CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 32513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 33432-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.33432/2019 Cron. Rep. Ud.27/09/2024 CC avverso la sentenza n. 531/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2019 R.G.N. 790/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 33432/19 Considerato che: Con sentenza del giorno 2.5.2019 n. 531, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato i ricorsi riuniti di quest’ultima società diretti ad opporsi a due verbali ispettivi, in ragione dei quali, l’Inps aveva accertato che, nonostante la natura autonoma dei rapporti dei soci, l’obbligo contributivo della società nei confronti di quest’ultimi, doveva uniformarsi al regime della subordinazione. Il tribunale ha ritenuto che il contratto di lavoro sociale, per come documentato dalla stessa cooperativa, richiamasse istituti tipicamente riconducibili alla subordinazione (tra cui la distinzione tra lavoro ordinario, straordinario e supplementare, nonché l’istituto delle assenze e dei permessi - a seguito dell’esame del libro unico del lavoro - la disciplina della malattia e della maternità e il fatto che la cooperativa avesse iscritto tutti i propri soci presso la gestione Inps lavoratori dipendenti). La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, ravvisando nei concreti rapporti lavorativi gli elementi tipici della subordinazione e, pertanto , l’obbligo contributivo non poteva essere discrezionalmente determinato dall’obbligato, ma doveva essere coerente rispetto alla specifica ed effettiva natura del rapporto, a cui le parti avevano dato vita e per come era stato accertato sia dagli ispettori che per come emergeva dall’istruttoria. Avverso la sentenza della Corte d’appello la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre per cassazione sulla base di quattordici motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Rilevato che: Con il primo gruppo di motivi di ricorso e precisamente, i primi tre motivi, la società ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.; infatti, sulla base della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1870/17 (non ulteriormente impugnata dall’Inps in Cassazione, a dire della ricorrente, cfr. p. 15 del ricorso), sarebbero state risolte diverse questioni di fatto rilevanti nella presente causa (primo motivo, rubricato con la lettera A, cfr. p. 11 del ricorso), in particolare, sull’accertamento dell’assenza della subordinazione dei soci lavoratori (secondo motivo, rubricato con la lettera B), e sull’esistenza di un giudicato riflesso, in relazione alla sentenza del tribunale di Alessandria n. 262/14 (non ulteriormente impugnata, a dire della ricorrente), che avrebbe annullato la pretesa dell’Inps oggetto anche del presente giudizio (terzo motivo, rubricato con la lettera C, cfr. pp. 16 e ss. del ricorso), anche se emessa nei confronti della DTLdi Alessandria. Con il secondo gruppo di motivi, e precisamente il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso (rubricati con le lettere da D a G),il decimo motivo di ricorso (rubricato con la lettera L) e i motivi da dodici a quattordici (rubricati con le lettere da N a P) la società ricorrente deduce l’erroneità della sentenza laddove accerta e statuisce l’esistenza di una serie di rapporti di lavoro subordinato fra la cooperativa e i propri soci lavoratori, nel periodo di causa, in ragione del riscontro dell’esistenza degli elementi distintivi della subordinazione. Con l’ottavo motivo di ricorso (rubricato con la lettera H), la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in punto di omessa allegazione dei due diversi CCNL di riferimento per l’accertamento dell’omissione contributiva, utilizzati da una parte dagli ispettori della sede di Padova (il cui verbale è oggetto del presente giudizio), rispetto a quello utilizzato dagli ispettori della sede di Alessandria, per gli omologhi fini accertativi. Con il nono motivo di ricorso (rubricato con la lettera I), la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, in punto di accertamento ispettivo dei presupposti di fatto per l’accertamento della somministrazione irregolare, ex art. 29 comma 3 e 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché il tribunale prima e la Corte d’appello poi, non si erano pronunciati sull’eccezione sollevata dalla ricorrente che se – come risultava dai verbali ispettivi - i soci ricevevano le direttive non dal responsabile della cooperativa ma direttamente dai committenti, con configurazione dell’ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera da parte della cooperativa, allora i soci lavoratori in verifica dovevano essere inquadrati come lavoratori subordinati delle ditte committenti e non della [OSCURATO:SOCIETA] l’undicesimo motivo di ricorso (rubricato con la lettera M), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 2 lett. d), nonché dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 6 della legge n. 142/01, in punto di cd. lavoro disponibile ed effetti previdenziali, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erano state erroneamente addebitate alla cooperativa intere annualità contributive, mai interamente lavorate dai soci, trattandosi di lavoro discontinuo, per il quale in assenza di occasioni di lavoro, la società cooperativa non era tenuta a corrispondere alcuna retribuzione e quindi alcuna contribuzione: la società cooperativa insiste, pertanto, sull’inesistenza di alcun obbligo contributivo, con riferimento ai soci lavoratori cd. a “zero ore”. I motivi del primo gruppo sono inammissibili . Infatti, il ricorrente non riporta dove e quando siano state proposte analoghe censure nel grado di appello (né è desumibile nulla in proposito dalla sentenza impugnata); ma neppure risultano documentati i predetti giudicati, con l’allegazione del testo completo della sentenza e l’attestazione della cancelleria (Cass. n. 28515/17); vi è, infine, un difetto di specificità, perché non è dato verificare se le pronunce asseritamente passate in giudicato, attengano effettivamente agli stessi anni e riguardino effettivamente gli stessi fatti. Imotivi del secondo gruppo sono inammissibili . Infatti, l’individuazione degli indici della subordinazione è una questione di fatto di competenza esclusiva del giudice del merito (Cass. n. 1238/11, cfr. Cass. n. 5886/12) ed è incensurabile in cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p..c, nella specie non deducibile, in presenza di una doppia decisione “conforme” del giudice di primo e secondo grado. Nel merito, i motivi si sostanziano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, che è preclusa nel giudizio di legittimità (in buona sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto la presenza del vincolo della subordinazione, alla luce della gestione in concreto del rapporto di lavoro da parte della società datrice, per quanto emerso dagli atti di causa). L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile; in disparte il fatto che non risulta dove e quando la società ricorrente abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, va precisato che una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali (cfr. Cass. n. 27000/16, 5640/21). Nel merito, il motivo è, comunque, non decisivo, in quanto il ricorrente non spiega quali diverse conseguenze avrebbe avuto,ai fini della decisione, l’utilizzo di un CCNL diverso, rispetto a quello effettivamente utilizzato nel presente giudizio, né la cooperativa aveva proposto l’utilizzo di un CCNL alternativo. Il nono motivo di ricorso è inammissibile. Premesso che la deduzione del vizio motivazionale è preclusa dall’esistenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., da parte del giudice di primo e secondo grado, il motivo è, comunque, inammissibile perché inconferente rispetto ai fatti di causa; infatti, l’ente previdenziale ha contestato, sulla base delle risultanze istruttorie, l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato fra la cooperativa e i soci lavoratori chiedendo al datore di lavoro il pagamento della contribuzione dovuta in favore di costoro: in questa prospettiva, alcun rilievo giuridico assume la circostanza che i predetti soci lavoratori avevano prestato la loro opera in favore di terzi, in forza di contratti di appalto stipulati dalla cooperativa datrice di lavoro. L’undicesimo motivo di ricorso è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione della Corte territoriale secondo cui la cooperativa appellante non aveva proposto specifiche allegazioni in ordine alle cause di sospensione dell’attività lavorativa disciplinate dal regolamento interno o a specifiche pattuizioni idonee a giustificare la sospensione consensuale del rapporto, mentre erano generici i rilievi sulla base imponibile utilizzata per il calcolo dei contributi, con riferimento al 2° livello del CCNL pulizie (cfr. p. 13 della sentenza impugnata). La società ricorrente mira, inoltre, a una nuova valutazione del materiale probatorio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 25.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per