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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10926/2026

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e, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato127 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 243/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 22/05/2020 R.G.N. 897/2019;Numero registro generale 30274/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/202613/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 24/04/20261.

La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ritenendo,diversamente da quanto affermato in primo grado, lasussistenza del suo interesse ad agire nel promuovere azioneavverso il verbale unico di accertamento emesso da Ispettoratodel lavoro di Bologna in data 15/3/2017 per irregolaritàcontributiva nel periodo marzo 2012 - dicembre 2013relativamente a n. 6 lavoratori occupati presso lo stabilimentodell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., e per i quali era stata accertata lasubordinazione alla ditta committente nell’ambito di un rapportodi somministrazione di cui la cooperativa contestava l’erroneaapplicazione del d.lgs. 276/03.2.

La controversia avente ad oggetto l’accertamento dellainfondatezza e/o illegittimità del verbale di accertamento el’invocato esclusivo onere contributivo a carico del committente,volge nell’ottica della ricorrente verso il disconoscimento dellanatura subordinata del rapporto per avere i lavoratori gestitoliberamente l’organizzazione del proprio lavoro operando inregime di separazione organizzativa rispetto ai dipendenti dellacommittente dalla quale non ricevevano direttive, in tal modosostenendo la legittimità dei contratti di lavoro sociale stipulaticon la cooperativa.3.

In primo grado è stata affermata la carenza di interesse adagire della Cooperativa non avendo l’[OSCURATO:PERSONA], nell’impugnatoverbale, adottato alcuna determinazione né avanzato alcunapretesa nei suoi confronti, essendo soltanto determinato ilmonte contributivo evaso senza iscrizione a ruolo né sanzioni.Numero registro generale 30274/20204.

La corte territoriale ha invece ritenuto la sussistenzaN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026dell’interesse ad agire incidendo il verbale di accertamentDoat a pubblicazione 24/04/2026immediatamente sulla posizione soggettiva del debitore, conefficacia diretta verso i terzi ed automatica impugnabilità ex art.24 d.lgs. 46/1999 con conseguente effetto inibitoriodell’iscrizione a ruolo ai sensi del successivo art. 25.

Nel merito,ha respinto l’appello della Cooperativa valorizzando, ai fini dellaaccertata subordinazione, i dati emersi nel verbale ispettivo, edin particolare, le circostanze relative alla osservanza di un orariodi lavoro fisso, alla modalità di commisurazione oraria dellaretribuzione, all’utilizzo di cartellini marcatempo, alla mancanzadi attrezzatura propria dei lavoratori, alla carenza di assunzionedi alcun rischio imprenditoriale per i lavoratori che ponevano leproprie energie lavorative a disposizione della soc. [OSCURATO:SOCIETA],alla previsione di un compenso ai lavoratori in proporzione alladurata del lavoro svolto, alla erogazione della indennità dimalattia da parte di [OSCURATO:PERSONA], elementi tutti incompatibili conl’espletamento di attività lavorativa dal carattere autonomo.

LaCorte di merito ha anche ritenuto la presenza di indici dieterodirezione benché si tratti di svolgimento delle prestazioniin forma ripetitiva, elementare e predeterminata, ed ha ritenutoche sia onere del datore vincere la presunzione disubordinazione; ancora, il potere direttivo e organizzativodatoriale era stato esercitato tramite un responsabile dellacooperativa (individuato nella sig. [OSCURATO:PERSONA]), e nel complesso sitrattava di indici rivelatori della subordinazione, residuandol’irrilevanza della facoltà di svolgere lavoro in proprio o in favoredi terzi, o della possibilità di rifiutare occasioni di lavoro offerteai lavoratori dalla cooperativa.Numero registro generale 30274/20205.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa, conN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026ricorso affidato a dodici motivi.

I.N.P.S. resiste coDnat a pubblicazione 24/04/2026controricorso.6.

La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del13 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale deve rilevarsi che con nota telematica del03/04/2025 il procuratore alle liti della ricorrente ha depositatoestratto della sentenza n.29/2025 con la quale il Tribunale diLodi ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazionegiudiziale della Cooperativa ex art.121 d.lgs. n.14/2019.1.1 - In termini generali la liquidazione giudiziale, disposta exart. 2545 terdecies comma primo, secondo periodo, cod. civ.,produce sui rapporti processuali pendenti gli effetti previstidall’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, ed in particolarel’interruzione del processo.

Occorre però considerare lepeculiarità del giudizio di legittimità, e in particolare la suanatura officiosa, che ne determina la sostanziale impermeabilitàrispetto agli eventi interruttivi.

Si intende dare continuità alcostante orientamento di questa Corte, secondo il quale ladichiarazione di fallimento di una delle parti nel corso delgiudizio di legittimità non integra una causa di interruzione delrelativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principiodell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione icomuni eventi interruttivi del processo contemplati in viagenerale dalla legge (Cass. n.30785/2023); orientamento direcente ritenuto applicabile anche alla diversa ipotesi diapertura della liquidazione giudiziale nei confronti di cooperativache svolga attività commerciale (Cass. 25623/2025).Numero registro generale 30274/20202.

Passando in rassegna i motivi di ricorso, essi sono articolatiN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026nel seguente modo: Data pubblicazione 24/04/2026- con il primo motivo (lett.

A) la Cooperativa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., l’omessa pronuncia riguardo allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 3 d.lgs. 276/03 inpunto di obbligo contributivo sulla subfornitura irregolare, peravere la Corte d’appello, aderendo alla tesi ispettiva, ritenutotrattarsi di subfornitura non genuina e non già di appalto, conla conseguenza che unico obbligato è solo il committente; nelcaso di subfornitura non genuina il vincolo di solidarietà non èprevisto e l’[OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di pretendere la contribuzione soloall’utilizzatore.- con il secondo motivo (rubricato con lett.

B) la Cooperativadeduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e art. 1 L. n.142/2001 inpunto di criteri distintivi della subordinazione, avendo la Cortedi merito esaminato la fattispecie nell’ambito della soladicotomia lavoro subordinato/autonomo, senza considerare chel’art. 1 della L. 142/2001 prevede che il rapporto ulteriore, oltrequello associativo, tra socio e cooperativa, possa svolgersi “inqualsiasi altra forma” con cui il socio della cooperativacontribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, e nel caso dispecie il contratto di lavoro sociale stipulato con i soci escludevail vincolo di subordinazione e prevedeva che il socio lavoratorefosse libero di accettare o rifiutare le occasioni di lavoro, senzaosservare il patto di non concorrenza eseguendo la prestazionelavorativa sulla base delle esigenze dell’appalto ed in base allaorganizzazione che gli stessi soci stabiliscono tra loro; la Cortedi merito si sarebbe anche discostata dai criteri distintivi dellasubordinazione sanciti in giurisprudenza di legittimità secondo iNumero registro generale 30274/2020quali, in presenza di prestazioni elementari, ripetitive eN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026predeterminate nelle modalità di esecuzione, al criterio dDait a pubblicazione 24/04/2026assoggettamento del prestatore al potere direttivo organizzativoe disciplinare possono supplire indici sussidiari, individuati nellacontinuità e durata del rapporto, nella modalità di erogazionedel compenso, nella presenza di una pur minima organizzazioneimprenditoriale ed alla carenza di autoorganizzazione da partedel prestatore.- con il terzo motivo (rubricato con lett.

E ma deve intendersi,in sequenza alfabetica, come lett.

C), deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2094 c.c. in punto di determinazione dei criteri generalied astratti da applicare al caso concreto al fine di qualificare ilrapporto di lavoro, per avere la Corte d’appello ritenuto che,omesso l’esame del contratto di lavoro, omessa laconsiderazione degli effetti del rapporto secondo la volontà delleparti, e trascurato lo svolgimento concreto del rapporto dilavoro, la subordinazione emerga dagli aspetti fattuali delleprestazioni svolte presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA], senzaconsiderare che il contratto era diretto all’esecuzione da partedel socio dei servizi in favore dei clienti della cooperativa, comeindicati nell’oggetto statutario.- con il quarto motivo (rubricato con lett.

C ma deve intendersi,in sequenza, come lett.

D), la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.,travisamento della prova in punto di accertamento indici disubordinazione per essere incorsa in errore la Corte milanesenell’avere affermato che è onere del datore di lavoro vincere lapresunzione di subordinazione, e per avere individuato unacircostanza significativa della soggezione dei lavoratori al potereNumero registro generale 30274/2020direttivo del datore nelle direttive impartite da una responsabileN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026amministrativa della cooperativa, senza specificare da dovDeat a pubblicazione 24/04/2026abbia tratto tale conclusione in assenza di alcuna istruttoriatestimoniale sul punto, mentre dal verbale ispettivo risulta chele direttive sul lavoro ai soci della Coopolis erano impartite dalcapo officina della committente.- nel quinto motivo (rubricato sub lett.

E) la parte ricorrentelamenta ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. l’omessa/apparente motivazione in punto di direttive di lavoro,trattandosi di una circostanza decisiva, non motivata, qualeindice primario della subordinazione.- con il sesto motivo rubricato come lett.

F), deduce in relazioneall’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazionedell’art. 2697 c.p.c. sulla errata distribuzione dell’onere dellaprova a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti costituitivi dellapretesa, e violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. inpunto di presunzioni semplici.

La ricorrente evidenzia l’erroneaindividuazione del regime previdenziale al quale [OSCURATO:PERSONA] haproceduto ad iscrivere i soci della cooperativa a fronte diun’ampia libertà di forma contrattuale, nonché il non correttouso del ragionamento inferenziale nell’uso delle presunzioni acui la Corte di merito è ricorsa, in mancanza di fatti noti (qualila durata e continuità del rapporto di lavoro, la prestazione e lasua regolamentazione, la modalità di erogazione del compenso,l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale) edel carattere di pluralità, precisione e concordanza deglielementi riportati in motivazione.- nel settimo motivo (rubricato come lett.

G), la ricorrentelamenta, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in punto diNumero registro generale 30274/2020materiale individuazione analitica dei singoli rapporti di lavoro eN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026prova della loro natura subordinata, non essendo i contributi uDnat a pubblicazione 24/04/2026debito di massa e non essendo stata svolta in sentenza alcunaindagine individualizzata, per essersi la Corte limitata ad aderireacriticamente alle risultanze ispettive.- nell’ottavo motivo (rubricato con lett.

H), la ricorrente deduce,in relazione all’art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., il vizio di motivazione inpunto di mancata ammissione delle istanze istruttorie oralidedotte su fatti decisivi ai fini della prova del carattereautonomo dei rapporti di lavoro dei soci, avendo la Corted’appello ritenuto che gli elementi addotti a sostegno delladomanda non rivestano decisiva rilevanza essendo stati ritenuticompatibili con il rapporto di lavoro dipendente e che, invece,avrebbero consentito di smentire potere disciplinare, continuità,e carenza di autonomia nello svolgimento dell’attività previstadalla subfornitura.- con il nono motivo (rubricato in lett.

I), viene dedotta, inrelazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 1 co.2 L. 142/2001 sul tema della assunzione del rischio di impresada parte dei soci della Coopolis, poiché, premesso che non eramai stato contestato lo status di socio di ogni lavoratore, questiconcorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazionedegli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzionee conduzione dell’impresa, partecipa alla elaborazione deiprogrammi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le sceltestrategiche ed alla realizzazione dei processi produttividell’azienda, e contribuisce alla formazione del capitale sociale,in tal modo partecipando al rischio di impresa.- con il decimo motivo (rubricato con lett.

L) viene dedotta, inrelazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 1 co.Numero registro generale 30274/20202 L. 142/2001, poiché la normativa in esame nulla specifica inN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026merito alla tipologia di contratto che un socio stabilisceDa,t a pubblicazione 24/04/2026nell’ampia libertà contrattuale, in base all’attività che svolge.- con l’undicesimo motivo (rubricato con lett.

M) la partericorrente deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1 L. 142/2001 e dell’art.2512 c.c. in punto di criteri distintivi del rapporto di lavoro delsocio di cooperativa nell’ambito del rapporto mutualistico, peravere la decisione impugnata violato l’impianto normativo dellalegge 142/01 essendo state disattese tutte le peculiarità dellavoro in cooperativa come ivi disciplinate,- con il dodicesimo motivo (rubricato con lett. N) deduce, infine,in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c. per illogica utilizzazione deiparametri normativi di riferimento, avendo la Corte di meritoassociato aspetti formali (quali la gestione amministrativa eprevidenziale del rapporto) con elementi estrinseci dellaprestazione consistenti nei tratti cd. sussidiari della prestazione,peraltro non presenti, non risolvendo il problema della stessaqualificazione del rapporto di lavoro subordinato.3.

Nel controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta ammissibilità e fondatezzadei motivi di ricorso, rilevando che la cooperativa avevastipulato contratti di lavoro sociale di natura subordinata con ilavoratori utilizzati nell’appalto, come accertato nel verbaleispettivo.4.

Il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.5.

Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato:il ricorrente predica una nullità della decisione affermando unpresunto vizio interpretativo con riferimento all’applicazioneNumero registro generale 30274/2020dell’art. 29 d.lgs. 276/03 che contempla un caso di obbligazioneN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026solidale del committente con l’appaltatore a corrispondere Dait a pubblicazione 24/04/2026contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazioneal periodo di esecuzione del contratto di appalto; si osserva chela tematica non è stata trascurata dalla sentenza impugnatache, invece, esplicitamente a pag. 2 rammenta che la censuradi erronea applicazione del d.lgs. 276/03 era stata già spiegatain primo grado e che l’ispettorato non aveva posto l’onerecontributivo ad esclusivo carico del committente.

Nel merito,poi, la doglianza di violazione di legge è infondata anche perchéil raffronto con la subfornitura non è affrontato in sentenza e ineffetti il ricorrente neppure ha rappresentato che la questionesia stata sollevata negli atti difensivi di merito, né era statacontestata la genuinità dell’appalto, concentrandosi lamotivazione della sentenza sulla natura del rapporto di lavorodei soci della cooperativa in ragione delle modalità delleoperazioni svolte presso lo stabilimento della MongiorgiSabbiature, tematica oggetto di specifiche censure nei motiviche seguono.6.

Negli altri motivi di ricorso la parte ha confutato, sotto variprofili, la pronuncia della Corte di merito, che ha ravvisato neiconcreti rapporti lavorativi svolti dai soci gli elementi tipici dellasubordinazione e ha ritenuto che l’obbligo contributivo nonpoteva essere discrezionalmente determinato dall’obbligato, madoveva essere coerente rispetto alla specifica ed effettiva naturadel rapporto, a cui le parti avevano dato vita, per come era statoaccertato dagli ispettori e per come emergeva dall’istruttoria.6.1 - Previa separata disamina, a seguire, dei motivi D, E, H,che presentano profili di denunciate violazioni di carattereprocessuale e motivazionale della impugnata sentenza, tutti glialtri possono essere trattati congiuntamente, per ragioNunmie rod rie gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026connessione, perché ciascuno di essi affronta la meNduemseriom di ara ccolta generale 10926/2026questione della qualificazione giuridica dei rapporti dei soDcait a pubblicazione 24/04/2026lavoratori, seppure da prospettive diverse.6.2 - Trattasi di censure in gran parte sovrapponibili a quantegià ritenute infondate da questa Corte nell’ordinanzan.32513/2024, resa tra le medesime parti di questo giudizio dilegittimità, e che viene in questa sede integralmente richiamata.Vengono poi in rilievo le considerazioni svolte, ancor più direcente, da questa Corte, in un procedimento analogo tra unacooperativa (Uniqacoop in liquidazione) e l’I.N.P.S. (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.25623, ma vedi già Cass. n.29973/2022), e siosserva che nel caso deciso da Cass. 25623/2025, così come inquello deciso da Cass. n.32513/2024, con specifico riferimentoalla qualificazione del rapporto di lavoro del socio di unacooperativa, è stato tra l’altro ritenuto (le tematiche iviaffrontate riguardano specificamente le doglianze espresse neimotivi sub B, C, F, G, I, L, M, N) che:«13.

Quanto alla vincolatività della qualificazione delrapporto di lavoro prescelta dalle parti […], questa Corteha già rilevato che l’indagine del giudice non puòarrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, inquanto anche al legislatore è precluso il potere diqualificare un rapporto di lavoro in termini dissonantirispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allostatuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna(Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del1994 e n. 121 del 1993).

Ne deriva, quale conseguenzaineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da partedel legislatore, sia da parte dei contraenti individuali”(sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del ConsiderNautmoe roin re gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026diritto).

In tale àmbito, difatti, è canone pNruimmerao rdii ora ccolta generale 10926/2026d’interpretazione il “comportamento complessivo” delDleat a pubblicazione 24/04/2026parti, “anche posteriore alla conclusione del contratto”(art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina ilsignificato delle pattuizioni consacrate nel testo negozialee consente di saggiarne la coerenza con la successiva2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nellostesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683,punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14ottobre 2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi delladecisione).

Neppure la posizione ricoperta dal sociolavoratore […] contraddice la qualificazione in termini disubordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura alatere rispetto al rapporto associativo e che “deverispondere allo schema qualificatorio stabilito in modoinderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia suquello previdenziale” (ordinanza n. 5403 del 2025, cit.,punto 25 del Considerato in diritto).14.– È il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti arappresentare l’essenziale tema d’indagine.

All’esamedelle restanti censure, che polarizzano l’attenzione su taleprofilo, giova premettere che la valutazione dellasussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di lavorosubordinato costituisce un accertamento di fatto.

Rispettoa tale accertamento, il sindacato di legittimità èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.Ne deriva che il giudizio relativo alla qualificazione di unospecifico rapporto come subordinato o come autonomo ècensurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.

Npumreoroc r.e gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei cNaurmaetrot edi rrai ccolta generale 10926/2026identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’arDta.t a pubblicazione 24/04/20262094 cod. civ.

Per contro, il giudizio è sindacabile nei limitiammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,allorché si proponga di criticare il ragionamento(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimentidenominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, chehanno indotto il giudice del merito ad includere il rapportocontroverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale(Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846).15.– Non può essere condiviso l’assunto […] che nel casodi specie difetti l’accertamento in concreto del vincolo disubordinazione.

Con tale accertamento la Corte di meritosi è cimentata, vagliando gli elementi istruttori raccolti ele peculiarità delle prestazioni lavorative svolte dai socidella cooperativa ricorrente.16.– Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputaredi aver violato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 cod.civ.[…].

In linea con i princìpi enunciati da questa Corte(Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251), i giudici delgravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari,alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamentoall’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare.

Intale disamina, la Corte d’appello ha analizzato unapluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire,elementi dai quali si può legittimamente evincerel’eterodirezione (ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto8 dei Motivi della decisione): l’inserimento stabilenell’organizzazione dell’impresa, il fatto che i soNucmi eros rie gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026limitassero a mettere le loro energie lavoraNtuimveero di ara ccolta generale 10926/2026disposizione della società; la natura ripetitiva eDdat a pubblicazione 24/04/2026elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio e dimovimentazione merci, mansioni predeterminate nellemodalità esecutive; l’assenza di un genuino rischiod’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali;l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltroparametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro deidipendenti delle piccole e medie imprese del settore (intermini analoghi, ordinanza n. 29973 del 2022, cit., punto5.2. dei Motivi della decisione; nei medesimi termini,ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto

8.2. dei Motividella decisione, e ordinanza n. 30236 del 2022, cit., punto5.2. dei Motivi della decisione).

Anche di recente, in unacontroversia in larga parte sovrapponibile, questa Corteha rimarcato che si tratta di “un’opzione interpretativa delmateriale probatorio congruamente argomentata,espressione di una potestà propria del giudice del meritoe che non può essere sindacata nel suo esercizio” (Cass.,sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragionidella decisione) […].17.– La fondatezza della pretesa contributiva è statariconosciuta, in quanto è stato riscontrato in positivo ilcarattere subordinato dei rapporti che legavano lacooperativa ai soci.

Tali considerazioni privano di valenzadecisiva le censure […], in ordine alla violazione dei criteridi distribuzione dell’onere della prova.18.– Gli argomenti addotti dalla parte ricorrente nonavvalorano gli errores in iudicando denunciati e tendono,nel loro nucleo essenziale, a ottenere la revNisuimoenroe re gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026dell’apprezzamento delle risultanze istruttorieN umeero di ara ccolta generale 10926/2026contrapporre un diverso, più appagante, inquadramentDoat a pubblicazione 24/04/2026delle circostanze di fatto.

Verso una rivalutazione delcompendio probatorio convergono anche le critiche […]incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ.

Talidoglianze ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici dimerito, espressa in modo lineare e coerente, di riteneredimostrate determinate circostanze e, in tale contesto, dia preferenza di altri (ordinanze n. 30236 del 2022 e n.29973 del 2022, cit., punto

6.1. dei Motivi della decisione)e così travalicano i confini del giudizio di legittimità(ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motividella decisione) […]».7.

Tornando all’odierno giudizio, la Corte territoriale ha deciso ilcaso portato al suo esame facendo esatta applicazione deiprincipi di diritto stabiliti da Cass. 25623/2025, da Cass.n.32513/2024 e da Cass. n.29973/2022, con riferimentoall’accertamento e alla qualificazione del rapporto di lavoro delsocio lavoratore di una cooperativa, nei termini sopra richiamati.7.1 - La Corte d’appello non si è fermata alla lettera del«contratto di lavoro sociale» concluso tra la Cooperativa e i suoisoci, ed in particolare alle clausole che escludono la naturasubordinata del rapporto, ma si è spinta ad esaminare ilconcreto svolgersi di tale rapporto.

All’esito del prudenteapprezzamento del materiale istruttorio, ha ritenuto in concretoravvisabili gli elementi tipici della subordinazione, e la gestionein concreto che di tali rapporti è stata fatta è quella propria deirapporti di lavoro subordinato.Numero registro generale 30274/20207.2 - La Corte territoriale ha infatti complessivamente valutatoN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026gli elementi di prova desumibili dal verbale ispettivo I.N.P.SD.a,t a pubblicazione 24/04/2026ritenendo la soggezione dei soci lavoratori al potereorganizzativo, direttivo e disciplinare della Cooperativa dal fattoche i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorative adisposizione della società; dalla natura ripetitiva ed elementaredelle mansioni svolte, predeterminate nelle modalità esecutive(“carico e scarico di pezzi metallici su macchine sabbiatriciosservando un orario fisso di 40 ore settimanali, dal lunedì alvenerdì, a fronte di una retribuzione oraria prestabilita, percome si è evinto dai cartellini marcatempo rinvenuti in aziendae dalla documentazione disaminata”); dall’assenza di alcunrischio imprenditoriale; dal mancato apporto di attrezzature emateriali.7.3 - La Corte d’appello non si è del resto limitata a esaminarei c.d. indici sussidiari della subordinazione, ma ha ritenutoprovata la soggezione dei soci lavoratori al potere direttivo eorganizzativo della Cooperativa sul rilievo decisivo che eraquest’ultima che esercitava potere direttivo ed organizzativotramite disposizioni impartite da un suo responsabileamministrativo, e che la facoltà di rifiutare le occasioni di lavoroofferte dalla cooperativa non rivestiva decisiva rilevanza perescludere la subordinazione in presenza di altre forme di lavorosubordinato, come il “rapporto a chiamata”, nelle quali illavoratore non è obbligato ad accettare le proposte di volta involta rivoltegli dal datore di lavoro, oltre a poter svolgereprestazioni in proprio o in favore di soggetti terzi.

In sostanza,l’aver individuato occasioni di lavoro ed aver impartitodisposizioni per lo svolgimento dell’attività secondo direttive eindicazioni date dal datore non costituiva un rilievo secondariorispetto alla libertà di rifiutare occasioni di lavoro offerte.

E nelNumero registro generale 30274/2020concreto, l’analisi degli elementi sintomatici dellaN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026subordinazione si basa su accertamenti di fatto compiutamentDeat a pubblicazione 24/04/2026svolti e riportati in sentenza, anche attraverso la valorizzazionedei dati emergenti dal verbale ispettivo, fonte di provaliberamente valutabile e apprezzabile dal giudice ai sensidell’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Ord. n. 5851/2024, n.23252/24 en. 9251/2010).7.4 - Deve dunque concludersi che la Corte territoriale, al di làdelle astratte affermazioni in ordine alla distribuzione degli oneridi prova, ha proceduto all’accertamento in concreto della naturasubordinata dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio senzaarrestarsi al nomen juris, ma sulla base di una valutazionecomplessiva degli elementi di prova, anche ex art. 2729 e segg.cod. civ.8.

Si aggiunga che, con particolare riferimento al giudizio diinferenza sotteso alle presunzioni semplici (di cui al sestomotivo sub F), il motivo è inammissibile nella parte in cui deduceche tale giudizio è stato compiuto a partire da fatti ignoti e nonaccertati, perché tale censura si risolve nella richiesta di unnuovo esame del materiale probatorio già compiuto dalla Corteterritoriale, riservato al suo prudente apprezzamento e inquesta sede non consentito.

Il ricorrente non contesta l’inesattoinquadramento del dato noto di partenza (documentale, storico,dichiarativo) quanto lo sviluppo argomentativo che ne siaderivato sul piano logico per criticarne il risultato; si pensino, adesempio, al dato documentale dell’uso del cartellinomarcatempo, ragionevolmente utilizzato per desumerel’osservanza di un orario giornaliero/settimanale di lavoro ed ilcompimento di modalità oggettive di controllo su entrata/uscitadal luogo di lavoro, oppure al dato della frequenza e modalità diNumero registro generale 30274/2020prestazioni per desumerne la ripetitività quale espressione nonN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026di autonomia ma di organizzazione datoriale e spostamento dDealt a pubblicazione 24/04/2026potere direttivo ancor prima, come disposizione impartita asvolgere un determinato tipo di prestazioni.9.

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimentoalla censura di accertamento «in massa» della subordinazione(settimo motivo, lett.

G).

Dalla motivazione della sentenzaimpugnata non risulta affatto che la corte territoriale abbialimitato il suo accertamento solo ad alcuni dei rapporti dedottiin giudizio.

Al contrario, dalla motivazione risulta che leconsiderazioni valgano per tutti i rapporti dedotti in giudizio, sulpresupposto (rilevante ex art. 2729 e segg. cod. civ.) della lorosostanziale identità nelle concrete modalità di svolgimento.10.

In particolare, con riguardo agli ultimi due motivi di ricorso(lett.

M e N) le doglianze non si confrontano con la pronunciache supera il dato formale dell’assetto societario di provenienzae approda alla valutazione in concreto del rapporto di lavorosvolto che, proprio nella libertà di tipologia del rapporto di lavoroinstaurato dal socio con la cooperativa, prescinde dallo scopomutualistico del rapporto sociale e concretizza l’occasione dilavoro offerta presso terze strutture che non hanno la stessafinalità della cooperativa.

In questa ottica non v’è contrasto tragli aspetti formali del rapporto (quali la sua gestioneamministrativa e previdenziale) con gli elementi estrinseci dellaprestazione dal connotato cd. sussidiario della subordinazione,non risolvendo la dissociazione dei poteri datoriali il problemadella qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.11.

Con riferimento, infine, ai motivi quarto, quinto e ottavo(lett.

D, E, H), valga quanto segue.Numero registro generale 30274/202012.

Il quarto motivo (lett.

D) è infondato: la dedotta circostanzaN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026delle direttive di lavoro impartite dal capo officina delDlaat a pubblicazione 24/04/2026committente (e non dalla responsabile amministrativa dellacooperativa) è espressiva, secondo la ricorrente, di untravisamento della prova in tema di accertamento degli indicidella subordinazione, sintomatica della soggezione al poteredatoriale, ed introdotta come violazione dell’art. 115 c.p.c.

Sulpunto occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità haritenuto che il travisamento del contenuto oggettivo della provaricorra in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità ad essodell'informazione probatoria, e “può essere censurato ai sensidell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale, se ha costituito un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozionerientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivodibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da unaparte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solocontrovertibile, così da formare comunque oggetto, implicito oesplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definitoil processo” (cfr. Cass. ord. n. 13085/2025); nel caso di specie,il vizio è stato introdotto in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.,traducendosi quindi in un fatto processuale, non in un fattosostanziale censurabile come erronea supposizione, da parte delgiudice di merito, di un fatto che era stato oggetto di discussionetra le parti.

Da un lato, l’allegazione della circostanza,diversamente valutabile come mera erronea indicazionenominativa e/o di ruolo della persona che impartiva direttive ailavoratori, non si appalesa decisiva ai fini del prospettatodiverso significato che ad essa circostanza si vorrebbeNumero registro generale 30274/2020circostanza dell’esistenza di un soggetto gerarchicamenteN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026sovraordinato che impartiva direttive ai lavoratori pressDoat a pubblicazione 24/04/2026l’azienda della committente, dall’altro non esprime un’indebitadevianza dal principio di disponibilità delle prove -stante ladenunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.- per essere comunquela circostanza rinvenibile nel verbale ispettivo proveniente dauna delle parti in causa.

Invero, come affermato in sent.

SS.UU.n.5792/2024, «Il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova -che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio- trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione pererrore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e,cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti- il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale».

Per essere censurabile in cassazioneai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 115c.p.c., il travisamento della prova postula (cfr. ord. n.9507/2023) l’assoluta impossibilità logica di ricavare, daglielementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essiil giudice di merito ha ritenuto di poter trarre, che tale contenutoabbia formato oggetto di discussione nel giudizio e, per quantosegnatamente in questa sede rilevi, «che l'errore sia decisivo,in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversase fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativiche risultano oggettivamente dal materiale probatorio e chesono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamentedesunti dal giudice di merito» e «che il giudizio sulla diversitàNumero registro generale 30274/2020della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, maN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026di assoluta certezza», aspetti questi ultimi non rappresentati Deat a pubblicazione 24/04/2026non emergenti.13.

Ne discende anche l’infondatezza del quinto motivo (lett.

E)essendo stata lamentata l’omessa/apparente motivazione sultema delle direttive di lavoro, quale circostanza decisiva, chetuttavia non risulta affatto non motivata, come adduce ilricorrente, essendo state più volte enunciate in sentenza sial’eterodirezione a cui suppliscono, in caso di prestazionielementari, ripetitive e predeterminate, altri indici sussidiariindividuati nella continuità e durata del rapporto, nelle modalitàdi erogazione del compenso, nella presenza di una pur minimaorganizzazione imprenditoriale e nella carenza di un effettivopotere di autorganizzazione in capo al prestatore (su tale pianosi innesta l’ulteriore doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c.articolata nei motivi F e G già esaminati dovendosi escludereche sia stata violata la regola di riparto dell’onere probatorio acarico della parte ricorrente in presenza di elementi positivi ariscontro della subordinazione come raccolti e rappresentati daINPS), sia la presenza di circostanze significanti la soggezionedei lavoratori al potere direttivo ed organizzativo del datore dilavoro e, specularmente, la inidoneità degli elementi addottidalla cooperativa a sostegno della propria domanda percontrastare la natura subordinata dei rapporti di lavoro.14.

Avuto riguardo, infine al motivo ottavo (rubricato con lett.H), sul tema della mancata ammissione delle istanze istruttorieorali dedotte su fatti decisivi ai fini della prova del carattereautonomo dei rapporti di lavoro dei soci, va rammentato che ilprovvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile conricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il gNiuumdeircoe re gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti Noumvevroe dri ora ccolta generale 10926/2026affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi chDeat a pubblicazione 24/04/2026prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapportoal tema controverso ed al compendio delle altre prove richiesteo già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordineall'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini delladecisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso chenon illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta lamancata ammissione (cfr. ord. n.30810/23).

Si aggiunga chenella sentenza impugnata non risulta che la parte ricorrenteabbia allegato specificamente dove, come e quando siano statiintrodotti elementi istruttori decisivi in appello che non sianostati valutati in primo grado, e che la parte non indica quale siala regula juris violata nel dare prevalenza alla provadocumentale costituita dal verbale ispettivo; manca inoltre unaspecifica censura processuale sulle ragioni dell’ordinanza dirigetto della prova testimoniale pronunciata in grado di merito,quando essa fu richiesta, e come fu articolata, nonché le ragionidella sua impugnazione in atto di appello.14.1 - Aggiungasi, ancora, che, come riportato in ord. Cass. n.35146/2021, il giudizio con cui il giudice di merito accolga origetti una istanza istruttoria è di norma insindacabile in sede dilegittimità, in quanto espressione di una scelta discrezionaleche, pur non essendo libera nel fine, è riservata dal legislatoreal giudice di merito, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unitedi questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 1911 del 13/07/1963), epiù volte ribadito in seguito (sent. 1501/1965, n.1253/1975, n.1653/1971, ed altre citate).

La sindacabilità è però consentitanell’ipotesi in cui il ricorrente assuma che il giudice di merito,decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale (adNumero registro generale 30274/2020esempio, abbia ritenuto vietata una prova consentita, non abbiaN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026ammesso mezzi di prova decisivi, sia stato allegato un vizio dDait a pubblicazione 24/04/2026capacità a deporre) e quindi vi sia stata una devianza da unaregola processuale, oppure quando il ricorrente assuma che lavalutazione di rigetto di istanze istruttorie sia viziata sul pianodella logica; e sul punto, questa Corte con ord. Cass. n.35146/2021 ha individuato i casi di deroga all’insindacabilità,laddove il giudice non prende in considerazione le richiesteistruttorie della parte per poi rigettare la domanda sulpresupposto che essa non sia stata provata, oppure rigetti leistanze istruttorie senza alcuna motivazione, o rigetti le unicheprove richieste reputandole superflue, senza però averne adisposizione altre.

Orbene, non ricorrono i menzionati casi:l’impugnata sentenza di appello aveva espressamenteconsiderato le richieste istruttorie reputandole non idonee acontrastare la natura subordinata dei rapporti di lavoro, havalorizzato i dati emergenti dal verbale ispettivo, ha ritenuto che“l’invocata istruttoria testimoniale non avrebbe potuto condurread alcun apprezzabile esito in ragione dell’irrilevanza dellecircostanze capitolate”.

Con un compiuto accertamento di fatto,la Corte di merito ha esercitato il potere giudiziale di valutazionedella prova, anticipata alla fase di valutazione della rilevanza especificità del mezzo istruttorio per raggiungere l’obiettivo didimostrare la subordinazione, come prospettato dal [OSCURATO:PERSONA].

Vaquindi confermato l’orientamento secondo il quale il giudiziocirca l'ammissibilità, concludenza e rilevanza dei mezzi di provae la valutazione delle stesse si risolve in un apprezzamento difatto, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente elogicamente motivato.15.

In sintesi, deve concludersi che la Corte territoriale haproceduto all’accertamento in concreto della natura subordinatadei rapporti dei soci lavoratori della Cooperativa in confoNrummeirtoà re gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026dei principi di diritto stabiliti da questa Corte.

Nel resto, Ni ummeorot divi rai ccolta generale 10926/2026di ricorso si sostanziano nella censura al prudentDeat a pubblicazione 24/04/2026apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito e inquesta sede non sindacabile se non in termini che non appaionotravalicati.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorsodeve essere pertanto, complessivamente rigettato.16.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.

Segue la disposizioneregolatrice sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13/01/2026.Il PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026Data pubblicazione 24/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato127 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 243/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 22/05/2020 R.G.N. 897/2019;Numero registro generale 30274/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/202613/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 24/04/20261. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ritenendo,diversamente da quanto affermato in primo grado, lasussistenza del suo interesse ad agire nel promuovere azioneavverso il verbale unico di accertamento emesso da Ispettoratodel lavoro di Bologna in data 15/3/2017 per irregolaritàcontributiva nel periodo marzo 2012 - dicembre 2013relativamente a n. 6 lavoratori occupati presso lo stabilimentodell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., e per i quali era stata accertata lasubordinazione alla ditta committente nell’ambito di un rapportodi somministrazione di cui la cooperativa contestava l’erroneaapplicazione del d.lgs. 276/03.2. La controversia avente ad oggetto l’accertamento dellainfondatezza e/o illegittimità del verbale di accertamento el’invocato esclusivo onere contributivo a carico del committente,volge nell’ottica della ricorrente verso il disconoscimento dellanatura subordinata del rapporto per avere i lavoratori gestitoliberamente l’organizzazione del proprio lavoro operando inregime di separazione organizzativa rispetto ai dipendenti dellacommittente dalla quale non ricevevano direttive, in tal modosostenendo la legittimità dei contratti di lavoro sociale stipulaticon la cooperativa.3. In primo grado è stata affermata la carenza di interesse adagire della Cooperativa non avendo l’[OSCURATO:PERSONA], nell’impugnatoverbale, adottato alcuna determinazione né avanzato alcunapretesa nei suoi confronti, essendo soltanto determinato ilmonte contributivo evaso senza iscrizione a ruolo né sanzioni.Numero registro generale 30274/20204. La corte territoriale ha invece ritenuto la sussistenzaN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026dell’interesse ad agire incidendo il verbale di accertamentDoat a pubblicazione 24/04/2026immediatamente sulla posizione soggettiva del debitore, conefficacia diretta verso i terzi ed automatica impugnabilità ex art.24 d.lgs. 46/1999 con conseguente effetto inibitoriodell’iscrizione a ruolo ai sensi del successivo art. 25. Nel merito,ha respinto l’appello della Cooperativa valorizzando, ai fini dellaaccertata subordinazione, i dati emersi nel verbale ispettivo, edin particolare, le circostanze relative alla osservanza di un orariodi lavoro fisso, alla modalità di commisurazione oraria dellaretribuzione, all’utilizzo di cartellini marcatempo, alla mancanzadi attrezzatura propria dei lavoratori, alla carenza di assunzionedi alcun rischio imprenditoriale per i lavoratori che ponevano leproprie energie lavorative a disposizione della soc. [OSCURATO:SOCIETA],alla previsione di un compenso ai lavoratori in proporzione alladurata del lavoro svolto, alla erogazione della indennità dimalattia da parte di [OSCURATO:PERSONA], elementi tutti incompatibili conl’espletamento di attività lavorativa dal carattere autonomo. LaCorte di merito ha anche ritenuto la presenza di indici dieterodirezione benché si tratti di svolgimento delle prestazioniin forma ripetitiva, elementare e predeterminata, ed ha ritenutoche sia onere del datore vincere la presunzione disubordinazione; ancora, il potere direttivo e organizzativodatoriale era stato esercitato tramite un responsabile dellacooperativa (individuato nella sig. [OSCURATO:PERSONA]), e nel complesso sitrattava di indici rivelatori della subordinazione, residuandol’irrilevanza della facoltà di svolgere lavoro in proprio o in favoredi terzi, o della possibilità di rifiutare occasioni di lavoro offerteai lavoratori dalla cooperativa.Numero registro generale 30274/20205. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa, conN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026ricorso affidato a dodici motivi. I.N.P.S. resiste coDnat a pubblicazione 24/04/2026controricorso.6. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del13 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che con nota telematica del03/04/2025 il procuratore alle liti della ricorrente ha depositatoestratto della sentenza n.29/2025 con la quale il Tribunale diLodi ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazionegiudiziale della Cooperativa ex art.121 d.lgs. n.14/2019.1.1 - In termini generali la liquidazione giudiziale, disposta exart. 2545 terdecies comma primo, secondo periodo, cod. civ.,produce sui rapporti processuali pendenti gli effetti previstidall’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, ed in particolarel’interruzione del processo. Occorre però considerare lepeculiarità del giudizio di legittimità, e in particolare la suanatura officiosa, che ne determina la sostanziale impermeabilitàrispetto agli eventi interruttivi. Si intende dare continuità alcostante orientamento di questa Corte, secondo il quale ladichiarazione di fallimento di una delle parti nel corso delgiudizio di legittimità non integra una causa di interruzione delrelativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principiodell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione icomuni eventi interruttivi del processo contemplati in viagenerale dalla legge (Cass. n.30785/2023); orientamento direcente ritenuto applicabile anche alla diversa ipotesi diapertura della liquidazione giudiziale nei confronti di cooperativache svolga attività commerciale (Cass. 25623/2025).Numero registro generale 30274/20202. Passando in rassegna i motivi di ricorso, essi sono articolatiN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026nel seguente modo: Data pubblicazione 24/04/2026- con il primo motivo (lett. A) la Cooperativa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., l’omessa pronuncia riguardo allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 3 d.lgs. 276/03 inpunto di obbligo contributivo sulla subfornitura irregolare, peravere la Corte d’appello, aderendo alla tesi ispettiva, ritenutotrattarsi di subfornitura non genuina e non già di appalto, conla conseguenza che unico obbligato è solo il committente; nelcaso di subfornitura non genuina il vincolo di solidarietà non èprevisto e l’[OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di pretendere la contribuzione soloall’utilizzatore.- con il secondo motivo (rubricato con lett. B) la Cooperativadeduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e art. 1 L. n.142/2001 inpunto di criteri distintivi della subordinazione, avendo la Cortedi merito esaminato la fattispecie nell’ambito della soladicotomia lavoro subordinato/autonomo, senza considerare chel’art. 1 della L. 142/2001 prevede che il rapporto ulteriore, oltrequello associativo, tra socio e cooperativa, possa svolgersi “inqualsiasi altra forma” con cui il socio della cooperativacontribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, e nel caso dispecie il contratto di lavoro sociale stipulato con i soci escludevail vincolo di subordinazione e prevedeva che il socio lavoratorefosse libero di accettare o rifiutare le occasioni di lavoro, senzaosservare il patto di non concorrenza eseguendo la prestazionelavorativa sulla base delle esigenze dell’appalto ed in base allaorganizzazione che gli stessi soci stabiliscono tra loro; la Cortedi merito si sarebbe anche discostata dai criteri distintivi dellasubordinazione sanciti in giurisprudenza di legittimità secondo iNumero registro generale 30274/2020quali, in presenza di prestazioni elementari, ripetitive eN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026predeterminate nelle modalità di esecuzione, al criterio dDait a pubblicazione 24/04/2026assoggettamento del prestatore al potere direttivo organizzativoe disciplinare possono supplire indici sussidiari, individuati nellacontinuità e durata del rapporto, nella modalità di erogazionedel compenso, nella presenza di una pur minima organizzazioneimprenditoriale ed alla carenza di autoorganizzazione da partedel prestatore.- con il terzo motivo (rubricato con lett. E ma deve intendersi,in sequenza alfabetica, come lett. C), deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2094 c.c. in punto di determinazione dei criteri generalied astratti da applicare al caso concreto al fine di qualificare ilrapporto di lavoro, per avere la Corte d’appello ritenuto che,omesso l’esame del contratto di lavoro, omessa laconsiderazione degli effetti del rapporto secondo la volontà delleparti, e trascurato lo svolgimento concreto del rapporto dilavoro, la subordinazione emerga dagli aspetti fattuali delleprestazioni svolte presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA], senzaconsiderare che il contratto era diretto all’esecuzione da partedel socio dei servizi in favore dei clienti della cooperativa, comeindicati nell’oggetto statutario.- con il quarto motivo (rubricato con lett. C ma deve intendersi,in sequenza, come lett. D), la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.,travisamento della prova in punto di accertamento indici disubordinazione per essere incorsa in errore la Corte milanesenell’avere affermato che è onere del datore di lavoro vincere lapresunzione di subordinazione, e per avere individuato unacircostanza significativa della soggezione dei lavoratori al potereNumero registro generale 30274/2020direttivo del datore nelle direttive impartite da una responsabileN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026amministrativa della cooperativa, senza specificare da dovDeat a pubblicazione 24/04/2026abbia tratto tale conclusione in assenza di alcuna istruttoriatestimoniale sul punto, mentre dal verbale ispettivo risulta chele direttive sul lavoro ai soci della Coopolis erano impartite dalcapo officina della committente.- nel quinto motivo (rubricato sub lett. E) la parte ricorrentelamenta ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. l’omessa/apparente motivazione in punto di direttive di lavoro,trattandosi di una circostanza decisiva, non motivata, qualeindice primario della subordinazione.- con il sesto motivo rubricato come lett. F), deduce in relazioneall’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazionedell’art. 2697 c.p.c. sulla errata distribuzione dell’onere dellaprova a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti costituitivi dellapretesa, e violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. inpunto di presunzioni semplici. La ricorrente evidenzia l’erroneaindividuazione del regime previdenziale al quale [OSCURATO:PERSONA] haproceduto ad iscrivere i soci della cooperativa a fronte diun’ampia libertà di forma contrattuale, nonché il non correttouso del ragionamento inferenziale nell’uso delle presunzioni acui la Corte di merito è ricorsa, in mancanza di fatti noti (qualila durata e continuità del rapporto di lavoro, la prestazione e lasua regolamentazione, la modalità di erogazione del compenso,l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale) edel carattere di pluralità, precisione e concordanza deglielementi riportati in motivazione.- nel settimo motivo (rubricato come lett. G), la ricorrentelamenta, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in punto diNumero registro generale 30274/2020materiale individuazione analitica dei singoli rapporti di lavoro eN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026prova della loro natura subordinata, non essendo i contributi uDnat a pubblicazione 24/04/2026debito di massa e non essendo stata svolta in sentenza alcunaindagine individualizzata, per essersi la Corte limitata ad aderireacriticamente alle risultanze ispettive.- nell’ottavo motivo (rubricato con lett. H), la ricorrente deduce,in relazione all’art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., il vizio di motivazione inpunto di mancata ammissione delle istanze istruttorie oralidedotte su fatti decisivi ai fini della prova del carattereautonomo dei rapporti di lavoro dei soci, avendo la Corted’appello ritenuto che gli elementi addotti a sostegno delladomanda non rivestano decisiva rilevanza essendo stati ritenuticompatibili con il rapporto di lavoro dipendente e che, invece,avrebbero consentito di smentire potere disciplinare, continuità,e carenza di autonomia nello svolgimento dell’attività previstadalla subfornitura.- con il nono motivo (rubricato in lett. I), viene dedotta, inrelazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 1 co.2 L. 142/2001 sul tema della assunzione del rischio di impresada parte dei soci della Coopolis, poiché, premesso che non eramai stato contestato lo status di socio di ogni lavoratore, questiconcorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazionedegli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzionee conduzione dell’impresa, partecipa alla elaborazione deiprogrammi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le sceltestrategiche ed alla realizzazione dei processi produttividell’azienda, e contribuisce alla formazione del capitale sociale,in tal modo partecipando al rischio di impresa.- con il decimo motivo (rubricato con lett. L) viene dedotta, inrelazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 1 co.Numero registro generale 30274/20202 L. 142/2001, poiché la normativa in esame nulla specifica inN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026merito alla tipologia di contratto che un socio stabilisceDa,t a pubblicazione 24/04/2026nell’ampia libertà contrattuale, in base all’attività che svolge.- con l’undicesimo motivo (rubricato con lett. M) la partericorrente deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1 L. 142/2001 e dell’art.2512 c.c. in punto di criteri distintivi del rapporto di lavoro delsocio di cooperativa nell’ambito del rapporto mutualistico, peravere la decisione impugnata violato l’impianto normativo dellalegge 142/01 essendo state disattese tutte le peculiarità dellavoro in cooperativa come ivi disciplinate,- con il dodicesimo motivo (rubricato con lett. N) deduce, infine,in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c. per illogica utilizzazione deiparametri normativi di riferimento, avendo la Corte di meritoassociato aspetti formali (quali la gestione amministrativa eprevidenziale del rapporto) con elementi estrinseci dellaprestazione consistenti nei tratti cd. sussidiari della prestazione,peraltro non presenti, non risolvendo il problema della stessaqualificazione del rapporto di lavoro subordinato.3. Nel controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta ammissibilità e fondatezzadei motivi di ricorso, rilevando che la cooperativa avevastipulato contratti di lavoro sociale di natura subordinata con ilavoratori utilizzati nell’appalto, come accertato nel verbaleispettivo.4. Il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.5. Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato:il ricorrente predica una nullità della decisione affermando unpresunto vizio interpretativo con riferimento all’applicazioneNumero registro generale 30274/2020dell’art. 29 d.lgs. 276/03 che contempla un caso di obbligazioneN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026solidale del committente con l’appaltatore a corrispondere Dait a pubblicazione 24/04/2026contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazioneal periodo di esecuzione del contratto di appalto; si osserva chela tematica non è stata trascurata dalla sentenza impugnatache, invece, esplicitamente a pag. 2 rammenta che la censuradi erronea applicazione del d.lgs. 276/03 era stata già spiegatain primo grado e che l’ispettorato non aveva posto l’onerecontributivo ad esclusivo carico del committente. Nel merito,poi, la doglianza di violazione di legge è infondata anche perchéil raffronto con la subfornitura non è affrontato in sentenza e ineffetti il ricorrente neppure ha rappresentato che la questionesia stata sollevata negli atti difensivi di merito, né era statacontestata la genuinità dell’appalto, concentrandosi lamotivazione della sentenza sulla natura del rapporto di lavorodei soci della cooperativa in ragione delle modalità delleoperazioni svolte presso lo stabilimento della MongiorgiSabbiature, tematica oggetto di specifiche censure nei motiviche seguono.6. Negli altri motivi di ricorso la parte ha confutato, sotto variprofili, la pronuncia della Corte di merito, che ha ravvisato neiconcreti rapporti lavorativi svolti dai soci gli elementi tipici dellasubordinazione e ha ritenuto che l’obbligo contributivo nonpoteva essere discrezionalmente determinato dall’obbligato, madoveva essere coerente rispetto alla specifica ed effettiva naturadel rapporto, a cui le parti avevano dato vita, per come era statoaccertato dagli ispettori e per come emergeva dall’istruttoria.6.1 - Previa separata disamina, a seguire, dei motivi D, E, H,che presentano profili di denunciate violazioni di carattereprocessuale e motivazionale della impugnata sentenza, tutti glialtri possono essere trattati congiuntamente, per ragioNunmie rod rie gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026connessione, perché ciascuno di essi affronta la meNduemseriom di ara ccolta generale 10926/2026questione della qualificazione giuridica dei rapporti dei soDcait a pubblicazione 24/04/2026lavoratori, seppure da prospettive diverse.6.2 - Trattasi di censure in gran parte sovrapponibili a quantegià ritenute infondate da questa Corte nell’ordinanzan.32513/2024, resa tra le medesime parti di questo giudizio dilegittimità, e che viene in questa sede integralmente richiamata.Vengono poi in rilievo le considerazioni svolte, ancor più direcente, da questa Corte, in un procedimento analogo tra unacooperativa (Uniqacoop in liquidazione) e l’I.N.P.S. (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.25623, ma vedi già Cass. n.29973/2022), e siosserva che nel caso deciso da Cass. 25623/2025, così come inquello deciso da Cass. n.32513/2024, con specifico riferimentoalla qualificazione del rapporto di lavoro del socio di unacooperativa, è stato tra l’altro ritenuto (le tematiche iviaffrontate riguardano specificamente le doglianze espresse neimotivi sub B, C, F, G, I, L, M, N) che:«13. Quanto alla vincolatività della qualificazione delrapporto di lavoro prescelta dalle parti […], questa Corteha già rilevato che l’indagine del giudice non puòarrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, inquanto anche al legislatore è precluso il potere diqualificare un rapporto di lavoro in termini dissonantirispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allostatuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna(Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenzaineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da partedel legislatore, sia da parte dei contraenti individuali”(sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del ConsiderNautmoe roin re gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026diritto). In tale àmbito, difatti, è canone pNruimmerao rdii ora ccolta generale 10926/2026d’interpretazione il “comportamento complessivo” delDleat a pubblicazione 24/04/2026parti, “anche posteriore alla conclusione del contratto”(art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina ilsignificato delle pattuizioni consacrate nel testo negozialee consente di saggiarne la coerenza con la successiva2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nellostesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683,punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14ottobre 2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi delladecisione). Neppure la posizione ricoperta dal sociolavoratore […] contraddice la qualificazione in termini disubordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura alatere rispetto al rapporto associativo e che “deverispondere allo schema qualificatorio stabilito in modoinderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia suquello previdenziale” (ordinanza n. 5403 del 2025, cit.,punto 25 del Considerato in diritto).14.– È il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti arappresentare l’essenziale tema d’indagine. All’esamedelle restanti censure, che polarizzano l’attenzione su taleprofilo, giova premettere che la valutazione dellasussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di lavorosubordinato costituisce un accertamento di fatto. Rispettoa tale accertamento, il sindacato di legittimità èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.Ne deriva che il giudizio relativo alla qualificazione di unospecifico rapporto come subordinato o come autonomo ècensurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. Npumreoroc r.e gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei cNaurmaetrot edi rrai ccolta generale 10926/2026identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’arDta.t a pubblicazione 24/04/20262094 cod. civ. Per contro, il giudizio è sindacabile nei limitiammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,allorché si proponga di criticare il ragionamento(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimentidenominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, chehanno indotto il giudice del merito ad includere il rapportocontroverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale(Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846).15.– Non può essere condiviso l’assunto […] che nel casodi specie difetti l’accertamento in concreto del vincolo disubordinazione. Con tale accertamento la Corte di meritosi è cimentata, vagliando gli elementi istruttori raccolti ele peculiarità delle prestazioni lavorative svolte dai socidella cooperativa ricorrente.16.– Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputaredi aver violato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 cod.civ.[…]. In linea con i princìpi enunciati da questa Corte(Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251), i giudici delgravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari,alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamentoall’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare. Intale disamina, la Corte d’appello ha analizzato unapluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire,elementi dai quali si può legittimamente evincerel’eterodirezione (ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto8 dei Motivi della decisione): l’inserimento stabilenell’organizzazione dell’impresa, il fatto che i soNucmi eros rie gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026limitassero a mettere le loro energie lavoraNtuimveero di ara ccolta generale 10926/2026disposizione della società; la natura ripetitiva eDdat a pubblicazione 24/04/2026elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio e dimovimentazione merci, mansioni predeterminate nellemodalità esecutive; l’assenza di un genuino rischiod’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali;l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltroparametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro deidipendenti delle piccole e medie imprese del settore (intermini analoghi, ordinanza n. 29973 del 2022, cit., punto5.2. dei Motivi della decisione; nei medesimi termini,ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto 8.2. dei Motividella decisione, e ordinanza n. 30236 del 2022, cit., punto5.2. dei Motivi della decisione). Anche di recente, in unacontroversia in larga parte sovrapponibile, questa Corteha rimarcato che si tratta di “un’opzione interpretativa delmateriale probatorio congruamente argomentata,espressione di una potestà propria del giudice del meritoe che non può essere sindacata nel suo esercizio” (Cass.,sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragionidella decisione) […].17.– La fondatezza della pretesa contributiva è statariconosciuta, in quanto è stato riscontrato in positivo ilcarattere subordinato dei rapporti che legavano lacooperativa ai soci. Tali considerazioni privano di valenzadecisiva le censure […], in ordine alla violazione dei criteridi distribuzione dell’onere della prova.18.– Gli argomenti addotti dalla parte ricorrente nonavvalorano gli errores in iudicando denunciati e tendono,nel loro nucleo essenziale, a ottenere la revNisuimoenroe re gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026dell’apprezzamento delle risultanze istruttorieN umeero di ara ccolta generale 10926/2026contrapporre un diverso, più appagante, inquadramentDoat a pubblicazione 24/04/2026delle circostanze di fatto. Verso una rivalutazione delcompendio probatorio convergono anche le critiche […]incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. Talidoglianze ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici dimerito, espressa in modo lineare e coerente, di riteneredimostrate determinate circostanze e, in tale contesto, dia preferenza di altri (ordinanze n. 30236 del 2022 e n.29973 del 2022, cit., punto 6.1. dei Motivi della decisione)e così travalicano i confini del giudizio di legittimità(ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motividella decisione) […]».7. Tornando all’odierno giudizio, la Corte territoriale ha deciso ilcaso portato al suo esame facendo esatta applicazione deiprincipi di diritto stabiliti da Cass. 25623/2025, da Cass.n.32513/2024 e da Cass. n.29973/2022, con riferimentoall’accertamento e alla qualificazione del rapporto di lavoro delsocio lavoratore di una cooperativa, nei termini sopra richiamati.7.1 - La Corte d’appello non si è fermata alla lettera del«contratto di lavoro sociale» concluso tra la Cooperativa e i suoisoci, ed in particolare alle clausole che escludono la naturasubordinata del rapporto, ma si è spinta ad esaminare ilconcreto svolgersi di tale rapporto. All’esito del prudenteapprezzamento del materiale istruttorio, ha ritenuto in concretoravvisabili gli elementi tipici della subordinazione, e la gestionein concreto che di tali rapporti è stata fatta è quella propria deirapporti di lavoro subordinato.Numero registro generale 30274/20207.2 - La Corte territoriale ha infatti complessivamente valutatoN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026gli elementi di prova desumibili dal verbale ispettivo I.N.P.SD.a,t a pubblicazione 24/04/2026ritenendo la soggezione dei soci lavoratori al potereorganizzativo, direttivo e disciplinare della Cooperativa dal fattoche i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorative adisposizione della società; dalla natura ripetitiva ed elementaredelle mansioni svolte, predeterminate nelle modalità esecutive(“carico e scarico di pezzi metallici su macchine sabbiatriciosservando un orario fisso di 40 ore settimanali, dal lunedì alvenerdì, a fronte di una retribuzione oraria prestabilita, percome si è evinto dai cartellini marcatempo rinvenuti in aziendae dalla documentazione disaminata”); dall’assenza di alcunrischio imprenditoriale; dal mancato apporto di attrezzature emateriali.7.3 - La Corte d’appello non si è del resto limitata a esaminarei c.d. indici sussidiari della subordinazione, ma ha ritenutoprovata la soggezione dei soci lavoratori al potere direttivo eorganizzativo della Cooperativa sul rilievo decisivo che eraquest’ultima che esercitava potere direttivo ed organizzativotramite disposizioni impartite da un suo responsabileamministrativo, e che la facoltà di rifiutare le occasioni di lavoroofferte dalla cooperativa non rivestiva decisiva rilevanza perescludere la subordinazione in presenza di altre forme di lavorosubordinato, come il “rapporto a chiamata”, nelle quali illavoratore non è obbligato ad accettare le proposte di volta involta rivoltegli dal datore di lavoro, oltre a poter svolgereprestazioni in proprio o in favore di soggetti terzi. In sostanza,l’aver individuato occasioni di lavoro ed aver impartitodisposizioni per lo svolgimento dell’attività secondo direttive eindicazioni date dal datore non costituiva un rilievo secondariorispetto alla libertà di rifiutare occasioni di lavoro offerte. E nelNumero registro generale 30274/2020concreto, l’analisi degli elementi sintomatici dellaN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026subordinazione si basa su accertamenti di fatto compiutamentDeat a pubblicazione 24/04/2026svolti e riportati in sentenza, anche attraverso la valorizzazionedei dati emergenti dal verbale ispettivo, fonte di provaliberamente valutabile e apprezzabile dal giudice ai sensidell’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Ord. n. 5851/2024, n.23252/24 en. 9251/2010).7.4 - Deve dunque concludersi che la Corte territoriale, al di làdelle astratte affermazioni in ordine alla distribuzione degli oneridi prova, ha proceduto all’accertamento in concreto della naturasubordinata dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio senzaarrestarsi al nomen juris, ma sulla base di una valutazionecomplessiva degli elementi di prova, anche ex art. 2729 e segg.cod. civ.8. Si aggiunga che, con particolare riferimento al giudizio diinferenza sotteso alle presunzioni semplici (di cui al sestomotivo sub F), il motivo è inammissibile nella parte in cui deduceche tale giudizio è stato compiuto a partire da fatti ignoti e nonaccertati, perché tale censura si risolve nella richiesta di unnuovo esame del materiale probatorio già compiuto dalla Corteterritoriale, riservato al suo prudente apprezzamento e inquesta sede non consentito. Il ricorrente non contesta l’inesattoinquadramento del dato noto di partenza (documentale, storico,dichiarativo) quanto lo sviluppo argomentativo che ne siaderivato sul piano logico per criticarne il risultato; si pensino, adesempio, al dato documentale dell’uso del cartellinomarcatempo, ragionevolmente utilizzato per desumerel’osservanza di un orario giornaliero/settimanale di lavoro ed ilcompimento di modalità oggettive di controllo su entrata/uscitadal luogo di lavoro, oppure al dato della frequenza e modalità diNumero registro generale 30274/2020prestazioni per desumerne la ripetitività quale espressione nonN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026di autonomia ma di organizzazione datoriale e spostamento dDealt a pubblicazione 24/04/2026potere direttivo ancor prima, come disposizione impartita asvolgere un determinato tipo di prestazioni.9. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimentoalla censura di accertamento «in massa» della subordinazione(settimo motivo, lett. G). Dalla motivazione della sentenzaimpugnata non risulta affatto che la corte territoriale abbialimitato il suo accertamento solo ad alcuni dei rapporti dedottiin giudizio. Al contrario, dalla motivazione risulta che leconsiderazioni valgano per tutti i rapporti dedotti in giudizio, sulpresupposto (rilevante ex art. 2729 e segg. cod. civ.) della lorosostanziale identità nelle concrete modalità di svolgimento.10. In particolare, con riguardo agli ultimi due motivi di ricorso(lett. M e N) le doglianze non si confrontano con la pronunciache supera il dato formale dell’assetto societario di provenienzae approda alla valutazione in concreto del rapporto di lavorosvolto che, proprio nella libertà di tipologia del rapporto di lavoroinstaurato dal socio con la cooperativa, prescinde dallo scopomutualistico del rapporto sociale e concretizza l’occasione dilavoro offerta presso terze strutture che non hanno la stessafinalità della cooperativa. In questa ottica non v’è contrasto tragli aspetti formali del rapporto (quali la sua gestioneamministrativa e previdenziale) con gli elementi estrinseci dellaprestazione dal connotato cd. sussidiario della subordinazione,non risolvendo la dissociazione dei poteri datoriali il problemadella qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.11. Con riferimento, infine, ai motivi quarto, quinto e ottavo(lett. D, E, H), valga quanto segue.Numero registro generale 30274/202012. Il quarto motivo (lett. D) è infondato: la dedotta circostanzaN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026delle direttive di lavoro impartite dal capo officina delDlaat a pubblicazione 24/04/2026committente (e non dalla responsabile amministrativa dellacooperativa) è espressiva, secondo la ricorrente, di untravisamento della prova in tema di accertamento degli indicidella subordinazione, sintomatica della soggezione al poteredatoriale, ed introdotta come violazione dell’art. 115 c.p.c. Sulpunto occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità haritenuto che il travisamento del contenuto oggettivo della provaricorra in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità ad essodell'informazione probatoria, e “può essere censurato ai sensidell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale, se ha costituito un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozionerientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivodibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da unaparte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solocontrovertibile, così da formare comunque oggetto, implicito oesplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definitoil processo” (cfr. Cass. ord. n. 13085/2025); nel caso di specie,il vizio è stato introdotto in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.,traducendosi quindi in un fatto processuale, non in un fattosostanziale censurabile come erronea supposizione, da parte delgiudice di merito, di un fatto che era stato oggetto di discussionetra le parti. Da un lato, l’allegazione della circostanza,diversamente valutabile come mera erronea indicazionenominativa e/o di ruolo della persona che impartiva direttive ailavoratori, non si appalesa decisiva ai fini del prospettatodiverso significato che ad essa circostanza si vorrebbeNumero registro generale 30274/2020circostanza dell’esistenza di un soggetto gerarchicamenteN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026sovraordinato che impartiva direttive ai lavoratori pressDoat a pubblicazione 24/04/2026l’azienda della committente, dall’altro non esprime un’indebitadevianza dal principio di disponibilità delle prove -stante ladenunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.- per essere comunquela circostanza rinvenibile nel verbale ispettivo proveniente dauna delle parti in causa. Invero, come affermato in sent. SS.UU.n.5792/2024, «Il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova -che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio- trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione pererrore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e,cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti- il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale». Per essere censurabile in cassazioneai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 115c.p.c., il travisamento della prova postula (cfr. ord. n.9507/2023) l’assoluta impossibilità logica di ricavare, daglielementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essiil giudice di merito ha ritenuto di poter trarre, che tale contenutoabbia formato oggetto di discussione nel giudizio e, per quantosegnatamente in questa sede rilevi, «che l'errore sia decisivo,in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversase fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativiche risultano oggettivamente dal materiale probatorio e chesono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamentedesunti dal giudice di merito» e «che il giudizio sulla diversitàNumero registro generale 30274/2020della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, maN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026di assoluta certezza», aspetti questi ultimi non rappresentati Deat a pubblicazione 24/04/2026non emergenti.13. Ne discende anche l’infondatezza del quinto motivo (lett. E)essendo stata lamentata l’omessa/apparente motivazione sultema delle direttive di lavoro, quale circostanza decisiva, chetuttavia non risulta affatto non motivata, come adduce ilricorrente, essendo state più volte enunciate in sentenza sial’eterodirezione a cui suppliscono, in caso di prestazionielementari, ripetitive e predeterminate, altri indici sussidiariindividuati nella continuità e durata del rapporto, nelle modalitàdi erogazione del compenso, nella presenza di una pur minimaorganizzazione imprenditoriale e nella carenza di un effettivopotere di autorganizzazione in capo al prestatore (su tale pianosi innesta l’ulteriore doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c.articolata nei motivi F e G già esaminati dovendosi escludereche sia stata violata la regola di riparto dell’onere probatorio acarico della parte ricorrente in presenza di elementi positivi ariscontro della subordinazione come raccolti e rappresentati daINPS), sia la presenza di circostanze significanti la soggezionedei lavoratori al potere direttivo ed organizzativo del datore dilavoro e, specularmente, la inidoneità degli elementi addottidalla cooperativa a sostegno della propria domanda percontrastare la natura subordinata dei rapporti di lavoro.14. Avuto riguardo, infine al motivo ottavo (rubricato con lett.H), sul tema della mancata ammissione delle istanze istruttorieorali dedotte su fatti decisivi ai fini della prova del carattereautonomo dei rapporti di lavoro dei soci, va rammentato che ilprovvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile conricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il gNiuumdeircoe re gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti Noumvevroe dri ora ccolta generale 10926/2026affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi chDeat a pubblicazione 24/04/2026prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapportoal tema controverso ed al compendio delle altre prove richiesteo già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordineall'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini delladecisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso chenon illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta lamancata ammissione (cfr. ord. n.30810/23). Si aggiunga chenella sentenza impugnata non risulta che la parte ricorrenteabbia allegato specificamente dove, come e quando siano statiintrodotti elementi istruttori decisivi in appello che non sianostati valutati in primo grado, e che la parte non indica quale siala regula juris violata nel dare prevalenza alla provadocumentale costituita dal verbale ispettivo; manca inoltre unaspecifica censura processuale sulle ragioni dell’ordinanza dirigetto della prova testimoniale pronunciata in grado di merito,quando essa fu richiesta, e come fu articolata, nonché le ragionidella sua impugnazione in atto di appello.14.1 - Aggiungasi, ancora, che, come riportato in ord. Cass. n.35146/2021, il giudizio con cui il giudice di merito accolga origetti una istanza istruttoria è di norma insindacabile in sede dilegittimità, in quanto espressione di una scelta discrezionaleche, pur non essendo libera nel fine, è riservata dal legislatoreal giudice di merito, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unitedi questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1911 del 13/07/1963), epiù volte ribadito in seguito (sent. 1501/1965, n.1253/1975, n.1653/1971, ed altre citate). La sindacabilità è però consentitanell’ipotesi in cui il ricorrente assuma che il giudice di merito,decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale (adNumero registro generale 30274/2020esempio, abbia ritenuto vietata una prova consentita, non abbiaN umero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026ammesso mezzi di prova decisivi, sia stato allegato un vizio dDait a pubblicazione 24/04/2026capacità a deporre) e quindi vi sia stata una devianza da unaregola processuale, oppure quando il ricorrente assuma che lavalutazione di rigetto di istanze istruttorie sia viziata sul pianodella logica; e sul punto, questa Corte con ord. Cass. n.35146/2021 ha individuato i casi di deroga all’insindacabilità,laddove il giudice non prende in considerazione le richiesteistruttorie della parte per poi rigettare la domanda sulpresupposto che essa non sia stata provata, oppure rigetti leistanze istruttorie senza alcuna motivazione, o rigetti le unicheprove richieste reputandole superflue, senza però averne adisposizione altre. Orbene, non ricorrono i menzionati casi:l’impugnata sentenza di appello aveva espressamenteconsiderato le richieste istruttorie reputandole non idonee acontrastare la natura subordinata dei rapporti di lavoro, havalorizzato i dati emergenti dal verbale ispettivo, ha ritenuto che“l’invocata istruttoria testimoniale non avrebbe potuto condurread alcun apprezzabile esito in ragione dell’irrilevanza dellecircostanze capitolate”. Con un compiuto accertamento di fatto,la Corte di merito ha esercitato il potere giudiziale di valutazionedella prova, anticipata alla fase di valutazione della rilevanza especificità del mezzo istruttorio per raggiungere l’obiettivo didimostrare la subordinazione, come prospettato dal [OSCURATO:PERSONA]. Vaquindi confermato l’orientamento secondo il quale il giudiziocirca l'ammissibilità, concludenza e rilevanza dei mezzi di provae la valutazione delle stesse si risolve in un apprezzamento difatto, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente elogicamente motivato.15. In sintesi, deve concludersi che la Corte territoriale haproceduto all’accertamento in concreto della natura subordinatadei rapporti dei soci lavoratori della Cooperativa in confoNrummeirtoà re gistro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026dei principi di diritto stabiliti da questa Corte. Nel resto, Ni ummeorot divi rai ccolta generale 10926/2026di ricorso si sostanziano nella censura al prudentDeat a pubblicazione 24/04/2026apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito e inquesta sede non sindacabile se non in termini che non appaionotravalicati. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorsodeve essere pertanto, complessivamente rigettato.16. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge. Segue la disposizioneregolatrice sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13/01/2026.Il PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 30274/2020Numero sezionale 127/2026Numero di raccolta generale 10926/2026Data pubblicazione 24/04/2026
Sentenza Cassazione n. 10926/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris