CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2668/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Mo nza , v ia Italia, n. 46, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso, -ricorrente - contro T.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat a in Roma,via Arno, n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al controricorso, -controricorrente - avverso la sentenza n. 2510/2017 del la Corte d’Appello di Milano, depositatail 7 . 6 . 201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.11.2022 dal Consigliere A ndrea Zuliani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di T.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(d’ora innanzi, per brevità, anche [OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento della somma di € 200.000, in linea capitale, allegando di avere stipulato un contratto di associazione in partecipazione con [OSCURATO:SOCIETA]., società nel frattempo incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si oppose al decreto ingiuntivo, sostenendo di non essere legittimata passiva –in quanto il rapporto risultava contabilmente estinto prima dell’incorporazione societaria –e rilevando che comunque la società incorporata aveva maturato perdite alle quali avrebbe dovuto partecipare anche l’associato.Nel giudizio di opposizione si costituì, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi cessionario del creditoazionato dal cedente in via monitoria. Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione, ignorando la querela di falso presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. contro il contratto di cessione del credito esibito da [OSCURATO:PERSONA]. La società impugnò la sentenza e la Corte d’Appello di Milano – dopo avere sospeso il processo inattesa dell’esito della querela di falso e poi constatato chela scrittura privata di cessione del credito era risultata apocrifa –riformò la sentenza di primo grado e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendoirrilevante la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere erede universale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto formulata per la prima volta solo in grado d’appello. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., il cui difensore ha altresì depositato breve memoria nel termine di legge anteriorealla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., dichiarando l’intervenuto fallimento della sua assistita e chiedendo la distrazione delle spese in suo favore, ai sensi dell’art. 93c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricor rente denuncia « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e/o art. 112 c.p.c. nonché … motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea per avere la Corte d’Appello di Milano dichiarato l’inammissibilità della domanda dell’appellatoLotti in veste di erede universale del sig. [OSCURATO:PERSONA]». 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.1.1. Sebbene nel la motivazione della sentenza della corte d’appello sia stata rilevata «la palese inammissibilità della domanda proposta dal Lotti nella nuova veste di erede universale del [OSCURATO:PERSONA]», non è questa – o, perlomeno, non è soltanto questa – la ratio decidendisu cui si regge la decisione di accoglimento dell’appello. È lo stesso ricorrente ad osservare che «la sentenza di secondo grado … fonda tale statuizione [id estla statuizione di inammissibilità della domanda] sul presunto mancato assolvimento dell’onere probatorio». E, in effetti, il rilievo del mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sull’attore in senso sostanziale (convenuto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo) rappresenta un’autonoma ratio decidendi, da sola sufficiente a giustificare la revoca del decreto ingiuntivo, a prescindere dalla considerazione sulla inammissibilità della domanda di merito proposta dall’erede dichiaratosi tale soltanto in appello. Si può convenire con il ricorrente che l’avere indicato l’inammissibilità della domanda quale conseguenza de l mancato assolvimento dell’onere della prova rappresent i un errore nella motivazione della sentenza impugnata , posto che la questione a monte dell’ammissibilità della domanda non può essere risolta in basea considerazioni che riguardano, a valle , il merito della causa e dunque il giudizio sulla fondatezza della domanda. Ma il ricorrente non ha interesse alla mera denunciadi tale errore di dir itto , restando la constatata carenza di prova una ragione sufficiente per l’accoglimento dell’appello. 2. Il secondo motivo è così formulato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nonché … motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea per avere la Corte d’Appello di Milano dichiarato l’inammissibilità dei mezzi istruttori formulati dall’appellato Lotti in veste di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]». 2.1.Questo motivo è volto appunto a censurare il fulcro della motivazione della sentenza impugnata, ma si rivela anch’esso inammissibile per carenza di specificità e, quindi, del requisito di autosufficienza. 2.1.1. In astratto, il principio affermato dal ricorrente è corretto: nonostante la constatat a contumacia in primo grado (dovuta alla falsità del contratto di cessione del credito indicato da [OSCURATO:PERSONA] quale unica fonte della propria legittimazione a partecipare al giudizio), i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivodovevano ritenersi parte integrante del materiale probatorio messo a disposizione del giudice nel processo di opposizione al decreto ingiuntivo e , quindi , utilizzabile anche in grado d’appello (Cass. S.U. n. 14475/2015; Cass. n. 8396/2017) . Tuttavia, il ricorrente non riporta il contenuto di tali documentie non li indica con precisione, il che non permette di apprezzarne la rilevanzanel giudizio a cognizione piena che segue al procedimento monitorio.Ancor più generico è il riferimento a non meglio prec isati «documenti … prodotti in primo grado dal Lotti come cessionario del credito». 2.1.2. Inoltre, poiché la corte d’appello non si è limitata a constatare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’attore in senso sostanziale, ma ha esaminato il contenuto delle prove documentali prodotte dall’appellante (pagg. 7 e 8), la censura del ricorrente si riduce a una contestazione dell’accertamento del fatto, tant’è che nell’intestazione del motivo si fa riferimento anche alla «motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea». Sennonché,è agevole replicare che l’insufficienza della motivazione non è sindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi estrema della totale assenza di una motivazione comprensibile ( «minimo costituzionale»: Cass. S.U. n. 8053/2014), che nel caso di specie non viene nemmeno prospettata dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., e 2702 c.c., anche con riferimento all’art 360 , comma 1, nn. 4 e 5, per aver disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali». 3.1. Il motivo è infondato. 3.1.1. Il ricorrente osserva che non è in discussione l’autenticità delle sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA] apposte sul contratto di associazione in partecipazione e sul testamento olografo, tant’è che entrambi i documenti sono stati utilizzati come scritture di comparazione nel giudizio sulla querela di falso proposta contro la scrittura contenente la cessione del credito. Tuttavia, posto che si denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2702 c.c., il ricorrente avrebbe dovutoindicare in quale parte la motivazione della sentenza impugnata presuppone il mancato riconoscimento del valore di prova legale di quei documenti. Valore che naturalmente si riferisce soltanto alla provenienza delle dichiarazioni da colui che le ha sottoscritte e non si estende certo alla veridicità dei fatti dichiarati e, men che meno, alla conseguenze giuridiche che, secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe dovuto trarne. 3.1.2.Il motivo è, altresì, inammissibile laddove, nella parte finale dell’esposizione, si propone, ancor una volta, un riesame dell’accertamento del fatto e, in particolare,dell’apprezzamento, da parte del giudice a quo , de lle risultanze di documenti ( bonific o bancario, scritture contabili) che certamente non hanno valore di prova legale vincolante. 4. Respinto il ricorso, le spese di lite relative a questo grado di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4.1. Non si può, tuttavia, accogliere la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non certo perché formulata per la prima volta con la memoria illustrativa (per l’ammissibilità della richiesta sotto questo profilo, v.Cass. nn. 2455/1972; 12111/2014), bensì perché contestuale alla comunicazione, da parte del difensore, che la societàda lui rappresentata è stata dichiarata fallita. Quantunque la perdita della capacità di stare in giudizio sopravvenuta in sede di legittimità non determini l’interruzione del processo e permanga, pertanto, il potere di rappresentanza processuale del difensore, tuttavia lo speciale potere di quest’ultimo di chiedere la distrazione delle spese in proprio favore (art. 93 c.p.c.),in quanto in cide direttamente sul rapporto interno tra lui e il suo cliente, presuppone che tale rapporto perduri anche s ul piano sostanziale e non sia venuto meno per effetto dell’incapacità sopravvenuta del mandante (art. 1728 c.c.).Siffatta interpretazione restrittiva dell’effetto legale della procura alle liti previsto nell’art.93 c.p.c. (ovverosia del peculiare potere conferito al difens ore di formulare una richiesta nel proprio personale interesse, potenzialmente in conflitto con l’interesse del rappresentato) si impone a maggior ragione nel caso dell’intervenuto fallimento, allorché, in seguitoalla perdita della capacità di stare in giudizio del cliente, non subentr a un successore che assume la medesima posizione soggettiva del fallito, bensì i l curat ore fallimentare , soggetto terzo incaricatodell’apprensione d i tutto l’ attivo , della sua liquidazionee della ripartizione del ricavato tra i creditori, nel rispetto delle norme di legge che regolano l’ordine della distribuzione. Se è palese che il cliente, una volta fallito, non potrebbe disporre del diritto alla rifusione delle spese di lite a lui spettante in caso di successo nella causa, se ne deve inferire che n emmeno può sopravvivere a tale evento il potere di disposizione di quel diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al difensore in forza della procura precedentemente conferita e non ancora esercitato prima del fallimentodel cliente. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite di questo grado di legittimità, che liquida in € 5.000, oltre a € 200 per anticipazioni, alle spese generali nella misura del 15% edagli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a