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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 36900/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27569/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' CO.VI . [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Imprese, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - Avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE DI APPELLO DI2e.22 BOLOGNA, depositata il 14 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Parma dichiarò inammissibile per tardività la opposizione uno actu proposta dalla società Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo recante condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, quale garanti di quest'ultima, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di euro 344.253,20, oltre interessi e spese.

2. La pronuncia è stata confermata dalla decisione in epigrafe indicata, reiettiva dell'appello interposto dalla Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ultimo rappresentante legale della società Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Imprese, affidandosi a due motivi illustrati da memorie; non hanno svolto difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Corrado del Rosso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art.641 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume la erroneità della dichiarazione di tardività della opposizione, deducendo che, come da documento allegato al fascicolo del primo grado del giudizio (estratto del sito web [OSCURATO:PERSONA].it ), la notifica del decreto ingiuntivo de quo si era perfezionata in data 28 settembre 2011, mediante consegna allo sportello dell'ufficio postale.

1.1. La doglianza è infondata.

Il giudice territoriale ha considerato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo (proposta con citazione avviata per la notifica il giorno 5 novembre 2011) sul rilievo che la notifica del provvedimento monitorio a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., eseguita a mezzo del servizio postale, si era r.g. n. 275 / 01 2 Cons. est.

R. faele Rossi perfezionata in data 13 settembre 2011 mediante consegna alla moglie convivente, precisando che «nessun documento in atti conforta la tesi degli appellanti che assumono che il decreto sarebbe stato notificato alla società il giorno 28 settembre 2011».

L'assunto di parte ricorrente è inidoneo a confutare la descritta argomentazione: esso si fonda, postulandone l'efficacia asseverativa, su un documento (l'estratto a stampa della pagina del servizio online di tracciatura delle lettere raccomandate della società [OSCURATO:PERSONA]) privo invece, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, di valenza dimostrativa dell'esito di una notificazione compiuta a mezzo posta, da provare mediante la produzione degli atti del procedimento notificatorio (sull'argomento, cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25285; Cass.08/11/2012, n. 19387).

2. Con il secondo motivo, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciare da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sollevata nella comparsa conclusionale del giudizio di appello.

2.1. La censura è destituita di fondamento.

Dichiarata la tardività dell'opposizione, l'impugnata sentenza ha ritenuto l'efficacia di giudicato per conseguenza acquisita dal decreto ingiuntivo preclusiva dell'esame di tutte le altre questioni dedotte dall'opponente concernenti il credito azionato ed il titolo dello stesso, escludendo specificamente che dette questioni integrassero «domande autonome e svincolate dall'opposizione a decreto ingiuntivo»: sicché alcuna omissione di pronuncia si configura nel caso de qua

3. Il ricorso è rigettato.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio delle parti intimate. r.g. n. 275 / 119 3 Cons. est.

Rossi

5. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27569/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' CO.VI . [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Imprese, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - Avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE DI APPELLO DI2e.22 BOLOGNA, depositata il 14 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Parma dichiarò inammissibile per tardività la opposizione uno actu proposta dalla società Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo recante condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, quale garanti di quest'ultima, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di euro 344.253,20, oltre interessi e spese. 2. La pronuncia è stata confermata dalla decisione in epigrafe indicata, reiettiva dell'appello interposto dalla Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ultimo rappresentante legale della società Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Imprese, affidandosi a due motivi illustrati da memorie; non hanno svolto difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Corrado del Rosso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art.641 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume la erroneità della dichiarazione di tardività della opposizione, deducendo che, come da documento allegato al fascicolo del primo grado del giudizio (estratto del sito web [OSCURATO:PERSONA].it ), la notifica del decreto ingiuntivo de quo si era perfezionata in data 28 settembre 2011, mediante consegna allo sportello dell'ufficio postale. 1.1. La doglianza è infondata. Il giudice territoriale ha considerato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo (proposta con citazione avviata per la notifica il giorno 5 novembre 2011) sul rilievo che la notifica del provvedimento monitorio a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della Co.Vi. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., eseguita a mezzo del servizio postale, si era r.g. n. 275 / 01 2 Cons. est. R. faele Rossi perfezionata in data 13 settembre 2011 mediante consegna alla moglie convivente, precisando che «nessun documento in atti conforta la tesi degli appellanti che assumono che il decreto sarebbe stato notificato alla società il giorno 28 settembre 2011». L'assunto di parte ricorrente è inidoneo a confutare la descritta argomentazione: esso si fonda, postulandone l'efficacia asseverativa, su un documento (l'estratto a stampa della pagina del servizio online di tracciatura delle lettere raccomandate della società [OSCURATO:PERSONA]) privo invece, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, di valenza dimostrativa dell'esito di una notificazione compiuta a mezzo posta, da provare mediante la produzione degli atti del procedimento notificatorio (sull'argomento, cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25285; Cass.08/11/2012, n. 19387). 2. Con il secondo motivo, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciare da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sollevata nella comparsa conclusionale del giudizio di appello. 2.1. La censura è destituita di fondamento. Dichiarata la tardività dell'opposizione, l'impugnata sentenza ha ritenuto l'efficacia di giudicato per conseguenza acquisita dal decreto ingiuntivo preclusiva dell'esame di tutte le altre questioni dedotte dall'opponente concernenti il credito azionato ed il titolo dello stesso, escludendo specificamente che dette questioni integrassero «domande autonome e svincolate dall'opposizione a decreto ingiuntivo»: sicché alcuna omissione di pronuncia si configura nel caso de qua 3. Il ricorso è rigettato. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio delle parti intimate. r.g. n. 275 / 119 3 Cons. est. Rossi 5. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio