CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09047/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 676/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2549/2015 depositata il 10 giugno 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio dell’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRES presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione all’anno d’imposta 2009. All’esito di tale controllo, che aveva condotto al disconoscimento della detrazione fiscale operata dalla contribuente con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di un immobile di sua proprietà, concesso in locazione alla tenenza di Tirano della Guardia di Finanza, veniva emessa nei confronti della prefata società una cartella esattoriale recante l’intimazione di pagamento delle maggiori imposte risultate dovute. La cartella in questione veniva impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, che con sentenza n. 42/2/14 del 6 maggio 2014 accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto esattivo. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con sentenza n. 2549/2015 del 10 giugno 2015 rigettava l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] soccombente. Rilevava il giudice regionale che, alla luce della disciplina recata dall’art. 1, commi 345 e 349 (rectius: 348 -n.d.r.) L. n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), nonché delle precisazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 36/E del 31 maggio 2001, appariva «certo il diritto alla detrazione» invocato dalla contribuente. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 345, L. n. 296 del 2006 e del relativo decreto attuativo emanato il 19 febbraio 2007 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, al riguardo: - che l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolge esclusivamente attività di locazione di immobili di sua proprietà; - che le società commerciali possono beneficiare della deduzione fiscale prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge finanziaria 2007 soltanto ove gli interventi di riqualificazione energetica da loro realizzati si riferiscano a fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale , e non anche quando riguardino immobili concessi in locazione a terzi, come nel caso di specie. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di sèguito esposte. 2. Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale emerge che il ricorso è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la disciplina dettata dalla L. n. 53 del 1994, applicabile in virtù del rinvio ad essa operato dall’art. 55, comma 1, L. n. 69 del 2009. 2.1 Sennonchè, non risulta allegato all’originale del ricorso l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente copia dell’atto, rinvenendosi all’interno de ll’incarto processuale soltanto una distinta-elenco di raccomandate sulla quale è impresso il timbro datario dell’ufficio postalericevente. 3. Ciò posto, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982, richiamato dall’art. 3, comma 3, della citata L. n. 53 del 1994, l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, la quale non si esaurisce con la spedizione del piego raccomandato, ma si perfeziona con la consegna dello stesso al destinatario. 3.1. Sul tema trattato è costante l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del piego sia la data di essa sia l’identità della persona a mani della quale detta consegna è stata eseguita; ne discende che, ove il mezzo postale venga utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina, in assenza di attività da parte dell’intimato, l’inammissibilità dell’esperito rimedio impugnatorio, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per l’emissione dell’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., prevista nella sola ipotesi di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta (cfr. Cass. n. 11225/2022, Cass. n. 20778/2021, Cass. Sez. Un. n. 9278/2020, Cass. n. 8717/2013). È stato pure statuito che il deposito dell’avviso di ricevimento non può essere surrogato dall’esibizione di copia della stampa di una pagina del servizio on line delle [OSCURATO:PERSONA] attestante l’avvenuta consegna del piego, giacché solamente il timbro postale apposto sull’avviso fa fede della regolarità della notificazione (cfr. Cass. n. 36900/2022, Cass. n. 6918/2017, Cass. n. 25285/2014, Cass. n. 19387/2012). 3.2 Fermo quanto precede, occorre, inoltre, tener presente che, in base alla nuova formulazione dell’art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 7, D. Lgs. n. 149 del 2022, «il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio». 4. Alla luce di quanto precede, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento entro il termine suddetto, il presente giudizio va definito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso. 5. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo la parte privata destinataria dell’impugnazione svolto attività difensiva in questa sede. 6. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, essendo l’Agenzia delle Entrate un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 13427/2022). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella cam