CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 28636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6838/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in prorpio ex art. 83 c.p.c. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- per la correzione dell’errore materiale dell’ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7839/2023 depositata i l 17/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio RG n. 30256/2019, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 07839 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 17.3.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannata la ricorrente alle spese, liquidate «in complessivi € 7.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge» poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse; - il [OSCURATO:SOCIETA]in persona del suo curatore ha chiesto, con memoria il rigetto dell’istanza, poiché nelle more della trattazione del ricorso la resistente [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Udine con sentenza pubblicata il 14 aprile 2022, e ciò «poiché il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in Cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere nel caso di vittoria della causa la distrazione delle spese di lite poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo men, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento»(Cass. n. 37719/2022); aggiunge il Fallimento che l’accoglimento della richiesta di distrazione- svolta prima della dichiarazione di fallimento - costituirebbe violazione della par condicio creditorum, la quale si realizza solo nel concorso, poiché comporterebbe la soddisfazione degli avvocati creditori del compenso per le prestazioni da loro rese prima della dichiarazione di fallimento del cliente al di fuori del procedimento per l'accertamento del passivo di cui agli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare; osserva, infine, che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di insinuazione nello stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i propri crediti professionali, compreso il compenso per il presente giudizio di legittimità, e che l'istanza è stata accolta; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30.10.2024; Considerato che: - non può accedersi alla richiesta correzione per le ragioni già indicate nella decisione di legittimità sopra indicata, ovvero perché, per effetto del fallimento e quindi della perdita in capo al fallito del potere di disporre del diritto alla rifusione delle spese, viene meno anche il potere di disposizione di quel diritto che costituisce il presupposto della richiesta di distrazione, oggetto dell’omessa statuizione che si chiede di emendare quale mero errore materiale. In conclusione: -l’istanza va respinta. - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). P.Q.M. Respinge l’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Daniele