistato dalla madre con atto pubblico di donazione del 12/11/1998, che il vano era destinato a ospitare un ascensore ad uso esclusivo della sua abitazione, che essendo trascorsi oltre dieci anni il locale è di sua proprietà anche a seguito dell’usucapione.

La convenuta ha quindi chiesto al Tribunale di accertare che è proprietaria a titolo originario del vano per averne avuto il possesso interrotto per oltre dieci anni dall’atto pubblico di donazione, avendo così usucapito il bene.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], fu Davide, deducendo di essere il proprietario esclusivo del muro nel quale è stato ricavato lo stanzino ed eccependo la nullità dell’atto pubblico di donazione nella parte in cui trasferisce la proprietà del vano, che non apparteneva alla donante [OSCURATO:PERSONA].

Il convenuto ha quindi chiesto di rigettare la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] e la domanda riconvenzionale di Cusanelli, chiedendo al Tribunale di accertare in via riconvenzionale la nullità dell’atto di donazione.

Il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda di Mario e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima si è costituita nel corso del giudizio di primo grado come successore a titolo particolare), ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ha, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato la nullità parziale dell’atto di donazione nella parte in cui attribuiva ad [OSCURATO:PERSONA] il locale al piano terra.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Adele e [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha esaminato per primo l’appello incidentale e ha osservato che la domanda subordinata di Cusanelli di acquisto per usucapione ordinaria ventennale è infondata, non essendo trascorsi venti anni; quanto all’usucapione decennale, la Corte d’appello ha ritenuto assorbente il rilievo per cui Cusanelli erroneamente fa decorrere il decennio dall’atto di donazione, laddove l’usucapione matura dalla data di trascrizione dell’atto e Cusanelli nemmeno allega né tantomeno documenta che l’atto sia stato trascritto, per cui la domanda è infondata.

La Corte d’appello ha poi accolto l’appello principale: in assenza di prova che il vano sia di proprietà esclusiva di alcuno dei condomini, è decisiva la circostanza che esso ha svolto da tempo immemorabile a fino al suo svuotamento la funzione di consolidamento statico della struttura edilizia, funzione tipicamente comune che lo colloca tra le porzioni del fabbricato di proprietà condominiale.

In accoglimento dell’appello principale la Corte d’appello ha quindi dichiarato la proprietà condominiale del vano.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con separati atti di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA], fu Davide, e dall’altro lato Adele e [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.

Memoria è stata depositata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Preliminare all’esame del ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.

Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei confronti di tutte le parti rimaste intimate, con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la notificazione non si è perfezionata perché il procuratore presso il quale era domiciliata ha dichiarato l’avvenuto decesso della parte .

La ricorrente ha allora notificato il ricorso agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio della defunta e, non essendo stato possibile eseguire la consegna dell’atto, si è provveduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma non risulta depositato l’avviso di ricevimento, avviso indispensabile ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione (cfr. in tal senso, tra le varie,Cass. n. 36900/2022).

È pertanto necessario rinnovare la notificazione del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzae rinvia la causa a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9268/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.534/2023 depositata il 9/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver acquistato la proprietà di metà di due appartamenti in un fabbricato condominiale e di essere quindi divenuto comproprietario delle zone comuni, ha chiesto al Tribunale di Benevento di accertare che il vano esistente al piano terra, dove sono collocati i contatori Enel, è di proprietà condominiale. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che ha eccepito di essere proprietaria dell’appartamento sovrastante il vano che è sempre stato di sua esclusiva proprietà, avendolo acquistato dalla madre con atto pubblico di donazione del 12/11/1998, che il vano era destinato a ospitare un ascensore ad uso esclusivo della sua abitazione, che essendo trascorsi oltre dieci anni il locale è di sua proprietà anche a seguito dell’usucapione. La convenuta ha quindi chiesto al Tribunale di accertare che è proprietaria a titolo originario del vano per averne avuto il possesso interrotto per oltre dieci anni dall’atto pubblico di donazione, avendo così usucapito il bene. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], fu Davide, deducendo di essere il proprietario esclusivo del muro nel quale è stato ricavato lo stanzino ed eccependo la nullità dell’atto pubblico di donazione nella parte in cui trasferisce la proprietà del vano, che non apparteneva alla donante [OSCURATO:PERSONA]. Il convenuto ha quindi chiesto di rigettare la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] e la domanda riconvenzionale di Cusanelli, chiedendo al Tribunale di accertare in via riconvenzionale la nullità dell’atto di donazione. Il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda di Mario e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima si è costituita nel corso del giudizio di primo grado come successore a titolo particolare), ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ha, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato la nullità parziale dell’atto di donazione nella parte in cui attribuiva ad [OSCURATO:PERSONA] il locale al piano terra. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Adele e [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha esaminato per primo l’appello incidentale e ha osservato che la domanda subordinata di Cusanelli di acquisto per usucapione ordinaria ventennale è infondata, non essendo trascorsi venti anni; quanto all’usucapione decennale, la Corte d’appello ha ritenuto assorbente il rilievo per cui Cusanelli erroneamente fa decorrere il decennio dall’atto di donazione, laddove l’usucapione matura dalla data di trascrizione dell’atto e Cusanelli nemmeno allega né tantomeno documenta che l’atto sia stato trascritto, per cui la domanda è infondata. La Corte d’appello ha poi accolto l’appello principale: in assenza di prova che il vano sia di proprietà esclusiva di alcuno dei condomini, è decisiva la circostanza che esso ha svolto da tempo immemorabile a fino al suo svuotamento la funzione di consolidamento statico della struttura edilizia, funzione tipicamente comune che lo colloca tra le porzioni del fabbricato di proprietà condominiale. In accoglimento dell’appello principale la Corte d’appello ha quindi dichiarato la proprietà condominiale del vano. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati atti di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA], fu Davide, e dall’altro lato Adele e [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Preliminare all’esame del ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei confronti di tutte le parti rimaste intimate, con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la notificazione non si è perfezionata perché il procuratore presso il quale era domiciliata ha dichiarato l’avvenuto decesso della parte . La ricorrente ha allora notificato il ricorso agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio della defunta e, non essendo stato possibile eseguire la consegna dell’atto, si è provveduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma non risulta depositato l’avviso di ricevimento, avviso indispensabile ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione (cfr. in tal senso, tra le varie,Cass. n. 36900/2022). È pertanto necessario rinnovare la notificazione del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] rinviare la causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzae rinvia la causa a nuovo ruolo.