CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22809-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] a termine R.G.N.22809/2017 Cron. Rep. Ud.15/12/2022 CC avverso la sentenza n. 185/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 621/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 185 del 2017, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Genova, che dichiarava l’illegittimità dei contratti in ragione della loro reiterazione. Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di decadenza proposta dall’Amministrazione in quanto, tenuto conto del fatto che l’illegittimità dei contratti a termine derivava dalla loro reiterazione, occorreva considerare per valutare la tempestività dell’impugnazione solo l’ultimo di essi, rispetto al quale il termine di 60 giorni previsto dalla legge era stato rispettato dalla lavoratrice. 2. La Corte d’Appello,nel rigettare l'impugnazione, ha confermato l’infondatezza dell’eccezione di decadenza, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'art. 32 della legge 183 del 2010. Ha affermato la Corte d’Appello “Qualora si dovesse ritenere applicabile la norma sulla decadenza anche al caso di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine per l’azione di nullità non potrebbe comunque decorrere che dalla stessa cessazione dell’ultimo contratto come affermato dal Tribunale”.3. Nel merito, rilevava che era infondata la tesi della Città metropolitana secondo cuil’art. 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che autorizza la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia della Giunta, degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, varrebbe a derogare la disciplina ordinaria in materia di contratti di lavoro a termine. Anche avuto riguardo alla norma del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova, la tesi dell’appellante, comunque non convinceva. Nella fattispecie in esame, comunque, non era contestato che fosse stata stipulata con la lavoratrice tutta una serie di contratti di lavoro a termine, in atti se ne contavano 5 più una proroga per la durata complessiva di 91 mesi comunque superiori ai 5 anni, durata del mandato amministrativo. Infine, la Corte d’Appello faceva applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 quanto al risarcimento del danno, che quantificava ai sensi dell'art. 32,comma 5, della legge n, 183 del 2010 , nella misura di 7 mensilità di retribuzione. 3. Per la c assazione della sentenza di appello ricorre la Cittàmetropolitana di Genova prospettando tre motivi di impugnazione. 4. Resiste la lavoratrice con controricorso. 5. Entrambe leparti hanno depositato memoria. DIRITTO1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta ai sensi dell’art. 360, n.3, cod.proc. civ., la violazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, e dell’art. 1, comma 1 bis, del d.lgs n. 368 del 2001, come modificato dall’art. 7 del d.l n. 76 del 2013, conv,. con mod., dalla legge n. 99 del 2013. Assume laricorrente che l’articolo 32 della legge n. 183 del 2010 non prevede alcun differimento della decorrenza del termine di decadenza in caso di successione di contratti a tempo determinato, per cui l’unica interpretazione rispettosa della lettera della legge e delle intenzione del legislatore di anticipare la tempistica di un’eventuale contenzioso, sarebbe quella secondo cui, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il termine di decadenza per l ’ azion e del lavoratore decorre dalla scadenza del contratto la cui durata, sommata a quelle precedenti, viene a superare il limite triennale stabilito dalla legge. 2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, e del principio giuridico secondo cui lex posterioris generalis non derogat legi priori specialis. Assume la ricorrente che troverebbe applicazione la norma indicata nella rubrica, e che quindi i contratti in questione non rientravano nell'applicazione del decreto legislativo 368 del 2001, poiché l’apposizione di un termine finale era giustificato dalla natura fiduciaria del rapporto. 3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, e in subordine il vizio di motivazione, la ricorrente si duole che, nel determinare l’indennità risarcitoria, la Corte d’Appello abbia fatto applicazione di alcuni soltanto dei vari criteri previsti da tale norma. 4. Ha priorità logico giuridica l’esame del secondo motivo di ricorso, che attiene alla disciplina applicabile ai contratti per cui è causa (successivi contratti a termine, almeno 5, dal 18 settembre 2006 al 21 gennaio 2014 con scadenza 30 giugno 2014, per ricoprire le funzioni di segretaria di un assessore della Provincia, poi Commissario straordinario dell’ente). Assume la ricorrente che trova applicazione la norma indicata nella rubrica, e che l'apposizione di un termine finale era giustificatadalla natura fiduciaria del rapporto, sicché i contratti in questione non rientravano nell'applicazione del decreto legislativo 368 del 2001). I contratti erano stati stipulati ai sensi dell’art. 90 del TUEL. 4.1. La Corte d’Appello ha affermato in primo luogo che ladisciplina di cui al citato art. 90 non deroga alla ordinaria disciplina in materia di contratti a termine. In secondo luogo, che nella specie, comunque, non vi era stato un unico contratto a termine della durata indicata dalla norma, ma una pluralità di contratti a termine ben oltre i limiti stabiliti dalla legge, di talchè veniva in rilievo l’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001. Nell’esaminare la censura, occorre ricordare che l’art. 90, comma 1, del suddetto d.lgs., prevede “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”. In merito a tale disposizione, questa Corte è già intervenuta con la decisione n. 22106 del 2022, con la quale si è affermato che la norma è chiara nell'indicare il criterio di un prioritario ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell'ente, e anche ove ammette il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, considera che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione: in sostanza, un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all'ente (e alla P.A.) e che appare del tutto coerente con l'esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a propositodegli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi. L’art. 18-ter del d.l. n. 162 del 2019, conv., con mod. dalla legge n.8 del 2020, ha poi chiarito che “Nell’articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato”. Viene, dunque, espressamente riconosciuto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 90 del TUEL un carattere di specialità - dato lo stretto collegamento con le funzioni di direzione politica -con riferimento alla durata del contratto, che potrà, di conseguenza, essere anche superiore a trentasei mesi, ma non potrà mai andare oltre i limiti temporali del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza di appello. Tuttavia,è corretta la decisione che ha ricondotto i contratti in questione al d.lgs. n. 368 del 2001 in ragione dell’accertamento di fatto, non adeguatamente contestato che non vi era stata la stipulazione di un unico contratto a termine per la durata indicata secondo l’art. 90, ma una reiterazione di contratti a termine oltre i limiti stabiliti dalla legge per la duratadi 91 mesi (ben oltre i cinque anni del mandato amministrativo). 5. Può passarsi ad esaminare il primo motivo di ricorsocon cui è dedotta ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dell’art. 1, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, come modificato dall’art. 7 del d.l.n. 76 del 2013, conv. con mod., dalla legge n. 99 del 2013).L’Amministrazione deduce che la lavoratrice sarebbe decaduta dall’impugnazione di tutti i contratti anteriori all’ultimostipulato il 21 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 che avrebbe esteso ai contratti a tempo determinato i termini decadenziali previsti dalla legge n. 604 del 1966. È contestata la statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato che l’art. 32, comma 4, lett. a), si riferisce all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 368 del 2001, mentre nella specie è fatta valere l’abusiva reiterazione di contratti a termine, ipotesi prevista dall’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001. Il giudice d’appello chiariva che qualora si dovesse ritenere applicabile la norma sulla decadenza il termine per l’azione non potrebbe che decorrere dalla cessazione dell’ultimo contratto, termine nella specie rispettato. Assume la ricorrente che l’art. 32, comma 4,del la legge 183 del 2010, non menziona l’azione di nullità, e l’espressione usata dal legislatore è ampia e onnicomprensiva in modo da sottoporre a termine di decadenza l’impugnazione di qualsiasi contratto a termine stipulato sia ex d.lgs. n. 368 del 2001 , sia in forza di leggi anteriori. Il richiamo agli artt.1,2 e 4, del suddetto decreto legislativo non avrebbe valenza limitativa dell’applicabilità del termine di decadenza. L’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, rispetto a tali disposizioni non introduce una nuova tipologia di contrato ma si limita regolare l’abuso di detti contratti.Pertanto, in caso di successione di più contratti a termine, l’impugnazione rimarrebbe comunque soggetta al termine di decadenza stabilito in generale dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, ma tale termine decorrerebbe dalla scadenza del contratto la cui durata, sommata ai precedenti contratti a termine, supera il limite triennale stabilito dall’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001. Di talchè la lavoratrice era incorsa in decadenza nell’impugnazione di tutti i contrati termine anteriori all’ultimo stipulato il 21 gennaio 2014, rispetto al quale non era necessaria alcuna motivazione per giustificare l’apposizione del termine, ai sensi dell’art.1, comma 1- bis, del d.lgs. n. 368 del 2001. 5.1. Il motivo non è fondato. 5.2. La fattispecie in esame – termine di impugnazione per far valere l’abusiva reiterazione di contratti a termine nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato - è diversa da quella decisa con l’ordinanza n. 8038 del 2022, richiamata dalle parti in sede di memoria, ove non veniva in rilievo l’abusiva reiterazione e i cui principi, pertanto, n on assumono rilievo nella vicenda in esame. 5.3. Occorre premettere, come più volte affermato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 15595 del 2022, 10999 del 2020, n. 2534 del 2020, n. 992 del 2019), che nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come “danno comunitario”, non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione. Pertanto, in c onformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l’illegittimità (cfr. già Cass., S.U., n. 5072 del 2016). 5.4. Va anche considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decadenza non può verificarsi al di fuori di una espressa e specifica previsione legale mediante disposizioni di stretta interpretazione insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica,date le conseguenze che ne derivano, che, in tempi brevi e tassativi, precludono al giudice ogni ulteriore indagine in ordine al merito dei rapporti controversi (da ultimo, Cass., n. 23494 del 2022). 5.5. L’art. 32, comma 4, lett. a), ha previsto che «Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine». Proprio l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, a sua voltaprevede che « È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]». Di talchè, in ragione del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, lett. a), della legge n. 183 del 2010, e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, il previsto termine di decadenza trova applicazione anche in relazione all’azione per l’accertamento dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, e si può osservare che la ratio di tale discipli na risponde all’esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr,. Corte cost. sentenza n. 155 del 2014). 5.6. Dunque, in caso di azione promossa dal lavoratore per l’accertamento dell’ abuso risultante dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall’art. 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall’ultimo(ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che l a sequenza contrattuale che precede l’ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l’abusiva reiterazione. Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente»(Cass., sentenza n. 22861 del 2022, par. 30.1., resa in materia di contratti a termine nell’ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass., n. 22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavora tore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzareuna elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE, atteso che « quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario»(CGUE, causa C - C-53/04, [OSCURATO:PERSONA]). 5.7.Correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto tempestiva l’impugnazione per l’accertamento della abusiva reiterazione, atteso che con accertamento di meritoil Tribunale aveva stabilito che l’ultimo contratto stipulato tra le parti (21 gennaio 2014) era stato tempestivamente impugnato, e ciò in ragione dei principi sopra enunciati consentivadi considerare la sequenza dei contrattia termine pregressi al fine di accertare la sussistenza dell’abuso nella successione dei contratti a termine. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la Corte d’Appello si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza S.U. n. 5072 del 2016. Inoltre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 della leggen. 604 del 1966 - s olo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria (cfr., Cass., n.22106 del 2022). 7. La Corte rigetta il ricorso. 8. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo. 9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sus